Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: Doc. 230: Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, relativa allìappliczione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive
Riferimenti:
SCH.DEC 230/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 212
Data: 29/07/2010
Descrittori:
ESECUZIONE DI SENTENZE PENALI   SENTENZE PENALI
SENTENZE STRANIERE   UNIONE EUROPEA
Organi della Camera: II-Giustizia

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

 

Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/909/GAI, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea

 

(Schema di decreto legislativo n. 230)

 

 

 

 

 

N. 212 – 29 luglio 2010

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

DOC:

 

230

Natura dell’atto:

 

Schema di decreto legislativo

 

Titolo breve:

 

Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea

 

Riferimento normativo:

 

articoli 49, comma 1, lettera c), e 4, della legge 7 luglio 2009, n. 88

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Sisto

Gruppo:

 

Relazione tecnica:

 

 

 

Assegnazione

 

Alla

 

ai sensi

 

 

(termine per l’esame: 5 settembre 2010)

 

Alla Commissione Bilancio

ai sensi

 

 

(termine per l’esame: 6 agosto 2010)

 



INDICE

 

ARTICOLI da 1 a 22, 24 e 25. 6

Applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle sentenze penali6

ARTICOLO 23. 10

Clausola di invarianza.. 10



PREMESSA

 

Lo schema di decreto legislativo in esame reca le disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/909/GAI relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea.

Lo schema è emanato in applicazione degli articoli 2, 49 e 52 della legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2008).

In particolare, l’articolo 2 detta i principi e criteri direttivi generali cui il Governo deve attenersi per l’emanazione dei decreti legislativi di attuazione delle direttive comunitarie considerate dalla citata legge comunitaria 2008. I principi prevedono, tra l’altro, che le amministrazioni direttamente interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi di attuazione di normative comunitarie con le ordinarie strutture amministrative (articolo 2, comma 1, lettera a) e che eventuali oneri non contemplati dalla legislazione vigente e non riguardanti l’attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previsti nei soli limiti occorrenti per l’adempimento degli obblighi posti dalle direttive. Alla copertura di tali oneri, qualora non si possa provvedere con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si fa fronte a valere sul Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie di cui all’articolo 5 della legge 183/1987 (articolo 2, comma 1, lettera d).

L’articolo 49 della legge n. 88/2009 reca una delega al Governo per l’attuazione di alcune decisioni quadro tra cui quella in esame. Lo stesso articolo detta la procedura da seguire per l’emanazione del decreto legislativo costituente l’esercizio della delega e prevede, fra l’altro, che gli schemi di decreto legislativo che comportano conseguenze finanziarie siano corredati di relazione tecnica e siano sottoposti all’esame delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Infine, l’articolo 52 specifica i principi ed i criteri direttivi che dovranno informare i decreti legislativi concernenti in particolare, l’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale. Le norme prevedono, tra l’altro, al verificarsi di determinate condizioni, che la detenzione sia scontata anche presso istituti penitenziari in Stati esteri ovvero in l’Italia per le pene detentive da far scontare a propri residenti per reati commessi all’estero. Anche in questo caso i compiti e le attività previsti dai decreti legislativi attuativi della decisione quadro, in relazione ai rapporti con autorità straniere, sono svolti dalle amministrazioni nei limiti delle risorse disponibili, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

 Lo schema di decreto è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le ulteriori disposizioni suscettibili di determinare effetti finanziari.

 

 

ONERI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA

 

(euro)

 

Onere annuo[1]

Articoli da 1 a 25

75.000

                             L’onere è posto a carico delle disponibilità del Ministero della giustizia

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI da 1 a 22, 24 e 25

Applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle sentenze penali

Le norme danno attuazione nell’ordinamento interno alla decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea.

La decisione quadro intende stabilire il principio che le decisioni giudiziarie adottate in uno Stato membro (di emissione) possano, a determinate condizioni, trovare riconoscimento in un altro Stato membro (di esecuzione) e possano essere, ad alcuni effetti, equiparate alle decisioni adottate nel medesimo Stato di esecuzione.

