Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari
Titolo: Assistenza reciproca tra Stati membri per il recupero di dazi, imposte e altre misure - Attuazione della direttiva 2010/24/UE - Schema di D.Lgs. n. 480 (artt. 8, co. 1e 24, co. 1, L. 217/2011) - Elementi di valutazione per la compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea
Riferimenti:
SCH.DEC 167/XVI     
Serie: Note per la compatibilità comunitaria    Numero: 167
Data: 27/06/2012
Descrittori:
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE   DAZI E DIRITTI DOGANALI
DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA   RISCOSSIONE DI IMPOSTE
Organi della Camera: XIV - Politiche dell'Unione europea
Altri riferimenti:
L N. 217 DEL 15-DIC-11   L N. 217 DEL 15-DIC-11

 

27 giugno 2012

 

n. 167

Assistenza reciproca tra Stati membri per il recupero di dazi, imposte e altre misure - Attuazione della direttiva 2010/24/UE

Schema di D.Lgs. n. 480
(artt. 8, co. 1e 24, co. 1, L. 217/2011)

Elementi di valutazione per la compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea

 

Numero dell’atto

480

Titolo

Attuazione della direttiva 2010/24/UE relativa all’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure

Norma di delega

Articoli 8, comma 1 e 24, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Legge comunitaria 2010)

Commissione competente

VI (Finanze) e XIV (Politiche dell’Unione europea)

Rilievi di altre Commissioni

V (Bilancio)

 

 


Contenuto

Lo schema di decreto intende superare le disposizioni attualmente contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 69, che aveva recepito nell’ordinamento la precedente disciplina comunitaria sull’assistenza reciproca in materia di recupero di crediti; il D.Lgs. è stato emanato in attuazione della direttiva 2001/44/CE del 15 giugno 2001. che ha modificato la direttiva 76/308/CEE (la materia è poi confluita, come si è già detto, nella direttiva 2008/55/CE). Tali disposizioni non vengono esplicitamente abrogate dalle norme in esame; l’articolo 18 dello schema prevede infatti che essa continuino ad applicarsi fino al 1° gennaio 2012.

In particolare l’articolo 1 dello schema fissa l'ambito oggettivo di applicazione della mutua assistenza amministrativa: essa è applicabile anche ai tributi ed ai dazi, di qualsiasi tipo, riscossi da uno Stato membro o dalle sue ripartizioni territoriali o amministrative, o per conto di essi, comprese le Autorità locali, o per conto dell'Unione, nonché ai corrispettivi per il rilascio di certificati o documenti in specifiche ipotesi. In precedenza (articolo 1, comma 2 del D.Lgs. 69/2003) essa riguardava solo le imposte sul reddito e sul capitale, le imposte sui premi assicurativi, i dazi doganali, l'imposta sul valore aggiunto, le accise ed altri prelievi.

Sono escluse dalle procedure di mutua assistenza recate dallo schema le somme relative a contributi previdenziali obbligatori, a corrispettivi diversi da quelli per il rilascio di documenti e certificati, a diritti contrattuali percepiti a titolo di corrispettivi per pubblici servizi e a sanzioni pecuniarie penali. Si ricorda in merito che l’articolo 1, comma 4 del D.L. 16/2012 ha recentemente precisato che non sono rateizzabili i pagamenti dei crediti degli enti previdenziali, nei casi di ottemperanza ad obbligazioni derivanti da sanzioni comunitarie.

Si ricorda inoltre che l’articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies del D.L. n. 16/2012 ha introdotto norme volte ad accelerare la riscossione delle risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea. In particolare, gli atti di accertamento doganale emanati a tale scopo diventano esecutivi decorsi dieci giorni dalla loro notifica; le procedure di espropriazione forzata sono affidate agli agenti della riscossione. Si consente altresì l’accesso al beneficio della rateizzazione del quantum dovuto.

L’articolo 2 reca le definizioni rilevanti. In particolare, in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva 2010/24/UE, viene definito il titolo uniforme (UIPE) e il modulo standard di notifica (UNF); il titolo uniforme è il titolo che riporta il contenuto del titolo iniziale emesso dallo Stato membro richiedente e che consente l'esecuzione nello Stato membro adito. Tale atto è l'unica base per le misure di recupero e le misure cautelari adottate nello Stato membro adito; non è oggetto di alcun atto di riconoscimento, completamento o sostituzione in detto Stato membro. Per “modulo standard di notifica” si intende quel modulo che accompagna la richiesta di notifica formulata da uno Stato membro ad un altro Stato membro e che contiene le informazioni sui documenti da notificare. Si definisce altresì la rete CCN, ovvero quella piattaforma europea comune basata su una rete comune di comunicazione, al fine di assicurare la trasmissione di dati tra le autorità richiedenti e quelle adite.

