Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari
Altri Autori: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Attuazione della direttiva 2008/104/CE relativa al lavoro tramite agenzia interinale Schema di D.Lgs. n. 428 (art. 1, comma 3, L. 96/2010) - Elementi di valutazione per la compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea
Riferimenti:
SCH.DEC 428/XVI     
Serie: Note per la compatibilità comunitaria    Numero: 114
Data: 20/12/2011
Descrittori:
DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA   L 2010 0096
LAVORO INTERINALE     
Organi della Camera: XIV - Politiche dell'Unione europea

 

20 dicembre 2011

 

n. 114

Attuazione della direttiva 2008/104/CE relativa al lavoro tramite agenzia interinale

Schema di D.Lgs. n. 428
(art. 1, comma 3, L. 96/2010)

Elementi di valutazione per la compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea

 

Numero dell’atto

428

Titolo

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/104/CE relativa al lavoro tramite agenzia interinale

Iniziativa

 

Iter:

 

sede

 

esame al Senato

 

Commissione competente

XI (Lavoro)

Pareri previsti

V (Bilancio) e XIV (Politiche dell’Unione europea)

 

 

 


Contenuto

Lo schema di decreto legislativo in esame è volto a dare piena attuazione alla Direttiva 2008/104/CE, relativa alla tutela dei lavoratori dipendenti da agenzie di lavoro interinale (o agenzie di somministrazione) o da questi inviati in missione presso imprese utilizzatrici.

L’attuazione della Direttiva 2008/104/CE è prevista dalla legge comunitaria 2009 (legge n.96/2010), che ha inserito la direttiva nell’Allegato B (recante l’elenco delle direttive da recepire tramite decreto legislativo da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari).

Il provvedimento, in particolare, modifica e integra in più parti il decreto legislativo n.276/2003, che già prevede una disciplina dell’attività delle agenzie di somministrazione.

Il provvedimento si compone di 8 articoli.

L’articolo 1 definisce il campo di applicazione del provvedimento e prevede che i contratti collettivi nazionali possano comunque introdurre disposizioni più favorevoli per i lavoratori rispetto a quelle contenute nel provvedimento.

 

L’articolo 2 modifica l’articolo 2 del decreto legislativo n.276/2003, introducendo le nuove definizioni di “missione” (ossia il periodo durante il quale il lavoratore è messo a disposizione di un utilizzatore) e “condizioni di base di lavoro e di occupazione” (ossia le condizioni in vigore presso l’utilizzatore), mutuandole dalla direttiva comunitaria.

 

L’articolo 3 modifica l’articolo 18 del decreto legislativo n.276/2003, riguardante le sanzioni. In primo luogo, la disposizione estende la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.250 euro (già prevista per le violazioni delle norme attinenti i limiti per il ricorso alla somministrazione e la forma dei contratti) alle norme riguardanti il principio di parità di trattamento, l’obbligo di informativa con riferimento ai posti di lavoro vacanti, l’accesso alle strutture o attrezzature collettive dell’impresa utilizzatrice e l’informazione ai rappresentanti dei lavoratori. Inoltre, introduce sanzioni penali e la cancellazione dall’albo per le agenzie che violano il divieto di esigere o percepire compensi dai lavoratori in cambio di un’assunzione presso un’impresa utilizzatrice.

 

Gli articoli 4 e 5 modificano gli articoli 20 e 21 (riguardanti, rispettivamente le condizioni di liceità e la forma del contratto di somministrazione) del decreto legislativo n.276/2003, al fine di apportare correzioni meramente formali a seguito dell’introduzione della nuova definizione di “missione”.

L’articolo 6 modifica l’articolo 22 del decreto legislativo n.276/2003, al fine di prevedere che il contratto di somministrazione può prevedere l’assunzione anche a tempo parziale.

