Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento lavoro
Titolo: Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - Schema di D.Lgs. n. 79 (art.1, L. 123/2007) - Schede di lettura
Riferimenti:
SCH.DEC 79/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 73
Data: 22/05/2009
Descrittori:
LUOGHI E AMBIENTI DI LAVORO   SICUREZZA NEL LAVORO
TUTELA DELLA SALUTE     
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato
XII-Affari sociali
Altri riferimenti:
L N. 123 DEL 03-AGO-07     
Nota: Questo dossier contiene materiale protetto dalla legge sul diritto d'autore, pertanto la versione html è parziale. La versione integrale in formato pdf può essere consultata solo dalle postazioni della rete Intranet della Camera dei deputati (ad es. presso la Biblioteca)

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Atti del Governo

Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Schema di D.Lgs. n. 79

(art.1, L. 123/2007)

Schede di lettura

 

 

 

 

 

n. 73

 

 

22 maggio 2009

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Lavoro

( 066760-4974 / 066760-4884 – * st_lavoro@camera.it

Hanno partecipato alla redazione del dossier i seguenti Servizi e Uffici:

Servizio Studi – Dipartimento Affari sociali

( 066760-9876/ 066760-3266 – * st_affarisociali@camera.it

Servizio Studi – Dipartimento Giustizia

( 066760-5157 / 066760-9559 – * st_giustizia@camera.it

 

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: LA0155.doc


INDICE

Schede di lettura

Quadro normativo in materia di sicurezza sul lavoro  3

§      L’andamento infortunistico  5

La delega contenuta nell’articolo 1 della L. 123/2007  8

Il sistema di prevenzione e sicurezza contenuto nel  D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81  24

§      Il sistema di prevenzione e sicurezza sul lavoro  24

§      Ambito soggettivo  24

§      Ambito oggettivo  28

§      Ulteriori disposizioni46

Il contenuto dello schema di decreto legislativo  49

§      Presunzione di conformità  51

§      Ambito soggettivo  51

§      Computo dei lavoratori53

§      Contrasto del lavoro irregolare  53

§      Obbligo di impedimento  54

§      Interpello  55

§      Appalto  55

§      Valutazione dei rischi56

§      Inidoneità alle mansioni57

§      Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza  57

§      Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale  57

§      Cantieri temporanei o mobili58

§      Organismi paritetici61

§      Aspetti di carattere sanitario  63

§      Le modifiche all’apparato sanzionatorio  65

§      Sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro: raffronto tra D.lgs n. 81 e schema di decreto  67

§      Ulteriori disposizioni in materia di sanzioni123

Allegato

INAIL: Il fenomeno infortunistico 2007 in pillole (aggiornamento al 31.10.2008 – stralcio)129

 

 


Schede di lettura

 


Quadro normativo in materia di sicurezza sul lavoro

In materia di igiene e sicurezza sul lavoro, la Costituzione italiana (articoli 2, 32 e 41) prevede la tutela della persona umana nella sua integrità psico-fisica come principio assoluto ai fini della predisposizione di condizioni ambientali sicure e salubri.

Partendo da tali principi costituzionali la giurisprudenza[1] ha stabilito che la tutela del diritto alla salute del lavoratore si configura sia come diritto all’incolumità fisica sia come diritto ad un ambiente salubre.

 

Il quadro normativo che disciplina la materia della sicurezza sul lavoro è articolato e complesso. Più specificamente, tale quadro normativo è costituito:

 

§      da disposizioni del codice civile (articolo 2087);

§      dalla disciplina-quadro, contenuta attualmente nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81[2], che ha contestualmente abrogato ilD.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e nel quale sono confluite anche le norme contenute in una serie di provvedimenti specifici, emanati allo scopo di disciplinare la sicurezza sul lavoro con riferimento ai rischi connessi a particolari lavorazioni, recependo specifiche direttive comunitarie. Tale provvedimento, pur non assumendo formalmente la natura di “testo unico”, in sostanza ha operato il riassetto e la riforma della disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro attraverso il riordino e il coordinamento in un unico testo normativo della disciplina medesima;

§      dallo Statuto de lavoratori[3], per quanto attiene agli aspetti legati al controllo dell’applicazione delle misure antinfortunistiche;

§      dalla contrattazione collettiva.

 

L’esigenza di riformare e razionalizzare il quadro normativo di tutela della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro trae origine dal fatto che a distanza di più di un decennio dall’emanazione del D.Lgs. 626/1994, il processo di produzione legislativa in materia di tutela e sicurezza del lavoro in pratica non ha conosciuto soste. In particolare, il legislatore italiano si è trovato di fronte ad una notevole produzione normativa di fonte comunitaria, ed ha continuato nel corso degli anni a trasporre quanto prodotto a livello europeo. Tutto ciò non soltanto ha comportato una produzione normativa che ha aggiornato o integrato le norme già inserite nel D.Lgs. 626/1994, ma ha dato vita ad una serie di discipline settoriali che si sono aggiunte alla disciplina-quadro per garantire la protezione e tutela, soprattutto su base preventiva, dei lavoratori esposti a rischi specifici, ad esempio ad agenti o lavorazioni pericolose.

Il quadro normativo in materia di sicurezza sul lavoro è stato quindi caratterizzato da un'integrazione tra previgente diritto interno e disciplina di origine comunitaria in un nuovo assetto che, definito nelle sue linee essenziali nella prima parte degli anni Novanta, ha conosciuto negli ultimi anni un progressivo ampliamento.

L'impatto della disciplina comunitaria, con particolare forza a seguito di quanto previsto nel Trattato che istituisce la Comunità europea dall’attuale articolo 137 (ex articolo 118)[4], ha portato ad una profonda trasformazione della normativa applicabile alle diverse attività produttive e della sua ispirazione di fondo, con l'emergere in primo piano di una logica basata sulla prevenzione degli infortuni (piuttosto che sulla tutela risarcitoria del lavoratore), che si esplica tra l’altro attraverso un'attività informativa e formativa cui i lavoratori e gli imprenditori sono chiamati a partecipare e collaborare attivamente.

 

Le profonde modificazioni all'impianto normativo determinate dall'impatto della nuova legislazione di origine comunitaria sul previgente diritto interno, nell'offrire risposte più moderne ed efficaci ai problemi della sicurezza, hanno peraltro determinato difficoltà "di transizione", legate alla modificazione dello spirito di fondo dell'azione per la sicurezza imposta a imprenditori, lavoratori e autorità di controllo, alla oggettiva complessità normativa che ne è risultata, nonché ai tempi e alle modalità per la sua attuazione a livello secondario e per la sua concreta applicazione. Anche per tali motivi, il sistema delineato è apparso talvolta connotato da scarsa effettività: il campo della sicurezza sul lavoro è infatti caratterizzato da una non trascurabile dicotomia tra rigore formale delle norme e pratica applicazione delle stesse nel sistema produttivo.

 

Sulla base delle richiamate considerazioni, è emersa chiaramente l’esigenza di riformare e razionalizzare la normativa relativa alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, esigenza posta in particolare rilievo dall’alto numero degli infortuni mortali sul lavoro.

 

L’andamento infortunistico

Per quanto riguarda l’andamento infortunistico, sulla base dell’ultimo Rapporto annuale pubblicato dall’INAIL relativo al 2007[5]. Alla data di rilevazione ufficiale del Rapporto, e cioè il 30 aprile 2008, il bilancio infortunistico per l’anno 2007 si presenta decisamente migliore rispetto a quello dell’anno precedente, sia per l’andamento generale del fenomeno, sia soprattutto per quel che riguarda gli infortuni mortali.

In particolare, alla richiamata data risultano pervenute all’INAIL 912.615 denunce di infortuni avvenuti nel corso del 2007 (ca. 15.500 casi in meno rispetto al 2006, con una flessione di 1,7 punti percentuali, superiore al -1,3% che si era registrato nel 2006). A livello di comparto, 57.155 infortuni (6,3% del totale) si sono verificati nell’ambito dell’Agricoltura, 826.312 (90,5%) nell’Industria e Servizi e 29.148 (3,2%) fra i Dipendenti dello Stato.

Il calo infortunistico è risultato più consistente, come ormai di consuetudine, in Agricoltura (-9,4%) e sostenuto, comunque, anche nell’Industria e Servizi (-1,2%), mentre per i dipendenti dello Stato si è registrato un aumento dell’1,5%, sulla scia degli incrementi già osservati negli anni precedenti.

In crescita gli infortuni in itinere, passati complessivamente dai circa 92.500 casi del 2006ai 94.500 del 2007 (+2,2%).

Il calo complessivo dell’ 1,7% assume maggiore rilievo se si tiene conto che nel 2007 il numero degli occupati, secondo l’ISTAT, è cresciuto dell’1% (con un miglioramento reale, quindi, pari a ca. il 2,7%).

In ogni caso, il risultato di maggior interesse riguarda le morti sul lavoro.

Sempre secondo il Rapporto, infatti, al 30 aprile 2008 risultano denunciati all’INAIL 1.170 infortuni con esito mortale avvenuti nell’anno 2007 (98 nel comparto Agricoltura, 1.058 nel comparto Industria e 14 nel comparto Dipendenti dello Stato).

Rispetto all’anno precedente (1.341 casi denunciati) è stato registrato, quindi, un decremento complessivo di 171 infortuni mortali[6], quale risultato di una flessione sostenuta sia in Agricoltura (-26 casi) sia nell’Industria e Servizi (-147 casi), mentre si rileva un aumento di 2 casi (da 12 a 14) per i Dipendenti Statali, in conseguenza della crescita di decessi avvenuti in itinere, passati dai 4 casi del 2006 ai 9 del 2007.

Lo stesso Rapporto, comunque, sottolinea che il numero di infortuni mortali del 2007, rilevato al del 30 aprile 2008, è da ritenersi non ancora completo e destinato a crescere per una serie di motivi, concernenti principalmente i tempi tecnici relativi sia ai criteri statistici di rilevazione (sono considerati i decessi che avvengono entro 180 giorni dalla data dell’infortunio), sia alle trattazioni dei casi mortali che possono incidere sulla tempestività della trasmissione e acquisizione del dato dalla Unità operativa agli archivi centrali. Per questi motivi, il dato 2007 deve essere considerato provvisorio. Tuttavia, sulla base di stime previsionali effettuate tenendo conto delle esperienze pregresse e dell’andamento delle denunce pervenute negli ultimi mesi, il numero definitivo di infortuni mortali 2007 dovrebbe attestarsi intorno ai 1.210 casi

Un ulteriore elemento importante, inoltre, è costituito dalla forte flessione da ascrivere totalmente agli infortuni mortali avvenuti nell’effettivo esercizio dell’attività lavorativa (da 1.067 a 874), mentre quelli in itinere segnano una crescita di una ventina di casi (da 274 a 296), distribuiti su tutte e tre le gestioni.

Sulla base degli ultimi dati disponibili (data del 31 ottobre 2008)[7], i dati definitivi relativi al 2007 evidenziano 1.207 incidenti mortali sul lavoro, confermando la flessione progressiva iniziata 6 anni fa, interrottasi nel 2006. Il calo risulterebbe confermato anche nel 2008, con una proiezione intorno ai 1.150 casi., con un calo, nei primi 9 mesi del 2008, del 5,2%.

Anche i dati parziali del 2008, infatti, risultano positivi. In particolare nel periodo 1° gennaio – 30 settembre risultano denunciati 661.560 infortuni complessivi (rispetto ai 689.223 dello stesso periodo del 2007), con un calo del 4%. I casi mortali sono 880, rispetto ai 928 dei primi 9 mesi del 2007, con un calo, appunto, del 5,2%.

Complessivamente, nel 2007, i dati evidenziano un calo più sostenuto per quanto concerne gli incidenti mortali in agricoltura (105 casi, con un decremento del 15,3%), un calo più contenuto nell’industria e nei servizi (1.088 casi, con un decremento del 9,7%), ed un leggero incremento tra i dipendenti dello Stato (14 casi, con un incremento del 16,7%).

Tale tendenza positiva, rileva la Consulenza statistico attuariale dell’INAIL, si rivela ancora più significativa “se si considera che la quota di incidenti mortali avvenuti nell’esercizio effettivo dell’attività lavorativa è pari a 907 episodi rispetto ai 1.067 del 2006: di fatto, il 15% di casi in meno. Si registra invece”, continua l’Istituto, “una crescita del 9,5% - da 274 a 300 casi – per gli incidenti in itinere”.

 

 

Già nel corso della XIV Legislatura il legislatore tradusse tale necessità nella stesura di uno schema di decreto legislativo contenente un nuovo testo unico, sulla base della delega contenuta nell’articolo 3 della L. 29 luglio 2003, n. 229 (legge di semplificazione 2001), che aveva appunto attribuito una delega al Governo per l’emanazione, entro un anno dall’entrata in vigore della stessa legge, di uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e tutela della salute dei lavoratori. Nonostante le successive proroghe del termine per l’esercizio della delega, fino al 30 giugno 2005, il Governo prima presentò e poi ritirò lo schema di decreto legislativo, facendo così decadere la delega stessa.

 

Nella successiva legislatura tale esigenza ha condotto all’emanazione della L. 3 agosto 2007, n. 123[8] che ha previsto un’apposita delega in materia di salute e sicurezza sul lavoro, intervento che si è sviluppato attraverso due distinte direttrici: in primo luogo, è stata appunto prevista una delega al Governo per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro; in secondo luogo, sono state introdotte norme immediatamente precettive, incidenti sul quadro normativo vigente, da un lato continuando i percorsi già delineati dalle disposizioni di cui al D.L. 4 luglio 2006, n. 223[9], e dalla legge finanziaria per il 2007[10] in tema di appalto[11] e lavoro irregolare e sommerso, dall’altro anticipando norme relative a profili da affrontare più compiutamente nell’ambito dell’attuazione della delega.

La delega si è posta l’obiettivo di predisporre uno o più decreti legislativi che provvedessero a razionalizzare e riformare la normativa vigente, caratterizzata da una progressiva integrazione tra previgente diritto interno e disciplina di origine comunitaria, che, come detto, aveva manifestato, oltre che difficoltà applicative per gli operatori, alcuni limiti e manchevolezze.

La legge delega, tra altro, prevedeva un’estensione dell’ambito soggettivo di applicazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, disponendo che tale normativa si applicasse a tutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi e subordinati, nonché ai soggetti ad essi equiparati. Inoltre, si prevedeva la razionalizzazione dell’apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, tenendo conto delle funzioni svolte da ciascun soggetto, con particolare riguardo alla responsabilità del preposto, e della natura formale o invece sostanziale della violazione.

In attuazione della delega di cui alla menzionata L. 123/2007 è stato appunto emanato il D.Lgs. 81/2008.


La delega contenuta nell’articolo 1
della
L. 123/2007

Nel corso della XV legislatura l’esigenza di riformare e razionalizzare la normativa relativa alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, sempre più impellente negli ultimi anni, soprattutto a causa dell’alto numero delle “morti bianche” verificatesi nei luoghi di lavoro, ha condotto all’emanazione della legge 3 agosto 2007, n. 123 che ha previsto un’apposita delega per rispondere alla medesima esigenza.

In particolare, l’intervento realizzato attraverso la L. 123/2007 si sviluppa attraverso due distinte direttrici: in primo luogo, si è appunto prevista una delega al Governo per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, da attuare entro il 25 agosto 2008; in secondo luogo, sono state introdotte norme immediatamente precettive, incidenti sul quadro normativo vigente, da un lato continuando i percorsi già delineati dalle disposizioni di cui al D.L. 4 luglio 2006, n. 223[12], e dalla legge finanziaria per il 2007[13] in tema di appalto e lavoro irregolare e sommerso, dall’altro anticipando alcuni aspetti della riforma stessa.

 

Per quanto concerne, più specificamente le disposizioni di delega, l’articolo 1, comma 1, delega il Governo ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega, e cioè entro il 25 maggio 2008, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in conformità all’articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano e alle relative norme di attuazione, e garantendo l’uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione dei lavoratori immigrati.

 

Il successivo comma 2 prevede i principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega.

In primo luogo la lettera a) prevede il riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 117 della Costituzione.

La lettera b) dispone che la normativa in materia sicurezza dei lavoratori debba essere applicata a tutti i settori di attività e a tutti i tipi di rischio, ferma restando l’esigenza di considerare le peculiarità o la specifica pericolosità di particolari settori ed ambiti lavorativi. Al riguardo la norma fa particolare riferimento alle peculiarità del settore della pubblica amministrazione[14], così come disciplinate dall’art. 1, comma 2 e dall’art. 2, comma 1, lett. b), secondo periodo, del D.Lgs. 626/1994.

Si ricorda che l’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 626 del 1994 dispone che nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato delle rappresentanze diplomatiche e consolari e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le norme del medesimo decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con apposito decreto interministeriale.

