Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||||
Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||||
Titolo: | Doc. 129: attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note di verifica Numero: 133 | ||||
Data: | 24/11/2009 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | XII-Affari sociali |
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Camera dei deputati
XVI LEGISLATURA
Verifica delle quantificazioni |
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Attuazione delle direttive in materia di approvvigionamento, controllo, stoccaggio e distribuzione di tessuti e cellule umane
(Schema di decreto legislativo n. 129) |
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N. 133 – 24 novembre 2009 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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Tel. 2174 – 9455
SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
Tel 3545 – 3685
DOC:
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129 |
Natura dell’atto:
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Schema di decreto legislativo |
Titolo breve:
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Attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l’approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.
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Riferimento normativo:
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Art. 1, commi 1, 3 e 4 della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008)
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Relatore per la Commissione di merito
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De Nichilo Rizzoli |
Gruppo |
PdL
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Relazione tecnica: |
presente
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Alla XII Commissione (Affari sociali) nonché alla V Commissione bilancio
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ai sensi
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(termine per l’esame: 23 novembre 2009) |
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INDICE
Procedure per il prelievo di tessuti
Disposizioni in materia di esami di laboratorio
PREMESSA
Lo schema di decreto legislativo in esame, corredato di relazione tecnica, recepisce le due direttive tecniche della Commissione europea 2006/17/CE e 2006/86/CE, attuative della direttiva 2004/23/CE, già recepita con il decreto legislativo n. 191/2007, recanti norme di qualità e sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani. Dello schema in esame fanno parte anche 11 Allegati tecnici.
In particolare, la direttiva 2006/17/CE riguarda prescrizioni tecniche per la donazione, l’approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, mentre la direttiva 2006/86/CE riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.
Lo schema di decreto
in esame riproduce, con alcune modifiche, il testo dello schema di decreto
legislativo di recepimento delle medesime direttive trasmesso alla Camera dei deputati
il 18 giugno 2008[1], in
riferimento al quale non è stato emanato il relativo decreto legislativo. Nel
corso dell’esame del precedente schema di decreto,
In particolare, si ricorda che
Inoltre,
La nuova formulazione, recependo in parte le osservazioni
della Commissione Affari sociali relative al coordinamento con il decreto
legislativo n. 191/2007, non apporta sostanziali modifiche al testo precedente[4], sul
quale
Si ricorda che, nella seduta citata, il relatore ha evidenziato
l’opportunità, con riferimento agli articoli da
Il rappresentante del Governo ha fornito assicurazioni in ordine alla congruità della copertura del provvedimento che ricomprende gli oneri derivanti dall'articolo 5, mentre per le altre disposizioni del provvedimento le amministrazioni competenti potranno comunque provvedere con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Si esaminano di seguito le disposizioni indicate dalla relazione tecnica e le ulteriori disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.
ONERI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA
(milioni di euro) |
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2010 |
2011 |
2011 |
articolo 18 |
1,08 |
1,08 |
1,08 |
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Procedure per il prelievo di tessuti
Le norme dispongono:
a) il campo di applicazione della normativa (articolo 1);
b) le definizioni tecniche ricorrenti nel provvedimento in esame (articolo 2).
In particolare la norma definisce “organizzazione per l’approvvigionamento” la struttura sanitaria o l’unità ospedaliera in cui si effettuano i prelievi di tessuti e cellule umani e “organizzazione responsabile per l’applicazione sull’uomo” la struttura sanitaria o l’unità ospedaliera che esegue applicazioni sull’uomo di tessuti e cellule;
c) i soggetti e le procedure relative all’approvvigionamento di tessuti e cellule umani (articolo 3).
Più in particolare, la norma prevede che il prelievo di tessuti e cellule umane è effettuato da personale qualificato, ai sensi della normativa vigente, adeguatamente formato. La norma prevede inoltre la conclusione di accordi scritti tra i soggetti interessati in ordine alle procedure da seguire e la definizione di procedure operative standard (POS);
d) i criteri per la selezione dei donatori, attraverso il rinvio agli allegati I e II (articolo 4);
e) l’adozione, da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, delle iniziative necessarie ad assicurare la comunicazione delle informazioni del caso ai rispettivi Stati membri in relazione a reazioni avverse gravi (articolo 13).
La relazione tecnica non considera le disposizioni in esame.
Nulla da osservare al riguardo, alla luce dei chiarimenti, richiamati in premessa, già forniti dal Governo in occasione dell’esame del precedente analogo schema di decreto legislativo.
ARTICOLI 5, 6 e 18
Disposizioni in materia di esami di laboratorio
Le norme prevedono che il responsabile dell’organizzazione per l’approvvigionamento o dell’istituto dei tessuti[5] garantisce:
a) che i donatori, anche di cellule riproduttive, siano sottoposti agli esami prescritti negli allegati II e III (articolo 5);
b) la conformità alle prescrizioni di cui all’allegato IV delle procedure relative alla donazione e all’approvvigionamento di tessuti o cellule nonché al ricevimento degli stessi presso l’istituto dei tessuti (articolo 6).
