Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (DOC 315) Schema decreto legislativo che riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio
Riferimenti:
SCH.DEC 315/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 265
Data: 02/02/2011
Descrittori:
BENZINA   COMBUSTIBILI E CARBURANTI
GASOLIO     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

Specifiche relative a benzina, combustibile

diesel e gasolio

 

(Schema di decreto legislativo n. 315)

 

 

 

 

 

N. 265 – 2 febbraio 2011

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Estremi del provvedimento

 

 

DOC:

 

315

Natura dell’atto:

 

Schema di decreto legislativo

Titolo breve:

 

Attuazione della direttiva 2009/30/CE in materia di benzina, combustibile diesel e riduzione emissioni di gas a effetto serra

Riferimento normativo:

 

articolo 1, comma 3, della legge n. 96 del 2010

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Dussin

Gruppo:

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

Assegnazione

Alla

 

ai sensi

 

 

(termine per l’esame: 7 febbraio 2011)

 

Alla Commissione Bilancio

ai sensi

 

 

(termine per l’esame: 18 gennaio 2011)

 

 

 


INDICE

 

ARTICOLO 1, commi 1-4. 5

Specifiche ambientali di benzina e combustibile diesel. 5

ARTICOLO 1, comma 5. 7

Obblighi di comunicazione e trasmissione di dati7

ARTICOLO 1, commi 6-8. 8

Riduzione delle emissioni di gas serra e sostenibilità dei biocarburanti8

ARTICOLO 3. 11

Disposizioni finanziarie. 11

ARTICOLO 3, comma 3. 12

Clausola di neutralità finanziaria.. 12

 


 

PREMESSA

 

Lo schema di decreto legislativo in esame reca attuazione alla direttiva 2009/30/CE[1], in tema di specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché in tema di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra.

La delega in esame è esercitata sulla base dell’articolo 1 della legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria 2009). La direttiva 2009/30/CE è inserita nell’elenco B allegato alla predetta legge, del quale fanno parte le direttive da attuare con provvedimenti i cui schemi devono essere trasmessi alle competenti Commissioni per l’espressione del parere parlamentare.

Il provvedimento è corredato di una clausola di non onerosità riportata all’articolo 3.

È inoltre allegata una relazione tecnico-finanziaria che esclude l’insorgenza di effetti onerosi per la finanza pubblica.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1, commi 1-4

Specifiche ambientali di benzina e combustibile diesel

Le norme modificano e integrano il decreto legislativo n. 66 del 2005, attuativo della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel. Nell’allegato è prevista la revisione di alcuni allegati del d. lgs. 66/05, con riferimento alle specifiche dei combustibili e l’aggiunta di un nuovo allegato sul calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti.

In particolare, le norme prevedono quanto segue:

·        nell’ambito di applicazione del d. lgs. 66/05 si aggiunge l’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili utilizzati nei trasporti stradali e non stradali; i riferimenti alla navigazione interna, attualmente previsti dal d. lgs. 152/06 (Codice dell’ambiente), sono stati trasferiti nell’ambito del d. lgs. 66/05 (comma 1).

La relazione illustrativa afferma che tale aggiornamento del campo di applicazione non si traduce in alcun nuovo onere per la pubblica amministrazione, in quanto si limita a trasferire nel d. lgs. 66/05 disposizioni relative a caratteristiche dei combustibili già in vigore e soggette a verifiche e controlli, i quali continueranno ad essere effettuati in futuro nello stesso numero e con le stesse modalità;

 

·        con riferimento alle specifiche della benzina, viene introdotta la commercializzazione della benzina con un contenuto di etanolo fino al 10% (le norme vigenti prevedono un tenore massimo pari al 5%); considerato che una notevole percentuale dei veicoli attualmente circolanti non è compatibile con tale livello di etanolo, è previsto che fino al 2015, salvo eventuali proroghe, deve essere assicurata la commercializzazione di benzina con un livello di etanolo inferiore presso almeno il 30% degli impianti in ciascuna provincia. Negli impianti di distribuzione dove si commercializza la nuova benzina deve essere esposta un’apposita etichetta informativa e deve essere presente per gli utenti un elenco da cui risulti se ciascun veicolo è compatibile con tale benzina; ai fini della predisposizione e del continuo aggiornamento dell’elenco si prevede che lo stesso sia sempre pubblicato sul sito internet del Ministero dell’ambiente, alla luce dei dati trasmessi dalle case automobilistiche. Analoga disciplina è prevista con riferimento alla commercializzazione di benzina contenente additivi metallici (comma 3);