L’articolo 3 reca le norme di organizzazione, individuando l’autorità centrale competente per l’Italia nel Direttore Generale delle finanze, e abilitando alla ricezione/formulazione delle domande di assistenza gli uffici di collegamento delle Agenzie delle entrate, delle dogane e del territorio, nonché il Dipartimento del MEF, per i crediti derivanti dai tributi di rispettiva competenza secondo l’ordinamento giuridico (per il Dipartimento delle finanze la competenza concerne i tributi locali). Il D.Lgs. n. 69/2003 demandava l’attività di assistenza, in genere, al Ministero dell’economia e delle finanze.

L’articolo 4 dello schema si occupa della procedura di assistenza per la richiesta di informazioni tra Stati Membri; a tal fine gli uffici di collegamento nazionali forniscono all'autorità richiedente di altri Stati membri le informazioni utili per il recupero dei crediti, utilizzando i dati e le notizie acquisiti ai sensi delle disposizioni che regolano l’anagrafe tributaria (DPR n. 605/1973). In tale attività essi si avvalgono di specifici poteri di accertamento in materia di imposte sui redditi e di IVA, ovvero del potere di richiedere a soggetti operanti nel settore bancario, finanziario e assicurativo i dati, le notizie e i documenti relativi ai rapporti e alle operazioni con i clienti, nonché alle garanzie prestate. La relazione illustrativa specifica che tale previsione si rende necessaria per agevolare i flussi informativi anche in una fase antecedente alla riscossione coattiva, in ottemperanza alle disposizioni europee. Sono altresì previsti casi in cui le informazioni non vengono fornite, in ottemperanza all’articolo 5 della direttiva (ad esempio, ove possono rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale o per esigenze di tutela della sicurezza o dell’ordine pubblico).

Gli articoli 5 e 6 dispongono, rispettivamente, in ordine alle informazioni fornite senza preventiva richiesta di altro Stato e in relazione alla presenza in Italia di funzionari stranieri durante le indagini e i procedimenti giurisdizionali.

L’articolo 7 dello schema disciplina le procedure di assistenza per le richieste di notifica formulate da uno Stato membro a un altro Stato membro. Accanto alla specificazione delle condizioni alle quali è possibile accedere alla procedura, la norma proposta supera il D.Lgs. n. 69/2003 – in ottemperanza alle citate prescrizioni della direttiva – specificando che tale richiesta deve essere accompagnata dal modulo standard di notifica (in luogo di indicare gli elementi della domanda di notifica).

L’effettuazione delle notifiche ai destinatari è affidata agli Uffici di collegamento nazionali, secondo le proprie competenze e mediante le proprie articolazioni territoriali. E’ previsto invece, per i tributi locali, che il Dipartimento delle finanze si avvalga degli agenti della riscossione del Gruppo Equitalia S.p.a., che eseguono l'attività di notifica secondo le norme sulla notifica delle cartelle di pagamento nel procedimento di riscossione tramite ruolo. Le spese di notifica sono a carico del debitore nella misura di 5,88 euro; l'attività degli agenti della riscossione è remunerata con un compenso, a carico dell'erario, pari a 12,81 euro per ciascuna notifica effettuata (aggiornabile con decreto del MEF). E’ prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (da 100 a 1000 euro) in caso di omessa o tardiva notifica, salve specifiche ipotesi.

L’articolo 8 si occupa delle attività di assistenza peril recupero dei crediti. In conformità alla direttiva, sono stabilite le condizioni per formulare la domanda di recupero, che risultano più articolate rispetto a quelle richieste dall’articolo 5 del D.Lgs. 69/2003. Si conferma l’avviamento della procedura se il credito - o il titolo che ne permette l'esecuzione - non sono contestati nello Stato membro in cui l’autorità richiedente ha sede. Si procede altresì se essa ha avviato, nello Stato membro in cui ha sede, le procedure di recupero, salvo che:

§               non vi siano beni utili al recupero nello Stato membro richiedente, o le procedure di recupero non porteranno al pagamento integrale del credito e l'autorità richiedente è in possesso di specifiche informazioni secondo cui l'interessato dispone di beni nel territorio nazionale;

§               il ricorso alle procedure di recupero nello Stato membro richiedente sarebbe eccessivamente difficoltoso.

