Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (DOC 331) Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante criteri e modalità di riconoscimento, a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, di forme organizzative speciali
Riferimenti:
SCH.DEC 331/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 281
Data: 01/03/2011
Descrittori:
BANDE MUSICALI CORI E ORCHESTRE   ENTI LIRICI
FONDAZIONI     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
VII-Cultura, scienza e istruzione

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

 

Regolamento recante criteri e modalità di riconoscimento, a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, di forme organizzative speciali

 

 

(Schema di decreto del Presidente della Repubblica n. 331)

 

 

 

 

 

N. 281 – 1° marzo 2011

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

DOC:

 

331

 

Natura dell’atto:

 

Schema di decreto del Presidente della Repubblica

Titolo breve:

 

Criteri e modalità di riconoscimento, a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, di forme organizzative speciali

 

Riferimento normativo:

 

Art. 1, comma 1, lett. f), e 2, del decreto-legge n. 64 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 2010

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Da nominare

Gruppo:

 

Relazione tecnica:

 

 

Assegnazione

 

Alla  

 

ai sensi

 

 

 

(termine per l’esame: 17 aprile 2011)

 

 

Alla Commissione Bilancio

ai sensi

 

 

(termine per l’esame: 18 marzo 2011)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


INDICE

 

 

ARTICOLI 2 – 6. 3

Previsione di forme organizzative speciali per le fondazioni lirico-sinfoniche. 3

 



 

PREMESSA

 

Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame reca il regolamento, adottato ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. f) del DL n. 64/2010[1], concernente i criteri e le modalità di riconoscimento, a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, di forme organizzative speciali.

Il provvedimento, composto di 6 articoli, è corredato di relazione tecnica, la quale afferma che le disposizioni non recano effetti sulla finanza pubblica.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI 2 – 6

Previsione di forme organizzative speciali per le fondazioni lirico-sinfoniche

Normativa vigente: le fondazioni lirico-sinfoniche sono state disciplinate dalla legge 14 agosto 1967, n.

800, che ha attribuito agli enti autonomi lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate la personalità giuridica di diritto pubblico, sottoponendoli alla vigilanza dell’autorità di Governo competente.

Il D.Lgs. 367/1996 ha trasformato le fondazioni lirico-sinfoniche in fondazioni di diritto privato, al fine di creare disponibilità di risorse private in aggiunta al finanziamento statale (costituito principalmente dal Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge n. 163 del 1985).

Successivamente, la disciplina sulle fondazioni è stata ripetutamente integrata, con la modifica dei criteri per il riparto della quota del FUS ad esse destinata e con l’introduzione di limiti alle assunzioni[2].

Da ultimo, l’articolo 1, del DL 64/2010 ha demandato al Governo la revisione (mediante appositi regolamenti) dell'attuale assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche, anche attraverso la modifica delle disposizioni legislative vigenti. In particolare, l’art. 1, comma 1, lett. f), ha stabilito che possono essere previste forme organizzative speciali per le fondazioni lirico-sinfoniche in relazione alla loro peculiarità, alla loro assoluta rilevanza internazionale, alle loro eccezionali capacità produttive, per rilevanti ricavi propri o per il significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti privati, con attribuzione al Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia, del potere di approvazione dello statuto e delle relative modifiche. La relazione tecnica ha sottolineato che la norma è finalizzata ad informare la gestione delle fondazioni liriche a principi di efficienza, correttezza, economicità ed imprenditorialità. In particolare, la RT ha evidenziato che l’introduzione di tetti massimi di spesa per i compensi artistici e di strumenti di raccordo fra le fondazioni dovrebbe consentire il conseguimento di risparmi di spesa: nel complesso le norme dell’articolo 1 vanno nella direzione di una migliore allocazione delle risorse disponibili e non inducono, comunque, effetti sulla finanza pubblica.

Si segnala, infine, che il decreto legge 225/2010[[3]], nel testo convertito in legge[4], riconosce a ciascuna delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui all’articolo 1, comma 1, lett. f), del DL 64/2010, a fronte di determinate condizioni, un contributo di 3 milioni di euro per l’anno 2011, al fine di assicurare la prosecuzione delle attività esercitate. La relazione tecnica quantifica il relativo onere in 6 milioni di euro (pertanto si desume che le fondazioni interessate sono due). Il medesimo decreto legge ha inoltre integrato il FUS di 15 milioni di euro per l’anno 2011 per le esigenze degli altri enti del settore (ovvero delle fondazioni lirico-sinfoniche con esclusione dei due enti richiamati).