·        con riferimento alle specifiche del combustibile diesel, è prevista la possibilità di introdurre con successivo decreto ministeriale la commercializzazione di combustibili con presenza di estere metilico di acidi grassi (biodiesel) pari al 10% (le norme vigenti prevedono invece un tenore massimo pari al 7%); il decreto ministeriale dovrà contemplare la possibilità di una adeguata commercializzazione dell’attuale combustibile diesel e obblighi di etichettatura e di informazione per gli utenti (comma 4).

 

La relazione tecnico-finanziaria afferma che la concessione di proroghe al 2015 e la ricezione dei dati sul sito internet del Ministero dell’ambiente non determinano nuovi oneri. Le proroghe, infatti, sono concesse sulla base di un’istruttoria effettuata sulle stime fornite dalle case costruttrici e sulla base di banche dati di cui il Ministero delle infrastrutture già dispone ai sensi della normativa vigente; tale istruttoria costituirà poi un’attività di valutazione che, per la propria natura e per l’esperienza maturata in materia dagli uffici ministeriali, sarà svolta attraverso le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. La ricezione in via informatica dei dati sui veicoli compatibili con le benzine di nuova commercializzazione e la relativa pubblicazione sul sito del Ministero sono attività che per la loro natura e per la semplicità dell’impegno potranno essere certamente svolte attraverso le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente per l’amministrazione;

La relazione illustrativa afferma che le novità descritte non producono alcun nuovo onere per la pubblica amministrazione in quanto il tipo e il numero di controlli da effettuare sulla benzina rimarranno invariati, mentre il confronto dei risultati avverrà con un diverso limite tabellare. Gli altri oneri (relativi, ad esempio, all’etichettatura, alla messa a disposizione degli elenchi dei veicoli e alla fornitura di benzine con etanolo fino al 5%) sono a carico degli operatori privati.

Anche con riferimento alle novità introdotte per i combustibili diesel la relazione illustrativa afferma che esse non potranno determinare, neppure a seguito del futuro decreto ministeriale, alcun nuovo onere per la pubblica amministrazione in quanto il tipo e il numero di controlli da effettuare rimarranno invariati.

 

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto che la tipologia e il numero dei controlli previsti restino invariati rispetto a quelli effettuati sulla base della vigente normativa.

 

ARTICOLO 1, comma 5

Obblighi di comunicazione e trasmissione di dati

Normativa vigente. L’articolo 7 del D. Lgs. 66/2005 (Attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel) disciplina gli obblighi di comunicazione e trasmissione di dati in ordine all’Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (APAT) relativamente alla qualità della benzina e del combustibile diesel. In particolare, il comma 1 dispone che l’APAT elabori e sottoponga annualmente al Parlamento una relazione in merito alla qualità dei combustibili commercializzati nell'anno precedente.

 

Le norme sostituiscono integralmente il suddetto articolo 7 del D. Lgs. 66/2005.  In particolare, il comma 1 dispone che l’Istituto per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA) pubblichi annualmente sul proprio sito internet i dati relativi alla qualità di benzina e combustibile diesel commercializzati nell’anno precedente.

 

La relazione tecnico-finanziaria non prende in considerazione la norma.

La relazione illustrativa afferma che per “finalità di semplificazione dell'azione amministrativa e di riduzione dei costi”, la relazione annuale dell'ISPRA al Parlamento sui carburanti in commercio viene sostituita da una pubblicazione sul sito internet dell'Istituto.

 

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto – su cui appare necessaria una conferma – che i nuovi adempimenti non comportino per l’ISPRA costi aggiuntivi rispetto a quelli ora derivanti dalla predisposizione della relazione al Parlamento.

