Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento lavoro
Titolo: Modifiche al regolamento di istituzione del fondo per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa - Schema di Decreto n. 280 - (art. 4, co. 2, L. 140/1999) Elementi per l'istruttoria normativa
Riferimenti:
SCH.DEC 280/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 247
Data: 27/10/2010
Descrittori:
ASSICURAZIONI PRIVATE E MUTUE ASSICURATRICI   ESODO VOLONTARIO
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA     
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato

 

27 ottobre 2010

 

n. 247/0

 

 

Modifiche al regolamento di istituzione del fondo per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa

Schema di Decreto n. 280
(art. 4, co. 2, L. 140/1999)

Elementi per l’istruttoria normativa

 

Numero dello schema di decreto

280

Titolo

Schema di regolamento recante modifiche al regolamento di istituzione del fondo per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, di cui al decreto ministeriale 20 settembre 2000, n. 351

Ministro competente

 

Norma di riferimento

Art. 4, co. 2, L. 140/1999

Numero di articoli

2

Date:

 

presentazione

15 ottobre 2010

assegnazione

21 ottobre 2010

termine per l’espressione del parere

10 novembre 2010

Commissione competente

XI Commissione (Lavoro)

Rilievi di altre Commissioni

V Commissione (Bilancio)

 

 

 


Presupposti normativi

Lo schema di regolamento in esame è adottato in attuazione dell’articolo 4, comma 2, della legge n.140 del 1999, che ha previsto l’adozione di norme per agevolare, senza oneri per lo Stato, l’esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, che siano stati riassunti dal commissario liquidatore.

 

Contenuto

Lo schema di regolamento in esame reca modifiche al D.M. 28 settembre 2000, n. 351 (adottato in attuazione dell’articolo 4, comma 2, della legge n.140 del 1999) che ha istituito presso l’INPS il Fondo per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa (di seguito Fondo).

 

Più specificamente, il richiamato D.M. n.351/2000 ha tradotto normativamente l’accordo sindacale del 26 luglio 1999, con il quale le parti sociali avevano convenuto un sistema di tutele per i lavoratori interessati.

 

Tale sistema di tutele andava a sostituire quello definito dall’articolo 11 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito dalla L. 26 febbraio 1977, n. 39, recante la modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, successivamente abrogato dall'articolo 354, comma 1, del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private).

 

Il DM 351/2000

Ai sensi del richiamato D.M. 351/2000, il Fondo è gestito da un Comitato amministratore composto da 5 esperti designati dall’ANIA e 5 esperti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore assicurativo e dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo per il lavoro del 24 settembre 1996, nonché aderenti allo stesso, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nonché da due rappresentanti con qualifica non inferiore a dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze. Il presidente del comitato è eletto dal comitato stesso tra i propri membri (articolo 3).

Il comitato amministratore ha molteplici compiti, tra i quali si ricorda la predisposizione, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, dei bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, nonché la deliberazione sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa. Lo stesso, inoltre, delibera sul versamento del contributo dello 0,50% da calcolare sulla retribuzione definita come base imponibile ai fini del calcolo dei contributi obbligatori di previdenza ed assistenza sociale del personale amministrativo dipendente dalle imprese di assicurazioni, ai fini del finanziamento del Fondo stesso, e vigila sull’affluenza dei contributi dei contributi stessi (articolo 4).

Per quanto concerne le prestazioni del Fondo, nel caso di lavoratori riassunti dal commissario liquidatore e provenienti da imprese poste in liquidazione coatta amministrativa nel periodo di vigenza del Fondo stesso, si provvede, nel caso in cui gli stessi risolvano volontariamente il rapporto di lavoro, all'erogazione di una somma aggiuntiva alle spettanze di fine rapporto, pari a 3 annualità dell'ultima retribuzione lorda annua, percepita alle dipendenze del commissario liquidatore (articolo 6, comma 1, lettera a)).

Nel caso in cui si tratti di lavoratori che si trovino nella condizione di maturare i requisiti (i più prossimi tra quelli per la pensione di anzianità e quelli per la pensione di vecchiaia) per la fruizione del trattamento a carico dell'assicurazione generale obbligatoria entro un massimo di 5 anni, in luogo dell’erogazione della somma aggiuntiva in precedenza richiamata si provvede all'erogazione di una somma aggiuntiva alle spettanze di fine rapporto, pari al 60% dell'ultima retribuzione lorda annua, percepita alle dipendenze del commissario liquidatore, moltiplicata per il numero degli anni mancanti alla pensione (articolo 6, comma 1, lettera b)). Ai sensi del comma 3 dell’articolo 6, a quest’ultimo trattamento potevano accedere i lavoratori che si trovassero nelle condizioni richieste al momento della messa in liquidazione o che maturassero i necessari requisiti nell’arco di 7 anni dall’entrata in vigore dello stesso D.M. 351/2000.

Nel caso di lavoratori riassunti dal commissario liquidatore già dipendenti da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa entro la data di entrata in vigore del D.M. 351/2000 (cioè il 14 dicembre 2000), il Fondo, qualora i lavoratori risolvano volontariamente il rapporto di lavoro, provvede (in alternativa alla procedura di cui articolo 11 del D.L. 857/1976) ad erogare una somma aggiuntiva alle spettanze di fine rapporto, pari a 3 annualità dell'ultima retribuzione lorda annua percepita alle dipendenze del commissario liquidatore (articolo 7, comma 1, lettera a), del D.M. 351).

