Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: Doc. 119: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante disposizioni relative all'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno e al personale dell'amministrazione civile dell'interno
Riferimenti:
SCH.DEC 119/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 106
Data: 06/10/2009
Descrittori:
DIRIGENTI E PRIMI DIRIGENTI   DIRIGENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
MINISTERI   MINISTERO DELL' INTERNO
ORGANIZZAZIONE DI UFFICIO     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

 

Organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell’interno e personale dell’amministrazione civile dell’interno

 

(Schema di decreto del Presidente della Repubblica n. 119)

 

 

 

 

 

N. 106 – 6 ottobre 2009

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 


 

Estremi del provvedimento

 

 

DOC:

 

119

Natura dell’atto:

 

Schema di decreto del Presidente della Repubblica

Titolo breve:

 

Disposizioni relative all’organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell’interno e al personale dell’amministrazione civile dell’interno

 

Riferimento normativo:

 

Articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988 e articolo 13, comma 2, della legge n. 59 del 1997

Relatore per la

Commissione di merito:

 

Stasi

 

Gruppo:

 

Relazione tecnica:

 

 

Assegnazione

 

Alla I Commissione (Affari costituzionali)

 

ai sensi  del comma 4 dell’articolo 143 del Regolamento

 

(termine per l’esame: 22 ottobre 2009)

 

Alla Commissione Bilancio

ai sensi dell’articolo 96-ter, comma 2 del Regolamento

 

 

(termine per l’esame: 7 ottobre 2009)

 

 

 

 

 

 


INDICE

 

 

 

 

 

 

 

ARTICOLI da 1 a 8. 2

Organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell’interno e norme concernenti il personale dell’amministrazione civile. 2


PREMESSA

Lo schema in esame reca disposizioni relative all’organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell’interno ed al personale dell’amministrazione civile dell’interno.  

Il testo è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI da 1 a 8

Organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell’interno e norme concernenti il personale dell’amministrazione civile

Normativa vigente: l’organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell’interno è attualmente disciplinata dal regolamento contenuto nel DPR 398/2001 (Organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell’interno).

Successivamente all’entrata in vigere del predetto regolamento è stato approvato l’articolo 1, comma 404, lett. a), della legge 296/2006, il quale ha introdotto l’obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di ridurre del 10 per cento gli uffici di livello dirigenziale generale[1], ascrivendo a tale riduzione un effetto di risparmio lordo pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2009 ed uno netto di 5 milioni. Il successivo comma 416 ha stabilito che dall'attuazione dei commi 404 e 425-429 devono complessivamente conseguire risparmi[2] di spesa non inferiori a 20 milioni di euro a decorrere dal 2009. Si ricorda che i commi 425-429 prevedono, anche per conseguire risparmi di spesa, una riorganizzazione degli uffici periferici dei Ministeri dell’interno (comma 425) e dell’economia (426-429).

Più di recente l’articolo 74 del decreto legge 112/2008([3]) ha disposto la modifica degli assetti organizzativi e di personale delle amministrazioni dello Stato[4] con lo scopo di conseguire ulteriori economie di spesa. A tal fine si prevedeva che le stesse amministrazioni provvedessero, entro il 30 novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti, a:

Ÿ          ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, al fine di realizzare la riduzione del numero degli uffici di livello dirigenziale generale e di quelli di livello non generale in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti, riducendo, in misura corrispondente, le dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale[5] [comma 1, lett. a)];

Ÿ          ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al 10 per cento, con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali [(comma 1, lett. b)];

Ÿ          ridurre le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, in misura non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale [(comma 1, lett. c)];