 

ARTICOLO 1, commi 6-8

Riduzione delle emissioni di gas serra e sostenibilità dei biocarburanti

Le norme introducono al D. Lgs. 66/2005 gli articoli da 7-bis a 7-quinquies che disciplinano gli obblighi di riduzione delle emissioni dei gas serra dei combustibili, nonché i criteri di sostenibilità per i biocarburanti e le relative metodologie di calcolo e di verifica (comma 6). Viene altresì modificato l’articolo 8 del medesimo decreto legislativo, relativo agli accertamenti sulla conformità dei combustibili, nonché il successivo articolo 9,  inerente le relative sanzioni (commi 7 e 8).

In particolare, le disposizioni prevedono che:

·        i fornitori di energia elettrica assicurino per il 2020 una riduzione delle emissioni di gas serra prodotte di almeno il 6%. I fornitori presentano domanda al Ministero dell’ambiente - che provvede entro 60 giorni dal ricevimento - per dimostrare che possono misurare e monitorare adeguatamente l’elettricità fornita. I fornitori trasmettono annualmente al suddetto Ministero, tramite l'ISPRA, una relazione – con formato e modalità pubblicate dal Ministero sul proprio sito web - con valore di autocertificazione sulle emissioni dei gas serra dei combustibili per i quali hanno assolto l'accisa. Per le partite di biocarburanti, i fornitori allegano un certificato di sostenibilità rilasciato nell'ambito del Sistema Nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti, nonché una dichiarazione, con valore di autocertificazione. Fornitori e operatori economici hanno l’obbligo di mantenere per 5 anni a disposizione dell’ISPRA – cui compete l’accertamento delle eventuali sanzioni e che redige annualmente una relazione annuale al Ministero dell'ambiente - i documenti contenenti i dati utilizzati per produrre le autocertificazioni. I fornitori devono altresì provvedere alla trasmissione al Ministero dell'ambiente, entro il 1° gennaio 2013, di una relazione che illustri la possibilità di raggiungere riduzioni aggiuntive [comma 6, capoverso articolo 7-bis e comma 7, lettera c)];

·        siano specificati i criteri di sostenibilità che devono essere rispettati dai biocarburanti (comma 6, capoverso articolo 7-ter);

·        tutti gli operatori economici appartenenti alla filiera di produzione del biocarburante aderiscano al Sistema nazionale di certificazione di sostenibilità, o a un accordo o a un sistema oggetto di una specifica decisione comunitaria[2]. Il Sistema deve garantire che gli operatori appartenenti alla filiera di produzione del biocarburante forniscano le informazioni che concorrono alla dimostrazione del rispetto dei criteri di sostenibilità, nonché un livello adeguato di verifica indipendente delle informazioni. Ai Ministeri dell’ambiente e delle politiche agricole competono le relative attività di controllo (comma 6, capoverso articolo 7-quater);

·        sia disciplinato il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti (comma 6, capoverso articolo 7-quinquies);

·        sia modificato l’articolo 8 del D. Lgs. 66/2005, relativo agli accertamenti sulla conformità dei combustibili. Si prevede che gli accertamenti relativi alle infrazioni siano effettuati dagli uffici dell’Agenzia delle dogane competenti per territorio e dal Corpo della Guardia di finanza, mentre quelli relativi alla conformità dei combustibili utilizzati sulle imbarcazioni da diporto e sulle altre navi della navigazione interna, dagli Ispettorati della navigazione interna e dai soggetti individuati dalla normativa regionale. Per gli accertamenti si applicano le modalità operative (ispezione documentale, campionamento nei serbatoi) di cui all’articolo 296, comma 10, del D. Lgs. 152/2006 (Codice ambientale) [comma 7, lettere a) e b)].

·        sia integralmente sostituito l’articolo 9 del D. Lgs. 66/2005, relativo alla comminazione di sanzioni. In particolare, viene confermata la competenza del prefetto riguardo all’irrogazione delle sanzioni[3], ad eccezione della competenza delle regioni, o di altre autorità indicate con legge regionale, in merito alle sanzioni inerenti i combustibili diversi dal diesel utilizzati nella navigazione interna. Vengono sostituiti gli Allegati I, II e V al D. Lgs. 66/2005 e introdotto l’Allegato V-bis. (comma 8).

