Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: DOC 10 - Prescrizioni in tema di tessuti e cellule umani
Riferimenti:
SCH.DEC 10/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 11
Data: 24/07/2008
Descrittori:
DONATORI DI ORGANI   ORGANI DEL CORPO UMANO
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

 

 

Prescrizioni in tema di tessuti e cellule umani

 

(Schema di decreto legislativo n. 10)

 

 

 

 

 

N. 11 – 24 luglio 2008

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

DOC:

 

10

Natura dell’atto:

 

Schema di decreto legislativo

Titolo breve:

 

Attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE che attuano la direttiva 2004/23/CE sulla definizione di norme di qualità e sicurezza per la donazione ed il trattamento di tessuti e cellule umani.

 

 

Riferimento normativo:

 

articolo 1, commi 1, 3 e 4, della legge n. 34 del 2008 (legge comunitaria per il 2007)

 

 

Relatore per la XII Commissione

 

 

De Nichilo Rizzoli

Gruppo:

PdL

 

Relazione tecnica:

presente

 

 

Assegnazione

 

Alla XII Commissione Affari sociali, nonchè alla V Commissione Bilancio

ai sensi

 

 

(termine per l’esame: 28 luglio 2008)

 

 

 

 

Nota di verifica n. 11

 


INDICE

 

ARTICOLI 1-4. 2

Disposizioni di carattere generale. 2

ARTICOLO 5. 3

Disposizioni in materia di esami di laboratorio. 3

ARTICOLO 13. 3

Scambio di informazioni tra Autorità competenti3

ARTICOLO 18. 4

Norma di copertura. 4


PREMESSA

 

Lo schema di decreto legislativo in esame, corredato di relazione tecnica, recepisce le due direttive tecniche della Commissione europea 2006/17/CE e 2006/86/CE, attuative della direttiva 2004/23/CE, già recepita con il decreto legislativo n. 191/2007, recante norme di qualità e sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani. Dello schema in esame fanno parte anche 11 Allegati tecnici.

Più in particolare, la direttiva 2006/17/CE riguarda prescrizioni tecniche per la donazione, l’approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, mentre la direttiva 2006/86/CE riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazione ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.

 

ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO

 

(milioni di euro)

 

2008

2009

2010

articolo 18

0,54

1,08

1,08

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI 1-4

Disposizioni di carattere generale

Le norme dispongono:

a)      il campo di applicazione della normativa (articolo 1);

b)     le definizioni tecniche ricorrenti nel provvedimento in esame (articolo 2);

c)      i soggetti e le procedure relative all’approvvigionamento di tessuti e cellule umani (articolo 3).

Più in particolare, la norma prevede che il prelievo di tessuti e cellule umane è effettuato da personale altamente qualificato, ai sensi della normativa vigente, adeguatamente formato da parte di un’equipe di clinici esperti o di un istituto di tessuti autorizzato ed accreditato. La norma prevede inoltre la conclusione di accordi scritti tra i soggetti interessati in ordine alle procedure da seguire e la definizione di procedure operative standard (POS);

d)     i criteri per la selezione dei donatori, attraverso il rinvio agli allegati I e II (articolo 4).

 

La relazione tecnica non considera le disposizioni in esame.

 

Al riguardo appare opportuno acquisire chiarimenti in merito alle procedure di formazione del personale coinvolto nelle procedure per l’approvvigionamento dei tessuti e delle cellule umani, al fine di escludere che tale attività possa recare effetti negativi a carico del Servizio sanitario nazionale.

 

ARTICOLO 5

Disposizioni in materia di esami di laboratorio

La norma prevede che il responsabile dell’organizzazione per l’approvvigionamento o dell’istituto dei tessuti garantisca che i donatori, anche di cellule riproduttive, siano sottoposti agli esami prescritti negli allegati II e III.

 

La relazione tecnica quantifica in 0,5 milioni di euro nel 2008 e 1, 08 milioni di euro annui a decorrere dal 2009 gli oneri a carico delle amministrazioni territoriali del SSN recati dalle disposizioni in esame.

Più in particolare, la nuova normativa è volta ad implementare i test di validazione e controllo al fine di conseguire la massima sicurezza possibile. La quantificazione tiene conto che, sulla base delle disposizioni in esame, circa 6.000 donazioni annue potrebbero necessitare di ulteriori indagini e che il costo per eventuali esami aggiuntivi è stimabile in circa 180 euro per donazione. Il finanziamento corrispondente (pari, nel 2008, a metà dell’onere quantificato, in considerazione dei tempi di entrata in vigore del provvedimento) è assegnato alle regioni con un vincolo di finalizzazione a favore delle strutture deputate ad effettuare i prelievi e i controlli delle donazioni, la cui attività è oggetto di monitoraggio da parte del Centro nazionale trapianti.

 

La quantificazione risulta corretta sulla base dei dati e dei parametri forniti dalla RT.

 

ARTICOLO 13

Scambio di informazioni tra Autorità competenti

La norma dispone l’adozione, da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, delle iniziative necessarie ad assicurare la comunicazione delle informazioni del caso ai rispettivi Stati membri in relazione a reazioni avverse gravi.

 

La relazione tecnica non considera la disposizione in esame.

 

Al riguardo appare opportuno che il Governo precisi il contenuto di tali iniziative al fine di valutarne la fattibilità nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

 

ARTICOLO 18

Norma di copertura

La norma dispone che agli oneri recati dal provvedimento in esame, al netto dei risparmi derivanti dalla razionalizzazione e dal consolidamento delle attività già svolte dalle amministrazioni interessate, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione relativo alle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari[1] che, in deroga all’articolo 2, comma 615 e seguenti, della legge n. 244/2007[2], è riassegnata, a decorrere dal 2009, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

 

La relazione tecnica non considera la disposizione in esame.

