Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (DOC 319) Schema dec. legislativo recante attuazione della direttiva 2008/114/CE relativa all'individuazione e alla protezione delle infrastrutture critiche europee
Riferimenti:
SCH.DEC 319/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 268
Data: 03/02/2011
Descrittori:
DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA   OPERE PUBBLICHE
UNIONE EUROPEA     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

 

Attuazione della direttiva 2008/114/CE relativa all’individuazione e alla protezione delle infrastrutture critiche europee

 

(Schema di decreto legislativo n. 319)

 

 

 

 

 

N. 268 – 2 febbraio 2011

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

DOC:

 

319

 

Natura dell’atto:

 

Schema di decreto legislativo

Titolo breve:

 

Attuazione della direttiva 2008/114/CE relativa all’individuazione e designazione delle infrastrutture critiche europee e valutazione della necessità di migliorarne la protezione

 

Riferimento normativo:

 

Art. 1, comma 3, della legge n. 96 del 2010

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Stasi

 

Gruppo:

 

Relazione tecnica:

 

 

Assegnazione

 

Alla

 

ai sensi

 

 

(termine per l’esame: 21 febbraio 2011)

 

Alla Commissione Bilancio

ai sensi

 

 

(termine per l’esame: 1° febbraio 2011)

 

 


INDICE

 

ARTICOLI 1-17. 3

Infrastrutture critiche europee (ICE)3



PREMESSA

 

Lo schema di decreto legislativo reca norme di attuazione della direttiva 2008/114/CE concernente l’individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e la valutazione della necessità di migliorarne la protezione.

La direttiva 2008/114/CE è inserita nell’elenco B allegato alla legge 96/2010 (legge comunitaria 2009), del quale fanno parte le direttive da attuare con provvedimenti i cui schemi devono essere trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari per l’espressione dei pareri e, se suscettibili di conseguenze finanziarie, devono essere corredati di relazione tecnica.

Lo schema di decreto legislativo contiene, all’articolo 16, una clausola di neutralità finanziaria riferita all’intero provvedimento.

Il testo è corredato di relazione tecnica, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

 

ARTICOLI 1-17

Infrastrutture critiche europee (ICE)

Normativa vigente: l’articolo 2 dell’O.P.C.M. n.3836/2009 istituisce la segreteria per il coordinamento interministeriale delle attività nazionali, anche in consessi internazionali, riguardanti le infrastrutture critiche, alle dipendenze funzionali del Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei Ministri.

L’articolo 7-bis del D.L. 144/2005 prevede che l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione assicura i servizi di protezione informatica delle infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale individuate con decreto del Ministro dell'interno, operando mediante collegamenti telematici definiti con apposite convenzioni con i responsabili delle strutture interessate.

Il D.M  9 gennaio 2008 “individuazione delle infrastrutture critiche informatiche di interesse nazionale” individua, tra le strutture critiche, alcune amministrazioni pubbliche tra cui i Ministeri, la Banca d’Italia, le Autorità indipendenti e le società partecipate dallo Stato e istituisce – nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate al Dipartimento della pubblica sicurezza - il Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche (CNAIPIC).

Il Decr. 21 ottobre 2003 del Capo del Dipartimento della protezione civile individua edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e quelle degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, nonché le indicazioni per le verifiche tecniche da realizzare su edifici ed opere rientranti nelle predette tipologie.

Infine il D.P.C.M 8 aprile 2008 prevede, tra l’altro, i luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato, nonché individua gli uffici competenti a svolgere, nei luoghi coperti da segreto di Stato, le funzioni di controllo ordinariamente svolte dalle aziende sanitarie locali e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Nei luoghi coperti dal segreto di Stato, le funzioni di controllo ordinariamente svolte dalle aziende sanitarie locali e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono svolte da autonomi uffici di controllo collocati a livello centrale dalle amministrazioni interessate che li costituiscono con proprio provvedimento. Gli uffici sono costituiti da almeno due esperti per ogni singolo settore di attività che possono essere individuati nel personale medico appartenente ad amministrazioni dello Stato e nel personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero da altri soggetti muniti di adeguate competenze tecniche. Tutti i componenti dell'ufficio devono essere muniti del nulla osta di sicurezza al massimo livello.

 

Le norme prevedono organismi e stabiliscono procedure in materia di individuazione, designazione, sicurezza e protezione delle ICE (articolo 1).

Più in particolare prevedono :

-         un elenco di definizioni tra cui quella di IC e di ICE, quella di  proprietario dell’infrastruttura e dell’operatore dell’infrastruttura (articolo 2);

Più in particolare l’IC è un’infrastruttura ubicata in uno Stato membro dell’Unione europea, che è essenziale per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale della popolazione ed il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un impatto significativo in quello Stato, a causa della impossibilità di mantenere tali funzioni.

