Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (Schema di decreto del Presidente della Repubblica n. 131) Regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)
Riferimenti:
SCH.DEC 131/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 121
Data: 10/11/2009
Descrittori:
ORGANIZZAZIONE DELL' ISTRUZIONE UNIVERSITARIA   RICERCA UNIVERSITARIA
UNIVERSITA'     
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

 

Regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)

 

(Schema di decreto del Presidente della Repubblica n. 131)

 

 

 

 

N. 121 – 10 novembre 2009

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Estremi del provvedimento

 

DOC:

 

131

Natura dell’atto:

 

Schema di regolamento

Titolo breve:

 

Struttura e funzionamento dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)

 

Riferimento normativo:

 

Art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 e articolo 2, comma 140 del decreto- legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

Frassinetti

Gruppo

PdL

 

Relazione tecnica:

 

 

Assegnazione

 

Alla VII Commissione (Cultura)

 

ai sensi

 

 

(termine per l’esame: 21 novembre 2009)

 

Alla V Commissione bilancio.

ai sensi dell’articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento

 

(termine per l’esame: 6 novembre 2009)

 



INDICE

ARTICOLO 7. 6

Presidente dell’Agenzia.. 6

ARTICOLO 8 e ARTICOLO 14, comma 3. 6

Consiglio direttivo dell’Agenzia.. 6

ARTICOLO 10. 7

Direttore dell’Agenzia.. 7

ARTICOLO 11. 8

Comitato consultivo dell’Agenzia.. 8

ARTICOLI 12  e  14. 8

Organizzazione e risorse dell’Agenzia.. 8



PREMESSA

 

Lo schema di regolamento disciplina la struttura e il funzionamento dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).

Lo schema è stato adottato in base a quanto previsto all’articolo 2, comma 140, del DL 262/2006 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria).

Il comma 140 richiamato ha previsto l’istituzione dell’Agenzia mediante apposito regolamento, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 400/1988. Ha previsto, inoltre, che il medesimo regolamento disciplini la struttura e il funzionamento dell’ANVUR, nonché la  nomina e la durata in carica dei componenti dell’organo direttivo.

In attuazione dell’articolo 2, comma 140, del DL 262/2006 è stato emanato il DPR 64/2008 (Struttura e funzionamento dell’ANVUR)[1].

La relazione illustrativa afferma che le disposizioni del regolamento in esame sono adottate in sostituzione di quelle approvate con DPR 64/2008, che di conseguenza vengono abrogate (articolo 14, comma 1).

Il testo in esame è corredato di relazione tecnica.

L’articolo 2, comma 142, del DL 262/2006 ha autorizzato, per il funzionamento dell’Agenzia, la spesa di  5 milioni di euro annui, utilizzando a tal fine anche le risorse finanziarie di pertinenza dei Comitati CNVSU (Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario) e del CIVR (Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca), dei quali è stata contestualmente prevista la soppressione.

Successivamente l’articolo 60, comma 1, del DL 112/2008 ha disposto una riduzione delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa dei Ministeri, per importi indicati in apposito elenco e rispettivamente pari al 21,9 per cento per l’anno 2009, al 22,9 per cento per l’anno 2010 e al 40,5 per cento per l’anno 2011.

Per effetto delle norme richiamate la dotazione di bilancio dell’Agenzia per gli anni 2009-2011 è stata ridotta rispetto ai 5 milioni annui originariamente previsti.

La relazione tecnica ridetermina i costi complessivi connessi all’istituzione e al funzionamento dell’ANVUR al fine di verificarne la compatibilità rispetto agli stanziamenti iscritti in bilancio a seguito delle riduzioni sopra richiamate. Tali costi sono così complessivamente determinati:

(euro)

 

COSTO

 

 

2009

 

 

2010

 

2011

TOTALE SPESA

2.823.374

3.198.027

2.464.998

 

Si esaminano di seguito, oltre alle norme considerate dalla RT, le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

L’analisi è finalizzata ad esaminare, in particolare, le innovazioni recate dallo schema in esame rispetto alla disciplina vigente.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 7

Presidente dell’Agenzia

Le norme prevedono, al comma 3, che il trattamento economico del Presidente dell’ANVUR sia equiparato a quello di un dirigente preposto ad uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Si ricorda che l’articolo 8, comma 2, del D.P.R. 64/2008 prevede che il trattamento economico onnicomprensivo del Presidente sia pari a quello complessivo di un professore universitario di prima fascia alla classe massima di stipendio, maggiorato di una quota del cinquanta per cento.