Restano escluse dall’applicazione dell’articolo 74([6]) le strutture del comparto sicurezza, delle Forze Armate e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, fermi restando gli obiettivi fissati ai sensi del medesimo articolo da conseguire da parte di ciascuna amministrazione. A tale proposito si rammenta che l’Amministrazione dell’interno comprende il personale della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Una successiva norma di interpretazione autentica[7] ha puntualizzato che l’articolo 74 non si applica alle strutture del comparto sicurezza, delle Forze Armate e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco anche con riferimento delle riduzioni indicate dall’articolo 1, comma 404, della legge 296/2006, fermo restando il conseguimento, attraverso procedure di razionalizzazione e riorganizzazione, degli obiettivi di risparmio prefissati: il Ministero dell’interno, pertanto, dovrà provvedere al conseguimento dei risparmi di spesa previsti dal comma 416 – sopra richiamato - mediante la razionalizzazione delle rimanenti articolazioni del Ministero medesimo.

Il medesimo articolo 74 ha previsto, infine, che nell’attuazione - da parte dei Ministeri - delle misure previste dal comma 1, lettera a), possano essere computate le riduzioni derivanti dai regolamenti emanati[8] ai sensi dell’art. 1, comma 404, lett. a), della legge 296/2006, con riguardo anche ai Ministeri esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del DL 85/2008([9]) e che anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicuri il conseguimento delle corrispondenti economie[10] (comma 4[[11]]).

La relazione tecnica riferita al articolo 74 del decreto legge 112/2008 ha scontato economie nette[12] di spesa, pari a 6 milioni di euro per il 2009, a 12 milioni di euro per il 2010 e  a 15 milioni di euro per il 2011 sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto con riferimento alla sola riduzione dei posti di dirigente di prima fascia. La stima effettuata prende a riferimento i circa 600 posti esistenti presso la Presidenza del Consiglio, i Ministeri e le altre amministrazioni interessate. L’applicazione della misura determina una riduzione di 120 posti, pari ad un risparmio annuo lordo di circa 30 milioni di euro[13], atteso che il costo medio di un dirigente di prima fascia è di circa 250.000 euro, compresi gli oneri riflessi a carico dello Stato.  Si prevedeva che ulteriori economie sarebbero derivate dalle altre misure di riorganizzazione previste dalla disposizione.

 

Le norme recano disposizioni relative all’organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell’interno ed altre disposizioni concernenti il personale dell’amministrazione civile dell’interno.

Si dispone, modificando il DPR 398/2001 (Organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell’interno), un riordino dell’assetto organizzativo di alcuni Dipartimenti del Ministero dell’interno stabilendo, in particolare:

Ÿ        la soppressione[14] della Direzione centrale per le autonomie istituita presso il Dipartimento per gli affari interni e territoriali (articolo 1, comma 1, lettera a);

Ÿ        la soppressione[15] della Direzione centrale per la documentazione e la statistica e l’Ufficio per i sistemi informativi automatizzati istituiti presso il Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie (articolo 3);

Ÿ        la riduzione da 4 a 3 del numero minimo di prefetti che coadiuvano l’Ispettore generale di amministrazione (articolo 3).

Si prevede inoltre, in relazione alle misure di riassetto sopra descritte ed in attuazione delle norme sulla riduzione degli assetti amministrativi[16], la soppressione di 12 posti da prefetto, di 7 posti da vice prefetto e di 60 posti da viceprefetto aggiunto (articolo 5, comma 1), nonché di 13 uffici di dirigente di seconda fascia dell’Area I dell’Amministrazione civile dell’interno (articolo 5, comma 3). In parallelo si dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle qualifiche della carriera prefettizia di cui alla tabella B allegata al D. Lgs. 139/2000 (articolo 5, comma 2) e dei dirigenti di seconda fascia dell’Area I dell’Amministrazione civile dell’interno (articolo 5, comma 4). 

I 12 uffici coperti da prefetti e soppressi, elencati nella tabella A allegata, sono i seguenti:

-          1 posto di Direttore Centrale per la Documentazione e la statistica;

-          1 posto di Direttore dell’Ufficio per i sistemi informativi automatizzati;

-          7 posti di Presidente delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale;

-          1 posto di Capo dell’Ispettorato centrale per i servizi archivistici;

-          1 posto di Direttore della Scuola superiore di polizia;

-          1 posto di Direttore centrale per l’amministrazione generale e per gli Uffici territoriali del Governo.

