Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: Doc. 76: Schema di regolamento - Organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Riferimenti:
SCH.DEC 76/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 71
Data: 06/05/2009
Descrittori:
AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLO STATO   MINISTERI
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

 

Regolamento di organizzazione

del Ministero dell’ambiente e della tutela

del territorio e del mare

 

(Schema di regolamento n. 76)

 

 

 

 

 

N. 71 – 6 maggio 2009

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

DOC:

 

76

Natura dell’atto:

 

Schema di regolamento

 

Titolo breve:

 

Organizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

 

Riferimento normativo:

 

Art. 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988 e art. 13, comma 2, della legge n. 59 del 1997

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Orsini

Gruppo:

PdL

 

Relazione tecnica:

presente

 

 

verificata dalla Ragioneria generale dello Stato

 

 

 

Assegnazione

 

 

Alla I Commissione

ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento

 

 

(termine per l’esame: 28 maggio 2009)

 

 

Alla Commissione Bilancio

ai sensi

 

 

(termine per l’esame: 13 maggio 2009)

 

 

 

 


INDICE

 

 

 

ARTICOLI 1-12. 3

Organizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. 3

 



PREMESSA

Lo schema in esame reca il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare[1] e modifica, altresì, il vigente regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro[2].

Il testo è corredato di relazione tecnico-finanziaria, vistata dalla Ragioneria generale dello Stato.

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI 1-12

Organizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

Normativa vigente: l’organizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è attualmente disciplinata da due regolamenti, contenuti rispettivamente nel DPR 261/2003 (Organizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare) e nel DPR 245/2001 (Organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare).

Il DPR 261/2003 ha strutturato il Ministero in direzioni generali, senza però prevedere la figura del Segretario generale, conformemente a quanto in precedenza stabilito dalla versione allora vigente dell’articolo 37 del decreto legislativo 300/1999([3]).

Successivamente l’articolo 7, comma 2, del decreto legge 90/2008([4]) introduceva la struttura di vertice e di coordinamento rappresentata dal Segretario generale[5].

In seguito è stato approvato l’articolo 1, comma 404, lett. a), della legge 296/2006, il quale ha introdotto l’obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di ridurre del 10 per cento gli uffici di livello dirigenziale generale[6], ascrivendo a tale riduzione un effetto di risparmio pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2009.

Infine l’articolo 74 del decreto legge 112/2008([7]) ha disposto la modifica degli assetti organizzativi e di personale delle amministrazioni dello Stato[8] con lo scopo di conseguire ulteriori economie di spesa. A tal fine si prevedeva che le stesse amministrazioni provvedessero, entro il 30 novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti, a:

Ÿ          ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, al fine di realizzare la riduzione del numero degli uffici di livello dirigenziale generale e di quelli di livello non generale in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti, riducendo, in misura corrispondente, le dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale[9] [comma 1, lett. a)];

Ÿ          ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al 10 per cento con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali [(comma 1, lett. b)];

Ÿ          ridurre le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, in misura non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale [(comma 1, lett. c)];

Il medesimo articolo 74 ha previsto, inoltre, che nell’attuazione - da parte dei Ministeri - delle misure previste dal comma 1, lettera a), possano essere computate le riduzioni derivanti dai regolamenti emanati[10] ai sensi dell’art. 1, comma 404, lett. a), della legge 296/2006, con riguardo anche ai Ministeri esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del DL n. 85/2008([11]) e che anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicuri il conseguimento delle corrispondenti economie[12] (comma 4[[13]]).

La relazione tecnica riferita al articolo 74 del decreto legge 112/2008 ha scontato economie nette[14] di spesa, pari a 6 milioni di euro per il 2009, a 12 milioni di euro per il 2010 e  a 15 milioni di euro per il 2011 sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto con riferimento alla sola riduzione dei posti di dirigente di prima fascia. La stima effettuata prende a riferimento i circa 600 posti esistenti presso la Presidenza del Consiglio, i Ministeri e le altre amministrazioni interessate. L’applicazione della misura determina una riduzione di 120 posti, pari ad un risparmio annuo lordo di circa 30 milioni di euro[15], atteso che il costo medio di un dirigente di prima fascia è di circa 250.000 euro, compresi gli oneri riflessi a carico dello Stato.  Si prevedeva che ulteriori economie sarebbero derivate dalle altre misure di riorganizzazione previste dalla disposizione.