Detta attuazione non può comunque pregiudicare i principi supremi dell’ordinamento costituzionale (articolo 1).

Le autorità competenti nell’ordinamento italiano allo svolgimento delle attività previste dal testo in esame sono il Ministero della giustizia, le singole autorità giudiziarie; le norme individuano, di volta in volta, a chi competa lo svolgimento, in concreto, di specifiche attribuzioni (articolo 3).

Il Capo II (articoli da 4 a 8) disciplina la trasmissione all’estero della sentenza di condanna pronunciata dall’autorità giudiziaria italiana per la sua esecuzione in un altro Stato membro dell’Unione europea. (articolo 4). Per motivi di economicità procedurale, non si dà luogo a trasmissione quando la residua di pena o misura di sicurezza da scontare è inferiore a sei mesi. La trasmissione all’estero deve, di norma, essere assentita dalla persona condannata (articolo 5). E’ disciplinato il procedimento attraverso il quale si dispone la trasmissione all’estero della sentenza di condanna, prevedendo, tra l’altro, che il provvedimento che dispone la trasmissione debba essere reso noto all’interessato attraverso la notificazione di un atto contenente specifici elementi indicati nel modulo riportato nell’allegato II alla decisione quadro. Il provvedimento deve essere trasmesso unitamente alla sentenza di condanna o al provvedimento con cui è disposta la misura di sicurezza e al certificato recante tutte le informazioni relative alla sentenza, alle autorità competenti ed ai soggetti condannati. Il certificato deve essere tradotto nella lingua ufficiale dello Stato di esecuzione a meno che detta traduzione risulti non necessaria[2] (articolo 6). Una volta che l’autorità dello Stato estero abbia riconosciuto la sentenza di condanna, si provvede al trasferimento della persona condannata verso lo Stato di esecuzione.  Il Ministero della giustizia coordina le attività connesse con il trasferimento avvalendosi anche del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia del Ministero dell’interno (articolo 7).

Il Capo III (articoli da 9 a 19) disciplina la trasmissione dall’estero, vale a dire la procedura (passiva) con cui uno Stato membro dell’Unione europea chiede che una sentenza di condanna emessa in quello Stato sia eseguita in Italia. In primo luogo sono definite le condizioni che consentono alla corte di appello competente di riconoscere una sentenza di condanna emessa da un altro Stato membro dell’Unione europea.

Di norma è, fra l’altro, necessario che il fatto per il quale la persona è stata condannata all’estero costituisca reato anche a norma dell’ordinamento italiano. Per alcune fattispecie delittuose non è richiesta la verifica della c.d. “doppia incriminazione”, si tratta dei reati espressamente elencati nell’articolo 8, comma 1, della legge 22 aprile 2005, n. 69, in materia di mandato d’arresto europeo (articolo 11).

Le norme prevedono anche l’ipotesi del riconoscimento parziale della sentenza di condanna (articolo 10).

E’ poi regolato il procedimento per giungere al riconoscimento e alla conseguente esecuzione in Italia di una sentenza di condanna pronunciata da un altro Stato membro dell’Unione europea. Il procedimento ha inizio, di norma, con una richiesta, cui è allegato il certificato previsto dall’articolo 6, formulata dall’autorità competente dello Stato di emissione e trasmessa al nostro Ministero della giustizia. Qualora il certificato sia incompleto o manifestamente difforme rispetto alla sentenza o comunque il suo contenuto sia inidoneo a consentire la decisione sul riconoscimento, la corte d’appello può chiedere la trasmissione di un nuovo certificato o della sentenza tradotta o di parti essenziali della stessa. Lo Stato di emissione, nelle more del completamento della procedura di riconoscimento, può richiedere l’arresto della persona condannata. Il procedimento davanti alla corte d’appello segue le forme del procedimento in camera di consiglio sentiti il parere del procuratore generale, del difensore e della persona condannata. La decisione deve essere emessa entro sessanta giorni. Le parti possono ricorrere in Cassazione contro la sentenza pronunciata dalla corte d’appello (articolo 12).

