Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||||
Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||||
Titolo: | doc 255 - Modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare - Schema di decreto del Presidente della Repubblica | ||||
Riferimenti: |
| ||||
Serie: | Note di verifica Numero: 225 | ||||
Data: | 06/10/2010 | ||||
Descrittori: |
| ||||
Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
|
Camera dei deputati
XVI LEGISLATURA
Verifica delle quantificazioni |
|
|
|
Modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare
(Schema di decreto del Presidente della Repubblica n. 255) |
|
N. 225 – 6 ottobre 2010 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
|
( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it
SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it
DOC:
|
255 |
Natura dell’atto:
|
Schema di decreto del Presidente della Repubblica |
Titolo breve:
|
Modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, in attuazione dell’articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 |
Riferimento normativo:
|
Articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del decreto-legge n. 194 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2010. |
Relatore per la Commissione di merito:
|
On. Stasi |
Gruppo: |
|
Relazione tecnica: |
Alla
|
|
|
(termine per l’esame: 21 ottobre 2010)
|
Alla Commissione Bilancio |
ai sensi
|
|
(termine per l’esame: 6 ottobre 2010)
|
INDICE
Modifiche alle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare
PREMESSA
Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame reca modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
Come precisato dalla relazione illustrativa, si è deciso di procedere alla modifica del DPR n. 90/2009 considerato che la sua data di entrata in vigore (9 ottobre 2010) risulta ormai prossima. Parallelamente non si è proceduto ad adeguare la restante normativa attualmente in vigore, in quanto la stessa risulterà abrogata a decorrere dalla medesima data[1].
Le modifiche sono disposte in applicazione dell’articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del decreto legge n. 194/2009[[2]]. Detta norma ha stabilito, fra l’altro, che le amministrazioni dello Stato, in esito alla riduzione degli assetti amministrativi prevista dall’articolo 74, comma 1, del decreto-legge 112/2008[[3]], provvedano ad apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74. Le stesse amministrazioni debbono, altresì, rideterminare le dotazioni organiche del personale non dirigenziale apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale, risultante a seguito dell'applicazione del citato articolo 74.
Si ricorda che il testo dell’articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del DL 194/2009 e la relativa la relazione tecnica[4] non hanno ascritto alle norme effetti finanziari.
Il provvedimento in esame consta di 2 articoli ed è corredato di relazione tecnica, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato.
Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Modifiche alle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare
Le norme apportano modifiche alla struttura organizzativa del Ministero della difesa. In relazione a tale nuova strutturazione si provvede, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del DL 194/2009, a ridurre del 10 per cento il numero degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni organiche nonché a ridurre di almeno il 10 per cento la spesa relativa alle dotazioni organiche del personale non dirigenziale.
Il nuovo modello organizzativo propone anche una diversa
articolazione delle strutture dirigenziali di livello generale il cui numero,
peraltro, non varia. In particolare il combinato disposto dell’articolo 1,
comma 1 , lettera f), e dell’articolo
2, comma 1, prevedono la soppressione di quattro Direzioni generali (armamenti
terrestri, armamenti navali, armamenti aeronautici, sanità militare). In luogo
delle tre direzioni generali degli armamenti sono state istituiti tre direzioni
di livello generale nell’ambito del Segretariato generale a norma dell’articolo
1, comma 1, lettera c), del testo in
esame. Sempre nell’ambito del Segretariato generale è stata istituita
La relazione tecnica e la relazione illustrativa danno conto delle modifiche apportate alle dotazioni organiche previste dal testo. Le tabelle che seguono specificano i dati e gli elementi posti alla base delle riduzioni.
Dotazione organica del personale civile di livello non
dirigenziale[5] |
|||||
Aree funzionali |
Dotazione attuale |
Nuova dotazione |
Variazione |
Costo attuale[6] |
Costo variato |
Area III |
5.276 |
5.266 |
- 10 |
193.766.814,00 |
193.409.534,22 |
Area II |
31.805 |
27.975 |
- 3.830 |
964.208.649,78 |
848.097.373,92 |
Area I |
63 |
63 |
- |
1.707.363,00 |
1.707.363,00 |
Professori e accademia |
61 |
61 |
- |
3.595.131,00 |
3.595.131,00 |
Comparto ricerca |
37 |
37 |
- |
1.306.489,00 |
1.306.489,00 |
Totale |
37.242 |
33.402 |
3.840 |
1.164.594.447 |
1.048.115.891 |
Si rammenta che alle norme non sono ascritti effetti finanziari. Infatti le riduzioni delle dotazioni di personale vengono effettuate non in relazione ai posti effettivamente coperti da personale in servizio (dotazioni organiche di fatto), ma con riferimento al numero di unità di personale previste dalla normativa vigente per garantire la massima funzionalità del Ministero (dotazioni organiche di diritto).
In altre parole le norme in esame dispongono che la razionalizzazione della struttura organizzativa avvenga sopprimendo le posizioni di organico che, oltre a non essere attualmente coperte, potrebbero non rispondere più ad attuali esigenze funzionali.
