Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (DOC 431) Modifiche al D. Lgs. 214/2005 in materia di protezione contro l'introduzione nella Comunità europea di organismi nocivi ai vegetali
Riferimenti:
SCH.DEC 431/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 376
Data: 15/02/2012
Descrittori:
DL 2005 0214   MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE
PRODUZIONE VEGETALE E ANIMALE   TUTELA DELLA FLORA
UNIONE EUROPEA     
Organi della Camera: XIII-Agricoltura

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

Modifiche al D. Lgs. 214/2005 in materia di

protezione contro l’introduzione nella

Comunità europea di organismi nocivi ai vegetali

 

(Schema di decreto legislativo n. 431)

 

 

 

 

 

N. 376 – 15 febbraio 2012

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

Atto n.:

 

431

Natura dell’atto:

 

Schema di decreto legislativo

 

Titolo breve:

 

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, di attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

 

Riferimento normativo:

 

Articolo 1, comma 3 e 33, della legge 4 giugno 2010, n. 96

Relatore per la

Commissione per la commissione di merito:

 

Marchi

Gruppo:

PD

Relazione tecnica:

 

 

 

Assegnazione

 

Alla  

 

ai sensi

 

 

 

(termine per l’esame: 18 febbraio 2012)

 

 

Alla Commissione Bilancio

ai sensi

 

 

(termine per l’esame: 29 gennaio 2012)

 

 

 

 

 

 

 

INDICE

 

ARTICOLI 1-44. 3

Modifiche al D. Lgs. 214/2005, concernente misure di protezione contro organismi nocivi ai vegetali3

 


 

PREMESSA

 

Lo schema di decreto legislativo in oggetto è predisposto ai sensi dell’articolo 1, comma 3, e dell’articolo 33 della legge 96/2010 (Legge comunitaria 2009) e reca modifiche al D. Lgs. 214/2005, concernente misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità europea di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

L’articolo 33 della legge 96/2010 ha delegato il Governo ad adottare disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 214/2005. Il comma 2 ha disposto che all’attuazione delle norme le amministrazioni competenti provvedano nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Lo schema di decreto legislativo, composto da 44 articoli, è corredato di relazione tecnico-finanziaria, vidimata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

Si fa presente che per taluni articoli, di contenuto procedimentale, la relazione tecnica si limita a riportare quanto affermato nella relazione illustrativa, aggiungendo che “conseguentemente non è previsto alcun tipo di onere aggiuntivo”.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI 1-44

Modifiche al D. Lgs. 214/2005, concernente misure di protezione contro organismi nocivi ai vegetali

Le norme recano modifiche al D. Lgs. 214/2005, in materia di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali.

In particolare, le disposizioni:

        introducono l’articolo 7-bis, in materia di importazione di “organismi vivi isolati”, disponendo che detta importazione sia subordinata ad autorizzazione rilasciata dal Servizio fitosanitario centrale (articolo 4);

        modificano e integrano gli articoli 8 e 9 in materia di ispezioni fitosanitarie. In particolare, si esplicita che il Servizio fitosanitario nazionale effettui anche le analisi fitosanitarie e che possano essere oggetto di ispezione, totalmente o su campione, i vegetali, i prodotti vegetali, nonché gli imballaggi e i mezzi di trasporto. Devono essere oggetto di ispezione i vegetali e  i loro prodotti, nonché le altre voci oggetto di misure di emergenza fitosanitaria (articoli 6 e 7);

        modificano l’articolo 34, inserendo contestualmente l’articolo 34-bis, in materia di ispettori fitosanitari. In particolare, si specifica che gli ispettori sono funzionari della pubblica amministrazione, operanti presso i Servizi fitosanitari regionali o presso altre pubbliche amministrazioni, purché rispondano funzionalmente e tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario regionale. Gli ispettori in possesso della laurea magistrale, che consente l’accesso a ordini professionali nelle cui competenze rientrano le attività riservate agli ispettori, sono inquadrati presso le proprie amministrazioni in uno specifico profilo professionale. Con decreto ministeriale sono stabiliti i requisiti tecnici e professionali per l’iscrizione nel l’apposito registro nazionale[1] degli addetti ai controlli fitosanitari e le modalità della sua tenuta. Per lo svolgimento di compiti non ispettivi e per l’affiancamento degli ispettori nell’espletamento delle loro funzioni, i Servizi fitosanitari regionali possono avvalersi di personale tecnico di supporto opportunamente formato (articoli 23 e 24);

