Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento lavoro
Titolo: Attuazione della direttiva 2008/104/CE relativa al lavoro tramite agenzia interinale Schema di D.Lgs. n. 428 (art. 1, comma 3, L. 96/2010) Elementi per l'istruttoria normativa
Riferimenti:
SCH.DEC 428/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 376
Data: 13/12/2011
Descrittori:
DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA   L 2010 0096
LAVORO INTERINALE     
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato

 

13 dicembre 2011

 

n. 376/0

 

 

Attuazione della direttiva 2008/104/CE relativa al lavoro tramite agenzia interinale

Schema di D.Lgs. n. 428
(art. 1, comma 3, L. 96/2010)

Elementi per l’istruttoria normativa

 

Numero dello schema di decreto legislativo

428

Titolo

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/104/CE relativa al lavoro tramite agenzia interinale

Norma di delega

Art. 1, comma 3, legge 4 giugno 2010, n. 96

Numero di articoli

 

Date:

 

presentazione

5 dicembre 2011

assegnazione

5 dicembre 2011

termine per l’espressione del parere

14 gennaio 2012

termine per l’esercizio della delega

3 marzo 2012

Commissione competente

XI (Lavoro)

Rilievi di altre Commissioni

V (Bilancio) e XIV (Politiche dell’Unione europea)

 


Contenuto

Lo schema di decreto legislativo (n.428) è volto a dare piena attuazione alla Direttiva 2008/104/CE, relativa alla tutela dei lavoratori dipendenti da agenzie di lavoro interinale (o agenzie di somministrazione) o da questi inviati in missione presso imprese utilizzatrici.

 

L’attuazione della Direttiva 2008/104/CE è prevista dalla legge comunitaria 2009 (legge n.96/2010), che ha inserito la direttiva in questione nell’Allegato B (recante l’elenco delle direttive da recepire tramite decreto legislativo da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari).

 

Il provvedimento, in particolare, modifica e integra in più parti il decreto legislativo n.276/2003, che già prevede una disciplina dell’attività delle agenzie di somministrazione.

 

Il provvedimento si compone di 8 articoli.

 

L’articolo 1 definisce il campo di applicazione del provvedimento e prevede che i contratti collettivi nazionali possano comunque introdurre disposizioni più favorevoli per i lavoratori rispetto a quelle contenute nel provvedimento.

 

L’articolo 2 modifica l’articolo 2 del decreto legislativo n.276/2003, introducendo le nuove definizioni di “missione” (ossia il periodo durante il quale il lavoratore è messo a disposizione di un utilizzatore) e “condizioni di base di lavoro e di occupazione” (ossia le condizioni in vigore presso l’utilizzatore), mutuandole dalla direttiva comunitaria.

 

L’articolo 3  modifica l’articolo 18 del decreto legislativo n.276/2003, riguardante le sanzioni. In primo luogo, la disposizione estende la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.250 euro (già prevista per le violazioni delle norme attinenti i limiti per il ricorso alla somministrazione e la forma dei contratti), alle norme riguardanti il principio di parità di trattamento (art.23, co.1, del decreto), l’obbligo di informativa con riferimento ai posti di lavoro vacanti (art.23, co.7-bis, del decreto), l’accesso alle strutture o attrezzature collettive dell’impresa utilizzatrice e l’informazione ai rappresentanti dei lavoratori (art.23, co.4, del decreto). Inoltre, introduce sanzioni penali e la cancellazione dall’albo per le agenzie che violano il divieto di esigere o percepire compensi dai lavoratori in cambio di un’assunzione presso un’impresa utilizzatrice.

 

Gli articoli 4 e 5 modificano gli articoli 20 e 21 (riguardanti, rispettivamente le condizioni di liceità e la forma del contratto di somministrazione) del decreto legislativo n.276/2003, al fine di apportare correzioni meramente formali a seguito dell’introduzione della nuova definizione di “missione”.

 

L’articolo 6 modifica l’articolo 22 del decreto legislativo n.276/2003, al fine di prevedere che il contratto di somministrazione può prevedere l’assunzione anche a tempo parziale.

