Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari
Titolo: Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici - Schema di D.Lgs. n. 490 (art. 1, co. 3, 5 e 29, L. 88/2009) - Elementi di valutazione per la compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea
Riferimenti:
SCH.DEC 490/XVI     
Serie: Note per la compatibilità comunitaria    Numero: 175
Data: 17/07/2012
Descrittori:
COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI   DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA
DL 2010 0058   ESPLOSIVI
L 2009 0088   SOSTANZE E MATERIALI PERICOLOSI
Organi della Camera: XIV - Politiche dell'Unione europea
Altri riferimenti:
L N. 88 DEL 07-LUG-09     

 

17 luglio 2012

 

n. 175

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all’immissione sul mercato di articoli pirotecnici

Schema di D.Lgs. n. 490
(art. 1, co. 3, 5 e 29, L. 88/2009)

Elementi di valutazione per la compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea

 

Numero dell’atto

490

Titolo

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all’immissione sul mercato di articoli pirotecnici

Norma di delega

art. 1, co. 3, 5, 29 L. 88/2009 (legge comunitaria 2008)

Commissione competente

I Affari costituzionali

Rilievi di altre Commissioni

XIV, V

 

 


Contenuto

Lo schema di decreto legislativo in esame contiene una serie di modifiche e integrazioni al D.Lgs. 4 aprile 2010, n. 58 recante l’attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all’immissione sul mercato di articoli pirotecnici.

 

L’art. 1, comma 1, alla lett. a) novella l’art. 4 del D.Lgs. 58/2010 introducendo il concerto del Ministro dell’economia e delle finanze nel caso di adozione del decreto di applicazione delle tariffe aggiornate a cadenza triennale (punto 1). Aggiunge, altresì, un nuovo comma 1-bis ai sensi del quale, rinviando al DM di cui al comma 1, si prevedono dei corsi di formazione iniziale e di aggiornamento anche per i direttori di fabbriche e stabilimenti di fuochi artificiali nonché per gli altri operatori (punto 2).

L’art. 4 prescrive il superamento di un apposito corso di formazione sul tema della pirotecnica per ottenere l’autorizzazione all’esercizio delle attività di manipolazione ed utilizzazione degli articoli pirotecnici e la licenza per l’esercizio del mestiere di fochino ex art. 27 del D.P.R. n.302/1956. L’art. 4 rimette, poi, al Ministro dell’interno il compito di definire con decreto, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in esame, le modalità di attuazione dei suddetti corsi con indicazione delle relative tariffe qualora vengano organizzati dalla pubblica amministrazione.

L’articolo in esame, alla lett. b), intervenendo sull’art. 6 del decreto, con particolare riferimento al comma 4, espunge il riferimento alle vigenti norme di pubblica sicurezza e inserisce il richiamo alla sola normativa vigente in materia di etichettatura.

Si ricorda che l’art. 6 indica le formalità e le procedure relative all’apposizione della “marcatura CE” prevista dalla direttiva 2007/23/CE. Il comma 4, in particolare, obbliga i distributori a verificare che gli articoli pirotecnici resi disponibili sul mercato riportino, oltre alle etichettature previste dalle norme di pubblica sicurezza vigenti, le necessarie marcature di conformità e siano accompagnati dai documenti richiesti.

A detta della relazione illustrativa, la modifica è volta a corrispondere alle richieste della Commissione europea a parere della quale le norme armonizzate, che prevedono l’obbligo di etichettare gli articoli pirotecnici, già ottemperano al rispetto degli essenziali requisiti di sicurezza.

Con la lett. c) viene modificato l’art. 7; al comma 1 s’introduce la comunicazione al Ministro dello sviluppo economico anche nell’ambito della procedura di notifica comunitaria degli “organismi notificati”.

La ratio dell’intervento, come sottolineato dalla relazione illustrativa, tiene conto di quanto rilevato nella fase di prima applicazione del decreto di cui si discute rispondendo all’esigenza di armonizzare alcune disposizioni concernenti la disciplina degli organismi notificati con quelle corrispondenti relative alla disciplina prevista per gli esplosivi per uso civile dal D.Lgs. 7/1997 (Recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile) e del relativo regolamento di esecuzione ex DM 19 settembre 2002.

