Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari
Altri Autori: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Attuazione direttiva 2010/30/UE - Etichettatura per l'indicazione del consumo di energia - Schema di D.Lgs. n. 456 - (artt. 9, co. 1 e 24, co. 1, L. 217/2011) - Elementi di valutazione per la compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea
Riferimenti:
SCH.DEC 456/XVI     
Serie: Note per la compatibilità comunitaria    Numero: 144
Data: 07/05/2012
Descrittori:
APPARECCHI ELETTRICI   DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA
ENERGIA ELETTRICA   ETICHETTATURA DI PRODOTTI
L 2011 0217     
Organi della Camera: XIV - Politiche dell'Unione europea
Altri riferimenti:
L N. 217 DEL 15-DIC-11   L N. 217 DEL 15-DIC-11

 

7 maggio 2012

 

n. 144

Attuazione direttiva 2010/30/UE

Etichettatura per l’indicazione del consumo di energia

Schema di D.Lgs. n. 456
(artt. 9, co. 1 e 24, co. 1, L. 217/2011)

Elementi di valutazione per la compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea

 

Numero dell’atto

456

Titolo

Attuazione della direttiva 2010/30/UE relativa all’indicazione del consumo di energia di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti

Norma di delega

Legge 15 dicembre 2011, n. 217, articoli 9, comma 1 e 24, comma 1 (Legge comunitaria 2010)

Commissione competente

X (Attività produttive) e XIV (Politiche dell’UE)

Rilievi di altre Commissioni

V (Bilancio)

 

 


Contenuto

Lo schema di decreto in esame dà attuazione alla direttiva 2010/30/UE in materia di indicazione del consumo di energia dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti.

Il provvedimento in esame va quindi ad sostituire la precedente disciplina contenuta in parte nel D.P.R.107/1998, emanato in attuazione della direttiva 92/75/CEE, in materia di consumo di energia degli apparecchi domestici, abrogata e rifusa nella dir. 2010/30/CE.

Lo schema in esame è costituito di 16 articoli. In dettaglio:

-      l’articolo 1 definisce il campo di applicazione del decreto, riferito ai prodotti che hanno un notevole impatto diretto o indiretto sul consumo di energia, con esclusione dei prodotti usati, dei mezzi adibiti al trasporto di cose o di persone e della piastrina indicante la potenza apposta sui prodotti per motivi di sicurezza. Attualmente le informazioni sull’efficienza energetica risultano obbligatorie solo per gli elettrodomestici;

-      l’articolo 2 reca una serie di definizioni, tra cui quella di atto delegato inteso come regolamento mediante il quale la Commissione dell’UE definisce gli elementi tecnici specifici riguardanti l’etichetta e la scheda per ciascun tipo di prodotto;

-      l’articolo 3 definisce gli obblighi e divieti in materia di informazione. Più in particolare le informazioni relative al consumo di energia di un prodotto sono rese note agli utilizzatori finali con scheda o con etichetta, contemporaneamente viene fatto divieto di apporre etichette, marchi, simboli o iscrizioni non conformi alla normativa in oggetto. Nel caso di prodotti da incasso, tali informazioni saranno fornite solo se previste dagli atti delegati della Commissione. La pubblicità dei prodotti deve fornire indicazioni sulla classe energetica dei prodotti mentre il materiale tecnico promozionale deve fornire informazioni in ordine al consumo energetico. Il Ministero dello sviluppo economico autorizza l’etichettatura volontaria fino a quando gli atti delegati non specificheranno per quali prodotti e secondo quali modalità sarà obbligatoria l’etichetta sull’efficienza energetica;

-      l’articolo 4 attribuisce le funzioni di vigilanza in capo al Ministero dello sviluppo economico, che si avvale della collaborazione delle Camere di commercio, dell’Agenzia delle Dogane per il controllo alle frontiere esterne e del supporto dell’ENEA (articolo 11);