Nel caso in cui si tratti di lavoratori che si trovino nella condizione di maturare i requisiti (i più prossimi tra quelli per la pensione di anzianità e quelli per la pensione di vecchiaia) per la fruizione del trattamento a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, entro un massimo di 7 anni, in luogo dell’erogazione della somma aggiuntiva in precedenza richiamata si provvede all'erogazione di una somma aggiuntiva alle spettanze di fine rapporto, pari al 65% dell'ultima retribuzione lorda annua, percepita alle dipendenze del commissario liquidatore, moltiplicata per il numero degli anni mancanti alla pensione (articolo 7, comma 1, lettera b), del D.M. 351). Ai sensi del comma 3 dell’articolo 7, quest’ultimo trattamento poteva essere usufruito dai lavoratori che si trovassero nelle condizioni richieste al momento della entrata in vigore del D.M. 351/2000, sia coloro i quali maturassero i necessari requisiti nell'arco di 7 anni dalla stessa data (In ogni caso, il diritto doveva essere esercitato, a pena di decadenza, dalla prima fattispecie di lavoratori entro 6 mesi dalla data in vigore del D.M. 351, e dalla seconda fattispecie entro 12 mesi dalla stessa data).

Infine, l’articolo 11 del D.M. 351/2000, traducendo le disposizioni dell’articolo 4 dell’accordosindacale del 26 luglio 1999, stabiliva la scadenza del Fondo trascorsi 7 anni dalla data di entrata in vigore del D.M. 351, e cioè il 14 dicembre 2007.

 

Successivamente, con l’accordo del 12 luglio 2007 le parti sociali hanno integrato il precedente accordo del 1999, prorogando la valenza temporale della regolamentazione fino al 31 dicembre 2011.

 

Da ultimo, in deroga alla normale procedura prevista dall’articolo 2, comma 28, della legge 662/1996, l’articolo 1-bis del D.L. 78/2009  ha disposto, per il solo biennio 2009-2010, la possibilità di adottare, in via eccezionale, con decreti ministeriali, norme in deroga alle singole disposizioni dei regolamenti previsti dall’articolo 1, comma 1, del D.M. 477/1997, per i settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni (CIG).

 

L’articolo 2, comma 28, della L. 662/1996, in attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, ha previsto, in via sperimentale, specifiche misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali.

Tali misure sono definite con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale (attualmente Ministro del lavoro e delle politiche sociali), di concerto con il Ministro del tesoro (attualmente Ministro dell’economia e delle finanze), adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della L. 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali ed acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge n.662/1996.

In attuazione del dettato dell’articolo 2, comma 28, della L. 662, è intervenuto  l’articolo 1, comma 1, del DM 27 novembre 197, n. 477, il quale ha disposto che per gli enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché per le categorie e settori di impresa sprovvisti di un sistema pubblico di ammortizzatori sociali mirato a fronteggiare processi di ristrutturazione aziendale e di crisi, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale (attualmente Ministro del lavoro e delle politiche sociali), di concerto con il Ministro del tesoro (attualmente Ministro dell’economia e delle finanze), emani i regolamenti di cui al richiamato articolo 2, comma 28, nel momento in cui sono depositati presso il Ministero del lavoro i contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

 

Sulla base di quanto consentito dall’articolo 1-bis del D.L. 78/2009  è stato quindi emanato il decreto interministeriale del 18 dicembre 2009, n. 49263, che ha modificato in più parti il DM  n.351 del 2000 disponendo, in particolare, la proroga del Fondo fino al 31 dicembre 2010.

Il provvedimento, in particolare, oltre a prorogare al 31 dicembre 2010 tutte le fruizioni dei trattamenti a favore dei lavoratori interessati, di cui agli articoli 6, comma 3, e 7, comma 3, del D.M. 351 (vedi supra):

§         ha prorogato al 31 dicembre 2010 la corresponsione del contributo di alloggio (rimodulandolo) di cui all’articolo 7, comma 5, previsto per i lavoratori che non avessero optato per l'utilizzo delle prestazioni di cui al precedente comma  comma 1, lettere a) e b) e che, nell'arco di 7 anni dall'entrata in vigore del D.M. 351, venissero assunti presso un'impresa di assicurazione in città diversa da quella in cui veniva in precedenza svolta la prestazione (articolo 1, comma 3);

§         aggiungendo il comma 2-bis all’articolo 10, ha disposto che il contributo  dello 0,50% (vedi supra) debba essere versato ininterrottamente dalla data di istituzione del Fondo fino alla data del 31 dicembre 2010 (articolo 1, comma 4);

§         ha prorogato la scadenza del medesimo Fondo al 31 dicembre 2010 (articolo 1, comma 5).

 

Lo schema in esame si limita a prorogare di un ulteriore anno, e cioè fino al 31 dicembre 2011, tutte i termini già prorogati al 31 dicembre 2010 dal D.M. 49263 del 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: LA0398_0