 

Le norme recano lo schema di regolamento di organizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinato a sostituire integralmente il vigente regolamento (DPR 261/2003), e dispongono, contestualmente, la riduzione degli assetti organizzativi prevista dall’articolo 74 del decreto legge 112/2008.

A tale scopo, per quanto concerne le posizioni dirigenziali di prima fascia, si dispone una riduzione delle dotazioni organiche di 2 unità prevedendo che:

Ÿ        il Ministero si articoli in 5 uffici dirigenziali di livello generale in luogo dei 6 previsti in precedenza (articolo 1, comma 1);

Ÿ        sia istituita la posizione del Segretario generale;

Ÿ        siano soppressi i due posti di livello dirigenziale generale previsti dal vigente regolamento[16] per specifiche esigenze di consulenza studio e ricerca.

Per quanto concerne le posizioni dirigenziali di seconda fascia, si dispone una riduzione delle dotazioni organiche di 9 unità. La dotazione attuale effettiva passa[17] da 59 posizioni a 50 così distribuite:

Ÿ        il Segretariato generale è articolato in 5 uffici di livello dirigenziale non generale (articolo 3);

Ÿ        la Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche è articolata in 12 uffici di livello dirigenziale non generale (articolo 4);

Ÿ        la Direzione generale per la protezione della natura e del mare è articolata in 7 uffici di livello dirigenziale non generale (articolo 5);

Ÿ        la Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l’energia è articolata  in 7 uffici di livello dirigenziale non generale (articolo 6);

Ÿ        la Direzione generale per le valutazioni ambientali è articolata in 5 uffici di livello dirigenziale non generale (articolo 7);

Ÿ        la Direzione generale degli affari generale e del personale è articolata in 8 uffici di livello dirigenziale non generale (articolo 8);

Ÿ        agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro sono assegnati 6 dirigenti di livello non generale (articolo 10).

Lo schema in esame prevede la ristrutturazione delle competenze assegnate alle Direzioni generali.

Allo schema sono allegate le nuove tabelle A e B, che definiscono le dotazioni organiche della dirigenza e delle aree.

Le tabelle proposte sono messe a confronto con quelle attualmente vigenti.

 

Dotazione organica dirigenza

 

Dirigenti

Attuale dotazione

Dotazione proposta

Variazione

Prima fascia

8

6

-2

Seconda fascia

59

50

-9

Totale

67

56

-11

 

Dotazione organica aree[18]

 

Posizione economica

Attuale dotazione

Area

Dotazione proposta

Variazione

C3

88

III

469

+29

C2

164

C1

188

B3

157

II

271

-116

B2

156

B1

74

A1

50

I

30

-20

Totale

877

 

770

- 107

 

L’assegnazione del personale alle fasce retributive di ciascuna area verrà disposta con successivo DPCM, una volta definiti i nuovi profili professionali in cui verrà inquadrato  il personale attualmente in servizio presso il Ministero (articolo 10, comma 4).  

È disposta l’abrogazione sia del vigente regolamento di organizzazione del Ministero[19] sia di una norma, recata dal regolamento degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, che fa riferimento a posizioni dirigenziali di livello generale soppresse[20] (articolo 12, commi 1 e 2).

È stabilito, infine, che dall’attuazione del regolamento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 12, comma 3).

 

La relazione tecnica dà conto delle riduzioni delle dotazioni organiche del personale dirigente disposte nel corso degli ultimi anni e che devono essere considerate ai fini della corretta applicazione dell’articolo 74, comma 1, lettera a), del decreto legge 112/2008. Si rammenta che tale disposizione prevede la riduzione dei posti di dirigente da prima fascia del 20 per cento e di quelli di seconda fascia del 15 per cento. Il prospetto che segue illustra le riduzioni disposte.

 

Dotazione organica dirigenti

Dotazione DPR n. 261

17/06/2003

Riduzione ex DPCM 14/10/2005([21])

Istituzione Segretariato generale ex art. 7 d. l.  90/2008

Copertura

Istituzione Segretariato generale[22]

Dotazioni attuali

Riduzioni ex art. 74 d. l. 112/2008

Nuova dotazione

1° fascia

8

 

+1

-1

8

-2

6

2° fascia

62

-2

 

-1

59

-9

50

 

La riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale comporterà a regime un risparmio strutturale di spesa stimato in complessivi 485.727,78 euro.

La riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale comporterà a regime un risparmio strutturale di spesa stimato in complessivi 733.150,53 euro stimando un costo unitario di 81.461,17 euro.

La relazione tecnica dà conto, altresì, delle riduzioni delle dotazioni organiche del personale da disporre ai fini della corretta applicazione dell’articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto legge 112/2008, il quale impone la riduzione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale in misura non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Le dotazioni organiche attuali, fissate dal DPCM 14 ottobre 2005, prevedono 877 unità di personale non dirigenziale.

Si rammenta che in relazione alle norme di cui all’articolo 74, comma 1, lettera c), non sono stati scontati effetti di risparmio sui saldi di finanza pubblica.

La rideterminazione delle dotazioni organiche prevista dallo schema in esame comporta una diminuzione degli organici complessivi a regime di 107 unità.

Le nuove dotazioni organiche sono fissate in 770 unità.

I risparmi di spesa potenziali[23], tenuto conto della riarticolazione delle attuali posizioni economiche nelle nuove aree previste dal CCNL, ammontano 2.903.038,92 euro annui, a fronte di un attuale costo della dotazione organica di 28.995.045,82 euro. La riduzione, dunque, ammonta ad oltre il 10 per cento dell’attuale costo teorico del personale come previsto dal citato articolo 74, comma 1, lettera c).

La nuova dotazione organica fissata non comporta alcuna posizione soprannumeraria.

Si osserva che tale circostanza richiederebbe di chiarire:

-          se le riduzioni di dotazione organica previste dallo schema di regolamento in esame (per es. riduzione di 136 posti nelle aree I e II) corrispondano a posti effettivamente ricoperti, tenuto conto che, secondo la RT, la loro riduzione non determina l’emergere di posizioni soprannumerarie;

-          se, viceversa, l’incremento di dotazione organica indicata dalla relazione tecnica (per es. aumento di 29 posti nell’area III) sia destinato, per le medesime ragioni, a determinare un ampliamento stabile degli organici.

 

Il seguente prospetto fornisce il dettaglio analitico dei risparmi conseguenti all’applicazione delle misure di razionalizzazione previste. 

 

Riduzioni dirigenti di prima fascia (articolo 74, comma 1, lettera a)[24]

485.727,78

Riduzioni dirigenti di prima fascia (articolo 74, comma 1, lettera a)

733.150,53

Riduzioni dotazioni organiche personale non dirigente (articolo 74, comma 1, lettera c)

2.903.038,92

Totale[25]

4.121.917,23

 

Al riguardo, premesso che le prescrizioni di contenimento e di razionalizzazione della spesa disposte dall’articolo 74,  comma 1, del decreto legge 112/2008 risultano adempiute, si rileva che le dotazioni organiche del personale assegnate all’area III, prevista dal nuovo CCNL, risultano incrementate di 29 unità rispetto alle dotazioni fissate per le posizioni economiche C1, C2 e C3 previste dai previgenti CCNL. Ne consegue che, in teoria, la nuova dotazione organica incrementa la possibilità di progressione di carriera per il personale in servizio presso il Ministero considerato, tra l’altro, che la dotazione stessa non comporta posizioni soprannumerarie. Appare pertanto opportuno che il Governo fornisca ulteriori elementi informativi in proposito.    

Si rileva altresì l’opportunità che il Governo indichi, a fini conoscitivi, quale parte dei risparmi conseguiti per la riduzione degli organici risulti meramente teorica, essendo frutto della soppressione di posizioni di organico non attualmente occupate, e quale debba essere considerata effettiva essendo correlata all’eliminazione di posizioni attualmente ricoperte.

 



[1] In sostituzione del vigente regolamento di cui al DPR 17 giugno 2003, n. 261.

[2] DPR 6 marzo 2001, n. 245.

[3] Recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[4] Recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile.

[5] A tal fine il testo ha previsto espressamente la compensazione del relativo onere (non quantificato) attraverso la “soppressione di un posto di funzione di livello dirigenziale generale, effettivamente ricoperto (...), nonché mediante la soppressione di posti di funzione di livello dirigenziale non generale, effettivamente ricoperti, in modo da garantire l'invarianza della spesa”.

