Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari | ||||||
Titolo: | Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici - Schema di D.Lgs. n. 490 (art. 1, co. 3, 5 e 29, L. 88/2009) - Elementi di valutazione per la compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea | ||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per la compatibilità comunitaria Numero: 175 | ||||||
Data: | 17/07/2012 | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | XIV - Politiche dell'Unione europea | ||||||
Altri riferimenti: |
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17 luglio 2012 |
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n. 175 |
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all’immissione sul mercato di articoli pirotecniciSchema di D.Lgs. n. 490
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Numero dell’atto |
490 |
Titolo |
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all’immissione sul mercato di articoli pirotecnici |
Norma di delega |
art. 1, co. 3, 5, |
Commissione competente |
I Affari costituzionali |
Rilievi di altre Commissioni |
XIV, V |
Lo schema di decreto legislativo in esame contiene una serie di modifiche e integrazioni al D.Lgs. 4 aprile 2010, n. 58 recante l’attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all’immissione sul mercato di articoli pirotecnici.
L’art. 1, comma 1, alla lett. a) novella l’art. 4 del D.Lgs. 58/2010 introducendo il concerto del Ministro dell’economia e delle finanze nel caso di adozione del decreto di applicazione delle tariffe aggiornate a cadenza triennale (punto 1). Aggiunge, altresì, un nuovo comma 1-bis ai sensi del quale, rinviando al DM di cui al comma 1, si prevedono dei corsi di formazione iniziale e di aggiornamento anche per i direttori di fabbriche e stabilimenti di fuochi artificiali nonché per gli altri operatori (punto 2).
L’art. 4 prescrive il superamento di un apposito corso di formazione sul tema della pirotecnica per ottenere l’autorizzazione all’esercizio delle attività di manipolazione ed utilizzazione degli articoli pirotecnici e la licenza per l’esercizio del mestiere di fochino ex art. 27 del D.P.R. n.302/1956. L’art. 4 rimette, poi, al Ministro dell’interno il compito di definire con decreto, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in esame, le modalità di attuazione dei suddetti corsi con indicazione delle relative tariffe qualora vengano organizzati dalla pubblica amministrazione.
L’articolo in esame, alla lett. b), intervenendo sull’art. 6 del decreto, con particolare riferimento al comma 4, espunge il riferimento alle vigenti norme di pubblica sicurezza e inserisce il richiamo alla sola normativa vigente in materia di etichettatura.
Si ricorda che l’art.
6 indica le formalità e le procedure relative all’apposizione della “marcatura CE” prevista dalla direttiva 2007/23/CE.
Il comma
A detta della relazione illustrativa, la modifica è volta a corrispondere alle richieste della Commissione europea a parere della quale le norme armonizzate, che prevedono l’obbligo di etichettare gli articoli pirotecnici, già ottemperano al rispetto degli essenziali requisiti di sicurezza.
Con la lett. c) viene modificato l’art. 7; al comma 1 s’introduce la comunicazione al Ministro dello sviluppo economico anche nell’ambito della procedura di notifica comunitaria degli “organismi notificati”.
La ratio dell’intervento, come sottolineato dalla relazione illustrativa, tiene conto di quanto rilevato nella fase di prima applicazione del decreto di cui si discute rispondendo all’esigenza di armonizzare alcune disposizioni concernenti la disciplina degli organismi notificati con quelle corrispondenti relative alla disciplina prevista per gli esplosivi per uso civile dal D.Lgs. 7/1997 (Recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile) e del relativo regolamento di esecuzione ex DM 19 settembre 2002.
È opportuno rammentare che l’art. 7 del D.Lgs. 58/2010 disciplina le competenze e le formalità per il rilascio dell’autorizzazione, previa notifica alla Commissione UE e alle competenti autorità degli altri Stati membri, agli organismi autorizzati (cd. “notificati”) ad espletare le attività di certificazione stabilite dal provvedimento in esame. Il comma 2 dell’art. 7 prevede, poi, che l'autorizzazione di cui sopra sia rilasciata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, a centri e laboratori appartenenti ad amministrazioni dello Stato, ad istituti universitari o di ricerca o a privati, aventi i requisiti di cui all'allegato III del decreto.
La novella, analogamente a quanto previsto per gli esplosivi per uso civile, investe anche il comma 2 dell’art. 7, precisando che l’autorizzazione agli organismi notificati è rilasciata previo motivato parere del Comitato tecnico di cui all’art. 4 del D.Lgs. 7/1997.
Ai sensi del menzionato art. 4, il Ministero dell'interno si avvale di un comitato tecnico per vigilare sull'attività degli organismi notificati, presieduto da un prefetto e composto da due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno del Dipartimento della pubblica sicurezza ed uno del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, da due rappresentanti del Ministero della difesa, da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico e da tre esperti in materia di esplosivi, anche estranei alla pubblica amministrazione. Il presidente e i componenti del comitato durano in carica tre anni e possono essere riconfermati non più di una volta.