-      gli articoli 5 e 6 disciplinano la responsabilità dei fornitori per l’informazione e l’etichettatura energetica e quella dei distributori per l’esposizione dell’etichetta e presentazione della scheda nell’opuscolo del prodotto;

-      l’articolo 7 rinviaper la vendita a distanza alle disposizioni che verranno emanate con atti delegati;

-      l’articolo 8 dispone che le etichette e le schede sono considerate conformi alla normativa in esame salvo prova contraria e possono quindi essere immessi liberamente sul mercato; in caso di sospetto di informazioni scorrette, il  Ministero dello sviluppo economico prescrive ai fornitori di dimostrare l’accuratezza delle informazioni offerte;

-      l’articolo 9 prevede chele amministrazioni aggiudicatrici che concludono contratti pubblici di lavoro, di forniture o si servizi, che non rientrino nei “settori esclusi” dall’applicazione del codice dei contratti pubblici acquistano, ove possibile, i prodotti che soddisfano i criteri di conseguimento dei livelli massimi di prestazione e di appartenenza alla migliore classe di efficienza energetica; tale criterio deve essere rispettato anche nel caso in cui siano previsti forme incentivanti per i prodotti contemplati in un atto delegato.

Si ricorda che la parte II del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 163 del 2006 è quella che riguarda i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari. L’articolo 3, comma 4, del medesimo Codice stabilisce che i «settori ordinari» dei contratti pubblici sono i settori diversi da quelli del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come definiti dalla parte III del Codice, in cui operano le stazioni appaltanti. Secondo quanto previsto dal comma 25 del medesimo articolo 3, le «amministrazioni aggiudicatrici» sono: le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti.

-      l’articolo 10 disciplina compiti e responsabilità del Ministero per lo sviluppo economico come amministrazione che esercita le funzioni di vigilanza;

-      l’articolo 11 prevede che l’ENEA svolga il supporto tecnico alle attività di vigilanza operando con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

-      l’articolo 12 attribuisce al Ministero dello sviluppo economico poteri in sede di controllo sull’applicazione della normativa;

-      l’articolo 13, fatte salve le ipotesi di configurabilità di reato, introduce un sistema di sanzioni amministrative e pecuniarie graduate a seconda della gravità delle condotte tenute dal fornitore e dal distributore; le somme derivanti da tali sanzioni sono versate all’entrata del bilancio dello Stato;

-      l’articolo 14 dispone le abrogazioni delle disposizioni previgenti in materia di etichettatura per l’indicazione del consumo di energia, tra cui quelle relative agli apparecchi di refrigerazione per uso domestico, per le lavatrici, per le lavastoviglie e per i condizionatori d’aria;

-      l’articolo 15 contiene la clausola di invarianza finanziaria prevedendo che dall’attuazione delle norme in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

-      l’articolo 16 norme finali e transitorie. Più in particolare i prodotti immessi nel mercato anteriormente alle abrogazioni previste dall’articolo 14 possono continuare ad essere commercializzati nel rispetto delle relative prescrizioni, salvo  eventuali indicazioni emanate dai pertinenti atti delegati; inoltre le disposizioni abrogate ai sensi dell’articolo 14 continuano transitoriamente ad essere applicate fino a quando non siano adottati ed applicati i nuovi regolamenti delegati.

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

La direttiva 2010/30/UE istituisce un quadro normativo di riferimento sulle misure relative all’informazione da dare agli utilizzatori finali dei prodotti connessi all’energia mediante etichettatura.

Essa sostituisce integralmente la direttiva 92/75/CE il cui ambito di applicazione era riservato esclusivamente agli apparecchi domestici.

La nuova direttiva si applica sia ai prodotti che hanno un notevole impatto diretto sul consumo di energia sia a quelli che hanno un impatto indiretto contribuendo alla conservazione dell’energia stessa.