Invece l’art. 2, comma 1, lett. b), secondo periodo del medesimo decreto legislativo dispone che nelle pubbliche amministrazioni, per datore di lavoro si intende il dirigente, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio che possieda autonomia gestionale.

 

Nell’ambito del criterio direttivo in esame, inoltre, viene prevista la necessità di rispettare, nell’applicazione delle norme sulla sicurezza dei lavoratori, le competenze in materia di sicurezza antincendio così come definite dal D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139[15], nonchéil Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 sulle sostanze e preparati chimici prodotti ed importati nell’Unione europea.

Relativamente alle competenze in materia di sicurezza antincendio, si ricorda che l’art. 14 del d.lgs. n. 139/2006 affida la prevenzione incendi “alla competenza esclusiva del Ministero dell'interno, che esercita le relative attività attraverso il Dipartimento e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.

Lo stesso articolo, al comma 2, elenca le attività di prevenzione incendi affidate alle strutture indicate, tra cui si ricordano, in particolare, il rilascio del certificato di prevenzione incendi (la cui procedura è disciplinata dall’art. 16), di atti di autorizzazione, di benestare tecnico, di collaudo e di certificazione, comunque denominati, attestanti la conformità alla normativa di prevenzione incendi di attività e costruzioni civili, industriali, artigianali e commerciali e di impianti, prodotti, apparecchiature e simili.

 

Il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 sulle sostanze e preparati chimici prodotti ed importati nell’Unione europea (cd. REACH[16]), definisce un complesso sistema di registrazione, valutazione ed autorizzazione delle sostanze e preparati chimici, che interessa circa 30.000 sostanze e sostituisce più di 40 norme vigenti sulla materia, è entrato formalmente in vigore il 1° giugno 2007 e andrà a pieno regime nel 2018.

Il sistema REACH, obbliga il produttore e l’importatore a registrare, valutare e richiedere l’eventuale autorizzazione della sostanza prima di immetterla sul mercato. Questo obbligo vige per tutta la catena di approvvigionamento e produzione di sostanze e preparati chimici, onde pervenire alla sicurezza chimica per la tutela della salute dei lavoratori, dei consumatori e dell’ambiente.

L’articolo 5-bis del D.L. n. 10/2007[17] affida al Ministero della salute il compito di provvedere - di intesa con i Ministeri dell’ambiente, dello sviluppo economico e con il Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri - agli adempimenti previsti dal regolamento REACH, e designa lo stesso Ministero della salute quale “autorità competente” ai sensi dell’articolo 121 del citato regolamento.

 

La lettera b) prevede inoltre che il Governo, nell’esercizio della delega, assicuri il coordinamento, ove necessario, con la normativa ambientale.

 

Una previsione analoga è contenuta nel già richiamato art. 21 dell’A.S. 1644 che, come detto, ai fini della semplificazione delle procedure per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, impone al legislatore delegato il vincolo del rispetto della tutela dell’ambiente.

Per quanto riguarda le interrelazioni tra le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e quelle ambientali, si ricorda che le principali normative interessate sembrano essere, oltre alle norme previste dal cd. codice ambientale (che prescrivono una serie di procedure e controlli relativamente a vari settori della tutela dell’ambiente, dai rifiuti alle emissioni in atmosfera), la disciplina relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, recata dal d.lgs. n. 334/99 (di recepimento della direttiva 96/82/CE, cd. Seveso), come integrato e modificato dal d.lgs. n. 238/2005, nonché la disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) - introdotta nell’ordinamento nazionale con il recepimento della direttiva 96/61/CE (cd. IPPC), avvenuto in modo integrale solo con il d.lgs. n. 59/2005. Tale autorizzazione sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale per le attività industriali di maggiore dimensione e rilievo dal punto di vista dell’impatto sull’ambiente.

 

La lettera c) dispone che la normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro debba essere applicata a tutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi e subordinati, nonché ai soggetti ad essi equiparati. In tal modo si intende estendere il campo di applicazione della disciplina in questione a tutti i lavoratori, anche a quelli “parasubordinati” e autonomi, prevedendo, in particolare:

o        specifiche misure atte a tutelare determinate categorie di lavoratori e lavoratrici nonché specifiche tipologie di lavoro o settori di attività (lettera c), n. 1);

o        adeguate e specifiche misure di tutela per i lavoratori autonomi in relazione ai rischi connessi con le attività svolte, secondo i principi della Raccomandazione 2003/134/CE del Consiglio del 18 febbraio 2003[18] (lettera c), n. 2).

Sulla base della comunicazione della Commissione relativa a un programma comunitario nel settore della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro (1996-2000), che prevedeva di esaminare la necessità di una proposta di raccomandazione del Consiglio riguardante la salute e la sicurezza dei lavoratori autonomi, dato il numero crescente di lavoratori autonomi, e della risoluzione del Parlamento europeo sul quadro generale per l'azione della Commissione nel settore della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro (1994-2000), che proponeva misure miranti a estendere la direttiva quadro ai lavoratori autonomi, la richiamata raccomandazione, rilevato che i lavoratori autonomi non sono, in regola generale, coperti dalle direttive comunitarie che riguardano la salute e la sicurezza sul lavoro, in particolare dalla direttiva quadro 89/391/CEE, e che, in alcuni Stati membri, tali lavoratori non sono coperti dalla legislazione applicabile in materia di salute e sicurezza sul lavoro, pur essendo esposti a rischi per la salute e la sicurezza analoghi a quelli che corrono i lavoratori dipendenti, ha previsto di promuovere la sicurezza e la salute dei lavoratori autonomi, tenendo conto dei particolari rischi esistenti in settori specifici e della natura specifica della relazione tra le imprese contraenti e i lavoratori autonomi, adottando le misure ritenute più opportune, quali, ad esempio, provvedimenti legislativi, incentivi, campagne d'informazione e incoraggiamento delle parti interessate.

La stessa raccomandazione, inoltre, ha disposto l’adozione delle misure necessarie per garantire ai lavoratori autonomi, nella maniera più facile possibile, informazioni e consigli utili riguardo alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché l’accesso ad una formazione sufficiente per ottenere qualifiche adeguate in materia di sicurezza e di salute. Allo stesso tempo, si prevede, in conformità delle legislazioni e/o pratiche nazionali, di consentire ai lavoratori autonomi che lo desiderino di beneficiare di controlli medici proporzionati ai rischi cui sono esposti.

 

La lettera d) prevede la semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento alle piccole, medie e micro imprese senza però compromettere il rispetto dei livelli di tutela, nonché la previsione di forme di unificazione documentale.

 

La lettera e) contempla il riordino della normativa in materia di macchine, impianti, attrezzature di lavoro, opere provvisionali e dispositivi di protezione individuale, al fine di operare il necessario coordinamento tra le direttive di prodotto e quelle di utilizzo concernenti la tutela della salute e sicurezza sul lavoro e di razionalizzare il sistema pubblico di controllo.

 

La lettera f) prevede la riformulazione e razionalizzazione dell’apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti e per le infrazioni alle disposizioni introdotte dai decreti legislativi emanati in attuazione della delega, tenendo conto delle funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato, con particolare riguardo alla responsabilità del preposto, e alla natura formale o invece sostanziale della violazione[19].

 

In particolare, il Governo dovrà prevedere:

 

§         la modulazione delle sanzioni in funzione del rischio e l’utilizzazione di strumenti che favoriscano la regolarizzazione e l’eliminazione del pericolo da parte dei soggetti destinatari dei provvedimenti amministrativi, confermando e valorizzando il sistema della disciplina sanzionatoria in materia di lavoro di cui al D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758[20] (lettera f), n. 1);

Al riguardo, si segnala che il citato decreto legislativo reca modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro. In particolare, il citato d.lgs. ha previsto, in primo luogo, la sanzione amministrativa per molte contravvenzioni in materia di stipulazione ed esecuzione del rapporto di lavoro per le quali non si è ritenuta giustificabile la sanzione penale. In secondo luogo è stato previsto un peculiare meccanismo estintivo per le contravvenzioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro. Tale meccanismo è modellato sulla diffida amministrativa ad adempiere. L’organo di vigilanza, quando accerta una violazione, impartisce obbligatoriamente una prescrizione al datore di lavoro al fine di eliminare la violazione entro un termine, e ne informa il pubblico ministero. Entro 60 gg. dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione l’organo di vigilanza verifica l’eliminazione della violazione. Se il datore di lavoro ha adempiuto è ammesso a pagare in sede amministrativa una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa; con tale pagamento, che dovrà essere effettuato entro i trenta giorni dalla data di notifica del corrispettivo verbale, si estingue il reato.

Viceversa, qualora si accerti la mancata regolarizzazione della situazione illecita, o qualora il datore di lavoro non paghi, l’organo di vigilanza ne dà comunicazione al pubblico ministero entro 90 gg., in modo che il procedimento penale possa proseguire. Infine, con il Capo III del D.Lgs. 758 del 1994 si procede alla riqualificazione delle sanzioni penali, con particolare riferimento alla trasformazione delle contravvenzioni in materia di lavoro punite con la sola pena dell’ammenda in altrettante fattispecie di illecito amministrativo.

 

§         la determinazione delle sanzioni penali dell’arresto e dell’ammenda, previste solo nei casi in cui le infrazioni ledano interessi generali dell’ordinamento, individuati in base ai criteri ispiratori degli articoli 34 e 35 della L. 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni da comminare in via esclusiva ovvero alternativa, con previsione della pena dell’ammenda fino a euro ventimila per le infrazioni formali, della pena dell’arresto fino a tre anni per le infrazioni di particolare gravità, della pena dell’arresto fino a tre anni ovvero dell’ammenda fino a euro centomila negli altri casi (lettera f), n. 2);

L’articolo 34 della L. 689 del 1981 prevede che siano esclusi dalla depenalizzazione i reati previsti dal codice penale, ad eccezione degli articoli 669, 672, 687, 693 e 694, nonchè una serie ulteriore di fattispecie espressamente richiamate dal medesimo articolo 34 che, al riguardo, contempla espressamente i reati previsti dalle leggi in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro ed all'igiene del lavoro L’articolo 35 prevede, poi, che non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni previste dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, punite con la sola ammenda.

 

§         la previsione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino ad euro centomila per le infrazioni non punite con la sanzione penale (lettera f), n. 3);

 

§         la graduazione delle misure interdittive in dipendenza della particolare gravità delle disposizioni violate (lettera f), n. 4);

 

§         il riconoscimento ad organizzazioni sindacali ed associazioni dei familiari delle vittime della possibilità di esercitare, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa, con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale (lettera f), n. 5);

Ai sensi dell'articolo 91 c.p. gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in forza di legge, finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, possono esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato.

Il rinvio agli artt. 91 e 92 c.p.p., contenuto nel criterio di delega in esame, comporta, quindi, la possibilità, per i citati enti esponenziali (sindacati e associazioni familiari delle vittime) di essere titolari di un potere d’impulso probatorio e processuale al pari del lavoratore-persona offesa, al cui consenso è peraltro condizionata la possibilità di esercizio dei diritti indicati. Oltre alla costituzione di parte civile[21], per detti enti sarà possibile l’esercizio di poteri in via esclusiva o parallela come: la richiesta al giudice di rivolgere domande a testimoni, periti, consulenti tecnici e parti private nonché l’ammissione di nuovi mezzi di prova (art. 505); la richiesta al giudice di lettura degli atti contenuti nel fascicolo dibattimentale e di indicare gli atti utili ai fini decisori (art. 511); la richiesta motivata al PM di proporre impugnazione a ogni effetto penale (art. 572).

 

§         la previsione della destinazione degli introiti delle sanzioni pecuniarie per interventi volti alla prevenzione, a campagne informative e alle attività dei dipartimenti di prevenzione delle ASL (lettera f), n. 6,);

 

La lettera g) contempla la revisione dei requisiti, delle tutele, delle attribuzioni e delle funzioni dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale (ivi compreso il medico competente), anche tramite adeguate attività di formazione, in particolare rafforzando il ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, nonché introduzione della figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del sito produttivo[22].

 

Ai sensi della lettera h) il legislatore delegato deve procedere alla rivisitazione e potenziamento delle funzioni degli organismi paritetici, anche in qualità di strumento di aiuto alle imprese nell’individuazione di soluzioni volte a migliorare la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori[23].

 

La lettera i) prevede la realizzazione del coordinamento su tutto il territorio nazionale delle attività e politiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ridefinizione dei compiti e della composizione della commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro e dei comitati regionali di coordinamento. La ridefinizione della composizione di tali organi deve avvenire su base tripartita (quindi, sembrerebbe, garantendo la presenza di rappresentanti delle parti sociali) e di norma paritetica e nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di cui all’art. 117 della Costituzione.

La Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, di cui all’articolo 393 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, è istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o dal direttore generale della Direzione generale dei rapporti di lavoro da lui delegato, ed è composta da:

o        funzionari esperti designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui tre ispettori del lavoro, laureati uno in ingegneria, uno in medicina e chirurgia e uno in chimica o fisica;

o        il direttore e 3 funzionari dell'ISPESL;

o        un funzionario dell'Istituto superiore di sanità;

o        il direttore generale competente del Ministero della sanità (attualmente: della salute) ed un funzionario per ciascuno dei seguenti Ministeri: industria, commercio ed artigianato (attualmente: dello sviluppo economico); interno; difesa; trasporti; risorse agricole alimentari e forestali (attualmente: politiche agricole alimentari e forestali); ambiente (attualmente: ambiente e tutela del territorio e del mare) e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimenti della funzione pubblica;

o        6 rappresentanti delle regioni e province autonome designati dalla Conferenza Stato-regioni;

o        un rappresentante dei seguenti organismi: INAIL; Corpo nazionale dei vigili del fuoco; CNR; UNI; CEI; Agenzia nazionale protezione ambiente; Istituto italiano di medicina sociale;

o        8 esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale;

o        8 esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, anche dell'artigianato e della piccola e media impresa, maggiormente rappresentative a livello nazionale;

o        un esperto nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei dirigenti d'azienda maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Per ogni rappresentante effettivo è designato un membro supplente.

I comitati regionali di coordinamento sono invece disciplinati dall’art. 27 del D.Lgs. 626 del 1994 e dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

L’articolo 27 del D.Lgs. 626/1994 prevede che con atto di indirizzo e coordinamento, sentita la Conferenza Stato-regioni, su proposta dei Ministri del lavoro e della salute, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono indicati criteri generali relativi all'individuazione di organi operanti nella materia della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro al fine di realizzare uniformità di interventi ed il necessario raccordo con la commissione consultiva permanente.

In attuazione di tale previsione è stato quindi emanato il citato D.P.C.M. 5 dicembre 1997, il quale prevede che per realizzare sul territorio l'uniformità degli interventi della pubblica amministrazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ed il necessario raccordo con la commissione consultiva permanente, le regioni istituiscono comitati di coordinamento. Tali comitati, presieduti dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato, devono comprendere come membri rappresentanti degli assessorati regionali competenti, dei dipartimenti di prevenzione delle ASL, dei settori ispezione del lavoro delle direzioni regionali del lavoro, degli ispettorati regionali dei vigili del fuoco, dei dipartimenti periferici dell’ISPESL) e degli uffici periferici dell’INAIL, dell'ANCI, dell’UPI e, laddove presenti, rappresentanti degli uffici di sanità aerea e marittima del Ministero della salute.

Viene inoltre previsto che le regioni assicurano forme di consultazione delle parti sociali secondo le modalità vigenti nei rispettivi ordinamenti con riferimento all’attività dei comitati di coordinamento.

 

La lettera l) contempla lavalorizzazione, anche tramite apposito rinvio da parte delle disposizioni legislative, degli accordi aziendali, territoriali e nazionali, nonché dei codici di condotta ed etici e delle buone prassi che abbiano il fine di orientare i comportamenti dei datori di lavoro (anche secondo i principi della responsabilità sociale), dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti sul piano legislativo.

 

La lettera m) dispone che si debba prevedere un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, fondato sulla specifica esperienza ovvero sulle competenze in materia salute e sicurezza sul lavoro acquisite attraverso percorsi formativi ad hoc.

 

Ai sensi della lettera n), si deve procedere alla definizione di un assetto istituzionale basato sull’organizzazione e circolazione delle informazioni, delle linee guida e delle buone pratiche utili a favorire la promozione e la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, che valorizzi le competenze esistenti ed elimini ogni sovrapposizione o duplicazione di interventi. La definizione di tale assetto deve avvenire anche tramite il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro.

 

La lettera o) dispone che si debba prevedere la partecipazione delle parti sociali al sistema informativo nazionale per la prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, costituito da Ministeri, regioni e province autonome, INAIL, IPSEMA ed ISPESL, con il contributo del CNEL, e il concorso allo sviluppo del medesimo sistema da parte degli organismi paritetici e delle associazioni e degli istituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della salute delle donne.