Con particolare riferimento ai compiti di tale organo, il comitato, nel riscontrare che l'organismo notificato non soddisfa più i requisiti richiesti o nell'accertare gravi irregolarità nello svolgimento delle procedure di valutazione di conformità degli esplosivi, ne informa il Ministro dell'interno, il quale provvede con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al ritiro dell'autorizzazione a svolgere i compiti di organismo notificato e può disporre, con propria ordinanza, la sospensione immediata delle procedure di valutazione di conformità per le quali l'organismo era stato autorizzato. Del ritiro o della sospensione dell'autorizzazione viene data immediata notizia agli altri Stati membri ed alla Commissione dell'Unione europea.
La lett. d), novellando il comma 2 dell’art. 11, sopprime il riferimento sull’etichetta alla presa d’atto ministeriale nonché all’indicazione delle corrispondenti categorie nazionali in materia di depositi e mantiene solo il riferimento all’indicazione del numero di registrazione attribuito al prodotto dell’organismo notificato considerato che lo stesso, ai fini della tracciabilità per l’identificazione dei tipi di articoli pirotecnici e dei loro fabbricante, è richiamato anche dall’art. 18, comma 2, lett. a) della Dir. 2007/23/CE.
L’art. 11 indica, in modo puntuale, tutte le informazioni che debbono obbligatoriamente essere riportate sulle etichette degli articoli pirotecnici disciplinati dalle disposizioni in esame.
La novella, come specificato dalla relazione illustrativa, ottempera a quanto osservato dalla Commissione europea con particolare riferimento alle procedure di semplificazione in materia di etichettatura dei prodotti pirotecnici al fine di non ostacolarne la libera circolazione. L’art. 12, reca le medesime informazioni che vanno riportate nelle etichette degli articoli pirotecnici per veicoli.
Allo stesso modo, la successiva lett. e) sopprime, al comma 5 dell’art. 12 il riferimento alla medesima presa d’atto ministeriale.
La lett. f) sostituendo l'articolo
Si ricorda che l’art. 13 disciplina le modalità di identificazione degli articoli pirotecnici anche attraverso la predisposizione di un modello conforme a quello riportato nell’All. 5 al D.Lgs. 58/2010, rinviando, poi, ad un decreto del Ministro dell’interno per l’individuazione di taluni aspetti tecnici inerenti la formazione del codice di identificazione.
La modifica di cui sopra, come messo in evidenza dalla
relazione illustrativa, è volta a superare il rilievo della Commissione europea,
secondo cui la vigente previsione sarebbe in contrasto con
Ed ancora, viene precisato che la novella risulta conforme alla citata Direttiva all’articolo 18, comma 2, lett. a), tra le misure di esecuzione, prevede la possibilità di istituire un sistema di tracciabilità per l'identificazione dei tipi di articoli pirotecnici e del loro fabbricante.
La lett. g) introduce due modifiche all'articolo 17 (Disciplina sanzionatoria). La prima modifica è riferita all'articolo 53, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nel nuovo testo introdotto dal comma 1 del medesimo art. 17 del decreto legislativo.
L’art. 17 attribuisce, infatti, all’autorità di pubblica sicurezza l’ulteriore potere di adottare provvedimenti limitativi della libera circolazione dei prodotti esplodenti, in aggiunta ai casi già disciplinati dal TULPS, conferendo al prefetto il potere di sospendere i trasferimenti di articoli pirotecnici o d’imporre particolare prescrizioni tese a prevenire la detenzione o l’uso illecito di tale materiale. In aggiunta a ciò, viene attribuita al Ministro dell’interno la facoltà di disporre ulteriori provvedimenti coercitivi relativamente a fabbricazione, vendita, cessione o consegna per la custodia in deposito degli articoli pirotecnici che, pur marcati CE, risultino pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica oltre che per la salute, l’ambiente e la pubblica incolumità.
Nello specifico, dal testo del suddetto art. 53, comma 2, viene soppresso il riferimento alla sicurezza dei depositi e dei locali di vendita.
La suddetta modifica è volta, come sottolineato dalla relazione illustrativa, a eliminare l'attuale rigidità della previsione vigente. Infatti, l'attuale formulazione, che finalizza la classificazione dei predetti prodotti -da effettuare con il regolamento -ai soli fini della sicurezza fisica dei depositi e dei locali di vendita, risulta, sempre a detta della relazione, riduttiva rispetto ad altre finalità di classificazione dei prodotti, quale quella, in particolare, della sicurezza fisica delle fabbriche; oltre a ciò si consideri che l'art. 53 fa riferimento non solo agli artifici pirotecnici ma anche agli esplosivi civili, per i quali si applica il già citato D.Lgs. 7/1997, e agli altri prodotti esplosivi che esulano dal campo di applicazione delle direttive comunitarie, riconosciuti e classificati direttamente dal Ministero dell'interno.
