Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: Doc. 69: Schema di regolamento di organizzazione del Ministero della difesa
Riferimenti:
SCH.DEC 69/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 64
Data: 01/04/2009
Descrittori:
MINISTERI   MINISTERO DELLA DIFESA
ORGANIZZAZIONE DI UFFICIO     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

 

Organizzazione del Ministero della difesa

 

 

(Schema di regolamento n. 69)

 

 

 

 

 

N. 64 – 1° aprile 2009

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

DOC:

 

69

 

 

Natura dell’atto:

 

Schema di regolamento

 

Titolo breve:

 

Organizzazione del Ministero della difesa

 

 

Riferimento normativo:

 

articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988 e articolo 13, comma 2, della legge n. 59 del 1997

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Da nominare

Gruppo:

 

Relazione tecnica:

presente

 

 

verificata dalla Ragioneria generale dello Stato

 

 

Assegnazione

 

Alla I Commissione

ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento

 

 

(termine per l’esame: 23 aprile 2009)

 

 

Alla Commissione Bilancio

ai sensi

 

 

(termine per l’esame: 8 aprile 2009)

 

 

Nota di verifica n. 64

 

 


INDICE

 

 

 

 

 

 

ARTICOLI da 1 a 17. 2

Riorganizzazione del Ministero della difesa.. 2

 


PREMESSA

 

Il provvedimento in esame reca lo schema di regolamento di organizzazione del Ministero della difesa ed è emanato a norma dell’art. 1, commi da 404 a 416 e 897 della legge n. 296/2006[1] e dell’art. 74 del d.l. 112/2008.

Il provvedimento, che consta di 17 articoli ed Allegati, è corredato di relazione tecnica, vidimata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Nel corso della precedente legislatura, la Commissione Bilancio della Camera[2] ha esaminato e valutato favorevolmente lo schema di regolamento di organizzazione del Ministero della Difesa (atto n. 237), recante disposizioni di contenuto analogo al provvedimento in esame. Detto regolamento non risulta essere stato pubblicato.

Si esaminano di seguito le norme suscettibili di determinare effetti finanziari.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI da 1 a 17

Riorganizzazione del Ministero della difesa

Normativa vigente: la legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) ha introdotto una serie di misure di razionalizzazione e di riorganizzazione dei Ministeri e delle amministrazioni pubbliche, finalizzate in particolare al contenimento dei costi di funzionamento. Essa ha previsto fra l’altro:

-            la riduzione del 10% degli uffici dirigenziali generali e la riduzione del 5% degli uffici di livello dirigenziale non generale [comma 404, lettera a)];

-            la gestione unitaria del personale e dei servizi comuni [comma 404, lettera b)];

-            la rideterminazione delle strutture periferiche, con una loro riduzione e, ove possibile, con la costituzione di uffici regionali[3] [comma 404, lettera c)];

-            la riorganizzazione degli uffici ispettivi e di controllo [comma 404, lettera d)];

-            la riduzione degli organismi di analisi e di consulenza [comma 404, lettera e)];

-            la riduzione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto[4] non ecceda il 15% delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione [comma 404, lettera f)];

Con riferimento all’attuazione delle predette disposizioni e delle altre norme (commi 405-415 e commi 425-429) recanti misure di razionalizzazione e di contenimento dei costi, il successivo comma 416 ha previsto il conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 7 milioni di euro per il 2007, 14 milioni per il 2008 e 20 milioni per il 2009. Con riferimento all’articolo 1, commi 404-415, la relazione tecnica alla legge finanziaria 2007 ha ascritto effetti di risparmio esclusivamente all’articolo 1, comma 404, lettera a): si tratta di economie di spesa (contabilizzate limitatamente ai saldi di fabbisogno e di indebitamento) pari a 2 milioni di euro per il 2007, 4 milioni per il 2008 e 5 milioni per il 2009[5]. Il risparmio netto a regime (5 milioni di euro) è stato stimato ipotizzando la cessazione dal servizio, senza avvicendamento, di 40 dirigenti generali per tutti i Ministeri. Non sono stati scontati risparmi, invece, in relazione alla soppressione del 5 per cento degli uffici dirigenziali non generali prevista dal medesimo articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 296/2006[6].

