Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: DOC. 135 - Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva relativa agli ascensori.
Riferimenti:
SCH.DEC 135/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 137
Data: 10/12/2009
Descrittori:
ASCENSORI E MONTACARICHI   DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA
DISPOSITIVI DI SICUREZZA   MACCHINE E MACCHINARI
TUTELA DELLA SALUTE     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
X-Attività produttive, commercio e turismo

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

 

Attuazione della direttiva 2006/42/CE

relativa alle macchine e agli ascensori

 

(Schema di decreto legislativo n. 135)

 

 

 

 

 

N. 137 – 10 dicembre 2009

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Estremi del provvedimento

 

DOC:

 

135

Natura dell’atto:

 

Schema di decreto legislativo

Titolo breve:

 

Attuazione di direttive comunitarie relative a macchine ed ascensori

 

Riferimento normativo:

 

Articolo 1, comma 3, legge n. 88 del 2009

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Torazzi

Gruppo:

 

Relazione tecnica:

 

 

Assegnazione

 

Alla

 

ai sensi

 

 

(termine per l’esame: 6 dicembre 2009)

 

Alla Commissione Bilancio

ai sensi

 

 

(termine per l’esame: 16 novembre 2009)

 

 

 

 

 

 


INDICE

 

ARTICOLI 1-19. 4

Attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine. 4



PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo in oggetto, predisposto ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della L. 88/2009 (Legge comunitaria 2008), recepisce la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine[1] e agli ascensori[2].

La direttiva è inserita nell’elenco B allegato alla legge n. 88 del 2009, del quale fanno parte le direttive da attuare con provvedimenti i cui schemi devono essere trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari per l’espressione dei pareri e, se suscettibili di conseguenze finanziarie, devono essere corredati di relazione tecnica.

La relazione illustrativa afferma che la previsione di un termine di tre mesi per l’attuazione della direttiva  deriva dalla circostanza che il termine concesso agli Stati membri risulta scaduto[[3]]. La relazione precisa inoltre che “l’adozione del relativo decreto legislativo è estremamente urgente, anche in considerazione della procedura di infrazione in corso e dell’imminenza ormai anche del termine che la direttiva stessa stabilisce per la piena applicazione delle norme nazionali di recepimento”.

La relazione sull’impatto sulla regolamentazione specifica che il provvedimento in esame sostituisce integralmente il DPR 459/96 di attuazione delle precedenti direttive sulla medesima materia. La direttiva 2006/42/CE interviene altresì sulla direttiva 95/16/CE (in materia di ascensori), che è stata recepita nell’ordinamento italiano con il DPR 162/1999. In proposito, l’articolo 16 dello schema di decreto dispone che le parti relative alle modifiche in materia di ascensori siano adottate con regolamento[4].

Lo schema di decreto legislativo, composto da 19 articoli ed integrato da 11 allegati, è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano, di seguito, le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

 

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI 1-19

Attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine

Le norme dispongono l’attuazione della direttiva in oggetto, riproducendo, modificando ed integrando le disposizioni recate dal DPR 459/1996, integralmente sostituito.

In particolare, le norme:

Ÿ        specificano il campo d’applicazione del decreto, le definizioni in esso contenute nonché le modalità di immissione sul mercato delle macchine e la loro messa in servizio (articoli 1-3).

La relazione illustrativa afferma che, rispetto alla legislazione vigente, il campo di applicazione viene esteso alle “quasi macchine”, definite come insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che da soli non garantiscono un’applicazione ben determinata. Dal campo di applicazione vengono inoltre escluse le macchine progettate per l’utilizzo in laboratori a fini di ricerca;

Ÿ        disciplinano la presunzione di conformità CE e le modalità di trasposizione delle norme armonizzate (articolo 4);