 

La lettera p) prevede la promozione della cultura e delle azioni di prevenzione, attraverso:

o        la realizzazione di un sistema di governo per la definizione, tramite forme di partecipazione tripartita, di progetti formativi, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, da indirizzare, anche attraverso il sistema della bilateralità, nei confronti di tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale anche attraverso il sistema della bilateralità (lettera p), n. 1);

o        il finanziamento degli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro delle piccole, medie e microimprese, i cui oneri siano sostenuti dall’INAIL, nell’ambito e nei limiti delle spese istituzionali del medesimo Istituto. Deve essere garantita la semplicità delle procedure relative a tali finanziamenti (lettera p), n. 2);

Successivamente l’articolo 2, comma 532, della L. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008) ha modificato il contenuto della lettera p), sopprimendo l’originaria modalità di finanziamento che attribuiva il finanziamento delle attività elencate ai nn. 1) e 2), a decorrere dal 1° gennaio 2008, a valere su una quota delle risorse destinate alla riduzione dei premi INAIL relativi alla gestione separata artigianato, di cui all’articolo 1, comma 780[24], della legge finanziaria per il 2007 (L. 296 del 2006), accertate in sede di bilancio consuntivo per l’anno 2007 dell’INAIL. Queste risorse vengono, pertanto, destinate integralmente alla riduzione dei premi dell’assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali relativi alla gestione separata artigianato. Il successivo comma 533 dell’articolo 2 della L. 244 ha altresì introdotto il comma 7-bis all’articolo 1 della L. 123/2007. Pertanto, in sostituzione della soppressa modalità di finanziamento per l’esercizio del principio di delega nella su menzionata lettera p), viene previsto uno stanziamento di 50 milioni di euro annui, a decorrere dal 2008.

o        la promozione e la diffusione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro in ambito scolastico ed universitario e nei percorsi di formazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e in considerazione dei relativi principi di autonomia didattica e finanziaria (lettera p), n. 3).

 

Ai sensi della lettera q) si deve procedere alla razionalizzazione e coordinamento delle strutture centrali e territoriali di vigilanza, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 19 del D.Lgs 19 dicembre 1994, n. 758[25], e dell’articolo 23, comma 4, del D.Lgs. 626 del 1994, in modo da rendere più efficaci gli interventi di pianificazione, programmazione, promozione della salute, vigilanza, nel rispetto dei risultati verificati, per evitare sovrapposizioni, duplicazioni e carenze negli interventi e valorizzando le specifiche competenze delle diverse strutture, anche riordinando il sistema delle amministrazioni e degli enti statali aventi compiti di prevenzione, formazione e controllo in materia e prevedendo criteri uniformi ed idonei strumenti di coordinamento[26].

La lettera r) prevede che debba essere escluso qualsiasi onere per i lavoratori e le lavoratrici in connessione con l’adozione delle misure per la salute e sicurezza sul lavoro.

 

Ai sensi della lettera s) il legislatore delegato deve procedere alla revisione della normativa in materia di appalti, prevedendo misure dirette a:

o        migliorare l’efficacia della responsabilità solidale tra appaltante ed appaltatore e il coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi, con particolare riferimento ai subappalti, anche attraverso l’adozione di meccanismi che consentano di valutare l’idoneità sul piano tecnico-professionale delle imprese pubbliche e private, ponendo il rispetto delle norme relative alla salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro quale condizione necessaria per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l’accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica (lettera s), n. 1);

Si ricorda che la responsabilità solidale del committente e delle imprese appaltatrici era prevista dall'articolo 7 del D.Lgs. 626/1994, che disciplinava gli specifici profili di sicurezza del lavoro nelle ipotesi di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi. Tale disciplina è stata da ultimo modificata dall'art. 1, comma 910, della L. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007).

L'articolo 7 del D.Lgs 626/1994 poneva diverse obbligazioni in capo al datore di lavoro-committente in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi. Tali obblighi vanno dalla verifica di idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi, alla fornitura di informazioni sui rischi specifici dell’ambiente in cui le loro prestazioni dovranno essere eseguite, alla prescrizione di attività di cooperazione e di coordinamento nell'attuazione delle misure di protezione e di prevenzione dei rischi incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto, o comunque connessi all’interferenza tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. Nella formulazione originaria dell'art. 7 citato, tale complesso di obblighi scattava solo nei casi in cui le imprese appaltatrici o i lavoratori autonomi operassero all'interno dell'azienda o dell’unità produttiva dell’impresa committente, con una delimitazione che riprendeva quella degli appalti "interni" di cui all’art. 3, comma 1, della L. 23 ottobre 1960, n. 1369 (all'epoca ancora vigente). Successivamente, l'art. 1, comma 910, della L. n. 296 del 2006 ha esteso tutti gli obblighi previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 626 del 1994 anche al caso in cui il datore di lavoro affidi lavori a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi nell’ambito dell’intero ciclo produttivo della propria azienda. Pertanto con la modificazione apportata dall'art. 1, comma 910, della L. n. 296 del 2006, gli obblighi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 626 del 1994 sono destinati ad operare in un ambito definito sia da un criterio topografico (lavori interni all’azienda o all'unità produttiva), che da un criterio di natura funzionale (lavori attinenti al ciclo produttivo).

Si ricorda, inoltre, che il medesimo art. 1, comma 910, della L. n. 296/2006 ha aggiunto un comma 3-bis nel suddetto art. 7 del D.Lgs. n. 626/1994. Il nuovo comma prevede la responsabilità solidale dell’imprenditore committente per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato dall’INAIL.

 

o        modificare il sistema di assegnazione degli appalti pubblici al massimo ribasso, in modo da garantire che l’assegnazione non determini la diminuzione del livello di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (lettera s), n. 2);

o        operare una revisione della normativa in materia di appalti recata dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, considerando i costi relativi alla sicurezza che dovranno essere specificamente indicati nei bandi di gara e risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture oggetto di appalto (lettera s), n. 3).

 

La lettera t) dispone che si debba procedere allarivisitazione delle modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria, adeguandola alle differenti modalità organizzative del lavoro e alle particolarità delle lavorazioni, nonché ai criteri ed alle linee guida scientifici più avanzati, anche con riferimento al prevedibile momento di insorgenza della malattia.

 

La lettera u) è volta a rafforzare e garantire le tutele previste nel caso di allontanamento temporaneo del lavoratore a seguito di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, di cui all’articolo 8 del D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277.

Il citato articolo 8 prevede che il lavoratore allontanato temporaneamente, per motivi sanitari inerenti la sua persona, da un'attività comportante esposizione ad un agentechimico o fisico o biologico, deve essere assegnato, in quanto possibile, ad un altro posto di lavoro nell'ambito della medesima azienda in conformità al parere del medico competente. Avverso il parere del medico competente è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del parere medesimo, all'organo di vigilanza, che riesamina la valutazione degli esami degli accertamenti effettuati dal medico competente disponendo la conferma o la modifica o la revoca delle misure adottate nei confronti dei lavoratori (comma 1). Il lavoratore in precedenza richiamato che sia adibito a mansioni inferiori conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originaria (comma 2), applicandosi le norme sulla retribuzione delle mansioni superiori svolte, di cui all'articolo 13 della L. 300 del 1970 (cd. “Statuto dei lavoratori”), qualora il lavoratore venga adibito a mansioni equivalenti o superiori. Infine, spetta alla contrattazione collettiva determinare il periodo massimo dell'allontanamento temporaneo agli effetti delle mansioni in precedenza richiamate (comma 3).

 

La lettera v) prevede l’introduzione dello strumento dell’interpello di cui all’articolo 9 del D.Lgs. 124 del 2004, relativamente ai quesiti di carattere generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, individuando all’uopo il soggetto titolare competente a fornire tempestivamente la risposta.

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 9 del D.Lgs. 124/2004, il diritto di interpello consiste nella facoltà, per gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali, gli enti pubblici nazionali, nonché le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini professionali, di inoltrare, esclusivamente per via telematica, alla Direzione generale per l’attività ispettiva, quesiti di ordine generale sull’applicazione delle normative di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. LaDirezione generale per il coordinamento delle attività ispettive fornisce i relativi chiarimenti d’intesa con le Direzioni generali del Ministero del lavoro competenti per materia e sentiti gli enti previdenziali, qualora interessati dal quesito (comma 1). L’adeguamento alle indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti mette al riparo i soggetti interpellanti dall’applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative (comma 2).

 

Il successivo comma 3 stabilisce il divieto, per i decreti legislativi da emanare in attuazione della delega, di introdurre un abbassamento dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela, o una riduzione dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze.

 

I commi 4 e 5 dispongono in merito alla procedura per l’attuazione della delega in esame.

In particolare, ai sensi del comma 4, i decreti legislativi devono essere adottati con la procedura di cui all’articolo 14 della L. 23 agosto 1988, n. 400[27] (che appunto detta la disciplina generale per l’emanazione dei decreti legislativi), su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute, delle infrastrutture (limitatamente a quanto previsto dalla lettera s) del comma 2), dello sviluppo economico (limitatamente a quanto previsto dalla lettera e) del comma 2), di concerto con il Ministro per le politiche europee, il Ministro della giustizia, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro della solidarietà sociale (limitatamente a quanto previsto dalla lettera l) del comma 2), nonché gli altri Ministri competenti per materia, acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni e sentite le organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative.

 

Il richiamato articolo 14 prevede l’emanazione dei citati decreti legislativi da parte del dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. Inoltre, l'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

Infine, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, in ogni caso il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.

 

Il comma 5 dispone la trasmissione degli schemi di decreti legislativi alla Camera e al Senato al fine dell’espressione, entro quaranta giorni, dei parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Trascorso tale termine in mancanza dell’espressione di tali pareri, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

Lo stesso comma prevede altresì la proroga, pari a tre mesi, dei termini previsti per l’adozione dei decreti legislativi nel caso in cui il termine per l’espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni precedenti la scadenza dei termini fissati per l’esercizio della delega. Analogo meccanismo di proroga viene previsto con riferimento all’adozione dei decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive di cui al comma successivo.

 

Ai sensi del comma 6, è prevista la possibilità, per il Governo, di adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della delega, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

 

Nel comma 7 si stabilisce che l’attuazione della delega non deve determinare nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica, ad eccezione degli oneri derivanti dai criteridi delega cui al comma 2, lettera p), numeri 1) e 2) concernenti, rispettivamente, la realizzazione di un sistema di governo per la definizione di progetti formativi ed il finanziamento degli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro delle piccole, medie e microimprese (cfr. supra). Pertanto le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti richiesti dai decreti attuativi della delega attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, strumentali ed economiche, allo stato già in dotazione alle medesime amministrazioni.

 


Il sistema di prevenzione e sicurezza contenuto nel
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Il sistema di prevenzione e sicurezza sul lavoro

La disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro, attualmente definita dal D.Lgs. 81/2008, ha introdotto un sistema di prevenzione e sicurezza a livello aziendale basato sulla partecipazione attiva di una serie di soggetti interessati alla realizzazione di un ambiente di lavoro idoneo a garantire la salute e la protezione dei lavoratori.

 

Le misure principali sono costituite da una serie di linee di intervento, riconducibili:

§      al monitoraggio dei rischi nonché all’attuazione di azioni volte alla riduzione degli stessi;

§      agli interventi sugli impianti, sui metodi di lavorazione, sulle materie prime o comunque sulle materie da lavorare;

§      alla protezione individuale o collettiva dei lavoratori;

§      alle procedure di informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori.

Ambito soggettivo

L’applicazione della disciplina riguarda tutti i settori di attività, sia privati sia pubblici, e tutte le tipologie di rischio ( cd. principio di effettività della tutela, che implica la tutela di tutti coloro che, a qualunque titolo, operano in azienda).

 

Soggetti destinatari degli obblighi previsti dalla disciplina sono:

 

§      datori di lavoro: essi sono i principali destinatari degli obblighi di sicurezza;

 

§      dirigenti e preposti: introdotti dal D.Lgs. 81/2008, sono coloro che dirigono o sovrintendono le attività alle quali si applica la normativa in oggetto. Nei loro confronti vige l’obbligo, nell’ambito delle proprie competenze, di adottare le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Essi, inoltre, possono essere delegati dal datore di lavoro all’adempimento degli obblighi posti dalla legge a carico di quest’ultimo, ad eccezione degli adempimenti non delegabili (ad esempio gli obblighi connessi agli accordi di riallineamento contributivo). Si ricorda, infine, che obblighi identici sussistono anche nei confronti del consulente esterno (cioè non facente parte del sistema aziendale) nel caso in cui tale soggetto abbia assunto mansioni corrispondenti a quelle di un dirigente di fatto;

 

§      lavoratori: seppur considerati dalla normativa in primo luogo come destinatari delle tutele previste, sono però coinvolti nel sistema di sicurezza anche in una posizione di garanzia attiva rispetto alla tutela della propria e dell’altrui sicurezza e salute, e quindi sono tenuti anche essi ad osservare una serie di obblighi, quali contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti, osservando le disposizioni impartite dalle richiamate figure professionali.

 

Soggetti destinatari delle tutele previste dalla disciplina sono, in linea generale, tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché i soggetti ad essi equiparati.

Per alcune tipologie di lavoratori si prevedono, tuttavia (articolo 3), alcune peculiarità applicative, talvolta prevedendo che la disciplina si applichi solamente in parte.

Più specificamente:

§         contratto di somministrazione di lavoro (articolo 20 del D.Lgs. 276/2003): tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell’utilizzatore, fatto salvo l’obbligo a carico del somministratore di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali viene assunto (comma 5);

§         distacco del lavoratore (articolo 30 D.Lgs. 276/2003): tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. Per quanto concerne il personale delle pubbliche amministrazioni individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorità nazionali, gli obblighi sono a carico del datore di lavoro designato dall’amministrazione, organo o autorità ospitante (comma 6);

§         lavoratori a progetto (articoli 61 e ss. D.Lgs. 276/2003) e collaboratori coordinati e continuativi (articolo 409, n. 3, c.p.c.): le disposizioni si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente (comma 7);

§         prestazioni occasionali di tipo accessorio (articoli 70 e ss. del D.Lgs. 276/2003): la normativa di cui al presente provvedimento e tutte le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute si applicano con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili (comma 8);

§         lavoratori a domicilio (L. 877/1973) e lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati: trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Sono altresì previste ulteriori ipotesi relative ai casi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi (comma 9);

§         lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico (compresi quelli di cui al D.P.R. 70/1999 e dell’accordo-quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002): trovano applicazioni le disposizioni concernenti le attrezzature munite di videoterminali, di cui al Titolo VII, indipendentemente dall’ambito in cui si svolge la prestazione stessa, sono previste altresì ulteriori ipotesi nel caso in cu i il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi. I lavoratori a distanza sono informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Al fine di verificare la corretta attuazione della normativa in materia, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti hanno accesso (mediante preavviso e consenso del lavoratore nel caso in cui il lavoro sia svolto nel domicilio del lavoratore) al luogo in cui viene svolto il lavoro. E’ previsto altresì il diritto del lavoratore a distanza all’interazione con gli altri lavoratori, al fine di prevenirne l’isolamento (comma 10);

§         lavoratori autonomi di cui all’articolo 2222 c.c.: trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 21 e 26 (comma 11);

§         componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis c.c., piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 c.c. e soci delle società semplici operanti nel settore agricolo: si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21 (comma 12).

Inoltre, si prevedono altresì:

§         particolari applicazioni per specifici settori (ad esempio Forze armate e di Polizia, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, protezione civile, strutture giudiziarie, penitenziarie, università) tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, all’uopo individuate mediante specifici decreti (comma 2);

§         specifiche disposizioni per il settore dell’agricoltura, limitatamente alle imprese che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le 50 giornate lavorative e per un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali, al fine di semplificare gli adempimenti relativi all’informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti (comma 13).

 

Sempre ai fini dell’applicazione delle norme, si segnala la regolamentazione del computo dei lavoratori (articolo 4) cui applicare la normativa in oggetto. In particolare, anche in attuazione del criterio di delega di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge di delega, che dispone che la normativa in materia sicurezza dei lavoratori debba essere applicata a tutti i settori di attività e a tutti i tipi di rischio, ferma restando l’esigenza di considerare le peculiarità o la specifica pericolosità di particolari settori ed ambiti lavorativi, è stato disposto, comeevidenziato nella relazione illustrativa, di diversificare parte della previgente disciplina “sul presupposto che l’organizzazione del lavoro e le necessità delle aziende meno grandi non possono avere eguali caratteristiche rispetto alle aziende a più ampio organico. In pratica, per la realizzazione dell’obiettivo di diversificazione di cui sopra, si è ritenuto opportuno non computare – o computare solo in  parte, tenendo conto della loro effettiva presenza sui luoghi di lavoro – i lavoratori non stabilmente inseriti nella organizzazione aziendale”.