L’art. 1, comma 897, della legge 296/2006, ha disposto l’abrogazione degli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 216/2005([7]), con la conseguente soppressione di due distinte direzioni generali  del Ministero della difesa (Commissariato; Servizi generali) e il contestuale ripristino della Direzione generale di commissariato e di servizi generali già prevista dall'art. 15 del D.Lgs. n. 264/1997. A tale previsione normativa è già stata data attuazione con il decreto del Ministro della difesa 29 marzo 2007.

Il Governo, con nota del 18 marzo 2008 in risposta ai rilievi formulati dalla Commissione Bilancio della Camera nel corso dell’esame del precedente provvedimento di riorganizzazione del Ministero della difesa, ha rilevato che il citato comma 897 si limita a prevedere l’accorpamento in un’unica struttura delle due direzioni generali, senza, peraltro, imporre al Ministero della difesa la soppressione di un posto di funzione apicale che, pertanto, è da ritenersi disponibile.

L’art. 74 del DL 112/2008 reca disposizioni di modifica degli assetti organizzativi e di personale delle amministrazioni dello Stato e prevede, in particolare, che le stesse amministrazioni provvedano, entro il 31 ottobre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti, a:

·         ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, al fine di realizzare la riduzione del numero degli uffici di livello dirigenziale generale e di quelli di livello non generale in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti, riducendo, in misura corrispondente, le dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale  [comma 1, lett. a)];

·         ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali [comma 1, lett. b)];

·         ridurre le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, in misura non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale [(comma 1, lett. c)].

La relazione tecnica, allegata al testo originario del d.l. 112/2008, evidenzia che le norme in esame determinano economie nette[8] di spesa, pari a 6 milioni di euro per il 2009, a 12 milioni di euro per il 2010 e  15 milioni di euro per il 2011, mentre ulteriori economie deriveranno dalle altre misure di riorganizzazione previste dalla disposizione. In particolare, la relazione tecnica afferma che i suddetti risparmi derivano dall’applicazione della misura prevista dal comma 1, lett. a) relativa alla riduzione in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 per cento dei posti di funzione di livello dirigenziale generale e del 15 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale dei Ministeri, della Presidenza del Consiglio dei ministri, degli enti pubblici non economici e delle agenzie fiscali, con conseguente riduzione degli organici.

La relazione tecnica quantifica, in via prudenziale, i risparmi relativi ai soli posti dirigenziali di prima fascia, stante i notevoli vuoti di organico nella dirigenza di seconda fascia. La stima effettuata prende a riferimento i circa 600 posti esistenti presso la Presidenza del Consiglio, i Ministeri e le altre amministrazione interessate. L’applicazione della misura determina, pertanto, una riduzione di 120 posti, pari ad un risparmio annuo lordo di circa 30 milioni di euro, atteso che il costo medio di un dirigente di prima fascia è di circa 250.000 euro, compresi gli oneri riflessi a carico dello Stato. 

 

Le norme recano il regolamento di organizzazione del Ministero della difesa, con conseguente abrogazione  (articolo 17) del DPR n. 1478/1965, del D.Lgs. n. 264/1997 e del D.Lgs. n. 216/2005([9]).

In particolare:

·         prevedono che il Ministero della difesa si articoli  in un Segretariato generale, 10 Direzioni generali e 2 Uffici centrali di livello dirigenziale generale, demandando ad uno o più decreti ministeriali[10] l’individuazione - nel numero massimo di 325 - delle relative ripartizioni in uffici e posti di livello dirigenziale non generale (articolo 1);

·         descrivono le competenze proprie dei suddetti uffici di livello dirigenziale generale (articoli 2 - 14);

·         individuano, con funzioni consultive, il Consiglio superiore delle Forze Armate - nel quale operano 6 dirigenti di livello dirigenziale non generale in qualità di relatori per gli affari militari, tecnici ed amministrativi - e gli organismi collegiali ad elevata specializzazione tecnica riordinati con DPR 14 maggio 2007, n. 88 (articolo 15);

