Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento lavoro
Titolo: Attuazione della direttiva 2005/47/CE sui lavoratori transfrontalieri nel settore ferroviario Schema di D.Lgs. n. 277 (art. 1, co. 3, L. 96/2010) Elementi per l'istruttoria normativa
Riferimenti:
L N. 96 DEL 04-GIU-10   05/47  
SCH.DEC 277/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 236
Data: 18/10/2010
Descrittori:
DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA   FERROVIE E TRASPORTI FERROVIARI
LAVORATORI FRONTALIERI     
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato

 

18 ottobre 2010

 

n. 236/0

 

 

Attuazione della direttiva 2005/47/CE sui lavoratori transfrontalieri nel settore ferroviario

Schema di D.Lgs. n. 277
(art. 1, co. 3, L. 96/2010)

Elementi per l’istruttoria normativa

 

Numero dello schema di decreto legislativo

277

Titolo

Schema decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l’accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario

Norma di delega

Art. 1, co. 3, L. 96/2010

Numero di articoli

11

Date:

 

presentazione

8 ottobre 2010

assegnazione

8 ottobre 2010

termine per l’espressione del parere

17 novembre 2010

termine per l’esercizio della delega

9 gennaio 2011

Commissione competente

XI Commissione (Lavoro) e XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea)

Rilievi di altre Commissioni

V Commissione (Bilancio)

 


Contenuto

Lo schema di decreto legislativo in esame è emanato in attuazione della direttiva 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, a sua volta attuativa dell’Accordo del 27 gennaio 2004 tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF), riguardante taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera svolti da imprese ferroviarie.

 

La direttiva 2005/47/CE

La direttiva 2005/47/CE (di seguito “direttiva) da attuazione all’Accordo del 27 gennaio 2004 (allegato alla direttiva stessa)tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) (di seguito “Accordo”).

La Direttiva fissa esclusivamente requisiti minimi di protezione dei lavoratori, lasciando agli Stati membri la facoltà di adottare misure più favorevoli (articolo 2).

La direttiva prevede, poi, una relazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo sull’attuazione della direttiva, in considerazione dell’evoluzione del settore ferroviario europeo, da presentarsi entro i tre anni successivi al termine per il recepimento delle disposizioni nell’ordinamento degli Stati membri (articolo 3).

La direttiva impone, quindi, agli Stati membri l’introduzione di sanzioni efficaci, proporzionali e dissuasive in caso di violazione delle norme adottate (articolo 4).

Specifiche disposizioni, infine, riguardano le modalità di recepimento della direttiva nel diritto nazionale degli Stati membri (articoli 5-7).

 

L’Accordo CER/ETF del 27 gennaio 2004

 L’Accordo, allegato alla direttiva, ha inteso garantire un’adeguata protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario, senza per questo pregiudicare la necessaria flessibilità nella gestione delle imprese di trasporti ferroviari, nella prospettiva di uno spazio ferroviario europeo integrato. In particolare, nell’Accordo si evidenzia che la fissazione in ambito comunitario di regole comuni relative alle tutele minime da assicurare al personale mobile in questione si rende necessaria al fine  di proteggere la salute dei lavoratori e di garantire un traffico transfrontaliero sicuro, evitando una concorrenza che faccia leva sulla differenza delle condizioni lavorative. L’Accordo, pertanto, è sostanzialmente improntato al principio che, di norma, debbano essere assicurati ai lavoratori in questione periodi di riposo e di pausa superiori alle prescrizioni minime fissate dalla disciplina generale in materia di orario di lavoro (di cui alle direttive 1993/104/CE e 2000/34/CE).

 

Si fa presente, al riguardo, che ai lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera svolti da imprese ferroviarie (oggetto dello schema di decreto in esame) si applica comunque la disciplina generale sull’orario di lavoro contenuta nella direttiva 2003/88/CE (che provvede a codificare la direttiva 93/104/CE, recepita nell’ordinamento nazionale con il D.Lgs. 66/2003). L’articolo 14 della Direttiva 2003/88/CE prevede, in particolare, che altri atti normativi comunitari possano contenere prescrizioni più specifiche in materia di organizzazione del lavoro per determinate occupazioni o categorie professionali. Inoltre l’art. 17, par. 3, lettera e) della citata direttiva prevede che si possa derogare, in determinate condizioni, alle disposizioni di cui agli artt. 3, 4, 5, 8 e 16 - in materia di riposi giornalieri e settimanali, di pause di lavoro e di durata del lavoro notturno -, nel caso di lavoratori del settore dei trasporti ferroviari.

