Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (DOC 340) Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari
Riferimenti:
SCH.DEC 402/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 340
Data: 28/09/2011
Descrittori:
DOCENTI UNIVERSITARI   RICERCATORI UNIVERSITARI
TRATTAMENTO ECONOMICO     
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

 

Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari

 

(Schema di decreto del Presidente della Repubblica n. 402)

 

 

 

 

 

N. 340 – 28 settembre 2011

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

Atto n.:

 

402

 

 

Natura dell’atto:

 

Schema di decreto del Presidente della Repubblica

Titolo breve:

 

Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari

 

 

Riferimento normativo:

 

Articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 e articolo 8, commi 1 e 3, della legge n. 240 del 2010

 

 

Relatori per le

Commissioni di merito:

 

Orsini per la I Commissione e Barbieri per la VII Commissione

 

 

Gruppo:

 

Rispettivamente PT e PdL

 

Relazione tecnica:

 

Assegnazione

 

Alle Commissioni riunite I e VII

 

ai sensi

 

 

 

(termine per l’esame: 13 ottobre 2011)

 

 

Alla Commissione Bilancio

ai sensi

 

 

(termine per l’esame: 28 settembre 2011)

 

 

 

 

 


INDICE

 

ARTICOLI da 1 a 5 e allegati  da 1 a 4. 4

Revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari4



PREMESSA

 

Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica reca il regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell’articolo 8, commi 1 e 3, della legge n. 240/2010[[1]].

L’articolo 8, comma 1, prevede l’adozione di un regolamento per la revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari già in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della legge 240/2010, secondo le seguenti norme regolatrici:

-         trasformazione della progressione biennale per classi e scatti di stipendio in progressione triennale;

-         invarianza complessiva della progressione;

-         decorrenza della trasformazione dal primo scatto successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 240/2010.

L’articolo 8, comma 3, prevede l’adozione di un regolamento  per la rimodulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della progressione economica e dei relativi importi, anche su base premiale, per i professori e i ricercatori assunti ai sensi della legge 240/2010, secondo le seguenti norme regolatrici:

-         abolizione del periodo di straordinariato per i professori di prima fascia e abolizione del periodo di conferma per i professori di seconda fascia;

-         eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera e conseguente rivalutazione del trattamento iniziale;

-         possibilità, per i professori e i ricercatori nominati secondo il regime previgente, di optare per il nuovo regime.

Si ricorda che la relazione tecnica allegata al disegno di legge non ha ascritto a queste norme effetti finanziari ed ha anzi indicato un’ipotesi di rimodulazione delle classi stipendiali volta a dimostrare la neutralità finanziaria delle norme[2]: secondo tale ipotesi, la retribuzione di partenza e quella maturata dopo 28 anni di anzianità, in assenza di ricostruzione di carriera, non muta, mentre quella fruita con anzianità intermedie risulta uguale o inferiore a quella prevista dai contratti in vigore, ma mai superiore.

Si ricorda che costituiscono parte integrante del testo quattro allegati recanti le tabelle relative alla progressione economica per le diverse fattispecie. Ad essi si rinvia per l’illustrazione degli elementi di dettaglio riguardanti le progressioni stipendiali nei diversi regimi[3].

Si tratta dei seguenti allegati.

Allegato 1: a) rimodulazione trattamento economico annuo lordo professori ordinari già assunti (I fascia);

                b) rimodulazione trattamento economico annuo lordo professori associati già assunti (II fascia);

                c) rimodulazione trattamento economico annuo lordo ricercatori universitari già assunti.

Allegato 2: a) trattamento economico annuo lordo professori ordinari assunti secondo il nuovo regime;

                b) trattamento economico annuo lordo professori associati assunti secondo il nuovo regime.

Allegato 3: trattamento economico annuo lordo ricercatori a tempo determinato assunti secondo il                          nuovo regime.

