Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: Doc. 183: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria
Riferimenti:
SCH.DEC 183/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 155
Data: 03/02/2010
Descrittori:
CONTRIBUTI PUBBLICI   EDITORIA
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

 

Semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all’editoria

 

 (Schema di D.P.R. n. 183)

 

 

 

 

 

N. 155– 3 febbraio 2010

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Estremi del provvedimento

 

 

DOC:

 

183

Natura dell’atto:

 

Schema di decreto del Presidente della Repubblica

Titolo breve:

 

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all’editoria

 

Riferimento normativo:

 

Articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell’articolo 44 del decreto-legge 6 agosto 2008, n. 133

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

Girlanda

Gruppo:

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

Assegnazione

 

 

Alla Commissione Bilancio

ai sensi

 

 

(termine per l’esame: 17 febbraio 2010)

 

 

 

 

 

 


INDICE

 

ARTICOLO 2. 4

Requisiti per l’accesso ai contributi4

ARTICOLO 3 e 20. 5

Modalità di calcolo dei contributi e abrogazioni5

ARTICOLO 4. 9

Disposizioni per favorire lo sviluppo dell’occupazione nel settore editoriale. 9

ARTICOLO 9. 9

Canoni ammessi a rimborso.. 9

ARTICOLO 11. 10

Contributi alle imprese radiofoniche. 10

ARTICOLI 12-14. 11

Concessione delle agevolazioni di credito alle imprese editoriali11

ARTICOLO 15. 12

Comitato per le agevolazioni di credito.. 12

ARTICOLO 21. 13

Contenimento delle erogazioni dei contributi e delle provvidenze. 13



PREMESSA

 

 

Il provvedimento in esame reca misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all’editoria, ai sensi dell’articolo 44  del decreto-legge 112/2008.

Il D.L. 112/2008, articolo 44, ha previsto che con regolamento di delegificazione, siano emanate norme di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all’editoria, a fini di contenimento della spesa nei limiti degli stanziamenti complessivi di bilancio, di semplificazione sia della documentazione necessaria per accedere al contributo che dei criteri di calcolo del medesimo e delle fasi del procedimento di erogazione. A tale articolo non sono stati ascritti effetti finanziari.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica vistata dalla Ragioneria Generale dello Stato, il cui Allegato 1 così riassume l’ammontare dei contributi erogati per l’anno 2007 sulla base delle disposizioni vigenti e l’ammontare di quelli che spetterebbero in base all’art. 3 del provvedimento in esame.  

(euro)

Norma di riferimento

Erogato 2007

Calcolato in base

al Regolamento

Differenza

Art. 3, c. 2, L. 250/90

50.919.023,20

47.293.002,84

- 3.626.020,36

Art. 3, c. 2-bis, L. 250/90

48.576.952,44

44.886.883,44

- 3.690.069,00

Art. 3, c. 2-ter, L. 250/90 (esteri)

8.736.552,24

9.095.061,93

358.509,69

Art. 3, c. 2-ter, L. 250/90 (lingua)

4.323.291,51

4.430.606,06

107.314,55

Art. 3, c. 2-quater, L. 250/90

10.131.283,67

8.066.134,58

- 2.065.149,09

Art. 153, L. 388/2000 (quotidiani)

15.891.404,99

15.295.257,39

- 596.147,60

Art. 153, L. 388/2000 (periodici)

1.580.139,79

1.513.308,31

- 66.831,48

totale

140.158.647,84

130.580.254,55

- 9.578.393,29

 

Nell’Allegato viene specificato che i calcoli relativi alla quota variabile dei contributi sono stati effettuati riducendo la tiratura di una percentuale pari all’88% ricavata esaminando i dati relativi alla tiratura e alla distribuzione di un campione di imprese. Il prospetto, inoltre, non include i contributi relativi all’art. 3, comma 3, della L. 250/90 poiché le relative modalità di calcolo non sono modificate dal Regolamento. Per l’articolo 3, comma 10, della medesima legge è previsto solo un arrotondamento dei tetti di contributo (da 5 miliardi di lire a 2,5 milioni di euro) che determina un lieve risparmio.

Si rammenta, comunque, che, in base a quanto disposto dall’articolo 2, comma 62, della legge n. 191/2009 (finanziaria 2010), a partire dall’anno 2010 i contributi all’editoria spettano nel limite dello stanziamento iscritto sul pertinente capitolo di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ne consegue che lo stanziamento costituisce tetto massimo di spesa e qualora le risorse non si rivelino sufficienti si dovrà procedere “al riparto dei contributi tra gli aventi diritto”.

