Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: DOC. 154 - Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive relative al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto epr combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie
Riferimenti:
SCH.DEC 154/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 136
Data: 02/12/2009
Descrittori:
DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA   FRODE
REATI CONTRO L' ECONOMIA E IL COMMERCIO   RIMBORSO DI IMPOSTE
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
VI-Finanze

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

DOC. 154

 

Attuazione delle direttive relative al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie

 

(Schema di decreto legislativo n. 154)

 

 

 

 

 

N. 136 – 2 dicembre 2009

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

DOC:

 

154

Natura dell’atto:

 

Schema di decreto legislativo

Titolo breve:

 

Schema di decreto legislativo recante attuazione di direttive in materia di luogo delle prestazioni di servizi, di norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso e di sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.

 

Riferimento normativo:

 

Articolo 1, comma 3, della legge 7 luglio 2009, n. 88

Relatore per la

Commissione di merito:

 

Bitonci

Gruppo:

 

Relazione tecnica:

 

 

Assegnazione

 

Alla

 

ai sensi

 

 

(termine per l’esame: 3 gennaio 2010)

 

Alla Commissione Bilancio

ai sensi

 

 

(termine per l’esame: 14 dicembre 2009)

 

 

 


INDICE

 

ARTICOLO 1, comma 1, da lettera a) a lettera s) e ARTICOLO 3. 3

Regime di territorialità dell’IVA.. 3

ARTICOLO 1, comma 1 lettere t), u) e v)8

Rimborsi dell’imposta assolta in altri Stati membri della Comunità.. 8

ARTICOLO 2. 10

Disposizioni in materia di elenco Intrastat.. 10

 



PREMESSA

 

Lo schema di decreto legislativo in esame assolve l’obbligo di recepimento delle seguenti direttive comunitarie:

·        la direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che con effetto dal 1° gennaio 2010 e, per talune disposizioni, dal 1° gennaio 2011 e dal 1° gennaio 2012, prevede, ai fini IVA, nuovi criteri in materia di territorialità delle prestazioni di servizi[1];

·        la direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che, con effetto dal 1° gennaio 2010, introduce una nuova procedura per il rimborso delle imposte ai soggetti passivi stabiliti in uno Stato membro diverso da quello tenuto al rimborso;

·        la direttiva 2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che, con effetto dal 1° gennaio 2010, modifica la direttiva 2006/112/CE in materia di lotta alle frodi fiscali connesse alle operazioni intracomunitarie.

Le suddette direttive sono contenute nell’elenco Allegato B alla legge n. 88 del 2009 (Legge comunitaria 2008). Tale elenco concerne le direttive da attuare con provvedimenti i cui schemi devono essere trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari per il parere.

Ai sensi di quanto prescritto dall’articolo 1, comma 4, della medesima legge, lo schema di decreto legislativo in esame è corredato di una relazione tecnica.

La norma citata dispone, infatti, che gli schemi di decreti che comportino conseguenze finanziarie siano corredati di relazione tecnica e che su di essi sia richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili finanziari.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1, comma 1, da lettera a) a lettera s) e ARTICOLO 3

Regime di territorialità dell’IVA

Normativa vigente: L’articolo 7 del DPR n. 633 del 1972[2], definisce i criteri ai fini della individuazione del luogo di realizzazione delle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi rilevanti ai fini dell’IVA.

In particolare:

·          le cessioni di beni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro, installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto. Si considerano altresì effettuate nel territorio dello Stato le cessioni di beni nei confronti di passeggeri nel corso di un trasporto intracomunitario a mezzo di navi, aeromobili o treni, se il trasporto ha inizio nel territorio dello Stato; si considera intracomunitario il trasporto con luogo di partenza e di arrivo siti in Stati membri diversi e luogo di partenza quello di primo punto di imbarco dei passeggeri, luogo di arrivo quello dell'ultimo punto di sbarco. Sono previsti particolari criteri per la individuazione territoriale delle cessioni di gas naturale e di energia elettrica;

·          le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da soggetti che hanno il domicilio nel territorio stesso o da soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, nonché quando sono rese da stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti all'estero; non si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da stabili organizzazioni all'estero di soggetti domiciliati o residenti in Italia. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, agli effetti del presente articolo, si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e residenza quello in cui si trova la sede effettiva.

