Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (DOC 389) Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e formiture nei settori della difesa e della sicurezza
Riferimenti:
SCH.DEC 389/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 332
Data: 07/09/2011
Descrittori:
CONTRATTI DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI   DIFESA E SICUREZZA INTERNAZIONALE
DIFESA NAZIONALE   DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA
Organi della Camera: IV-Difesa

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

 

Attuazione della direttiva 2009/81/CE recante la disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e della sicurezza

 

 

(Schema di decreto legislativo n. 389)

 

 

 

 

 

N. 332 – 7 settembre 2011

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

Atto n.:

 

389

 

Natura dell’atto:

 

Schema di decreto legislativo

Titolo breve:

 

Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e della sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE

 

Riferimento normativo:

 

articolo 1, comma 3 della legge n. 96 del 2010

 

Relatori per le

Commissioni di merito:

 

 

Gruppo:

 

 

Relazione tecnica:

 

 

 

Assegnazione

 

 

Alla IV Commissione

 

ai sensi

 

 

 

(termine per l’esame: 28 settembre 2011)

 

 

Alla Commissione Bilancio

ai sensi

 

 

(termine per l’esame: 8 settembre 2011)

 

 

 

 

 

 


INDICE

 

ARTICOLI 1-36 e Allegati da I a IV.. 3

Disciplina dei contratti pubblici nei settori della difesa e della sicurezza.. 3

 



 

PREMESSA

 

Lo schema di decreto legislativo in esame reca l’attuazione della delega, conferita al Governo con la legge n. 96/2010 (legge comunitaria 2009), per il recepimento della direttiva 2009/81/CE sulla disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e della sicurezza.

L’articolo 1, della legge n. 96/2010, delega il Governo ad adottare i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese in appositi elenchi (allegati A e B). Ai sensi del comma 3, gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell’elenco di cui all’allegato B (fra le quali la direttiva 2009/81/CE in esame) sono trasmessi al Parlamento per il parere delle competenti Commissioni. In base al comma 4, gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione di direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati di relazione tecnica e su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari. Si ricorda che, in base all’articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 96/2010, eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l’attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti per l’adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse. Alla relativa copertura, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie.

Il testo, composto da 36 articoli e da 4 allegati, è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le ulteriori disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

Il testo del provvedimento in esame ha, in parte, recepito i rilievi formulati dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato. Tali integrazioni non appaiono comunque rilevanti dal punto di vista finanziario.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI 1-36 e Allegati da I a IV

Disciplina dei contratti pubblici nei settori della difesa e della sicurezza

Normativa vigente: La materia degli appalti in tema di difesa nazionale è stata esclusa dalla disciplina del mercato unico europeo in virtù dell’art. 346, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE[1]). In base a tale norma, nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza (lett. a). È inoltre consentito agli Stati membri di adottare le misure che ritengano necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico.  Per quanto riguarda – invece - i prodotti non destinati a fini specificamente militari, tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato interno (lett. b).

In ragione della peculiarità riconosciuta alla materia, l’art. 196, del D.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) – che ha recepito la relativa normativa europea[2] - ha demandato ad un apposito regolamento la definizione della disciplina delle attività del Ministero della difesa, in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture connessi alle esigenze della difesa militare[3].

L’art. 17 del Codice dei contratti prevede, inoltre, che - in riferimento a contratti segretati o che esigano particolari misure di sicurezza - le opere, i servizi e le forniture destinati ad attività, tra gli altri, delle Forze armate o dei corpi di polizia possono essere eseguiti da operatori economici in possesso, oltre che dei requisiti previsti dal codice medesimo, dell’abilitazione di sicurezza [cosiddetto Nulla Osta di Segretezza (NOS)] in deroga alle disposizioni relative alla pubblicità delle procedure di affidamento dei contratti pubblici[4]. L’affidamento dei contratti dichiarati segreti o eseguibili con speciali misure di sicurezza avviene, in base all’art. 17, comma 4, previo esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all’oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con più di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza.

L’art. 9, comma 10, della legge n. 124/2007 - ad integrazione della disposizione da ultimo citata - prevede che il soggetto appaltante i lavori e le forniture, quando lo ritenga necessario, richieda al Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite l’Ufficio Centrale per la Segretezza (UCSe) della Presidenza del Consiglio, l’autorizzazione alla segretazione, indicandone i motivi. Contestualmente all’autorizzazione, l’UCSe trasmette al soggetto appaltante l’elenco delle ditte individuali e delle imprese munite di NOS.