In precedenza le eccedenze venivano liquidate con i fondi relativi all’anno finanziario successivo. 

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica, nonché quelle che presentano profili di carattere finanziario.

 

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 2

Requisiti per l’accesso ai contributi

La norma:

·    dispone che i contributi di cui all’art. 3 della legge n. 250/1990 possono essere richiesti dalle imprese editrici di:

a)    quotidiani e periodici editi da cooperative di giornalisti[1];

b)   quotidiani editi da società la cui maggioranza di capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di lucro[2];

c)    quotidiani o emittenti radiotelevisive che trasmettano programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige.

Le suddette imprese possono richiedere i contributi a condizione che la testata edita sia venduta, per le testate nazionali e per quelle locali, nella misura, rispettivamente, di almeno il 15 per cento e del 30 per cento delle copie distribuite  (comma 1).

La norma specifica inoltre che per copie distribuite si intendono quelle poste in vendita in edicola o presso punti di vendita non esclusivi e che, ai fini della sussistenza del requisito di ammissione nonché del calcolo del contributo, non possono essere prese in considerazione le copie oggetto di vendita in blocco ad un soggetto ad un prezzo inferiore a quello indicato sulla pubblicazione;

·    stabilisce che le cooperative devono essere composte in prevalenza da giornalisti e la maggioranza dei soci deve risultare dipendente della cooperativa, con contratto a tempo pieno ed indeterminato (comma 2).

·    dispone l’obbligo per le cooperative editrici che intendono continuare ad accedere ai contributi di costituirsi in cooperative giornalistiche i cui requisiti sono previsti dall’art. 6 della legge n. 416/1981[3] (comma 3).

 

La relazione tecnica specifica che la disposizione in esame sostituisce, per il calcolo del contributo variabile, il numero delle copie effettivamente distribuite per la vendita rispetto all’attuale calcolo, basato sulla tiratura. Inoltre, ai fini del calcolo del contributo variabile, vengono escluse le copie vendute in blocco.

La relazione ascrive a tale disposizione un effetto di risparmio pari a circa 2.400.000 euro di cui 1.850.000 per i quotidiani e 550.000 per i periodici. Tale risparmio viene calcolato tenendo conto del numero delle copie vendute in blocco nell’ultimo anno di riferimento dei contributi erogati, moltiplicato per il nuovo contributo variabile definito, dallo schema di regolamento in esame in 0.09 euro per i quotidiani e 0.20 euro per i periodici.

La relazione afferma, quindi, che la sostituzione della distribuzione alla tiratura quale base di calcolo per il contributo variabile ha lo scopo di scoraggiare la stampa eccessiva di copie finalizzata all’acquisizione di maggiori importi di contributo variabile.

La relazione illustrativa puntualizza che la sostituzione del rapporto tra tiratura e vendita al rapporto tra tiratura  e diffusione consente di ottenere che i giornali destinatari dei contributi siano effettivamente distribuiti presso i punti vendita, ovvero diffusi per abbonamento a titolo oneroso. In particolare, per il calcolo del contributo variabile viene presa come base la distribuzione al posto della tiratura, allo scopo di scoraggiare la stampa eccessiva di copie finalizzata ad aumentare solo apparentemente il numero delle tirature. Afferma, inoltre, che la norma pone un criterio più rigoroso volto a scoraggiare le cooperative di comodo e, soprattutto, a favorire l’occupazione. Ciò in quanto, attualmente, la normativa vigente richiede soltanto che le cooperative siano composte da giornalisti, poligrafici e grafici editoriali senza specificare la proporzione tra le categorie e senza imporre che i soci siano dipendenti delle cooperative.

 

Al riguardo, pur considerato che alla norma che ha previsto il riordino in esame (articolo 44 del decreto legge n. 112/2008) non sono stati ascritti effetti finanziari, si osserva, tuttavia, che la relazione tecnica non esplicita il procedimento di calcolo e tutti gli elementi alla base delle stime del risparmio indicato. Non risulta quindi possibile effettuare una puntuale verifica di tali stime.