Le domande di recupero sono accompagnate dal citato “titolo uniforme” che, come già detto, costituisce la principale novità del provvedimento in esame, rispetto alla disciplina attuale (in ottemperanza a quanto disposto dalla Direttiva). Esso ha efficacia immediatamente esecutiva (senza necessità di previo riconoscimento diretto del titolo esecutivo). Di conseguenza, come specifica la relazione illustrativa, è sufficiente il titolo - senza preventiva notifica di cartella di pagamento o altra forma di intimazione - perché l'agente della riscossione proceda ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Sulla base dello stesso titolo può anche essere iscritta l'ipoteca sui beni immobili del debitore. Il D.Lgs. n. 69/2003 prevedeva invece l'equiparazione al ruolo dei titoli esecutivi esteri e la riscossione dei crediti esteri previa notifica della cartella di pagamento.

Gli uffici di collegamento, secondo le proprie competenze, affidano le somme da recuperare in carico agli agenti della riscossione con modalità demandate a provvedimento secondario. Ove il titolo uniforme riguardi crediti diversi, rientranti nella competenze di più Uffici di collegamento, la riscossione avviene mediante un unico affidamento a all’agente della riscossione, individuato dal predetto provvedimento. Analogamente all’articolo 7, per i tributi locali il Dipartimento delle finanze si avvale di Equilalia S.p.A. Si stabilisce che all’agente della riscossione spettino: il rimborso dei costi fissi, interamente a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, come previste da legislazione vigente. La possibilità di rateizzare i pagamenti è accordata nei limiti ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni nazionali. Inoltre, a decorrere dalla data di ricevimento della domanda di recupero si applicano gli interessi di mora.

Con l'articolo 9 si disciplina l'ipotesi di contestazione da parte dell'interessato della pretesa avanzata da parte di uno Stato membro.

L’articolo in esame prefigura due ipotesi: in primis si disciplina il caso del debitore che intende contestare il credito, il titolo iniziale o il titolo uniforme, ovvero la notifica effettuata dall'autorità competente dello Stato membro richiedente. In tal caso si deve adire l'organo competente di quest'ultimo Stato membro, in conformità alle leggi ivi vigenti. E’ prevista dunque la sospensione della procedura instaurata dagli Uffici di collegamento, salva domanda contraria dell'autorità richiedente, fino alla decisione dell’organo cui compete la risoluzione della controversia. Nel caso in cui il recupero sia avviato - a seguito della richiesta motivata dell'autorità richiedente - e l’esito della contestazione sia favorevole al debitore, l'autorità richiedente restituisce l'importo recuperato ed ogni somma dovuta secondo la legislazione dello Stato adito. Su domanda dell'autorità richiedente e, ove si ritenga necessario, gli Uffici di collegamento richiedono anche l'adozione di misure cautelari.

Se oggetto di contestazione è la validità di una notifica effettuata dallo Stato membro adito e gli atti della procedura esecutiva adottata dallo stesso Stato membro, il debitore deve adire l'organo competente di detto Stato, secondo le disposizioni normative in esso vigenti.

Un’ulteriore ipotesi di sospensione del recupero è prevista ove vi sia, con l'autorità competente dello Stato membro richiedente, una procedura amichevole avviata ai sensi della normativa convenzionale in materia di doppia imposizione sui redditi, e l'esito di tale procedura possa influire sull'ammontare e sull'esistenza del credito per il quale io stata richiesta l'assistenza (salvo il caso di estrema urgenza per frode o insolvenza).

L’articolo 10 si occupa delle ipotesi di modifica o di ritiro della domanda di assistenza al recupero; nel dettaglio, ove ciò implichi una modifica dell'importo del credito, gli Uffici devono proseguire l'azione intrapresa nei limiti dell'importo residuo, sulla base del nuovo titolo uniforme. Nel caso in cui la modifica della domanda comporti un aumento del credito, gli Uffici di collegamento procedono, sempre sulla base del nuovo titolo uniforme, alla riscossione dell'ulteriore importo.

Per quanto riguarda l’adozione di misure cautelari per garantire il recupero delle somme, l'articolo 11 affida agli Uffici di collegamento il compito di richiedere - ai sensi delle norme interne, ovvero dell’articolo 22 del D.Lgs. n. 472/1997 - l'adozione delle misure cautelari, su domanda dell'Autorità richiedente di altro Stato membro e sulla base di precise condizioni (nel caso di contestazione del credito o del titolo al momento della presentazione della domanda, ovvero se il credito non è ancora oggetto di un titolo che consente l'esecuzione nello Stato membro richiedente, purché l'adozione di misure cautelari sia consentita, in una situazione analoga, anche dalla legislazione nazionale e dalle prassi amministrative vigenti nello Stato membro richiedente). Conformemente a quanto disposto dalla direttiva 2010/24/UE, è previsto che le domande di misure cautelari sono accompagnate dal titolo che consente l'esecuzione nell'altro Stato membro richiedente o dal documento redatto ai fini dell'adozione delle misure cautelari in detto altro Stato. Tale documento ha diretta ed immediata efficacia nell'ordinamento interno.

Ai sensi dell’articolo 12, le procedure di assistenza si attivano solo se il periodo che intercorre tra il momento in cui il credito è diventato esigibile nello Stato richiedente e la data in cui viene fatta la domanda di assistenza sia inferiore o pari a superiore a cinque anni; in caso di contestazione, tale periodo decorre dalla data in cui nello Stato membro richiedente il credito o il titolo esecutivo non possono essere più oggetto di controversia. La disposizione fissa altresì la decorrenza di tale periodo nel caso di dilazioni. Rispetto alla legislazione vigente, si segnala l’introduzione di una nuova ipotesi di esclusione della procedura, che si verifica qualora i crediti siano di importo totale inferiore a 1500 euro, in ossequio all’articolo 18 della direttiva.

L’articolo 13 reca disposizioni di coordinamento relative ai flussi informativi, alla trasmissione telematica di dati e atti tra autorità competenti, nonché in materia di prescrizione dei crediti; essa, in particolare, è regolata dalle disposizioni vigenti nello Stato membro in cui sono sorti. Si affida al Dipartimento delle finanze il compito di comunicare annualmente alla Commissione europea il numero delle domande di informazioni, di notifica, di recupero e di misure cautelari in viale e ricevute nel corso dell'anno, l'importo dei crediti e l'ammontare di quelli recuperati.

L’articolo 14 disciplina il regime linguistico, mentre l’articolo 15 si occupa di segreto d’ufficio e scambio informativo, in particolare prevedendo che le informazioni trasmesse in qualsiasi forma dagli altri Stati membri ai sensi delle procedure disciplinate dalle norme proposte siano coperte dal segreto d'ufficio e godano della protezione accordata, alle informazioni di analoga natura, dalla legislazione interna.

In materia di spese, l’articolo 16 affida agli agenti della riscossione il compito di recuperare i crediti dal debitore e di trattenere ogni spesa connessa con la procedura di recupero, in conformità con le disposizioni vigenti nell'ordinamento interno; ove il recupero dei crediti presenti una difficoltà particolare o l'importo delle spese sia molto elevato o l'operazione rientri nell'ambito della lotta contro le organizzazioni criminali, l'autorità richiedente e l'autorità adita possono convenire, caso per caso, modalità specifiche di rimborso.

Gli articoli 17 e 18 disciplinano la successione di leggi nel tempo; in particolare, si prevede che le disposizioni in commento si applichino a decorrere dal 1°gennaio 2012.

In ordine alla decorrenza delle norme in commento, si ricorda che l’analisi di impatto della regolamentazione esplicitamente prevede l’applicazione retroattiva della disciplina proposta.

Rimane applicabile la vecchia disciplina (di cui al citato D.Lgs. n. 69 del 2003) alle procedure di recupero e di adozione delle misure cautelari avviate anteriormente alla predetta data.

Da ultimo, l’articolo 19 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Lo schema di decreto in esame dà attuazione alla Direttiva 2010/24/UE che stabilisce la disciplina relativa all’assistenza che i paesi membri devono fornire per il recupero di eventuali crediti relativi a dazi, imposte e altre misure applicate in un altro paese dell'UE. Lo schema di decreto ricalca fedelmente il contenuto della direttiva. Tuttavia si segnala che l’articolo 16, relativo alle spese, non riproduce integralmente la disposizione contenuta nell’articolo 20, comma 2 della direttiva nella parte in cui questa prevede espressamente che “gli Stati membri rinunciano tra loro a qualsiasi rimborso delle spese derivanti dall'assistenza reciproca che si prestino in applicazione della presente direttiva”. Potrebbe risultare pertanto opportuno integrare in tal senso l’articolo 16 del decreto onde evitare dubbi interpretativi in merito.

Procedure di contenzioso
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Il 2 febbraio 2012 la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora per mancato recepimento della direttiva 2010/24/UE, il cui termine era fissato al 31 dicembre 2011.

In base all’articolo 260, paragrafo 3, del Trattato di Lisbona, la Commissione, quando presenta ricorso alla Corte contro uno Stato membro che abbia mancato di comunicare le misure di attuazione di una direttiva, può, se lo ritiene opportuno, chiedere alla Corte di condannare direttamente tale Stato al pagamento di una somma forfettaria o di una penalità.

La Corte, se accetta l’inadempimento contestato dalla Commissione, può comminare allo Stato membro in questione il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità entro i limiti dell’importo indicato dalla Commissione. L’importo è esigibile alla data fissata dalla Corte nella sentenza.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Affari Comunitari

( 066760-9409*st_affari_comunitari@camera.it

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: NOTST167.doc