 

La relazione tecnica indica, nelle tabelle allegate, un costo annuo per il trattamento economico del Presidente pari a 197.220 euro.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 8 e ARTICOLO 14, comma 3

Consiglio direttivo dell’Agenzia

La norma prevede che i componenti del Consiglio direttivo siano scelti dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca da un elenco definito da un Comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro stesso.

Ai componenti del Comitato di selezione spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato di livello dirigenziale, con onere a carico dell’apposito capitolo di bilancio di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (articolo 8, comma 3).

Il trattamento economico dei componenti del Consiglio direttivo è pari a all’85 per cento di quello complessivo attribuito al Presidente (articolo 8, comma 7).

Allo scopo di facilitare la gestione nella fase transitoria, fanno parte del Consiglio, a titolo consultivo e gratuito, anche i Presidenti dei soppressi Comitati CNVSU e CIVR; ad essi spetta esclusivamente il rimborso spese per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell’amministrazione dello Stato di livello dirigenziale (articolo 14, comma 3).

Si ricorda che l’articolo 9, comma 5, del DPR 64/2008 ha previsto che il trattamento economico omnicomprensivo dei componenti del Consiglio direttivo sia pari a quello di un professore universitario di prima fascia alla classe massima di stipendio, maggiorato di una quota del 40 per cento.

 

La relazione tecnica evidenzia che gli oneri connessi ai rimborsi delle spese che saranno sostenute dai componenti del Comitato di selezione troveranno copertura in appositi capitoli di bilancio del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca destinati al rimborso delle spese di missione. I relativi oneri possono essere quantificati in circa 5.000 euro.

Quanto alle spese per il Consiglio direttivo, le tabelle allegate alla RT prevedono, per gli esercizi 2009-2011, un costo annuo pari a 167.695 euro per ciascun componente.

 

Al riguardo, premessa l’esigenza di chiarire se l’importo di 5.000 euro per le spese del Comitato di selezione sia da considerare complessivo o riferito a ciascun componente del Comitato, andrebbe comunque confermato che gli stanziamenti di bilancio cui fa riferimento la RT presentino la necessaria capienza, considerate anche le altre finalità di spesa gravanti sui medesimi stanziamenti.

Si segnala, inoltre, che non risulta quantificato l’onere relativo ai rimborsi – espressamente previsti dall’articolo 14, comma 3 – per le spese sostenute per la partecipazione alle sedute del Consiglio direttivo dai Presidenti dei due Comitati soppressi, CNVSU e CIVR, durante il primo anno di attività dell’Agenzia. Sul punto andrebbe acquisito un ulteriore chiarimento.

 

ARTICOLO 10

Direttore dell’Agenzia

La norma prevede, al comma 4, che l’incarico di Direttore sia conferito mediante la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, di dirigente di livello generale.

 

La relazione tecnica indica, nelle tabelle allegate, un costo annuo per il trattamento economico del Direttore pari a 197.220 euro.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 11

Comitato consultivo dell’Agenzia

La norma prevede, al comma 4, che ai diciassette componenti del Comitato spetti esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato di livello dirigenziale.

 

La relazione tecnica afferma che gli oneri connessi ai rimborsi delle spese che saranno sostenute dai componenti del Comitato troveranno copertura nelle risorse finanziarie dell’Agenzia alla voce “Altre spese”, come previsto nella tabella allegata.

L’onere viene quantificato sulla base dei seguenti parametri:

-         costo di 1.500 euro per un componente;

-         costo di circa 24.000 euro per seduta;

-         spesa minima corrispondente a tre sedute (circa 75.000 euro).

 

Al riguardo si osserva che la RT fa riferimento ad una spesa minima pari a 75.000 euro, e non alla spesa massima: tale ultimo dato è invece rilevante ai fini dell’incidenza del costo sugli oneri di funzionamento dell’Agenzia.

Si segnala, inoltre, che non risultano verificabili – in base alle informazioni fornite dalla relazione tecnica - le ipotesi poste alla base della quantificazione (numero annuo di sedute, importo unitario relativo ai rimborsi spese, numero di soggetti cui sono riferiti i rimborsi).