Pur non essendo ascritti alle norme effetti finanziari, il risparmio teorico conseguito per la riduzione della dotazione organica del personale non dirigente viene quantificato, poiché l’articolo 2, comma 8-bis, lettera b), del DL 194/2009 prevede una rideterminazione della dotazione organica del personale non dirigenziale finalizzata a conseguire una riduzione del 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti attualmente previsti dagli organici di diritto.
Tale risparmio teorico è pari a 116.478.555,64 euro: detta misura, in sostanza, coincide con le previsioni recate dell’articolo 2, comma 8-bis, lettera b), del DL 194/2009.
Situazione delle posizioni dirigenziali di livello non generale |
||||
Articolazione |
Dotazione attuale |
Nuova dotazione |
Variazione |
Norma dello schema |
|
|
|
|
|
Segretariato generale |
47 |
111 |
-10 |
Art. 1, co. 1, lett. c) e f) ed articolo 2, co. 1 |
Direzione generale degli armamenti terrestri |
21+2[[7]] |
|||
Direzione generale degli armamenti navali |
22+3[[8]] |
|||
Direzione generale degli armamenti terrestri |
23+3[[9]] |
|||
Consiglio superiore delle Forze armate |
6 |
1 |
-5 |
Art. 1, co. 1, lett. a) |
Ufficio centrale del bilancio |
11 |
10 |
-1 |
Art. 1, co. 1, lett. d) |
Ufficio centrale per le ispezioni amministrative |
18 |
17 |
-1 |
Art. 1, co. 1, lett. e) |
Direzione generale per il personale militare |
27 |
26 |
-1 |
Art. 1, co. 1, lett. g) |
Direzione generale per il personale civile |
21 |
20 |
-1 |
Art. 1, co. 1, lett. h) |
Direzione generale della previdenza militare |
19 |
18 |
-1 |
Art. 1, co. 1, lett. i) |
Direzione generale dei lavori e del demanio |
24 |
23 |
-1 |
Art. 1, co. 1, lett. l) |
Direzione generale di commissariato |
14+3[[10]] |
13+3 |
-1 |
Art. 1, co. 1, lett. m) |
Direzione generale della sanità militare |
10 |
- |
-10 |
Art. 2 |
Altri Enti |
44 |
44 |
- |
|
TOTALE |
318[[11]] |
286[[12]] |
-32 |
|
La relazione tecnica afferma che il regolamento provvede:
alla riallocazione e riorganizzazione di alcuni uffici di livello dirigenziale generale senza incidere sul numero complessivo di tali strutture;
alla riduzione degli uffici di livello dirigenziale non generale in misura non inferiore al 10 per cento ai sensi dell’articolo 2, comma 8-bis, lettera a), del DL 194/2009;
alla rideterminazione della dotazione organica del personale civile non dirigenziale del Ministero della difesa in modo da realizzare una riduzione della spesa complessiva relativa ai posti in organico non inferiore al 10 per cento ai sensi dell’articolo 2, comma 8-bis, lettera b), del DL 194/2009.
La relazione tecnica conferma che il numero degli uffici di livello dirigenziale non generale è pari a 318 e che, pertanto, la riduzione da effettuare ex art. 2 del decreto legge n. 194/2009 corrisponde a 32 uffici.
La relazione illustra, in una tabella allegata, la ripartizione dei tagli che corrisponde a quella esposta nella presente nota. Puntualizza, inoltre, che gli uffici soppressi sono ricoperti da 16 dirigenti civili e da 16 militari con grado corrispondente alla qualifica di dirigente non generale[13]. Sottolinea quindi che la concreta individuazione delle posizioni dirigenziali di livello non generale da sopprimere sarà effettuata da successivo decreto ministeriale da emanare in applicazione dell’articolo 113, comma 4, del DPR 90/2010 come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera f), numero 4, del testo in esame.
Si chiarisce, altresì, che, nonostante il fatto che tutte le 16 posizioni assegnate a personale militare risultino coperte, la soppressione di tali posizioni non appare suscettibile di determinare risparmi consistenti, dal momento che il personale militare riceve un trattamento economico che non dipende dalle funzioni concretamente esercitate[14]. I risparmi in teoria conseguibili sono, dunque, valutati dalla relazione tecnica con riferimento ai 16 dirigenti non generali civili: considerando un risparmio unitario di 76.754,56 euro, si ottiene un minor onere complessivo teorico a regime di 1.228.072,96 euro[15]. Considerato che i risparmi teorici relativi alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigente ammontano a 116.478.555,64 euro, il risparmio teorico complessivo a regime è pari a 117.706.628,60 euro annui a decorrere dal 2011[[16]].
La relazione tecnica provvede, infine, ad indicare le unità di personale non dirigenziale effettivamente presenti alla data del 1° gennaio 2010. I dati forniti evidenziano che la rideterminazione delle dotazioni organiche non ha dato luogo alla creazione di posizioni soprannumerarie in nessuna delle aree funzionali in cui il personale in questione è articolato.