Si dispone la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigente dell’amministrazione civile dell’interno (articolo 6, comma 1).

Detta riduzione è disposta in applicazione dell’articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto legge n. 112/2008. In relazione alla norma da ultimo citata non erano stato scontati effetti finanziari.

Allo schema sono allegate le tabelle B e C, che definiscono le dotazioni organiche della dirigenza e delle aree dell’Amministrazione civile dell’interno.

Le tabelle proposte sono messe a confronto con quelle attualmente vigenti[17].

 

Dotazione organica dirigenza

Dirigenti

Attuale dotazione

Dotazione proposta

Variazione

Prima fascia

4

4

=

Seconda fascia

249

236

-13

Totale

253

240

-13

 

Dotazione organica aree[18]

Posizione economica

Attuale dotazione

Dotazione uffici centrali

Area

Dotazione proposta

Variazione

C3

1.316

225

III

9.804

- 207

C2

2.075

355

C1

6.620

1132

B3

5.963

1020

II

12.257

- 951

B2

3.230

552

B1

4.015

687

A1

800

137

I

1.524

724

Totale

24.019

4.108

 

23.585

- 434

Si rammenta che lo schema di regolamento dispone il taglio delle dotazioni organiche del personale considerando i soli posti relativi agli uffici centrali.

Le tabelle allegate alle RT predisposta dal Ministero dell’interno precisano che la variazione in aumento della dotazione organica della Prima area è disposta al fine di riassorbire posizioni di organico in soprannumero.

 

L’assegnazione del personale alle fasce retributive di ciascuna area verrà disposta con successivo DPCM, una volta definiti i nuovi profili professionali in cui verrà inquadrato  il personale attualmente in servizio presso il Ministero (articolo 6, comma 2). 

È stabilito, infine, che dall’attuazione del regolamento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato (articolo 8, comma 2).

 

La relazione tecnica, predisposta dal Ministero dell’interno, sottolinea che le riduzioni di organico previste dall’articolo 74, comma 1, lettera a), del decreto legge 112/2008 devono intendersi riferite al solo organico centrale dell’Amministrazione dell’interno.

L’ambito di applicazione delle misure di contenimento della spesa di personale è stato oggetto di esame da parte del Ministero dell’interno, del Dipartimento della funzione pubblica e della Ragioneria generale dello Stato. Di tale analisi danno conto la relazione tecnica e la documentazione allegata allo schema di DPR in esame. In particolare, il Ministero dell’interno ha sostenuto che in base all’articolo 74, comma 6-bis, del decreto legge 112/2008 dovrebbero restare escluse dall’applicazione delle misure di riduzione previste dallo stesso articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze Armate e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Il Ministero ha inoltre rilevato che il personale della carriera prefettizia impegnato nella rete periferica di Governo (le prefetture), pur non appartenendo al comparto sicurezza, svolge nei fatti attività proprie di questo comparto e che le competenze di tale personale erano state, nel corso degli ultimi anni, notevolmente ampliate senza alcun parallelo incremento delle dotazioni organiche.  Il Ministero ha dunque proposto di applicare le riduzioni al solo organico dell’Amministrazione centrale dell’interno. Tale impostazione risulta essere stata parzialmente condivisa dal Dipartimento della funzione pubblica[19], secondo il quale l’esclusione delle Prefetture dall’applicazione delle misure previste dal citato articolo 74 avrebbe dovuto riguardare le sole strutture dirigenziali di livello generale e non anche le strutture dirigenziali non generale e il contingente di personale non dirigente. Tale ultima impostazione è stata condivisa dalla Ragioneria generale dello Stato[20].

La stessa Ragioneria ha affermato che, inoltre, gli “…importi[21] contenuti negli allegati alla relazione tecnica risultano correttamente quantificati”.