 

ARTICOLI 12 e 14

Organizzazione e risorse dell’Agenzia

Come segnalato in premessa, lo stanziamento originario per il funzionamento dell’Agenzia - stabilito ai sensi dell’articolo 2, comma 142, del DL 262/2006 - era stato determinato in 5 milioni di euro annui. Sulla base di tale dotazione finanziaria, la RT riferita al precedente schema di regolamento di organizzazione (DPR 64/2008) quantificava i seguenti costi relativi al funzionamento della struttura:


(euro)

Componenti del Consiglio direttivo (Artt. 8-9)

7

1.500.000

Dirigente di prima fascia (Direttore) (Art.10 –All. A)

1

220.000

Dirigenti di prima fascia (Art. 13 – All. A)

2

400.000

Dirigenti di seconda fascia (Art. 13 - All. A)

3

300.000

Unità di personale (Art. 13 – All. A)

20

800.000

Rapporti di consulenza o collaborazione esterna

50

700.000

Spese generali (acquisto di beni e servizi)

 

800.000

Rimborsi spese di missione

 

400.000

TOTALE

 

5.120.000

 

Le norme dispongono che l’Agenzia provveda al proprio funzionamento nell’ambito delle risorse previste dall’articolo 2, comma 142, del DL 262/2006 (articolo 12, comma 7, primo periodo).

Il Ministro, sentita la CRUI ( Conferenza dei rettori delle università italiane), può riservare annualmente all’Agenzia ulteriori risorse  a valere sul Fondo ordinario delle università[2] e su quello per gli enti di ricerca[3] (articolo 12, comma 7, secondo periodo).

Per lo svolgimento delle proprie attività l’Agenzia è organizzata in una struttura articolata in tre aree alle quali sono preposti tre dirigenti di seconda fascia (la precedente organizzazione prevedeva 3 posizioni di dirigente di livello generale e 3 posizioni di dirigente di seconda fascia). Alla struttura è preposto un Direttore con inquadramento di dirigente di livello generale. La restante dotazione organica, prevista nell’Allegato A al provvedimento in esame, è composta da 15 dipendenti (in luogo dei 20 prima previsti)[4] di cui 12 rientranti nella terza area e 3 di seconda area (articolo 12, commi 1 e 2).

La predetta dotazione può essere modificata con decreto ministeriale[5] nei limiti delle disponibilità finanziarie della stessa Agenzia (articolo 12, comma 3).

Uno o più regolamenti adottati dal Consiglio direttivo disciplinano il trattamento giuridico ed economico del personale di area non dirigenziale, in conformità a quanto previsto dal CCNL comparto Ministeri (articolo 12, comma 4, lettera c), il trattamento economico degli esperti nei settori della valutazione, in numero non superiore a 50 unità (articolo 12, comma 4, lettera d) e infine l’amministrazione e la contabilità anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato e comunque nel rispetto dei relativi principi (articolo 12, comma 4, lettera e).

Le norme prevedono inoltre, reiterando il contenuto di analoghe disposizioni del DPR 64/2008, la soppressione dei due Comitati (CNVUR e CIVR) e il subentro dell’Agenzia (articolo 14, comma 1 e comma 2, primo e secondo periodo).

Si segnala che il DPR 64/2008 ha previsto che la soppressione decorresse dall’entrata in vigore di un regolamento che non risulta allo stato emanato. La norma in esame dispone invece che la soppressione sia contestuale all’effettiva operatività dell’Agenzia.

Viene infine assegnato all’Agenzia, nei limiti delle proprie dotazioni organiche, il personale di ruolo e non di ruolo che a qualsiasi titolo presta servizio nelle segreterie tecnico-amministrative dei predetti due Comitati, salvo il diritto del personale di ruolo a permanere nei ruoli del Ministero (articolo 14, comma 2, terzo periodo).

 

La relazione tecnica specifica che, per effetto delle riduzioni di spesa apportate dal DL 112/2008, gli stanziamenti previsti per gli anni 2009-2011, pari a 5 milioni di euro[6], risultano differenziati per ciascuno degli esercizi del triennio 2009-2011.

Nella seguente tabella sono indicati i dati, esposti nella RT, relativi agli oneri di funzionamento dell’Agenzia per anno di riferimento.

 

PERSONALE AGENZIA

UNITÀ

COSTO  (euro)

 

 

2009

 

 

2010

 

2011

 

2009

 

 

2010

 

2011

Direttore

1

1

1

197.288

197.288

197.288

Dirigente II fascia

3

3

3

322.360

322.360

322.360

Area III

12

12

12

424.284

424.284

424.284

areaII

3

3

3

89.402

89.402

89.402

Totale

19

19

19

1.033.334

1.033.334

1.033.334

COMPONENTI AGENZIA

UNITÀ

COSTO (euro)

Presidente*

1

1

1

197.288

197.288

197.288

Componenti**

6

6

6

1.008.169

1.008.169

1.008.169

Totale componenti

7

7

7

1.203.457

1.203.457

1.203.457

Presidente Collegio dei revisori

1

1

1

7.000

7.000

7.000

Componenti Collegio dei revisori

2

2

2

10.000

10.000

10.000

Totale

3

3

3

17.000

17.000

17.000

Spesa totale

 personale/componenti

 