È opportuno rammentare che l’art. 7 del D.Lgs. 58/2010 disciplina le competenze e le formalità per il rilascio dell’autorizzazione, previa notifica alla Commissione UE e alle competenti autorità degli altri Stati membri, agli organismi autorizzati (cd. “notificati”) ad espletare le attività di certificazione stabilite dal provvedimento in esame. Il comma 2 dell’art. 7 prevede, poi, che l'autorizzazione di cui sopra sia rilasciata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, a centri e laboratori appartenenti ad amministrazioni dello Stato, ad istituti universitari o di ricerca o a privati, aventi i requisiti di cui all'allegato III del decreto.

La novella, analogamente a quanto previsto per gli esplosivi per uso civile, investe anche il comma 2 dell’art. 7, precisando che l’autorizzazione agli organismi notificati è rilasciata previo motivato parere del Comitato tecnico di cui all’art. 4 del D.Lgs. 7/1997.

Ai sensi del menzionato art. 4, il Ministero dell'interno si avvale di un comitato tecnico per vigilare sull'attività degli organismi notificati, presieduto da un prefetto e composto da due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno del Dipartimento della pubblica sicurezza ed uno del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, da due rappresentanti del Ministero della difesa, da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico e da tre esperti in materia di esplosivi, anche estranei alla pubblica amministrazione. Il presidente e i componenti del comitato durano in carica tre anni e possono essere riconfermati non più di una volta.

Con particolare riferimento ai compiti di tale organo, il comitato, nel riscontrare che l'organismo notificato non soddisfa più i requisiti richiesti o nell'accertare gravi irregolarità nello svolgimento delle procedure di valutazione di conformità degli esplosivi, ne informa il Ministro dell'interno, il quale provvede con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al ritiro dell'autorizzazione a svolgere i compiti di organismo notificato e può disporre, con propria ordinanza, la sospensione immediata delle procedure di valutazione di conformità per le quali l'organismo era stato autorizzato. Del ritiro o della sospensione dell'autorizzazione viene data immediata notizia agli altri Stati membri ed alla Commissione dell'Unione europea.

La lett. d), novellando il comma 2 dell’art. 11, sopprime il riferimento sull’etichetta alla presa d’atto ministeriale nonché all’indicazione delle corrispondenti categorie nazionali in materia di depositi e mantiene solo il riferimento all’indicazione del numero di registrazione attribuito al prodotto dell’organismo notificato considerato che lo stesso, ai fini della tracciabilità per l’identificazione dei tipi di articoli pirotecnici e dei loro fabbricante, è richiamato anche dall’art. 18, comma 2, lett. a) della Dir. 2007/23/CE.

L’art. 11 indica, in modo puntuale, tutte le informazioni che debbono obbligatoriamente essere riportate sulle etichette degli articoli pirotecnici disciplinati dalle disposizioni in esame.

La novella, come specificato dalla relazione illustrativa, ottempera a quanto osservato dalla Commissione europea con particolare riferimento alle procedure di semplificazione in materia di etichettatura dei prodotti pirotecnici al fine di non ostacolarne la libera circolazione. L’art. 12, reca le medesime informazioni che vanno riportate nelle etichette degli articoli pirotecnici per veicoli.

Allo stesso modo, la successiva lett. e) sopprime, al comma 5 dell’art. 12 il riferimento alla medesima presa d’atto ministeriale.

La lett. f) sostituendo l'articolo 13, in ordine alla identificazione univoca dei fuochi e l'adozione di un sistema informatizzato per la loro tracciabilità, elimina il richiamo all’identificazione univoca dei prodotti pirotecnici, prevedendo la possibilità di istituire un sistema informatico di raccolta dei dati contenuti nei registri anche informatici previsti per l'importazione e la commercializzazione degli articoli pirotecnici.

Si ricorda che l’art. 13 disciplina le modalità di identificazione degli articoli pirotecnici anche attraverso la predisposizione di un modello conforme a quello riportato nell’All. 5 al D.Lgs. 58/2010, rinviando, poi, ad un decreto del Ministro dell’interno per l’individuazione di taluni aspetti tecnici inerenti la formazione del codice di identificazione.

La modifica di cui sopra, come messo in evidenza dalla relazione illustrativa, è volta a superare il rilievo della Commissione europea, secondo cui la vigente previsione sarebbe in contrasto con la Dir. 2007/23/CE.