[6] E del 5 per cento gli uffici di livello dirigenziale non generale (in relazione a tale ultima misura non erano stati, tuttavia, quantificati effetti di risparmio).

[7] Recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

[8] Le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, inclusa la Presidenza del Consiglio dei ministri, le agenzie - incluse le agenzie fiscali -  di cui agli articoli 62, 63 e 64 del D.Lgs. n. 300/1999, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonché gli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001.

[9] Ferma restando la possibilità dell’immissione di nuovi dirigenti, nei termini previsti dall’articolo 1, comma 404, lett. a), della legge 296/2006 che, nel quadro della riduzione del numero delle strutture di primo e secondo livello dei ministeri, disposta dalla norma, prevede sia garantita, comunque, nell'ambito delle procedure sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilità di immettere, nel quinquennio 2007-2011, nuovi dirigenti, in misura non inferiore al 10 per cento degli uffici dirigenziali.

[10] Nei termini di cui al comma 1.

[11] D.L. 85/2008, disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 244/2007. Sul punto cfr. la Scheda d’analisi (Serv. Bilancio – Serv. Commissioni) n. 3, predisposta in relazione all’A.C. 1250.

[12] Tenuto conto delle esigenze di compatibilità generali nonché degli assetti istituzionali, mediante l’adozione di provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi ai sensi D. Lgs. 300/1999.

[13] Comma così modificato dalla legge di conversione 133/2008.

[14] L’importo lordo stimato dalla relazione tecnica, è pari a 12 milioni di euro per il 2009,  a 24 milioni di euro per il 2010 e 30 milioni di euro per il 2011. Sul criterio di calcolo degli importi netti e  lordi si veda la nota successiva.

[15] Come detto, 30 milioni di euro equivale all’importo lordo a regime. A partire da questo dato, il risparmio netto si ottiene, approssimativamente, dimezzando l’importo lordo: infatti mentre gli emolumenti rappresentano un passivo per le amministrazioni pubbliche che devono corrisponderli (e quindi la loro riduzione costituisce un risparmio), le imposte e i contributi pagati a valere sui medesimi stipendi costituiscono un attivo. Di conseguenza, per calcolare il risparmio netto derivante dalla mancata corresponsione di emolumenti, occorre sottrarre dal risparmio lordo (stipendi) la quota di minori introiti per l’erario dovuta al mancato versamento delle imposte e dei contributi.

[16] Articolo 1, comma 3 del DPR 261/2003.

[17] La relazione tecnica spiega come la dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia fissata in 62 unità, dal DPR 261/2003, sia stata rideterminata,  mediante successivi provvedimenti, in 59 unità.

[18] La tabella riporta le posizioni economiche in ordine decrescente, dalla più elevata (C3) alla meno elevata (A1). Anche le corrispondenti aree sono indicate in ordine decrescente, dalla più elevata (III) alla meno elevata (I).

[19] DPR  261/2003.

[20] Articolo 7-bis del DPR 245/2001.

[21] Il DPCM è emanato in applicazione dell’articolo 1, comma 93 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005) che ha previsto l’obbligo di riduzione delle dotazione organiche

[22] Come già ricordato, l’articolo 7 del decreto legge 90/2008 ha istituito la figura del Segretario generale nel Ministero dell’ambiente. Per coprire il relativo onere  la norma ha previsto la soppressione di un posto di funzione di livello dirigenziale generale, effettivamente ricoperto,  e la soppressione di posti di funzione di livello dirigenziale non generale, effettivamente ricoperti, in modo da garantire l'invarianza della spesa.

In applicazione di detta norma è stato in seguito emanato il D.M. 26 settembre 2008, che ha individuato gli incarichi dirigenziali da sopprimere relativi ad un dirigente di prima fascia e ad un dirigente di seconda fascia.          

[23] Calcolati secondo l’indicazione metodologica del Dipartimento della funzione pubblica.

[24] Non si considerano gli ulteriori 325,52 euro di risparmio conseguenti l’emanazione del DM 26 settembre 2008 attuativo della norma che ha istituito la figura del Segretario generale. 

[25] Il totale non coincide con quello indicato nella relazione tecnica pari a 4.121.784.