 

L’Accordo (clausola 2) introduce in primo luogo due nuove definizioni in relazione alla specificità ed ai bisogni del settore: la nozione di tempo di guida e quella di lavoratore mobile che effettua servizi di interoperabilità transfrontaliera.

Il riposo giornaliero “in residenza” (Clausola 3) del personale mobile dovrà avere una durata minima di 12 ore consecutive, anziché di 11 ore; il riposo giornaliero “fuori residenza” (Clausola 4), che comunque deve essere seguito da un riposo giornaliero in residenza, dovrà avere una durata minima di 8 ore consecutive.

Per i macchinisti la pausa (Clausola 5) dovrà essere di almeno 45 minuti se la durata dell’orario di lavoro supera le 8 ore giornaliere, altrimenti sarà di 30 minuti; in ogni caso, la collocazione temporale e la durata della pausa dovranno consentire l’effettivo recupero da parte del lavoratore. Per il personale di accompagnamento deve essere garantita una pausa di 30 minuti.

Al lavoratore mobile è assicurato inoltre un periodo minimo di riposo settimanale ininterrotto di 24 ore (Clausola 6).

La durata del “tempo di guida”, cioè del periodo durante il quale il macchinista è responsabile della guida di un veicolo ferroviario, non può superare le 9 ore per una prestazione diurna e le 8 ore per una prestazione notturna; è stabilito, inoltre, un tempo massimo di guida di 80 ore ogni 2 settimane (Clausola 7)

Infine, per consentire di verificare il rispetto delle prescrizioni deve essere predisposta una scheda di servizio che riporti le ore di lavoro e i periodi di riposo dei lavoratori mobili, che l’impresa deve conservare per almeno un anno (Clausola 8).

 

 

La normativa nazionale

Nell’ordinamento nazionalesi è giunti ad un complessivo riordino della disciplina generale dell’orario di lavoro con il D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, attuativo delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE. Al riguardo si ricorda che in origine erano esclusi dal campo di applicazione della direttiva 93/104/CE, oltre ai medici in formazione, i lavoratori dei settori dei trasporti stradali, aerei, ferroviari e marittimi, della navigazione interna, della pesca marittima e delle altre attività in mare. Successivamente, la direttiva 2000/34/CE, modificando la direttiva 93/104/CE, ha ricompreso nell’ambito di applicazione della disciplina comunitaria sull’orario di lavoro i settori e le attività inizialmente esclusi (compresi i lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario) . Con il D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 108  ed il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 185  si è quindi provveduto al recepimento della direttiva n. 1999/63/CE, in materia di orario di lavoro della gente di mare, e della direttiva n. 2000/79/CE, in materia di orario di lavoro del personale di volo.

 

Il contenuto dello schema di decreto legislativo

Lo schema di decreto legislativo in esame ha lo scopo di porre fine alla procedura di infrazione n. 2008/0678, avviata dalla Commissione europea per la mancata attuazione della direttiva entro il termine del 27 luglio 2008. La procedura si è conclusa con la presentazione, da parte della Commissione, del ricorso per inadempimento (ex art. 258 TFUE), attualmente pendente davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea (Causa C-2.91/10 - Commissione c. Repubblica italiana).

In attuazione della direttiva 2005/47/CE, lo schema regolamenta in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e nel rispetto del ruolo della autonomia negoziale collettiva, taluni aspetti dell'orario di lavoro dei lavoratori mobili delle ferrovie addetti a servizi di interoperabilità transfrontaliera effettuati da imprese ferroviarie (articolo 1, comma 1).

Ai sensi del successivo comma 2, si dispone che i contratti collettivi nazionali, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, possano mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli di quelle previste dal provvedimento. Secondo la relazione illustrativa, tale disposizione “è stata formulata in ottemperanza alla clausola di non regresso”, di cui all' art. 2 della direttiva ed alla clausola 9 dell'accordo, in considerazione del fatto che il CCNL delle attività ferroviarie del 16.04.2003 reca disposizioni più favorevoli per i lavoratori rispetto a quelle dell'accordo, con riferimento a taluni istituti dell'orario di lavoro.

L’articolo 2, in relazione alla clausola 1 dell’Accordo, definisce l’ambito soggettivo di applicazione del provvedimento e le relative eccezioni.

L’articolo 3 reca alcune definizioni. In particolare, in relazione alla clausola 2 dell’Accordo, si definisce lavoratore mobile che effettua servizi di interoperabilità transfrontaliera ogni lavoratore membro dell'equipaggio di un treno, addetto a servizi ferroviari e complementari a bordo treno di interoperabilità transfrontaliera per più di un'ora sulla base di una prestazione giornaliera (comma 1, lettera b)), e si definisce come tempo di guida la durata di un'attività programmata nel corso della quale il macchinista è responsabile della guida di una macchina di trazione, comprese le interruzioni programmate nel corso delle quali il macchinista resta responsabile della guida della macchina in trazione (comma 1, lettera i)).