Le norme, in deroga ai principi generali sopra indicati, disciplinano, quindi, in particolare, i criteri di individuazione del luogo di effettuazione delle operazioni di cessione di particolari tipologie di beni e di prestazione di alcuni servizi.

In particolare, per la prestazione di servizi le norme, in deroga al principio che individua il luogo di tassazione in quello in cui il prestatore ha fissato la sede della propria attività economica o ha costituito un centro di attività stabile, un domicilio o una residenza abituale, fissano il luogo di tassazione in funzione della natura della prestazione.

 

Le norme in esame adeguano la normativa nazionale ai principi della direttiva 2008/8/CE, che, con effetto dal 1° gennaio 2010 e, per talune disposizioni, dal 2011 e dal 2013, ha modificato la direttiva 2006/112/CE, relativamente all’individuazione del luogo delle prestazioni servizi rese in ambito comunitario.

La relazione illustrativa allegata al provvedimento precisa che la nuova direttiva ha come obiettivo quello di fissare come luogo di imposizione quello di consumo effettivo del servizio. A tal fine, la direttiva fissa due criteri di carattere generale fondati sulla qualificazione del soggetto committente del servizio:

·          le prestazioni di servizi resi nei confronti di soggetti passivi dell’imposta sono tassate nel luogo in cui è stabilito il soggetto committente;

·          le prestazioni di servizi resi nei confronti di privati, che non svolgono un’attività d’impresa, arte o professione, sono tassate nel luogo di stabilimento del prestatore del servizio.

Le disposizioni, pertanto, sostituiscono integralmente l’articolo 7 del DPR n. 633 del 1972 ed aggiungono gli articoli da 7-bis a 7-septies.

In particolare:

·        il nuovo articolo 7 ripropone le definizioni di territorio dello Stato e di territorio della Comunità[3] contenute nel comma 1 dell’articolo 7 vigente. E’, inoltre, fornita la definizione di “soggetto passivo nel territorio dello Stato” inteso come soggetto passivo domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente che non abbia stabilito il domicilio all’estero; sono altresì considerati soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato le stabili organizzazioni di soggetti domiciliati e residenti all’estero, limitatamente alle operazioni da queste rese o ricevute;

·        l’articolo 7-bis ripropone integralmente il contenuto del comma 2 del vigente articolo 7, con riguardo alla localizzazione territoriale delle cessioni di beni;

·        l’articolo 7-ter disciplina il presupposto territoriale delle prestazioni di servizi, introducendo i nuovi criteri previsti dalla normativa comunitaria.

Pertanto è previsto che le prestazioni di servizi si considerino effettuate nel territorio dello Stato: a) quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato; b) quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.

A tal fine, si considerano soggetti passivi per le prestazioni di servizi ad essi rese i soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni; gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni senza personalità giuridica che svolgono attività commerciali o agricole, anche quando agiscono al di fuori di tali attività; gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini dell’imposta sul valore aggiunto;

·        l’articolo 7-quater detta disposizioni relative a particolari prestazioni di servizi, per i quali il criterio di individuazione del presupposto territoriale deroga ai criteri stabiliti nell’articolo 7-ter.  Rispetto alla normativa vigente (articolo 7, comma 4, lettera a), c) e d) del DPR n. 633 del 1972) sono introdotte le seguenti novità:

1.      tra le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, che continuano a considerarsi effettuate nel territorio dello Stato quando l’immobile è situato nel territorio dello Stato, sono ora inclusi i servizi di fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe (campi di vacanza e campeggi);

2.      sono disciplinate le prestazioni di servizi di ristorazione e di catering che si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono materialmente eseguite in tale territorio;

3.      le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine di mezzi di trasporto, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando tali mezzi sono messi a disposizione in tale territorio ed utilizzati all’interno del territorio della Comunità. Le medesime prestazioni  si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando i mezzi di trasporto sono messi a disposizione del destinatario al di fuori del territorio della Comunità e sono utilizzati nel territorio dello Stato;

·        l’articolo 7-quinquies  introduce il criterio del luogo materiale di svolgimento dell’attività, quale presupposto territoriale per le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative  e ricreative, comprese fiere ed esposizioni, nonché per i servizi degli organizzatori di tali attività  e le prestazioni di servizi accessorie. Tale criterio si applica anche alle prestazioni di servizi per l’accesso alle manifestazioni artistiche culturali, sportive ecc.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, tuttavia, a decorrere dal 1° gennaio 2011, le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative  e ricreative, comprese fiere ed esposizioni, quando rese nei confronti di soggetti passivi si considereranno imponibili nel luogo di stabilimento del committente;

·        l’articolo 7-sexies reca disposizioni speciali relative a talune prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi, mentre l’articolo 7-septies reca l’elencazione di alcune prestazioni di servizi che non si considerano effettuate nel territorio dello Stato qualora rese a committenti non soggetti passivi, domiciliati e residenti fuori della Comunità.