 

Al riguardo, considerato che la disposizione quantifica esclusivamente l’onere derivante dall’articolo 5 mentre, per le restanti misure del provvedimento, fa genericamente riferimento ad un meccanismo di compensazione tra oneri e risparmi, nessuno dei quali è quantificato né nel testo del provvedimento né nella relazione tecnica, appare necessario che il Governo fornisca un quadro dettagliato sia degli oneri sia dei risparmi recati dal provvedimento in esame, in modo tale da verificare l’effettiva capienza della copertura.

 

 

ARTICOLO 18

Copertura finanziaria

 

La norma prevede che agli oneri del presente provvedimento – al netto dei risparmi previsti derivanti dalla razionalizzazione e dal consolidamento delle attività già svolte dalle amministrazioni interessate - pari ad euro 540 mila per l’anno 2008 e ad euro 1.080.000 a decorrere dall’anno 2009 si provveda a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo per le politiche comunitarie di cui all’articolo 5 della legge n. 183 del 1987. Tali somme sono, a tale fine, versate nello stato di previsione dell’entrata, per la successiva riassegnazione, in deroga - a decorrere dall’anno 2009 - all’articolo 2, comma 615 e seguenti della legge n. 244 del 2007, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Al riguardo, si rileva l’opportunità di acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla disponibilità delle risorse del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie a far fronte agli interventi previsti dal presente provvedimento, senza pregiudicare l’attuazione di quelli già disposti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Si osserva inoltre che la clausola di copertura fa riferimento genericamente agli oneri del provvedimento senza precisare, come richiesto dalla vigente disciplina contabile[3], a quali specifiche disposizioni sono imputabili gli stessi. Peraltro la relazione tecnica che afferma che le disposizioni onerose sono quelle relative alle analisi di laboratorio di cui all’articolo 5 del presente schema di decreto. Si segnala altresì l’opportunità che il Governo chiarisca se le spese connesse agli interventi di cui al citato articolo 5 abbiano natura di parte corrente, come sembrerebbe evincersi dalla relazione tecnica.

 

Tale chiarimento rileva posto che la procedura di versamento all’entrata del bilancio dello Stato e la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sembra volta a evitare che si verifichi il rischio di una dequalificazione della spesa, data la natura di conto capitale del Fondo di rotazione. Si ricorda, comunque, che in numerose occasioni, anche recenti, il legislatore ha disposto l’utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie per la copertura di oneri di parte corrente[4].

Sotto il profilo formale si rileva, inoltre, l’opportunità di acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito al riferimento all’articolo 2, comma 615, della legge n. 244 del 2007, per quanto concerne la deroga alla disciplina in materia di riassegnazione delle somme versate all’entrata.

La disposizione citata prevede che - a decorrere dall’anno 2008 - non si dia luogo alle iscrizioni di stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri in correlazione a versamenti di somme all’entrata del bilancio dello Stato autorizzate dai provvedimenti legislativi di cui all’elenco numero 1 allegato alla medesima legge n. 244, ad eccezione degli stanziamenti destinati a finanziare le spese della categoria relativa ai redditi da lavoro dipendente.

Si ricorda in proposito che il comma 46 dell’articolo 1 della legge n. 266 del 2005 fissa un limite massimo all’importo complessivo delle somme che in ciascun esercizio possono essere riassegnate alla spesa.

L’articolo 5 del decreto legislativo n. 208 del 2007, nel prevedere una disposizione analoga a quella in esame, riferisce la deroga al citato comma 46.

Si rileva altresì che non appaiono chiari i motivi per cui si prevede che la deroga decorra dall’anno 2009, dal momento che le limitazioni alla riassegnazione alla spesa si applicano anche per l’esercizio 2008.

 



[1] Articolo 5 della legge n. 183/1987.

[2] Tali norme dispongono che, a decorrere dall’anno 2008, non si dà luogo alle iscrizioni di stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri in correlazione a versamenti di somme all’entrata del bilancio dello Stato autorizzate dai provvedimenti legislativi di cui all’elenco n. 1 allegato alla legge, ad eccezione degli stanziamenti destinati a finanziare le spese della categoria 1 «redditi da lavoro dipendente» (comma 615); in relazione a quanto disposto dal comma 615, negli stati di previsione dei Ministeri di cui al medesimo comma sono istituiti appositi fondi da ripartire, con decreti del Ministro competente, nel rispetto delle finalità stabilite dalle stesse disposizioni legislative (comma 616); a decorrere dall’anno 2008, la dotazione dei fondi di cui al comma 616 è determinata nella misura del 50 per cento dei versamenti riassegnabili nell’anno 2006 ai pertinenti capitoli dell’entrata del bilancio dello Stato. L’utilizzazione dei fondi è effettuata dal Ministro competente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in considerazione dell’andamento delle entrate versate. La dotazione dei fondi è annualmente rideterminata in base all’andamento dei versamenti riassegnabili effettuati entro il 31 dicembre dei due esercizi precedenti in modo da assicurare in ciascun anno un risparmio in termini di indebitamento pari a 300 milioni di euro (comma 617).

[3] Si veda l’articolo 11-ter, comma 1, della legge n. 468 del 1978 il quale dispone che “in attuazione dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata…”.

[4] Si veda l’articolo 37, comma 57, del decreto-legge n. 223 del 2006, l’articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge n. 10 del 2007.