Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (DOC.407) Riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
Riferimenti:
SCH.DEC 407/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 352
Data: 19/10/2011
Descrittori:
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE , ALIMENTARI E FORESTALI   ORGANIZZAZIONE DI UFFICIO
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

 

Riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

 

(Schema di decreto del Presidente della Repubblica n. 407)

 

 

 

 

 

N. 352 – 19 ottobre 2011

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455* bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685* com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

Atto n.:

 

407

 

Natura dell’atto:

 

Schema di decreto del Presidente della Repubblica

Titolo breve:

 

Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 2, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies del decreto-legge n. 194 del 2009

 

Riferimento normativo:

 

Articolo 17, commi 2 e 4-bis della legge n. 400 del 1088

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

De Girolamo

Gruppo:

 

PdL

Relazione tecnica:

 

 

 

Assegnazione

 

 

Alla I Commissione

 

ai sensi

 

 

 

(termine per l’esame: 2 novembre 2011)

 

 

Alla Commissione Bilancio

ai sensi

 

 

(termine per l’esame: 18 ottobre 2011)

 

 

 

 

 

 


INDICE

 

 

 

 

ARTICOLI da 1 a 9. 4

Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali4



PREMESSA

 

Lo schema di DPR in esame reca il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il provvedimento in esame sostituirà il vigente regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, approvato con DPR n. 129/2009 (DPR che viene infatti abrogato dall’articolo 9 del testo in esame).

L’intervento normativo in oggetto è adottato a norma dell’articolo 2, commi 8-bis, 8-quatere 8-quinquies, del DL 194/2009 (Proroga termini). Dette disposizioni prevedono che le pubbliche amministrazioni specificate dal testo[1], all'esito della precedente riduzione degli assetti organizzativi disposta dall’articolo 74 del DL 112/2008, debbano: 

-          apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dei precedenti interventi di riduzione degli assetti organizzativi[2]

-          rideterminare le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.

Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto sopra descritto entro il 30 giugno 2010 è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.

Restano escluse dall'applicazione delle norme testé descritte alcune amministrazioni o strutture puntualmente individuate quali, per esempio, il Dipartimento della protezione civile, le Autorità di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della polizia penitenziaria, i magistrati, l'Agenzia italiana del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonché le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

All’articolo 2, commi da 8-bis a 8-septies, del decreto legge 194/2009 non sono stati ascritti effetti finanziari.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, positivamente vistata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia.

L’articolo 9 reca inoltre, al comma 4, una clausola di non onerosità.

Si esaminano, di seguito, le norme considerate dalla relazione tecnica e le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.


VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI da 1 a 9

Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Le norme definiscono le funzioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e stabiliscono che la sua struttura continui ad articolarsi in 3 Dipartimenti (articolo 1):

Ÿ        il Dipartimento per il coordinamento delle politiche europee e internazionali e per le relazioni istituzionali, che resta articolato in 2 uffici di livello dirigenziale generale. Rientrano inoltre nel Dipartimento 2 uffici di livello dirigenziale non generale (articolo 2).

Gli uffici di livello dirigenziale generale sono:

-       la Direzione generale delle politiche internazionali e dell’Unione europea, a sua volta articolata in 7 uffici dirigenziali non generali;

-       la Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali, articolata in 9 uffici dirigenziali non generali;

Ÿ        il Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della pesca, articolato in 3 uffici di livello dirigenziale generale e in 1 ufficio di livello dirigenziale non generale. Nella sua precedente configurazione, il Dipartimento[3] era articolato in 3 uffici di livello dirigenziale generale e in 2 uffici di livello dirigenziale non generale (articolo 3).

Gli uffici di livello dirigenziale generale del nuovo Dipartimento sono:

-    la Direzione generale dello sviluppo rurale e della competitività del comparto agroalimentare, articolata in 9 uffici dirigenziali non generali;

-    la Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, articolata in 8 uffici dirigenziali non generali;

-    la Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura, da cui dipendono 5 uffici dirigenziali non generali;

Ÿ        il Dipartimento dell’ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), che resta articolato in 2 uffici di livello dirigenziale generale e in 1 ufficio di livello dirigenziale non generale. A livello territoriale, il Dipartimento resta articolato in 12 uffici e 4 laboratori di livello dirigenziale non generale (articolo 4).

