Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (DOC 322) Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli
Riferimenti:
SCH.DEC 322/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 272
Data: 09/02/2011
Descrittori:
CONTROLLI DI QUALITA'   DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA
DISPOSITIVI DI SICUREZZA   GIOCATTOLI
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
X-Attività produttive, commercio e turismo

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

 

Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli

 

(Schema di decreto legislativo n. 322)

 

 

 

N. 272 – 8 febbraio 2011

 

 

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 


 

Estremi del provvedimento

 

 

DOC:

 

322

Natura dell’atto:

 

Schema di decreto legislativo

Titolo breve:

 

Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli

 

Riferimento normativo:

 

articolo 1 comma 3 e 36 dellalegge n. 96 del 2010

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Maggioni

Gruppo:

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

Assegnazione

 

 

Alla

 

ai sensi

 

 

(termine per l’esame: 27 febbraio 2011)

 

Alla Commissione Bilancio

ai sensi

 

 

(termine per l’esame: 7 febbraio 2011)

 

 

 


 

 

 

INDICE

ARTICOLI 1-35. 4

Disposizioni in materia di sicurezza dei giocattoli4



PREMESSA

 

Lo schema di decreto legislativo in esame reca norme di attuazione della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli che, a decorrere dal 20 luglio 2011, andrà ad abrogare la direttiva 88/378/CE, recepita con il vigente decreto legislativo del 27 settembre 1991, n. 313.

La delega in esame è inclusa nell’elenco B allegato alla legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria 2009). In tale elenco sono inserite le direttive da attuare[1] con provvedimenti i cui schemi devono essere trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari per l’espressione dei relativi pareri e, se suscettibili di conseguenze finanziarie, devono essere corredati di relazione tecnica.    

L’articolo 2 della legge n. 96 del 2010 detta i principi generali per l’esercizio della delega legislativa riguardante l’attuazione delle direttive comprese negli elenchi A e B, allegati alla legge medesima. In particolare è previsto che le amministrazioni interessate provvedano all’attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative; in caso di oneri non finanziabili con gli ordinari stanziamenti assegnati alle competenti amministrazioni, sarà utilizzato l’apposito Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie[2].

Inoltre, con specifico riferimento alla direttiva 2009/48/CE, in materia di sicurezza dei giocattoli, l’articolo 36 della legge n. 96 del 2010 detta i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

-                           prevedere il coordinamento delle disposizioni attuative della delega con quelle previste dal decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, recante attuazione della direttiva 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, prevedendo in particolare che il Ministero dello sviluppo economico eserciti la vigilanza sui controlli sulla sicurezza dei giocattoli;

-                           prevedere, anche allo scopo di ottemperare al disposto dell’articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che il Ministero dello sviluppo economico si avvalga, per lo svolgimento delle attività di controllo e di vigilanza, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell’ambito delle funzioni attribuite dall’ articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché della collaborazione del Corpo della guardia di finanza, conformemente al dettato dell’ articolo 2, comma 2, lettera m), e dell’ articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;

-                           prevedere che, con regolamento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della delega in esame, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, vengano impartite le necessarie disposizioni atte a garantire il coordinamento tra le funzioni assegnate in fase di attuazione della delega al suddetto Ministero dello sviluppo economico e quelle attribuite alle altre amministrazioni preposte alla vigilanza del mercato in materia di sicurezza dei giocattoli, per gli aspetti di specifica competenza;

-                           prevedere, in sede di attuazione dell’ articolo 50 della direttiva 2009/48/CE, le fattispecie di divieto di immissione sul mercato, nonché quelle di richiamo e di ritiro del prodotto, per le ipotesi di giocattoli privi di documentazione tecnica idonea a provare la sicurezza del prodotto, nonché mancanti di marcatura CE, e la relativa disciplina di notifica immediata alla parte interessata, con l’indicazione dei mezzi di ricorso previsti dall’ordinamento.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

L’articolo 35 del testo in esame dispone che dall’attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni pubbliche interessate devono provvedere allo svolgimento dei compiti derivanti dal decreto in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

La relazione tecnica conferma che dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica e le ulteriori disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

 

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI 1-35

Disposizioni in materia di sicurezza dei giocattoli

Le norme dello schema di decreto in esame recepiscono la direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli definendo i requisiti essenziali di sicurezza, gli obblighi che incombono su tutti gli operatori che fanno parte della catena commerciale (fabbricanti, loro rappresentanti autorizzati, importatori e distributori) compresi quelli relativi all’apposizione della marcatura CE. Lo schema di decreto in esame reca, inoltre, disposizioni relative alla notifica degli organismi di valutazione della conformità. In particolare viene disposto che:

-                          il Ministero dello sviluppo economico sia l’autorità competente per l’autorizzazione e la notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri degli Organismi autorizzati a svolgere i compiti di valutazione della conformità CE;

-                          la valutazione e la vigilanza sugli Organismi di valutazione della conformità CE sia svolta dall’Organismo nazionale italiano di accreditamento[3];

-                          le spese concernenti le procedure finalizzate all’autorizzazione anche provvisoria degli organismi, alla notifica e ai successivi rinnovi della notifica degli organismi siano a carico dei richiedenti[4];

-                          gli Organismi di valutazione abbiano personalità giuridica e dispongano dei mezzi necessari per eseguire i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attività di valutazione della conformità;

-                          il Ministero dello sviluppo economico notifichi gli organismi di valutazione della conformità, anche ai fini dell’assegnazione di un numero di identificazione, alla Commissione e agli altri Stati membri utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione europea denominato “N.A.N.D.O.” (New Approach Notified and Designated Organisations).

