Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (DOC 387) Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele
Riferimenti:
SCH.DEC 387/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 344
Data: 05/10/2011
Descrittori:
CONFEZIONE E INSCATOLAMENTO   ETICHETTATURA DI PRODOTTI
REGOLAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA     
Organi della Camera: II-Giustizia
V-Bilancio, Tesoro e programmazione
XII-Affari sociali

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

 

Disciplina sanzionatoria  per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio

delle sostanze e delle miscele

 

(Schema di decreto legislativo n. 387)

 

 

 

 

 

N. 344 – 5 ottobre 2011

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

Atto n.:

 

387

 

Natura dell’atto:

 

Schema di decreto legislativo

Titolo breve:

 

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.

 

Riferimento normativo:

 

articolo 1, comma 3, e articolo 3 della legge n. 88 del 2009

 

Relatori per le

Commissioni di merito:

 

Rel. per la II Commissione: Cassinelli (PdL)

Rel. per la XII Commissione: Rondini (LNP)

Relazione tecnica:

 

 

Assegnazione

 

Alle Commissioni II e XII

 

ai sensi

 

 

 

(termine per l’esame: 6 settembre 2011)

 

 

Alla Commissione Bilancio

ai sensi

 

 

(termine per l’esame: 17 agosto 2011)

 

 

 

 

 

 

 

 


INDICE

 

 

 

 

 

ARTICOLO 2. 3

Autorità competenti in materia di etichettatura.. 3

ARTICOLI 3-10 e ARTICOLO 13, comma 3. 4

Sanzioni per la violazione degli obblighi di classificazione, etichettatura e imballaggio.. 4

ARTICOLO 12. 5

Previsione di un sistema di controlli ufficiali5



PREMESSA

 

Il schema di decreto legislativo in esame, predisposto in attuazione della delega di cui alla legge comunitaria 2008[1], reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1272/2008 [2], in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Il provvedimento è corredato clausola di invarianza finanziaria (art 13, commi 1 e 2), la quale prevede che dallo stesso non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che l’esercizio, da parte di soggetti pubblici, delle attività ivi previste debba avvenire con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il provvedimento è altresì corredato di relazione tecnica, che ribadisce - in linea generale - la neutralità finanziaria dell’intero provvedimento e la possibilità di effettuare le attività da esso previste con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Di seguito si esaminano le norme considerate dalla RT, nonché le ulteriori disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 2

Autorità competenti in materia di etichettatura

La norma, nelle more delle designazioni previste dall’articolo 43 del Regolamento[3], individua l’Autorità competente nazionale nel Ministero della salute, Direzione generale della prevenzione sanitaria, e le Autorità competenti locali nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, nell’ambito della propria organizzazione e legislazione.

 

La relazione tecnica afferma che le attività inerenti le designazioni sopra indicate saranno svolte con le risorse già disponibili a legislazione vigente.

 

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto che non risulti compromesso l’ordinario svolgimento delle altre funzioni già esercitate dagli organi incaricati dalla norma dello svolgimento delle attività inerenti il ruolo di autorità competenti.

 

ARTICOLI 3-10 e ARTICOLO 13, comma 3

Sanzioni per la violazione degli obblighi di classificazione, etichettatura e imballaggio

Le norme disciplinano le sanzioni applicabili nei casi di violazioni degli obblighi in materia di :

- classificazione, etichettatura e imballaggio (artt. 3, 7 e 8);

- informazioni su sostanze e miscele (art. 4);

- sperimentazione sugli animali e sull’uomo (art. 5);

- revisione della classificazione, limiti di concentrazione e  fattori M[4] (art. 6);

- comunicazioni e notifica all’Agenzia e all’Archivio dell’istituto superiore di sanità (artt. 9 e 10).

L’articolo 13, comma 3,  prevede il riversamento all’entrata del bilancio dello Stato dei proventi delle sanzioni sopra indicate e la relativa riassegnazione allo stato di previsione del Ministero della salute, allo scopo di incrementare, eventualmente, le attività ispettive, nonché di predisporre iniziative formative ed informative sulle tematiche della valutazione del pericolo chimico, fisico e tossicologico delle sostanze, anche attraverso convenzioni stipulate con università ed enti di ricerca.

 

La relazione tecnica sottolinea che le sanzioni previste sono di nuova istituzione e non esistono altri provvedimenti che prevedano sanzioni applicabili a comportamenti analoghi.

In particolare la relazione evidenzia che il D. Lgs. n. 133/2009 riguarda la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni in materia di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche, mentre il provvedimento in esame attiene alle violazioni delle disposizioni relative alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.

 

Al riguardo, in relazione al riversamento all’entrata e alla riassegnazione dei proventi delle sanzioni (previsto dall’articolo 13, comma 3, non considerato dalla RT), si osserva, analogamente a quanto rilevato con riferimento a provvedimenti di analogo tenore[5], che la neutralità finanziaria della disposizione potrebbe venir meno in caso di disallineamento tra l’esercizio in cui sono incassate le sanzioni e quello di utilizzo delle stesse per finalità di spesa. In proposito andrebbe acquisito l’avviso del Governo.

 

ARTICOLO 12

Previsione di un sistema di controlli ufficiali

La norma stabilisce che l’attività di controllo ufficiale spetti alle Autorità competenti, come sopra indicate, le quali, assieme ad altri soggetti[6], definiscono le modalità di attuazione del regolamento secondo i principi dello sportello unico doganale[7].

La norma prevede inoltre che i soggetti pubblici interessati svolgano le attività di controllo ufficiale di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Si ricorda che il successivo articolo 13, comma 2, dispone che l’esercizio, da parte di soggetti pubblici, delle attività previste dal provvedimento in esame debba avvenire con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

La relazione tecnica richiama il contenuto della norma e ne sottolinea la neutralità per la finanza pubblica.

 

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto che i controlli previsti dal provvedimento in esame siano attuabili nell’ambito dello svolgimento delle ordinarie funzioni di controllo cui i soggetti pubblici interessati sono tenuti. In caso contrario, potrebbe risultare problematica l’effettiva applicazione della clausola di cui all’articolo 13, che prevede l’obbligo di esercizio delle nuove funzioni di controllo ad invarianza di risorse finanziarie e strumentali. In proposito andrebbe acquisito l’avviso del Governo.

 

 



[1] Legge n. 88/2009. Cfr. in particolare l’articolo 3.

[2] Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica e abroga le direttive 67/548/CE e 1999/45/CE e che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006.

[3] L’articolo 42 prevede che gli Stati membri designino l'autorità o le autorità competenti cui spetta presentare proposte di classificazione ed etichettatura armonizzate, nonché le autorità cui spetta far rispettare gli obblighi prescritti dal presente regolamento. Tali autorità cooperano con le autorità corrispondenti degli altri Stati membri.

[4] L’art. 2, comma 1, punto 34), definisce il fattore M come un fattore moltiplicatore che si applica alla concentrazione di una sostanza classificata come pericolosa per l'ambiente acquatico, per ottenere la classificazione di una miscela in cui la sostanza è presente.

[5] Cfr. lo Schema di decreto legislativo, attualmente all’esame del Parlamento, recante la disciplina sanzionatoria in materia di esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (Doc 388).

[6] L’Agenzia delle dogane, la Guardia di Finanza, gli uffici di sanità marittima aerea e di frontiera (USMAF).

[7] Istituito dall’art. 4,  comma 57, della L. n. 350/2003.