Allegato 4: a) trattamento economico dei professori ordinari nominati secondo il regime previgente che             optano per il nuovo regime;

                b) trattamento economico dei professori associati nominati secondo il regime previgente                        che optano per il nuovo regime

Lo schema di decreto in esame è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le ulteriori disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI da 1 a 5 e allegati  da 1 a 4

Revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari

Le norme dispongono quanto segue.

 

L’articolo 1 definisce l’ambito soggettivo di applicazione del provvedimento:

-        professori e ricercatori già in servizio o vincitori di procedure comparative o di concorsi già indetti entro la data di entrata in vigore della legge 240/2010;

-        professori e ricercatori assunti ai sensi della nuova disciplina recata dalla predetta legge 240/2010.

 

 L’articolo 2 e l’allegato 1 disciplinano il trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari assunti secondo il regime previgente. In particolare le norme:

Ÿ       dispongono la trasformazione della progressione biennale per classi e scatti di stipendio[4] in progressione triennale articolata per classi, secondo le tabelle di corrispondenza riportate nel citato allegato (articolo 2, comma 1);

Ÿ       fissano la decorrenza della trasformazione della progressione da biennale in triennale al momento in cui viene maturato il passaggio nella classe o scatto successivi a quella in godimento alla data di entrata in vigore della legge n. 240/2010, ferma restando la non utilità degli anni 2011, 2012 e 2013 ai fini della maturazione delle classi e degli scatti, come previsto dall’art. 9, comma 21, del DL 78/2010. Specificano, inoltre, che in sede di primo inquadramento nel nuovo regime è attribuito il trattamento stipendiale spettante secondo il regime previgente. Se quest’ultimo è più elevato di quello spettante nella nuova progressione triennale, il relativo importo resta invariato fino alla corrispondenza di importi nei due regimi (articolo 2, comma 2).

Si osserva che tale meccanismo appare volto a garantire l’invarianza della spesa per la pubblica amministrazione;

Ÿ       stabiliscono che i professori di I e II fascia e i ricercatori che, alla data di entrata in vigore della legge n. 240/2010 non hanno ancora effettuato ovvero completato il periodo di straordinariato o di conferma, alla scadenza del predetto periodo sono inquadrati nella classe della progressione biennale spettante secondo il regime previgente, con eventuale ricostruzione di carriera; la relativa trasformazione della progressione da biennale in triennale decorre dal momento in cui viene maturato il primo passaggio nella classe o scatto successivi a quelli di inquadramento, con le modalità di cui al comma 2 (articolo 2, commi 4 e 5).

 

L’articolo 3 e gli allegati 2 e 3 disciplinano il trattamento economico dei professori e dei ricercatori a tempo determinato assunti in base alla nuova disciplina di cui alla legge 240/2010. In particolare, le norme:

Ÿ       aboliscono il periodo di straordinariato e di conferma per i professori di prima e di seconda fascia assunti secondo le procedure di cui alla legge n. 240/2010 e la relativa ricostruzione di carriera (comma 1);

Ÿ       dispongono l’articolazione del trattamento economico dei professori di cui al comma 1 in una progressione triennale per classi, secondo le tabelle di cui all’allegato 2 (comma 2).

Si ricorda che in base alla legislazione vigente prima della legge 240/2010 la progressione per classi era biennale;

Ÿ       disciplinano le modalità di attribuzione della classe successiva e del relativo trattamento economico (comma 3);

Ÿ       stabiliscono che nei casi di passaggio di qualifica da ricercatore a professore di seconda o di prima fascia, ovvero da professore di seconda fascia a professore di prima fascia[5], qualora il trattamento stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza risulti superiore a quello iniziale della nuova qualifica, la differenza è conservata con assegno ad personam, non rivalutabile, riassorbibile con la successiva progressione economica (comma 5);

Ÿ       dispongono in merito al trattamento economico dei ricercatori a tempo determinato secondo la tabella di cui all’allegato 3 al regolamento (comma 6).

 

L’articolo 4 e l’allegato 4 dispongono che i professori di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 240/2010 e quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della legge predetta possono optare per il nuovo regime (di cui al precedente articolo 3) entro il termine di tre mesi dalla data in cui è maturato il diritto all’attribuzione della nuova classe stipendiale e con l’attribuzione del trattamento economico secondo la tabella di cui al citato allegato e ne disciplinano l’applicazione.