 

L’articolo 7 modifica l’articolo 23 del decreto legislativo n.276/2003, al fine di meglio specificare il principio di parità di trattamento tra lavoratori dipendenti dal somministratore e lavoratori di pari livello dell’utilizzatore, a parità di mansioni svolte. La norma, in particolare, è volta a prevedere che la parità di trattamento riguardi non solo il “trattamento economico e normativo” (come attualmente previsto) ma, più in generale, “le condizioni di base di lavoro e d’occupazione”. La disposizione, inoltre, introduce una norma volta a stabilire che i lavoratori dipendenti dal somministratore devono essere informati dei posti vacanti presso l’utilizzatore, affinché possano aspirare, al pari dei dipendenti di quest’ultimo, a ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato (in recepimento dell’articolo 6 della direttiva). Tali informazioni possono essere fornite mediante un avviso generale opportunamente affisso all’interno dei locali dell’utilizzatore presso il quale e sotto il cui controllo i lavoratori prestano la loro opera. Infine, la disposizione prevede che la nullità di clausole dirette a limitare la facoltà dell’utilizzatore di assumere il lavoratore (in recepimento dell’articolo 6 della direttiva) al termine della missione abbia portata generale e non sia limitata (come attualmente previsto) ai soli casi di somministrazione a tempo determinato.

 

L’articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Il provvedimento è volto a dare piena attuazione alla Direttiva 2008/104/CE, che intende tutelare i lavoratori e migliorare la qualità del lavoro tramite agenzia interinale, garantendo il rispetto del principio della parità di trattamento nei confronti dei lavoratori utilizzati e riconoscendo tali agenzie quali datori di lavoro (articolo 2).

La stessa direttiva, infatti, nel riconoscere come il ricorso al lavoro temporaneo tramite agenzia, la posizione giuridica, lo status e le condizioni di lavoro dei lavoratori tramite agenzia interinale siano caratterizzati, nell’ambito dell’Unione europea, da una grande diversità (“considerando n. 10”), ha ritenuto tale fattispecie lavorativa rispondente non solamente alle esigenze di flessibilità delle imprese, ma anche alla necessità di conciliare vita privata e vita professionale dei lavoratori dipendenti, nonché in grado di contribuire alla creazione di posti di lavoro e alla partecipazione e all’inserimento al mercato del lavoro (“considerando n. 11”).

La direttiva si applica (articolo 1) ai lavoratori titolari di contratto di lavoro o un rapporto di lavoro con un’agenzia interinale e che sono assegnati a imprese utilizzatrici per lavorare temporaneamente (quindi non a tempo indeterminato) e sotto il controllo e la direzione delle stesse, nonché alle imprese pubbliche e private che siano agenzie di lavoro interinale o imprese utilizzatrici che esercitino un’attività economica, con o senza fini di lucro.

Lo stesso articolo dispone la facoltà, per gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, di prevedere la non applicazione delle disposizioni in esame ai contratti o ai rapporti di lavoro conclusi nell’ambito di un programma specifico di formazione, d’inserimento e di riqualificazione professionali, pubblico o sostenuto da enti pubblici.

L’articolo 3, lasciando comunque impregiudicate le definizioni di retribuzione, contratto di lavoro, rapporto di lavoro o lavoratore, contenute nella legislazione nazionale, reca alcune definizioni, tra le quali si segnalano le seguenti:

     “agenzia interinale”: qualsiasi persona fisica o giuridica che, conformemente alla legislazione nazionale, sottoscrive contratti di lavoro o inizia rapporti di lavoro con lavoratori tramite agenzia interinale al fine di inviarli in missione presso imprese utilizzatrici affinché prestino temporaneamente la loro opera sotto il controllo e la direzione delle stesse;

     “lavoratore tramite agenzia interinale” (di seguito lavoratore interinale): il lavoratore che sottoscrive un contratto di lavoro o inizia un rapporto di lavoro con un’agenzia interinale, al fine di essere inviato in missione presso un’impresa utilizzatrice per prestare temporaneamente la propria opera sotto il controllo e la direzione della stessa;

     “impresa utilizzatrice”: qualsiasi persona fisica o giuridica presso cui e sotto il cui controllo e direzione un lavoratore interinale presti temporaneamente la propria opera;

     “missione”: il periodo durante il quale il lavoratore interinale è messo a disposizione di un’impresa utilizzatrice affinché presti temporaneamente la propria opera sotto il controllo e la direzione della stessa.

L’articolo 3, inoltre, dispone la valenza delle definizioni di retribuzione, contratto di lavoro, rapporto di lavoro o lavoratore, contenute nella legislazione nazionale.

La direttiva giustifica la possibilità di ricorrere a divieti o restrizioni soltanto per ragioni d’interesse generale che investono in particolare la tutela dei lavoratori interinali, le prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro o la necessità di garantire il buon funzionamento del mercato del lavoro e la prevenzione di abusi (articolo 4).