Sulla base di ciò, è stato disposto la che non sono computati, ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il provvedimento fa discendere particolari obblighi:

a)       i collaboratori familiari di cui all’articolo 230-bis c.c.;

b)       i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della L. 196/1997, nonché delle specifiche disposizioni delle leggi regionali aventi lo scopo di alternare studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

c)       gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici;

d)       i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 1 del D.Lgs. 368/2001, in sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;

e)       i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio ai sensi degli articoli 70 e ss. del D.Lgs 276/2003, nonché prestazioni che esulano dal mercato del lavoro ai sensi dell’articolo 74 del medesimo decreto.;

f)         i lavoratori a domicilio, nel caso in cui la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del datore di lavoro committente;

g)       i volontari, i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile e i volontari che effettuano il servizio civile;

h)       i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili;

i)         i lavoratori autonomi di cui all’articolo 2222 del codice civile, fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera l);

l)         i collaboratori coordinati e continuativi e i lavoratori a progetto, ove la loro attività

      non sia svolta in forma esclusiva a favore del committente.

 

Inoltre, per i lavoratori utilizzati mediante somministrazione di lavoro e per i lavoratori assunti a tempo parziale ai sensi del D.Lgs 61/2000, il computo si effettua sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestato nell’arco di un semestre; mentre per le attività stagionali di cui al D.P.R. 1525/1963, nonché per le attività individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, fatte salve le specifiche disposizioni per il settore agricolo, il personale si computa a prescindere dalla durata del contratto e dall’orario di lavoro effettuato. Il numero dei lavoratori impiegati per l’intensificazione dell’attività in determinati periodo dell’anno nel settore agricolo e nell’ambito di attività diverse da quelle indicate nel periodo precedente, invece, corrispondono a frazioni di unità-lavorative-anno (ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria.

Ambito oggettivo

Obblighi del datore di lavoro (articolo 18)

 

Oltre ad una serie di obblighi di carattere generale, consistenti nell’adozione di tutte le misure, anche se non espressamente previste da norme di legge, necessarie o anche solamente utili ed opportune al fine della prevenzione degli infortuni e della garanzia della massima sicurezza possibile sulla base della tecnologia disponibile, la normativa individua obblighi specifici a carico del datore di lavoro, concernenti:

 

§      la prevenzione.

Ai fini della prevenzione l’attività fondamentale risiede nella valutazione del rischio, effettuata dal datore di lavoro in relazione alla natura dell’attività dell’azienda, e che si concretizza nella redazione di un apposito documento al termine della valutazione, contenente una relazione sulla valutazione dei rischi, l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione utilizzate, nonché un programma delle misure al fine di garantire il miglioramento della prevenzione nel tempo. La valutazione ed il relativo documento devono comunque essere rielaborati in occasione di significative modifiche del processo produttivo. Inoltre, in ciascuna azienda deve essere presente un Servizio di prevenzione e protezione, formato all’interno della medesima azienda e costituito da dipendenti oppure affidato obbligatoriamente a persone od enti esterni qualificati, qualora le capacità interne siano insufficienti. Il datore di lavoro, infine, in funzione della situazione di fatto e dei rischi ipotizzati, ha l’obbligo di designare preventivamente i lavoratori adibiti alla gestione di possibili emergenze quali incendi, evacuazione del personale, pronto soccorso. Si ricorda, in particolare, che l’articolo 31, comma 7, ha previsto la costituzione di un unico servizio di prevenzione e protezione nelle aziende con più unità produttive e nei gruppi di imprese.

Per quanto concerne le misure di prevenzione e tutela, il D.Lgs. 81 ha introdotto (articolo 15-26) alcune innovazioni nella definizione della gestione gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro. In primo luogo, per quanto attiene alle funzioni proprie del datore di lavoro, si prevede la possibilità della delega di funzioni sottoposta a specifiche limitazioni e condizioni (articolo 16), inoltre si identificano in maniera precisa (articoli 17-19), a differenza della normativa previgente, gli obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti.

Più specificamente, non sono delegabili dal datore di lavoro la valutazione di tutti i rischi con la conseguente adozione dei documenti previsti dall’articolo 28 e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (articolo 17);

 

§      l’informazione, formazione e consultazione dei lavoratori

Essa consiste nel portare a conoscenza dei lavoratori sia i pericoli derivanti dai rischi connessi alle lavorazioni o agli impianti, sia l’esistenza ed il corretto utilizzo dei mezzi di protezione. In particolare, il datore di lavoro deve predisporre un’adeguata segnaletica sui luoghi di lavoro, in relazione ad oggetti, attività o situazioni, fornendo al contempo un’adeguata indicazione sulla sicurezza, utilizzando anche cartelli, colori, segnali luminosi ecc. Il datore di lavoro, inoltre, è tenuto a garantire un’adeguata formazione al lavoratore in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al posto di lavoro e alle mansioni. Infine, nelle aziende con più di 15 dipendenti il datore di lavoro almeno una volta l’anno deve indire una riunione, al fine di esaminare il documento di valutazione dei rischi, l’idoneità dei mezzi di protezione individuali e i programmi di informazione e formazione, alla quale partecipano i rappresentanti del Servizio di prevenzione e protezione, il medico competente qualora tale figura sia obbligatoria, ed il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza[28]. La riunione è comunque obbligatoria nel caso in cui siano avvenute variazioni che modifichino le condizioni di esposizione al rischio. In quest’ultima ipotesi è consentito al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di indire la riunione anche nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti. Si ricorda, infine, che tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori è prevista la costituzione di organismi paritetici a livello territoriale, rappresentanti il primo riferimento sui diritti di rappresentanza, informazione e formazione dei lavoratori in materia di sicurezza;

Per quanto attiene la materia della formazione e informazione dei lavoratori (articoli 36-37), si segnala che il comma 4 dell’articolo 36 prevede il principio della facile comprensione del contenuto della informazione da parte dei lavoratori, consentendo loro di acquisire le relative conoscenze. Lo stesso articolo dispone altresì l’obbligo di informare i lavoratori immigrati previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

Il successivo articolo 37, inoltre, provvede a potenziare la formazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze rispetto alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 626/1994, predisponendo una serie di interventi, tra i quali si ricordano:la previsione dell’addestramento, da effettuarsi a cura di persona esperta e sul luogo di lavoro (comma 5); la formazione dei preposti (comma 7); la formazione dei lavoratori componenti l’impresa familiare[29], che possono avvalersi di percorsi formativi appositamente definiti (comma 8); la formazione particolare dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (comma 10). Inoltre, riprendendo il principio della facile comprensione delle informazioni di cui al precedente articolo 36, Il comma 13 stabilisce il principio della formazione facilmente comprensibile per i lavoratori, in modo da consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Anche in questo caso, in presenza di lavoratori immigrati la formazione deve essere effettuata previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso formativo. Infine, il comma 14 dispone che la formazione acquisita debba essere registrata nel libretto formativo del cittadino, di cui all’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 276/2003.

Il libretto formativo del cittadino è il libretto personale del lavoratore in cui vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonché le competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi della Unione europea in materia di apprendimento permanente, purché riconosciute e certificate. Con il D.M. 10 ottobre 2005 è stato approvato il modello di libretto formativo del cittadino.

 

Per quanto attiene la consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori (articoli da 47 a 52) si segnalano le disposizioni concernenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale nonché il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (le cui competenze risultano rafforzate rispetto all’impianto del D.Lgs. 626), ai sensi del comma 1 dell’articolo 48, esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui al successivo articolo 50 con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nei quali esplica la propria attività (comma 4), ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi (comma 7) e non può svolgere altre funzioni sindacali operative (comma 8).

La nuova figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del sito produttivo è individuata (articolo 49, comma 1), in specifici contesti produttivi, caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri, e specificamente:

a)      i porti classificati ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere b), c) e d) della L. 84/1994 (porti, o specifiche aree portuali, rispettivamente, di rilevanza economica internazionale, di rilevanza economica nazionale e di rilevanza economica regionale e interregionale) sedi di autorità portuale nonché quelli sede di autorità marittima da individuare con appositi decreti;

b)      centri intermodali di trasporto di cui alla direttiva del Ministro dei trasporti del 18 ottobre 2006, n. 3858[30];

c)      impianti siderurgici;

d)      cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, intesa quale entità presunta dei cantieri, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione di tutte le opere;

e)      contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell’area superiore a 500.

In tali contesti, la richiamata figura è individuata su iniziativa dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende che operino nel sito produttivo interessato (comma 2).

 

§      la fornitura di mezzi di protezione

Il sistema di prevenzione è prioritariamente indirizzato alla prevenzione tecnico-organizzativa rispetto a quella personale. I dispositivi di protezione individuale debbano essere impiegati qualora non sia possibile evitare o ridurre significativamente i rischi utilizzando mezzi di protezione collettiva. In particolare, il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti sono obbligati ad esigere dai singoli lavoratori l’utilizzo dei mezzi di protezione individuale. Tale obbligo non può essere derogato né con il consenso del lavoratore né con quello delle organizzazioni sindacali. In relazione a specifiche tipologie di lavorazioni o macchine utilizzate, sono inoltre previste particolari protezioni;

 

 

 

§      i luoghi e le attrezzature di lavoro

Principalmente gli obblighi concernono la regolare manutenzione dei luoghi e degli impianti, al fine della verifica del loro funzionamento. Per quanto attiene agli aspetti igienici, i principali doveri concernono il rispetto dei limiti minimi dello spazio di lavoro ed il divieto di lavoro in locali sotterranei. Inoltre, specifiche disposizioni riguardano le vie di circolazione, le vie ed uscite di emergenza, l’illuminazione dei locali e la costruzione, installazione e manutenzione degli impianti elettrici. Per quanto attiene alle attrezzature, si ricorda l’obbligo, per il datore di lavoro, di fornire ai lavoratori attrezzature adeguate e idonee ai fini della sicurezza e salute, prevedendo, inoltre, appositi dispositivi di sicurezza nel caso in cui gli elementi delle macchine rappresentino un pericolo;

 

§      le sostanze pericolose e nocive

Il trattamento di tali sostanze prevede appositi procedimenti al fine della tutela dei lavoratori. Ad esempio, si prevede la lavorazione in spazi separati delle sostanze particolarmente pericolose o insalubri, nonché particolari forme di raccolta degli scarti e rifiuti generati dalle materie in questione. Il datore di lavoro, inoltre, deve adottare tutti i provvedimenti necessari al fine di contenere lo sviluppo e la diffusione di gas, vapori, polveri, fumi e odori nocivi. E’ opportuno ricordare, inoltre, in relazione agli obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti, che nel D.Lgs. 81/2008 sono confluite alcune discipline specifiche, di origine comunitaria[31], per le attività produttive nelle quali i lavoratori sono esposti a rumore, piombo, amianto, agenti cancerogeni (o mutageni), chimici o biologici, atmosfere esplosive, oppure dove i lavoratori siano addetti ai video terminali o alla movimentazione manuale di carichi. Tali disposizioni sono contenute nei Titoli da II a XI

In particolare, le disposizioni del Titolo II (articoli 62-68), corrispondenti a quelle del Titolo II del D.Lgs. 626/1994, che recepiscono la direttiva 89/654/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza per i luoghi di lavoro[32] oltre a riprendere alcune disposizioni contenute nel D.P.R. 303/1956 (recante norme generali per l’igiene del lavoro). In particolare, si segnala tra le novità introdotte quella riguardante la definizione di luogo di lavoro in cui sono compresi anche “i campi, i boschi e altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale” i quali prima venivano esclusi dall’applicazione della disciplina recata dal titolo II se situati fuori dall’area edificata dell’azienda (articolo 62). Inoltre, si precisa l’esigenza di strutturare i luoghi di lavoro tenendo conto dell’eventuale presenza di lavoratori disabili (articolo 63).

Il successivo Titolo III (articoli da 69 a 87), suddiviso in tre Capi, reca disposizioni in materia di “Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale”.

Il Capo I, recante “Uso delle attrezzature di lavoro (articoli da 69 a 73), corrispondente al Titolo III del D.Lgs 626/1994, che ha recepito la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro oltre a riprendere alcune disposizioni normative di cui al D.P.R. 547/1955 recante norme per la prevenzione degli infortuni. In particolare, nel testo dello schema di decreto si segnala l’articolo 71, che disciplina gli obblighi del datore di lavoro, il quale riprende sostanzialmente la norma attualmente vigente all’articolo 35 del D.Lgs. 626/1994. Inoltre, con riferimento alla norma che impone degli obblighi di informazione del datore di lavoro verso il lavoratore affinché disponga di ogni necessaria informazione e istruzione (articolo 73), si segnala che, per il datore di lavoro è previsto l’obbligo a provvedere ad una formazione adeguata e specifica dei lavoratori incaricati dell’uso di attrezzature che richiedano conoscenze e responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici (di cui al precedente articolo 71, comma 7). A tal riguardo, si attribuisce alla competenza della Conferenza Stato-regioni l’individuazione delle attrezzature di lavoro per cui sia richiesta una specifica abilitazione degli operatori, con il necessario riconoscimento di tale abilitazione, soggetti formatori e requisiti per la validità di formazione.

Il Capo II, recante “Uso dei dispositivi di protezione individuale” (articoli da 74 a 79), riporta in maniera sostanziale le norme contenute nel Titolo IV del D.Lgs 626/1994, di recepimento della direttiva 89/656/CEE[33].

Il Capo III, infine, in materia di “impianti ed apparecchiature elettriche” (articoli da 80 a 87), prende in considerazione le misure necessarie affinché i materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e mantenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica. Le previsioni in esso contenute derivano dal D.P.R. 547/1955, nonché dalle normative di buona tecnica esistenti.

Il Titolo IV (articoli 88-160) reca norme in materia di “Cantieri temporanei e mobili” ed è articolato in tre Capi.

Il Capo I recante le “Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili“ (articoli da 88 a 104), riprende le norme del D.Lgs 494/1996[34] di recepimento della direttiva 92/57/CEE[35] ed è costituito inoltre da una serie di allegati derivanti dal citato decreto legislativo e dal D.P.R. 222/2003[36]. Nel testo dello schema di decreto si segnala all’articolo 89 tra le definizioni in esso riportate quella di impresa affidataria (articolo 89, comma 1, lettera i)), definita come l’impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, si avvale di imprese subappaltatrici e o di lavoratori autonomi. Si evidenzia inoltre che l’articolo 97, in materia di obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria, reca una disposizione non presente nel testo attualmente vigente del D.Lgs 494/1996. Tale disposizione, tra l’altro, pone a carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria gli obblighi indicati all’articolo 26 del provvedimento in esame, in materia di “obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”.

Il Capo II recante “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota“ (articoli da 105 a 160), contiene disposizioni derivanti dal D.P.R. 547/1955, dal DPR 164/1956[37], dal D.Lgs. 494/1996, dal D.Lgs. 626/1994 e dal D.Lgs. 235/2003[38]. Questo insieme di norme è corredato da una serie di allegati derivanti:

§       dai decreti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 2 settembre 1968 sul riconoscimento di efficacia[39], del 23 marzo 1990, n. 115[40] sul riconoscimento di efficacia, del 27 marzo 1998 sui trabattelli[41], del 23 marzo 2000 sulle scale portatili[42] e del 6 agosto 2004 in materia di laboratori di certificazione[43];

§       dagli accordi Stato-regioni del 26 gennaio 2006 sui lavori in quota e del 16 marzo 2006 sulle bevande alcoliche;

§       dalle circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 46 del 2000 e n. 25 del 2006.

In particolare, oltre a disposizioni di carattere generale, l’articolato contiene norme riguardanti scavi e fondazioni, ponteggi e impalcature in legname, ponteggi fissi e movibili, costruzioni edilizie e demolizioni.

Va sottolineato come l’articolo 111 dello schema di decreto riporta la norma dell’articolo 36-bis del D.Lgs 626/1994 in materia di“ Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota” e l’articolo 116 dello schema riprende l’articolo 36-quinquies del D.lgs 626/1994 che disciplina gli “Obblighi dei datori di lavoro concernenti l’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi”[44].

Il Capo III (articoli da 157 a 160), infine, reca disposizioni in materia di sanzioni per le quali si rinvia all’apposita scheda.