Gli uffici di livello dirigenziale generale sono:

-    Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore, articolata in 4 uffici dirigenziali non generali;

-    la Direzione generale della prevenzione e del contrasto delle frodi agro-alimentari, articolata in 4 uffici dirigenziali non generali.

Viene soppresso il Consiglio nazionale dell’agricoltura, dell’alimentazione e della pesca, attualmente previsto dall’articolo 5 del regolamento di organizzazione del Ministero di cui al DPR n. 129/2009. Il dirigente che presiedeva il Consiglio è collocato nella struttura del Gabinetto del Ministro dove sono svolte le funzioni di supporto strategico ed alta consulenza (articolo 5). 

L’elenco degli organismi e delle istituzioni che operano nell’ambito del Ministero risulta identico a quello attualmente previsto dal vigente regolamento di organizzazione[4] (articoli 6 e 7).

Le dotazioni organiche del Ministero (ruolo agricoltura e ruolo ICQRF) sono rispettivamente determinate dalle tabelle A e B allegate al regolamento, tenuto conto anche del personale che confluirà nel Ministero ai sensi dell'articolo 7, comma 20, del DL 78/2010, che ha disposto la soppressione di alcuni enti[5] (articolo 8, comma 1).

Come evidenziato dalla relazione illustrativa, l'articolo 7, comma 20, del DL 78/2010 e l'allegata tabella hanno disposto - con riferimento al Ministero delle politiche agricole - la soppressione del Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale, nonché del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo e la FAO, disponendo il subentro del Ministero nelle attività e nei rapporti giuridici dei predetti organismi.

Il personale dipendente del Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale è in numero di 2 unità a tempo indeterminato (area II), che vengono integrate nel nuovo organico ministeriale. Il Comitato FAO non aveva personale dipendente.

Lo schema di DPR prevede che la Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali svolga, fra le altre, anche le funzioni precedentemente attribuite al Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale. Le funzioni precedentemente svolte dal Comitato FAO confluiranno invece nell'Ufficio relazioni internazionali presso il Gabinetto del Ministro. Tale confluenza è oggetto di una specifica modifica al DPR n. 303/2001,  relativo all'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro (modifica prevista dallo schema di regolamento n. 408 attualmente all’esame della Commissione Bilancio e delle competenti Commissioni parlamentari).

Con successivi decreti del Ministro, di natura non regolamentare[6], sono individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale e sono definiti i compiti e le attribuzioni di ciascun ufficio. In applicazione dell' articolo 2, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del DL 194/2009, il numero di uffici e di posti di funzione di livello dirigenziale non generale individuato con i suddetti decreti è fissato in 69, di cui 3 presso gli uffici di diretta collaborazione (articolo 8, comma 2 e 4).

E’ stabilito infine, riproducendo una disposizione già presente nel vigente regolamento di organizzazione del Ministero, che il Ministro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, possa inviare in lunga missione - e con onere a carico del Ministero - personale di supporto agli addetti del Ministero che svolgano l'incarico di esperti (articolo 8, comma 5).

Viene abrogato il vigente regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole (DPR  129/2009).

È stabilito, infine, che dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato (articolo 9, comma 4).

 

 

Dotazioni organiche

Le tabelle che seguono – elaborate dal Servizio Bilancio sulla base delle norme sopra richiamate e delle relazioni allegate al provvedimento - riepilogano le dotazioni organiche, come definite dal testo in esame, e le mettono a confronto con quelle previste dal vigente regolamento di cui al DPR  129/2009.

 

Dotazione organica dei dirigenti:

 

Dotazione organica dei dirigenti definita dal testo in esame

Struttura

Dirigenti generali

Dirigenti non generali

Dipartimento per il coordinamento delle politiche europee (articolo 2)

1 (Capo dipartimento)+2 = 3

2+7+9 = 18

Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della pesca (articolo 3)

1 (Capo dipartimento)+3 = 4

1+9+8+5 = 23

Gabinetto del Ministro (articolo 5, comma 2)

1

3

Totale ruolo agricoltura

8

44

Dipartimento ICQRF (articolo 4)

1 (Capo dipartimento)+2 = 3

1+12+4+4+4 = 25

Totale ruolo ICQRF

3

25

 

Totale Ministero

 

 

11

 

69

 

 