 

La relazione tecnica ribadisce l'invarianza della spesa complessiva riferita all'attuazione dell'articolo 8 della legge n. 240/2010 (revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari).

Come ricordato in premessa, il predetto articolo prevede, da un lato, la revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e ricercatori universitari già in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della legge, dall'altro, la determinazione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori a tempo determinato assunti in base alla nuova disciplina (legge n. 240 del 2010).

Professori già in servizio

Con riferimento alla revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e ricercatori universitari già in servizio, la relazione sottolinea sottolinea l'invarianza complessiva della nuova progressione triennale, articolata per classi e scatti di stipendio, rispetto alla precedente progressione biennale: conseguentemente la RT esclude possibili effetti onerosi per la finanza pubblica.  

Nelle tabelle[6] di cui all’allegato 1 [a)-b)-c)] è indicata nel dettaglio la dinamica delle retribuzioni sulla base della vecchia e della nuova legislazione. Per ogni fascia di docenza (ordinari, associati, ricercatori), i due sistemi stipendiali partono allineati sulla retribuzione base (stipendio, classe, scatto e tredicesima) del docente confermato. Nei primi due anni, i sistemi sono allineati sulla stessa retribuzione base; nel terzo anno il sistema attuale prevede il passaggio di classe e quindi un incremento della retribuzione, mentre il sistema introdotto con il regolamento in esame prevede un ulteriore anno nella stessa classe senza alcun incremento della retribuzione; nel quarto anno il sistema attuale resta stabile, come classe e come retribuzione, mentre quello nuovo prevede il passaggio di classe e un incremento della retribuzione: tale dinamica (per cui un incremento di retribuzione non previsto nell’anno T viene riassorbito dal mancato incremento nell’anno T+1) consente di compensare perfettamente la perdita, per l’amministrazione,  dell'anno precedente; nel quinto e sesto anno i due sistemi sono allineati. Il sistema quindi procede con cicli di sei anni.

La relazione riporta il seguente esempio relativo ai ricercatori:

 

Progressione economica per classi e scatti biennali

Stipendio su 13 mesi (A)

Progressione economica per classi triennali

Stipendio su 13 mesi alla transizione (B)

Stipendio su 13 mesi a regime (C)

Variazione stipendio alla transizione (B-A)

0

20.375,31

0

20.375,31

20.375,31

0,00

0

20.375,31

0

20.375,31

20.375,31

0,00

1

22.005,34

0

22.005,34

20.375,31

0,00

1

22.005,34

1

22.005,34

23.635,35

0,00

2

23.635,35

1

23.635,35

23.635,35

0,00

2

23.635,35

1

23.635,35

23.635,35

0,00

3

25.265,39

2

25.265,39

25.265,39

0,00

3

25.265,39

2

25.265,39

25.265,39

0,00

4

26.895,42

2

26.895,42

25.265,39

0,00

4

26.895,42

3

26.895,42

28.525,43

0,00

 

Per i soggetti che maturano ai sensi dell'ordinamento previgente un trattamento economico più elevato rispetto a quello spettante nella nuova classe triennale, al fine di salvaguardare il diritto acquisito alla maturazione dello scatto biennale e, nel contempo garantire l'invarianza complessiva della progressione, si prevede che il trattamento economico attribuito al momento della transizione (B) resti invariato per un biennio fino a che non maturi il trattamento economico corrispondente nella progressione triennale. Come evidenziato nell'esempio riportato, il nuovo sistema garantisce l'invarianza complessiva della progressione con la perfetta compensazione delle variazioni positive e negative.