Le norme, ai fini del ricepimento della direttiva 2009/81(CE), definiscono il quadro normativo primario in materia di contratti pubblici nei settori della difesa e della sicurezza.

La direttiva 2009/81/CE è finalizzata all’avvio di un mercato europeo di prodotti e materiali della difesa e si pone, in materia, come un primo strumento di coordinamento ed armonizzazione giuridica degli ordinamenti nazionali. A tal fine la direttiva definisce il proprio campo di applicazione, correlato al settore della difesa (con riguardo al materiale destinato ad essere impiegato come arma, munizione o materiale bellico) e al settore della sicurezza (presenza di informazioni classificate, lavori e servizi per fini specificamente militari). La direttiva prevede, tra l’altro, la non inclusione della procedura aperta e consente in generale di ricorrere alla procedura negoziata con bando di gara. Si prevedono, inoltre, alcune esplicite esclusioni dall’applicazione della direttiva, con riferimento, in particolare, ai contratti governo-governo e ai contratti di ricerca e sviluppo cofinanziati. Vengono disciplinati istituti specifici per la preselezione e l’aggiudicazione e viene, altresì, riconosciuta la possibilità agli Stati membri di inserire disposizioni che obblighino gli aggiudicatari a seguire procedure competitive per l’assegnazioone di interventi in subappalto.

In particolare, le norme individuano nei settori della difesa e della sicurezza – anche non militare - l’ambito di applicazione del decreto (articolo 2). Viene previsto che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture avvenga nel rispetto dei principi di cui all’art. 2, del D.lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici)[5].

Le norme escludono dall’applicazione del decreto i seguenti contratti e settori specifici (articolo 6), in relazione ai quali le norme dispongono, comunque, l’applicabilità dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità (articolo 8).

Vengono, quindi, fissati gli importi delle soglie dei contratti di rilevanza comunitaria (articolo 10).

Le norme individuano, altresì:

Ÿ        i requisiti per la partecipazione alle gare (articoli 11-15) - rinviando, in tema di sicurezza dell’informazione, alle vigenti disposizioni in materia di nulla osta di sicurezza (articolo 13);

Ÿ        le procedure di scelta del contraente (articoli 16-20);

Ÿ        le modalità di bando, avviso ed invito alle gare (articoli 21-26);

Ÿ        la disciplina del subappalto (articoli 27-30);

Ÿ        la disciplina dei contratti sotto soglia comunitaria (articolo 31).

Vengono disposte alcune modifiche al Codice dei contratti pubblici. In particolare viene sostituito l’art. 17, recante la disciplina dei contratti secretati e che esigono particolari misure di segretezza. Rispetto al testo vigente viene, tra l’altro, espunto il riferimento a specifici soggetti per i quali possono essere applicate le procedure speciali in deroga alla disciplina del codice. Viene, inoltre, esplicitato che i contratti ai quali è attribuita la classifica di segretezza sono eseguiti da operatori economici in possesso anche del nulla osta di segretezza (NOS)[6] (articolo 33).

Le norme prevedono, infine, che dall’attuazione del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (articolo 35).

 

La relazione tecnica, ribadisce il contenuto della previsione di invarianza finanziaria di cui all’art. 35, precisando che l’attuazione del provvedimento non comporta oneri rispetto alla legislazione vigente, in quanto concerne esclusivamente la disciplina per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture nel rispetto dei principi già sanciti nel codice dei contratti pubblici (D. lgs. n. 163/2006), tenuto conto della specificità delle esigenze negoziali nei settori della difesa e della sicurezza.

 

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, stante il carattere ordinamentale delle disposizioni del provvedimento in esame.



[1] Ex art. 296 del Trattato istitutivo della Comunità europea (TCE).

[2] Nello specifico le direttive comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE.

[3] Il regolamento in questione, come affermato nella relazione illustrativa del provvedimento in esame, è attualmente in fase di concertazione interministeriale.

[4] La norma prevede inoltre che le abilitazioni NOS relative a persone, enti, imprese e società che devono trattare informazioni classificate siano rilasciate  dall’Ufficio Centrale per la Segretezza – UCSe – operante  nell’ambito del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) della Presidenza del Consiglio dei ministri.

[5] La disposizione richiamata fa riferimento ai principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l’affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice.

[6] Ai sensi della legge n. 124/2007, sopra richiamata.