2.253.791

2.253.791

2.253.791

ALTRE SPESE

 

COSTO (euro)

Spese di funzionamento

 

319.583

694.236

76.207

Esperti

 

150.000

150.000

80.000

Rimborso missione

 

100.000

100.000

75.000

Totale altre spese

 

569.583

944.236

211.207

 

TOTALE SPESA

 

 

2.823.374

 

3.198.027

 

2.464.998

* Trattamento economico equiparato a direttore generale del MIUR

** 85% trattamento economico del Presidente

 

Inoltre la RT afferma che la quantificazione degli oneri per la stipula di contratti con esperti della valutazione viene effettuata considerando una previsione di costo unitario medio di circa 5.000 euro a soggetto, da rapportare alle disponibilità di bilancio e comunque non superiore complessivamente a 50 unità.

La RT allegata al precedente schema di regolamento sulla struttura ed il funzionamento dell’ANVUR (schema di regolamento n.166/2007) stimava in 700.000 euro il costo relativo ai rapporti di consulenza o collaborazione esterna.

La relazione tecnica ipotizza che il personale a tempo indeterminato, dei ruoli del Ministero, attualmente in servizio presso le segreterie tecniche amministrative dei Comitati soppressi (4 unità), venga assegnato all’ANVUR, nei limiti dell’organico di cui all’allegato A, con contestuale riduzione della dotazione organica del Ministero. Pertanto nelle valutazioni delle previsioni di spesa dell’Agenzia si dovrà tener conto della conseguente economia per il bilancio del Ministero. Vanno considerate 4 unità di personale con contratti a tempo determinato che prestano servizio presso la segreteria tecnica del CNVSU ed ulteriori 4 unità che, nell’ambito di apposite convenzioni stipulate con organismi esterni, operano nelle segreterie tecniche dei Comitati (2 CNVSU con scadenza il 31 dicembre 2009 e  2 CIVR con scadenza giugno/luglio 2010).

La stima delle spese di cui all’allegato A è stata effettuata sulla base del costo della ex posizione economica C1 (nuova fascia retributiva F1) rapportata a 15 unità, che costituisce un valore medio da utilizzare nell’ambito delle aree di riferimento.

 

Al riguardo, si segnala la necessità di acquisire elementi di valutazione in merito ai seguenti profili problematici, che emergono dal rapporto tra i costi indicati dalla relazione tecnica allegata al provvedimento in esame e quelli esposti nella relazione tecnica riferita alla precedente disciplina di organizzazione e funzionamento dell’ANVUR (DPR 64/2008). Tali chiarimenti appaiono necessari al fine di verificare la praticabilità dell’assetto organizzativo prefigurato rispetto al ridimensionamento degli stanziamenti intervenuto.

·         In primo luogo, si rileva, per quanto riguarda il costo del personale non dirigente, che la relazione tecnica indica un costo medio annuo dell’ordine di circa 35.000 euro per ciascuna delle 12 unità dell’area III. Tale dato appare in linea con quello utilizzato dalla RT allegata al precedente regolamento. Quest’ultima, tuttavia, considerava un ulteriore onere connesso all’anzianità di servizio del personale dei Comitati (CNVUR e CIVR) che gode del diritto di opzione al transito. Di tale onere aggiuntivo non fa menzione la relazione tecnica in esame.

·         Quanto alla spesa per consulenti, si rileva che la RT riferita al precedente regolamento quantificava una spesa complessiva di 700.000 annui, mentre la RT allegata al testo in esame, da un lato ipotizza un costo unitario di 5.000 euro per un massimo di 50 consulenti (con un onere massimo pari, quindi, a 250.000 euro), dall’altro indica - in corrispondenza di tale voce di costo - un importo complessivo inferiore, pari a 150.000 euro.

·         In merito alle spese di funzionamento, si passa da una quantificazione (riferita al DPR 64/2008) di 800.000 euro annui ad un’altra di entità inferiore e differenziata nei tre esercizi del periodo di riferimento (circa 320.000 euro per il 2009, 694.000 euro per il 2010 e 76.000 euro per il 2011). Oltre alla differenza rispetto alla precedente quantificazione, appaiono non chiare le ragioni della modulazione annua dell’onere previsto.

·         Le spese di missione passano da 400.000 euro annui a 100.000 nel 2009 e nel 2010 e a 75.000 euro nel 2011. Non si conoscono gli elementi posti alla base di tali previsioni di spesa.