Il Titolo V (articoli da 161 a 166), suddiviso in due Capi (relativi rispettivamente alle disposizioni generali e alle sanzioni), reca disposizioni in materia di “Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro”. In sostanza, in esso vengono riprese le norme del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493 di attuazione della direttiva 92/58/CE[45] concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Le disposizioni del Titolo VI (articoli 167-171) corrispondenti a quelle del Titolo V del D.Lgs. 626/1994, che ha recepito la direttiva 90/269CEE, si applicano alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi che comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari.

Il Titolo VII (articoli 172-179) reca disposizioni in materia di attrezzature munite di videoterminale, ribadendo il dettato del Titolo VI del D.Lgs. 626/1994 che ha recepito la direttiva 90/270/CEE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali.

Il Titolo VIII (articoli 180-220) reca disposizioni in materia di agenti fisici ed è suddiviso i 5 Capi, concernenti, rispettivamente, le disposizioni generali (Capo I), il rumore (Capo II), le vibrazioni (Capo III), i campi elettromagnetici (Capo IV) e le radiazioni ottiche (Capo V).

Più specificamente, secondo quanto affermato nella relazione illustrativa, il Capo I (articoli 180-186) contiene disposizioni di carattere generale che trovano applicazione nei confronti di tutti gli agenti fisici disciplinati dal titolo in materia, tra gli altri, di valutazione dei rischi, di informazione e formazione dei lavoratori, di sorveglianza sanitaria.

Il successivo Capo II (articoli 187- 198), corrispondente al Titolo V-bis del D.Lgs. 626/1994, che ha dato attuazione alla direttiva 2003/10/CE, determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione al rumore durante il lavoro e, in particolare, per l’udito.

Il Capo III (articoli 199-205) introduce le disposizioni relative al D.Lgs. 187/2005 che ha dato attuazione alla direttiva 2002/44/CE contenente prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche.

Con il Capo IV (articoli 206-212) sono state mutuate le disposizioni di cui al D.Lgs. 257/2007, di attuazione della direttiva 2004/40/CE contenente prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all’esposizione dei lavoratori dai rischi derivanti dai campi elettromagnetici.

 Il Capo V (articoli 213-220), infine, prevede l’attuazione delle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dalle radiazioni ottiche artificiali di cui alla direttiva 2006/25/CE. Al riguardo, si segnala che la relazione illustrativa evidenzia la trasfusione, nel provvedimento in esame, delle disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo volto a dare attuazione alla direttiva 2006/25/CE (che stabilisce le prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dalle radiazioni ottiche artificiali), approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento ai fini dell’espressione del parere da parte delle Commissioni competenti (atto n. 228).

Il Titolo IX (articoli 221-265) reca disposizioni concernenti le sostanze pericolose ed è suddiviso in 3 Capi, concernenti la protezione da agenti chimici (Capo I), la protezione da agenti cancerogeni e mutageni (Capo II) e la protezione dai rischi connessi all’esposizione ad amianto (Capo III).

In particolare, il Capo I reca disposizioni corrispondenti al Titolo VII-bis del D.Lgs. 626/1994, introdotto dal D.Lgs. 25/2002, di attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e la sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro.

Con il Capo II sono ribadite le disposizioni di cui al Titolo VII del D.Lgs. 626/1994, così come sostituito dal D.Lgs. 66/2000, emanato in attuazione delle direttive 97/42/CE e 99/38/CE che modificano la direttiva 90/394/CE in materia di protezione di lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Il Capo III, infine, riconduce nel provvedimento in esame le disposizioni di cui al D.Lgs. 257/2006, di attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione all’amianto dei lavoratori durante il lavoro. 

Il Titolo X (articoli 266-286) contiene le disposizioni del Titolo VIII del D.Lgs. 626/1994, con il quale è stata attuata la direttiva 90/679/CEE relativa alla protezione di lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione agli agenti biologici durante il lavoro.

Infine, il Titolo XI (articoli 287-297) corrisponde al Titolo VIII-bisdel D.Lgs. 626/1994, introdotto dall’articolo 2 del D.Lgs. 233/2003, che ha recepito la direttiva 99/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori esposti a rischio di atmosfere esplosive.

 

§      la sorveglianza sanitaria

Nell’ambito di specifiche lavorazioni (indicate nell’allegato al D.P.R. 303 del 1956), che espongono il lavoratore a sostanze tossiche o nocive, i lavoratori devono essere obbligatoriamente visitati da un medico competente, sia prima dell’ammissione al lavoro, ai fini della valutazione di idoneità, sia periodicamente, secondo apposite tabelle di lavorazione. Per tali accertamenti il datore di lavoro ha l’obbligo di nominare un medico competente, che può essere dipendente di una struttura esterna – pubblica o privata – convenzionata con lo stesso datore di lavoro, un libero professionista oppure un dipendente del datore di lavoro; comunque il medico competente deve essere in possesso di determinati requisiti professionali. Infine, nelle aziende con più di 25 dipendenti è richiesta la presenza dei presidi sanitari, indispensabili per prestare le prime cure ai lavoratori interessati da incidenti o colti da malore;

Merita ricordare che il D.Lgs. 81/2008 ha esplicitato i titoli e i requisiti che il medico deve possedere. In particolare (articolo 38), oltre a prevedere l’istituzione di un albo dei medici competenti presso il Ministero della salute, la normativa richiede, per lo svolgimento delle richiamate funzioni, il possesso di uno dei seguenti titoli:

In generale, infine, per assolvere alle funzioni di medico competente occorre partecipare al programma di educazione continua in medicina.

L’attività di medico competente deve essere inoltre ispirata (articolo 39) ai principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICHO)[47].

Riguardo la sorveglianza sanitaria, si prevede che essa sia svolta (articolo 41), oltre che nei casi in cui è prescritta dalla normativa vigente, anche nelle ipotesi in cui ne faccia richiesta il lavoratore e il medico competente la ritenga correlata ai rischi lavorativi. Innovando la disciplina previgente (che prevedeva solo accertamenti preventivi e periodici), infatti il D.Lgs. 81/2008 ha stabilito che la sorveglianza sanitaria include la visita medica preventiva intesa a valutare l’idoneità alla mansione specifica, la visita medica periodica, la visita medica richiesta dal lavoratore alle condizioni sopraindicate, la visita medica svolta in occasione del cambio della mansione e la visita medica all’atto della cessazione del rapporto di lavoro[48].

In caso di accertata inidoneità alla mansione specifica, il datore di lavoro applica (articolo 42) le misure indicate dal medico competente e adibisce il lavoratore, ove possibile, ad una mansione compatibile con il suo stato di salute. Il predetto lavoratore conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte nonché la qualifica originaria. Per i casi in cui il lavoratore sia adibito a mansioni equivalenti o superiori si richiamano le disposizioni dettate in materia dal codice civile[49] e dal D.Lgs. 165/2001[50].

Si ricorda, infine, sempre per quanto attiene agli obblighi cui deve conformarsi il datore di lavoro, l’introduzione del concetto di salute (articolo 2), corrispondente alla definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, inteso come lo “stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità”, nonché i concetti, considerati elementi fondamentali per orientare i comportamenti dei datori di lavoro e migliorare i livelli di tutela, di norma tecnica (cioè la specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria), di buone prassi (sono le soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte da specifici enti ed organismi) e di responsabilità sociale delle imprese (cioè l’integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate);

 

 

 

§      il controllo e la vigilanza

E’ obbligo del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti far osservare ai lavoratori le norme di igiene e sicurezza. Da tale obbligo discende anche il dovere di vigilare sul rispetto nei luoghi di lavoro delle richiamate norme.

Particolarmente importante, inoltre, risulta, ai fini del potenziamento della solidarietà tra committente ed appaltatore[51], l’individuazione degli obblighi dei datori di lavoro committenti ed appaltatori nei contratti di appalto (articolo 26). In particolare, vengono riprese le disposizioni di cui all’articolo 3 della stessa L. 123/2007, relativamente al documento unico di valutazione dei rischi da interferenza delle lavorazioni (comma 3) ed alla indicazione dei “costi relativi alla sicurezza del lavoro” (comma 5). Ferme restando le disposizioni delle legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l’imprenditore committente inoltre (comma 4) è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’INAIL o dell’IPSEMA. Viene inoltre confermato il principio secondo il quale il datore di lavoro non può rispondere dei rischi propri della impresa appaltatrice o del singolo lavoratore autonomo.

Tra gli ulteriori obblighi del datore di lavoro si ricordano alcune disposizioni concernenti la gestione delle emergenze, già presenti nel D.Lgs. 626/1994, quali l’organizzazione dei rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, di salvataggio, di lotta antincendio e di gestione dell’emergenza, la designazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi e alle procedure di esodo, l’informazione dei lavoratori che possono essere esposti ad un pericolo grave ed immediato, la programmazione e l’adozione degli interventi finalizzati all’evacuazione del luogo di lavoro, l’assunzione dei provvedimenti volti a garantire che qualsiasi lavoratore, in caso d’impossibilità di contattare il superiore gerarchico, possa prendere le misure atte ad evitare il pericolo (articolo 43). Inoltre, si ribadiscono (articolo 44) i diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato. In particolare si esclude qualsiasi pregiudizio ove il lavoratore si allontani dal posto di lavoro in presenza di un pericolo grave ed immediato e che non è possibile evitare. Allo stesso tempo, si segnalano le norme (articolo 45) in materia di primo soccorso[52],in linea con le previsioni contenute nelle direttive di riferimento (first aid). Nel sancire l’obbligo del datore di lavoro di organizzare il primo soccorso e l’assistenza medica di emergenza secondo la natura dell’attività e le dimensioni dell’azienda, la disposizione rinvia al decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388, al fine di identificare le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione. Infine, si evidenzia la regolamentazione della prevenzione incendi (articolo 46), che è definita come funzione di preminente interesse pubblico e di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente. E’ altresì esplicitamente affermato l’obbligo di adottare nei luoghi di lavoro idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori. I Ministri dell’interno e del lavoro e della previdenza sociale sono chiamati ad adottare uno o più decreti finalizzati a definire, oltre alle caratteristiche del servizio di prevenzione e protezione antincendio, anche i criteri per l’individuazione delle misure antincendio, delle misure precauzionali di esercizio, dei metodi di controllo degli impianti e delle attrezzature e dei provvedimenti di gestione delle emergenze.

 

 

Obblighi del preposto (articolo 19)

 

Tra gli obblighi del preposto rientrano (articolo 19): la vigilanza e la sovrintendenza sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; la verifica inerente al fatto che solamente i lavoratori con adeguate istruzioni possano accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; la tempestiva informazione dei lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; la tempestiva segnalazione al datore di lavoro o al dirigente delle deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, nonché di ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta.

 

 

Obblighi del lavoratore

 

Oltre agli obblighi derivanti da specifici ruoli (quali il rappresentante della sicurezza per i lavoratori, i componenti del Servizio i prevenzione e protezione e gli addetti alla prevenzione incendi, evacuazione e pronto soccorso) il lavoratore è coinvolto nel sistema di sicurezza, in una posizione di garanzia attiva rispetto alla tutela della propria e dell’altrui sicurezza e salute.

In particolare, ogni lavoratore ha il dovere, direttamente riconducibile all’obbligo di diligenza (articolo 20), di:

§      osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dei preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

§      utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, le sostanze, le attrezzature e i dispositivi di sicurezza, i dispositivi di protezione;

§      segnalare immediatamente al datore di lavoro al dirigente o al preposto eventuali deficienze delle attrezzature e dei dispositivi di protezione nonché le condizioni di pericolo ad esse legate;

§      sottoporsi ai controlli sanitari previsti;

§      contribuire, con il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti all’adempimento degli obblighi imposti dalle autorità competenti.

Oltre a ciò, sono previsti anche obblighi negativi, quali il divieto di rimuovere senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, oppure di compiere di propria iniziativa azioni non di competenza potenzialmente compromettenti la propria sicurezza o quella di altri lavoratori.

Va infine ricordato che la legge riconosce al lavoratore alcuni specifici strumenti di tutela, derivanti anche dalle norme civilistiche. In particolare, si ricorda: il diritto di resistenza (consistente nella legittimazione del rifiuto della prestazione lavorativa svolta in condizioni non sicure); il diritto del lavoratore ad ottenere un altro posto nell’ambito della stessa azienda in seguito all’allontanamento temporaneo del lavoratore per motivi sanitari inerenti alla sua persona connessi all’esposizione ad agenti chimici, fisici o biologici; la possibilità di ricorso al giudice in via cautelare (nel caso in cui il lavoratore ritenga che non sia sufficiente ad evitare situazioni pregiudizievoli far valere i suoi diritti in via ordinaria); il diritto al mutamento di mansioni a causa dell’insorgenza di eventi morbosi; la tutela del lavoratore in caso di malattia causata dall’inadempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi relativi alla sicurezza, che potrebbe comportare per il datore di lavoro l’impossibilità di recedere dal rapporto per superamento del periodo di comporto.

Per i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, è previsto altresì l’obbligo (articolo 20, comma 3) di esporre la tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

 

 

Obblighi del medico competente

 

Il ruolo del medico competente è stato potenziato dal D.Lgs. 81 (articolo 25). In particolare, tale figura, oltre a collaborare con il datore di lavoro ed il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro, riveste importanza per una serie di funzioni. In particolare:

§      è il responsabile della sorveglianza sanitaria, di cui al successivo articolo 41, attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

§      aggiorna e custodisce la cartella sanitaria e di rischio, consegna al datore di lavoro alla cessazione dell’incarico la documentazione sanitaria in suo possesso, la medesima documentazione sanitaria è inoltre consegnata al lavoratore in caso di cessazione del rapporto di lavoro presso l’azienda;

§      invia all’ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio, al fine di consentire un efficace monitoraggio delle attività dei medici competenti ed, al contempo, di evitare che notizie fondamentali in ordine alla sicurezza dei lavoratori vadano perse,

§      fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

§      visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla  valutazione dei rischi (la indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi);

§      partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.

 

 

Responsabilità

 

L’apparato normativo in materia di igiene e sicurezza individua quali soggetti penalmente responsabili della violazione delle norme oltre ai datori di lavoro, anche i dirigenti ed i preposti con compiti di direzione e sorveglianza delle lavorazioni, nonché gli stessi lavoratori beneficiari delle tutele in materia.

Tra i soggetti attivi della sicurezza sono compresi anche i costruttori e i commercianti, la cui responsabilità si concretizza nel divieto di fabbricare, vendere, noleggiare e concedere in uso macchinari, parti di essi, attrezzature, e apparecchi in genere destinati al mercato interno nonché di installare impianti non rispondenti alla normativa in materia. Specifiche responsabilità sono inoltre previste nel caso in cui il datore di lavoro affidi i lavori all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi.

La legge inoltre prevede che l’esercizio dei poteri-doveri del datore di lavoro possa essere delegato ad altri soggetti, a condizione che non siano gli stessi lavoratori beneficiari della tutela.

Spettano invece esclusivamente al datore di lavoro, e quindi non possono essere delegati, gli obblighi relativi:

§      all’effettuazione della valutazione del rischio;

§      all’elaborazione del documento di valutazione;

§      alla designazione del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione;

§      all’autocertificazione, per le aziende familiari e per quelle che occupano fino a 10 addetti, dell’avvenuta valutazione dei rischi e degli adempimenti collegati.

 

Sanzioni

 

L’apparato sanzionatorioche tende a colpire la violazione delle norme poste a tutela della salute e sicurezza del lavoratore che discende dalle norme vigenti è basato sulla contravvenzione[53].

Il D.Lgs. 81/2008, infatti, ha rivisitato il precedente apparato sanzionatorio rimodulando gli obblighi (e le conseguenti sanzioni in caso di violazione) del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e degli altri soggetti del sistema aziendale, sulla base dell’effettività dei compiti rispettivamente svolti.

 

Rinviando alle tabelle allegate per l’analisi delle singole condotte illecite e della relativa sanzione, in via generale ed in estrema sintesi, si rileva che il decreto prevede la pena dell’arresto da sei a diciotto mesi per il datore di lavoro che non abbia effettuato la valutazione dei rischi cui possono essere esposti i lavoratori in aziende che svolgano attività con elevata pericolosità.

Nella maggior parte dei casi, però, il decreto legislativo prevede che al datore di lavoro si applichi la sanzione dell’arresto alternativo all’ammenda o la sola ammenda, con un’attenta graduazione delle sanzioni in relazione alle singole violazioni. Per favorire l’adeguamento alle disposizioni indicate dal decreto legislativo, al datore di lavoro che si metta in regola non è applicata la sanzione penale ma una sanzione pecuniaria.

Nella stessa logica, il datore di lavoro che cominci ad eliminare concretamente le conseguenze della violazione o che adempia, pur tardivamente, all’obbligo violato ottiene, nel primo caso, una riduzione della pena, nel secondo caso la sostituzione della pena con una sanzione pecuniaria che va da un minimo di 8.000 euro a un massimo di 24.000. Ovviamente tale possibilità è esclusa quando il datore di lavoro sia recidivo o si siano determinati, in conseguenza della mancata valutazione del rischio, infortuni sul lavoro con danni alla salute del lavoratore.

