Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari
Altri Autori: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Attuazione della direttiva 2009/38/CE (Comitato aziendale europeo) - Schema di D.Lgs. n. 465 (art. 21 e art. 24 co.1, L.217/2011) - Elementi di valutazione per la compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea
Riferimenti:
SCH.DEC 465/XVI     
Serie: Note per la compatibilità comunitaria    Numero: 145
Data: 08/05/2012
Descrittori:
COMMISSIONI COMITATI E CONSIGLI DELL' UNIONE EUROPEA   DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA
L 2011 0217     
Organi della Camera: XIV - Politiche dell'Unione europea
Altri riferimenti:
L N. 217 DEL 05-DIC-11   L N. 217 DEL 15-DIC-11

 

8 maggio 2012

 

n. 145

Attuazione della direttiva 2009/38/CE
(Comitato aziendale europeo)

Schema di D.Lgs. n. 465
(art. 21 e art. 24 co.1, L.217/2011)

Elementi di valutazione per la compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea

 

Numero dell’atto

465

Titolo

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/38/CE relativa all'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie

Norma di delega

Legge 15 dicembre 2011, n. 217, artt. 21 e 24, co. 1 (Legge comunitaria 2010)

Commissione competente

XI Commissione Lavoro, XIV Commissione Politiche dell’Unione Europea

Rilievi di altre Commissioni

No

 

 


Contenuto

Lo schema di decreto in esame recepisce la direttiva 2009/38/CE (di seguito Direttiva) del 6 maggio 2009 (testo di rifusione) concernente l’istituzione di un comitato aziendale europeo (di seguito CAE) o di una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (di seguito imprese e gruppi di imprese), che sostituisce la precedente direttiva 94/45/CE (recepita dal D.Lgs. 2 aprile 2002, n. 74, che viene contestualmente abrogato dall’articolo 19 del provvedimento in esame, salvo quanto disposto dall’articolo 15 per quanto attiene agli accordi di costituzione del CAE o della procedura alternativa in vigore).

La Direttiva, in particolare, mira a potenziare il diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione transnazionali nelle imprese e nei gruppi di imprese, e procede alla rifusione della precedente direttiva 94/45/CE, dato l’aggiornamento della pregressa normativa comunitaria in materia, al fine di garantire l'effettività dei diritti di informazione e consultazione transnazionale dei lavoratori, di innalzare la percentuale di istituzione dei CAE, di risolvere i problemi constatati nell'applicazione della direttiva 94/45/CE, nonché di garantire una migliore articolazione tra gli strumenti legislativi comunitari in tema di informazione e consultazione dei lavoratori.

 

Si ricorda che i Comitati aziendali europei (CAE) sono organismi sovranazionali per l’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e gruppi di imprese, composti dai rappresentanti dei lavoratori dei diversi Stati membri. La necessità della loro istituzione nasce dal fenomeno della transnazionalizzazione delle imprese, e dei gruppi di imprese, in ambito comunitario, nonché dall’esigenza di offrire un’adeguata informazione e consultazione dei lavoratori in tali entità economiche. In tale contesto, le procedure di informazione e consultazione nazionali possono essere inconciliabili con la struttura transnazionale delle imprese, quindi i CAE, o le procedure di informazione e consultazione alternative, garantiscono l’adeguata informazione e consultazione dei lavoratori nelle imprese o gruppi di imprese operanti in più Stati membri.

Secondo la relazione illustrativa allegata, che riprende quanto esposto nei “consideranda” della Direttiva, l’emanazione dello schema di decreto in esame non risponde a specifiche criticità emerse in ordine all’applicazione delle norme comunitarie, ma trova fondamento “nella necessità di conformarsi a specifici obblighi di matrice comunitaria”. Sempre secondo la relazione, infatti, già le consultazioni con le parti sociali europee avevano evidenziato, dal 2003, la necessità di ammodernare la normativa europea in materia allo scopo di garantire l’effettività dei diritti di informazione e consultazione transnazionale dei lavoratori, evidenziando altresì l’esigenza di incrementare il numero dei CAE consentendo “il funzionamento ininterrotto degli accordi vigenti, la risoluzione delle difficoltà constatate nell’applicazione della direttiva 94/45/CE ed il superamento dell’incertezza nella sua applicazione”, garantendo al contempo una migliore articolazione tra gli strumenti legislativi comunitari in materia.