Ÿ        prevedono che il controllo sulle macchine e sulle “quasi-macchine” immesse sul mercato spetti ai Ministeri dello sviluppo economico e del lavoro, che operano tramite i propri organi ispettivi in coordinamento permanente. I Ministeri si avvalgono per gli accertamenti di carattere tecnico dell’Istituto superiore di prevenzione e sicurezza sul lavoro (ISPESL), in conformità alla legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Il Ministero dello sviluppo economico ordina il ritiro della macchina dal mercato, con oneri a carico del costruttore, qualora la stessa, pur provvista di marcatura “CE” e utilizzata conformemente, comprometta la salute e la sicurezza di persone, animali o beni. Il suddetto Ministero ordina altresì il ritiro dal mercato delle macchine non conformi, ma provviste di marcatura CE, individuate in base alla comunicazione della Commissione europea (articoli 6 e 7);

Ÿ        introducono la categoria di “macchine potenzialmente pericolose”, definite come macchine che presentano rischi dovuti a lacune di norme armonizzate e che presentano caratteristiche simili a macchine sottoposte a misure di limitazione nella libera circolazione da uno Stato membro e ritenute giustificate dalla Commissione (articolo 8);

Ÿ        definiscono le diverse procedure di valutazione da applicare, da parte del fabbricante o del mandatario, alle macchine o alle “quasi-macchine” (articoli 9 e 10);

Ÿ        dispongono che le attività di certificazione CE siano svolte da organismi autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico, che informa in proposito la Commissione europea e gli Stati membri e vigila sui suddetti organismi con ispezioni e verifiche periodiche. Alle spese relative al rilascio delle autorizzazioni e allo svolgimento dei controlli si applica quanto disposto dall’articolo 47 della L. 52/1996 (Legge Comunitaria 1994)[5]; esse sono a carico dei richiedenti e degli organismi autorizzati con tariffe determinate tramite decreto ministeriale, da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto e da aggiornare almeno ogni due anni, fino alla concorrenza del costo effettivo del servizio. Le somme sono riattribuite agli stati di previsione del Ministero dello sviluppo economico nonché del Ministero del lavoro per la parte di competenza relativa all’attività di sorveglianza (articolo 11) nei limiti introdotti dalle norme di cui alla legge finanziaria 244/2007[[6]].

La relazione illustrativa specifica che, nelle more dell’adozione del suddetto decreto ministeriale, si applicano le tariffe stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive 27 marzo 2006 riguardante un’attività assimilabile;

Ÿ        dispongono in merito alla marcatura CE e alla non conformità ad essa (articoli 12 e 13);

Ÿ        introducono un regime sanzionatorio nei confronti del fabbricante o del mandatario delle macchine e delle “quasi macchine” a seguito della violazione delle disposizioni vigenti. Il responsabile è tenuto anche a rifondere le spese per le verifiche. Con decreto, da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, sono determinati i criteri per la determinazione dei relativi importi, che sono versati all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnati ai capitoli di spesa finalizzati al sostenimento delle spese di verifica. Le somme derivanti dalle sanzioni sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dello sviluppo economico (articolo 15).

Le sanzioni amministrative, salvo il caso di ipotesi di reato, sono così configurate:

-          assenza dei requisiti di conformità, da 4.000 a 24.000 euro;

-          omessa esibizione della documentazione tecnica ed immissione sul mercato di un bene conforme ma privo di dichiarazione di conformità, da 2.000 a 12.000 euro;

-          marcatura CE non conforme, da 1.000 a 6.000 euro;

-          pubblicità per macchine non conformi alle prescrizioni del decreto, da 2.500 a 15.000 euro.

I limiti minimi e massimi delle sanzioni così determinati si applicano qualora il 10 per cento del fatturato riferito alle macchine per le quali è stata accertata la violazione sia inferiore al massimo della sanzione prevista. Qualora tale fatturato ecceda il limite massimo, gli importi dei limiti sono moltiplicati per cifre intere fino a verificare la condizione precedente. In ogni caso, la sanzione comminata non può superare l’importo massimo di 150.000 euro.

Ÿ        dispongono l’entrata in vigore del decreto al 29 dicembre 2009 e l’abrogazione contestuale del DPR 459/1996. Le disposizioni prevedono altresì l’abrogazione del decreto interministeriale 27 dicembre 2002, relativo alla determinazione delle tariffe, emanato ai sensi del DPR 459/1996, nonché dell’articolo 47 della L. 52/1996, a partire dalla data dell’entrata in vigore del nuovo decreto di cui all’articolo 11 (articolo 18);

Ÿ        specificano che dall’attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che i soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente (articolo 19, comma 3).