 

In particolare, gli articoli da 55 a 60 individuano le sanzioni da applicare ai diversi soggetti della normativa sulla sicurezza sul lavoro (datore di lavoro, dirigenti, preposti, medico competente ma anche lavoratori), in relazione alla violazione di specifici obblighi posti dallo stesso schema di decreto legislativo (per un’analisi analitica delle sanzioni si rinvia alle tabelle allegate).

L’articolo 61 conferma la possibilità per l’INAIL di costituirsi parte civile nel processo penale a carico del datore di lavoro, accusato di omicidio colposo o lesioni personali colpose in seguito alla violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro, e di agire in regresso (ai sensi dell’art. 11 del DPR n. 1124 del 1965[54]) nei confronti del datore di lavoro stesso. A tal fine si prevede la comunicazione immediata all’Ente dell’esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero. Con riferimento agli stessi reati, la disposizione conferma inoltre le attuali previsioni in ordine alla costituzione di parte civile delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei familiari delle vittime degli infortuni sul lavoro.

Ulteriori sanzioni a carico del solo datore di lavoro sono previste dall’articolo 68, per quanto riguarda lo stato dei luoghi di lavoro, e dall’articolo 87 in relazione agli impianti e alle apparecchiature elettriche (v. tabelle allegate).

Gli articoli 157-160 introducono sanzioni per la violazione della disciplina relativa ai cantieri temporanei e mobili.

Gli articoli 165 e 166 introducono sanzioni a carico di datori di lavoro, dirigenti e preposti in materia di segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro; analogamente dispongono gli articoli 170 e 171 relativamente alla movimentazione manuale dei carichi, gli articoli 178 e 179 per i videoterminali, e gli articoli 219 e 220 per la violazione delle disposizioni in tema di agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici e radiazioni ottiche). In quest’ultimo caso la disposizione in commento sanziona anche la condotta illecita del medico competente.

Datore di lavoro, dirigenti e preposti, ma anche medico competente e lavoratori sono inoltre destinatari della disciplina sanzionatoria prevista dagli articoli da 262 a 265, in relazione alle misure di prevenzione del rischio derivante da sostanze pericolose (es. amianto) e dagli articoli da 282 a 286 e 297, in relazione alla prevenzione rispetto all’esposizione ad agenti biologici e ad atmosfere esplosive.

Infine, gli articoli da 298 a 303 del provvedimento recano disposizioni in materia penale e processuale, relative all'applicazione del principio di specialità, all'esercizio di fatto di poteri direttivi, a modifiche al decreto legislativo in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (D.Lgs 231/2001), nonché alla definizione delle contravvenzioni, con particolare riferimento a quelle punite con sola pena dell'arresto.

In particolare,

·  l'articolo 300 introduce una nuova formulazione dell'art. 25-septies del citato D.Lgs 231 del 2001, relativo alle sanzioni a carico alle aziende condannate per omicidio colposo o lesioni gravi e gravissime commessi in violazione delle norme antinfortunstiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Il nuovo testo reca - in ragione della nuova disciplina introdotta dallo schema di decreto - una graduazione delle sanzioni (sia pecuniarie che interdittive) a carico delle aziende-persone giuridiche.

·  l'articolo 301 prevede che la regolarizzazioni delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro puniti con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda debba avvenire, di regola entro sei mesi; in specifiche ipotesi, tale termine è prorogabile una sola volta, a richiesta del contravventore, per un tempo ulteriore di sei mesi.

·  l'articolo 302 prevede che - nelle contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto - a richiesta dell' imputato, il giudice debba sostituire la pena da irrogare con il pagamento di una somma tra 8.000 e 24.000 euro. Tale conversione non è ammessa nelle ipotesi in cui sussista un contribuito causale dell'autore dell'illecito nell'infortunio sul lavoro, in caso di recidiva di violazione di norme antinfortunistiche o di condanna per omicidio colposo o lesioni personali colpose, inflitte per violazione delle stesse norme. La norma prevede l'estinzione del reato contravvenzionale decorsi tre anni dalla formazione del giudicato sulla sentenza che ha convertito la pena, salvo i casi di recidiva.

·  l'articolo 303, infine, prevede una circostanza attenuante dei reati previsti dal decreto e puniti con l'arresto, consistente -  sulla falsariga delle previsioni del n. 6), comma 1, dell'art. 62 c.p. -  nell' adoperarsi concretamente per la rimozione delle irregolarità accertate dagli organi di vigilanza e delle conseguenze dannose dell'illecito.

 

Controlli

I controlli in materia di sicurezza del lavoro, prevenzione infortuni ed igiene sono attribuiti in via generale alle Aziende Sanitarie Locali (ASL). Di alcune specifiche attribuzioni sono invece titolari i Servizi ispettivi delle Direzioni provinciali del lavoro e le rappresentanze sindacali.

Per la tutela della salute dei lavoratori, le ASL sono dotate di particolari poteri, tra i quali rientrano la prescrizione ad adempiere in caso di accertamento di contravvenzioni e il potere di accesso e di disposizione (cioè il potere, rispettivamente, di visitare in ogni parte e in qualunque ora del giorno cantieri, opifici laboratori nonché i dormitori e refettori annessi agli stabilimenti, e di imporre al datore di lavoro un determinato comportamento, al fine di colmare eventuali vuoti normativi).

Anche i lavoratori, attraverso le loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Ulteriori disposizioni

Tra le ulteriori disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008, si ricorda:

§         l’istituzione di un Comitato, presso il Ministero della Salute, con compiti di indirizzo e valutazione delle politiche e delle attività di vigilanza di Stato e Regioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In tal modo si intende eliminare le sovrapposizioni delle rispettive attività al fine di raggiungere una maggiore efficienza dell’azione pubblica (articolo 5);

§         la rivisitazione della composizione e dei compiti della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, secondo uno schema tendenzialmente tripartito, quale sede di confronto tra Amministrazioni e parti sociali su temi di fondamentale rilevanza (articolo 6);

§         l’operatività, in ogni regione, un Comitato regionale di coordinamento, ai fini di un più efficace coordinamento degli interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro (articolo 7);

§         l’istituzione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro, con lo scopo di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l’utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l’integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate (articolo 8). Il SINP è costituito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero della salute, dal Ministero dell’interno, dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, dall’INAIL, dall’IPSEMA e dall’ISPESL, con il contributo del CNEL. I contenuti dei flussi informativi devono almeno riguardare: il quadro produttivo ed occupazionale; il quadro dei rischi; il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori; il quadro degli interventi di prevenzione delle istituzioni preposte; il quadro degli interventi di vigilanza delle istituzioni preposte;

§         la definizione delle competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro di INAIL, IPSEMA ed ISPESL, con inquadramento in un’ottica di sistema (articolo 9);

§         individuazione di una serie di attività di sostegno alle imprese nella effettiva applicazione degli obblighi di legge e di diffusione della cultura della salute e sicurezza. In particolare, il comma 1 prevede la definizione, nell’ambito della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, i finanziamenti a favore delle piccole e medie imprese, garantendo la semplicità delle procedure, nonché il finanziamento di progetti formativi e di specifici istituti educativi (articolo 11);

§         possibilità di inoltrare alla Commissione per gli interpelli, istituita (articolo 12) presso il Ministero del lavoro, gli interpelli inerenti quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la cui risposta vincola gli organi di vigilanza;

§         definizione dei compiti e prerogative degli organismi paritetici, soprattutto in relazione al ruolo di supporto alle imprese (articolo 51);

§         istituzione, presso l’INAIL, del Fondo di sostegno alla piccola e media impresa cui partecipano finanziariamente le aziende prive di rappresentanti per la sicurezza (articolo 52). Il Fondo opera a favore delle realtà in cui non sono previsti sistemi di rappresentanza dei lavoratori e di pariteticità migliorativi o, almeno, di pari livello.

Tra gli obiettivi del Fondo rientrano:

§         il sostegno ed il finanziamento, in misura non inferiore al 50% delle disponibilità del Fondo, delle attività delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza territoriali, anche con riferimento alla formazione;

§         il finanziamento della formazione dei datori di lavoro delle piccole e medie imprese, dei piccoli imprenditori, dei lavoratori stagionali del settore agricolo e dei lavoratori autonomi;

§         il sostegno delle attività degli organismi paritetici.

Il Fondo è finanziato:

§         da un contributo delle aziende nel cui ambito non è stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in misura pari a due ore lavorative annue per lavoratore;

§         dalle entrate derivanti dall’irrogazione delle sanzioni previste dal provvedimento in esame per la parte eccedente quanto riscosso a seguito dell’irrogazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa, successivamente abrogata dal medesimo provvedimento, nel corso dell’anno 2007, incrementato del 10%;

§         con una quota parte delle risorse relative alle attività di consulenza di cui al precedente articolo 9, comma 3;

§         relativamente all’attività formative per le piccole e medie imprese richiamate in precedenza, anche dalle risorse di cui all’articolo 11, comma 2;

§         la tenuta della documentazione tecnico-aministrativa e le statistiche inerenti gli infortuni e le malattie professionali (articoli 53-54).

In particolare, l’articolo 53, comma 1, prevede espressamente che ogni documentazione rilevante in materia di salute e sicurezza sul lavoro possa essere tenuta tramite “sistemi di elaborazione automatica di dati”, secondo determinate regole di immissione dati.


Il contenuto dello schema di decreto legislativo

Lo schema di decreto legislativo in esame, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa allegata, ha lo scopo di “proseguire il processo di complessiva rivisitazione e ammodernamento delle regole della sicurezza iniziato con la legge 3 agosto 2007, n. 123, e proseguito con il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” basato sulla necessità di creare, “per l’abbattimento degli incidenti sul lavoro”, prosegue la relazione, “un modello legale differente da quello vigente ed in grado di prevenire meglio di quanto oggi accada il rischio di infortuni in ambiente di lavoro”.

In particolare, introducendo disposizioni di integrazione e correzione utili a migliorare l’efficacia del D.Lgs. 81/2008 a fini infortunistici, il provvedimento in esame, sempre secondo la relazione, “ha quindi la finalità di raccogliere alcune delle numerose segnalazioni di criticità – emerse nei primi mesi di applicazione del c.d. testo unico di salute e sicurezza sul lavoro – relative alle previsioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ed, al contempo, migliorare le regole della sicurezza in una ottica che tenda a favorire la chiarezza del dato normativo, quale presupposto essenziale per favorirne la corretta applicazione e la sua effettività in termini sostanziali e non meramente formali”.

 

Sulla base di ciò, il provvedimento in esame, recependo, sempre secondo la relazione illustrativa, una serie di proposte emerse in sede di consultazione con le parti sociali, la quale ha portato alla definizione di un “avviso comune” in materia[55], completa il processo di attuazione dei criteri enunciati nella legge delega concernenti i principi ed i livelli essenziali in materia e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

 

Tra le nuove disposizioni introdotte dal provvedimento in esame, si segnalano, in particolare, le seguenti:

 

§         l’introduzione del principio della presunzione di conformità (articolo 2);

§         la modifica dell’ambito soggettivo di riferimento per determinate tipologie di lavoratori (articolo 3);

§         l’introduzione, tra le categorie di lavoratori non computabili ai fini dell’osservanza della normativa, dei lavoratori in prova (articolo 4);

§         la modifica  delle disposizioni in materia di contrasto del lavoro irregolare (articolo 10)

§         l’individuazione delle condizioni nelle quali è configurabile la responsabilità penale dei titolari di “posizioni di garanzia” (il datore di lavoro, il dirigente ed il preposto) nei reati commessi mediante violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro (obbligo di impedimento) (articolo 10-bis);

§         la modifica della disciplina relativa all’appalto, prevedendo in particolare che il documento di valutazione dei rischi da interferenze debba essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori (articolo 14);

§         nell’ambito della valutazione dei rischi, introduzione del principio secondo il quale il datore di lavoro deve considerare anche i rischi derivanti dall’utilizzo di una specifica tipologia contrattuale e facoltà, per il datore di lavoro, in ordine alla certezza della data del documento di valutazione dei rischi, di attestare la data stessa, dietro sottoscrizione per presa visione dei rappresentanti della sicurezza (articolo 16);

§         gli obblighi del datore di lavoro in seguito a comunicazione del medico competente in ordine all’inidoneità specifica alle mansioni di un lavoratore (articolo 25);

§         l’efficacia vincolante delle indicazioni operative ottenute tramite interpello (articolo 8-bis);

§         il coordinamento delle funzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza contenute nel D.Lgs. 81 con i compiti in materia contenuti nello Statuto dei lavoratori (articolo 28);

§         le modifiche alle discipline inerenti all’uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (articoli 42, 43 e 45)e dei cantieri temporanei o mobili (articoli 57 e 58);

§         una serie di interventi, contenuti in differenti articoli, volti a potenziare i compiti e le funzioni degli organismi paritetici, soprattutto in ordine al ruolo di supporto delle imprese;

§         una serie di interventi concernenti aspetti di carattere sanitario;

§         una complessiva riforma dell’apparato sanzionatorio;

 


Presunzione di conformità

L’articolo 2-bis del D.Lgs. 81/2008, introdotto dall’articolo 2 dello schema in esame, stabilisce il principio secondo cui costituisce una presunzione di conformità alle disposizioni di corrispondente contenuto di cui al D.Lgs. 81:

§         la corretta attuazione delle norme tecniche e delle buone prassi;

§         la certificazione, da parte delle commissioni di certificazione istituite presso gli enti bilaterali e le Università, dell’adozione e dell’efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione idonei ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al D.Lgs. 231/2001, nonché per l’utilizzo di macchine marcate CE. Per l’Amministrazione della difesa, della pubblica sicurezza e della Guardia di Finanza, la richiamata certificazione è operata dalle competenti strutture tecnico-sanitarie istituite presso i rispettivi organi di vigilanza.

Si osserva che le parole “e l’utilizzo di macchine marcate CE” andrebbero spostate alla fine del periodo

Ambito soggettivo

L’articolo 3 dello schema di decreto modifica l’ambito soggettivo di applicazione per alcune tipologie di lavoratori caratterizzate da una peculiare attuazione della disciplina[56], di cui all’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. 81.

In particolare:  

§         tra i soggetti individuati si introducono gli uffici all’estero di cui all’articolo 30[57] del DPR 5 gennaio 1967, n18[58] (comma 1, lettera a)),

§         si specifica che la disciplina in oggetto è applicata in maniera peculiare tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, comprese quelle per la tutela e la salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalle Forze armate – compresa l’Arma dei Carabinieri - nonché dalle altre forze di Polizia e dai Vigili del fuoco, fuori dal territorio nazionale (comma 1, lettera a));

§         si salvaguardano (comma 1, lettera b)) le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro per i lavoratori a domicilio, di cui alla L. 18 dicembre 1973, n. 877[59].

In proposito, l’articolo 2, comma 1, della richiamata L. 877 non ammette l'esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali comportino l'impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o l’incolumità del lavoratore nonché dei suoi familiari;

 

§      non si fa più riferimento, ai fini dell’applicazione dell’articolo 21 del D.Lgs. 81[60], ai piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 c.c. (comma 1, lettera c)) ma ai coltivatori diretti del fondo e agli artigiani.

Si ricorda che l’articolo 2083 c.c. definisce piccoli imprenditori, oltre che i coltivatori diretti e gli artigiani, anche i piccoli commercianti e i soggetti che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. Al riguardo, la relazione illustrativa allegata evidenzia che tale precisazione appare necessaria in quanto il riferimento ai piccoli imprenditori appare generalizzato, nonché affermando che il riferimento ai soggetti esercitanti un’attività nell’ambito familiare è già individuato con il riferimento, nello stesso articolo, all’articolo 230-bis c.c.. Infine, la stessa relazione sottolinea che il l’individuazione dei piccoli commercianti non appare agevole, e che non appare logico sottoporre tale tipologia alla disciplina di cui all’articolo 21.

 

§         infine, introducendo il comma 12-bis all’articolo 3 del D.Lgs. 81 (comma 1, lettera d)) si prevede l’applicazione ai volontari di cui alla L. 1° agosto 1991, n. 266[61]., delle disposizioni di cui all’articolo 21, per quanto attiene ai lavoratori autonomi, del D.Lgs. 81. Secondo la relazione illustrativa allegata, la norma è diretta ad “individuare il regime legale di tutela, espressivo della tendenza espansiva  della normativa antinfortunistica, nei confronti di una categoria di soggetti – i volontari – fino al testo unico esclusi dal novero dei beneficiari delle disposizioni in materia”. La proposta di modifica, sempre secondo la relazione, risponde “alle numerose segnalazioni relative alla criticità della attuale aprioristica equiparazione tra tali soggetti ed i lavoratori a fini infortunistici”.