Tra l’altro, vengono introdotti controlli relativi alla quantità di Fatty Acid Methyl Esters (FAME) nel carburante diesel e alla presenza di etichettatura e informazioni per gli utenti (Articolo 9, commi 5 e 6 del D. Lgs. 66/2005, come modificato).

 

La relazione tecnica afferma quanto segue:

·        con riferimento alle ulteriori attività attribuite all’ISPRA, le disposizioni non sono suscettibili di comportare oneri aggiuntivi per tale istituto. Le attività in questione consistono nella raccolta delle relazioni che i fornitori devono trasmettere annualmente all’istituto al fine di fornire informazioni sul quantitativo di combustibile venduto e sulle relative emissioni da gas serra per unità di energia. Si tratta di attività riconducibili a competenze già in capo all’ISPRA in forza dell’articolo 14-bis del D. Lgs. 152/2006 (Codice ambientale), che appunto demanda all’Istituto la realizzazione, la gestione e l’archiviazione dei dati dell’Inventario nazionale dei gas serra e la raccolta dei dati di base in esso prevista;

·        con riferimento al Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti, nel cui ambito viene rilasciata ai fornitori copia di un certificato di sostenibilità al momento della cessione di una partita di biocarburante agli operatori economici, detto sistema è costituito da organismi di certificazione terzi, non appartenenti alla pubblica amministrazione, accreditati dall’Organismo unico di accreditamento nazionale (ACCREDIA), che è l’unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e di vigilanza del mercato. Pertanto, dalle disposizioni suddette non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

·        con riferimento all’accertamento delle infrazioni in capo alla Guardia di finanza e all’Agenzia delle dogane, tale attività non comporta effetti finanziari in quanto rientra nei compiti già attribuiti a tali soggetti dalle norme vigenti al fine di accertare il rispetto delle specifiche tecniche e dei valori limite previsti per i combustibili interessati.

La relazione illustrativa precisa che la previsione dei controlli, di competenza della Guardia di finanza e dell’Agenzia delle dogane, non si tradurrà in nuovi oneri per tali soggetti in quanto il tipo e il numero dei controlli e di analisi da effettuare sui combustibili rimarranno invariati rispetto a quelli attualmente svolti per accertare l’osservanza delle specifiche tecniche e dei valori limite oggi vigenti. In altri termini, si effettuerà lo stesso tipo e numero di prelievi di campioni e di analisi, salvo poi confrontare i risultati con un diverso limite tabellare;

·        relativamente ai controlli sulla benzina (articolo 3, comma 2, del D. Lgs. 66/2005, come modificato dal provvedimento in esame), gli stessi non comportano alcun onere aggiuntivo potendo essere effettuati visivamente in occasione degli accertamenti ordinariamente svolti presso i distributori per altre finalità di legge (ad esempio, i controlli fiscali); 

·        per quanto attiene ai controlli relativi al contenuto di Fatty Acid Methyl Esters (FAME) nel carburante diesel e alla presenza di etichettatura e informazioni per gli utenti (articolo 9, commi 5 e 6, del D. Lgs. 66/2005, come modificato dal provvedimento in esame), gli stessi non comportano alcun onere di prelievo e analisi potendo essere effettuati visivamente in occasione degli accertamenti ordinariamente svolti presso i distributori per altre finalità di legge (ad esempio, i controlli fiscali), analogamente a quanto osservato al punto precedente;

·        con riferimento all’irrogazione delle sanzioni, di competenza del prefetto, tale attività rientra in quelle previste attualmente a legislazione vigente. La RT evidenzia altresì che l’attività del prefetto verrà meno in relazione ad altre ipotesi di illecito soppresse dalla nuova norma (ad esempio, la violazione di distribuzione dei combustibili a basso contenuto di zolfo), con la conseguenza che non vi saranno aggravamenti in termini di oneri amministrativi;

·        con riferimento al complesso del quadro sanzionatorio di cui all’articolo 9 del D. Lgs. 66/2005, come modificato dall’articolo 1, comma 8, del provvedimento in esame, vi sarà una riduzione degli oneri attualmente sostenuti per le attività di controllo grazie alle semplificazioni introdotte per gli accertamenti e le analisi nella procedura vigente.