Il successivo comma 3 dell’art. 53 TULPS viene, modificato specificando che i prodotti esplosivi sono iscritti, a seguito di provvedimento del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, nell'Allegato A al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Viene, infine, modificato anche il comma 7 dell’art. 17 del decreto, concernente l'applicazione di una sanzione amministrativa in caso di omissione totale dell'etichetta, anche su un singolo pezzo del prodotto pirotecnico comunque detenuto, aggiungendo la locuzione riferita a ciascuna confezione ancora integra, quando singoli pezzi non etichettati siano in essa contenuti.
La modifica, secondo quanto illustrato dalla relazione, è finalizzata a prevedere espressamente che tale sanzione si applichi una volta sola qualora i singoli pezzi privi dell'etichetta siano contenuti in un'unica confezione ancora integra, intervento resosi necessario per evitare applicazioni difformi sul territorio nazionale, con possibili disparità di trattamento ed effetti in contrasto con la finalità della stessa nonna.
Invero, viene altresì precisato che la proposta di modifica è volta a specificare un aspetto della disciplina sanzionatoria ,onde evitare applicazioni disomogenee e, soprattutto, sproporzionate rispetto alla finalità della previsione normativa, nonché di eliminare una rigidità ai fini della predisposizione delle disposizioni regolamentari attuative derivanti dalla formulazione dell'articolo 53, comma 2, del TULPS come modificato dall'articolo 17 del decreto legislativo in argomento.
La lett. h) prevede anche al comma 2 dell'articolo 18, la soppressione del riferimento ai fini della sicurezza fisica dei depositi.
L’art. 18 reca una specifica disciplina sanzionatoria in caso di violazione delle disposizioni di cui allo schema in esame e sostituisce il testo dell’art.53 del TULPS. La modifica, anche in questo caso, è tesa a evitare una interpretazione limitativa in contraddizione con la normativa nel suo complesso.
In conclusione, ai sensi dell’art. 2 dello schema in esame, l’esercizio della delega non deve comportare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
La relazione illustrativa dello schema di decreto sottolinea che l’intervento di modifica del DLgs 58/2010 è necessario per evitare l’apertura formale di una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia.
Il 7 febbraio 2012, nell’ambito del sistema EU PILOT[1],
- l’articolo 53 del Regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), prevedendo che ciascun articolo pirotecnico immesso sul mercato debba ottenere il permesso/autorizzazione del Ministero dell’interno, sembrerebbe imporre un requisito supplementare che potrebbe eccedere quanto disposto dalla direttiva in questione;
- l’articolo 11 del decreto legislativo n. 58/2010 - laddove prevede che le categorie 3 e 4 e gli articoli pirotecnici e teatrali delle categorie T2 e P2 devono rispondere a requisiti specifici di registrazione e notifica - nonché l’articolo 12 comma 5 - in base al quale ai fini della sicurezza dei depositi, l’etichetta esterna apposta all’imballaggio di articoli pirotecnici per autoveicoli deve essere integrata da informazioni supplementari (estremi della presa d'atto o del decreto ministeriale di iscrizione nell'allegato A al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) - parrebbero introdurre requisiti ulteriori che, eccedendo il contenuto della direttiva, ostacolerebbero la libera circolazione degli articoli pirotecnici. A giudizio della Commissione europea tali requisiti supplementari non appaiono peraltro giustificati dai motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza incolumità delle persone e protezione ambientale, previsti dall’articolo 6, paragrafo 2 della direttiva per limitare o vietare la vendita o il possesso di prodotti pirotecnici;
- l’articolo 11,
comma 2 del D.Lgs. n. 58/2010, laddove stabilisce che l’articolo
pirotecnico deve riportare, oltre alla classificazione UE, anche la
classificazione definita a livello nazionale conformemente alle leggi di pubblica sicurezza, mantiene
in vigore il sistema tradizionale
italiano di categorie; ciò potrebbe configurare un mancato recepimento
dell’articolo 3 della direttiva 2007/23/CE (classificazione), creare confusione
tra i due sistemi di classificazione (UE
e nazionale) e ostacolare quindi l’accesso al mercato da parte degli operatori
economici di altri Stati membri. Anche in questo caso
- l’articolo 15 del D.Lgs. 272/2002, laddove prevede licenze per l’importazione e l’esportazione di fuochi d’artificio delle categorie 1 e 2 destinati al pubblico e che presentano un rischio basso, anche nel caso di scambi all’interno dell’UE, costituirebbe un ostacolo alla libera circolazione degli articoli pirotecnici, come stabilita dall’articolo 6 paragrafo 1 della direttiva 2007/23/CE e non sarebbe giustificato dalle esenzioni previste dal già citato articolo 6 paragrafo 2;
- l’articolo 13 del
decreto legislativo, n. 58/2010, laddove prevede che il fabbricante proceda
all’identificazione univoca di ogni
singolo articolo pirotecnico e all’utilizzo di un sistema informatico di
gestione che ne permetta la tracciabilità,
potrebbe rappresentare un onere eccessivo,
rispetto a quanto previsto dall’articolo 18 paragrafo 2, lettera a)
della direttiva. Rigorosi requisiti di identificazione e tracciabilità sono in
effetti richiesti, nell’ambito della normativa europea, dalla direttiva
93/15/CE per gli esplosivi per uso civile che potrebbero essere oggetto di
furti o uso improprio per attività terroristiche.