·         provvedono  alla rideterminazione delle dotazioni organiche complessive dei dirigenti di prima e di seconda fascia del Ministero cui si applica il CCNL area 1 – dirigenti, nonché del personale civile non dirigenziale come stabilito nelle tabelle di cui agli allegati “A” e “B” del provvedimento in esame (articolo 16, commi 1 e 2);

·         stabiliscono che dall’attuazione del regolamento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato (articolo 16, comma 3);

·         prevedono che le suddette dotazioni siano comprensive di 44 posti di funzione di seconda fascia - di cui 25 presso stabilimenti, centri, centri tecnici, poli di mantenimento, arsenali e reparti di manutenzione, 7 nell’area della giustizia militare e 12 negli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa - e che alle stesse concorrano le soppressioni di 1 ufficio di livello generale e di 7 uffici di livello non generale determinate con decreto del Ministro della difesa 29 marzo 2007, adottato in attuazione dell’art. 1, comma 897, della stessa legge 296/2006 (articolo 16, comma 4).

 

Il seguente prospetto indica le dotazioni organiche complessive dei dirigenti civili generali e non generali (rispettivamente, di prima e di seconda fascia di diritto), previste dal regolamento in esame, come da allegato A al medesimo.


 

DIRIGENTI CIVILI

Dirigenti di prima fascia

11 (*)

Dirigenti di seconda fascia

168(**)

Totale

179

(*) Il numero è comprensivo di due dirigenti generali con incarico attribuito ai sensi dell’art. 19, commi 4 e 10 del d.lgs. 165/2001 e tiene conto della riduzione di un’unità dirigenziale generale civile, operata in attuazione dell’art. 1, comma 897 della legge n. 296/2006 e di due unità in attuazione dell’art. 74 del d.l. 112/2008.

(**) Il numero di 168 unità tiene conto della riduzione di 30 unità dirigenziali civili di seconda fascia, operata in attuazione dell’art. 74 del d.l. n. 112/2008.

 

Il seguente prospetto indica invece le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, in applicazione dell’art. 74, comma 1, lett. c) del d.l. 112/2008, previste dal regolamento in esame, come da Allegato B al medesimo.

 

 

Dotazioni organiche del personale non dirigenziale

AREA 3°

5.276

AREA 2°

31.805

AREA 1°

63

Totale aree

37.144

Professori ordinari straordinari

24

Professori associati

31

Ricercatori

6

Totale Professori e Ricercatori

61

Comparto Ricerca

37

Totale complessivo

37.242

 

 

La relazione tecnica fornisce un’illustrazione analitica degli interventi previsti per ciascuna delle misure di razionalizzazione dell’impiego di personale indicate all’art. 1, comma 404, della legge 296/2006 ed all’art. 74 del d.l. 112/2008.

In particolare, afferma che lo schema di regolamento in esame  provvede alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, attraverso la loro riduzione rispettivamente nella misura del venti e del quindici per cento (come previsto dall’art. 74, comma 1, lett. a) del d.l. 112/2008) tenendo conto però di quanto già attuato anticipatamente, in esecuzione dell’art. 1, comma 897, della legge n. 296/2006, che abrogando gli articoli 2 e 3 del d. lgs. n. 216/[11], ripristinava la Direzione generale di commissariato e dei servizi generali, sopprimendo le due separate Direzioni del Commissariato e dei servizi generali.  

 

La relazione tecnica afferma che, in relazione agli uffici di livello dirigenziale generale è stato operato un abbattimento di 5 posizioni mentre, con riguardo agli uffici di livello dirigenziale non generale, è prevista la soppressione di 57 posizioni, come risulta dalle tabelle che seguono:

 

 Tabella 1

SITUAZIONE UFFICI DIRIGENZIALI GENERALI (I fascia)

Totale uffici dirigenziali generali: 25

% di riduzione

Riduzioni da effettuare: 5

Riduzioni effettuate: 5

Di cui

Civili: 14

20%

Riduzioni da effettuare: 2,8

Riduzioni effettuate: 3

Militari: 11

Riduzioni da effettuare: 2,2

Riduzioni effettuate: 2(*)