L’articolo 4, in relazione alla clausola 3 dell’Accordo, disciplina il riposo giornaliero in residenza,

L’articolo 5, in relazione alla clausola 4 dell’accordo, disciplina il riposo giornaliero fuori residenza, prevedendo, in particolare, che i contratti collettivi possano ammettere un secondo riposo consecutivo fuori residenza.

Gli articoli 6 e 7 disciplinano le modalità di fruizione delle pause e del riposo settimanale (clausola 6 dell’Accordo).

L’articolo 8 disciplina il tempo di guida, che, in ottemperanza alla clausola 7 dell’Accordo, non deve superare 9 ore per una prestazione diurna e 8 ore per una prestazione notturna tra due riposi giornalieri. In ogni caso, la durata massima del tempo di guida per ogni periodo di 2 settimane è limitata a 80 ore.

L’articolo 9, in relazione alle disposizioni della clausola 8 dell’Accordo, prevede la custodia – per almeno un anno - di una scheda di servizio indicante le ore quotidiane di lavoro e i periodi di riposo del personale mobile.

L’articolo 10, infine, reca l’apparato sanzionatorio.

Al riguardo, la relazione illustrativa evidenzia che gli importi delle sanzioni amministrative sono stati modulati secondo quantificazioni già previste, con riferimento a fattispecie analoghe, dalla disciplina vigente (in particolare, dal D.Lgs. 234/2007, attuativo della direttiva 2002/15/CE, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporti; e dal D.Lgs. 285/1992, recante il nuovo Codice della strada), nonché dalla disciplina contenuta all’articolo 7 dell’AC 1441-quater/F, cd. “collegato lavoro” (all’esame della Camera deputati in settima lettura).

 

Si fa presente che l’articolo 7 dell’AC 1441-quater/F reca talune modifiche al regime sanzionatorio in materia di orario di lavoro, di cui all’articolo 18-bis del D.Lgs. 66/2003, in particolare ridefinendo le sanzioni per le ipotesi di violazione della disciplina sulla durata media dell'orario di lavoro, sul riposo settimanale, sulle ferie annuali retribuite e sul riposo giornaliero.

All’articolo 10, in particolare:

§       l'importo della sanzione amministrativa prevista per la violazione delle disposizioni inerenti il riposo giornaliero in residenza e fuori residenza (articoli 4 e 5, commi 1 e 2, dello schema), viene commisurato a quello previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera b), del “collegato lavoro”. Attualmente l’articolo 18-bis, comma 4, del D.Lgs. 66/2003 prevede una sanzione amministrativa da 25 euro a 100 euro in relazione ad ogni singolo lavoratore e ad ogni singolo periodo di 24 ore. L’articolo in esame incrementa la sanzione da 50 a 150 euro, stesso importo considerato dall’articolo 7, comma 1, lettera b), del “collegato lavoro” (comma 1);

§       l'importo della sanzione amministrativa prevista per la violazione delle disposizioni inerenti le pause giornaliere (articolo 6, commi 1, 2 e 3 dello schema), per un importo da euro 103 a euro 300 in relazione a ciascun lavoratore e ad ogni singola violazione, viene commisurato alle sanzioni di cui all’articolo 9, comma 2, del D.Lgs. 234/2007, concernenti le violazioni delle disposizioni sui riposi intermedi (comma 2);

§       l'importo della sanzione amministrativa prevista per la violazione delle disposizioni concernenti il riposo settimanale (articolo 7 dello schema), per un importo da euro 130 ad euro 780 in relazione a ciascun lavoratore e ad ogni singola violazione, viene commisurato a quello previsto dall'articolo 9, comma 1, del D.Lgs. 234/2007, con riferimento alle violazioni delle disposizioni sulla durata massima settimanale della prestazione lavorativa (comma 3);

§       l'importo della sanzione amministrativa prevista per la violazione delle disposizioni concernenti il tempo di guida (articolo 8 dello schema), da euro 38 a euro 152 in relazione a ciascun lavoratore e ad ogni singola violazione, viene commisurato a quello previsto dall’articolo 174, commi 4, 5 e 6, del D.Lgs. 285/1992 con riferimento alla violazione delle norme prescritte dal regolamento CE n. 561/2006 in materia di durata della guida degli autoveicoli adibiti a trasporto di persone o cose. In particolare. Sono previsti incrementi delle sanzioni in caso di superamento del 10% della durata massima del tempo di guida (da euro 300 a euro 1.200), e in caso di superamento del 20% della durata massima del tempo di guida (da euro 400 a euro 1.600) (comma 4).