        modificano l’articolo 36 in materia di controlli sanitari all’importazione. In particolare, si dispone che siano sottoposti a vigilanza doganale anche materiali introdotti per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale (articolo 25);

        integrano l’articolo 42, in materia di punti di entrata, introducendo i commi 1-bis, 1-ter e 3-bis. In particolare, le norme prevedono che presso i punti di entrata gli enti gestori mettano a disposizione adeguati spazi informativi mediante bacheca per la divulgazione delle norme fitosanitarie (articolo 29);

        modificano e integrano gli articoli da 48 a 52, in materia di organizzazione del Servizio fitosanitario nazionale. Viene introdotto in proposito l’articolo 48-bis, con il quale si dispone che, per armonizzare i controlli e adempiere agli obblighi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale, il Servizio sia dotato di personale e mezzi secondo i parametri definiti nell’intesa sancita nella Conferenza Stato-regioni del 29 aprile 2010. I parametri sono rideterminati ogni due anni  e la dotazione di personale, come determinata nella suddetta intesa, costituisce il livello minimo del personale del Servizio fitosanitario regionale. L’assunzione di personale ispettivo e di supporto tecnico avviene nei limiti delle facoltà di assunzione previste per le regioni dalla normativa in materia (articolo 34);

        vengono altresì ampliate le competenze degli organi e le strutture componenti il Servizio fitosanitario nazionale. In particolare:

-            al Servizio fitosanitario centrale spettano, tra l’altro, la definizione del Piano nazionale dei controlli sanitari, cui devono attenersi i Servizi fitosanitari regionali, e le comunicazioni ufficiali in sede comunitaria e ad altri organi internazionali (articolo 35);

-            ai Servizi fitosanitari regionali competono l’effettuazione di attività di studio e sperimentazione, nonché l’elaborazione di disciplinari e di misure di difesa fitosanitaria integrata (articolo 36);

-            viene prevista nei punti di entrata la presenza di adeguate attrezzature amministrative, ispettive e di analisi (articolo 37);

-            al Comitato fitosanitario nazionale[2] spettano, inoltre, la definizione delle linee guida per  la formazione e l’aggiornamento degli ispettori fitosanitari, la valutazione della normativa di settore a livello nazionale, nonché l’individuazione di misure di emergenza per organismi nocivi di particolare rilevanza (articolo 38);

        modificano e integrano l’articolo 54, recante sanzioni amministrative. Le norme adeguano dette sanzioni alle modifiche e alle nuove fattispecie introdotte al D. Lgs. 214/2005, specificando altresì che i relativi proventi affluiscono nei bilanci dei Servizi fitosanitari regionali, competenti a irrogare le sanzioni, e che gli stessi sono destinati esclusivamente al potenziamento delle attività di detti Servizi (articolo 39).

Si ricorda che la normativa vigente, di cui all’articolo 54, comma 27, del D. Lgs. 214/2005, specifica che i proventi delle sanzioni affluiscono ai bilanci delle regioni e delle province autonome, competenti all’irrogazione delle sanzioni;

        modificano e integrano l’articolo 55, in materia di tariffa fitosanitaria. Si dispone, tra l’altro, che gli oneri per l’effettuazione dei controlli e delle eventuali analisi – compresi il rilascio delle autorizzazioni, le verifiche e i controlli documentali – siano posti a carico degli interessati. Si dispone altresì che la tariffa abbia validità dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e che sia corrisposta entro il 31 gennaio dell’anno successivo. I proventi delle sanzioni irrogate sono utilizzati per il potenziamento delle attività dei Servizi fitosanitari regionali (articolo 40).

Dall’attuazione del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all’esecuzione dei compiti derivanti dal provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (articolo 43).

 

La relazione tecnica afferma preliminarmente che il provvedimento è caratterizzato da neutralità finanziaria circa gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Dalle previsioni dello schema di decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le iniziative previste possono in ogni caso essere attuate con le risorse disponibili a legislazione vigente. Infatti, rientrano tra i compiti dei Servizi fitosanitari regionali sia l’applicazione delle direttive in materia recepite nell’ordinamento nazionale, sia il controllo e la vigilanza sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e di quelli spontanei. In particolare, gli esami, le indagini ufficiali e le misure di contrasto alla presenza di organismi nocivi ai vegetali, ai prodotti vegetali o ad altre voci rientrano nelle attività ordinarie di competenza dei suddetti Servizi fitosanitari regionali.