L’ICE è l’infrastruttura critica ubicata negli Stati membri dell’UE il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un significativo impatto su almeno due Stati membri. La rilevanza di tale impatto è valutata in termini intersettoriali. Sono compresi gli effetti derivanti da dipendenze intersettoriali in relazione ad altri tipi di infrastrutture.

-         l’attribuzione di una adeguata classifica di segretezza[1] alle informazioni sensibili relative alle infrastrutture critiche IC e alle infrastrutture critiche europee ICE (articolo 3);

-         l’integrazione del nucleo interministeriale situazione e pianificazione NISP[2] con rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, per il settore energia, e del Ministero delle infrastrutture e trasporti, per il settore trasporti, ai fini della individuazione e designazione delle ICE (articolo 4,comma 2). I componenti del nucleo interministeriale non percepiscono compensi né rimborsi spese (comma 4). Il NISP, ai fini del presente decreto, acquisisce i pareri del Ministero dell’interno – che si avvale della Commissione interministeriale tecnica di difesa civile - e del Dipartimento della protezione civile per gli aspetti di loro competenza (articolo 4,commi 5 e 6). Inoltre è prevista[3], l’individuazione, all’interno della Presidenza del Consiglio, di una struttura responsabile, cui sono affidate attività tecniche e scientifiche di supporto al NISP, compresi i rapporti con la Commissione europea e gli altri Stati membri (articolo 4, comma 3). Infine i Ministeri degli affari esteri, dell’interno, della difesa, dello sviluppo economico e delle infrastrutture, nonché il Dipartimento della protezione civile, ove ritenuto opportuno, designano, nell’ambito del personale in servizio presso le medesime amministrazioni, un proprio funzionario per seguire le attività della struttura responsabile (articolo 4, comma 7).

-         le procedure per l’individuazione delle infrastrutture potenzialmente critiche IC,  delle potenziali infrastrutture critiche europee e infine per la designazione delle infrastrutture critiche europee ICE (articoli 5-8);

-         i termini del processo di individuazione delle ICE e il loro periodico riesame (articolo 9);

-         obblighi di informazione sulle ICE da parte della struttura responsabile (articolo 10);

-         la protezione delle ICE ubicate nel territorio nazionale, avvalendosi dei propri organi centrali o delle articolazioni locali, da parte del Ministero dell’interno, del Ministero della difesa, del Dipartimento della protezione civile, del Ministero dello sviluppo economico, per il settore energia e del Ministero delle infrastrutture e trasporti, per il settore trasporti; a livello locale la protezione delle ICE è affidata al Prefetto. Infine è prevista, per ciascuna ICE, l’individuazione da parte del Ministero dello sviluppo economico, per il settore energia, del Ministero delle infrastrutture, per il settore trasporti, del Ministro dell’interno e della difesa, nonché il Dipartimento per la protezione civile, nell’ambito del personale in servizio presso le medesime amministrazioni, del funzionario che funge da punto di contatto con la struttura responsabile . A tali funzionari non sono attribuiti compensi né rimborsi spese (articolo 11);

-         l’individuazione di un’organizzazione di sicurezza e di un funzionario di collegamento presso ogni ICE al fine della tutela delle informazioni classificate (articolo 12, comma 3). Inoltre è prevista anche la procedura per l’elaborazione del piano di sicurezza dell’operatore PSO (articolo 11, comma 4);

-         funzioni di collegamento svolte dal NISP, tra la Commissione europea e i soggetti responsabili della protezione delle ICE e i Prefetti interessati (articolo 13) e funzioni di direzione nella valutazione di possibili rischi, minacce e vulnerabilità, ferme restando le competenze del Ministro dell’interno, quale Autorità di pubblica sicurezza (articolo 14);

-         il concorso informativo del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI)[4] previste agli articoli 4,6 e 7 della L. n. 124/2007 con modalità da definirsi con provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri (articolo 15).

Si ricorda che il comma 6 dell’articolo 29 della L. 124/2007 prevede che dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

-         una clausola di non onerosità riferita al provvedimento in esame (articolo 16);

-         l’entrata in vigore del decreto il giorno successivo della sua pubblicazione (articolo 17).