 

ARTICOLO 3 e 20

Modalità di calcolo dei contributi e abrogazioni

La norma disciplina le modalità di calcolo dei contributi da erogare alle imprese editrici. In particolare, si dispone che detti contributi vengano così calcolati:

1)   giornali quotidiani editi da cooperative giornalistiche o da imprese editrici la cui maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali ovvero da imprese editrici di quotidiani italiani editi e diffusi all’estero[4]:

·    un importo fisso annuo, pari al 50 per cento dei costi ammissibili, risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti e comunque non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa;

·    un importo variabile nella misura di euro 0,09 per ogni copia distribuita, fino ad un massimo di 50 milioni di copie annue.

L’ammontare complessivo dei suddetti contributi non può comunque superare il 60 per cento dei costi sopra indicati (articolo 3, comma 1);

2)   giornali quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca[5] e periodici editi da cooperative giornalistiche[6]:

·    un importo fisso annuo pari al 30 per cento dei costi ammissibili risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti e comunque non superiore a 1 milione di euro per ciascuna impresa editrice di quotidiani e a 300.000 euro per ciascuna impresa editrice di periodici;

·    un importo variabile nella misura di euro 0,09 per i quotidiani e di euro 0,20 per i periodici per ogni copia distribuita, fino ad un massimo di 50 milioni di copie annue; l’ammontare di tali contributi non può superare il 50 per cento dei costi sopra indicati (articolo 3, comma 2).

Con riferimento ai commi 1 e 2, la relazione illustrativa afferma che il provvedimento attua una significativa semplificazione e razionalizzazione del meccanismo di calcolo. Fino ad ora il meccanismo del calcolo dei contributi, determinato da una stratificazione di norme nel tempo, prevedeva un primo aumento pari al 50 per cento e successivamente un aumento, ugualmente pari al 50 per cento, della somma dei contributi fisso e variabile inizialmente calcolati. La nuova disciplina, invece, prevede più semplicemente un’unica percentuale dei costi ammissibili per il calcolo del contributo fisso, eliminando così ogni forma di raddoppio. Inoltre, per quanto riguarda il contributo variabile, erano previsti scaglioni di tiratura a cui era rapportato il contributo. Con il regolamento in esame tale contributo è basato, invece, sul numero di copie effettivamente distribuite nei punti vendita o venduti in abbonamento. Ulteriori novità sono costituite dalla rimozione del limite minimo di 10 mila copie di tiratura media e dall’introduzione di un limite massimo di 50 milioni di copie annue distribuite. Dalla norma deriverebbero risparmi di spesa distribuiti tra gli aventi diritto;

3)   quotidiani o periodici organi di movimenti politici[7]:

a) un importo fisso annuo pari al 40 per cento dei costi ammissibili risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a 1.290.000 per i quotidiani e 310.000 euro per i periodici;

b) un importo variabile in base a scaglioni di tirature medie giornaliere per i quotidiani e per tirature medie superiori alle 10.000 copie per i periodici;

c) un ulteriore contributo pari alla somma dei contributi di cui alle lettere a) e b);

d) la somma dei contributi previsti alle lettere a), b) e c) non può comunque superare il 70 per cento dei costi ammissibili  (articolo 3, comma 3).

Le norme, secondo la relazione illustrativa, comporterebbero una notevole semplificazione della normativa oggi in vigore riguardante i contributi ai giornali organi di  movimenti politici, che è attualmente stratificata in varie leggi e individua più destinatari attraverso l’indicazione di una pluralità di requisiti. Con tali norme si rendono omogenei, con notevole semplificazione, destinatari, procedure e contributi;

4)   agenzie di stampa e agenzie di informazione radiofonica[8]:

·    un contributo fisso annuo pari al 30 per cento dei costi ammissibili risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti e comunque non superiore a 1 milione di euro per ciascuna impresa (articolo 3, comma 4).

La relazione illustrativa afferma che non sono state disposte variazioni sostanziali rispetto alla normativa attualmente vigente.

La norma definisce inoltre il limite dei costi ai quali vengono rapportati i contributi (articolo 3, commi 5 e 6).

Si dispone, comunque, che in caso di insufficienza delle risorse stanziate i contributi verranno ridotti mediante riparto proporzionale tra gli aventi diritto (articolo 3, comma 7).

Sono abrogati una serie di commi, lettere ed incisi dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 ed altre disposizioni correlate. Le norme abrogate definiscono, attualmente, le imprese cui spettano i contributi e la misura degli stessi (articolo 20).