Totale riduzioni effettuate

5

(*) Uno dei quali soppresso ai sensi dell’art. 1, comma 897, della legge n. 296/2006

 

Tabella 2

SITUAZIONE UFFICI DIRIGENZIALI NON GENERALI (II fascia)

Totale uffici dirigenziali non generali: 382

% di riduzione

Riduzioni da effettuare: 57,3

Riduzioni effettuate: 57

Di cui:

 

 

15%

Civili: 198

Riduzioni da effettuare: 29,7

Riduzioni effettuate: 30(*)

Militari: 184

Riduzioni da effettuare: 27,4

Riduzioni effettuate: 27 (**)

Totale riduzioni effettuate

57

(*) Quattro dei quali soppressi ai sensi dell’art. 1, comma 897, della legge n. 296/2006

(**) Tre dei quali soppressi ai sensi dell’art. 1, comma 897, della legge n. 296/2006

 

La relazione precisa che delle complessive 57 posizioni dirigenziali non generali soppresse, le 27 militari sono tutte effettivamente ricoperte, mentre delle 30 civili ne sono effettivamente coperte solo 10. Da quanto sopra rappresentato consegue che complessivamente su 57 posizioni ridotte, solo 37 sono effettivamente coperte.

La relazione tecnica evidenzia, altresì, come nonostante il taglio delle dotazioni organiche, permangano circa 14 posti vacanti di dirigenti di seconda fascia, oltre a quelli che si prevede si renderanno tali per effetto del collocamento in quiescenza per limiti di età nel triennio 2007-2009, per un totale di vacanze pari a circa il 16 per cento della dotazione organica. Conseguentemente, è assicurata la possibilità dell’immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti assunti ai sensi dell’art. 28, commi 2,3 e 4 del d.lgs. 165/2001[12], in misura non inferiore al dieci per cento degli uffici dirigenziali, nel rispetto della disposizione prevista dall’art. 1, comma 404, lett. a), della legge 296/2006.

 

Pertanto, la relazione tecnica stima, come riportato nella successiva tabella, la seguente riduzione di spesa annua conseguente alla riorganizzazione degli uffici dirigenziali e alle connesse riduzioni di organico, tenendo conto di tutte le voci del trattamento economico fondamentale ed accessorio, cui vanno aggiunti gli oneri riflessi a carico dello Stato.

euro

Numero posti soppressi

A

Onere unitario per stipendio

B

Onere unitario per posizione parte fissa

C

Oneri a carico dello Stato

D

Minore spesa totale

 

A x (B+C+D)

1^ fascia = 3

51.329,04

30.638,92

31.450,30

340.254,78

2^ fascia = 30

40.129,96

11.262,81

19.724,54

2.133.519,30

Totale riduzione spesa annua

2.473.774,08

 

 

In relazione all’attuazione dell’art. 74, comma 1, lett. c) del d.l. 112/2008[13], la relazione sottolinea che il provvedimento ha disposto la rideterminazione in riduzione di 4.316 unità di personale civile non dirigenziale, pervenendo ad un organico complessivo di 37.242 unità, con una correlata riduzione della spesa complessiva, relativa al numero dei posti di organico, di  euro 127.592.589, pari a oltre il 10% prescritto dalla norma[14].

Con riferimento agli uffici retti da personale militare, la RT specifica che oltre alle quattro strutture dirigenziali non generali (più una di livello dirigenziale generale militare) soppresse in attuazione dell’art. 1, comma 897, della legge 296/2006, con il provvedimento in esame saranno ridotte altre 23 strutture di livello dirigenziale non generale, rette da colonnelli. Tale intervento comporta, tuttavia, forme di risparmio ridotto, con riguardo agli effetti prodotti sulle minori spese di funzionamento e a quelli derivanti da una migliore razionalizzazione, in quanto il personale militare è assoggettato ad una speciale normativa che ne disciplina lo stato giuridico e l’avanzamento, tanto che i prospettati decrementi non determinano corrispondenti abbattimenti dell’organico.