Ed ancora, viene precisato che la novella risulta conforme alla citata Direttiva all’articolo 18, comma 2, lett. a), tra le misure di esecuzione, prevede la possibilità di istituire un sistema di tracciabilità per l'identificazione dei tipi di articoli pirotecnici e del loro fabbricante.

La lett. g) introduce due modifiche all'articolo 17 (Disciplina sanzionatoria). La prima modifica è riferita all'articolo 53, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nel nuovo testo introdotto dal comma 1 del medesimo art. 17 del decreto legislativo.

L’art. 17 attribuisce, infatti, all’autorità di pubblica sicurezza l’ulteriore potere di adottare provvedimenti limitativi della libera circolazione dei prodotti esplodenti, in aggiunta ai casi già disciplinati dal TULPS, conferendo al prefetto il potere di sospendere i trasferimenti di articoli pirotecnici o d’imporre particolare prescrizioni tese a prevenire la detenzione o l’uso illecito di tale materiale. In aggiunta a ciò, viene attribuita al Ministro dell’interno la facoltà di disporre ulteriori provvedimenti coercitivi relativamente a fabbricazione, vendita, cessione o consegna per la custodia in deposito degli articoli pirotecnici che, pur marcati CE, risultino pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica oltre che per la salute, l’ambiente e la pubblica incolumità.

Nello specifico, dal testo del suddetto art. 53, comma 2, viene soppresso il riferimento alla sicurezza dei depositi e dei locali di vendita.

La suddetta modifica è volta, come sottolineato dalla relazione illustrativa, a eliminare l'attuale rigidità della previsione vigente. Infatti, l'attuale formulazione, che finalizza la classificazione dei predetti prodotti -da effettuare con il regolamento -ai soli fini della sicurezza fisica dei depositi e dei locali di vendita, risulta, sempre a detta della relazione, riduttiva rispetto ad altre finalità di classificazione dei prodotti, quale quella, in particolare, della sicurezza fisica delle fabbriche; oltre a ciò si consideri che l'art. 53 fa riferimento non solo agli artifici pirotecnici ma anche agli esplosivi civili, per i quali si applica il già citato D.Lgs. 7/1997, e agli altri prodotti esplosivi che esulano dal campo di applicazione delle direttive comunitarie, riconosciuti e classificati direttamente dal Ministero dell'interno.

Il successivo comma 3 dell’art. 53 TULPS viene, modificato specificando che i prodotti esplosivi sono iscritti, a seguito di provvedimento del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, nell'Allegato A al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Viene, infine, modificato anche il comma 7 dell’art. 17 del decreto, concernente l'applicazione di una sanzione amministrativa in caso di omissione totale dell'etichetta, anche su un singolo pezzo del prodotto pirotecnico comunque detenuto, aggiungendo la locuzione riferita a ciascuna confezione ancora integra, quando singoli pezzi non etichettati siano in essa contenuti.

La modifica, secondo quanto illustrato dalla relazione, è finalizzata a prevedere espressamente che tale sanzione si applichi una volta sola qualora i singoli pezzi privi dell'etichetta siano contenuti in un'unica confezione ancora integra, intervento resosi necessario per evitare applicazioni difformi sul territorio nazionale, con possibili disparità di trattamento ed effetti in contrasto con la finalità della stessa nonna.

Invero, viene altresì precisato che la proposta di modifica è volta a specificare un aspetto della disciplina sanzionatoria ,onde evitare applicazioni disomogenee e, soprattutto, sproporzionate rispetto alla finalità della previsione normativa, nonché di eliminare una rigidità ai fini della predisposizione delle disposizioni regolamentari attuative derivanti dalla formulazione dell'articolo 53, comma 2, del TULPS come modificato dall'articolo 17 del decreto legislativo in argomento.

La lett. h) prevede anche al comma 2 dell'articolo 18, la soppressione del riferimento ai fini della sicurezza fisica dei depositi.

L’art. 18 reca una specifica disciplina sanzionatoria in caso di violazione delle disposizioni di cui allo schema in esame e sostituisce il testo dell’art.53 del TULPS. La modifica, anche in questo caso, è tesa a evitare una interpretazione limitativa in contraddizione con la normativa nel suo complesso.

In conclusione, ai sensi dell’art. 2 dello schema in esame, l’esercizio della delega non deve comportare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Procedure di pre-contenzioso
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

La relazione illustrativa dello schema di decreto sottolinea che l’intervento di modifica del DLgs 58/2010 è necessario per evitare l’apertura formale di una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia.

