Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari
Titolo: Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari (art. 17, co. 2, L. 400/1988) - Schema di regolamento n. 40 - Elementi di valutazione per la compatibilità con l'ordinamento dell'Unione Europea
Riferimenti:
L N. 96 DEL 04-MAG-10   SCH.DEC 430/XVI
Serie: Note per la compatibilità comunitaria    Numero: 118
Data: 16/01/2012
Descrittori:
CONCIMI E FERTILIZZANTI   INSETTICIDI E PESTICIDI
L 1988 0400   PRODUZIONE TRASFORMAZIONE COMMERCIALIZZAZIONE
Organi della Camera: XIV - Politiche dell'Unione europea

 

16 gennaio 2012

 

n. 118

Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari
(art. 17,co. 2, L. 400/1988)

Schema di Regolamento n. 430

Elementi di valutazione per la compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea

 

Numero dell’atto

430

Titolo

Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti

Norma di delega

Legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge comunitaria 2009), articolo 41.

Commissione competente

XIII (Agricoltura)

XIV (Politiche dell’Unione europea)

Rilievi di altre Commissioni

V (Bilancio)

 

 


Contenuto

Il provvedimento si compone di 21 articoli, di modifica di talune disposizioni del D.P.R. n.290/2001, relativo ai procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari,al fine di adeguare la normativa interna alle nuove disposizioni recate dal reg. CE 1107/2009.

Si osserva che alcuni articoli (art. 3, 6, 10, 11, 12,15 e 19) si limitano ad apportare modifiche di carattere formale, sostituendo, ove ricorra, il riferimento al Dipartimento alimenti con la Direzione generale in modo da aggiornare la normativa con l’organizzazione attuale del Ministero della salute.

L’articolo 1 modifica l’art. 2 del DPR 290, recante le definizioni utilizzate nel provvedimento, inserendo in particolare la definizione dei corroboranti, intesi come potenziatori della resistenza delle piante ed, in quanto tali, non ricompresi nella categoria dei fitosanitari ed utilizzabili in agricoltura biologica

L’articolo 2 reca modifiche all’art. 4 al fine di prevedere che la domanda di autorizzazione deve essere redatta utilizzando la specifica modulistica elettronica.

L’articolo 4 sostituisce interamente l’art. 9 relativo alla presentazione della domanda di autorizzazione all’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari, semplificando ed informatizzando le modalità di presentazione delle istanze e la relativa documentazione. Aggiunge, altresì, un nuovo art. 9-bis, con il quale si prevede l'istituzione presso la Direzione generale competente di un fascicolo relativo ad ogni prodotto fitosanitario, che il Ministero della salute, su richiesta, mette a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione europea, fornendo tutte le informazioni per la piena comprensione delle istanze.

L’articolo 5 modifica l’art. 10 al fine di prevedere che in caso di prodotti fitosanitari uguali ad altri già autorizzati, l’autorizzazione rilasciata senza avvalersi dell’istituto convenzionato è valida fino alla data di scadenza del prodotto di riferimento.

L’articolo 7 sostituisce interamente l’art. 12 al fine di semplificare le procedure relative alle modifiche delle autorizzazioni, differenziando tra quelle di maggiore rilievo, che richiedono un nuovo decreto di autorizzazione, con quelle di minore importanza che possono consentire una procedura semplificata.

L’articolo 8 sostituisce interamente l’art. 13, relativo al riesame e al ritiro dell’autorizzazione, al fine di adeguare le relative disposizioni alle norme del reg. CE 1107/2009.

L’articolo 9 modifica l’art. 14 al solo fine di aggiornare i riferimenti normativi.

L’articolo 10 modifica l’art. 15 al fine di prevedere che una copia della domanda relativa all’autorizzazione e registrazione dei coadiuvanti sia presentata secondo la specifica modulistica elettronica.

L’articolo 12 modifica l’art.17, relativo alla variazione dell’autorizzazione, prevedendo che in determinati casi il richiedente, trascorsi 60 giorni dalla richiesta, possa commercializzare il prodotto con l’etichetta conforme al facsimile presentato.

L’articolo 14 modifica l’art. 34 al fine di adeguare la normativa in materia di limiti massimi di residui di prodotti fitosanitari al reg. 396/2005.

L’articolo 17 modifica l’art. 38 in materia di prodotti utilizzati in agricoltura biologica, prevedendo la possibilità di immettere in commercio, senza l’autorizzazione prevista per i fitosanitari, i prodotti corroboranti, potenziatori della difesa delle piante.

L’articolo 19 sostituisce l’art. 40 prevedendo le modalità per lo scambio di dati ed informazioni sui prodotti fitosanitari tra la banca dati del Ministero della salute ed quella del Ministero delle politiche agricole.

L’articolo 20 sostituisce l’art. 42 prevedendo che la revoca all’autorizzazione alla vendita per i soggetti che non adempiono agli obblighi di invio dei dati.

L’articolo 21, infine, modificando l’art. 43, fa salva la normativa in materia di sinergizzanti e di antidoti agronomici, attualmente non disciplinata dalla normativa europea.

 

 

 

Esame del provvedimento in relazione alla normativa dell’Unione europea

L’art. 41 della legge comunitaria 2009 (L. 4.6.2010, n. 96) ha autorizzato il Governo ad adottare un regolamento di modifica del D.P.R. n.290/2001, relativo ai procedimenti di autorizzazione alla produzione, immissione in commercio e vendita di prodotti fitosanitari, al fine di adeguarlo alle nuove norme europee contenute nel regolamento (CE) n. 1107/2009 e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a)    semplificare le procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio, con particolare riguardo all’etichettatura dei prodotti fitosanitari;

b)    ridefinire la trasmissione dei dati di vendita e di esportazione dei prodotti fitosanitari in via telematica o su supporto magnetico;

c)    ridefinire la normativa per l’autorizzazione dei prodotti utilizzati in agricoltura biologica;

d)    rivedere la disciplina riguardante il rilascio dell’autorizzazione all’acquisto e all’impiego dei prodotti fitosanitari e dei relativi registri di trattamenti effettuati.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Affari Comunitari

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File: NOTST118.doc