 

La relazione tecnica, con riferimento al comma 1, sottolinea che la nuova modalità di calcolo permette di conseguire una diminuzione dal 60 al 50% dei costi ammissibili su cui applicare l’ammontare del contributo fisso.

In merito al comma 3, la relazione afferma che la disposizione ivi contenuta, oltre a realizzare  una notevole semplificazione normativa riformulando in un unico comma le disposizioni contenute in varie leggi, è suscettibile di determinare una riduzione di spesa, stimata in circa 9.600.000 euro annui, sulla base dei dati relativi alla più recente annualità liquidata (vedi tabella riportata in premessa).

La relazione, infine, afferma che la previsione contenuta nel comma 5, restringendo la base dei costi ammissibili a contributo, comporterebbe una risparmio di spesa, attualmente di difficile quantificazione.

 

Al riguardo, si rileva che il riordino disposto determina una parziale ridefinizione dei requisiti che i soggetti devono possedere per avere accesso ai contributi e della misura degli stessi. Si ricorda tuttavia che l’articolo 3, comma 7, prevede esplicitamente che, in caso di insufficienza delle risorse stanziate, i contributi spettanti verranno ridotti mediante riparto proporzionale tra gli aventi diritto. Pur considerando che i risparmi ipotizzati non sono scontati ai fini dei saldi, si rileva che la relazione tecnica non fornisce i dati utilizzati per determinare le erogazioni spettanti agli editori in base alla nuova disciplina e non esplicita i calcoli effettuati. Non risulta, pertanto, possibile effettuare una verifica puntuale delle quantificazioni indicate nella relazione tecnica.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 7 dispone che, in caso di insufficienza delle risorse stanziate sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della presidenza del Consiglio dei ministri, agli aventi titolo spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale.

 

Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca a quali capitoli del bilancio della Presidenza del Consiglio le disposizioni facciano riferimento.

Infatti, nell’ambito del Dipartimento dell’Informazione e dell’editoria sussistono diversi capitoli a cui potrebbero far riferimento le disposizioni.

Con riferimento alla formulazione della disposizione in esame, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo in ordine all’opportunità di modificarle in maniera conforme al dettato dell’articolo 21. Peraltro, dovrebbe essere effettuata una valutazione in ordine all’opportunità di prevedere disposizioni finanziarie riferiti a specifici articolo del regolamento in esame anche in presenza della previsione di carattere generale di cui al successivo articolo 21.

 

 

ARTICOLO 4

Disposizioni per favorire lo sviluppo dell’occupazione nel settore editoriale

La norma dispone che il contributo spettante alle imprese editrici, se superiore a 2 milioni di euro (400.000 euro per i periodici), sia ridotto del 20 per cento se l’impresa non ha impiegato almeno 5 giornalisti o poligrafici (3, per i periodici) con contratto a tempo pieno ed indeterminato.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione mira a sostenere ed incrementare l’occupazione presso le imprese editoriali, stabilendo un numero minimo di dipendenti giornalisti o poligrafici quale requisito per accedere all’intero contributo. Per le sole imprese che non si dovessero adeguare si determinerebbero risparmi di spesa in misura pari al 20 per cento del contributo calcolato per le stesse.

 

Nulla da osservare al riguardo tenuto conto che alla norma non sono associati effetti di risparmio.

 

 

ARTICOLO 9

Canoni ammessi a rimborso

La norma stabilisce l’importo massimo delle riduzioni tariffarie e del rimborso delle spese sostenute per l’abbonamento alle agenzie di stampa e di informazione, vincolando tali agevolazioni a precise condizioni. In particolare, si dispone quanto segue:

·    imprese radiofoniche nazionali a carattere commerciale:  sono tenute ad avere alle loro dipendenze almeno 5 giornalisti ed il rimborso del 60 per cento, previsto dalla normativa vigente, per le spese sostenute per abbonamento ai servizi delle agenzie di stampa e di informazione non può superare 100.000 euro all’anno; per ogni ulteriore giornalista impiegato tale limite è incrementato di 20.000 euro, per un contributo complessivo annuo non superiore a 200.000 euro (comma 1);