Quanto ai rapporti giuridici instaurati dai soppressi Comitati, andrebbe fornito il dettaglio degli impegni di ordine finanziario attualmente in essere, cui subentrerebbe l’Agenzia.

Si segnala inoltre che l’articolo 12, comma 3, consente - nei limiti delle disponibilità finanziarie dell’Agenzia - di modificare con decreto ministeriale la dotazione organica della stessa. Andrebbe chiarito con quali modalità possa essere esercitata, in tale eventualità, la verifica parlamentare della compatibilità finanziaria delle nuove dotazioni organiche rispetto alle risorse previste.

Quanto, infine, alla possibilità che i regolamenti adottati dal Consiglio direttivo deroghino alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, appare necessario acquisire precisazioni anche al fine di verificare se siffatte deroghe siano suscettibili di incidere sui tendenziali di spesa della PA.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che l’articolo 12, comma 7, dispone che l’Agenzia provveda alla gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti delle disponibilità finanziarie iscritte a tale scopo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai sensi dell’articolo 2, comma 142, del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006.

Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) può riservare annualmente per l’Agenzia ulteriori risorse, a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge n. 537 del 1993, e sul Fondo ordinario per gli enti di ricerca, di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 204 del 1998, in relazione alle esigenze della stessa per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di valutazione.

 

Al riguardo, si osserva che la disposizione in esame riproduce il testo dell’articolo 13, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 64 del 2008, recante il vigente regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell’ANVUR, con l’aggiunta della previsione della possibilità di riservare all’ANVUR ulteriori risorse a valere sui due suddetti fondi.

L’articolo 2, comma 142, del decreto-legge n. 262 del 2006, dispone una spesa di 5 milioni di euro annui per il finanziamento dell’Agenzia nazionale del sistema di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).

La relazione tecnica precisa che per effetto delle riduzioni di spesa apportate dal decreto-legge n. 112 del 2008, lo stanziamento sopra previsto risulta ridotto e indica gli importi che, alla luce delle predette riduzioni, risultano utilizzabili per fare fronte agli oneri di funzionamento dell’Agenzia. Tali importi vengono indicati in 2.823.374 euro per l’anno 2009, 3.198.027 euro per l’anno 2010 e 2.464.998 per l’anno 2011.

La relazione tecnica indica che tali risorse sono appostate nei capitoli 1659 e 1684, articoli 8 e 9, dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Da una interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato risulta confermato il suddetto stanziamento per l’anno 2009. Da informazioni pervenute per le vie brevi dai competenti uffici della Ragioneria generale dello Stato risultano confermati i suddetti stanziamenti anche per gli anni 2010 e 2011.

Con riferimento al capitolo 1659 - recante spese per acquisto di beni e servizi – si osserva che per i piani di gestione 8 e 9 sono stati stanziati, a titolo definitivo di competenza per l’esercizio 2009, 2.556.993 euro per il funzionamento del Comitato nazionale valutazione sistema universitari, rispettivamente per studi (2.500.000 euro) e consulenze (56.933 euro);

In relazione al capitolo 1684 – anch’esso recante spese per acquisto di beni e servizi – si osserva che per i piani di gestione 8 e 9 sono state stanziati, a titolo definitivo di competenza per l’esercizio 2009, 266.441 euro per il funzionamento dello stesso Comitato, rispettivamente per studi (130.213 euro) e consulenze (136.228 euro).

Con riferimento all’eventualità dell’utilizzo delle risorse dei Fondi per il finanziamento ordinario delle università e per gli enti di ricerca, appare opportuno che il Governo chiarisca se le risorse dei predetti Fondi possano essere destinate allo svolgimento delle attività istituzionali di valutazione dell’Agenzia senza pregiudicare la realizzazione degli interventi previsti a legislazione vigente a valere sui Fondi medesimi, anche tenuto conto del fatto che il testo non stabilisce una percentuale massima di utilizzo.

 



[1] Il DPR 64/2008 disciplina la natura e la sede dell’ANVUR, le attività e gli organi dell’ANVUR tra cui il Presidente, il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori, il Direttore e  l Comitato consultivo.

 

[2] Di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della L. 537/1993.

[3] Di cui all’articolo 7, comma 1, del D. Lgs. 204/1998.

[4] La RT allegata al precedente schema di regolamento (DPR 64/2008) quantificava la spesa di personale in relazione a 20 unità con qualifica C1.

[5] DM adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della pubblica amministrazione e l’innovazione, su proposta del Consiglio direttivo dell’ANVUR.

[6] Articolo 2, comma 142, del DL 262/2006.