 

L’articolo 7 modifica l’articolo 23 del decreto legislativo n.276/2003, al fine di meglio specificare il principio di parità di trattamento tra lavoratori dipendenti dal somministratore e lavoratori di pari livello dell’utilizzatore, a parità di mansioni svolte. La norma, in particolare, è volta a prevedere che la parità di trattamento riguardi non solo il “trattamento economico e normativo” (come attualmente previsto) ma, più in generale, “le condizioni di base di lavoro e d’occupazione”. La disposizione, inoltre, introduce una norma volta a stabilire che i lavoratori dipendenti dal somministratore devono essere informati dei posti vacanti presso l’utilizzatore, affinché possano aspirare, al pari dei dipendenti di quest’ultimo, a ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato. Tali informazioni possono essere fornite mediante un avviso generale opportunamente affisso all’interno dei locali dell’utilizzatore presso il quale e sotto il cui controllo i lavoratori prestano la loro opera. Infine, la disposizione prevede che la nullità di clausole dirette a limitare la facoltà dell’utilizzatore di assumere il lavoratore al termine della missione abbia portata generale e non sia limitata (come attualmente previsto) ai soli casi di somministrazione a tempo determinato.

 

L’articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria.

 

Relazioni e pareri allegati

Allo schema di decreto legislativo sono allegate la relazione illustrativa, la relazione tecnica, le schede sull’Analisi tecnico normativa (A.T.N.) e sull’Analisi di impatto della regolamentazione (A.I.R.), nonchè il “visto” della ragioneria generale dello Stato.

 

Nella lettera di trasmissione del provvedimento alle Camere, il Ministro per i rapporti con il Parlamento, in considerazione dell’imminente scadenza della delega, segnala che il provvedimento è stato trasmesso privo dei pareri della Conferenza unificata e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, riservandosi di trasmetterli non appena acquisiti.

Al riguardo si fa presente che tra i criteri di delega individuati dall’articolo 2, comma 1, la lettera g) prevede che la revisione della normativa in materia di lavoro e politiche sociali avvenga assicurando “il coinvolgimento delle parti sociali interessate, ai fini della definizione di eventuali specifici avvisi comuni e dell’acquisizione, ove richiesto dalla complessità della materia, di un parere delle stesse parti sociali sui relativi schemi di decreto legislativo”.

 

Conformità con la norma di delega

Per quanto riguarda il termine per l’esercizio della delega (individuato nel termine di recepimento della direttiva, ossia il 5 dicembre 2011), per effetto del combinato disposto dei commi 1 e 4 dell’articolo 1 della legge n.96/2010 (Legge comunitaria 2009), esso è fissato (in virtù della prevista proroga) al 3 marzo 2011.

L’articolo 1, comma 1, della legge n.96/2010, prevede,  infatti, che il termine per l’esercizio della delega legislativa è quello stabilito da ciascuna direttiva per il suo recepimento. Il comma 4 prevede, tuttavia, che nel caso in cui termine per l’espressione del parere parlamentare (40 giorni dalla trasmissione) scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di recepimento della direttiva o successivamente, (come nel caso in esame), quest’ultimo è prorogato di novanta giorni.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il contenuto del provvedimento è riconducibile alla materia di potestà esclusiva statale “ordinamento civile”, di cui all’articolo 117, comma 2, lett. l), Cost.

 

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Il provvedimento è volto a dare piena attuazione alla Direttiva 2008/104/CE.

 

 

 

 

 

 

 

Quadro della normativa vigente

Nel nostro ordinamento la fornitura di lavoro temporaneo (cd. lavoro interinale) è stata introdotta dagli articoli 1-11 della L. 24 giugno 1996, n. 197 (cd. legge Treu), i quali hanno disciplinato la fattispecie sotto il profilo contrattuale, retributivo e previdenziale, innovando profondamente la previgente normativa, che addirittura sanzionava penalmente e civilmente l'attività delle agenzie fornitrici di manodopera (articoli 11 e 27 della L. 29 aprile 1949, n. 264, sul collocamento) e vietava, in generale, di affidare a un soggetto terzo l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro da svolgersi da parte di personale assunto e retribuito dal terzo intermediario (articolo 1 della L. 23 ottobre 1960, n. 1369).

