Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (DOC 410) Schema di decreto legislativo recante riordino degli enti vigilati dal Ministero della salute
Riferimenti:
SCH.DEC 410/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 358
Data: 03/11/2011
Descrittori:
ENTI PUBBLICI   MINISTERO DELLA SALUTE
VIGILANZA     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
XII-Affari sociali

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

 

 

Riordino degli enti vigilati dal Ministero della salute

 

(Schema di decreto legislativo n. 410)

 

 

 

 

 

N. 358 – 3 novembre 2011

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

Atto n.:

 

410

 

Natura dell’atto:

 

Schema di decreto legislativo

Titolo breve:

 

Riordino degli enti vigilati dal Ministero della salute

 

Riferimento normativo:

 

Articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

On. Giuseppe Palumbo

Gruppo:

 

Pdl

 

Relazione tecnica:

 

 

Assegnazione

 

Alla XII Commissione

 

ai sensi

 

 

 

(termine per l’esame: 22 novembre 2011)

 

 

Alla Commissione Bilancio

ai sensi

 

 

(termine per l’esame: 2 novembre 2011)

 

 

 

 


INDICE

 

ARTICOLI 1-3. 3

Riordino della Lega italiana per la lotta contro i tumori3

ARTICOLI 4-5. 5

Riordino dell’Istituto superiore di Sanità.. 5

ARTICOLO 6. 8

Riordino dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali8

ARTICOLI da 7 a 9. 9

Riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali9

ARTICOLO 12. 10

Clausola di invarianza.. 10



PREMESSA

 

Lo schema di decreto legislativo in esame reca il riordino degli enti vigilati dal Ministero della salute, sulla base della delega conferita al Governo dall’articolo 2 della legge n. 183/2010.

In particolare, i principi e i criteri direttivi con cui esercitare la delega, che riguarda anche gli enti vigilati dal Ministero del lavoro, sono, tra gli altri, i seguenti: a) semplificazione e snellimento dell’organizzazione e della struttura amministrativa; b) razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento; c) ridefinizione del rapporto di vigilanza da parte del Ministero, prevedendo, in particolare, la possibilità di emanare indirizzi e direttive nei confronti degli enti o istituti sottoposti alla loro vigilanza; d) previsione dell’obbligo degli enti e istituti vigilati di adeguare i propri statuti alle disposizioni dei decreti legislativi emanati in attuazione del presente articolo, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore degli stessi.

Lo schema di decreto in esame è corredato dalla relazione tecnica, volta a suffragare la clausola di invarianza finanziaria recata dall’articolo 12 dello schema medesimo, in attuazione del comma 3 dell’articolo 2 della legge n. 183/2010, che dispone che l’adozione dei decreti legislativi attuativi della delega non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si rammenta che la relazione tecnica allegata al disegno di legge che ha introdotto nell’ordinamento le disposizioni di cui al citato articolo 2 della legge n. 183/2010 non ascriveva effetti di risparmio alla procedura di riordino degli enti vigilati dal Ministero.

Di seguito sono esaminate sia le disposizioni segnalate dalla relazione tecnica sia quelle che presentano profili di carattere finanziario.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI 1-3

Riordino della Lega italiana per la lotta contro i tumori

Normativa vigente: la Lega nazionale per la lotta contro i tumori, rientrante nell’elenco delle amministrazioni pubbliche individuate dall’Istat, è un Ente Pubblico su base associativa articolato in Comitati Regionali e Sezioni provinciali. Lo Statuto in vigore è stato approvato con decreto del Ministero della salute del 16 gennaio 2006 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale no 23 del 28 gennaio 2006.

Le norme dispongono:

-          il riordino, e il conseguente adeguamento dello statuto, della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) senza nuovi o maggiori oneri (articolo 1);

-          l’articolazione degli organi centrali della LILT (Consiglio direttivo nazionale; Presidente nazionale; Direttore generale; Collegio dei revisori), la nomina, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dell’ente, del Presidente onorario e la soppressione, nell’ambito della dotazione organica della LILT, del posto dirigenziale di livello generale. Il Consiglio direttivo nazionale si comporrà di 5 membri in luogo dei 15 previsti dal vigente Statuto (articolo 2).