 

La relazione tecnica afferma che il decreto non determina nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato né minori entrate, intervenendo in una materia già disciplinata in termini analoghi e non mutando gli adempimenti conseguenti già in atto da parte delle amministrazione interessate. Prevede invece nuove entrate, definite aleatorie, determinate dalla comminazione di sanzioni e dal rimborso delle spese di procedimento, non quantificabili ex ante e destinate al potenziamento dei servizi di vigilanza.

La nota della RGS allegata al testo precisa che la verifica positiva della RT è subordinata al presupposto che - in sede di decreto ministeriale da adottare ai sensi dell’articolo 15, comma 7, del provvedimento – la tariffa ivi prevista assorba quella contemplata per le medesime finalità dall’articolo 47, comma 3, della legge 52/1996.

 

Al riguardo, andrebbe acquisito un chiarimento in ordine alle modalità attraverso le quali potrà essere garantita, tramite tariffe, la copertura integrale dei costi relativi alle attività di certificazione (articolo 11) e di verifica delle macchine (articolo 15). Tale meccanismo dovrebbe infatti risultare idoneo ad assicurare la copertura delle spese sia in termini quantitativi sia sotto il profilo del necessario allineamento temporale fra oneri e mezzi finanziari. A tale propostito andrebbe anche chiarito se il richiamo ai vincoli posti dalla legge 244/2007 – contenuto nel testo dell’articolo 11 – possa pregiudicare la predetta copertura dei costi, dal momento che la legge richiamata prevede un limite alla riassegnazione delle entrate che, nel caso in esame, potrebbe riguardare introiti destinati ad assicurare la copertura di costi già sostenuti dalle amministrazioni interessate.

Con riferimento alle tariffe relative al rilascio delle autorizzazioni e allo svolgimento dei controlli, a carico dei richiedenti e degli organismi autorizzati (articolo 11), è opportuno che il Governo chiarisca le modalità di determinazione delle stesse nelle more dell’adozione dell’apposito decreto interministeriale.

In proposito, la relazione illustrativa specifica che si applicano le tariffe stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive 27 marzo 2006 riguardante un’attività assimilabile. Tuttavia tale previsione non trova riscontro nell’articolato dello schema di decreto. L’articolo 18, comma 3, dispone invece l’abrogazione del decreto interministeriale 27 dicembre 2002, di determinazione delle tariffe, di cui al DPR 459/1996, dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto. Tale decreto interministeriale continuerebbe quindi ad essere applicabile nelle more dell’approvazione delle nuove tariffe. Il DM 27 dicembre 2002 prevede un importo di 6.487, 80 euro dovuto per il riconoscimento dell’organismo e un versamento annuale di 981,32 euro. Il DM del Ministero delle Attività produttive 27 marzo 2006 prevede viceversa un importo iniziale di 7.854,30 euro e un versamento annuale di 1.106 euro.

Si osserva infine che gli adempimenti in materia di sorveglianza posti dall’articolo 8 a carico dei Ministeri dello sviluppo economico e del lavoro riproducono sostanzialmente quelli previsti all’articolo 7 del DPR 459/1996 (come ricordato, in termini generali, dalla relazione tecnica). Poiché, tuttavia, lo schema di decreto amplia il campo di applicazione della normativa in esame, introducendo la nuova fattispecie delle “quasi-macchine”, è opportuno che il Governo confermi che il possibile incremento nel numero degli adempimenti, dovuto a tale nuova fattispecie, sia sostenibile nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che l’articolo 6, comma 4,dispone che agli oneri derivanti dal ritiro delle macchine che rischiano di compromettere la salute e la sicurezza delle persone e, all’occorrenza, degli animali domestici e dei beni, o da altre limitazioni alla loro circolazione siano a carico del costruttore o del suo mandatario.

L’articolo 7, comma 3, non ripropone tale previsione con riferimento al ritiro dal mercato di macchine non conformi provviste della marchiatura CE, che avviene a seguito di un provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

 

Al riguardo, andrebbe valutata l’opportunità di introdurre anche nell’ambito del comma 3 dell’articolo 7 una clausola volta a prevedere che al ritiro si provvede con oneri a carico del costruttore o del suo mandatario.