In merito alla decorrenza della trasformazione (art. 2, comma 2), la relazione spiega che il regolamento fa riferimento al momento in cui viene maturato il passaggio nella classe successiva a quella in godimento alla data di entrata in vigore della legge n. 240 del 2010. Tale passaggio sarà automatico e avverrà nel momento in cui il docente scatta nella classe successiva, secondo la progressione biennale. La relazione riporta quindi l’esempio di un docente che all'entrata in vigore della legge è in classe 0, con 12 mesi di anzianità utili alla maturazione della classe successiva: questi passerà al nuovo sistema dopo altri 12 mesi.

 

 

 

Professori assunti ai sensi della legge 240/2010

Per quanto riguarda la rimodulazione della progressione economica concernente i professori assunti ai sensi della legge 240/2010 (articolo 3), la RT afferma che si è scelto di far coincidere il nuovo regime con la progressione triennale di cui all’allegato 2 del regolamento. In questo modo, dopo la fase di transizione al nuovo regime prevista dall'articolo 2, tutti i docenti saranno soggetti alla medesima progressione triennale. Nel nuovo sistema retributivo non sono previste né le conferme né le ricostruzioni di carriera. Il nuovo sistema, infatti, parte da un livello di retribuzione di base pari a quello del docente confermato a tempo pieno con un'anzianità riconosciuta ai fini della ricostruzione di carriera[7] pari a 3 classi biennali per gli ordinari e 1,5classi biennali per gli associati nel sistema previgente alla riforma. Il valore dello stipendio iniziale del nuovo sistema, se da un lato anticipa gli effetti della ricostruzione di carriera e della conferma, rende quasi sempre superato l'istituto dell'assegno ad personam, che secondo la normativa vigente è volto ad assicurare che il passaggio di classe non crei una penalizzazione di stipendio.

La relazione tecnica evidenzia che l'eventuale opzione per il nuovo regime di cui all'articolo 4 può avvenire soltanto una volta, concluse le procedure di rimodulazione del trattamento stipendiale di cui all'articolo 2, con decorrenza dalla maturazione del relativo diritto. Pertanto è esclusa la possibilità che l'esercizio del diritto di opzione comporti alcun vantaggio economico per il singolo, e conseguentemente, nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

La relazione afferma che la spesa complessiva per le nuove assunzioni rimane vincolata all'utilizzo di punti organico, nei limiti del turn over previsti dalla legge e secondo le modalità concordate con il MEF. Ciò al fine di assicurare comunque l'invarianza complessiva della spesa.

Per quanto concerne i ricercatori a tempo determinato, la relazione ricorda che il trattamento economico è determinato a norma dell'articolo 24, comma 8 della legge n. 240 del 2010, nella misura indicata nell'allegato 3, che è pari a euro 34.898,06 all’anno per i ricercatori in regime di tempo pieno e  a euro 25.317,88all’anno per i ricercatori in regime di tempo definito.


 

Al riguardo si rileva preliminarmente che, in base a quanto affermato dalla relazione tecnica, sotto il profilo finanziario la nuova progressione triennale risulta complessivamente neutrale rispetto alla precedente progressione biennale. Sul punto non vi sono osservazioni da formulare, tenuto conto che:

Ÿ        la neutralità finanziaria del nuovo regime è confermata dai valori riportati nelle tabelle di cui all’allegato 1, che mostrano che i totali retributivi per l’intero sviluppo della carriera restano invariati rispetto al regime previgente[8];

Ÿ        il meccanismo di adeguamento previsto dal regolamento (in base al quale, in sede di primo inquadramento nel nuovo regime, viene attribuito al docente il trattamento stipendiale che sarebbe spettato in base al regime previgente) non determina un onere imprevisto, in quanto il mantenimento - per il primo anno - del trattamento più elevato (rispetto a quello spettante nella nuova progressione triennale) non incide sulle proiezioni di spesa che erano già incorporate nei conti tendenziali.

Ciò premesso, si osserva - con particolare riferimento alle retribuzioni di partenza - che il confronto fra il trattamento economico iniziale previsto a legislazione previgente per i professori di prima e seconda fascia[9] e l’analogo trattamento economico previsto a regime, per il medesimo personale, dalla nuova disciplina in esame[10] evidenzia che i valori stipendiali di partenza fissati dalla nuova disciplina sono più elevati rispetto a quelli applicati con il sistema previgente. Sul punto la RT afferma che la neutralità finanziaria sarà comunque garantita dalla mancata applicazione dell’istituto della ricostruzione di carriera.