Le norme, in attuazione dell’articolo 1, comma 1, lettera f), del DL 64/2010:

·  individuano i presupposti e i requisiti necessari affinché le fondazioni lirico-sinfoniche possano ottenere il riconoscimento di “fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale” (articolo 2).

Detti requisiti consistono principalmente in:

-  peculiarità nel campo lirico-sinfonico;

-  rilevanza internazionale;

-  rilevante capacità produttiva, tenuto conto dell’offerta culturale e delle forme di collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;

-  conseguimento dell’equilibrio economico-patrimoniale di bilancio per almeno 4 esercizi consecutivi;

·  definiscono il contenuto del nuovo statuto, che dovrà essere deliberato dall’organo della fondazione a ciò deputato (articolo 3, comma 2).

In particolare la statuto dovrà prevedere:

-  la presenza di organi di indirizzo, di gestione, di controllo e, eventualmente, di un organo assembleare. I componenti dell’organo di indirizzo non percepiscono compensi, gettoni di presenza o altre indennità [articolo 3, comma 2, lett.a)];

-  l’erogazione del contributo statale sulla base di programmi di attività triennali corredati dei relativi budget preventivi, in ragione della percentuale di cui al successivo comma 4 [articolo 3, comma 2, lett. d)];

·  dispongono che il contributo sia correlato alla programmazione triennale delle attività, con successivo accertamento dello svolgimento delle attività approvate e della loro coerenza con il programma (articolo 3, comma 3);

·  stabiliscono che, in sede di prima applicazione, alla fondazione dotata di forma organizzativa speciale sia assegnato un contributo a valere sul Fondo unico dello spettacolo almeno pari alla percentuale conseguita dalla medesima fondazione in occasione dell’ultima assegnazione precedente al riconoscimento della forma organizzativa speciale. Tale percentuale potrà essere confermata o aumentata in ragione delle attività svolte. Potranno essere concesse anticipazioni fino all’80 per cento dell’ultimo contributo assegnato (articolo 3, comma 4).

Si segnala che l’assegnazione finanziaria prevista dal decreto-legge 225/2010, sopra indicata, viene effettuata a valere su risorse del Fondo per la concessione di incentivi all’esodo (risorse relative all’esercizio 2010 che vengono mantenute in bilancio). Tale nuova assegnazione, pertanto, non incide sulla percentuale posta alla base del calcolo del contributo pubblico indicato dal comma 4 in esame (quest’ultima percentuale fa infatti riferimento esclusivamente al Fondo unico dello spettacolo);

·  demandano all’autonomia negoziale delle parti sociali la facoltà di definire un autonomo contratto di lavoro (articolo 3, comma 5);

·  dispongono l’alta vigilanza del Ministro per i beni e le attività culturali sulle fondazioni lirico-sinfoniche dotate di forme organizzative speciali (articolo 4);

·  disciplinano il procedimento per il riconoscimento e l’eventuale revoca delle forme organizzative speciali (articolo 5).

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle singole disposizioni del regolamento in esame e, per ciascuna di esse, afferma la mancanza di effetti sulla finanza pubblica.

 

Al riguardo, si rileva preliminarmente che il provvedimento in esame si inserisce nell’ambito di una generale riorganizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche, come definita dal DL 64/2010, volta a conferire loro una maggiore efficienza ed economicità. A tale riorganizzazione non sono stati ascritti effetti finanziari scontati nei saldi, anche se la relazione tecnica l’ha definita come strumentale ad una razionalizzazione della spesa e ad una riduzione dei costi di personale. Ciò premesso, le norme in esame intervengono sugli assetti organizzativi di alcune fondazioni, con possibili effetti anche sui criteri di allocazione delle risorse del Fondo unico dello spettacolo. Andrebbero quindi acquisiti elementi volti ad escludere che dal conferimento di forme organizzative speciali  possa derivare una diversa ripartizione del FUS suscettibile di riflettersi sugli equilibri finanziari del Fondo, con la conseguente necessità di predisporre risorse aggiuntive per il finanziamento delle finalità ad esso assegnate. Andrebbero altresì evidenziati gli eventuali riflessi delle norme sugli equilibri finanziari delle fondazioni lirico-sinfoniche e -  conseguentemente - sull’entità dei contributi pubblici ad esse destinati.

Tali precisazioni si rendono necessarie in quanto tali enti,  a prescindere dalla forma “speciale” o meno della loro organizzazione, sono ricompresi nell'ambito delle amministrazioni pubbliche che concorrono al conto consolidato della PA (SEC 95)[5]. Andrebbe quindi chiarito, per esempio, se ad un eventuale incremento di risorse FUS destinate a determinati enti dovrà necessariamente corrispondere una equivalente riduzione dei contributi destinati al complesso degli altri enti finanziati con il FUS.