 

L’articolo 11, comma 6 prevede che le somme derivanti dalle tariffe di cui al comma 5 dell’articolo 11, che devono assicurare la copertura delle spese per l’autorizzazione degli organismi e per i controlli successivi, siano riattribuite agli stati di previsione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per quanto di rispettiva competenza.

 

Al riguardo, si segnala l’opportunità - sotto il profilo formale - di precisare che le somme in questione debbano essere versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate agli stati di previsione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

L’articolo 15, comma 7, prevede che le somme derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo articolo 15 siano versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate entro i limiti previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera e), della legge n. 88 del 2009, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli della spesa del Ministero dello sviluppo economico.

 

Al riguardo, si rileva l’opportunità di correggere il riferimento normativo contenuto nella disposizione, richiamando non la lettera e) dell’articolo 2, comma 1 della legge n. 88 del 2009, relativa alla modalità di attuazione di direttive già recepite con legge o decreto legislativo, ma l’ultimo periodo della lettera c) della medesima disposizione, ai sensi del quale le somme derivanti dalle sanzioni di nuova istituzione, stabilite con i provvedimenti adottati in attuazione della legge comunitaria 2008, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, entro i limiti previsti dalla legislazione vigente, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, alle amministrazioni competenti all’irrogazione delle stesse.

 

L’articolo 19, comma 3prevede che dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, disponendo che i soggetti pubblici interessati provvedano agli adempimenti previsti con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

Al riguardo, si segnala che la clausola di cui al comma 3 non prevede - diversamente dalla prassi consolidata - che le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti previsti anche con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dovrebbe, pertanto essere acquisito l’avviso del Governo in ordine all’opportunità di integrare in tal senso la clausola di invarianza degli oneri, eventualmente facendo salvo quanto disposto dalle disposizioni che prevedono la riassegnazione alla spesa di entrate derivanti da tariffe o sanzioni.

 

 

 



[1] La direttiva 2006/42/CE (direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa alle macchine) ha modificato la 98/37/CE, che a sua volta codificava le precedenti direttive 89/392/CEE, 31/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni dei Paesi membri relative alle macchine. Tali disposizioni comunitarie sono state recepite nel nostro ordinamento mediante il DPR 459/1996.  

[2] La direttiva 2006/42/CE ha modificato la precedente direttiva 95/16/CE, relativa al riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori, che è stata recepita nell’ordinamento italiano con il DPR 162/1999.

[3] Il recepimento della direttiva 2006/42/CE era stato inizialmente previsto nella L. 13/2007 (Legge Comunitaria 2006). Scaduto il termine del marzo 2008 per l’emanazione del corrispondente decreto legislativo, tale recepimento è stato nuovamente inserito nell’allegato B alla L. 88/2009.

[4] L’articolo 17, comma 2 della L. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) dispone che con DPR, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia e del Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

[5] L’articolo 47 della L. 52/1996 specifica che le spese relative alla certificazione per l'apposizione della marcatura CE nonché a quelle finalizzate all'autorizzazione degli organismi, sono a carico del fabbricante o del richiedente. I proventi derivanti da tali attività, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati agli stati di previsione dei Ministeri interessati sui capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti. Con decreti ministeriali le relative tariffe sono determinate ed aggiornate almeno ogni due anni sulla base dei costi effettivi dei servizi resi.

[6] L’articolo 2, commi 615-617 della L. 244/2007 (legge finanziaria 2008) prevede che a decorrere dal 2008 non si dia luogo alle iscrizioni di stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri in correlazione a versamenti di somme all’entrata del bilancio dello Stato autorizzate da determinati provvedimenti di cui all’elenco 1 allegato al disegno di legge finanziaria, ad eccezione degli stanziamenti destinati a finanziare le spese della categoria “redditi da lavoro dipendente”. Negli stati di previsione dei Ministeri sono istituiti appositi fondi da ripartire, con decreti del Ministro competente. A decorrere dal 2008, la dotazione dei fondi è determinata in misura pari al 50 per cento dei versamenti riassegnabili nel 2006 ai pertinenti capitoli del bilancio dello Stato.