La relazione tecnica afferma, inoltre, con specifico riferimento a taluni articoli del provvedimento in esame quanto segue:

        in relazione all’articolo 4, in materia di importazione di “organismi vivi isolati”, tale eventualità non era precedentemente prevista e le norme colmano una lacuna emersa nella pratica operativa, senza che sia previsto alcun tipo di onere aggiuntivo;

        con riferimento agli articoli 6 e 7, che formalizzano, tra l’altro, l’inclusione delle analisi fitosanitarie tra le attività svolte dal Servizio fitosanitario nazionale, le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si tratta di attività già svolte dai Servizi fitosanitari regionali attraverso i propri laboratori di riferimento;

        relativamente agli articoli 23 e 24, in materia di ispettori fitosanitari, le norme descrivono tali figure in modo più esauriente rispetto alla sintetica formulazione del D. 214/2005, senza modificare le funzioni loro attribuite. La loro attività sarà svolta avvalendosi delle risorse messe a disposizione dalla normativa vigente, senza la previsione di alcun onere aggiuntivo. Si inserisce altresì formalmente nel quadro normativo del settore fitosanitario la figura del “personale tecnico di supporto”, che è stata sempre presente e operante presso i Servizi fitosanitari regionali, ma non prevista dal testo originario. Tale modifica non comporta oneri aggiuntivi;

        riguardo all’articolo 25, in materia di controlli sanitari all’importazione anche su materiali introdotti per prove o scopi scientifici, si tratta di modifiche  volte a formalizzare attività di fatto già svolte dai Servizi fitosanitari regionali, che non comportano oneri aggiuntivi;

        con riferimento all’articolo 29, la modifica, relativa agli spazi informativi per la divulgazione delle norme fitosanitarie,  viene introdotta anche a seguito di specifica raccomandazione formulata per l’Italia dal Food and Veterinary Office nel corso degli audit condotti nel 2006 e nel 2011 relativamente ai controlli all’importazione. La modifica non comporta oneri aggiuntivi;

        relativamente agli articoli da 34 a 38, in materia di organizzazione del Servizio fitosanitario nazionale, il potenziamento di detto servizio tiene conto dell’intesa sancita il 29 aprile 2010 dalla Conferenza Stato-regioni, che è volta a superare la procedura d’infrazione 2008/2030 di cui è stata oggetto l’Italia a seguito di inadempienze agli obblighi imposti a livello comunitario in materia fitosanitaria. L’intesa intende far fronte alla procedura di infrazione attraverso la determinazione del numero di ispettori fitosanitari necessari per il pieno svolgimento delle attività di ciascuna regione e provincia autonoma. Tuttavia, a questa iniziativa non è seguita la dovuta riorganizzazione delle strutture preposte alla sua applicazione. Le limitazioni previste dal DL 78/2010 non consentono di fatto alle amministrazioni l’adeguamento di personale e mezzi previsto dall’intesa. Il Governo, al fine di superare la procedura di infrazione, si è adoperato affinché le problematiche inerenti la corretta organizzazione e il buon funzionamento del sistema italiano in materia di controlli fitosanitari fossero affrontati in maniera adeguata sottoponendo lo stato di attuazione dell’intesa all’attenzione della Conferenza Stato-regioni;

        l’effettuazione di attività di studio e sperimentazione, di cui all’articolo 36, tiene conto dello sviluppo del concetto di agricoltura sostenibile, nonché delle modifiche apportate al personale tecnico di supporto. Le relative modifiche non prevedono alcun tipo di onere aggiuntivo;

        con riferimento agli articoli 39 e 40, in materia di sanzioni e di tariffe, le modifiche apportate sono volte a specificare le attività oggetto di sanzioni e i soggetti cui le stesse sono comminate, nonché a colmare lacune al testo originario, alla luce delle modificazioni e delle integrazioni apportate dallo schema di decreto in esame. La precisazione che i relativi proventi affluiscono nei bilanci dei Servizi fitosanitari regionali, destinati esclusivamente al potenziamento delle attività di detti Servizi, tiene conto dell’intesa sul potenziamento del Servizio fitosanitario nazionale, destinando risorse per far fronte alle esigenze dei Servizi fitosanitari regionali.

Analogamente, le norme relative alle tariffe sono volte a tener conto delle modifiche apportate al D. Lgs. 214/2005 e a garantire contestualmente le entrate dei servizi fitosanitari regionali.