Lo Statuto, ad oggi, prevede che sono organi centrali della LILT il Consiglio Direttivo Nazionale, il Presidente Nazionale, il Collegio dei Revisori, il Collegio dei Probiviri, il Comitato Scientifico, i Comitati Regionali. Non figurano più dunque tra detti organi, il Collegio dei Probiviri, il Comitato Scientifico, i Comitati Regionali, mentre è inserito il Direttore generale peraltro già prevista dal vigente Statuto;

-          l’articolazione della LILT in una sede centrale e in sezioni provinciali nonché la possibilità di procedere alla costituzione dell’Unione delle sedi provinciali della LILT e di una Fondazione non avente scopo di lucro, nel rispetto della normativa vigente, per il perseguimento, il finanziamento, la promozione e il supporto delle proprie attività istituzionali (articolo 3).

 

La relazione tecnica si sofferma in primo luogo sugli effetti finanziari conseguenti la riduzione dei componenti del Consiglio direttivo nazionale. Per il Consiglio direttivo nazionale le modifiche proposte comportano riduzione dagli attuali 15 membri a 5. Conseguentemente non saranno più corrisposti i gettoni di presenza dovuti ai Consiglieri la cui posizione è stata soppressa, con un risparmio annuo stimato di 1.854,00 euro cui vanno sommate le minori spese, stimate pari a 20.000 euro annui, dovute alla non liquidazione delle spese di viaggio spettante ai medesimi Consiglieri per le quattro riunioni annue previste per il Consiglio direttivo nazionale.

Inoltre la soppressione dei Comitati regionali, attualmente considerati come organi dell'ente, comporterà minori uscite, a carico del bilancio della LILT, per un importo netto pari ad 280.000 euro annui.

Il risparmio complessivo annuo ammonta a 301.854,00 euro.

 

Al riguardo, per quanto concerne i profili di quantificazione, pur rilevando che i risparmi indicati dalla RT non risultano scontati ai fini del miglioramento dei saldi, si osserva che, in assenza di ulteriori elementi informativi, i medesimi risparmi appaiono di natura teorica dal momento che le somme non spese sembrano rimanere a disposizione della LILT.

Appare pertanto opportuno che sia chiarito se le minori spese quantificate comporteranno una riduzione dei trasferimenti disposti in favore della LILT ovvero si consenta alla stessa di perseguire ulteriori finalità istituzionali con le risorse liberatesi.

Per quanto riguarda le possibili implicazioni finanziarie delle norme in esame, si rileva che le stesse si limitano ad indicare, in linea di principio, la direzione che gli interventi di riordino dovranno assumere, rimandando la loro concreta applicazione ad un successivo provvedimento da approvare con decreto ministeriale. Pertanto solo alla luce di tale provvedimento potrà essere valutata la rispondenza delle modifiche disposte ai criteri di riordino fissati dall’articolo 2 della legge n. 183/2010. Per quanto sopra esposto non si hanno osservazioni da formulare considerato, anche, che i principi indicati nel testo in esame sono in linea con i criteri di riordino enunciati nella citata norma di delega recata dall’articolo 2 della legge n. 183/2010.

 

 

ARTICOLI 4-5

Riordino dell’Istituto superiore di Sanità

Normativa vigente: L’istituto superiore di sanità (ISS), è ente di diritto pubblico, dotato di autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile. L'ISS è organo tecnico-scientifico del servizio sanitario nazionale del quale il Ministero della sanità, le regioni e tramite queste le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere si avvalgono nell'esercizio delle attribuzioni conferite dalla normativa vigente. L'ISS. è sottoposto alla vigilanza del Ministro della sanità.

L’ISS rientra nell’elenco delle amministrazioni pubbliche individuate dall’Istat. Il regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore di sanità è stato emanato con DPR 20 gennaio 2001, n. 70 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale no 71 del 26 febbraio 2001.

Le norme dispongono che l'Istituto superiore di sanità provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al proprio riordino secondo i principi dettati dall'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296[1], modificando il regolamento di organizzazione e funzionamento sulla base dei seguenti criteri:

·        riorganizzazione e razionalizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 30 per cento;

·        riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;

·        riduzione delle dotazioni organiche del personale di supporto nei limiti e secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 404, lettera f), della legge 27dicembre 2006, n. 296.