I posti di organico centrale dell’amministrazione civile dell’interno riservati a dirigenti di livello generale sono in tutto 57, di cui 53 assegnati a prefetti e 4 a dirigenti di prima fascia. Vista l’esiguità del numero dei dirigenti di prima fascia, la riduzione del 20 per cento dei posti è stata operata mediante la soppressione di 12 posti funzione coperti esclusivamente da prefetti[22]. Il risparmio di spesa è pari a 394.739,58([23]) euro per il 2009 ed a 2.368.437,58([24]) euro a decorrere dal 2010.

Si rammenta che in relazione alle norme che prevedevano la riduzione degli assetti amministrativi erano stati scontati risparmi solo per la riduzione degli uffici di livello dirigenziale generale.

Lo schema prevede, altresì, la riduzione di 67 unità degli uffici di livello dirigenziale non generale relativi al personale della carriera prefettizia. Di questi 67 posti, 7 erano destinati ad unità personale con la qualifica di viceprefetto e 60 ad unità di personale con la qualifica di viceprefetto aggiunto. La platea delle posizioni sulla quale calcolare le riduzioni si compone di 424 unità[25]. La riduzione disposta è pari al 15,8 delle posizioni considerate e dunque eccede la misura minima fissata dalla norma. Il risparmio a regime ammonta a 5.608.800.

Con riferimento alle norme che prevedevano la riduzione degli assetti amministrativi, si rammenta che non erano stati scontati risparmi per la riduzione degli uffici di livello dirigenziale non generale.

La riduzione del 15 per cento degli uffici di livello dirigenziale non generale appartenenti alla dirigenza Area I([26]) comporta una diminuzione di 13 unità su di un totale considerato di 90 posizioni. Il risparmio a regime ammonta a 1.379.000 euro.

La relazione tecnica dà conto, altresì, delle riduzioni delle dotazioni organiche del personale da disporre ai fini della corretta applicazione dell’articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto legge 112/2008, il quale impone la riduzione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale in misura non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. In relazione a tali riduzioni non sono stati scontati effetti finanziari.

Le riduzioni in questione sono state disposte successivamente al riassorbimento delle 724 unità in esubero nella Prima Area (provenienti dalla ex posizione economica A1) effettuato eliminando un pari numero di posizioni di organico nella Terza e Seconda Area. Il riassorbimento determina, in ragione della riduzione dei posti nelle qualifiche più elevate, una diminuzione del costo complessivo della pianta organica pari a 3.096.842,36 euro. Il taglio delle dotazioni del 10 per cento implica una riduzione dei costi pari a 14.525.677,83 euro.

Si osserva che tali risparmi, verosimilmente, sono meramente teorici (ossia riguardano posizioni di organico non attualmente coperte): diversamente, infatti, le riduzioni di organico delle fasce più elevate determinerebbero la creazione di posizioni soprannumerarie.

 

Al riguardo andrebbe acquisita una precisazione circa le modalità di calcolo delle minori spese quantificate dalla relazione tecnica con riferimento alla soppressione di posizioni di vertice negli uffici centrali del Ministero, al fine di chiarire se tali risparmi siano stati stimati tenendo conto dell’effettiva dinamica relativa alla scadenza dei contratti in essere a decorrere dalla presumibile data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Il testo in esame dispone una riduzione nel numero delle posizioni di vertice previste per gli uffici centrali del Ministero dell’interno. Tuttavia la relazione tecnica non fornisce dati che consentano una comparazione fra il 2008 e il 2009 del fabbisogno finanziario riferito alle posizioni di vertice effettivamente ricoperte nell’ambito degli uffici interessati dalle soppressioni in esame. D’altra parte, poiché le minori spese previste per il 2009 corrispondono esattamente a 2 dodicesimi dei risparmi annui, la quantificazione proposta dalla RT sembrerebbe basata sulla circostanza che esattamente il 1° novembre verranno a scadenza tutti i dodici contratti da dirigente di prima fascia da non rinnovare.