 

Con riferimento ai risparmi derivanti da minori spese di funzionamento conseguenti alla soppressione delle strutture di livello dirigenziale generale, la relazione tecnica afferma che essi decorrono dall’aprile 2007, data dell’accorpamento di due direzioni generali in virtù della disposizione di cui all’art. 1, comma 897, della legge 296/2006. Per le strutture di livello dirigenziale generale, la cui soppressione viene operata con il provvedimento in esame, gli effetti di minore spesa si producono a partire da aprile 2009, considerando l’entrata in vigore del provvedimento e, a regime, dal 2010 in poi.

I risparmi vengono così rappresentati dalla relazione tecnica:

 

euro

Risparmi sulle spese di funzionamento conseguenti alle soppressioni delle strutture dirigenziali generali

 

2007

2008

2009

Dal 2010

art. 1, c. 897, L. 296/2006

178.125

237.500

237.500

237.500

artt. 1, c. 404, lett.a) L. 296/2006 e 74, c.1, lett. a), d.l. 112/2008

0

0

570.000

855.000

Totali

178.125

237.500

807.500

1.092.500

 

La relazione tecnica ricorda che il contenimento della spesa potrà avere effetto soltanto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento in esame, fermi restando i decrementi operati in attuazione della disposizione di cui all’art. 1, comma 897, della legge n. 296/2006, che si sono già prodotti a partire dal 1° aprile 2007. Conseguentemente, stima le minori spese in ero 391.476,93 per il 2007, riferite alla riduzione, dal 1° aprile 2007, dei quattro posti di funzioni di livello dirigenziale non generale e comprensivi delle conseguenti minori spese di funzionamento.

Per il 2008 i risparmi di spesa restano circoscritti alle riduzioni delle posizioni dirigenziali (quattro non generali) e sono quantificati in complessivi euro 521.969,24, comprensivi delle conseguenti minori spese di funzionamento.

Con riguardo all’esercizio 2009, la relazione tecnica, prevedendo che il provvedimento in esame possa entrare in vigore dal mese di aprile, stima per i primi tre mesi una minore spesa legata alle sole riduzioni già in vigore (quattro non generali), pari a complessivi euro 71.117,31, mentre per i restanti 9 mesi opereranno le riduzioni sul totale delle tre unità dirigenziali generali e 30 non generali, pari a euro 1.855.330,56, per un importo comprensivo anche delle minori spese di funzionamento pari a euro 2.805.197,87.

La relazione tecnica, afferma quindi che dal 2010 i risparmi di spesa saranno a regime e ammonteranno a euro 3.566.274 per effetto della riduzione degli assetti organizzativi e delle minori spese di funzionamento e a euro 127.592.589 per effetto dell’abbattimento del 10% della spesa sostenuta sull’organico del personale civile non dirigenziale, per un totale complessivo annuo a regime di euro 131.158.863,08.

 

 

 

 

Infine, la relazione tecnica riporta la seguente tabella riepilogativa della riduzione dei volumi di spesa:

euro

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE RIDUZIONI DI SPESA

FONTE NORMATIVA

2007 (1)

2008 (2)

2009 (3)

Dal 2010

Art. 1, c.404, lett.a) e 897 della l. 296/2006 e art. 74, c. 1, lett. a) e 4, d.l. 112/2008

213.351,93

284.469,24

1.926.447,87

2.473.774,08

Conseguenti riduzioni dei costi di funzionamento

178.125,00

237.500,00

878.750,00

1.092.500,00

Art. 1, c. 404, lett.f) e 408 l. 296/2006

NON APPLICABILE (la % di personale impiegato in attività di supporto è già inferiore al limite del 15%)

Art. 74, c. 1, lett. c) d.l. 112/2008

 

 

 

127.592.589,00

totali

391.476,93

521.969,24

2.805.197,87

131.158.863,08

(1)     risparmio calcolato per soli 9 mesi, derivante dalle quattro posizioni dirigenziali non generali ridotte in attuazione del comma 897 della l. 296/2006 a partire dal 1 aprile 2007;

(2)     risparmio calcolato per l’intero 2008, derivante dalle quattro posizioni dirigenziali non generali ridotte in attuazione del comma 897 della l. 296/2006 a partire dal 1 aprile 2007;

(3)     risparmio calcolato ipotizzando l’entrata in vigore del provvedimento dal 1° aprile 2009.

