Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (DOC 329) Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso
Riferimenti:
SCH.DEC 329/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 278
Data: 24/02/2011
Descrittori:
FONDI DI ROTAZIONE   MAFIA E CAMORRA
VITTIME DI AZIONI CRIMINOSE     
Organi della Camera: II-Giustizia
V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

 

Modifiche al DPR n. 284/2001 riguardante il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso

 

(Schema di decreto del Presidente della Repubblica n. 329)

 

 

 

 

 

N. 279 – 24 febbraio 2011

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

DOC:

 

329

 

Natura dell’atto:

 

Schema di decreto del Presidente della Repubblica

 

 

Titolo breve:

 

Modificazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284, di attuazione della legge 22 dicembre 1999, n. 512, concernente il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso

 

 

Riferimento normativo:

 

Articoli 7, comma 2,  e 7-bis della legge n. 512 del 1999

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

da nominare

 

Gruppo:

 

 

 

Relazione tecnica:

 

 

Assegnazione

 

 

Alla  

 

ai sensi

 

 

 

(termine per l’esame: 11 marzo 2011)

 

 

Alla Commissione Bilancio

ai sensi

 

 

(termine per l’esame: 24 febbraio 2011)

 

 


INDICE

ARTICOLO 1. 7

Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso.. 7



PREMESSA

 

Lo schema di DPR in esame reca modifiche al DPR n. 284/2001 riguardante il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso[1].

L’Analisi di impatto della regolamentazione (Allegato 3) afferma che l’intervento normativo è volto a risolvere le problematiche nascenti dalla corresponsione da parte del Fondo di rotazione di somme a titolo di risarcimento del danno nei casi in cui si verifichi, nel corso di un’azione giudiziaria, una causa sopravvenuta di estinzione del reato, quale la morte dell’imputato. In tali casi, a normativa vigente, si dovrebbe procedere o alla revoca della deliberazione con cui si è disposto il pagamento di somme sulla base di una sentenza penale di condanna con statuizione di provvisionale in favore delle parti civili costituite, oppure alla sospensione della ripetizione delle somme liquidate allo stesso titolo.

Il provvedimento è corredato di una relazione tecnico-finanziaria, non verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Si esaminano le norme che presentano profili di carattere finanziario.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1

Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso

La norma dispone le seguenti integrazioni al DPR n. 284/2001 riguardante il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso:

-          sospensione della ripetizione delle somme: qualora, dopo l’impugnazione della sentenza di condanna che statuisce il pagamento di una provvisionale in favore delle parti civili costituite, il giudice abbia dichiarato estinto il reato per la morte del reo[2], non si fa luogo alla revoca della deliberazione di accoglimento della domanda di liquidazione della provvisionale medesima e si sospende la ripetizione delle somme già liquidate, fino alla decisione definitiva del giudice civile[3] (articolo 15-bis);

-          caso particolare di revoca: qualora il giudice dell’impugnazione dichiari estinto il reato per la sopraggiunta morte del reo e l’azione di risarcimento esperita in sede civile nei confronti dei successori del reo si sia definitivamente conclusa con la soccombenza della vittima, si fa luogo alla revoca della dichiarazione di accoglimento della domanda di liquidazione e alla ripetizione delle somme già corrisposte a titolo di provvisionale per effetto della condanna penale (articolo 15-ter, comma 1);

-          caso particolare di ripetizione delle somme già liquidate: qualora, ricorrendo le condizioni di cui al comma precedente, l’azione civile nei confronti dei successori del reo si sia conclusa con l’accoglimento parziale della domanda della vittima o dei suoi successori e sia stato statuito, a titolo di risarcimento, un importo inferiore a quello liquidato a titolo di provvisionale per effetto della condanna penale, è riformata la deliberazione di accoglimento della domanda di liquidazione e si fa luogo alla ripetizione delle somme già corrisposte, per la sola eccedenza (articolo 15-ter, comma 2).

 

La relazione tecnico-finanziaria precisa che il provvedimento non comporta maggiori spese o nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

Al riguardo, pur considerando che le disposizioni sembrerebbero volte ad una sostanziale razionalizzazione della normativa, già vigente, in relazione a casi particolari, andrebbero comunque acquisiti elementi volti a verificare l’assenza di effetti finanziari a carico del Fondo di rotazione.

 



[1] Si segnala che tale Fondo è gestito dalla CONSAP S.p.a..

[2] Ai sensi dell’articolo 129 del codice di procedura penale. In tale caso, vi è l’impossibilità di arrivare ad una sentenza definitiva di responsabilità penale.

[3] La relazione illustrativa precisa che, in questo caso, con la sentenza di primo grado l’Autorità giudiziaria, nel condannare l’imputato al risarcimento del danno in favore delle parti civili e liquidando la provvisionale, può comunque avere rimesso le parti al giudice civile per la liquidazione dei danni. Tale azione può proseguire eventualmente con gli eredi. In virtù di tale azione, prosegue la relazione, potrebbe formarsi un nuovo titolo a favore della vittima o dei suoi eredi da fare valere nei confronti del Fondo di solidarietà, contenente una condanna di importo pari o anche superiore a quanto già liquidato dal giudice penale.