·    imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale a carattere commerciale:  sono tenute ad avere alle loro dipendenze almeno un giornalista ed il rimborso del 60 per cento, previsto dalla normativa vigente, per le spese sostenute per abbonamento ai servizi delle agenzie di stampa e di informazione non può superare 25.000 euro all’anno; per ogni ulteriore giornalista impiegato tale limite è incrementato di 10.000 euro, per un contributo complessivo annuo non superiore a 55.000 euro (comma 2);

·    imprese radiofoniche locali: possono accedere al rimborso del 60 per cento delle spese sostenute per l’abbonamento ai servizi di agenzie di stampa e di informazione per non più di 15.000 euro l’anno (comma 3);

·    imprese radiofoniche organi di partiti politici: il contributo, previsto dalla normativa  vigente[9], pari al 70 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi (ovvero pari all’80 per cento in presenza di determinate condizioni) è subordinato all’impiego di almeno 4 giornalisti a tempo pieno (comma 4).

 

La relazione tecnica ricorda che, a legislazione vigente, non sono previsti tetti per i rimborsi di cui all’articolo in esame e che le relative spese, negli ultimi anni, sono notevolmente lievitate. L’introduzione dei tetti di spesa consentirebbe, pertanto, un controllo dei flussi della spesa a carico del bilancio dello Stato. Inoltre, la condizione per l’accesso ai contributi costituita dalla previsione di un numero minimo di giornalisti con contratto di lavoro a tempo costituisce una misura volta a favorire l’occupazione, come richiesto dall’art. 44, comma 1, del DL n. 112/2008.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 11

Contributi alle imprese radiofoniche

La norma dispone che:

·    le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale mantengono il diritto all’intero contributo previsto dalla normativa vigente, anche in presenza di riparto percentuale tra gli altri aventi diritto (comma 1);

·    le imprese radiofoniche che al 31.12.2005 abbiano maturato il diritto al contributo quali organi di partito possono continuare a percepire il contributo spettante a legislazione vigente, ma non l’aumento previsto dall’art. 2, della legge n. 278/1991[10] (comma 2);

·    le erogazioni previste in favore delle emittenti radiotelevisive che trasmettono programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome della Val d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige[11] sono effettuate, se necessario, mediante riparto percentuale fra tutte le imprese radiotelevisive aventi titolo (comma 3);

·    l’ammontare complessivo dei contributi per le emittenti radiofoniche e televisive non può comunque eccedere, per ogni singola impresa, l’importo di 4 milioni di euro (comma 4).

 

La relazione tecnica afferma che la norma determina una riduzione di spesa di circa 2.300.000 euro.

 

Al riguardo, si osserva che non risultano esplicitati i dati e le ipotesi su cui si fonda la stima della riduzione di spesa indicata nella relazione tecnica.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria , si rileva che il comma 5dispone che, in caso di insufficienza delle risorse stanziate sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, agli aventi titolo spettino contributi ridotti mediante riparto proporzionale.

Al riguardo, conformemente a quanto osservato con riferimento all’articolo 3, comma 7, dello schema, appare opportuno che il Governo chiarisca a quali capitoli del bilancio della Presidenza del Consiglio le disposizioni facciano riferimento.

Con riferimento alla formulazione della disposizione in esame, si richiamano le osservazioni formulate con riferimento all’articolo 3, comma 7.

 

ARTICOLI 12-14

Concessione delle agevolazioni di credito alle imprese editoriali

Le norme:

·    disciplinano la concessione delle agevolazioni di credito, nella forma di contributi in conto interessi su finanziamenti, già previste a legislazione vigente[12]. In particolare, le norme individuano le procedure per la presentazione delle relative domande nonché i requisiti dell’impresa e dell’iniziativa per la quale vengono richiesti i contributi e stabiliscono che gli avvisi per la presentazione delle domande devono indicare, tra l’altro, l’ammontare delle risorse disponibili. L’emanazione dell’avviso costituisce impegno per le somme ivi indicate (articoli 12 e 13);

·    determinano la percentuale delle spese ammesse a contributo nonché le modalità di calcolo del contributo medesimo (articolo 14).

 

La relazione tecnica, dopo aver ribadito che le misure di cui agli articoli in esame individuano nuove e più snelle procedure per la liquidazione delle agevolazioni di credito alle imprese editoriali, evidenzia, per quanto attiene al profilo finanziario, che l’emanazione degli avvisi per la presentazione delle domande di agevolazione potrà avvenire soltanto in caso di sussistenza di risorse finanziarie da destinare allo scopo.