Le modalità di tutela sono individuate con accordi tra il volontari e l’associazione di volontariato o l’ente di servizio civile. Infine, si prevede l’obbligo per il datore di lavoro, nel caso in cui il volontario svolga la propria prestazione nell’ambito dell’organizzazione del datore stesso, di informare dettagliatamente il volontario sui rischi specifici esistenti negli ambienti di operatività nonché le misure si emergenza e prevenzione da adottare. Allo stesso tempo sussiste l’obbligo, sempre per il datore di lavoro, di eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenza tra prestazioni del volontario e le altre attività effettuate nell’ambito dell’organizzazione di lavoro. 

Computo dei lavoratori

Le modifiche dell’articolo 4 del D.Lgs. 81 (articolo 4) derivano, secondo la relazione illustrativa, “dall’opportunità di non considerare ai soli fini del computo e non certo della applicazione nei loro confronti delle disposizioni di tutela a fini infortunistici, tra i lavoratori da computare i lavoratori in prova, in quanto non inseriti con tendenziale stabilità negli ambienti di lavoro dei quali il datore ha il controllo”.

Quindi, aggiungendo la lettera l-bis) al comma 1 del richiamato articolo 4 del D.Lgs. 81, si aggiunge tale categoria lavorativa tra quelle non computate ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il provvedimento fa discendere particolari obblighi.

Allo stesso tempo, sostituendo il comma 4 del richiamato articolo 4, si stabilisce il computo degli operai a tempo determinato, anche stagionali (in luogo dei lavoratori impiegati per l'intensificazione dell'attività in determinati periodi dell'anno nel settore agricolo e nell'ambito di specifiche attività stagionali), viene effettuato per frazioni di unità-lavorative-anno (ULA)[62] come individuate sulla base della normativa comunitaria

Contrasto del lavoro irregolare

Le modifiche dell’articolo 14 del D.Lgs. 81 (articolo 10) sono volte a :

·       prevedere che la sospensione dell’attività imprenditoriale sia un obbligo (e non una mera facoltà) per gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, quando riscontrano un impiego di manodopera irregolare in misura superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro;

·       definire in termini certi l’ipotesi di violazioni plurime, che si concretizza nel caso in cui vi sia la contestuale realizzazione di almeno tre ipotesi di violazioni gravi di norme in materia di sicurezza accertate nella stessa ispezione o la ripetizione per la seconda volta in un biennio di una stessa grave violazione;

·       limitare l’arresto dell’imprenditore alle sole ipotesi in cui non rispetti il provvedimento di sospensione disposto per violazioni gravi e plurime;

·       attribuire al Comando provinciale dei vigili del fuoco l’accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi;

·       escludere la sospensione nei confronti dell’impresa che occupi un solo lavoratore.

Obbligo di impedimento

Il nuovo articolo 15-bis al D.Lgs. 81/2008 individua le condizioni nelle quali è configurabile la responsabilità penale di chiunque violi precetti in materia di salute e sicurezza, con specifico riguardo ai titolari di “posizioni di garanzia”.

In particolare si prevede che il non impedire l’evento equivale a cagionarlo alle seguenti condizioni:

a) che sia stato violato un obbligo derivante da una posizione di garanzia nei confronti del bene giuridico tutelato;

b) che il titolare della posizione di garanzia sia in possesso dei poteri giuridici o di fatto idonei ad impedire l’evento;

c) che la posizione di garanzia sia tassativamente istituita dalla legge, salvo poter essere, nei limiti da essa determinati, specificata da regolamenti, provvedimenti della pubblica autorità, ordini o atti di autonomia privata.

d) che l’evento non sia imputabile ai soggetti di cui agli articoli 56 (preposti), 57 (progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori), 58 (medico competente), 59 (lavoratori) e 60 (lavoratori autonomi, piccoli imprenditori, soci delle società semplici operanti nel settore agricolo ) del decreto legislativo, per la violazione delle disposizioni ivi richiamate;

 

L’articolo 299 del decreto legislativo n. 81/2008 individua i titolari di posizioni di garanzia nei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d) (ossia, rispettivamente, il datore di lavoro, il dirigente ed il preposto), nonché in “colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti

 

Sarebbe opportuno chiarire se la condizione di cui alla lettera d) operi anche nel caso in cui l’evento non sia interamente imputabile ai soggetti ivi richiamati e se sia fatto salvo, in ogni caso, l’eventuale concorso di colpa del datore di lavoro. Inoltre, con riferimento alla condizione di cui alla lettera b), andrebbe chiarito se alla previsione della “tassativa istituzione per legge della posizione di garanzia” siano riconducibili (ai fini penali) anche gli obblighi generali di tutela delle condizioni di lavoro previsti dall’articolo 2087 del codice civile[63];

Interpello

Per quanto concerne l’interpello, introdotto dall’articolo 12 del D.Lgs. 81 relativamente ai quesiti di carattere generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si segnala che le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti non costituiscono più criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attività di vigilanza, bensì vincolanti (articolo 8-bis).

Appalto

Le modifiche all’articolo 26 del D.Lgs. 81 (articolo 14) che individua, ai fini del potenziamento della solidarietà tra committente ed appaltatore, gli obblighi dei datori di lavoro committenti ed appaltatori nei contratti di appalto, hanno lo scopo, come evidenziato nella relazione illustrativa al provvedimento, di rendere dinamico il documento di valutazione dei rischi da interferenze e di ribadire come i costi della sicurezza, per i quali vige il principio del divieto al ribasso, sono i costi legati alla necessità di eliminare o ridurre al minimo, in caso di impossibilità di eliminazione, i rischi dell’appalto specifico. Oltre a ciò, si individuano le figure professionali obbligate alla redazione del documento nel campo di applicazione dei contratti pubblici per servizi e forniture, di cui al D.Lgs. 163/2006.

Più specificamente, modificando i commi 3 e 5 del richiamato articolo 26, si dispone che:

§         il documento di valutazione dei rischi da interferenze, che è allegato al contratto di appalto o di opera, deve essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori (comma 1, lettera a));

§         nel campo di applicazione dei contratti pubblici per servizi e forniture il documento di valutazione dei rischi da interferenze deve essere redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto (comma 1, lettera b));

§         introducendo un nuovo comma 3-bis all’articolo 26 del D.Lgs. 81, gli obblighi dei datori di lavoro committenti non si applicano (oltre, come previsto nello stesso comma 3, ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi) alle mere forniture di materiali, ai servizi di natura intellettuale nonché ai lavori la cui durata non sia superiore a 2 giorni, tranne nel caso in cui sussistano rischi da interferenze derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici ed atmosfere esplosive (comma 2).

Si valuti, in proposito, con riguardo all’applicazione degli obblighi in materia di sicurezza ai lavori di durata non superiore a 2 giorni nel caso in cui sussistano interferenze derivanti da specifici agenti, l’opportunità di inserire la tutela per le interferenze derivanti da ulteriori situazioni, quali, ad esempio, agenti fisici, campi elettromagneti, radiazioni ottiche artificiali;

§         introducendo un nuovo comma 3-ter all’articolo 26 del D.Lgs. 81, sussiste l’obbligo di redigere il richiamato documento di valutazione dei rischi da interferenze, per il soggetto che affida il contratto, nei casi in cui il contratto sia affidato ad una centrale di committenza[64] o in tutti i casi in cui datore di lavoro e committente non coincidano.Tale documento deve recare una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto stesso (comma 2). In ogni caso, il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, provvede all’integrazione, la quale integra gli atti contrattuali, del richiamato documento di valutazione dei rischi, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui l’appalto verrà espletato;

§         nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione devono essere specificamente indicati i costi, non soggetti a ribassi, delle misure volte ad eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, i rischi derivanti dalle interferenze delle lavorazioni (comma 3).

Si segnala, al riguardo, che la disposizione in esame non prevede, come il testo vigente, la nullità del contratto per la mancata indicazione dei richiamati costi.

Valutazione dei rischi

In merito alla regolamentazione della valutazione dei rischi, le modifiche apportate all’articolo 28 del D.Lgs. 81 (articolo 16) consistono:

 

§         nella previsione, nell’ambito della redazione del documento di valutazione dei rischi[65], che la predisposizione delle indicazioni operative cui le aziende devono attenersi in relazione alla valutazione dei rischi derivanti dallo stress lavoro-correlato debba rispettare, in aggiunta ai contenuti dell'Accordo europeo dell'8 ottobre 2004[66], le indicazioni fornite dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, nel termine di 180 giorni dall’emanazione delle stesse (comma 1, lettera a));

§         nell’introduzione del principio secondo il quale il datore di lavoro debba considerare anche i rischi derivanti dall’utilizzo di una specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro (comma 1, lettera a));

§         nella facoltà, per il datore di lavoro, in ordine alla certezza della data del documento di valutazione dei rischi, di attestare la data stessa, dietro sottoscrizione  - per presa visione – del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, secondo apposite procedure definite con le parti sociali (comma 1, lettera b));

§         nella facoltà, per il datore di lavoro, di scelta dei criteri di redazione del citato documento. In ogni caso, il datore di lavoro deve seguire criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, al fine di garantire l’idoneità e la completezza del documento stesso quale strumento idoneo alla prevenzione e alla pianificazione degli interventi aziendali (comma 1, lettera c));

§         nella reintroduzione del termine di 90 giorni dall’inizio attività entro il quale le imprese di nuova costituzione sono obbligate ad elaborare il documento di valutazione dei rischi (comma 1, lettera d))[67].

Inidoneità alle mansioni

Nel caso in cui il medico competente abbia ravvisato l’inidoneità alle mansioni specifiche del lavoratore, il nuovo testo dell’articolo 42, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 (articolo 25) prevede l’obbligo, per il datore di lavoro, di adibire il lavoratore ove possibile a mansioni equivalenti o in difetto, a mansioni inferiori garantendo comunque il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Si precisa che tale figura svolge le funzioni inerenti il controllo sull’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nonché la della salute e dell’integrità fisica, di cui all’articolo 9 della L. 300/1970 (articolo 28).

Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale

In materia, si segnalano:

§         le modifiche all’articolo 70 del D.Lgs. 81 (articolo 42), in base alle quali gli organi di vigilanza non possono più adottare provvedimenti sanzionatori una volta accertata la non rispondenza (totale o parziale) di un’attrezzatura di lavoro messa a disposizione dei lavoratori dopo l’immissione sul mercato, bensì provvedimenti regolanti l’utilizzo della stessa attrezzatura, in seguito alla presenza di una situazione di rischio imputabile alla mancata corrispondenza di uno o più requisiti essenziali di sicurezza legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto;

§         le modifiche al successivo articolo 71 (articolo 43) sono volte a garantire l’operatività in sicurezza sulle attrezzature di lavoro.

In particolare si prevede:

·         che il datore di lavoro sia obbligato a prendere le necessarie misure necessarie, tra gli altri, al fine di aggiornare i requisiti minimi di sicurezza, in special modo prevedendo un’adeguata informazione, formazione e addestramento per i lavoratori che utilizzano attrezzature a rischio (comma 1, lettera c)).

·         che i richiamati requisiti non vengano più individuati con specifico provvedimento regolamentare, come previsto dalla normativa vigente (comma 4, lettera a), n. 3 dell’articolo 71) (comma 1, lettera a)), ma siano aggiornati qualora, “in presenza di elevati livelli di rischio, la loro adozione ne garantisca una significativa riduzione”;

Al riguardo, il testo appare generico laddove non individua lo strumento idoneo all’aggiornamento dei requisiti;

·         che le modifiche da apportare alle attrezzature ai fini della sicurezza debbano tener conto della procedura di aggiornamento in precedenza richiamata (comma 1, lettera b));

·         che il datore di lavoro debba provvedere che le attrezzature siano sottoposte ad un controllo iniziale e a successivi controlli periodici secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti o in assenza, secondo le pertinenti norme tecniche, buone prassi o linee guida (comma 1, lettera d), n. 1).

·         che le verifiche di valutazione, condotte dall’ISPESL e dalle ASL, siano sottoposte ad un termine - rispettivamente di 60 e 30 giorni dalla data della richiesta da parte dei soggetti interessati -  trascorso il quale possano essere condotte dai soggetti pubblici e privati all’uopo abilitati (comma 1, lettera e)); 

§         le modifiche all’articolo 73 del D.Lgs. 81 (articolo 45), che dispongono l’obbligo, per il datore di lavoro, di provvedere ad un’informazione, formazione e addestramento adeguati e specifici dei lavoratori incaricati dell’uso di attrezzature che richiedano conoscenze e responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici.

Cantieri temporanei o mobili

In questo ambito, si segnala:

§         la nomina non più obbligatoria della figura del responsabile dei lavori (articolo 57, comma 1, lettera a)), e la precisazione che nel campo degli appalti pubblici tale figura è rappresentata dal responsabile del procedimento (e non più dal responsabile unico del procedimento);

§         il venir meno delle incompatibilità tra la figura del coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera ed il datore di lavoro delle imprese esecutrici, o un suo dipendente, o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato, nel caso in cui committente e impresa esecutrice siano coincidenti (articolo 57, comma 1, lettera b));

§         l’inserimento tra i soggetti, oltre all’impresa affidataria, definita come l’impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, si avvale di imprese subappaltatrici e o di lavoratori autonomi, dell’impresa esecutrice (cioè l’impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali) e la figura del progettista, quale soggetto incaricato dal committente della progettazione dei lavori (articolo 57, comma 1, lettera c));

§         modificando l’articolo 90 del D.Lgs. 81, in esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia europea del 25 luglio 2008 (causa C-504/06, procedura di infrazione n. 2005/2200) con la quale lo Stato italiano è stato condannato ad attenersi alle indicazioni fornite con la direttiva 92/57/CEE del 24 giugno 1992[68], relativa all’obbligo del committente di designare uno o più coordinatori per la progettazione nel caso in cui in un cantiere temporaneo o mobile operino più imprese, indipendentemente da altre condizioni quale l’entità del cantiere o la presenza nello stesso di particolari rischi, si prevede che la nomina del coordinatore per l’esecuzione dei lavori sia obbligatoria nei cantieri in cui è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese (articolo 58, comma 1, lettera b)). Oltre a ciò, si abroga il comma 11 del richiamato articolo 90 (comma 1, lettera l)) che prevede la non applicazione dell’obbligo, per il coordinatore della progettazione, di redigere il fascicolo per la prevenzione e la protezione dai rischi, in caso di lavori privati, ai lavori non soggetti a permesso di costruire.

Si ricorda, in proposito, che l’articolo 36 dell’AC 2320 (legge comunitaria per il 2008) attualmente all’esame dell’Assemblea della Camera dei deputati, reca alcune modifiche al D.Lgs. 81/2008, anche in questo caso al fine di dare esecuzione alla richiamata sentenza della Corte di Giustizia europea del 25 luglio 2008, in particolare intervenendo anche sul comma 11 dell’articolo 90. Si valuti quindi l’opportunità di coordinare i due interventi;

§         la non obbligatorietà della redazione (nuovo comma 5-bis dell’articolo 90 del D.Lgs. 81), da parte del coordinatore per la progettazione, del piano di sicurezza e di coordinamento nei cantieri con entità presunta inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportino rischi particolari di cui all’allegato XI[69],. In tal caso, non opera l’obbligo di designazione del coordinatore per la progettazione e, di conseguenza, non si redige il fascicolo con le caratteristiche dell’opera, di cui all’allegato XVI (articolo 58, comma 1, lettera c));

§         la semplificazione, come anche riportato nella relazione illustrativa al provvedimento, degli adempimenti richiesti al committente o al responsabile dei lavori in ragione del fatto che la notifica già contiene il nominativo delle imprese esecutrici. Più specificamente:

·         gli obblighi del committente o il responsabile dei lavori sussistono anche nel caso di affidamento dei lavori ad un lavoratore autonomo, oltre che ad un'unica impresa (articolo 58, comma 1, lettera e));

·         nei casi previsti dal nuovo comma 5-bis (vedi supra) la verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare con specifiche modalità, si considera effettuata con la presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. e del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva)[70] (articolo 58, comma 1 lettera f));

·         sempre nei casi del nuovo comma 5-bis (vedi supra), la dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’I.N.P.S., all'I.N.A.I.L. e alle casse edili, nonché la dichiarazione relativa al contratto collettivo, si considera effettuato mediante la presentazione da parte delle imprese del D.U.R.C. e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato, fermo restando l’obbligo, per le stazioni appaltanti pubbliche all’acquisizione d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, del D.U.R.C. presso gli istituti o gli enti abilitati al rilascio ad ogni fine di legge (articolo 58, comma 1, lettera g));

·         il committente o il responsabile dei lavori ha l’obbligo di trasmettere all’amministrazione concedente prima dell’inizio lavori copia della notifica preliminare, del D.U.R.C., sempre prevedendo l’acquisizione d’ufficio di quest’ultimo nei casi esaminati in precedenza, e della dichiarazione attestante l’avvenuta verifica dell’ulteriore documentazione richiesta ai fini dell’idoneità tecnico professionale e della dichiarazione dell’organico medio annuo, in precedenza richiamate (articolo 58, comma 1, lettera h));

·         l’efficacia del titolo abilitativo dei soggetti responsabili è sospesa in caso in assenza del piano di sicurezza e di coordinamento, del fascicolo della prevenzione e della protezione dai rischi, quando previsti, oppure in assenza di notifica preliminare quando prevista e del D.U.R.C. delle imprese e dei lavoratori autonomi (articolo 58, comma 1, lettera i));

·         il trasferimento, attraverso la modifica dell’articolo 93, comma 1, del D.Lgs. 81, della piena responsabilità in materia di verifica degli adempimenti al responsabile dei lavori al momento della nomina da parte del committente (articolo 61, comma 1, lettera a)); 

·         l’assicurazione da parte del responsabile dei lavori, se nominato, e del direttore dei lavori dell’attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria in caso di lavori affidati in subappalto. Oltre a ciò, si ribadisce il divieto al ribasso dei costi per la sicurezza nei citati casi (articolo 66, comma 1).