Confronto tra le dotazioni organiche vigenti in base al DPR  129/2009

e quelle proposte in base al testo in esame

Struttura

DPR  129/2009

Proposta in esame

Posizioni soppresse

Ruolo agricoltura

 

 

 

Dirigenti di prima fascia

8

8

 

Dirigenti di seconda fascia

50

44

-6

Ruolo ICQRF

 

 

 

Dirigenti di prima fascia

3

3

 

Dirigenti di seconda fascia

27

25

-2

Totale ruoli Ministero

 

 

 

Dirigenti di prima fascia

11

11

 

Dirigenti di seconda fascia

77

69

-8

 


 

Dotazione organica del personale non dirigente:

 

Confronto tra le dotazioni organiche vigenti in base al DPR  129/2009

e quelle proposte in base al testo in esame

Struttura

DPR n. 129/2009

Proposta in esame

Posizioni soppresse

Ruolo agricoltura

 

 

 

Area Funzionale III

518

462

-56

Area Funzionale II

426

383

-43

Area Funzionale I

4

9

+5

Ruolo ICQRF

 

 

 

Area Funzionale III

459

415

-44

Area Funzionale II

479

429

-50

Area Funzionale I

10

9

-1

Totale ruoli Ministero

 

 

 

Area Funzionale III

977

877

-100

Area Funzionale II

905

812

-93

Area Funzionale I

14

18

+4

 

 

 

 

Totale posizioni di organico

1896

1707

-189

 

La relazione tecnica afferma preliminarmente che il Ministero delle politiche agricole ha già provveduto, con il DPR 129/2009, a ridurre i propri assetti amministrativi in applicazione di quanto disposto dall'articolo 74 del DL 112/2008. Pertanto, con il presente schema di regolamento si procede a ridurre del 10 per cento, rispetto a quanto indicato dal predetto DPR, gli uffici dirigenziali di livello non generale, nonché la relativa dotazione organica dei dirigenti di II fascia; si provvede, inoltre, a ridurre del 10 per cento la spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico relativi al personale non dirigente.

La relazione evidenzia che il regolamento in esame determina una riduzione di 8 unità dei posti da dirigente di seconda fascia che passano da 77 a 69. La riduzione è pari al 10,5 per cento dei posti di organico. Stimando un costo medio lordo unitario per un dirigente pari a  126.341 euro, il risparmio è quantificato in 1.011.728 euro annui[7].

 Sul punto si rinvia a quanto richiamato nella parte successiva della presente Nota.

La relazione tecnica reca, infine, una tabella con i dati di dettaglio volti a dimostrare che la spesa per il personale non dirigente è stata ridotta del 10,1 per cento con riferimento ai ruoli del Ministero e del 10 per cento con riguardo ai ruoli dell’ICQRF. La riduzione di spesa complessiva è di 7.119.076 euro all’anno, pari al 10,04 per cento della spesa sostenuta per la dotazione organica complessiva prevista dal DPR n. 129/2009.

Sommata ai risparmi in precedenza richiamati per il personale dirigente (1.010.728 euro all’anno), la riduzione di spesa complessiva per il Ministero è indicata dalla relazione tecnica in 8.129.804 euro all’anno.

 

Si segnala – infine - che, nel parere allegato allo schema di regolamento in esame, il Consiglio di Stato osserva, fra l’altro, quanto segue:

Ÿ          le riduzioni di spesa che saranno conseguite con il provvedimento in esame potrebbero risultare puramente virtuali, in quanto alla data dell’ultima rilevazione effettuata[8] :

-          il numero dei posti di dirigente di seconda fascia effettivamente coperti era di 60 unità. Pertanto la riduzione prevista dal testo e dalle tabelle (da 77 a 69 posti in organico) non determinerà un risparmio immediato ma solo in prospettiva;

-          per il personale non dirigenziale risultavano coperti 1.622 posti. Pertanto la riduzione a 1.707 unità in organico non genererà alcun risparmio immediato;

Ÿ          il sistema seguito nel provvedimento, consistente in una mera riduzione numerica degli uffici dirigenziali di seconda fascia, porta a sacrificare uffici tecnici (come i laboratori periferici) mantenendo uffici puramente amministrativi, il cui accorpamento è invece raccomandato dalla normativa primaria sul contenimento della spesa pubblica.