Per questi motivi, lo schema di decreto in esame, come evidenziato nell’ATN, “in considerazione delle specifiche indicazioni fornite dalla direttiva e dalle modifiche ritenute necessarie in base all'accordo concluso con le parti sociali, mira alla adozione di un testo che, tramite abrogazione espressa della precedente disciplina, interviene sugli istituti che si sono dimostrati di difficile o di scarsa applicazione, consentendo così una maggiore efficacia operativa della disciplina in questione e tale da consentire un incremento nel numero dei Comitati Aziendali Europei ed una migliore efficacia della loro azione”.

 

Di seguito vengono riportate le principali modifiche apportate dallo schema di decreto in esame (composto di 20 articoli) rispetto alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 74/2002, sulla base di quanto disposto dalla Direttiva.

L’articolo 1, in accordo con l’articolo 1 della Direttiva, dispone che le modalità di informazione e consultazione devono essere definite e attuate in modo da garantirne l'efficienza e consentire un processo decisionale efficace nell'impresa o nel gruppo di imprese (ossia al pertinente livello di direzione e di rappresentanza, in funzione della questione trattata, limitando con ciò la competenza del CAE e della procedura di informazione e consultazione alle sole questioni transnazionali).

L’articolo 2, in accordo con le disposizioni dell’articolo 2 della Direttiva, fornisce una definizione di “informazione”, cioè la trasmissione di dati da parte del datore di lavoro ai rappresentanti dei lavoratori per consentire a questi ultimi di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla; allo stesso tempo precisa che le modalità di consultazione debbano poter consentire ai rappresentanti dei lavoratori di esprimere, entro un termine ragionevole, un parere in merito alle misure proposte cui si riferisce la stessa consultazione, ferme restando le responsabilità della direzione. Infine, chiarisce il concetto di transnazionalità.

L’articolo 3 introduce sostanziali modifiche alla nozione di impresa controllante, sulla base di quanto disposto dalla Direttiva (articolo 3, “considerandum” n. 17). In particolare:

·          si interviene sui criteri per l’individuazione di impresa controllante, prevedendo in particolare il criterio da applicare (nomina di più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza), modificando il criterio dell’alternanza previsto dal D.Lgs. 74/2002;

·          si prevede che i diritti di voto e di nomina dell’impresa controllante comprendano i diritti di qualsiasi altra impresa controllata, nonché delle persone o enti agenti per nome proprio ma per conto della controllante o di altra controllata;

·          si applica la legislazione dello Stato membro in cui è situata la direzione centrale, o il dirigente cui siano state delegate le relative attribuzioni e competenze (di seguito dirigente delegato), ai fini della determinazione dell’impresa controllante;

·          si chiarisce che in caso di conflitto di leggi attinenti ai requisiti di impresa controllante, è considerata tale l’impresa che può nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’impresa.

L’articolo 4, in conformità con l’articolo 4 della Direttiva, individua i soggetti responsabili ad ottenere e trasmettere l’applicazione delle disposizioni in esame alle parti interessate (direzione centrale d’impresa – o del gruppo di imprese – e del dirigente delegato, direzione di ogni impresa appartenente al gruppo).

Gli articoli 5, 6, 7 e 8 intervengono sulla delegazione speciale di negoziazione (di seguito delegazione), secondo quanto disposto dall’articolo 5 della Direttiva. In particolare, l’articolo 7 modifica i criteri necessari per la costituzione della delegazione, disponendo l’obbligo per la direzione centrale o il dirigente delegato di informare le parti sociali della composizione della richiamata delegazione e dell’avvio dei negoziati, nonché eliminando il riferimento al numero minimo e massimo dei membri della delegazione.

L’articolo 9, secondo quanto disposto dall’articolo 6 della Direttiva, specifica che il contenuto dell’accordo per l’istituzione del CAE o della procedura alternativa (di seguito Accordo), stipulato tra direzione centrale e delegazione deve determinare, tra gli altri, la composizione del CAE, consentendo quanto più possibile una rappresentanza equilibrata dei lavoratori in specifici settori (attività, sesso, ecc.), nonché le caratteristiche dell’Accordo stesso. E’ inoltre prevista la possibilità di istituire un comitato ristretto in seno al CAE.