La relazione illustrativa specifica che le misure suddette si inquadrano in un’ottica di semplificazione e di maggiore certezza e garanzia in ordine all’erogazione del contributo statale.

 

Nulla da osservare  in merito ai profili di quantificazione.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all’articolo 12. si ricorda che le risorse di cui all’articolo 5 della legge n. 62 del 2001 sono iscritte nel capitolo di conto capitale 0938 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Dal bilancio di previsione per l’anno 2010 risulta che tale capitolo, recante il Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del settore editoriale, verrà mantenuto solo per la gestione dei residui. Al riguardo, appare opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo.

 

ARTICOLO 15

Comitato per le agevolazioni di credito

La norma:

·    disciplina la composizione del Comitato, già previsto a legislazione vigente[13], che delibera l’ammissione al contributo di cui all’articolo 12 (comma 1).

       Di detto Comitato fanno parte:

1.       il Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di Presidente;

2.       il Capo dell’Ufficio Stampa per il sostegno all’editoria del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

3.       il Capo dell’Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio;

4.       un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze;

5.       un rappresentate del Ministero per lo sviluppo economico;

6.       due esperti in materia di editoria;

7.       un esperto in materia di editoria elettronica;

8.       un esperto nel campo dell’ingegneria;

·    stabilisce che il funzionamento del Comitato non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e che ai relativi membri non sono corrisposti indennità, gettoni di presenza o rimborsi spese (comma 4).

 

La relazione tecnica non considera la disposizione.

 

La relazione illustrativa afferma che la norma prevede una drastica riduzione dei membri del Comitato che si configura quale organismo squisitamente tecnico e che resta escluso qualsiasi onere per il suo funzionamento.

 

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto che, secondo quanto indicato al comma 4, nessun emolumento debba essere corrisposto ai componenti del Comitato, ivi compresi gli esperti. Sul punto appare opportuno acquisire una conferma.

 

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento al comma 4, si rileva che la formulazione della clausola di invarianza ricalca quella già prevista in merito dal comma 4 dell’articolo 7, della legge n. 62 del 2001. Si potrebbe, tuttavia, prevedere una riformulazione del primo periodo del comma 4 in maniera conforme alla prassi attualmente vigente, prevedendo che all’istituzione e al funzionamento del Comitato si provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

 

ARTICOLO 21

Contenimento delle erogazioni dei contributi e delle provvidenze

La norma dispone che i contributi e le provvidenze spettano nel limite dello stanziamento iscritto sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio, procedendo, ove necessario, a riparto proporzionale dei contributi tra gli aventi diritto.

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della disposizione.

 

Nulla da osservare al riguardo, tenuto conto che la norma ribadisce che la concessione dei benefici in esame avviene entro un limite massimo di spesa.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che la norma in esame ripropone sostanzialmente il disposto dell’articolo 2, comma 62 della legge finanziaria per il 2010 (legge n. 191 del 2009). Tale ultima disposizione differisce da quella in esame in quanto specifica che sono fatte salve le risorse da destinare alle convenzioni e agli oneri inderogabili afferenti allo stesso capitolo. A tale proposito, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo in ordine alla necessità di coordinare la formulazione dell’articolo 21 con quanto previsto dall’articolo 2, comma 62, della legge finanziaria  e con le disposizioni di analogo tenore contenute, in particolare, negli articoli 3, comma 7 e 11, comma 5.

 

 



[1] Art. 3, commi 2 e-quater, L. 250/1990.

[2] Art. 3, comma 2-bis, L. 250/1990.

[3] “Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria”.

[4]Art. 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, legge n. 250/1990.

[5] Art. 3, comma 2-ter, legge n. 250/1990.

[6] Art. 3, comma 2-quater, legge n. 250/1990.

[7] Art. 153, comma 2, legge n. 388/2000.

[8] Art. 2, comma 30, legge n. 549/1995 e art. 53, comma 15, legge n. 449/1997.

[9] Art. 4 della legge n. 250/1990.

[10] “Modifiche ed integrazioni alle leggi 25 febbraio 1987, n. 67, e 7 agosto 1990, n. 250, concernenti provvidenze a favore della editoria”.

[11] Art. 10-bis, comma 1, lett. c) legge n. 159/2007.

[12] Legge n. 62/2001.

[13] Art. 7, comma 4, legge n. 62/2001.