Infatti, se da una parte la nuova progressione economica partirà da un livello di base pari a quello attuale del docente confermato a tempo pieno, dall’altra nel nuovo sistema retributivo non saranno previste né le conferme né le ricostruzioni di carriera. Il più elevato valore di stipendio iniziale dovrebbe quasi sempre rendere superato l'istituto dell'assegno ad personam.

In particolare, come previsto dal testo del regolamento, l'anzianità riconosciuta ai fini della ricostruzione di carriera sarà pari, per i professori ordinari, a 3 classi biennali del sistema previgente alla riforma e, per i professori associati, a 1,5 classi biennali del sistema previgente.

Si osserva tuttavia che la relazione tecnica non fornisce i dati posti alla base della individuazione dei valori di anzianità media per la ricostruzione indicati dal testo (valori che equivalgono a sei anni per i professori ordinari e a quattro anni per i professori associati). Sul punto andrebbe pertanto acquisito un chiarimento.

Con riferimento al diritto di opzione previsto dall’articolo 4 (da applicarsi secondo i parametri retributivi fissati dall’allegato 4), la relazione tecnica esclude che l’opzione, da parte dei docenti già in servizio, per il regime applicato ai nuovi assunti possa comportare vantaggi economici per i singoli e, conseguentemente, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica: infatti – secondo la RT – tale opzione può avvenire soltanto una volta, e purché siano concluse le procedure di rimodulazione del trattamento stipendiale di cui all'articolo 2, con decorrenza dalla maturazione del relativo diritto. Al riguardo si osserva preliminarmente che dal tenore letterale dell’articolo 4 non sembra potersi escludere che l’opzione possa essere esercitata anche in una fase successiva rispetto alla rimodulazione del trattamento stipendiale di cui all'articolo 2 (ossia rispetto all’entrata in vigore del nuovo regime).

Infatti il testo fa riferimento al “termine di tre mesi dalla data in cui è maturato il diritto all’attribuzione della nuova classe stipendiale”, ma non precisa se ciò possa avvenire esclusivamente in fase di prima applicazione della nuova progressione triennale o anche in una fase successiva.

Inoltre si osserva che il meccanismo opzionale previsto dall’articolo 4 consente ai singoli docenti di valutare - al momento dell’esercizio dell’opzione – il montante stipendiale residuo sulla base dei restanti anni di carriera. Pertanto, se la retribuzione complessivamente  percepita in base alla nuova progressione[11] dovesse risultare superiore a quella che si percepirebbe in assenza dell’opzione, la spesa di personale registrerebbe andamenti più sostenuti (a parità di dotazioni organiche) rispetto a quelli a legislazione previgente. In proposito appare opportuno acquisire un chiarimento dal Governo.



[1] “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”.

[2] Si tratta delle norme di cui all’articolo 5, comma 4, lettere i) ed m), che nel testo originario del disegno di legge avevano contenuto sostanzialmente analogo a quelle recate dall’articolo 8 del testo approvato.

[3] V. Camera dei Deputati -  Atto del Governo n. 402 – tabelle di cui agli allegati 1, 2, 3 e 4.

[4] Progressione nella quale si articola il trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari.

[5] Si segnala che il testo riporta – presumibilmente per un errore materiale – l’ipotesi di passaggio inverso (da professore di prima fascia a professore di seconda fascia).

[6] Tabelle, in precedenza richiamate (v. premessa), che costituiscono parte integrante del testo del regolamento.

[7] Di cui al DPR 382/1980 - art 103 (riconoscimento di servizi precedenti).

[8] V. le colonne “Importi differenziali alla transizione” nell’allegato 1.

[9] V. allegato 1-a).

[10] V. allegato 2-a).

[11] Ossia in base alla progressione  prevista per le nuove assunzioni.