L’articolo 10 prevede il divieto per i membri della delegazione e degli esperti, nei 3 anni successivi al termine del mandato, di rendere note informazioni riservate. Le violazioni a tale divieto vengono sanzionate ai sensi del successivo articolo 17, il quale stabilisce specifiche sanzioni amministrative salvo che il fatto non costituisca reato e ferma restando l’eventuale responsabilità civile e disciplinare. Rispetto al regime sanzionatorio vigente vengono contemplate ulteriori condotte illecite non previste dal D.Lgs. 74/2002, che consistono nella violazione di obblighi della direttiva di contenuto immediatamente precettivo. Con riferimento a tali ulteriori condotte illecite trovano applicazione le medesime sanzioni amministrative previste dal provvedimento in esame per altre violazioni di pari gravità.

Più specificamente, la violazione del divieto di rivelare notizie riservate da parte dei membri della delegazione speciale di negoziazione e del CAE, nonché degli esperti e dei rappresentanti dei lavoratori che operano nell'ambito di una procedura per l'informazione e la consultazione (articolo 8, paragrafo 1 della Direttiva e articolo 10, comma 1, dello schema), comporta una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a euro 1.033 e non superiore a euro 6.198 state delegate le relative attribuzioni e competenze.

Analoghe sanzioni sono comminate per simili violazioni commesse dalla direzione centrale o dal dirigente cui siano state delegate le relative attribuzioni e competenze (articolo 11, paragrafo 3, della Direttiva, che impone agli Stati membri di prevedere procedure amministrative o giudiziarie di ricorso che i rappresentanti dei lavoratori possano avviare qualora la direzione centrale esiga la riservatezza o non fornisca informazioni in conformità al richiamato citato articolo 8).

Infine, si prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a euro 5.165 e non superiore a euro 30.988 in tre ulteriori ipotesi, secondo quanto disposto dall’articolo 6 della Direttiva e, precisamente, in caso di violazione degli obblighi:

·          per le figure responsabili, della trasmissione delle informazioni indispensabili all'avvio dei negoziati di cui all' articolo 5 e ss., in particolare quelle concernenti la struttura dell'impresa o del gruppo e la sua forza lavoro (di cui all’articolo 4, comma 4);

·          di informazione e consultazione stabiliti nell’Accordo di cui al precedente articolo 9;

·          stabiliti nelle prescrizioni accessorie di cui all’articolo 16.

L’articolo 12, in osservanza dell’articolo 10 della Direttiva, prevede l’obbligo, per i membri del CAE, di informare- salvo il divieto di cui all’articolo 10 - i rappresentanti dei lavoratori riguardo alla sostanza ed ai risultati degli accordi della procedura per l’informazione e la consultazione. Lo stesso articolo, inoltre, prevede la fruizione di formazione senza perdita di retribuzione per i membri della delegazione speciale di negoziazione e del CAE.

L’articolo 13 , secondo quanto contenuto nell’articolo 12 della Direttiva, disciplina i rapporti dello schema di decreto con altre disposizioni comunitarie e nazionali, prevedendo, in primo luogo, il coordinamento dell’informazione e la consultazione del CAE con quelle degli organi nazionali di rappresentanza dei lavoratori, nel rispetto delle competenze e degli ambiti di intervento di ciascuno soggetto, limitando quindi le relazioni all’ambito transnazionale.

Le modalità di articolazione tra l'informazione e la consultazione del CAE e quella degli organi nazionali di rappresentanza dei lavoratori sono stabilite mediante lo specifico Accordo, che fa salve le disposizioni del diritto e/o della prassi nazionale in materia di informazione e consultazione dei lavoratori. Allo stesso tempo, viene ribadita la salvaguardia di specifiche diposizioni legislative in materia di informazione e consultazione dei lavoratori. Infine, è stabilità la clausola di non regresso, in virtù della quale l'applicazione del provvedimento non costituisce una ragione sufficiente a giustificare, appunto, un regresso rispetto alla situazione esistente per quanto attiene al livello generale di protezione dei lavoratori nell'ambito disciplinato dal provvedimento stesso.