Il successivo articolo 5 reca il principio della parità di trattamento tra i lavoratori: più specificamente, ai fini dell’applicazione del richiamato principio, le regole in vigore nell’impresa utilizzatrice concernenti, in particolare, la protezione delle donne in stato di gravidanza e in periodo di allattamento, la protezione dei bambini e dei giovani, nonché la parità di trattamento fra uomini e donne e ogni azione volta a combattere qualsiasi forma di discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o tendenze sessuali, devono essere rispettate a norma di quanto stabiliscono le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, i contratti collettivi e/o le altre disposizioni di portata generale presenti in ogni singolo Stato membro.

Il principio di parità di trattamento prevede comunque alcune deroghe per quanto attiene alla retribuzione (nel caso in cui i lavoratori interinali legati da un contratto a tempo indeterminato a un’agenzia interinale continuino a essere retribuiti nel periodo che intercorre tra una missione e l’altra) e per quanto concerne la contrattazione (gli Stati membri possono accordare ai lavoratori interinali l’opzione di mantenere o concludere contratti collettivi che, nel rispetto della protezione globale, stabiliscano modalità alternative riguardanti le condizioni di lavoro e d’occupazione dei lavoratori interinali, diverse da quelle in precedenza richiamate).

E’ prevista la possibilità, per gli Stati membri in cui i contratti collettivi siano applicabili o non sia possibile estendere le disposizioni di questi ultimi a tutte le imprese simili in un determinato settore o area geografica, di stabilire modalità alternative riguardanti le condizioni di base di lavoro e d’occupazione in deroga al principio in precedenza richiamato. Tali modalità sono esplicitamente considerate conformi alla normativa comunitaria e sufficientemente precise e accessibili da consentire ai settori e alle aziende interessate di individuare e assolvere i loro obblighi.

Gli Stati membri hanno comunque l’obbligo di precisare se i regimi professionali di sicurezza sociale, inclusi i regimi pensionistici, i regimi relativi alle prestazioni per malattia o i regimi di partecipazione finanziaria dei lavoratori, siano compresi nelle condizioni di base di lavoro e d’occupazione in oggetto. Restano impregiudicati eventuali accordi a livello nazionale, regionale, locale o settoriale che non siano meno favorevoli ai lavoratori.

E’ inoltre previsto, al paragrafo 5, che gli Stati membri adottino le misure necessarie, conformemente alla legislazione e/o le pratiche nazionali, per evitare il ricorso abusivo all’applicazione del presente articolo e, in particolare, per prevenire missioni successive dei lavoratori interinali con lo scopo di eludere le disposizioni della presente direttiva

L’articolo 6 dispone in merito all’accesso all’occupazione, alle attrezzature collettive e alla formazione professionale dei lavoratori interinali.

In particolare, si prevede:

     l’informazione dei lavoratori interinali in relazione ai posti vacanti nell’impresa utilizzatrice, affinché possano aspirare, al pari degli altri dipendenti dell’impresa, a ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato; 

     la nullità delle clausole che vietino o impediscano la stipulazione di un contratto di lavoro o l’avvio di un rapporto di lavoro tra l’impresa utilizzatrice e il lavoratore tramite agenzia interinale al termine della sua missione;

     la valenza delle disposizioni in base alle quali le agenzie di lavoro interinale debbano ricevere un compenso ragionevole per i servizi resi all’impresa utilizzatrice in relazione alla missione, all’impiego e alla formazione dei lavoratori tramite agenzia interinale;

     il divieto per le stesse agenzie di richiedere compensi ai lavoratori in cambio di un’assunzione presso un’impresa utilizzatrice o nel caso in cui essi stipulino un contratto di lavoro o avviino un rapporto di lavoro con l’impresa utilizzatrice dopo una missione nella medesima;

     l’accesso, salvo specifiche eccezioni, dei lavoratori interinali alle strutture o alle attrezzature collettive e, in particolare, ai servizi di ristorazione, alle infrastrutture d’accoglienza dell’infanzia e ai servizi di trasporto dell’impresa utilizzatrice, alle stesse condizioni dei lavoratori impiegati direttamente dall’impresa stessa, a meno che ragioni oggettive giustifichino un trattamento diverso;

     l’adozione di misure, da parte degli Stati membri, volte a migliorare l’accesso dei lavoratori alle opportunità di formazione e alle infrastrutture d’accoglienza dell’infanzia nelle agenzie di lavoro interinale, anche nei periodi che intercorrono tra una missione e l’altra, per favorirne l’avanzamento della carriera e l’occupabilità;

 

Gli articoli 7 ed 8 recano disposizioni concernenti, rispettivamente, la rappresentanza dei lavoratori interinali e l’informazione dei rappresentanti degli stessi.