Inoltre, con riferimento alle attività di vigilanza, viene disposto che:

-                          il Ministero dello sviluppo economico, in collaborazione con le Camere di Commercio e con la Guardia di Finanza, svolga le funzioni di autorità di vigilanza per il controllo della conformità dei giocattoli alle disposizioni del decreto in esame;

-                          le funzioni di controllo alle frontiere esterne siano svolte dal’Agenzia delle Dogane;

-                          il Ministero della salute svolga le funzioni di autorità di vigilanza limitatamente agli aspetti di specifica competenza;

-                          l’autorità di vigilanza sul mercato effettui la sorveglianza sulla sicurezza dei giocattoli.

Infine vengono definite le sanzioni di natura penale e amministrativa relative alla violazione degli obblighi contenuti nello schema di decreto in esame. Le sanzioni di natura amministrativa sono irrogate dalla Camera di commercio territorialmente competente .

 

La relazione tecnica afferma che dall’attuazione dello schema di decreto in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto:

-                          non sono previsti nuovi organi amministrativi né nuovi compiti per le amministrazioni. I compiti di vigilanza e controllo previsti sono di fatto già contemplati dalla vigente normativa che individua il Ministero dello Sviluppo Economico come autorità di vigilanza sui giocattoli. Per l’effettuazione dei controlli sul territorio, il Ministero si avvale delle Camere di Commercio e della Guardia di Finanza[5];

-                          nello schema di decreto in esame permangono i compiti di autorizzazione degli Organismi di Valutazione in capo al Ministero dello Sviluppo Economico. I compiti di accreditamento e vigilanza su detti Organismi sono, invece, demandati all’Organismo nazionale di accreditamento. Lo schema di decreto prevede, inoltre, un meccanismo tariffario di copertura finanziaria dei compiti svolti dall’Amministrazione, cui sono sottoposti gli Organismi di Valutazione.

Con riferimento alle sanzioni amministrative previste dallo schema di decreto in esame e che sono irrogate dalle Camere di commercio, la RT precisa che non si tratta di una nuova competenza in quanto la nuova articolazione delle sanzioni non muta l’entità dei compiti delle camere di commercio, non essendo rivolta a sanzionare nuovi e diversi comportamenti.

Pertanto la RT afferma che il provvedimento non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, né minori entrate, né determina squilibri economico finanziari per il sistema camerale che possano in alcun modo riflettersi sul bilancio pubblico.

 

Al riguardo appare necessario, ai sensi dell’articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009, acquisire elementi che suffraghino l’assenza di oneri affermata dalla relazione tecnica. In particolare, appare necessario che il Governo chiarisca se l’utilizzo, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, del  sistema elettronico di notifica denominato “N.A.N.D.O.”, possa determinare oneri in relazione all’aggiornamento dei software e alla formazione degli operatori.

Inoltre, andrebbero forniti ulteriori elementi circa le risorse con le quali far fronte agli adempimenti previsti dal provvedimento in esame. Ciò con particolare riguardo alle attività di controllo attribuite al Ministero dello sviluppo economico e alla possibilità per quest’ultimo di avvalersi delle camere di commercio e della Guardia di finanza nell’ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

In merito, infine, al meccanismo tariffario, andrebbe confermata l’idoneità dello stesso a garantire l’integrale copertura dei costi connessi all’esercizio dei compiti di accreditamento e di vigilanza sugli organismi di valutazione, anche sotto il profilo dell’allineamento temporale tra oneri ed introiti tariffari.

 



[1] L’articolo 1, comma 1, della legge 96/2010 ha previsto che il termine di esercizio della delega per il recepimento della disciplina comunitaria sia quello “fissato dalle singole direttive”. Nel caso della direttiva 2009/48/CE in esame, il termine per l’adozione e la pubblicazione delle misure di recepimento è stato fissato (v. articolo 2 della direttiva) al 1° gennaio 2011.

[2] Di cui all’articolo 5 della legge n. 183 del 1987.

[3] Ai sensi del comma 2 dell’articolo 4 della legge n. 99 del 2009.

[4] Ai sensi dell’articolo 47 della legge n. 52 del 1996.

[5] Ai sensi dell’articolo 20 del D.lgs. n. 112/1998, dell’articolo 2 della legge n. 580 del 1993 e degli articoli 2 e 3 del D.lgs. n. 68/2001.