 

L'introduzione del lavoro interinale è stata espressamente prevista nel Protocollo del 2 luglio 1993 tra Governo e parti sociali sulla politica dei redditi e sull'occupazione, i cui principi sono stati richiamati e integrati nell'Accordo per il lavoro del settembre 1996 (che ha intravisto nel nuovo istituto benefìci sia in termini di regolarizzazione di posizioni di lavoro oggi sommerse, che di gettito contributivo e fiscale) e in gran parte sostanzialmente fatti propri dalla L. 197/1996.

 

Si ricorda che nel lavoro interinale viene individuato un rapporto trilaterale (tra impresa fornitrice, lavoratore temporaneo e impresa utilizzatrice) fondato su due diversi contratti:

§         il contratto di fornitura di lavoro temporaneo (stipulato tra impresa fornitrice e impresa utilizzatrice);

§         il contratto di natura lavoristica tra impresa fornitrice e lavoratore temporaneo, (denominato "contratto per prestazioni di lavoro temporaneo") che deve indicare anche l'impresa utilizzatrice, ma in cui il rapporto tra quest'ultima e il lavoratore non assume una autonoma veste contrattuale.

 

Successivamente, il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (c.d. decreto-Biagi), ha introdotto la fattispecie del contratto di somministrazione di lavoro (articoli 20 e ss.), che può essere concluso da ogni soggetto (utilizzatore) che si rivolga ad altro soggetto (somministratore) a ciò autorizzato dal Ministero del lavoro.

Tale contratto in sostanza sostituisce il contratto di fornitura di lavoro interinale (la cui disciplina è stata contestualmente abrogata). Pertanto le agenzie di somministrazione hanno preso il posto delle vecchie agenzie di lavoro temporaneo.

La normativa originaria prevedeva che il contratto di somministrazione potesse essere concluso a termine o a tempo indeterminato (staff leasing). Successivamente, l’articolo 1, comma 46, della L. 24 dicembre 2007, n. 247 (“Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”) è intervenuto in materia, abolendo la fattispecie della somministrazione a tempo indeterminato. Successivamente, l’articolo 1, commi 142-143 della L. 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria per il 2010) ha reintrodotto la fattispecie della somministrazione a tempo indeterminato.

Nel caso della somministrazione a tempo determinato viene superata la precedente impostazione restrittiva che rendeva possibile la fornitura di lavoro temporaneo solamente nel casi previsti tassativamente dalla legge o dalla contrattazione collettiva. Pertanto la somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa ogniqualvolta ricorrano ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore. Si affida alla contrattazione collettiva il compito dell’eventuale individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a tempo determinato.

 

L’articolo 20, inoltre, elenca una serie di fattispecie nelle quali è vietata l’utilizzazione del contratto di somministrazione:

·       nel caso di sostituzione di lavoratori in sciopero;

·       salva diversa previsione dei contratti collettivi, nel caso di unità produttive che nei sei mesi precedenti abbiano effettuato licenziamenti collettivi o presso cui sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione di orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori con analoghe mansioni, a meno che il contratto:

o        sia finalizzato alla sostituzione di lavoratori assenti;

o        venga concluso ai sensi dell’art. 8, comma 2 della L 223/1991, prevedendo, cioè, l’utilizzo di lavoratori in mobilità, assunti dal somministratore con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a 12 mesi;

o        abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi.

·       nel caso di aziende che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi degli articoli 15 e ss. del D.lgs. 81/2008.

 

Qualora il contratto di somministrazione preveda l’utilizzo di lavoratori in mobilità, assunti dal somministratore con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a 12 mesi, le condizioni di ammissibilità e i limiti previsti per il contratto di somministrazione (a tempo indeterminato e a tempo determinato, rispettivamente dai commi 3 e 4 dello stesso articolo 20) non trovano applicazione. In tali casi si applica il beneficio contributivo di cui all’articolo 8, comma 2, della L. 223/1991.

