Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: Doc. 27: Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Riferimenti:
SCH.DEC 27/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 23
Data: 07/10/2008
Descrittori:
MINISTERI   MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ORGANIZZAZIONE DI UFFICIO   UFFICI
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

 

 

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

 

(Schema di regolamento n. 27)

 

 

 

 

 

N. 23 – 7 ottobre 2008

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Estremi del provvedimento

 

DOC:

 

27

Natura dell’atto:

 

Schema di regolamento

Titolo breve:

 

Organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

 

Riferimento normativo:

 

Art. 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988 e art. 13, comma 2, della legge n. 59 del 1997

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

Mazzuca

Gruppo:

PdL

 

Relazione tecnica:

presente

 

 

Assegnazione

 

Alla I Commissione

ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2

 

 

(termine per l’esame: 8 ottobre 2008)

 

Nota di verifica n. 23

 



INDICE

ARTICOLI da 1 a 11. 5

Organizzazione del Ministero della pubblica istruzione. 5



PREMESSA

 

 

Il provvedimento in esame reca lo schema di regolamento di organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ed è emanato in applicazione dell’articolo 1, comma 5, del decreto legge 85/2008([1]).

Il D.L. 85/2008, articolo 1, comma 5, dispone che le funzioni del Ministero dell’università e della ricerca scientifica siano trasferite al Ministero della pubblica istruzione che contemporaneamente assume la denominazione di Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Inoltre, in attuazione di quanto disposto dalla legge 244/2007 (legge finanziaria 2008), individua 12 ministeri (comma 1), disciplina, ai fini dell’adeguamento delle strutture di Governo, il trasferimento delle relative attribuzioni e risorse (commi 2-7) e demanda l’immediata ricognizione, in via amministrativa, delle strutture trasferite ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (comma 8).

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, vidimata dalla Ragioneria generale dello Stato, e delle relative tabelle allegate.

Si esaminano di seguito le norme suscettibili di determinare effetti finanziari.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI da 1 a 11

Organizzazione del Ministero della pubblica istruzione

Normativa vigente: l’articolo 1, comma 404, della legge 296/2006 (legge finanziaria per il 2007) ha disposto – con finalità di risparmio di spesa per il personale dei Ministeri - la riorganizzazione delle articolazioni interne di ciascuna amministrazione per realizzare la riduzione del 10 per cento del numero degli uffici di livello dirigenziale generale e del 5 per cento per gli uffici di livello dirigenziale non generale. Alla diminuzione del 10 per cento degli uffici dirigenziali di 1ª fascia sono stati ascritti effetti di riduzione della spesa pari a 2-4-5 milioni di euro annui nel triennio 2007-2009([2]). In attuazione della predetta norma è stato emanato il DPCM 13 aprile 2007 (“Linee guida per l'attuazione dell'articolo 1, commi 404-416, della legge 296/2006”).

L’art. 1, comma 16, del d.l. 85/2008 stabilisce che, per le strutture delle Amministrazioni per le quali è previsto il trasferimento delle funzioni, sono ridefiniti gli assetti organizzativi e il numero massimo delle strutture di primo livello, in modo da assicurare, fermi restando i conseguenti processi di riallocazione e mobilità del personale, che al termine del processo di riorganizzazione sia ridotta almeno del 20 per cento, per le nuove strutture, la somma dei limiti delle spese strumentali e di funzionamento previsti rispettivamente per i Ministeri di origine ed i Ministeri di destinazione.