Nulla da
osservare al riguardo, considerato che le norme in esame appaiono finalizzate
al conseguimento degli obiettivi connessi all’applicazione dell’articolo 2, commi
da 8-bis a 8-sexies, del decreto legge 30 dicembre 2009, n.
Ai fini di una più compiuta valutazione dell’impatto finanziario delle norme e tenuto conto che dovranno essere adottati analoghi provvedimenti attuativi del DL 194/2009, si riterrebbe tuttavia utile chiarire se il risparmio derivante dalle norme in esame, ancorchè non scontato in via preventiva nei tendenziali, debba comunque determinare, nella misura che sarà registrata a consuntivo, una riduzione di pari importo delle previsioni relative alle dinamiche di spesa del settore in questione.
[1] L’articolo
2272 del D. Lgs. 66/2010 (Codice dell'ordinamento
militare) ha stabilito che il Codice medesimo ed il regolamento di cui al DPR
90/2010 entrassero in vigore cinque mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del Codice. Detta pubblicazione è avvenuta l’8 maggio
[2] Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
[3] L’articolo 74, comma 1, del decreto-legge 112/2008 (Sviluppo economico, semplificazione, competitività, stabilizzazione della finanza pubblica e perequazione tributaria) ha disposto:
- una riduzione degli uffici dirigenziali pubblici di livello generale e non generale, rispettivamente, del 20 e del 15 per cento di quelli esistenti, da perseguire attraverso un riordino delle competenze degli uffici e una unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali;
- una riduzione del contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al 10 per cento;
- una riduzione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.
In applicazione dell’articolo 74, comma 1, è stato
emanato il DPR 3 agosto 2009, n. 145. Lo schema di DPR è stato esaminato dalla
V Commissione nel corso del mese di aprile 2009 (v. atto del Governo n.
[4] Allegata all’emendamento che ha introdotto le norme.
[5] La dotazione attuale è quella risultante dall’allegato B al DPR 145/2009 e dagli articoli 964 e 966 del DPR 90/2010.
[6] I costi sono stati calcolati utilizzando, per ciascuna area, il costo annuo medio ponderato aggiornato al CCNL che include il biennio economico 2008-2009. I costi medi considerati per ciascuna area funzionale sono, rispettivamente pari a 36.727,98 euro, 30.316,26 euro, 27.101 euro, 58.936,57 euro e 35.310, 51 euro.
[7] Si tratta di 2 uffici tecnici territoriali previsti dall’articolo 117, comma 3 del DPR 15 marzo 2010, n. 90.
[8] Si tratta di 2 uffici tecnici territoriali previsti dall’articolo 118, comma 3 del DPR 15 marzo 2010, n. 90.
[9] Si tratta di 2 uffici tecnici territoriali previsti dall’articolo 119, comma 3 del DPR 15 marzo 2010, n. 90.
[10] Si tratta di 3 uffici tecnici territoriali previsti dall’articolo 122, comma 3 del DPR 15 marzo 2010, n. 90.
[11] Come ora stabilito dall’articolo 113 del DPR 15 marzo 2010, n. 90.
[12] Come
previsto dall’articolo 1, comma 1, lett. f), numeri 3 e 4, del testo in esame.
Considerato che l’articolo 1, comma 1, lettera v), del testo in esame specifica
che la dotazione organica complessiva dei dirigenti a cui si applica il CCNL
area 1 (ossia dei dirigenti civili) è rideterminata in 159 unità e che tale
dotazione comprende 11 dirigenti generali (si veda in proposito l’allegato A
del DPR 3 marzo 2008, n. 145 e l’articolo 965, comma 1 del DPR 15 marzo 2010)
ne consegue la dotazione organica dei dirigenti civili di seconda fascia è di
148 unità come specificato nell’articolo 1, comma 1, lettera z), numero 1 del
testo in esame in luogo dei 164 attuali. Conseguentemente il totale degli
uffici dirigenziali non generali ricoperti da militari si riduce da
[13] Colonnello o generale di brigata.
[14] Il posto soppresso nelle dotazioni organiche del Ministero non comporta una parallela modifica della dotazione organica complessiva dell’Esercito, della Marina e della Aeronautica.
[15] Considerato che la relazione tecnica afferma che le posizioni effettivamente coperte sono 11, il risparmio effettivo a regime ammonterebbe a circa 844.300,16 euro a condizione che non si proceda, alla scadenza, a rinnovare i comunque contratti dei titolari degli uffici oggetto di soppressione e a ricollocare i dirigenti interessati presso altra struttura del Ministero.
[16] Il risparmio teorico per il 2010 ammonta 27.088.648,77 euro. La somma si ottiene calcolando gli 84/365 dei risparmi totali. Si rammenta a tal proposito che le modifiche alla normativa vigente recate dal testo in esame entreranno in vigore il 9 ottobre. A tale data mancheranno 84 giorni alla fine dell’anno.