 

Infine l’articolo 9, quale norma di garanzia, prevede la possibilità per gli Stati membri di introdurre o applicare disposizioni, o di agevolare o consentire contratti collettivi o accordi più favorevoli ai lavoratori, non permettendo, allo stesso tempo, che l’applicazione della direttiva si sostanzi in una riduzione del livello generale di protezione dei lavoratori rientranti nel suo ambito d’applicazione.

 

Il termine di recepimento della direttiva 2008/104/CE è scaduto il 5 dicembre 2011.

 

Con riferimento alla compatibilità con la direttiva dello schema di decreto legislativo, si rileva che:

- il riferimento al divieto di discriminazione appare più dettagliato nell’articolo 5 della direttiva rispetto a quanto previsto dall’articolo 2 dello schema di decreto legislativo. Quest’ultimo fa infatti riferimento alla “parità di trattamento tra uomo e donna, nonché” alle altre disposizioni in materia di non discriminazione”, richiamando la normativa vigente; l’articolo 6 della direttiva richiama “la parità di trattamento tra uomini e donne e ogni azione volta a combattere qualsiasi forma di discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o tendenze sessuali”;

- la direttiva conferisce alcune facoltà agli Stati membri alle quali lo schema di decreto legislativo, nell’ambito dell’autonomia dello Stato nel recepimento delle direttive,  non appare contenere riferimenti. Tra queste si segnalano:

1) quella di prevedere, previa consultazione delle parti sociali, una deroga al principio dell’eguale retribuzione per i lavoratori delle agenzie interinali nel caso questi siano legati all’agenzia da un contratto a tempo indeterminato e continuino ad essere retribuiti tra una missione e l’altra

2) quella di mantenere o concludere contratti collettivi per stabilire modalità alternative riguardanti le condizioni di lavoro e d’occupazione;

- lo schema di decreto legislativo non appare recepire quanto previsto dal paragrafo 5 dell’articolo 5 della direttiva il quale prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie, conformemente alla legislazione e/o le pratiche nazionali, per evitare il ricorso abusivo all’applicazione del presente articolo e, in particolare, per prevenire missioni successive dei lavoratori interinali con lo scopo di eludere le disposizioni della presente direttiva;

- lo schema di decreto legislativo non appare contenere riferimenti al divieto, sancito dall’articolo 6 della direttiva, per le agenzie interinali di richiedere compensi ai lavoratori in cambio di un’assunzione presso un’impresa utilizzatrice o nel caso in cui essi stipulino un contratto di lavoro o avviino un rapporto di lavoro con l’impresa utilizzatrice dopo una missione nella medesima;

- lo schema di decreto legislativo non appare contenere riferimenti alla previsione, di cui all’articolo 7 della direttiva, in base alla quale i lavoratori tramite agenzia interinale sono presi in considerazione, alle condizioni stabilite dagli Stati membri, per il calcolo della soglia sopra la quale si devono costituire gli organi rappresentativi dei lavoratori previsti dalla normativa comunitaria e nazionale o dai contratti collettivi in un'agenzia interinale; con riferimento allo stesso articolo della direttiva non è utilizzata, nell’ambito dell’autonomia dello Stato nel recepimento delle direttive,  la facoltà ivi conferita allo Stato membro di prevedere, alle condizioni da essi definite, che i lavoratori tramite agenzia interinale siano presi in considerazione, in un'impresa utilizzatrice, come lo sono o lo sarebbero i lavoratori direttamente impiegati dall'impresa medesima per lo stesso periodo di tempo, per il calcolo della soglia sopra la quale si possono costituire gli organi rappresentativi dei lavoratori previsti dalla normativa comunitaria e nazionale e dai contratti collettivi;

- lo schema di decreto legislativo non appare contenere riferimenti alla previsione di cui all’articolo 8 della direttiva in base alla quale l'impresa utilizzatrice è tenuta a fornire informazioni adeguate sul ricorso a lavoratori tramite agenzia interinale all'interno dell'impresa all'atto della presentazione dei dati sulla propria situazione occupazionale agli organi rappresentativi dei lavoratori, istituiti conformemente alla normativa comunitaria e nazionale.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Affari Comunitari

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File: NOTST114.doc