 

Con riferimento agli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose, l’articolo 174 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della strada) prevede le seguenti sanzioni per il superamento della durata dei periodi di guida, prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006:

-        sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 38 a 152 euro (comma 4);

-        quando la violazione della durata dei periodi di guida ha durata superiore al 10% del limite giornaliero massimo, la sanzione amministrativa è compresa tra 300 e 1.200 euro (comma 5);

-        quando la violazione della durata dei periodi di guida ha durata superiore al 20% del limite giornaliero massimo, la sanzione amministrativa è compresa tra 400 e 1.600 euro (comma 6).

La commisurazione delle sanzioni all’entità della violazione è stata recentemente introdotta dall’articolo 30 della L. 29 luglio 2010, n. 120, che ha interamente sostituito l’articolo 174.

 

§       l'importo della sanzione amministrativa prevista per la violazione delle disposizioni concernenti la scheda di servizio dei lavoratori transfrontalieri (articolo 9, commi 1 e 3 dello schema), da euro 250 ad euro 1.500, viene commisurato a quello previsto dall’articolo 9, comma 5 del D.Lgs. 234/2007, con riferimento alle violazioni inerente il registro orario degli autotrasportatori (comma 5).

 

Il comma 6, infine, prevede la non applicazione della procedura di diffida, di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 124/2004, alle sanzioni in precedenza individuate, “in conformità”, come evidenzia la relazione illustrativa al provvedimento, “ad un principio già vigente nel nostro ordinamento con riferimento alle violazioni delle norme in materia di orario di lavoro”.

L’articolo 13 del d.lgs. n.124 del 2004 prevede che in caso di inosservanza delle norme in materia di lavoro il personale ispettivo diffida il datore di lavoro a regolarizzare le inosservanze sanabili, fissando un termine.

Tra i precedenti si segnala la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 3 marzo 2005, n. 8, ove si prevede che la diffida non trova applicazione nelle violazioni della durata massima dell'orario di lavoro e nelle violazioni relative al superamento, salva diversa previsione dei contratti collettivi, del limite di 250 ore annuali di lavoro straordinario.

 

Relazioni e pareri allegati

Al provvedimento sono allegate la relazione illustrativa, la relazione tecnica (da cui risulta che il provvedimento non comporta oneri per la finanza pubblica) e le schede sull’analisi tecnico-normativa (ATN) e sull’impatto della regolamentazione (AIR).

Conformità con la norma di delega

Il provvedimento è conforme alla norma di delega, recata dall’articolo 1 della legge n.96 del 2010 (legge comunitaria 2009), che ha inserito la direttiva 2005/47/CE nell’allegato B (contenente le direttive da attuare previo parere parlamentare)

Il termine fissato dalla direttiva 2005/47/CE per il suo recepimento era stabilito al 27 luglio 2008 (articolo 5).

Tale termine è stato differito al 30 ottobre 2009 dall’articolo 1, comma 1, della legge n.88/2009 (legge comunitaria 2008) e all’11 ottobre 2010 dall’articolo 1, comma 1, della legge n.96/2010 (legge comunitaria 2009).

Per l’esercizio della delega l’articolo 1, comma 3, della legge 96/2010 prevede l’espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi 40 giorni dalla data di trasmissione, i decreti attuativi sono emanati anche in mancanza del parere. Si prevede, altresì, che nel caso in cui termine per l’espressione del parere parlamentare scada nei 30 giorni antecedenti la scadenza del termine per l’esercizio della delega o successivamente (ipotesi che ricorre nel caso in esame), quest’ultimo è prorogato di 90 giorni (ossia al 9 gennaio 2011).

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le disposizioni contenute nel provvedimento sono riconducibili alla materia di potestà esclusiva statale “rapporti dello Stato con l’Unione europea”, ai sensi dell’articolo 117, comma 2, Cost.

Compatibilità comunitaria

Procedure di contenzioso
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

L’11 giugno 2010 la Commissione europea ha presentato un ricorso contro l’Italia presso la Corte di giustizia dell’Unione europea (ex art. 258 del Trattato sul funzionamento dell’UE, TFUE) per mancato recepimento della direttiva 2005/47/CE concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (EFT) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario.

Il termine per il recepimento è scaduto il 27 luglio 2008.

 

 


 

 

 

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