 

Al riguardo non si formulano osservazioni, considerato che non sono ascritti effetti finanziari alle disposizioni che hanno previsto l’intervento normativo in esame. Si tratta - come richiamato in premessa – delle norme del DL 194/2009 con cui sono state disposte riduzioni delle dotazioni organiche, con particolare riferimento agli uffici dirigenziali di livello non generale e al personale non dirigenziale.

Sotto il profilo normativo, lo schema di regolamento appare conforme agli obiettivi indicati dalle predette disposizioni (che, per il personale sopra richiamato, avevano prescritto una riduzione del 10 per cento delle vigenti dotazioni organiche).

Ciò premesso, si rileva - con specifico riferimento alla diminuzione di 8 unità dei posti da dirigente - che la riduzione di spesa (1.010.728 euro all’anno) stimata dalla relazione tecnica è quantificata in linea teorica. Infatti, per calcolare la misura dei risparmi effettivamente conseguiti e per determinare la loro decorrenza temporale, occorrerebbe conoscere quanti posti (degli 8 considerati) siano, ad oggi, coperti e a decorrere da quale data scadrebbero (e non sarebbero rinnovati) i relativi contratti.

Anche sotto un profilo più generale, si rileva (come già osservato dal Consiglio di Stato) che i risparmi prefigurati dalla relazione tecnica sono meramente virtuali nella misura in cui la riduzione degli assetti amministrativi riguardi posizioni di organico attualmente non coperte. Si ricorda, infatti, che non sussistono stanziamenti in bilancio a fronte di posti previsti nell’organico di diritto e non coperti. La riduzione delle dotazioni costituisce, in tal caso, un presidio contro l’incremento della spesa che si potrebbe verificare al cessare degli effetti delle norme che limitano il turn over.

A tale proposito sarebbe peraltro utile un chiarimento in ordine all’insorgenza di eventuali posizioni soprannumerarie: in particolare, andrebbe precisato se il taglio delle dotazioni organiche non prefiguri una struttura amministrativa che, a regime, sarà più ridotta di quella in concreto in essere ad oggi. In questa ipotesi il Ministero, indipendentemente dall’esistenza di eventuali limiti alle assunzioni, non avrà titolo a reclutare unità di personale fino a quando la dotazione organica di fatto non risulterà inferiore a quella di diritto. Il Ministero potrebbe quindi incorrere in problemi di funzionalità amministrativa qualora l’attuale dimensionamento fosse ritenuto quello minimo idoneo a garantire il pieno svolgimento dei compiti assegnati.



[1] Le amministrazioni destinatarie delle disposizioni sono i Ministeri e le altre amministrazioni dello Stato (anche ad ordinamento autonomo), le agenzie, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

[2] Si ricorda che il ridimensionamento degli assetti organizzativi previsto dall’articolo 74 del decreto legge n. 112/2008 era stata preceduto da un intervento di riduzione disposto a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 296/2006.

[3] Denominato “Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità”. Circa la riduzione da 2 a 1 degli uffici di livello dirigenziale non generale, si segnala che la relazione illustrativa allegata allo schema di decreto del Presidente della Repubblica n. 408 (attualmente all’esame della Commissione Bilancio), recante la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole, afferma che la nuova dotazione dei dirigenti del Gabinetto del Ministro è fissata in 4 unità in ragione dello spostamento di un posto dirigenziale generale e di un posto dirigenziale di livello non generale rispettivamente dal Consiglio nazionale dell’agricoltura, dell’alimentazione e della pesca, che viene soppresso, e dall’ex Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità.

[4] Articoli 7 e 8 del DPR n. 129/2009.

[5] Tra gli enti soppressi figurano Centro per la Formazione in Economia e Politica dello Sviluppo Rurale, istituito ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 e Comitato Nazionale Italiano per il collegamento tra il Governo e la FAO, istituito con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182.

[6] Da adottare ai sensi dell'articolo 4 del D. Lgs. 300/1999 e dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 400/1988.

[7] La cifra riportata in questa parte della RT contiene un errore di entità marginale (che la stessa RT non riporta nella tabella successiva): infatti la somma che si ottiene in base ai parametri indicati dalla RT (costo lordo unitario×numero di dirigenti) ammonta a 1.010.728 euro annui.

[8] Parere del Consiglio di Stato sul precedente schema di regolamento 129/2009: 6 aprile 2009.