Le norme, inoltre, modificano i commi 2 e 3 dell’articolo 17 del medesimo DPR n. 633 del 1972, in materia di soggettività dell’imposta sul valore aggiunto.

Le norme dell’articolo citato attualmente vigenti prevedono che gli operatori non residenti si identifichino direttamente, o attraverso la nomina di un rappresentante fiscale, per adempiere gli obblighi previsti dalla normativa IVA in caso di operazioni effettuate nel territorio dello Stato nei confronti di soggetti passivi. A seguito dell’identificazione, il soggetto passivo non residente può detrarre l’IVA assolta sugli acquisti effettuati in Italia dall’IVA dovuta per le operazioni ivi effettuate. Nel caso in cui il cedente o prestatore non residente non abbia provveduto ad identificarsi, gli obblighi in materia di IVA sono adempiuti dal cessionario o committente utilizzando il criterio dell’inversione contabile (cosiddetto reverse charge).

Le nuove disposizioni dispongono, invece, che gli obblighi relativi alla cessione di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato siano adempiuti dai cessionari o committenti.  Tali soggetti dovranno procedere all’autofatturazione dell’operazione secondo il meccanismo del reverse charge, mentre il soggetto cedente o prestatore non potrà applicare l’Iva in fattura e dovrà procedere alla richiesta di rimborso per l’IVA assolta in Italia sugli acquisti.

Le norme, inoltre, integrando il comma 3 dell’articolo 19 del DPR n. 633 del 1972, dispongono la detraibilità dell’imposta assolta su alcune operazioni esenti di natura finanziaria e creditizia, di cui ai numeri da 1) a 4)  dell’articolo 10 del medesimo decreto, se affettuate nei confronti di soggetti stabiliti fuori della Comunità o relative a beni destinati ad essere esportati fuori della stessa.

 

La relazione tecnica precisa che le norme in esame modificano di fatto esclusivamente le disposizioni riguardanti il regime di territorialità delle prestazioni di servizi, rese a soggetti passivi ( articolo 7-ter). Per tali prestazioni rileva ora il luogo dove il committente soggetto passivo ha stabilito il proprio domicilio. In base al nuovo criterio l’acquirente italiano sarà obbligato a registrare tra gli acquisti l’imponibile e l’imposta del servizio e, contestualmente, integrando la fattura emessa dal cedente, riportare sul proprio registro delle cessioni i medesimi importi, tramite il meccanismo del reverse charge.

La relazione afferma che, per effetto della modifica, al di là di un possibile effetto di cassa correlato alla gestione dei rimborsi,  non dovrebbero prodursi effetti di gettito in quanto i soggetti coinvolti sono sostanzialmente soggetti intermedi, per i quali vale il concetto di neutralità dell’imposta.

Per quanto riguarda i criteri di territorialità delle prestazioni effettuate nei confronti di soggetti privati, la cui modifica inciderebbe, invece, sulle entrate dello Stato membro, le norme lasciano sostanzialmente invariata la normativa vigente, salvo le disposizioni del nuovo articolo 7-septies. Tale articolo elenca le prestazioni di servizi che non si considerano effettuate nel territorio dello Stato ove rese a committenti privati stabiliti fuori della Comunità. Rispetto alla normativa vigente, per alcune voci si determinerebbe una variazione di territorialità, tuttavia per un ambito molto ristretto. Per tali voci si ritiene che gli effetti complessivi della modifica possano compensarsi, generando, pertanto, effetti sul gettito erariale sostanzialmente nulli.

 

Al riguardo si rileva che, in considerazione dell’ampia portata e complessità delle modifiche introdotte, sarebbe stato opportuno disporre di più puntuali ed analitici elementi di valutazione.