Lo Stato di emissione può chiedere che siano disposte misure coercitive personali o l’arresto della persona condannata in attesa che l’autorità italiane riconoscano la sentenza di condanna (articoli 14 e 15).

Una volta riconosciuta dall’autorità giudiziaria italiana, la sentenza straniera è equiparata a tutta gli effetti a quella italiana. Si applicano dunque tutte le disposizioni che regolano l’esecuzione della pena, nonché le cause di estinzione del reato (amnistia) o della pena (indulto e grazia). Nella determinazione del residuo di pena si deve tenere conto di quella scontata nello Stato di emissione (articolo 16).

In applicazione dell’articolo 24 della decisione quadro, è stabilito che lo Stato italiano sia chiamato a sostenere soltanto le spese di esecuzione, dopo che il trasferimento in Italia della persona condannata all’estero è avvenuto, e le spese sostenute sul territorio dello Stato in vista e in funzione del trasferimento attivo all’estero (articolo 21).

Sono dettate le disposizioni transitorie volte a regolare la fase di prima applicazione della normativa. In particolare si prevede che la data a partire dalla quale diventeranno operativi i meccanismi di mutuo riconoscimento delle sentenze penali è il 5 dicembre 2011. I provvedimenti di trasmissione all’estero possono essere emessi dopo tale data e le richieste di riconoscimento dall’estero possono essere ricevute se formulate dopo la medesima data e possono riferirsi - a determinate condizioni - anche a sentenze emesse anteriormente al 5 dicembre 2011 (articolo 25).

 

La relazione tecnica quantifica l’ammontare delle spese connesse al trasferimento delle persone condannate nello Stato di esecuzione, al quale è trasmessa la sentenza di condanna ai fini del suo riconoscimento e della relativa esecuzione.

La quantificazione si basa sui dati forniti dall’Amministrazione penitenziaria, aggiornati al 28 febbraio 2010, relativi a soggetti stranieri comunitari, detenuti in istituti di pena italiani, distinti tra condannati ad una pena superiore a tre anni di reclusione (972 unità), e condannati ad una pena minore di tre anni di reclusione (901 unità). A tali ammontari sono state applicate percentuali di riduzione al fine di considerare la presenza di circostanze che possono influenzare il dato oggettivo, quali:

·        pena detentiva residua inferiore a sei mesi;

·        mancata prestazione del consenso da parte del soggetto condannato;

·        procedura di riconoscimento della sentenza che non va a buon fine.

In sintesi, la quantificazione utilizza i parametri ed i calcoli esposti nella tabella che segue, al fine di individuare il numero di detenuti potenzialmente trasferibile.

 

Soggetti stranieri comunitari con pena detentiva > 3 anni

Numero soggetti

972

% abbattimento per pena residua < 6 mesi

30%

Numero soggetti con pena residua >6 mesi

972 – (30%*972) = 680

% dei detenuti che non prestano il  consenso

50%

Numero detenuti residui che prestano consenso

680 – (50%*680) = 340

% procedura riconoscimento sentenza non a buon fine

10%

Numero residuo detenuti trasferibili

340 – (10%*340) = 306

Soggetti stranieri comunitari con pena detentiva < 3 anni

Numero soggetti

901

% abbattimento per pena residua < 6 mesi

60%

Numero soggetti con pena residua >6 mesi

902 – (60%*902) = 360

% dei detenuti che non prestano il consenso

50%

Numero detenuti residui che prestano consenso

360 – (50%*360) = 180

% procedura riconoscimento sentenza non a buon fine

10%

Numero residuo detenuti trasferibili

180 – (10%*180) = 162

 

 

Numero complessivo di detenuti trasferibile

306 + 162 = 468

 

Considerate, tuttavia, le attività burocratiche istruttorie relative:

·        alla verifica delle condizioni di emissione dell’ordine di esecuzione (articolo 5);

·        allo svolgimento del procedimento per il riconoscimento della sentenza (articolo 6);

·        al trasferimento delle persone condannate (articolo 7);

la relazione tecnica stima che il numero di detenuti che potranno essere effettivamente trasferiti ogni anno sia all’incirca di 50 unità.