 

Al riguardo, si osserva quanto segue.

Con riferimento all’ammontare complessivo dei risparmi stimati, si rileva in via preliminare che gli importi indicati dalla relazione tecnica si riferiscono ad effetti che dovrebbero prodursi dal 1 aprile 2009, presumendo l’entrata in vigore del provvedimento in esame a tale data. Poiché allo stato questa ipotesi non risulta praticabile, la stima dei risparmi andrebbe rivista prudenzialmente al ribasso.

In merito al raggiungimento dell’obiettivo previsto dall’art 1, comma 404, lettera a), della legge 296/2006 e dall’art. 74, comma 1, lett. a) del d.l. 112/2008, circa la riduzione del 20% degli uffici dirigenziali generali e del 15% di quelli non generali, l’articolo 16, comma 4, dello schema di decreto in esame precisa, come affermato nella R.T., che tali riduzioni tengono conto di quelle già operate per effetto della disposizione di cui all’art. 1, comma 897, della legge 296/2007.

Al riguardo si ricorda quanto osservato dal Consiglio di Stato nel parere reso il 2 marzo 2009, secondo cui la metodologia utilizzata per il raggiungimento delle percentuali di abbattimento del numero di uffici non é condivisibile: per rispondere all’esigenza di contenimento della spesa, cui le norme richiamate sono dirette, la riduzione in parola “non può non avere a parametro la struttura amministrativa in essere al momento nel quale la riorganizzazione è stata prevista, momento che è temporalmente e logicamente successivo a quello dell’intervento legislativo di accorpamento (di due direzioni generali in un’unica direzione) effettuato dal comma 897, il quale non può, quindi, essere computato nella operazione di riduzione affidata alla fonte regolamentare. Resta ferma dunque,…., l’esigenza di operare un ulteriore taglio di posti di funzione di livello dirigenziale generale e non generale, al fine di ottemperare al disposto dell’art 1, comma 404, lettera a), della legge 296/2006 e dell’art. 74, comma 1, lett. a) del d.l. 112/2008”.

Si ricorda che il Consiglio di Stato , in data 21 febbraio 2008, nell’esaminare il precedente schema di regolamento di organizzazione del Ministero della Difesa (DOC 239), aveva già sollevato dubbi in ordine al criterio di computare nella riduzione prevista dall’art. 1, comma 404, della legge 296/2006, dei posti di livello dirigenziale generale e non generale i posti di funzione venuti meno per effetto dell’accorpamento, nella Direzione generale di commissariato e di servizi generali, delle due precedenti direzioni aventi competenza sulla materia, operato dall’art. 1, comma 897, della legge finanziaria 2007. Ciò in quanto il comma 897 procede direttamente e con effetto immediato ad incidere sulla struttura del Ministero della difesa.

A tale riguardo, nella seduta del 18 marzo 2008, la Commissione Bilancio ha chiesto chiarimenti al Governo circa l’effettiva possibilità di realizzare integralmente i risparmi scontati nel quadro degli effetti finanziari della legge 296/2006, stante la computazione delle non più esistenti strutture di direzione generale nelle operazioni di riorganizzazione condotte attraverso il provvedimento all’epoca all’esame.

Sul punto il Governo, con nota del 18 marzo 2008, ha rilevato che il citato comma 897 si limita a prevedere l’accorpamento in un’unica struttura delle due direzioni generali, senza, peraltro, imporre al Ministero della difesa la soppressione di un posto di funzione apicale che, pertanto, è da ritenersi disponibile. Pertanto ha ribadito la legittimità della scelta operata dall’amministrazione che ha soppresso il posto risultante computandolo ai fini del raggiungimento della riduzione imposta dall’art. 1, comma 404, lett. a) della legge 296/2006.