L’art. 74 del DL 112/2008 reca disposizioni di modifica degli assetti organizzativi e di personale delle amministrazioni dello Stato e prevede, in particolare, che le stesse amministrazioni provvedano, entro il 31 ottobre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti, a:

·         ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, al fine di realizzare la riduzione del numero degli uffici di livello dirigenziale generale e di quelli di livello non generale in misura non inferiore, rispettivamente al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti, riducendo, in misura corrispondente, le dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale  [comma 1, lett. a)];

·         ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali [comma 1, lett. b)];

·         ridurre le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, in misura non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale [(comma 1, lett. c)];

Si prevede, inoltre, che nell’attuazione delle misure previste dal comma 1, lettera a), da parte dei ministeri si tenga conto delle riduzioni apportate dai regolamenti emanati ai sensi dell’art. 1, comma 404, lett. a), della L. n. 296/2006, con riguardo anche ai ministeri esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del DL n. 85/2008  e che anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicuri il conseguimento delle corrispondenti economie  (comma 4).

 

Le norme recano le disposizioni relative all’assetto organizzativo del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e alla sua articolazione in tre Dipartimenti: Dipartimento per l’istruzione; Dipartimento per l’università, l’alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca; Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e per la comunicazione. Nell’ambito di questi sono quindi individuati gli uffici di livello dirigenziale generale e non dirigenziale (articoli 1-10).

Provvedono, inoltre, alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero, come stabilito nella tabella A allegata (articolo 11, comma 1).

Il seguente prospetto indica le dotazioni organiche di diritto previste dal provvedimento in esame come da tabella A allegata all’articolo 11, comma 1.

 

Personale dirigenziale

 

Personale non dirigenziale

 

Dirigenti di prima fascia

34*

Area III

3638

Dirigenti di seconda fascia, amministrativi

337**

Area II

4593

Dirigenti di seconda fascia, tecnici

335

Area I

538

Totale dirigenti

706

Totale aree (personale non dirigenziale)

8769

Totale complessivo

9475

* compreso un posto dirigenziale di livello generale presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro

** compresi 15 posti dirigenziali di livello non generale presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro

 

Sono quindi messe a confronto – secondo le indicazioni contenute nella seguente tabella - la nuove dotazioni organiche articolate[3] per aree e fasce retributive con le vecchie articolate per posizioni economiche.

 

Legislazione vigente

Schema di regolamento in esame

Posizione economica

Dotazione

Area

Fascia retributiva

Dotazione

 

 

III

F7

22

 

 

F6

68

 

 

F5

800

C3

1.088

F4

49

C2

1.349

F3

1.135

 

 

F2

689

C1

1.963

F1

875

 

 

II

F6

39

 

 

F5

76

 

 

F4

1.920

B3

2.208

F3

95

B2

1.866

F2

1.608

B1

858

F1

855

 

 

I

F3

57

 

 

F2

371

A1

603

F1

110

Totale

9.935

 

 

8.769

 

 

 

La relazione tecnica afferma che il provvedimento in esame - ai sensi del d.l. n. 85/2008 e, in particolare dell’articolo 1, comma 16 - ridefinisce gli assetti organizzativi, assicurando - fermi restando i conseguenti processi di riallocazione e mobilità del personale - che, al termine del processo di riorganizzazione, la somma dei limiti delle spese strumentali e di funzionamento sia ridotta di almeno il 20 per cento. Precisa inoltre che la riduzione ammonta complessivamente ad euro 4.613.187, a decorrere dall’anno 2009 (di cui 4.211.256 ex stato di previsione MPI e 401.931 ex stato di previsione MUR) e che la medesima sarà apportata in sede di predisposizione di bilancio per l’anno 2009.

La relazione specifica che, al fine di adeguare il nuovo assetto organizzativo del MIUR alle previsioni del d.l. 112/2008, si è inteso applicare fin da subito l’articolo 74 del predetto decreto-legge, tenendo conto tuttavia di quanto disposto dal comma 4 del medesimo decreto il quale prevede che, ai fini dell’attuazione della riduzione prevista per gli uffici dirigenziali di livello generale e quelli di livello non generale, si debba tener conto delle riduzioni già apportate dai regolamenti emanati ai sensi dell’art. 1, comma 404 della legge 296/2006.  Poiché le riduzioni previste dall’art. 1, comma 404, della legge 296/2006 sono state già effettuate con il DPR 260/2007 per il MPI e con il DPR 264/2007, per il MUR, le percentuali di riduzione indicate al comma 1, lett. a) dell’art. 74 passano conseguentemente dal 20% al 10%, per gli uffici dirigenziali di livello generale, e dal 15% al 10% per quelli di livello non generale.