- il Decreto 9 agosto 2011 e le relativa circolari, per quanto
riguarda l’attuazione delle norme
transitorie per lo smaltimento delle scorte dei prodotti già etichettati,
potrebbero influenzare negativamente gli scambi commerciali, laddove limitano a
In particolare, con riguardo alla necessità di un permesso/autorizzazione del Ministero
dell’interno per tutti gli articoli pirotecnici,
Si ricorda che le misure italiane di recepimento della
direttiva 2007/23/CE erano state
notificate alla Commissione europea nel gennaio
In base alla procedura prevista dalla direttiva 98/34/CE gli
Stati membri devono notificare alla Commissione ogni progetto di regola tecnica
o di modifica, indicando i motivi che lo rendono necessario e, se del caso, il
testo delle disposizioni legislative e regolamentari di modifica;
Lo schema di decreto legislativo in esame rappresenta un intervento correttivo finalizzato all’adeguamento della normativa interna, adottata con D.Lgs. 58/2010, alla direttiva 2007/23/CE.
Approvato in attuazione dell’art. 29 della L. n. 88/2009 (Legge comunitaria 2008), nonché dei principi di delega dettati in via generale dagli artt. 1 e 2 della medesima legge, il D.Lgs. 58/2010 ha lo scopo di conciliare la libera circolazione degli articoli pirotecnici all’interno dell’UE con le fondamentali esigenze di protezione della salute umana, della sicurezza ed incolumità pubblica, con particolare riferimento alla tutela dei consumatori, avuto, altresì, riguardo alla protezione ambientale, nel rispetto dei principi ispiratori della direttiva 2007/23/CE.
Da un raffronto tra i rilievi espressi dalla Commissione europea nell’ambito del progetto pilota e il tenore delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame, si evidenzia come alcune norme intervengano puntualmente sulle materie oggetto della richiesta di chiarimenti della Commissione europea, con particolare riguardo ai requisiti della etichettatura (articolo 1, lett. b) e d)) e alla identificazione univoca dei prodotti pirotecnici e tracciabilità (articolo 1, lett. f).
Su altre specifiche questioni, ed in particolare, in merito alle licenze per l’importazione e l’esportazione, come disciplinate dal D.Lgs. 272/2002, e sul permesso/autorizzazione del Ministero dell’Interno, previsto dal R.D. 773/1931, parrebbe invece opportuno che il Governo fornisca ulteriori chiarimenti sulla idoneità delle norme contenute nello schema di decreto legislativo in esame a rispondere pienamente ai rilievi della Commissione europea, nell’ambito del progetto pilota 2744/11/ENTR.
La direttiva 2007/23/CE è attualmente oggetto di riesame da parte delle istituzioni europee. Tale intervento è motivato da alcune carenze e incoerenze nell'attuazione e applicazione della normativa vigente, che, secondo la valutazione operata dalla Commissione europea, avrebbero determinato:
- la presenza sul mercato di prodotti non conformi o pericolosi e quindi una certa mancanza di fiducia nella marcatura CE;
- svantaggi competitivi per gli operatori economici che rispettano la normativa rispetto a quelli che eludono le regole;
- disparità di trattamento nel caso di prodotti non conformi e distorsioni della concorrenza tra operatori economici a causa delle diverse pratiche in materia di applicazione;
- pratiche divergenti per quanto riguarda la designazione degli organismi di valutazione della conformità da parte delle autorità nazionali;
- problemi relativi alla qualità di alcuni organismi notificati.
In tale quadro, il 21 novembre 2011
La proposta dovrebbe essere esaminata in prima lettura dal Parlamento europeo nella seduta plenaria dell’11 dicembre 2012, nell’ambito della procedura legislativa ordinaria.
Da ultimo si segnala che
Servizio Studi – Dipartimento Affari Comunitari |
( |
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera
sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli
organi parlamentari e dei parlamentari. |
File: NOTST175.doc
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Il sistema EU PILOT è
dal 2008 lo strumento principale di comunicazione e cooperazione tramite il
quale