Si rileva inoltre un diverso sviluppo temporale fra le previsioni di risparmio ascritte dalla RT alle riduzioni organiche in esame e le stime a suo tempo formulate con riferimento alle norme di riassetto riferite a tutto il comparto Ministeri [articolo 1, comma 404, lett. a), della legge 296/2006  e articolo 74,  comma 1, del decreto legge 112/2008]. Infatti, mentre dalle norme di riassetto sono attesi risparmi, nel 2009, pari a oltre il 50 per cento dei risparmi a regime, nella RT in esame le minori spese per il 2009 corrispondono a circa il 17 per cento dei risparmi permanenti. Su tale aspetto andrebbe acquisito un chiarimento, considerato che il testo del provvedimento  (articolo 5, comma 1) mette espressamente in relazione la soppressione dei dodici posti di funzione prefettizia con le predette norme di riassetto, alle quali sono stati a suo tempo ascritti precisi effetti di risparmio.

In particolare, con riferimento al comma 404 erano stimati risparmi di spesa pari a 10 milioni di euro lordi a decorrere dal 2009([27]), mentre per le norme recate dall’articolo 74 i risparmi lordi erano quantificati nella misura di 12milioni di euro per il 2009, a 24 milioni di euro per il 2010 e 30 milioni di euro a decorrere dal 2011. Complessivamente la misura dei risparmi era, dunque, pari a 22 milioni di euro per il 2009, a 34 milioni di euro per il 2010 e a 40 milioni di euro a decorrere dal 2011: pertanto, per l’anno 2009, la misura dei risparmi da conseguire avrebbe dovuto ammontare ad oltre il 50 per cento dei risparmi a regime. Come detto, invece, le minori spese quantificate dalla relazione tecnica corrispondono a circa il 17 per cento dei risparmi permanenti (394.739,58[[28]] euro per il 2009 a fronte di 2.368.437,58 euro a decorrere dal 2010).

Con riferimento all’incremento degli organici del personale dell’Area Prima, disposto allo scopo di riassorbire posizioni soprannumerarie, andrebbero acquisiti elementi informativi circa le cause della formazione di questa platea di assunzioni in soprannumero. Qualora tali cause fossero da ricondurre a previsioni di legge, andrebbe chiarito se la rideterminazione delle dotazioni organiche in incremento non costituisca il presupposto per future autorizzazioni ad assunzioni dal momento che, a legislazione vigente, le posizioni soprannumerarie sono destinate, per loro natura, a non essere rimpiazzate in caso di cessazione. Al contrario le posizioni di organico vengono costituite al fine di essere coperte, non appena ne ricorrano le condizioni.

In più occasioni, infatti, il Governo ha affermato che il taglio delle dotazioni organiche, anche se relativo a posizioni non effettivamente ricoperte, è necessario per garantire il contenimento delle assunzioni una volta venuto meno – eventualmente - il blocco del turn over. 

Infine, anche nel caso delle riduzioni di organici relative al personale dirigente non generale e al personale non dirigente, pur ricordando che si tratta di misure alle quali  non sono stati a suo tempo ascritti effetti di risparmio scontati nei saldi, si rileva l’opportunità che il Governo precisi, a fini conoscitivi, quale parte dei risparmi indicati risulti meramente teorica (essendo frutto della soppressione di posizioni di organico non attualmente occupate) e quale debba essere invece considerata effettiva, essendo correlata all’eliminazione di posizioni attualmente ricoperte.



[1] E del 5 per cento gli uffici di livello dirigenziale non generale (in relazione a tale ultima misura non erano stati, tuttavia, quantificati effetti di risparmio).

[2] Dalla RT si ricava che si tratta di risparmi netti.

[3] Recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

[4] Le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, inclusa la Presidenza del Consiglio dei ministri, le agenzie - incluse le agenzie fiscali -  di cui agli articoli 62, 63 e 64 del D.Lgs. n. 300/1999, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonché gli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001.

[5] Ferma restando la possibilità dell’immissione di nuovi dirigenti, nei termini previsti dall’articolo 1, comma 404, lett. a), della legge 296/2006 che, nel quadro della riduzione del numero delle strutture di primo e secondo livello dei ministeri, disposta dalla norma, prevede sia garantita, comunque, nell'ambito delle procedure sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilità di immettere, nel quinquennio 2007-2011, nuovi dirigenti, in misura non inferiore al 10 per cento degli uffici dirigenziali.

[6] A norma del comma 6-bis introdotto dalla legge di conversione n. 133/2008.

[7] Articolo 16, comma 6, del decreto legge 39/2009.

[8] Nei termini di cui al comma 1.

[9] DL 85/2008: Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 244/2007. Sul punto cfr. la Scheda d’analisi (Serv. Bilancio – Serv. Commissioni) n. 3, predisposta in relazione all’A.C. 1250.

[10] Tenuto conto delle esigenze di compatibilità generali nonché degli assetti istituzionali, mediante l’adozione di provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi ai sensi D. Lgs. 300/1999.

[11] Comma così modificato dalla legge di conversione 133/2008.

[12] L’importo lordo stimato dalla relazione tecnica, è pari a 12 milioni di euro per il 2009,  a 24 milioni di euro per il 2010 e 30 milioni di euro per il 2011. Sul criterio di calcolo degli importi netti e  lordi si veda la nota successiva.

[13] Come detto, 30 milioni di euro equivale all’importo lordo a regime. A partire da questo dato, il risparmio netto si ottiene, approssimativamente, dimezzando l’importo lordo: infatti mentre gli emolumenti rappresentano un passivo per le amministrazioni pubbliche che devono corrisponderli (e quindi la loro riduzione costituisce un risparmio), le imposte e i contributi pagati a valere sui medesimi stipendi costituiscono un attivo. Di conseguenza, per calcolare il risparmio netto derivante dalla mancata corresponsione di emolumenti, occorre sottrarre dal risparmio lordo (stipendi) la quota di minori introiti per l’erario dovuta al mancato versamento delle imposte e dei contributi.

[14] A tal fine si novella l’articolo 3 del DPR 398/2001.

[15] A tal fine si sostituisce l’articolo 6-bis del DPR 398/2001.

[16] Si tratta dei citati articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 296/2006 e dell’articolo 74, comma 1, lettera a), del decreto legge 112/2008.

[17] Le dotazioni attuali posso essere ricavate a partire da quelle indicate nel DPCM 8 febbraio 2006 ed integrate con l’autorizzazione alle assunzioni disposta dall’articolo 2 del decreto legge 272/2005. Detta autorizzazione ha consentito un incremento delle dotazioni in ragione di 30 unità di dirigenti di seconda fascia e di 135 unità dell’area funzionale C, di cui 60 unità in posizione economica C3 e 75 unità in posizione economica C2.

[18] La tabella riporta le posizioni economiche in ordine decrescente, dalla più elevata (C3) alla meno elevata (A1). Anche le corrispondenti aree sono indicate in ordine decrescente, dalla più elevata (III) alla meno elevata (I).

[19] Si veda la nota redatta in data 26 febbraio 2009 recante il protocollo 67/15.

[20] Si veda la nota redatta in data 16 febbraio 2009 recante il protocollo 0029192.

[21] Ossia i valori espressi in euro.

[22] 11 posti (pari al 20 per cento di 53 posti) + 1 posto (pari al 20 per cento di 4 posti) = 12 posti complessivi.

[23] La relazione tecnica evidenzia che i risparmi quantificati per il 2009 si riferiscono ai soli mesi di novembre e dicembre.

[24] Il calcolo dei risparmi si basa sul trattamento medio erogato a coloro che rivestono la qualifica di prefetto.

[25] Come risulta nell’allegato A alla relazione tecnica.

[26] Del comparto Ministeri.

[27] L’effetto lordo di risparmio per il 2007 era valutato in 4 milioni di euro e quello per il 2008 in 8 milioni.

[28] L’ultimo foglio della relazione tecnica evidenzia che i risparmi quantificati per il 2009 si riferiscono ai soli mesi di novembre e dicembre.