Andrebbero altresì escluse ulteriori conseguenze, suscettibili di incidere sulla finanza pubblica, derivanti dall’attribuzione della qualifica di “fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale”.

Sotto il profilo applicativo, inoltre, andrebbe chiarito il coordinamento fra le norme in esame e i finanziamenti per le fondazioni lirico-sinfoniche previsti per l’anno 2011 dal decreto legge 225/2010[[6]]. In particolare, andrebbe chiarito se il riconoscimento della qualifica di “fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale” e la deliberazione dei relativi statuti costituiscano condizioni preliminari per l’effettiva assegnazione dei contributi aggiuntivi previsti dal decreto legge, nonché per l’accesso delle restanti fondazioni (non destinatarie dei predetti contributi) ai finanziamenti disposti dal medesimo DL mediante un’integrazione del FUS. Il chiarimento appare necessario in quanto l’erogazione di tali finanziamenti (già scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica) sembrerebbe subordinata all’effettiva individuazione sia delle fondazioni dotate di forme organizzative speciali  sia, di conseguenza, delle restanti fondazioni che avrebbero titolo ad accedere all’integrazione del FUS.

Infine, sarebbe opportuno acquisire una conferma in merito all’assenza di effetti onerosi in relazione all’articolo 3, comma 2, lett. a), tenuto conto che la norma afferma che i componenti dell’organo di indirizzo non percepiscono compensi, gettoni di presenza o altre indennità, mentre l’esclusione di oneri non viene estesa ai componenti degli altri organi previsti dallo statuto (organi di gestione, di controllo e organo assembleare).

 

 



[1] “Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali”.

[2] In particolare:

-    il DL 275/2004 ha modificato i criteri per il riparto della quota del FUS degli enti lirici;

-    il DL 77/2005 ha dettato norme in materia di contrattazione nazionale e integrativa e ha limitato le assunzioni per il triennio 2005-2007;

-    la legge finanziaria 311/2005 ha introdotto - per gli anni 2006 e 2007 - il divieto, per le fondazioni lirico-sinfoniche, di assunzioni a tempo indeterminato e di utilizzo di personale a tempo determinato in misura superiore al 20% dell’organico funzionale;

-    il decreto-legge 273/2005 ha previsto che i membri dei consigli di amministrazione (il cui numero era fissato in 7, compreso il presidente) potessero essere aumentati fino a 9 (la relativa RT non assegnava alla norma effetti finanziari, considerato che gli enti avrebbero dovuto fare fronte alle possibili variazioni di spesa nell’ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente);

-    la legge finanziaria 296/2006 è nuovamente intervenuta sui criteri di ripartizione della quota del FUS a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, demandandone la definizione ad un decreto ministeriale e precisando che dovranno essere determinati sulla base degli elementi quantitativi e qualitativi della produzione, nonché tenendo conto degli interventi di riduzione delle spese;

-    la legge finanziaria 244/2007 ha confermato - per il triennio 2008-2010 - il divieto di assunzioni a tempo indeterminato e ha posto il limite del 15 per cento dell’organico per l’utilizzo di personale a tempo determinato. La legge ha inoltre istituito (commi 393-394) un apposito Fondo (dotato di 20 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010) finalizzato alla ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche che presentino particolari requisiti. Successivamente la Tabella E della legge finanziaria per il 2009 ha disposto il definanziamento delle risorse del Fondo, azzerandone la dotazione.

[3] Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Il DL è stato convertito in legge in data 26 febbraio 2011 (v. S. 2518-B). Si fa riferimento all’articolo 2: comma 12-novies (fondazioni lirico-sinfoniche) e comma 16-quinquies (fondazioni lirico-sinfoniche dotate di forma organizzativa speciale).

[4] Si fa riferimento all’articolo 2, comma 16-quinquies, del DL 225/2010 (C. 4086).

[5] ISTAT, Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale - Legge Finanziaria 2005), sul sito Internet dell'Istituto.

[6] Si tratta - come in precedenza segnalato – delle seguenti norme:

-    articolo 2 , comma 12-novies (integrazione del FUS per 15 milioni di euro nell’anno 2011 per le esigenze delle fondazioni lirico-sinfoniche, con esclusione degli enti di cui al successivo comma 16-quinquies);

-    articolo 2, comma 16-quinquies (assegnazione, a ciascuna delle fondazioni lirico-sinfoniche dotate di forma organizzativa speciale, di un contributo di 3 milioni di euro per il 2011).