La relazione fa presente che, al fine di armonizzare la struttura dei due dicasteri riunificati e nell’ottica di utilizzo del modello di tipo dipartimentale, si è provveduto a sostituire il Segretariato Generale previsto nel regolamento del MUR con il Dipartimento per l’università, l’alta formazione artistica, musicale e coreutica e la ricerca. La relazione afferma, in proposito, che tale trasformazione non comporta maggiori oneri in quanto trattasi di strutture di pari livello. Fa inoltre presente che la somma delle dotazioni organiche dei due Ministeri accorpati è pari a 38 e che, pertanto, applicando la riduzione del 10%, il numero dei posti da ridurre è pari a 3,8.

Per ottenere tale riduzione si è operata la soppressione in eccesso di 4 uffici dirigenziali generali previsti dal regolamento di organizzazione del MUR e dal regolamento di organizzazione del MPI.

Si tratta: della direzione generale dei sistemi informativi di cui all’art. 8 del DPR 264/2007; della direzione generale degli affari generali e del personale di cui all’art. 3 del DPR 264/2007; del posto di dirigente generale di cui all’art. 19, comma 10 del d.lgs. 165/2001 ed il posto di dirigente generale di cui all’art. 19, comma 10, di cui alla tabella allegata al DPR 260/2007.

Per quanto concerne la riduzione del 10% degli uffici dirigenziali di livello non generale, la relazione fa presente che, ai sensi delle tabelle allegate ai regolamenti di organizzazione dei precedenti ministeri, la dotazione complessiva dei dirigenti è pari a 751 unità, di cui 379 dirigenti tecnici in servizio presso il Ministero della pubblica istruzione. A fronte di tale consistenza numerica, la riduzione prevista dal regolamento ammonta a 75 unità. Sono quantificati quindi i risparmi totali derivanti dall’applicazione dell’art. 74, comma 1, lett. a) D.L. 112/2008 nel seguente modo:

 

Prospetto dei risparmi conseguenti alla riduzione dei posti da dirigente

Posizione

Unità

Onere unitario

Montante

Dirigente generale

4

197.900,06

791.600,24

Dirigente non generale

75

83.544,20

6.265.815

Totale

79

 

7.057.415,24

 

Per quanto concerne l’applicazione dell’art. 74, comma 1, lett. b) del d.l. 112/2008, che prevede la riduzione del contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al 10%, con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali, la relazione fa presente che il personale adibito alle attività suddette è risultato, in occasione della precedente riorganizzazione del MPI, pari a n. 431 unità, di cui n. 33 unità ormai collocate a riposo. Il contingente attuale ammonta pertanto a 398 unità, cui vanno aggiunte n. 70 unità in servizio presso gli uffici logistico-strumentali e di supporto dell’ex MUR, che facevano capo alla Direzione generale degli affari generali e del personale e alla Direzione generale dei sistemi informativi. Pertanto, ad accorpamento avvenuto, il totale delle unità che dovrebbero svolgere funzioni strumentali e di supporto si attesta su una cifra pari a 468 unità, cui va applicata la riduzione prevista del 10%. Tuttavia, avendo soppresso le direzioni generali di cui sopra, tutto il personale in servizio presso le predette strutture (70 unità) verrà ricollocato presso gli uffici che svolgono funzioni istituzionali, garantendo una complessiva riduzione del personale in servizio presso gli uffici logistico-strumentali e di supporto pari al 14,96% (70 unità su un totale di 468).