Tale estensione dell’ambito oggettivo dovrebbe rafforzare le potenziali sinergie tra le misure legislative vigenti, ed in particolare con la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia

Insieme a tale direttiva e ad altri strumenti dell'Unione, essa fa parte di un quadro giuridico più ampio e, nel contesto di un approccio olistico, produce ulteriori risparmi di energia e vantaggi per l'ambiente.

Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo dell'8 e 9 marzo 2007 hanno sottolineato la necessità di aumentare l'efficienza energetica nell'Unione in modo da conseguire l'obiettivo di ridurre del 20% il consumo energetico dell'Unione entro il 2020 e fissato obiettivi per lo sviluppo delle energie rinnovabili in tutta l'Unione e la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, caldeggiando l'attuazione rigorosa e rapida dei settori chiave individuati nella comunicazione della Commissione del 19 ottobre 2006 dal titolo «Piano d'azione per l'efficienza energetica: concretizzare le potenzialità». Il piano d'azione metteva in risalto le enormi opportunità di risparmio energetico nel settore dei prodotti.

Nel considerando n.4 si legge che “migliorare l'efficienza dei prodotti connessi all'energia attraverso la scelta informata del consumatore avvantaggia l'economia dell'Unione europea nel suo complesso. Segue poi il considerando n.5 secondo il quale “La fornitura di informazioni accurate, pertinenti e comparabili sul consumo specifico di energia dei prodotti connessi all'energia dovrebbe orientare la scelta degli utilizzatori finali verso i prodotti che offrono o indirettamente comportano il minor consumo di energia e di altre risorse essenziali durante l'uso, inducendo quindi i fabbricanti a prendere misure volte a ridurre il consumo di energia e di altre risorse essenziali dei loro prodotti. Inoltre ciò dovrebbe incoraggiare indirettamente un utilizzo razionale di tali prodotti allo scopo di contribuire a raggiungere l'obiettivo dell'UE del 20% in materia di efficienza energetica. In mancanza di tali informazioni, l'azione delle forze del mercato non riuscirà, da sola, a promuovere per tali prodotti l'impiego razionale dell'energia e di altre risorse essenziali.

Quanto al contenuto essa disciplina aspetti ripresi pressoché integralmente all’interno dello schema di decreto in esame e a cui si rinvia e detta principi e criteri direttivi per l’emanazione degli atti delegati da parte della Commissione mediante i quali vengono definiti gli elementi tecnici specifici riguardanti l’etichetta e la scheda per ciascun tipo di prodotto.

Si evidenzia che il considerando n. 7 afferma che la Commissione dovrebbe elaborare un elenco prioritario dei prodotti connessi all’energia che potrebbero essere contemplati da un atto delegato, detto elenco potrebbe essere incluso nel piano di lavoro di cui alla direttiva 2009/125/CE, attuata con decreto legislativo 15/2011, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia. Il potere di adottare gli atti delegati è conferito per un periodo di cinque anni a decorrere dal 19 giugno 2010.

 

Si segnala inoltre che la Commissione ha integrato la direttiva 2010/30/UE con una serie di atti delegati adottati nell’ambito dei poteri di delega che la medesima direttiva le riconosce:

-        regolamento delegato n. 1059/2010 del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle lavastoviglie per uso domestico;

-        regolamento delegato n. 1060/2010 del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico;

-        regolamento delegato n. 1061/2010 del 28 settembre 2010 che integra la direttiva 2010/30/UE per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle lavatrici per uso domestico;

-        regolamento delegato n. 1062/2010 del 28 settembre 2010 che integra la direttiva 2010/30/UE per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia dei televisori;

-        regolamento delegato n. 626/2011 del 4 maggio 2011 che integra la direttiva 2010/30/UE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei condizionatori d'aria.

Procedure di contenzioso
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Il 27 febbraio 2012 la Commissione europea ha inviato all’Italia un parere motivato (procedura d’infrazione 2011/849) contestandole il mancato recepimento della direttiva 2010/30/UE in materia di etichettatura dei prodotti energetici, il cui termine era fissato al 20 giugno 2011.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Affari Comunitari

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File: NOTST144.doc