Le norme dispongono, inoltre, che:
a) agli
oneri di cui agli articoli 5 e 6 – al netto dei risparmi derivanti dalla
razionalizzazione e dal consolidamento delle attività già svolte dalle
amministrazioni interessate –, pari ad euro
b) le attività previste dalle restanti norme del presente decreto sono svolte dalle amministrazioni competenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (articolo 18, comma 3).
La relazione
tecnica conferma la quantificazione degli oneri – già indicata nella RT
allegata al precedente schema di decreto - in 1,08 milioni di euro annui a
decorrere dal
La quantificazione, si basa sui medesimi dati e parametri della precedente relazione tecnica: è infatti confermata la stima del numero delle donazioni annue che potrebbero necessitare di ulteriori indagini (6.000) e del costo per eventuali esami aggiuntivi per ogni donazione (180 euro), determinando un onere annuo di 1.080.000 euro (6.000 x 180 euro).
Il finanziamento corrispondente è assegnato alle regioni con un vincolo di finalizzazione a favore delle strutture deputate ad effettuare i prelievi e i controlli delle donazioni di tessuti e cellule umani, per garantire l’adeguamento delle stesse ai requisiti tecnici strutturali e di lavorazione dei tessuti e delle cellule.
La relazione tecnica aggiunge, inoltre, che le restanti attività previste dal decreto in esame saranno svolte dalle amministrazioni competenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in quanto trattasi di specificazioni, dovute al progresso tecnico recato dalle direttive comunitarie da recepire, di attività che le medesime amministrazioni già svolgevano a legislazione vigente.
Al riguardo,
si osserva che la relazione tecnica stima complessivamente in 1,08 milioni di
euro annui gli oneri derivanti sia dall’articolo 5 che dall’articolo
A tale proposito, si ricorda che la relazione tecnica allegata al precedente schema di decreto legislativo stimava un onere annuo pari a 1,08 milioni di euro annui con riferimento ai soli adempimenti previsti dall’articolo 5.
Pertanto, ove risulti confermato il riferimento ad entrambi gli articoli, andrebbero forniti gli elementi necessari alla distinta quantificazione degli oneri recati, rispettivamente, dalle disposizioni degli articoli 5 e 6.
Inoltre, con riferimento al meccanismo di parziale compensazione tra gli oneri recati dagli articoli 5 e 6 e i risparmi derivanti dalla razionalizzazione delle attività già svolte dalle amministrazioni competenti, al fine di verificare l’effettiva capienza della copertura indicata, andrebbe fornita una distinta quantificazione anche di tali risparmi.
In merito ai profili di copertura finanziaria, l’articolo 18
prevede che agli oneri di cui agli articoli 5 e 6 del provvedimento – al netto
dei risparmi previsti derivanti dalla razionalizzazione e dal consolidamento
delle attività già svolte dalle amministrazioni interessate - pari ad euro
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (comma 2).
La disposizione prevede, infine, che le attività previste dalle restanti norme del presente decreto sono svolte dalle amministrazioni competenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 3).
Al riguardo, si rileva l’opportunità di acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla disponibilità di risorse nell’ambito del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie che consentano di far fronte agli interventi previsti dal presente provvedimento, senza pregiudicare l’attuazione di quelli già disposti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
Quanto all’inciso “ – al netto dei risparmi derivanti dalla realizzazione e dal consolidamento delle attività da svolgere dalle amministrazioni interessate – ″, appare necessario valutare, anche alla luce di quanto osservato con riferimento ai profili di quantificazione, l’opportunità del mantenimento di tale inciso, in assenza di indicazione di effetti di risparmio da parte della relazione tecnica.
Sotto il profilo formale si
rileva l’opportunità di esplicitare che l’onere di 1.080.000 euro a decorrere
dall’anno
Sulle questioni sopra indicate e sulla conferma che le attività previste dalle restanti norme del provvedimento siano svolte dalle amministrazioni competenti con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente appare necessario acquisire l’avviso del Governo.
In ogni caso, si rileva che la formulazione della disposizione presuppone che il decreto legislativo entri in vigore nell’anno 2010.
[1] Schema di decreto legislativo n. 10 del 2008.
[2] Nell’ambito
dell’esame del predetto schema di decreto,
[3] L’Allegato B della legge n. 34/2008 (legge comunitaria 2007) comprende la direttiva 2006/86/CE e non la direttiva 2006/17/CE, per la quale il Governo aveva prefigurato un'attuazione in via amministrativa.
[4] Cfr. dossier del Servizio Bilancio dello Stato n. 11 del 24 luglio 2008.
[5] Possono essere qualificati come “istituto dei tessuti” le banche dei tessuti, le unità ospedaliera ovvero un altro organo in cui si svolgono attività di lavorazione, conservazione, stoccaggio o distribuzione di tessuti e cellule umane. L'istituto dei tessuti può anche essere incaricato dell'approvvigionamento o del controllo dei tessuti e delle cellule.
[6] Di cui all’articolo 5 della legge n. 183/1987.