Per quanto concerne inoltre l’applicazione dell’art. 74, comma 1, lett. c) del d.l. 112/2008, che prevede la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando una riduzione non inferiore al 10% della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale, si rimanda alla tabella 1 allegata alla relazione medesima la quale, nell’indicare le dotazioni organiche dei due ministeri antecedenti all’accorpamento, ne prevede la sostanziale riduzione garantendo gli obiettivi di risparmio fissati alla lett. c). La relazione determina il risparmio totale di spesa in euro 33.156.137,28.

Quanto alla previsione dell’art. 74, comma 3, del d.l. 112/2008, fa presente che gli uffici scolastici provinciali di cui all’art. 8 del provvedimento in esame svolgono una funzione fondamentale nella gestione dei ruoli provinciali del personale docente e che, pertanto, allo stato attuale non è possibile modificare procedure che permettono il corretto avvio dell’anno scolastico. Tuttavia, attraverso un piano operativo, nell’arco di un biennio, sarà possibile ridefinire il modello organizzativo su base regionale, anche attraverso la previsione a livello provinciale di semplici presidi amministrativi di livello non dirigenziale.

La relazione fa presente, infine, che al fine di raccordare il decreto in esame con il regolamento di riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione, a titolo compensativo di alcune misure introdotte nel suddetto regolamento, il taglio effettuato sulla dotazione organica della dirigenza di seconda fascia del MIUR è incrementato di n. 4 posti dirigenziali non generali. Il taglio complessivo è pertanto pari a n. 79 unità, di cui n. 75 in applicazione della riduzione della dotazione organica del 10% e n. 4 posti a copertura delle misure introdotte nel regolamento degli uffici di diretta collaborazione del MIUR.

I risparmi totali che si ottengono con la revisione delle strutture organizzative del MIUR sono così indicati dalla RT:

 

Art. 1, comma 16, d.l. 85/2008 e sulla base dei dati forniti dall’Ispettorato Generale di Bilancio

4.613.187

Applicazione della riduzione del 10% sui posti di dirigenza generale

791.600,24

Applicazione della riduzione del 10% sui posti di dirigenti non generali

6.265.815

Riduzione del 10% delle spese relative ai posti in organico del personale non dirigenziale

33.156.137,28

Totale risparmi

44.826.739,52

 

Al riguardo, appaiono necessari chiarimenti in ordine alla riduzione operata relativamente alle spese strumentali e di funzionamento, al fine di verificarne la coerenza con il disposto dell’art. 1 comma 16 del DL n. 85/2008. Infatti, non risulta possibile procedere ad una verifica della corrispondenza dei risparmi, stimati dalla relazione tecnica in euro 4.613.187, rispetto alla prescritta riduzione del 20 per cento, tenuto conto che non sono esplicitati l’ambito applicativo della riduzione stessa e la previsione iniziale di spesa rispetto alla quale essa opera.

Quanto al ridimensionamento degli assetti organizzativi che, in base alla disposizione di cui all’art. 74, comma 1, lett.a) del DL n. 112/2008, deve tradursi in una riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale nella misura del 20 per cento e di quelli di livello non generale nella misura del 15%, si formulano le seguenti osservazioni.

In base alla tabella allegata al DPCM 14.7.2006, - vigente anteriormente alle disposizioni della finanziaria 2007[4] che ha imposto la prima riduzione degli organici - la consistenza organica dei ministeri, sui quali deve essere operata la riduzione del 20 e del 15 per cento, è la seguente:

 

Ministero pubblica istruzione

Ministero università e ricerca

Totale

Dirigenti di 1° fascia

32

Dirigenti di 1° fascia

7+1(*)

40

Dirigenti di 2° fascia:

739

Dirigenti di 2° fascia

57

796

(*) posizione aggiunta dall’art. 2, comma 137, DL 626/2006

Secondo quanto affermato dalla relazione tecnica, per il Ministero della pubblica istruzione (con il DPR n. 260/2007) e per il Ministero dell’università e della ricerca (con il DPR n. 264/2007), sono state effettuate le riduzioni previste dall’art. 1, comma 404, della legge n. 296/2006 nella misura del 10 per cento degli uffici di livello dirigenziale generale e nella misura del 5 per cento degli uffici di livello dirigenziale non generale.