Il 7 febbraio 2012, nell’ambito del sistema EU PILOT[1], la Commissione europea ha infatti inviato all’Italia richieste di informazioni (progetto pilota 2744/11/ENTR) sull’attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all’immissione sul mercato di articoli pirotecnici. In particolare, nell’ambito delle questioni oggetto della richiesta di chiarimento, la Commissione europea osserva che:

- l’articolo 53 del Regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), prevedendo che ciascun articolo pirotecnico immesso sul mercato debba ottenere il permesso/autorizzazione del Ministero dell’interno, sembrerebbe imporre un requisito supplementare che potrebbe eccedere quanto disposto dalla direttiva in questione;

- l’articolo 11 del decreto legislativo n. 58/2010 - laddove prevede che  le categorie 3 e 4 e gli articoli pirotecnici e teatrali delle categorie T2 e P2 devono rispondere a requisiti specifici di registrazione e notifica - nonché l’articolo 12 comma 5 - in base al quale ai fini della sicurezza dei depositi, l’etichetta esterna apposta all’imballaggio di articoli pirotecnici per autoveicoli deve essere integrata da informazioni supplementari (estremi della presa d'atto o del decreto ministeriale di iscrizione nell'allegato A al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) - parrebbero introdurre requisiti ulteriori che, eccedendo il contenuto della direttiva, ostacolerebbero la libera circolazione degli articoli pirotecnici. A giudizio della Commissione europea tali requisiti supplementari non appaiono peraltro giustificati dai motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza incolumità delle persone e protezione ambientale, previsti dall’articolo 6, paragrafo 2 della direttiva per limitare o vietare la vendita o il possesso di prodotti pirotecnici;

- l’articolo 11, comma 2 del D.Lgs. n. 58/2010, laddove stabilisce che l’articolo pirotecnico deve riportare, oltre alla classificazione UE, anche la classificazione definita a livello nazionale conformemente alle leggi di pubblica sicurezza, mantiene in vigore il sistema tradizionale italiano di categorie; ciò potrebbe configurare un mancato recepimento dell’articolo 3 della direttiva 2007/23/CE (classificazione), creare confusione tra i due sistemi  di classificazione (UE e nazionale) e ostacolare quindi l’accesso al mercato da parte degli operatori economici di altri Stati membri. Anche in questo caso la Commissione europea non ritiene che si possano evocare le esenzioni previste dall’articolo 6, paragrafo 2 della direttiva, per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, incolumità delle persone e protezione ambientale;

- l’articolo 15 del D.Lgs. 272/2002, laddove prevede licenze per l’importazione e l’esportazione di fuochi d’artificio delle categorie 1 e 2  destinati al pubblico e che presentano un rischio basso, anche nel caso di scambi all’interno dell’UE, costituirebbe un ostacolo alla libera circolazione degli articoli pirotecnici, come stabilita dall’articolo 6 paragrafo 1 della direttiva 2007/23/CE e non sarebbe giustificato dalle esenzioni previste dal già citato articolo 6 paragrafo 2;

- l’articolo 13 del decreto legislativo, n. 58/2010, laddove prevede che il fabbricante proceda all’identificazione univoca di ogni singolo articolo pirotecnico e all’utilizzo di un sistema informatico di gestione che ne permetta la tracciabilità, potrebbe rappresentare un onere eccessivo,  rispetto a quanto previsto dall’articolo 18 paragrafo 2, lettera a) della direttiva. Rigorosi requisiti di identificazione e tracciabilità sono in effetti richiesti, nell’ambito della normativa europea, dalla direttiva 93/15/CE per gli esplosivi per uso civile che potrebbero essere oggetto di furti o uso improprio per attività terroristiche. La Commissione sottolinea tuttavia che per quanto riguarda i fuochi di artificio destinati al pubblico, un sistema che ne permetta la tracciabilità dal distributore/fabbricante/importatore italiano al consumatore finale potrebbe risultare sproporzionato poiché tali fuochi di artificio presentano una pericolosità inferiore agli esplosivi commerciali;

- il Decreto 9 agosto 2011 e le relativa circolari, per quanto riguarda l’attuazione delle norme transitorie per lo smaltimento delle scorte dei prodotti già etichettati, potrebbero influenzare negativamente gli scambi commerciali, laddove limitano a 25 kg il quantitativo di scorte che è consentito detenere.

La Commissione ha recentemente ritenuto non soddisfacenti le informazioni fornite dalle autorità italiane in relazione alla imminente adozione di norme volte a modificare le disposizioni contestate. Tale valutazione potrebbe effettivamente preludere all’apertura di una procedura d’infrazione nei confronti dello Stato italiano, ai sensi dell’art. 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

In particolare, con riguardo alla necessità di un permesso/autorizzazione del Ministero dell’interno per tutti gli articoli pirotecnici, la Commissione, replicando alle informazioni ricevute, ha ribadito che dovrebbe essere sufficiente il certificato di omologazione CE per tipo. In merito alle disposizioni relative al rilascio di licenze di importazione/esportazione, ritenute necessarie dalle autorità italiane per garantire la sicurezza dello stoccaggio, la Commissione ha sottolineato che tale motivazione non pare giustificare l’estensione dei controlli alle esportazioni/importazioni e al commercio intra UE in quanto tali. La Commissione ha espresso inoltre perplessità per il ritardo nell’aggiornamento del sistema nazionale di classificazione, nonché per la mancata indicazione di scadenze certe per gli interventi correttivi delle norme relative alla registrazione, notifica, etichettatura e al sistema di identificazione e tracciabilità e ha ribadito le sue preoccupazioni per le conseguenze negative che le disposizioni transitorie sullo smaltimento dei scorte potrebbero avere sugli operatori.

Si ricorda che le misure italiane di recepimento della direttiva 2007/23/CE erano state notificate alla Commissione europea nel gennaio 2010. In quella occasione la Commissione europea aveva formulato un parere circostanziato, sottolineando la necessità che le disposizioni nazionali in materia di etichettatura, identificazione e tracciabilità dei prodotti pirotecnici non costituissero un ostacolo alla libera circolazione delle merci (SG(2010)D/50034).

In base alla procedura prevista dalla direttiva 98/34/CE gli Stati membri devono notificare alla Commissione ogni progetto di regola tecnica o di modifica, indicando i motivi che lo rendono necessario e, se del caso, il testo delle disposizioni legislative e regolamentari di modifica; la Commissione deve comunicare agli altri Stati membri il progetto notificatole in modo che, nella stesura definitiva della regola tecnica, si tenga conto, per quanto possibile, delle osservazioni degli altri Stati membri. Qualora gli Stati membri e/o la Commissione formulino un parere circostanziato, secondo il quale la misura proposta potrebbe creare ostacoli alla libera circolazione delle merci; lo Stato membro è tenuto a rinviare di sei mesi l'adozione di un progetto di regola tecnica. Lo Stato membro è successivamente tenuto a riferire alla Commissione il seguito che intende dare al parere prima di adottare il testo definitivo del provvedimento.

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Lo schema di decreto legislativo in esame rappresenta un intervento correttivo finalizzato all’adeguamento della normativa interna, adottata con D.Lgs. 58/2010, alla direttiva 2007/23/CE.

 

Approvato in attuazione dell’art. 29 della L. n. 88/2009 (Legge comunitaria 2008), nonché dei principi di delega dettati in via generale dagli artt. 1 e 2 della medesima legge, il D.Lgs. 58/2010 ha lo scopo di conciliare la libera circolazione degli articoli pirotecnici all’interno dell’UE con le fondamentali esigenze di protezione della salute umana, della sicurezza ed incolumità pubblica, con particolare riferimento alla tutela dei consumatori, avuto, altresì, riguardo alla protezione ambientale, nel rispetto dei principi ispiratori della direttiva 2007/23/CE.

 

Da un raffronto tra i rilievi espressi dalla Commissione europea nell’ambito del progetto pilota e il tenore delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame, si evidenzia come alcune norme intervengano puntualmente sulle materie oggetto della richiesta di chiarimenti della Commissione europea, con particolare riguardo ai requisiti della etichettatura (articolo 1, lett. b) e d)) e alla identificazione univoca dei prodotti pirotecnici e tracciabilità (articolo 1, lett. f).

Su altre specifiche questioni, ed in particolare, in merito alle licenze per l’importazione e l’esportazione, come disciplinate dal D.Lgs. 272/2002, e sul permesso/autorizzazione del Ministero dell’Interno, previsto dal R.D. 773/1931, parrebbe invece opportuno che il Governo fornisca ulteriori chiarimenti sulla idoneità delle norme contenute nello schema di decreto legislativo in esame a rispondere pienamente ai rilievi della Commissione europea, nell’ambito del progetto pilota 2744/11/ENTR.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

La direttiva 2007/23/CE è attualmente oggetto di riesame da parte delle istituzioni europee. Tale intervento è motivato da alcune carenze e incoerenze nell'attuazione e applicazione della normativa vigente, che, secondo la valutazione operata dalla Commissione europea, avrebbero determinato:

- la presenza sul mercato di prodotti non conformi o pericolosi e quindi una certa mancanza di fiducia nella marcatura CE;

- svantaggi competitivi per gli operatori economici che rispettano la normativa rispetto a quelli che eludono le regole;

- disparità di trattamento nel caso di prodotti non conformi e distorsioni della concorrenza tra operatori economici a causa delle diverse pratiche in materia di applicazione;

- pratiche divergenti per quanto riguarda la designazione degli organismi di valutazione della conformità da parte delle autorità nazionali;

- problemi relativi alla qualità di alcuni organismi notificati.

In tale quadro, il 21 novembre 2011 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva (COM(2011)764), concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici, che attua la rifusione della direttiva 2007/23/CE, abrogandola. Per tutti gli operatori economici (fabbricanti, importatori e distributori), la proposta introduce obblighi rafforzati in materia di rintracciabilità: gli articoli pirotecnici dovranno recare il nome e indirizzo del fabbricante e un numero che consenta di identificare un articolo e collegarlo alla sua documentazione tecnica. Sugli articoli pirotecnici importati dovranno figurare anche il nome e l'indirizzo dell'importatore. Inoltre ogni operatore economico dovrà essere in grado di identificare di fronte alle autorità l'operatore economico che gli abbia fornito o al quale abbia fornito un articolo pirotecnico. La proposta introduce inoltre disposizioni specifiche per le autorità di notifica e modifica la procedura di notifica degli organismi notificati, prevedendo in particolare, che le competenze di un organismo notificato siano dimostrate da un certificato di accreditamento. La proposta opera infine una revisione della vigente procedura della clausola di salvaguardia, introduce una fase di scambio di informazioni tra gli Stati membri e precisa i provvedimenti che devono essere presi dalle autorità interessate qualora venga scoperto un articolo pirotecnico non conforme.

La proposta dovrebbe essere esaminata in prima lettura dal Parlamento europeo nella seduta plenaria dell’11 dicembre 2012, nell’ambito della procedura legislativa ordinaria.

Da ultimo si segnala che la Commissione UE ha approvato la Direttiva 2012/4/UE del 22 febbraio 2012 volta a modificare la direttiva 2008/43/CE, relativa all’istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile. Per quanto interessa in tale sede, il provvedimento, tra le diverse disposizioni, reca norme relative alle micce (comprese quelle di sicurezza) nonché agli inneschi a percussione, disciplinati dalla direttiva 93/15/CEE, che vengono utilizzati più per fini pirotecnici che esplosivi. La Direttiva mira a considerare le potenziali ripercussioni di un loro utilizzo abusivo, probabilmente simili agli effetti di un uso improprio degli articoli pirotecnici, che presentano un basso livello di rischio, comunque ripercussioni molto meno gravi rispetto agli altri tipi di esplosivi. In definitiva, per motivi di proporzionalità si ritiene opportuno che le micce (comprese quelle di sicurezza) nonché gli inneschi a percussione non siano soggetti al sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Affari Comunitari

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File: NOTST175.doc



[1] Il sistema EU PILOT è dal 2008 lo strumento principale di comunicazione e cooperazione tramite il quale la Commissione, mediante il Punto di contatto nazionale - che in Italia è la struttura di missione presso il Dipartimento Politiche UE della Presidenza del Consiglio -, trasmette le richieste di informazione agli  Stati membri al fine di assicurare la corretta applicazione della legislazione UE e prevenire possibili procedure d’infrazione. Il sistema viene utilizzato quando per la Commissione la conoscenza di una situazione di fatto o di diritto all’interno di uno Stato membro è insufficiente e non permette il formarsi di un’opinione chiara sulla corretta applicazione del diritto UE e in tutti i casi che potrebbero essere risolti senza dovere ricorrere all’apertura di una vera e propria procedura di infrazione.