 

La relazione tecnica afferma che:

-         l’integrazione del NISP con i rappresentanti del MISE e del MIT non comporta oneri per la finanza pubblica perché a questi non verrà corrisposto alcun compenso né rimborso, come già avviene a legislazione vigente (articolo 4, comma 4);

-         la struttura responsabile, individuata nell’ambito delle strutture esistenti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, sarà in grado di assolvere, oltre ai compiti istituzionali, anche i compiti attribuiti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come indicato all’articolo16 dello schema in esame (articolo 4, comma 3);

-         la partecipazione alle attività della struttura responsabile da parte di funzionari appartenenti al Ministero degli affari esteri, dell’interno, della difesa, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e trasporti avverrà nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come indicato dall’articolo 16dello schema in esame (articolo 4, comma 7).

-         la Commissione interministeriale tecnica di difesa civile (CITDC), chiamata dalla normativa in esame a dare supporto al Ministro dell’Interno per l’espressione del parere per gli aspetti connessi con la difesa civile, è già esistente ed è stata istituita con DM del 28 settembre 2001 (articolo 4, comma 5);

-         i responsabili della Protezione individuati dai Ministeri per ciascuna infrastruttura critica per il collegamento con la struttura responsabile e con il Prefetto non riceveranno nessun compenso o rimborso spese (articolo 11, comma 4);

-         se il proprietario dell’ICE è una Amministrazione pubblica il funzionario addetto alla sicurezza, ai sensi della legge 124/2007, è scelto tra i funzionari già in servizio e senza oneri aggiuntivi (articolo 12, comma 3).

La RT precisa che le previsioni introdotte nello schema non modificano le competenze dei Ministeri degli esteri, dell’Interno, della Difesa, dello Sviluppo economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti ed Enti vigilati, né quelle del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Infine le misure organizzative introdotte intervengono quale cornice regolativa di un complesso di dotazioni/sistemi già esistenti, senza presupporre ulteriori stanziamenti  quale effetto diretto delle prescrizioni introdotte.

L’analisi di impatto della regolamentazione afferma che:

-          (sezione 5 lettera b) l’intervento regolatorio non presenta svantaggi, anzi introduce semplificazioni delle procedure senza aumenti di spese;

-          (sezione 5 lettera e) le modifiche apportate con intervento regolatorio sono immediatamente attuabili con le attuali esistenti strutture: risorse umane, finanziarie e patrimoniali, pertanto non ci sono ulteriori oneri a carico della finanza pubblica;

-           (sezione 6) l’intervento regolatorio non comporta effetti sul corretto funzionamento concorrenziale del libero mercato. L’intervento risulta invece positivo per quanto riguarda la competitività del sistema economico, in quanto mira ad incrementare la sicurezza degli operatori e del sistema infrastrutturale complessivo del Paese. Esso costituisce inoltre un elemento di certezza normativa per gli operatori stessi.

 

Al riguardo andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione volti a suffragare che le attività previste per le finalità del provvedimento in esame possano essere effettivamente svolte escludendo nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come disposto dalla clausola di non onerosità, di cui all’articolo 16.

Si ricorda in proposito che, ai sensi dell’articolo 17, comma 7, quarto periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le disposizioni corredate di una clausola di neutralità finanziaria la relazione tecnica riporta i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza sui saldi di finanza pubblica.

Con specifico riferimento all’istituzione della struttura responsabile, prevista dall’articolo 4, comma 3, si rileva che dalla norma non si desume l’esatta composizione e la dotazione della struttura stessa. Sul punto andrebbero forniti chiarimenti, volti a definire le risorse strumentali ed umane assegnate alla stessa struttura, al fine di escludere l’insorgenza di nuovi oneri.

Riguardo al NISP, premesso che non viene indicato il numero di rappresentanti ministeriali che ne integreranno la composizione, andrebbero comunque acquisiti elementi al fine di verificare che il funzionamento del nucleo e l’esercizio dei compiti ad esso attribuiti in base al provvedimento in esame possano effettivamente realizzarsi con le risorse disponibili in base alla vigente legislazione.

Andrebbe altresì chiarito se il riconoscimento dei caratteri di infrastruttura critica e di infrastruttura critica europea possa comunque comportare per i soggetti proprietari – in particolare per quelli inclusi tra le pubbliche amministrazioni ai fini del conto economico consolidato – obblighi relativi alla realizzazione di specifici interventi sulle infrastrutture stesse, con conseguenti oneri.

Si rileva infine l’opportunità di una conferma che anche ai funzionari di cui all’art. 4, comma 7, che seguono, per conto delle rispettive amministrazioni, le attività della struttura responsabile, non siano corrisposti compensi o rimborsi spese, come previsto per i funzionari di cui all’art. 11, comma 4.

 

 

 

 

 



[1] Ai sensi dell’articolo 42 L. 124/2007 “Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto”.

[2] La composizione del NISP è prevista all’articolo 5 del D.P.C.M 5/5/2010.

[3] Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

[4] Previste agli articoli 4,6 e 7 della L. n. 124/2007.