Le tabelle allegate ai suddetti provvedimenti riportano, però, la seguente consistenza organica:

 

Ministero pubblica istruzione

Ministero università e ricerca

Totale

Dirigenti di 1° fascia

30*

Dirigenti di 1° fascia

8

38

dirigenti di 2° fascia:

699**

Dirigenti di 2° fascia

52***

751

*compreso un posto dirigenziale di livello generale presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro. Il valore include l’incremento di una posizione di dirigente generale disposta dall’articolo 10 del DPR n. 259/2007 e compensata con la riduzione aggiuntiva di 3 posti da dirigente non generale. La compensazione era indicata nella relazione tecnica e non anche dal tenore letterale della disposizione,[5]

** compresi 14 posti dirigenziali di livello non generale presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro. Il valore è determinato applicando la riduzione del 5 per cento ai 739 posti a suo tempo previsti e sottraendo ulteriori 3 posti in applicazione del già citato DPR 259/2007.

*** compresi 9 posti dirigenziali di livello non generale presso uffici di diretta collaborazione del Ministro.

 

Il Governo, nel rispondere alle richieste di chiarimenti formulate dal Servizio Bilancio dello Stato relativamente allo schema di regolamento n. 158 [6], ha precisato che lo schema di regolamento suddetto confermava il numero di strutture  organizzative di prima fascia fissato dal DL 626/2006, assicurando l’entità del risparmio previsto dalla legge finanziaria 2007 mediante una riduzione dei posti di seconda fascia più consistente di quella prevista.

Pertanto, se si applicassero le previste complessive riduzioni del 20 e del 10 per cento (comprensive di quelle prima indicate), la situazione dell’organico dovrebbe teoricamente essere la seguente:

-       dirigenti di prima fascia: 40 – 20% = 32

-       dirigenti di seconda fascia: 796 – 15% = 677

Vanno peraltro considerate ulteriori disposizioni disposte in base a norme vigenti.

 

Alle predette dotazioni va infatti aggiunto 1 posto di dirigente generale previsto dal Regolamento degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della pubblica istruzione di cui al D.P.R. 29 novembre 2007, n. 259 e vanno sottratti 7 posti di dirigente di seconda fascia. Tali riduzioni sono quelle risultanti dalla relazione tecnica allegata allo schema di regolamento di cui al DPR n. 259/2007[7], la quale afferma che, a fronte della previsione di un’ulteriore posizione di livello dirigenziale, l’invarianza della spesa viene assicurata mediante la soppressione di 3 posti di livello dirigenziale non generale, e dalla relazione tecnica allo schema di regolamento di cui al doc. 28 (relativo agli uffici di diretta collaborazione del ministro, attualmente sottoposto all’esame delle competenti commissioni parlamentari per l’espressione del parere), la quale afferma che all’onere complessivo derivante dall’istituzione di un posto di dirigente generale previsto per il Servizio di Controllo Interno, si provvede mediante la riduzione di n. 4 posti di dirigente di seconda fascia.[8]

 

Di conseguenza, il numero dei dirigenti di prima fascia dovrebbe complessivamente ammontare a 33 (32+1) e il numero dei dirigenti di seconda fascia a 670 (677-3-4) come riepilogato nel prospetto che segue, elaborato dal Servizio Bilancio dello Stato:

 

 

Situazione prima della  finanziaria 2007

Riduzione minima  prevista per legge

Variazioni ex art. 10 Dpr n. 259/2007

Variazioni ex doc. 28 XVI leg.