Sarebbe, inoltre, opportuno avere indicazioni circa gli effetti finanziari della disposizione che integra il terzo comma dell’articolo 19 del DPR n. 633 del 1972, non considerata dalla relazione tecnica. Tale disposizione, introducendo la detraibilità dell’imposta assolta su alcune operazioni esenti di natura finanziaria, assicurativa e creditizia effettuate nei confronti di soggetti stabiliti fuori della Comunità, appare suscettibile di determinare effetti di minore gettito.

 

ARTICOLO 1, comma 1 lettere t), u) e v)

Rimborsi dell’imposta assolta in altri Stati membri della Comunità

Le norme dispongono in materia di rimborsi dell’IVA assolta negli Stati membri della Comunità da soggetti non residenti negli stessi, attualmente disciplinata dall’articolo 38-ter DPR n. 633/1972.

La relazione illustrativa precisa che l’intervento normativo si è reso necessario a seguito dell’emanazione della direttiva 2008/9/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008, la quale ha modificato le modalità per il rimborso dell’IVA nei confronti dei soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro, al fine di consentire ai predetti soggetti di ottenere il rimborso entro termini ragionevoli, nel rispetto del principio della neutralità dell’IVA.

Pertanto, le disposizioni integrano, con alcune modifiche, quanto già previsto in materia di rimborsi dagli articoli 38-bis e 38-ter del DPR n. 633/1972, aggiungendo gli articoli 38-bis1, 38-bis2 e sostituendo integralmente l’articolo 38-ter. In particolare, si prevede quanto segue.

·        Rimborso dell’imposta assolta in altri Stati membri (articolo 38-bis1).

I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato devono presentare tramite apposito portale elettronico, un’istanza all’Agenzia delle entrate, la quale, in linea generale provvederà a trasmetterla allo Stato membro di rimborso. È tuttavia previsto che l’Agenzia effettui una previa valutazione dell’attività svolta dal soggetto richiedente, in merito alla sussistenza in capo al medesimo dei requisiti necessari per poter detrarre l’imposta assolta sugli acquisti; infatti, in mancanza di detti requisiti l’Agenzia deciderà di non inoltrare la richiesta in questione allo Stato membro di rimborso, notificando, anche tramite mezzi elettronici, la propria decisione all’interessato.

·        Rimborso a soggetti non residenti stabiliti in un altro stato membro della Comunità (articolo 38-bis2).

I soggetti passivi, stabiliti in un altro Stato membro della Comunità che hanno effettuato nel territorio dello Stato italiano acquisti di beni e servizi per i quali l’imposta é detraibile[4], devono inoltrare la richiesta di rimborso per via elettronica tramite lo Stato membro dove sono stabiliti. Il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate adotta la decisione di accoglimento o di rigetto del rimborso entro quattro mesi dalla ricezione dell’istanza[5], provvedendo all’accredito delle relative somme entro dieci giorni lavorativi successivi alla data di notifica della decisione di merito sul rimborso.

In particolare, la procedura prevede che:

§          la domanda deve riguardare un periodo temporale non superiore ad un anno solare e non inferiore a tre mesi, salvo che questo costituisca la parte residua di un anno solare;

§          l’ammontare complessivo della richiesta di rimborso, relativa a periodi annuali, non può essere inferiore a 50 euro e a 400  euro per richieste concernenti periodi infrannuali;

§          sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella stessa misura prevista per i rimborsi interni[6];

§          il rimborso è eseguito nel territorio dello Stato o, su domanda del richiedente, in un altro Stato membro. In quest’ultimo caso l’ufficio riduce l’importo da erogare al richiedente dell’ammontare delle spese di trasferimento;

§          i soggetti che ricevono un rimborso non dovuto sono tenuti alla restituzione delle somme indebitamente rimborsate e al pagamento di una sanzione amministrativa compresa tra il 100 e il 200 per cento della somma indebitamente rimborsata.

·        Rimborso a soggetti non residenti stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunità (articolo 38-ter).

La procedura di rimborso di cui al punto precedente si applica, a condizione di reciprocità, anche a soggetti esercenti un’attività d’impresa, arte o professione, domiciliati e residenti in Stati non appartenenti alla Comunità, limitatamente all’imposta relativa agli acquisti e importazioni di beni mobili e servizi inerenti la loro attività.

Il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate adotta la decisione di accoglimento o di rigetto del rimborso entro sei mesi dalla ricezione dell’istanza, ovvero in caso di richiesta di informazioni aggiuntive, entro otto mesi dalla medesima.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuati i competenti uffici dell’Agenzia stessa e sono stabilite le modalità ed i termini per la richiesta e l’esecuzione dei rimborsi nonché per gli scambi informativi.