L’articolo 14, in osservanza dell’articolo 13 della Direttiva, introduce una specifica previsione della Direttiva, volta a garantire la continuità dei CAE nonché l’adeguamento in caso di significative modifiche delle struttura dell’impresa o del gruppo di imprese, nonché in assenza di disposizioni negli accordi in vigore oppure in caso di contrasto tra due o più accordi applicabili.

L’articolo 15, in osservanza di quanto stabilito dalla Direttiva (articolo 14 e “considerandum” n. 41) salvaguarda gli accordi in vigore che prevedano l’istituzione di un CAE o della procedura alternativa, al fine di evitare la loro rinegoziazione.

L’articolo 16, secondo quanto disposto dall’articolo 7 e l’allegato I della Direttiva, disciplina le prescrizioni accessorie, ossia le prescrizioni che regolano il CAE qualora non venga sottoscritto l’Accordo. In particolare, rispetto alle disposizioni vigenti, nello stabilire il contenuto delle prescrizioni accessorie, vengono individuate espressamente le competenze del CAE nonché le materie interessate dall’informazione del CAE stesso (articolo 15, comma 2). Inoltre, vengono individuate le modalità di designazione dei membri del CAE (proporzionalmente al numero di lavoratori occupati in ciascun Stato membro, assegnando a ciascun Stato membro un seggio per una quota pari al 10% o sua frazione del numero di lavoratori impiegati in tutti gli Stati membri in cui opera l’impresa o gruppo, nonché le modalità e la composizione di un comitato ristretto al fine di garantire il coordinamento delle attività del CAE.

L’articolo 18 introduce una procedura di conciliazione preventiva, sostanzialmente diversa rispetto a quanto disposto dagli articoli 11 e 17 del D.Lgs. 74/2002, finalizzata, come riportato nella relazione illustrativa allegata, “a risolvere le controversie relative all’inosservanza degli obblighi previsti dallo schema di decreto (commi da 1 a 5), nonché la procedura per l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni amministrative (commi da 6 a 10)”. In base alla nuova procedura le parti stipulanti prevedono la costituzione di una commissione di conciliazione per risolvere le controversie relative all'inosservanza degli obblighi stabiliti ed elencati nello stesso articolo 18 solamente in via preliminare, diversificando così sostanzialmente il regime attuale che assegna alla stessa commissione sia funzioni regolatorie sia funzioni precontenziose. Le funzioni della commissione si concretizzano nella formulazione, al termine della procedura di conciliazione, nella proposta, a maggioranza, di una bonaria definizione della controversia In caso di mancata conciliazione, il verbale viene inviato alla Direzione territoriale del lavoro competente che procede all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni. Rispetto a queste ultime, lo schema richiama espressamente determinate previsioni, a differenza del D.Lgs. 74/2002, contenute nella L. 689/1981, che ha recato molteplici modificazioni al codice penale ed a quello di procedura penale, con riferimento ad alcuni profili della procedura sanzionatoria, stabilendo altresì, in via generale, l’applicazione delle disposizioni di cui alla L. 689 in quanto compatibili, per quanto non disciplinato dal provvedimento in esame.

L’articolo 18 inoltre fissa i criteri per l’individuazione della Direzione territoriale del lavoro competente, in osservanza di quanto disposto dall’articolo 11, paragrafo 1, della Direttiva. Sostanzialmente, ciascun Stato membro ha il compito di irrogare le sanzioni amministrative nei confronti dei responsabili aziendali o ai rappresentanti dei lavoratori che operino nel proprio territorio e che abbiano violato gli obblighi previsti dalla Direttiva.

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Il provvedimento è volto a dare attuazione alla Direttiva 2009/38/CE (il cui termine di recepimento è scaduto il 5 giugno 2011).

 

Procedure di contenzioso
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Il 24 novembre 2011 la Commissione ha inviato all’Italia un parere motivato ai sensi dell’articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, per mancato recepimento della direttiva 2009/38/CE (procedura di infrazione  n. 2011/0842). Il parere motivato fa seguito alla lettera di messa in mora del 18 luglio 2011.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Affari Comunitari

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File: NOTST145.doc