 

Al riguardo, per quanto attiene alle attività attribuite all’ISPRA, si prende atto di quanto affermato nella relazione tecnica circa la riconducibilità degli adempimenti a quelli già previsti in base alla normativa vigente. Tuttavia, pare opportuno acquisire conferma dal Governo che l’Istituto sia in grado di far fronte a possibili incrementi di attività connessi all’attuazione delle disposizioni introdotte dal provvedimento in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie di cui dispone a legislazione vigente.

Nulla da osservare con riferimento alle modifiche apportate al quadro degli accertamenti e a quello sanzionatorio, a seguito delle modifiche introdotte agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 66/2005, nel presupposto - su cui pare opportuno acquisire conferma da parte del Governo - che gli adempimenti in capo a soggetti pubblici (Guardia di finanza, Agenzia delle dogane, Ispettorati della navigazione interna, regioni o soggetti indicati con legge regionale, prefetti) siano svolti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.  Ciò con particolare riferimento alle ispezioni e ai controlli, nonché all’idoneità della relativa strumentazione tecnica attualmente in dotazione.

Per quanto riguarda gli oneri relativi alle istruttorie sostenute dal Ministero dell’ambiente e finalizzate alla designazione dei fornitori o di gruppi di fornitori, nonché quelli connessi alle attività di controllo volte a verificare il rispetto dei criteri di sostenibilità per i biocarburanti, sempre in capo al Ministero dell’ambiente, si rimanda alle considerazioni espresse nella scheda relativa all’articolo 3, inerenti all’imputazione dei relativi costi a carico delle tariffe.

 

ARTICOLO 3

Disposizioni finanziarie

Le norme dispongono che il Ministero dell’ambiente provveda, con oneri a carico dei fornitori, alle attività relative alle istruttorie finalizzate alla designazione dei fornitori o di gruppi di fornitori, di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 66/2005, come modificato dal provvedimento in esame. Con decreto, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in esame, sono determinate, in base al costo effettivo del servizio, le tariffe e le relative modalità di versamento. Le tariffe sono aggiornate almeno ogni 2 anni, sulla base del costo effettivo del servizio (comma 1).

Alle attività di controllo volte a verificare il rispetto dei criteri di sostenibilità per i biocarburanti, di cui al comma 6 dell'articolo 7-quater del D.Lgs. 66/2005, come modificato dal provvedimento in esame, si provvede con oneri a carico dei fornitori.  Con decreto, da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in esame, sono determinate, in base al costo effettivo del servizio, le tariffe e le relative modalità di versamento. Le tariffe sono aggiornate almeno ogni 2 anni, sulla base del costo effettivo del servizio (comma 2).

Dall’attuazione del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e i soggetti pubblici interessati provvedono, ad eccezione di quanto sopra riportato, agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 3).

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

 

Al riguardo, con riferimento alla determinazione delle tariffe, pare opportuno acquisire conferma da parte del Governo che le stesse siano idonee a garantire l’integrale copertura dei costi sostenuti dal Ministero dell’ambiente, anche sotto il profilo dell’allineamento temporale tra oneri e introiti tariffari.

 

ARTICOLO 3, comma 3

Clausola di neutralità finanziaria

Al riguardo, con riferimento alla formulazione della clausola di neutralità finanziaria, si osserva che la stessa non appare pienamente conforme alla prassi vigente laddove prevede il riferimento sia ai nuovi o maggiori oneri che alle minori entrate. Si ricorda, infatti, che queste ultime sono già ricomprese nell’ampia nozione di oneri.



[1] La direttiva 2009/30/CE modifica le direttive 98/70/CE e 99/32/CE e abroga la direttiva 93/12/CEE.

[2] Ai sensi dell'articolo 7-quater, paragrafo 4, della direttiva 1998/70/CE, come modificata dall’articolo 1 della direttiva 2009/30/CE.

[3] Ai sensi degli articolo 17 e seguenti della L. 689/1981.