Nuova dotazione proposta dallo schema

Dotazione stimata dal Servizio bilancio

Dirigenti di 1° fascia

40

-8

+1

-

34

33

Dirigenti di 2° fascia

796

-119

-3

-4

672

670

 

Dovrebbero pertanto essere chiariti i motivi in base ai quali l’organico del nuovo ministero viene invece definito, dallo schema di decreto in esame, pari a 34 dirigenti di prima fascia e a 672 dirigenti di seconda fascia.

Si ravvisa in proposito che, in occasione della presentazione dei successivi schemi di riorganizzazione, adottati in applicazione dell’articolo 1, comma 5, del D.L. 85/2008, sia sempre fornita un’analitica ricostruzione dei diversi interventi che determinano la riduzione complessiva delle dotazioni organiche disposta.

 

Ulteriori disposizioni dello schema di regolamento danno attuazione a previsioni legislative cui non risultano ascritti effetti finanziari. Peraltro, ai fini di un’esaustiva valutazione dell’impatto finanziario del provvedimento, appare necessario acquisire chiarimenti in ordine ai seguenti aspetti.

Per quanto concerne la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, si rileva che le disposizioni in esame danno una prima e parziale attuazione al riordino delle carriere prefigurato nell’ultimo contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri[9]. In luogo delle precedenti posizioni economiche, il personale è suddiviso in tre aree, a sua volta articolate in fasce retributive. L’esplicita previsione di dotazioni riferite alle fasce è suscettibile di comportare implicazioni relative al trattamento economico del personale interessato in quanto la nuova dotazione definita include fasce retributive apicali che non corrispondono ad alcuna posizione economica attualmente prevista.

Sarebbe, pertanto, opportuno acquisire indicazioni circa l’effettiva disponibilità delle risorse necessarie per la concreta attuazione della nuova struttura delle carriere.

 



[1] Recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”.

[2] V. allegato 7 riferito alla legge 296/2006. La RT alla legge finanziaria 2007 ha attribuito tali economie esclusivamente alla riduzione del 10 per cento delle figure dirigenziali di prima fascia, per le quali (400 unità presso le Amministrazioni centrali =  riduzione di 40 unità) è stato calcolato un risparmio lordo di 4-8-10 milioni per il triennio 2007-09, ridotto poi del 50% per scontare il mancato incasso di contributi e imposte applicati sulle retribuzioni non più erogate.

[3] In applicazione del CCNL del personale non dirigente del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006- 2009 e biennio economico 2006 – 2007 del 14 settembre 2007.

[4] Si tratta del più volte citato articolo 1, comma 400, lettera a) della legge n. 296/2006.

[5] Cfr. Nota di verifica n. 125 del Servizio Bilancio dello Stato del 6 novembre 2007. Si rammenta che il Ministero della pubblica istruzione, con nota n.    5278 del 6 novembre 2007, in risposta alle osservazioni avanzate dal Servizio, ribadiva che la previsione di una nuova posizione di dirigente generale sarebbe stata compensata mediante la indisponibilità di tre posti da dirigente di seconda fascia.

[6] Regolamento di organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca ai sensi dell’art. 1, comma 404, della legge n. 296/2007.

[7] A compensazione, appunto, dell’incremento di 1 unità delle dotazioni organiche dei posti da dirigente generale.

[8] L’ulteriore posto da dirigente generale previsto nell’ambito del Servizio di controllo interno non deve essere portato ad incremento delle dotazioni fissate dal regolamento di organizzazione in esame per esplicita previsione normativa: il citato doc. 28 precisa, infatti, all’articolo 10, che le posizioni dei componenti dell’organo di direzione del Servizio di controllo interno sono da intendersi aggiuntive rispetto alle posizioni già previste negli organici e, dunque, non vanno ricomprese nelle dotazioni fissate per il Ministero. 

[9] Si tratta del CCNL per il quadriennio normativo 2006 - 2009 e biennio economico 2006 – 2007 del 14 settembre 2007.