Le disposizioni di cui agli articoli 39 e 40 non comportano alcun tipo di onere aggiuntivo.

 

Al riguardo, si rileva che l’articolo 34 prevede che il Servizio fitosanitario nazionale sia dotato di personale e mezzi secondo i parametri definiti nell’intesa sancita nella Conferenza Stato-regioni del 29 aprile 2010 - che rappresentano il livello minimo del personale del Servizio fitosanitario regionale - e che l’assunzione di personale ispettivo e di supporto tecnico avvenga nei limiti delle facoltà di assunzione previste per le regioni dalla normativa in materia.

Si ricorda che in base alla suddetta intesa complessivamente, per tutte le regioni, il personale minimo individuato consiste in 1.003 unità, suddivise in 668 ispettori, 231 tecnici e 104 amministrativi.

Appare opportuno che il Governo chiarisca se la norma in questione assuma carattere programmatico ovvero se essa debba intendersi di immediata applicazione. Nel primo caso, infatti, andrebbe chiarito se la previsione possa essere sufficiente a far fronte alla procedura di infrazione aperta in sede europea, richiamata nella relazione tecnica. Nella seconda ipotesi, viceversa, andrebbe chiarito se si prefiguri la necessità di un ricorso da parte delle regioni a nuove assunzioni. In tal caso, si segnala che la vigenza dei limiti imposti dal patto di stabilità interno nonché i vincoli alla facoltà delle regioni di assumere[3], richiamati dall’articolo 34, comma 4, potrebbero impedire il raggiungimento della dotazione minima di personale prevista dall’intesa e il conseguente mancato adeguamento agli standard previsti dalla normativa comunitaria.

In relazione a quanto sopra ricordato, andrebbe altresì chiarito se i proventi delle tariffe, di cui all’articolo 40, siano destinati anche alla copertura degli oneri di personale, come sembra desumersi dalla norma. In tal caso, andrebbero acquisiti chiarimenti volti a valutare la sostenibilità dell’equilibrio finanziario, anche alla luce dei possibili incrementi di organico prospettati. Andrebbero acquisiti, infine, chiarimenti circa i possibili disallineamenti temporali dovuti alla corresponsione della tariffa entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.

Per quanto riguarda le modifiche relative alle sanzioni, di cui all’articolo 39, si rileva che la previsione di vincolare i proventi esclusivamente al potenziamento delle attività dei Servizi fitosanitari regionali potrebbe comportare squilibri per i bilanci di regioni e province autonome qualora tali somme siano attualmente destinate ad altre finalità. Sul punto appaiono opportuni chiarimenti.

In linea più generale, andrebbe acquisita conferma che l’incremento degli adempimenti conseguente alle modifiche apportate dal provvedimento in esame siano sostenibili nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come disposto dalla clausola di invarianza finanziaria di cui all’articolo 43. Ciò con particolare riferimento: alla predisposizione di spazi informativi presso i punti di entrata (articolo 29); alla presenza, presso detti punti, di adeguate attrezzature amministrative, ispettive e di analisi (articolo 37); allo svolgimento da parte dei Servizi fitosanitari regionali di attività di studio e sperimentazione (articolo 37).

Andrebbe infine escluso che le modalità di inquadramento degli ispettori fitosanitari, indicate dall’articolo 34, comma 5, del D. Lgs 214/2005, come riformulate dall’articolo 23, comma 4, lettera c), del provvedimento in esame, non comportino incrementi del trattamento economico o emolumenti aggiuntivi da corrispondere al personale interessato.



[1] Si tratta del registro nazionale degli addetti ai controlli finanziari, istituito con D.M. 4 settembre 1997.

[2] L’articolo 52 del D. Lgs. 214/2005 ha istituito, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, il Comitato fitosanitario nazionale. Il Comitato ha compiti tecnici consultivi e propositivi, compresa l'elaborazione delle procedure necessarie al Servizio fitosanitario nazionale e delle linee guida per i programmi di aggiornamento degli Ispettori fitosanitari. Ai componenti del Comitato non spetta alcun gettone di presenza o altro emolumento a qualsiasi titolo derivante dalla loro partecipazione al Comitato e ai relativi lavori.

[3] L’articolo 76, comma 7 del DL 112/2008, come modificato dall’articolo 14, comma 9, del DL 78/2010, dispone che sia fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. I restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente.