Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: Doc. 103: Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'individuazione delle risorse necessarie per sottoscrivere strumenti finanziari delle banche (Banco popolare di Milano)
Riferimenti:
SCH.DEC 103/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 86
Data: 08/07/2009
Descrittori:
BANCHE ISTITUTI E AZIENDE DI CREDITO   MERCATO FINANZIARIO
SOTTOSCRIZIONE DI TITOLI     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

 

Individuazione delle risorse necessarie

per sottoscrivere strumenti finanziari delle banche

(Banca popolare di Milano)

 

 

 

(Schema di DPCM n. 103)

 

 

 

 

 

 

N. 86 – 8 luglio 2009

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Estremi del provvedimento

 

 

DOC:

 

103

Natura dell’atto:

 

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

 

Titolo breve:

 

Individuazione delle risorse necessarie per sottoscrivere gli strumenti finanziari delle banche

 

Riferimento normativo:

 

Art. 12, commi 9 e 9-bis, del decreto legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni,  dalla legge n. 2 del 2009

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Gioacchino Alfano

Gruppo:

 

Relazione tecnica:

 

 

 

Assegnazione

 

 

Alla Commissione Bilancio

ai sensi

 

 

(termine per l’esame: 2 luglio 2009)

 


 

 


 

INDICE

ARTICOLI da 1 a 3. 3

Individuazione delle risorse necessarie per la sottoscrizione del prestito.. 3

 


 

PREMESSA

 

Lo schema di DPCM in esame, ai sensi dell’articolo 12, comma 9, del decreto legge n. 185 del 2008[1], individua le risorse necessarie a finanziare l’operazione di sottoscrizione da parte del MEF di strumenti finanziari - autorizzata ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legge - che saranno emessi dalla Banca Popolare di Milano Società Cooperativa a r.l. , a seguito della richiesta inoltrata da tale Banca e dell’espletamento della procedura prevista dal DM 25 febbraio 2009[2].

In particolare, il comma 5 dell’articolo 2 del DM citato prevede che l’operazione sia sottoscritta dal MEF e approvata con decreto del medesimo Ministero a seguito del perfezionamento del DPCM di individuazione delle risorse necessarie per finanziare l’operazione.

Lo schema di decreto è corredato di relazione tecnica, come prescritto dal comma 9-bis dell’articolo 12 del decreto legge n. 185 del 2008.

Si segnala che, con un precedente DPCM, si è provveduto ad individuare nella sottoscrizione di titoli di Stato le risorse finanziarie per la sottoscrizione da parte del MEF di un prestito obbligazionario di 1.450 milioni di euro emesso dal Banco popolare Società Cooperativa.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI da 1 a 3

Individuazione delle risorse necessarie per la sottoscrizione del prestito

Normativa vigente: l’articolo 12 del decreto legge n. 185 del 2008 contiene disposizioni per il finanziamento dell’economia attraverso la sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali con la finalità di assicurare un adeguato flusso di finanziamenti all’economia ed un adeguato livello di patrimonializzazione del sistema bancario, anche a seguito dell’accordo raggiunto il 12 ottobre 2008 dai Capi di Stato e di Governo dei Paesi dell’area euro su un piano d’azione concertato per far fronte alla crisi finanziaria.

In particolare, il comma 1 autorizza il MEF, fino al 31 dicembre 2009, a sottoscrivere, su specifica richiesta delle banche interessate, strumenti finanziari privi dei diritti di voto (art. 2351 C.c.), computabili nel patrimonio di vigilanza ed emessi da banche italiane le cui azioni sono negoziate sui mercati regolamentati o da società capogruppo di gruppi bancari italiani le cui azioni sono negoziate su tali mercati.

Gli strumenti finanziari di cui si autorizza la sottoscrizione possono essere convertiti in azioni su richiesta dell’emittente, nei confronti del quale può essere prevista la facoltà di rimborso o riscatto, a condizione che la Banca d’Italia attesti che l’operazione non pregiudichi le condizioni finanziarie o la solvibilità della banca emittente (comma 2).

La remunerazione degli strumenti finanziari sottoscritti dal MEF può dipendere, in tutto o in parte, dalla disponibilità di utili distribuibili. In tal caso la delibera con la quale l’assemblea decide sulla destinazione degli utili è vincolata al rispetto delle condizioni di remunerazione degli strumenti finanziari stessi (comma 3). Il MEF sottoscrive gli strumenti finanziari emessi dalla banca richiedente a condizione che l’operazione risulti economica nel suo complesso, tenga conto delle condizioni di mercato e sia funzionale rispetto alle finalità di garantire un adeguato flusso di finanziamenti all’economia e di assicurare un adeguato livello di patrimonializzazione della banca richiedente (comma 4).

La sottoscrizione dei titoli da parte del MEF è condizionata all’assunzione da parte delle banche emittenti di impegni definiti in un protocollo d’intenti con il Ministero riguardante la garanzia di adeguati livelli di credito alle piccole e medie imprese ed alle famiglie ed all’adozione di un codice etico (comma 5).

La sottoscrizione degli strumenti finanziari è effettuata sulla base di una valutazione della Banca d’Italia in merito alle condizioni economiche dell’operazione ed alla idoneità degli strumenti finanziari ad essere computati nel patrimonio di vigilanza (comma 7).

Il comma 9 del medesimo articolo 12, inoltre, demanda ad un apposito DPCM il compito di individuare per ciascuna operazione le risorse necessarie per finanziare le operazioni di sottoscrizione. Tali risorse, da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione del MEF, possono essere individuate:

a)       nella riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con l’esclusione delle dotazioni di spesa di alcune missioni, espressamente elencate dalla norma, di carattere obbligatorio, ovvero riguardanti spese di particolare importanza economica o sociale, ovvero dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b)      nella riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c)       nell’utilizzo temporaneo, mediante versamento in entrata, di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti correnti di tesoreria intestati ad amministrazioni ed enti pubblici, con esclusione delle Amministrazioni territoriali e dei conti riguardanti flussi finanziari con l’UE e relativi cofinanziamento, con contestuale riduzione delle sottostanti autorizzazioni di spesa;

d)      nell’emissione di titoli di debito pubblico.

Il DM 25 febbraio 2009, in attuazione dell’articolo 12 del decreto legge n. 185 del 2008, disciplina i criteri, le modalità e le condizioni di sottoscrizione degli strumenti finanziari emessi dalle banche richiedenti.  Il decreto stabilisce, tra l’altro, i criteri in base ai quali l’operazione di sottoscrizione risponde al requisito di economicità, fissando in apposito prospetto allegato le condizioni di emissione degli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche, l’importo degli interessi e le modalità di pagamento. Tali strumenti, in particolare, hanno lo stesso grado di subordinazione delle azioni ordinarie ed hanno le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie, in termini di permanenza, flessibilità dei pagamenti ed assorbimento delle perdite. Il decreto prevede, inoltre, che l’operazione possa essere ritenuta economica, pur in presenza di un rendimento atteso inferiore a quello indicato nel prospetto allegato al decreto, a condizione che tale rendimento sia comunque superiore alla media dei rendimenti rilevati all’emissione dei BTP a trenta anni maggiorato di almeno 200 punti base e che gli strumenti finanziari siano sottoscritti, oltre che dal MEF, da soggetti privati, per almeno il 30 per cento dell’ammontare complessivo, di cui almeno il 20 per cento da soggetti diversi dagli azionisti che, al momento dell’emissione, detengono più del 2 per cento del capitale dell’emittente.

Gli interessi derivanti dalla sottoscrizione dei titoli sono versati, tramite la Banca d’Italia, ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato.

Le operazioni di sottoscrizione ed i loro effetti sull’economia sono oggetto di monitoraggio da parte del MEF e della Banca d’Italia.

 

Le norme in esame prevedono quanto segue:

·        le risorse finanziarie per la sottoscrizione del prestito obbligazionario convertibile di 500  milioni di euro della  Banca popolare di Milano Società Cooperativa a r.l. sono individuate mediante emissione di titoli di Stato;

·        il controvalore dei titoli emessi è versato su apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, con iscrizione di un corrispondente importo su apposito capitolo dello stato di previsione delle spese del MEF, da destinare alla sottoscrizione dei suddetti strumenti finanziari;

·        gli interessi derivanti dalla sottoscrizione dei suddetti strumenti finanziari, versati all’entrata del bilancio dello Stato, possono essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del MEF per essere destinati al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi per finanziare l’operazione. 

 

La relazione tecnica fornisce, in primo luogo, chiarimenti circa la necessità di finanziare l’operazione di sottoscrizione richiesta dalla Banca popolare di Milano esclusivamente mediante emissione di debito pubblico, come consentito dall’articolo 12, comma 9, lett. d) del decreto legge n. 185 del 2008.

Infatti, le forme di finanziamento previste dalle lettere a) e b) del medesimo comma 9, concernenti riduzioni lineari delle missioni di spesa ovvero riduzioni di specifiche autorizzazioni di spesa, non apparirebbero al momento praticabili, in considerazione della neutralità dell’operazione nel suo complesso  - l’emissione di titoli del debito pubblico è bilanciata dall’assunzione di un’attività finanziaria quasi-equity – ed in considerazione dell’ordine di grandezza della sottoscrizione. Non risulterebbe, peraltro, praticabile neanche il ricorso all’utilizzo di disponibilità esistenti su contabilità speciali o conti di tesoreria, di cui alla lettera c) del citato comma 9, in quanto l’utilizzo immediato e diretto di tali fondi, senza corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa, determinerebbe comunque il ricorso ad ulteriori emissioni di titolo di debito pubblico.

In merito all’importo dell’operazione, la relazione tecnica precisa, inoltre, che tale ammontare risulta al momento quantificato in base alla nota del 25 marzo 2009, con la quale la Banca popolare di Milano, ai sensi dell’articolo 2 del DM 25 febbraio 2009, ha chiesto la sottoscrizione di un prestito obbligazionario subordinato per un importo complessivo di 500 milioni di euro, ripartito in 10.000 strumenti finanziari di valore nominale unitario di euro 50.000.

La relazione tecnica precisa, inoltre, che il ricorso all’emissione di debito pubblico consente la definizione di un tetto di spesa per la sottoscrizione dei titoli in questione, rinviando ad altri DPCM l’individuazione delle risorse per eventuali ulteriori sottoscrizioni di cui potrà essere fatta richiesta.

La relazione, infine, si sofferma sugli effetti dell’operazione sui saldi e sugli aggregati di finanza pubblica. In particolare:

·        poiché il capitolo di spesa destinato a finanziare l’operazione di sottoscrizione rappresenta una posta di bilancio di natura finanziaria, non rileva direttamente sull’indebitamento netto. Su tale saldo dovrebbero determinarsi, invece, effetti di segno positivo in quanto il tasso di interesse corrisposto dall’emittente sui titoli, che ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a) del DM 25 febbraio, non può essere inferiore alla media dei rendimenti rilevati all’emissione dei BTP a 30 anni maggiorato di almeno 200 punti base, dovrebbe assicurare un rendimento superiore alla spesa per interessi derivante dalle maggiori emissioni;

·        l’operazione, tuttavia, determina un incremento del fabbisogno e quindi del debito lordo. Per il profilo patrimoniale, l’acquisizione di attività finanziarie che si realizza mediante la sottoscrizione dei titoli compensa il corrispondente incremento del debito pubblico. 

 

Al riguardo, si rileva che l’individuazione delle risorse occorrenti alla sottoscrizione dei titoli nell’emissione di titoli pubblici, con conseguenti effetti negativi sul fabbisogno e sullo stock di debito lordo, appare suscettibile di determinare un aumento del rapporto debito/pil, parametro rilevante in sede comunitaria.

In proposito si segnala che le stime sull’andamento del rapporto debito/pil diffuse nella RUEF, che collocano tale rapporto a 114,3 per cento nel 2009, 117,1 per cento nel 2010 ed al 118,3 per cento nel 2012,  scontano un livello del fabbisogno del settore pubblico nel 2009 pari a 84.684 milioni di euro, valore che include circa 10.000 mln riconducibili alle emissioni di titoli di debito pubblico per interventi a favore delle istituzioni creditizie (corrispondenti a circa 0,7 punti di pil). 

In merito ai possibili effetti positivi dell’operazione sull’indebitamento netto, conseguenti alla presenza di un differenziale positivo tra gli interessi corrisposti dall’emittente e gli interessi retrocessi sui titoli di debito pubblico emessi a copertura, appare opportuno acquisire elementi di informazione volti a suffragare, in termini prospettici, la sussistenza di congrui livelli di redditività della banca emittente.

Si ricorda, infatti, che in base alle caratteristiche dei titoli emessi ed alle condizioni di pagamento degli interessi contenute nel prospetto allegato al DM del 25 febbraio 2009:

·         gli interessi sui titoli emessi sono corrisposti solo in presenza di utili distribuibili ed entro i limiti degli stessi;

·          gli interessi non pagati non sono cumulabili e, pertanto, se non pagati si intendono definitivamente persi;

·         gli interessi ed i dividendi, a qualunque titolo, sulle azioni ordinarie non possono essere corrisposti quando l’emittente ha un coefficiente patrimoniale di vigilanza complessivo pari o inferiore all’otto per cento per effetto di perdite.

Si segnala, inoltre, che, nel caso di perdite che riducano il coefficiente patrimoniale di vigilanza della banca al di sotto della soglia dell’otto per cento, è prevista la proporzionale riduzione del valore nominale iniziale dei titoli emessi.

 

In merito ai profili di copertura finanziari, appare opportuno che il Governo chiarisca se l’importo massimo di emissione di titoli di debito pubblico prevista dall’articolo 2, comma 3, della legge n. 204 del 2009 come modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera a) del disegno di legge di assestamento per il 2009 (Atto Senato n. 1646), tenga già conto delle disposizioni del provvedimento in esame.

In questo caso, si rileva che il provvedimento risulterebbe coerente con quanto richiesto nel parere espresso nella seduta del 14 maggio 2009.

A tale proposito, si ricorda che l’articolo 2, comma 1, lettera a) del suddetto disegno di legge di assestamento per l’anno 2009 modifica in aumento tale valore da 23.000 a 90.100 milioni di euro.

Per quanto riguarda il livello del ricorso al mercato che, sulla base dell’articolo 11 della legge n. 468 del 1978, è stabilito dalla legge finanziaria per il 2009, si osserva come la tabella 4 allegata al disegno di legge di assestamento per il 2009 (Atto Senato n. 1646) ne evidenzi un sensibile peggioramento. Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se tale aggiornamento dei dati tiene conto anche del provvedimento in esame.

Si ricorda che il ricorso al mercato è il saldo dato dalla differenza tra tutte le entrate escluse quelle del titolo quarto (accensione prestiti) e tutte le spese (compreso il rimborso di prestiti). 

Il provvedimento in esame non risulta corredato del protocollo d’intenti con il Ministero dell’economia in ordine al livello e alle condizioni del credito per le piccole e medie imprese e per le famiglie e del codice etico contenente previsioni in materia di remunerazione dei vertici aziendali previsti dalle lettere a) e b) del comma 5 dell’articolo 12 del decreto-legge n. 185 del 2008. Degli schemi di tali documenti è prevista la trasmissione alle Camere ai sensi del comma 5-bis  del medesimo articolo 12.

A tale proposito, si ricorda che, nel corso dell’esame del precedente schema di decreto concernente l’individuazione delle risorse necessarie per sottoscrivere gli strumenti finanziari relativi al Banco popolare era stato espresso un parere favorevole con una osservazione, in base alla quale si richiedeva di subordinare la sottoscrizione degli strumenti finanziari alla trasmissione alle Camere degli schemi dei documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 5 del richiamato articolo 12. Tali documenti sono stati trasmessi alle Camere il 16 giugno 2009.

 



[1] Recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti- crisi il quadro strategico nazionale”, ora legge n. 2 del 2009.

[2] Recante “Criteri, modalità e condizioni della sottoscrizione degli strumenti finanziari di cui allo stesso articolo”.