Le norme prevedono, inoltre, che lo scambio di informazioni tra Stati membri, Stato e contribuente avvenga preferibilmente tramite mezzi elettronici e che i provvedimenti emanati dall’Agenzia delle entrate, ai sensi delle norme in esame,  possono essere notificati anche tramite mezzi elettronici.

 

La relazione tecnica afferma che attualmente vengono erogati circa 40.000 rimborsi per un importo di circa 250 milioni di euro ogni anno. La procedura delineata consente una significativa riduzione dei tempi di liquidazione dei rimborsi IVA, stimabile in circa quattro mesi dalla richiesta contro gli attuali sei mesi, senza comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Infatti, gli effetti della norma non incidono sul volume complessivo dei rimborsi richiesti, ma sono di natura puramente finanziaria e si risolvono nell’ambito dello stesso esercizio.

L’Analisi di impatto sulla regolamentazione allegata allo schema di decreto in esame afferma che per l’Amministrazione finanziaria sono previsti costi limitati legati all’istituzione di un portale elettronico mediante il quale realizzare le procedure per l’erogazione dei rimborsi ai soggetti stabiliti in altri Stati comunitari, lo stesso portale prevederà una procedura per richiedere il rimborso agli altri Stati membri dell’IVA che è stata ivi assolta dai contribuenti stabiliti in Italia.

 

Al riguardo appare necessario un chiarimento del Governo circa i possibili effetti finanziari derivanti dalle procedure di rimborso recate dalle norme in esame, con particolare riferimento ai costi connessi all’utilizzo di strumenti elettronici e telematici finalizzati alla ricezione delle istanze di rimborso ed allo scambio di informazioni tra i soggetti interessati dalla procedura. Ciò anche, alla luce di quanto affermato dall’Analisi di impatto sulla regolamentazione, secondo la quale l’Agenzia delle entrate dovrà realizzare un portale elettronico per la gestione delle richieste di rimborso.

 

ARTICOLO 2

Disposizioni in materia di elenco Intrastat

Le norme, modificando il D.L. n 331 del 1993, intervengono in materia di elenco Intrastat.

Il modello Intrastat è stato introdotto dall'art. 50 del D.L. 331/1993 a seguito dell'abolizione delle barriere doganali all'interno della Comunità Europea nel 1993. Mediante tale modello vengono elencati all'Agenzia delle Dogane tutti gli acquisti e le cessioni di beni mobili effettuati da parte di ogni soggetto titolare di Partita IVA nei confronti di fornitori e di clienti appartenenti ad uno stato membro dell'Unione Europea.

In particolare viene ampliato l’obbligo di presentare gli elenchi riepilogativi anche in relazione alle prestazioni di servizi rese e ricevute con controparti stabilite nella Comunità.

Viene previsto, inoltre, che sia emanato un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che fissi le modalità e i termini per la presentazione degli elenchi nonché un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, d’intesa con l’ISTAT, con il quale si approvino i nuovi modelli e le relative istruzioni applicative, le caratteristiche tecniche per la relativa trasmissione telematica, nonché le procedure ed i termini di invio dei dati all’ISTAT.

L’Analisi di impatto sulla regolamentazione allegata allo schema di decreto in esame afferma che l’intervento operato in materia di presentazione degli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi, consente all’Amministrazione di monitorare gli scambio nel settore, con la possibilità di predisporre controlli più incisivi e azioni che possano più efficacemente contrastare i fenomeni evasivi.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 



[1] L’articolo 1 di tale direttiva è stato già recepito dall’articolo 31 del decreto legge n. 185 del 2008, recante disposizioni in materia di regime IVA dei servizi di radiodiffusione e di televisione.

[2] Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto.

[3] Ne sono ora escluse le isole Anglo –Normanne.

[4] A norma degli articoli 19 e seguenti del DPR n. 633/1972

[5] Tale termine è interrotto nel caso in cui l’Agenzia delle entrate ritiene utile un supplemento di istruttoria al fine di acquisire elementi aggiuntivi su cui basare la decisione in merito al rimborso. La decisione in ordine al rimborso dell’imposta è effettuata comunque entro otto mesi dalla data di ricezione della richiesta.

[6] Articolo 38-bis del DPR n. 633/1972.