Considerato che il trasferimento di un detenuto richiede la presenza di due accompagnatori e che il costo medio di un biglietto aereo per gli Stati membri della UE è di circa 500 euro, la relazione tecnica stima i seguenti oneri annui:

·        costo del trasferimento dei detenuti (50*500 euro) = 25.000 euro 

·        costo del trasferimento degli accompagnatori (2*50*500 euro) = 50.000 euro

·        costo complessivo annuo = 75.000 euro.

La relazione tecnica precisa, infine, che il Ministero della giustizia provvede agli adempimenti connessi con il trasferimento con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

Al riguardo, in merito ai presupposti su cui si fondano le quantificazioni, si rileva che l’onere unitario da sostenere per il pagamento dei biglietti aerei dei detenuti e degli accompagnatori è il medesimo sebbene questi ultimi debbano compiere anche il viaggio di ritorno. Si rileva, altresì, che non appaiono evidente i motivi che inducono a stimare un numero annuale di soggetti da trasferire pari a 50 soggetti a fronte di una platea di soggetti trasferibili pari a 468 detenuti. A tale proposito si rileva che, almeno nel primo periodo di applicazione, il numero dei trasferimenti dovrebbe risultare superiore in considerazione del fatto che la norma è suscettibile di essere applicata anche nei confronti di soggetti condannati con sentenza emessa in data anteriore al 5 dicembre 2011. In merito a tale profili appare necessario un chiarimento da parte del Governo, volto - fra l’altro - a confermare la correttezza delle ipotesi poste alla base della quantificazione.

Appare, altresì, opportuno che il Governo escluda che possano determinarsi oneri in relazione all’eventualità che si debba procedere alla traduzione di documenti[3] da inviare o ricevuti nel corso del procedimento.

Quanto alla mancata indicazione di oneri per il mantenimento dei detenuti trasferiti in Italia, andrebbe acquisita conferma che dette spese non siano state considerate assumendo l’ipotesi che un pari numero di detenuti stranieri sia trasferito all’estero.

 

 

ARTICOLO 23

Clausola di invarianza

La norma al comma 1, prevede che dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 dispone che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente provvedimento con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

Al riguardo, si rileva che la relazione tecnica quantifica gli oneri derivanti dal provvedimento in 75 mila euro annui.

A tale proposito, si osserva che in assenza di precise indicazioni nella relazione tecnica che consentano di verificare l’eventuale compensazione fra i maggiori oneri derivanti dall’attuazione del provvedimento e le minori spese (rispetto a quelle sostenute a legislazione vigente) in relazione al trasferimento dei detenuti - che non dovrebbero, verosimilmente, scontare più la pena nel territorio nazionale -, il ricorso alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili non appare in grado di assicurare che dall’attuazione dello schema di decreto non derivino nuovi o maggiori oneri a carico a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, si ricorda che ai sensi dell'articolo 17, comma 7, quarto periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, gli schemi di decreto legislativo corredati da una clausola di neutralità finanziaria devono essere corredati da una relazione tecnica volta a suffragare l'ipotesi di invarianza sui saldi di finanza pubblica anche attraverso l’indicazione dell’entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziate in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime.



[1] La relazione tecnica non indica da quale anno decorre l’onere.

[2] La relazione illustrativa precisa che ciò accade se lo Stato di esecuzione esprime al segretariato del Consiglio dell’Unione europea la volontà di accettare un certificato in lingua italiana (come previsto dall’articolo 21 della decisione quadro).

[3] Tale ipotesi sembra essere prefigurata dagli articoli 6 e 12.