La lettera f) prevede la riduzione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto (gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilità) non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione;

·        organizzazione e fusione delle strutture tecnico-scientifiche e amministrative che svolgono compiti similari;

·        riallocazione di personale da adibire a funzioni prevalenti potenziando, senza oneri aggiuntivi, le strutture che offrono servizi a terzi; razionalizzazione degli organi deputati alle attività di indirizzo, amministrazione, gestione e controllo;

·        attività di formazione, perfezionamento e aggiornamento sulla salute pubblica e sull'organizzazione sanitaria rivolta al personale del SSN e agli enti di promozione e tutela della salute, sulla base di linee programmatiche fissate dal Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato Regioni, da realizzarsi attraverso la previsione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della Scuola superiore della sanità pubblica, quale articolazione interna dell'Istituto;

·        riduzione, entro il limite massimo di sei unità, del numero degli esperti ai quali il Presidente può conferire incarichi nelle materie nelle quali non siano disponibili all'interno dell'Istituto adeguate professionalità.

Attualmente il Consiglio di amministrazione, e non il Presidente, può conferire fino a 10 incarichi ad esperti esterni all’Istituto.

Si dispone la modifica dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, al fine di ridurre da 9 a 5 il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione.

 

La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto delle norme, si sofferma sulla istituzione della Scuola superiore della sanità pubblica quale articolazione interna dell’Istituto, che deve essere disposta senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Obiettivo prioritario della scuola è la formazione, l’aggiornamento e la qualificazione dei manager e degli operatori del Servizio sanitario nazionale.

La relazione tecnica prosegue affermando che risparmi di spesa, peraltro non quantificati, deriveranno dalla riduzione dei componenti del Consiglio di amministrazione.

Per quanto concerne la riduzione delle posizioni dirigenziali la relazione tecnica afferma che l’ente ha già dato attuazione ad alcune norme che hanno disposto la riduzione degli assetti amministrativi e che, ora, si deve unicamente procedere all’applicazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, lettera a) del decreto legge n. 138/2011[2]: detta applicazione comporterà risparmi di spesa per 88.000 euro annui che si aggiungono ai 190.000 costituenti economie realizzate con le precedenti riduzioni.

La relazione tecnica afferma, altresì, che la condizione operativa sottesa alla costituzione della Scuola superiore della sanità pubblica è costituita dalla preventiva riallocazione delle risorse umane esistenti. La relazione tecnica afferma che per svolgere le attività connesse con il funzionamento della Scuola non sarà necessario reclutare risorse esterne ma si utilizzeranno i ricercatori dell’Istituto.  L’istituzione dalla Scuola consentirà di incrementare le entrate dell’Istituto con conseguente miglioramento dei saldi finanziari.

La relazione tecnica precisa, altresì, che non vi saranno, da parte del Ministero della salute, richieste di incremento dello stanziamento di bilancio per i costi di funzionamento della Scuola.

La relazione tecnica conclude affermando che la riduzione, entro il limite massimo di sei unità, del numero degli esperti ai quali il Presidente può conferire incarichi comporterà un risparmi di spesa quantificabile in 400.000 euro annui.

 

Al riguardo, per quanto concerne i profili di quantificazione, analogamente a quanto precedentemente osservato con riferimento agli articoli 1-3, pur rilevando che i risparmi indicati dalla RT non risultano scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica, si osserva che, in assenza di ulteriori elementi informativi, i risparmi quantificati dalla relazione tecnica appaiono di natura teorica dal momento che le somme non spese sembrano rimanere a disposizione dell’Istituto.

Appare pertanto opportuno che sia chiarito se le minori spese quantificate comporteranno una riduzione dei trasferimenti disposti in favore dell’ISS ovvero si consenta allo stesso di perseguire le ulteriori finalità istituzionali con le risorse liberatesi (quali, ad esempio, l’Istituzione ed il funzionamento della Scuola superiore di sanità pubblica).