 

L’articolo 21 dispone che il contratto di somministrazione deve essere concluso in forma scritta (ad substantiam) e deve contenere una serie di elementi (per esempio, numero dei lavoratori interessati e loro mansioni, durata, motivi di interesse aziendale, luogo, orario e trattamento economico, assunzione reciproca degli obblighi contrattuali). La mancanza della forma scritta o la mancata indicazione di alcuni elementi essenziali determina la nullità del contratto di somministrazione, con la conseguenza che i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore.

Per quanto concerne in generale il rapporto di lavoro tra somministratore e prestatore, per i contratti di lavoro a tempo indeterminato, l’articolo 22 conferma l’applicazione della disciplina civilistica e delle leggi speciali vigenti, mentre per i contratti di lavoro a tempo determinato si applicano le disposizioni del D.Lgs. 368/2001, in materia, appunto, di lavoro a tempo determinato. Nell’ipotesi di somministrazione a tempo determinato, nel caso in cui il prestatore sia stato assunto dall’agenzia di somministrazione con contratto stipulato a tempo indeterminato, nel medesimo è precisato l’ammontare dell’indennità mensile di disponibilità, corrisposta dal somministratore per i periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione. La misura di tale indennità è fissata dal contratto collettivo e comunque non può essere inferiore alla misura prevista con decreto ministeriale. Si precisa che l’indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo (quindi non concorre alla determinazione della tredicesima mensilità o al trattamento di fine rapporto).

All’articolo 23, oltre a prevedersi un obbligo in solido tra somministratore ed utilizzatore per quanto riguarda la corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali, si prevedono alcune tutele per i lavoratori dal punto di vista economico e retributivo, della sicurezza sul lavoro e dell’esercizio del potere disciplinare riservato al somministratore.

L’articolo 24 dispone che ai lavoratori delle imprese di somministrazione si applicano i diritti sindacali di cui allo Statuto dei lavoratori, alla stregua di tutti i lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Il lavoratore può esercitare liberamente, anche presso l’utilizzatore, le libertà sindacali e può partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.

Ai lavoratori che dipendono da uno stesso somministratore ma lavorano presso diversi utilizzatori compete uno specifico diritto di riunione secondo la normativa vigente, con le modalità stabilite dalla contrattazione.

Inoltre, l’utilizzatore è tenuto a comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali il numero e i motivi dei contratti di somministrazione conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati. In mancanza delle r.s.a. tale comunicazione va indirizzata alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano sindacale.

L’articolo 25 pone a carico del somministratore il versamento degli oneri contributivi (previdenziali ed assistenziali), nonché quelli relativi all’assicurazione contro gli infortuni. A tal fine il somministratore viene inquadrato nel settore terziario, tranne nel caso in cui i lavoratori prestino la loro opera nel settore agricolo o nel lavoro domestico dove sono applicate le discipline di settore.

Per quanto concerne la responsabilità civile per i danni arrecati a terzi nell’esercizio dell’attività lavorativa, ai sensi dell’articolo 2049 del c.c., l’articolo 26precisa che ne risponde il soggetto utilizzatore, poiché esercita nel concreto il potere direttivo nei confronti del lavoratore.

In caso di somministrazione irregolare di lavoro, ovvero quando non siano state rispettate le condizioni per la stipula del contratto di somministrazione (cfr. articolo 20) o non siano state indicati alcuni elementi che configurano il rapporto di lavoro, l’articolo 27stabilisce che il lavoratore possa adire le vie legali per richiedere l’instaurazione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore con decorrenza fin dall’inizio della somministrazione. Il giudizio dovrà riguardare solo l’accertamento della irregolarità del contratto, senza entrare nel merito delle scelte organizzative o produttive.

Nell’eventualità di somministrazione di lavoro fraudolenta con l’intento di eludere disposizioni legislative o contrattuali inderogabili, l’articolo 28 prevede – oltre alle sanzioni pecuniarie indicate all’articolo 18 del D.Lgs. 276/2003 – l’irrogazione di una sanzione pecuniaria di 20 euro, a carico sia del somministratore sia dell’utilizzatore, per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.

 


 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Lavoro

( 066760-4884 – *st_lavoro@camera.it

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File: LA0568_0