 

Si osserva, inoltre, che la quantificazione dei risparmi ascritti alla soppressione degli uffici dirigenziali non generali è stata effettuata dalla relazione tecnica a fronte della riduzione di n. 30 posizioni. Tuttavia, la stessa relazione tecnica afferma che di tali posizioni solo 10 risultano effettivamente coperte. I suddetti risparmi, pertanto, potrebbero essere destinati a non sostanziarsi in maniera effettiva, dal momento che la soppressione di posizioni non coperte non dovrebbe dar luogo a risparmi. Sul punto si rende necessario un chiarimento del Governo.

Tale chiarimento appare necessario, tra l’altro, in quanto nella nota di risposta del 18 marzo 2008 alle analoghe osservazioni formulate dalla Commissione Bilancio della Camera in occasione dell’esame del precedente schema di regolamento, il Governo ha fatto presente che in via prudenziale su tale misura di riduzione non erano stati computati risparmi di spesa e che, attesa la notevole vacanza di posti in organico, i risparmi quantificati erano meramente potenziali, potendosi concretizzare unicamente in un abbassamento del limite massimo teorico della relativa spesa.

Con riferimento alla quantificazione dei risparmi sulle spese di funzionamento conseguenti alle soppressioni delle strutture dirigenziali generali, sarebbero opportuni maggiori dettagli volti a chiarire i dati illustrati nella tabella 4 che, inoltre, sembrerebbero parzialmente in discrasia con quelli riportati nella tabella riassuntiva riportata in calce alla relazione tecnica. In particolare, l’importo del risparmio per costi di funzionamento relativi al 2009, indicato nella tabella riassuntiva (euro 878.759) non corrisponde a quello riportato in altra tabella (807.500) contenuta nella stessa relazione tecnica.

Infine, si rileva che detta tabella riassuntiva non riporta effetti nel triennio 2007-2009 conseguenti all’applicazione della disposizione di cui all’art. 74, comma 1, lett. c) del d.l. 112/2008. Sul punto sarebbe opportuno acquisire un chiarimento del Governo.

 

 

 

 



[1] Legge finanziaria 2007

[2] Seduta del 18 marzo 2008

[3] Anche attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali e l'istituzione dei servizi comuni.

[4] Gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilità.

[5] Il restante risparmio previsto dal comma 416 (5 milioni di euro per il 2007, 10 milioni per il 2008 e 15 milioni per il 2009) è stato integralmente ascritto – dalla medesima RT alla legge finanziaria 2007 - alle misure finalizzate alla riorganizzazione delle strutture periferiche dei Ministeri dell’interno e dell’economia (commi 425-429).

[6] Sul punto il Governo ha precisato che tale mancato computo di economie era stato effettuato in via prudenziale, tenuto conto che presso le amministrazioni esistono uffici privi di titolare.

[7] D.Lgs. 6 ottobre 2005 n. 216 - disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 16 luglio 1997, n. 264, in materia di riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa. Le due disposizioni citate prevedevano, in materia di riorganizzazione dei compiti nei settori del commissariato militare e dei servizi generali, la soppressione della Direzione generale di commissariato e dei servizi generali di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 16 luglio 1997, n. 264 e l’istituzione di due distinte direzioni generali  di commissariato (COMMIDIFE)  e di servizi generali (DIFESERVIZI).

[8] L’importo lordo stimato dalla relazione tecnica, è pari a 12 milioni di euro per il 2009,  a 24 milioni di euro per il 2010 e 30 milioni di euro per il 2011.

[9] Norme disciplinanti l’organizzazione dell’area centrale del Ministero della difesa.

[10] Da adottarsi, ai sensi dell’art. 17, comma 4-bis, lett. e) della L n. 400/1988, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del regolamento in esame.

[11] Che reca disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 16 luglio 1997, n. 264, in materia di riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 2 della L. 27 luglio 2004, n. 186.

[12] “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”

[13] Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione degli enti di ricerca, mediante una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.

[14] Per maggiori dettagli, si rinvia alla tabella 3 contenuta nella relazione tecnica.