Si rileva, altresì, che la relazione tecnica non fornisce elementi informativi volti a rendere evidente che l’Istituto disponga delle risorse, strumentali e finanziarie, necessarie per l’istituzione della Scuola superiore della sanità pubblica. In proposito la RT si sofferma unicamente sugli aspetti concernenti il personale docente, non chiarendo se l’Istituto disponga degli spazi e della strumentazione materiale necessaria a svolgere un’attività di formazione di tale genere. Andrebbe altresì chiarito come si intenda compensare le spese iniziali per l’istituzione della Scuola, considerato che le somme acquisite per l’erogazione dei corsi non sembrano, in linea di principio, allineate alle predette spese sul piano temporale. Su tali aspetti appaiono necessari chiarimenti del Governo.

 

ARTICOLO 6

Riordino dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali

Normativa vigente: L’articolo 5 del decreto legislativo n. 266/1993 prevede l’istituzione dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, dotata di personalità giuridica e sottoposta alla vigilanza del Ministero della sanità, con compiti di supporto delle attività regionali, di valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti dei servizi resi ai cittadini e di segnalazione di disfunzioni e sprechi nella gestione delle risorse personali e materiali e nelle forniture, di trasferimento dell'innovazione e delle sperimentazioni in materia sanitaria.

Le norme stabiliscono che l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a modificare il regolamento di organizzazione sulla base dei seguenti criteri:

·        semplificazione e razionalizzazione degli uffici e rimodulazione della pianta organica, come determinata dall'articolo 2, comma 8-bis del decreto legge n. 194/2009[3];

·        riduzione del numero degli esperti di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 1993, n. 266, dai dieci attualmente previsti a sette unità.

 

La relazione tecnica, in primo luogo, ribadisce quanto previsto dalle norme. La stessa rileva, inoltre, che la riduzione del 30 per cento del numero degli esperti, è finalizzata a eliminare disfunzioni operative e a realizzare economie di spesa. La relazione tecnica precisa che la riduzione da dieci a sette del numero degli esperti comporta un risparmio di spesa pari a circa € 280.000[4] euro annui.

 

In merito alla quantificazioni dei risparmi ed alle implicazioni finanziarie delle norme in esame si rinvia a quanto già osservato con riferimento alle disposizioni di riordino della Lega italiana per la lotta contro i tumori disciplinata dagli articoli da 1 a 3.

 

ARTICOLI da 7 a 9

Riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali

Normativa vigente: Gli istituti zooprofilattici sperimentali, riordinati con il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, sono dotati di autonomia amministrativa gestionale e tecnica ed operano come strumenti tecnico-scientifici dello Stato, delle regioni e province autonome, per le materie di rispettiva competenza. Gli istituti zooprofilattici sperimentali operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, garantendo ai Servizi veterinari delle regioni e delle province autonome e delle unità sanitarie locali le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie all'espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria.

Le norme apportano modifiche al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, che reca le norme di riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali.

Si stabilisce che gli istituti zooprofilattici sperimentali, in accordo con le ex Facoltà di Medicina veterinaria, possono svolgere attività didattica nei corsi di laurea in medicina veterinaria, nelle scuole di specializzazione e nei dottorati di ricerca e possono erogare, nell' ambito dei finanziamenti di cui dispongono[5], borse di studio per gli studenti che frequentano le scuole di specializzazione o i master di area veterinaria [articolo 7, comma 1, lettera a].

Sono rafforzati i poteri di vigilanza ed indirizzo del Ministero della salute [articolo 7, comma 1, lettera b)].

Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'istituto, lo gestisce e ne dirige l'attività scientifica. Il direttore generale, che deve essere un medico veterinario, di comprovata esperienza a livello nazionale e internazionale nelle materie di attività degli istituti, è nominato dalla regione dove l'istituto ha sede legale d'intesa con il Ministro della salute e, in caso di istituti interregionali, di concerto tra le regioni interessate e le province autonome, d'intesa con il Ministro della salute [(articolo 7, comma 1, lettera d)].

E’, altresì, stabilito che gli Istituti assicurano il finanziamento dell' attività di ricerca dei propri Centri di referenza nazionale anche con una quota parte dei fondi ricevuti dal Ministero della sanità[6]  [articolo 7, comma 1, lettera e)].

Le Regioni devono conformarsi a quanto previsto dall'articolo 7 entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso di mancata costituzione degli organi istituzionali, il Presidente della Regione, d'intesa con il Ministro della salute, nomina un commissario straordinario che provvede alla ricostituzione degli organi (articolo 8). E’ disposto, infine, che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali di adeguamento[7] alle norme recate dallo schema in esame, il consiglio di amministrazione di ciascun istituto provvede alla revisione dei propri statuti. Qualora il consiglio di amministrazione non provveda entro il termine predetto, il Presidente della Regione, d'intesa con il Ministro della salute, nomina un commissario ad acta che provvede alla revisione dello statuto dell'ente (articolo 9).

 

La relazione tecnica afferma che le modifiche proposte non comportano nuovi o maggiori oneri dal momento che le iniziative previste sono attuate con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente rivenienti dai finanziamenti assicurati agli Istituti zoo profilattici sperimentali a norma dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 270/1993.

 

Nulla da osservare al riguardo, in quanto lo svolgimento delle attività didattiche e il finanziamento delle borse di studio di cui all’articolo 7, comma 1, sono configurati come facoltà e non come obbligo degli Istituti.

 

 

ARTICOLO 12

Clausola di invarianza

Le norme prevedono che dall’attuazione del presente schema di decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Al riguardo, si osserva che, oltre alla clausola di cui all’articolo 12, riferita all’intero provvedimento, altre disposizioni recano clausole di neutralità finanziaria riferite a singole norme. Si tratta in particolare, dell’articolo 1, comma 1, dell’articolo 2, comma 3, (concernenti la Lega italiana per la lotta contro i tumori), nonché dell’articolo 4, comma 1, alinea e lettere e) e g) (concernente l’Istituto superiore di sanità).

Al riguardo, considerato che la clausola di invarianza di cui all’articolo 12  ha un ambito di applicazione estesa al provvedimento nel suo complesso, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo in merito all’eventualità di prevedere unicamente la clausola di cui all’articolo 12 sopprimendo quelle previste negli articoli sopra indicati.

Dal punto di vista formale, si osserva che la formulazione delle clausole previste all’articolo 1, comma 1, e all’articolo 4, comma 1, lettera e), non appare pienamente conforme alla prassi consolidata in quanto non specifica l’aggregato di riferimento, che dovrebbe essere rappresentato, in  entrambi i casi, dalla finanza pubblica.

Inoltre, con riferimento alla clausola prevista dall’articolo 2, comma 3, si osserva che, al fine di garantire che dalla nomina del presidente onorario della Lega italiana per la lotta contro i tumori non derivino conseguenze finanziarie negative, la predetta clausola dovrebbe più opportunamente fare riferimento all’assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e non limitarsi a prevedere l’esclusione di ulteriori oneri a carico del bilancio dell’ente. In ogni caso, potrebbe essere utile acquisire indicazione in ordine a eventuali compensi o indennità riconosciute al presidente onorario.



[1] L’articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), stabilisce che, al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento, i Ministeri provvedono alla riduzione degli assetti amministrativi. La disciplina dettata dal comma 404 è resa applicabile agli enti vigilati dal Ministro della salute dalla norma di delega sulla base della quale è stato predisposto lo schema di decreto in esame ossia l’articolo 2 della legge n. 183/2010.

[2] Che dispone l’obbligo di procedere, entro il 31 marzo 2012, ad un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009. Si ricorda che a tale norma non sono stati ascritti effetti finanziari.

[3] La norma citata prevede un ulteriore riduzione degli assetti amministrativi in esito a precedenti interventi di riorganizzazione degli apparati amministrativi.

[4] La relazione tecnica specifica che la spesa sostenuta, attualmente, per i 10 esperti è di 956.400 euro annui.

[5] Si richiama l’articolo 6 del decreto legislativo n. 270/1993 che indica le fonti di finanziamento degli istituti.

[6] A norma dell’articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 270/1993.

[7] Le regione sono tenute ad emanare tali norme entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente schema.