Organismi paritetici

Tra le novità introdotte, lo schema in esame prevede, come anche sottolineato nella relazione illustrativa, un potenziamento dei compiti e delle funzioni degli organismi paritetici[71], soprattutto in ordine al ruolo di supporto delle imprese.

 

Sotto tale profilo, si segnala:

 

§         l’introduzione dell’articolo 2-bis al D.Lgs. 81/2008 (articolo 2), che stabilisce il principio secondo il quale la certificazione dell’adozione e dell’efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione idonei ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al D.Lgs. 231/2001, ad opera delle commissioni di certificazione istituite presso gli enti bilaterali e le università[72] costituisce, tra gli altri, una presunzione di conformità alle prescrizioni dello stesso D.Lgs. 81;

 

§         la previsione, in merito alle caratteristiche che debbono possedere i modelli di organizzazione e gestione, che questi ultimi debbano prevedere anche idonei sistemi di certificazione dei contratti ai sensi del nuovo comma 5-bis dell’articolo 30 del D.Lgs. 81/2008 (articolo 18, comma 1, lettera a)), abilitando altresì le commissioni di certificazione istituite presso gli enti bilaterali e le università alla certificazione, ai sensi del nuovo articolo 2-bis del D.Lgs. 81, dei richiamati modelli;

 

§         la modifica, attraverso l’inserimento di un comma 3-bis, dell’articolo 51 del D.Lgs. 81/2008 (articolo 29), con il quale si dispone che i richiamati organismi effettuino attività di formazione, anche attraverso l’impiego dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua[73] e dei fondi bilaterali per la formazione e l'integrazione del reddito[74], nonché un’attività di sostegno alle imprese che si concretizza nel rilascio, su richiesta da parte delle imprese stesse, di un’attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema imprenditoriale. Di tale attestazione gli organi di vigilanza devono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività;

 

§         la modifica all’articolo 52 del D.Lgs. 81/2008 (articolo 30), con la quale viene modificato il meccanismo di funzionamento del fondo per il sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità, istituito presso l’INAIL dal comma 1 del medesimo articolo 52, cui partecipano finanziariamente le aziende prive di rappresentanti per la sicurezza e che opera a favore delle realtà in cui non sono previsti sistemi di rappresentanza dei lavoratori e di pariteticità migliorativi o, almeno, di pari livello. In particolare, si prevede la destinazione di una quota, pari al 50% delle risorse afferenti al medesimo fondo per il sostegno delle attività degli organismi paritetici (comma 1, lettera c)), stornando la stessa percentuale di risorse dal sostegno ed il finanziamento delle attività delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza territoriali, anche con riferimento alla formazione (comma 1, lettera a))[75];

 

§         la modifica all’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 (articolo 20), secondo cui la formazione dei preposti, nel settore edile, possa essere effettuata non soltanto in azienda ma anche presso gli organismi paritetici nonché le scuole edili, se esistenti. Lo stesso articolo, inoltre, ribadisce che la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti possa essere effettuata anche in collaborazione con i richiamati organismi, se presenti; 

 

§         l’aggiunta di un periodo al comma 8 dell’articolo 47 (articolo 27), ai sensi del quale gli organismi paritetici, in caso di mancata elezione del rappresentate per la sicurezza nelle aziende, possono procedere all’assegnazione dei rappresentanti per la sicurezza territoriale;

Aspetti di carattere sanitario

Per quanto concerne gli aspetti di carattere sanitario si segnalano, in particolare, i seguenti articoli:

 

L’articolo 6 attribuisce alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, istituita dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, quale sede di confronto tra le Amministrazioni e le parti sociali su temi di fondamentale rilevanza, il compito di individuare criteri di qualificazione della figura del formatore in materia di sicurezza e salute sul lavoro e di elaborare procedure standard per la redazione del documento di valutazione dei rischi.

 

Mediante una modifica all’articolo 9 del decreto legislativo n. 81 del 2008, che definisce compiutamente le competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro di INAIL, IPSEMA ed ISPESL, inquadrandole in un’ottica di sistema, l’articolo 7 consenteall’INAIL l’erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo accordo quadro stipulato in sede di Conferenza Stato-regioni, su proposta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze , sentito l’INAIL, senza oneri aggiuntivi.

La norma in esame consente altresì l’utilizzo da parte dell’INAIL e delle IPSEMA delle somme stanziate e disponibili per il sostegno ai familiari delle vittime di infortuni sul lavoro anche per l‘esercizio successivo, nella eventualità di  economie avvenute nell’esercizio in corso.

 

L’articolo 12 introduce alcune modifiche per quanto riguarda i compiti stabiliti dall’articolo 18 del decreto legislativo n. 81 del 2008 a carico del datore di lavoro e del dirigente; le modifiche previste specificano dettagliatamente determinate competenze, tra le quali rilevano l’inserimento dell’obbligo di inviare i lavoratori a visita medica nelle scadenze previste e della comunicazione al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro entro 48 ore dei dati relativi agli infortuni sul lavoro.

 

Mediante limitate modifiche all’articolo 25 del decreto legislativo n. 81 del 2008, concernente gli obblighi del medico competente, l’articolo 13 individua nella sede di lavoro - o nella sede legale del datore di lavoro – il luogo di conservazione della cartella sanitaria e di rischio, e prevede, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, l’obbligo di consegna di copia della cartella insieme alla comunicazione delle informazioni necessarie alla conservazione della medesima; l’originale della cartella deve essere conservato per almeno dieci anni.

 

L’articolo 24 detta una serie di modifiche all’articolo 41 del decreto legislativo n. 81/2008, in tema di sorveglianza sanitaria. In sostanza le modifiche previste riguardano:

§         la previsione della sorveglianza sanitaria qualora ne venga individuata la necessità all’esito della valutazione dei rischi;

§         l’introduzione di una visita medica in fase pre-assuntiva – di cui in generale viene riconosciuta la liceità - e alla ripresa del lavoro dopo un’assenza continuativa per malattia superiore ai sessanta giorni;

§         la previsione di un giudizio scritto del medico competente – consegnato in copia al lavoratore – nel caso di ritenuta inidoneità, permanente, temporanea o parziale alle mansioni. 

 

L’articolo 110 modifica l’articolo 259 del decreto legislativo n.81/2008 riguardante la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti all'amianto.

Ai sensi della disciplina vigente i predetti lavoratori sono periodicamente, sottoposti a un controllo sanitario teso a verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro.

La modifica introdotta intende trasformare il previsto accertamento sanitario in una “sorveglianza sanitaria”, non più unicamente finalizzata a verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro.

Il medesimo articolo 259 dispone inoltre che il medico competente, sulla base dello stato di salute del lavoratore, valuti l'opportunità di effettuare altri esami quali la citologia dell'espettorato, l'esame radiografico del torace o la tomodensitometria. La modifica introdotta prevede che il medico, nell’espletamento di tali esami privilegi metodologie non invasive e con documentata efficacia diagnostica. 

 

L’articolo 111 modifica l’articolo 261 del decreto legislativo n.81/2008, che dispone l’applicazione delle procedure di registrazione, presso l’apposito registro nazionale dell’ISPESL dei casi accertati di mesotelioma.

In tale ambito la modifica introdotta è volta a snellire le preliminari procedure di accertamento della malattia.

Le modifiche all’apparato sanzionatorio

 

Il provvedimento reca una complessiva riforma dell’apparato sanzionatorio contenuto nel testo unico.

La relazione illustrativa si sofferma in particolare sui seguenti profili:

-          aumento delle sanzioni per “inadempimenti commessi in realtà lavorative connotate da un particolare pericolo per coloro che ne entrano a far parte «proporzionando» le sanzioni tenendo conto del rischio di impresa” e previsione di sanzioni amministrative nel caso di inadempimenti di obblighi strettamente formali;

-          estensione ai reati puniti con la sola ammenda del meccanismo di cui al decreto legislativo n. 758 del 1994 (che, in estrema sintesi, prevede l’estinzione del reato se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine fissato e provvede al pagamento di una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa);

-          previsione di un istituto analogo per gli illeciti amministrativi.

 

Per quanto riguarda la misura degli aumenti, la relazione individua i seguenti criteri:

§       mantenimento dell’arresto agli attuali livelli;

§       aumento, previo arrotondamento, dell’entità dell’ammenda in misura tendenzialmente pari alla metà rispetto all’ammontare attuale;

§       individuazione dell’ammontare massimo dell’ammenda, tenendo conto della possibilità che si applichi il meccanismo di cui al decreto legislativo n. 758 del 1994

§       adozione di un meccanismo finalizzato ad un incremento delle ammende, in via automatica (senza quindi la necessità dell’adozione di un atto avente forza di legge), quinquennale e tenendo conto degli indici ISTAT (cfr. le modifiche all’art. 306, operate dall’articolo 135 dello schema di decreto).

 

Si segnala che, nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni, il Ministero del lavoro ha rinviato ad una fase successiva la valutazione delle modifiche all’apparato sanzionatorio proposte dalle Regioni.

 

Si riporta di seguito una tabella nella quale, con riferimento ai singoli soggetti passibili di sanzione, si opera un confronto tra le sanzioni attualmente previste e le modifiche apportate dal correttivo e si evidenzia graficamente (con il simbolo êoé) l’incremento o la diminuzione delle sanzioni rispetto al testo vigente.


 

Sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro: raffronto tra D.lgs n. 81 e schema di decreto

 

Autore dell’illecito e fattispecie

Sanzione prevista dal correttivo

Sanzione
D.lgs. n. 81/2008

Note

Datore di lavoro (art. 14) (art. 10 dello schema di decreto correttivo)

 

·       Inottemperanza al provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale adottato a fronte di gravi e plurime violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

óArresto fino a 6 mesi

Arresto fino a 6 mesi

L’articolo 14 è oggetto di novella da parte dell’art. 10 dello schema di decreto correttivo.

·       Inottemperanza al provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale adottato a fronte di lavoro irregolare

éArresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro

Arresto fino a 6 mesi

 


 


Autore dell’illecito e fattispecie

Sanzione prevista dal correttivo

Sanzione
D.lgs. n. 81/2008

Note

Datore di lavoro (art. 55, commi 1-3) (art. 31, dello schema di decreto correttivo)

 

·       Violazione delle prescrizioni in materia di valutazione dei rischi e adozione del relativo documento (art. 29, comma 1)

êArresto da 3 a 6 mesi  o ammenda da 2.500 a 6.400 euro

Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro

Le Regioni chiedono di ripristinare il testo vigente nella parte in cui sanziona l’omissione della valutazione dei rischi e dell’elaborazione del relativo documento, prescritte dall’art. 17, comma 1, lett. a), mantenendo nel contempo la fattispecie penale per la violazione dell’art. 29, comma 1

·       Omissione della valutazione dei rischi e dell’adozione del relativo documento (art. 29, comma 1) nelle aziende in cui il rischio connesso all’attività lavorativa risulti maggiormente elevato (es. centrali termoelettriche, aziende che espongono i lavoratori a rischi biologici, attività estrattiva con oltre 50 lavoratori, strutture di ricovero e cura con oltre 50 lavoratori)

·       Omissione della valutazione dei rischi e dell’adozione del relativo documento (art. 29, comma 1) in aziende che espongono i lavoratori ad agenti biologici dei gruppi 3 e 4, ad atmosfere esplosive, a rischi cancerogeni e mutageni ed ad attività di lavorazione dell’amianto

êArresto da 4 a 8 mesi

Arresto da 6 mesi a 18 mesi

 

·       Mancata nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione salvo il caso di svolgimento in prima persona da parte del datore di lavoro (art. 17, comma 1, lett. b). In tale seconda ipotesi, mancata frequenza dei necessari corsi di formazione (art. 34, comma 2)

êArresto da 3 a 6 mesi  o ammenda da 2.500 a 6.400 euro

Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro

 

·       Omessa nomina del medico competente per la sorveglianza sanitaria (art. 18, comma 1, lett. a)

êArresto da 3 a 6 mesi  o ammenda da 2.500 a 6.400 euro

arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.000 a 10.000 euro

L’attuale disciplina prevede per tale condotta anche la sanzionabilità del dirigente.

·       Adozione del documento di valutazione dei rischi in assenza di alcuni specifici elementi (programma delle misure opportune per garantire la sicurezza; definizione delle relative procedure nonché dei ruoli aziendali che devono provvedervi) (art. 28, co. 2, lett. c) e d)) ovvero mancata consultazione del rappresentante dei lavori per la sicurezza in sede di redazione del documento o mancato adeguamento del documento a seguito di modifiche del processo produttivo e dell’organizzazione del lavoro (art. 29, commi 2 e 3)

êAmmenda da 2.000 a 4.000 euro

Ammenda da 3.000 a 9.000 euro

L’attuale disciplina prevede per tale condotta anche la sanzionabilità del dirigente. Peraltro, ad oggi non è sanzionata la mancata individuazione dei ruoli aziendali che devono provvedere all’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure di sicurezza.

·       Adozione del documento di valutazione dei rischi in assenza di alcuni specifici elementi (idonea relazione sulla valutazione dei rischi; indicazione delle misure di prevenzione e protezione – anche individuale – adottate; nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente; individuazione di mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono adeguata formazione) (art. 28, comma 2, lett. a) b) e) f))

êAmmenda da 1.000 a 2.000 euro

Ammenda da 3.000 a 9.000 euro

L’attuale disciplina prevede per tale condotta anche la sanzionabilità del dirigente. Peraltro, ad oggi è sanzionata soltanto la mancata designazione nel documento del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente (art. 28, co. 2, lett. e). Le altre condotte non sono sanzionate.

 


 

Autore dell’illecito e fattispecie

Sanzione prevista dal correttivo

Sanzione
D.lgs. n. 81/2008

Note

Datore di lavoro (art. 68) (art. 40 dello schema di decreto correttivo)

 

·       Violazione del divieto di accesso dei lavoratori in ambienti sospetti d’inquinamento (pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di  gas deleteri), senza che sia stata previamente accertata l’assenza di pericolo per la vita e l’integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell’atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell’atmosfera, omessa adozione delle cautele richieste (lavoratori legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione) (art. 66)

êArresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 e 6.400

Arresto da 6 a 12 mesi o ammenda da 4.000 a 16.000 euro

 

·       Luoghi di lavoro non conformi ai requisiti di legge; vie di circolazione e uscite di emergenza ostruite; irregolare manutenzione tecnica dei i luoghi di lavoro, degli impianti e dei dispositivi; omessa regolare pulizia dei luoghi di lavoro, degli impianti e dei dispositivi; omessa regolare manutenzione di impianti e dispositivi di sicurezza (art. 64);

·       Destinazione al lavoro di locali chiusi o semisotterranei ovvero laddove ciò sia eccezionalmente consentito, omessa assicurazione di condizioni di aerazione, illuminazione e microclimatizzazione idonee (art. 65, commi 1 e 2)

êArresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 10.000 euro

 

·       Omessa o irregolare notifica all’organo di vigilanza competente per territorio della costruzione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali nonché ampliamenti e ristrutturazioni di edifici esistenti (art. 67, commi 1 e 2)

êSanzione amministrativa da 500 a 1.000 euro

Sanzione amministrativa
da 1.000 a 2.500 euro

 

·       Multipla violazione di specifici precetti relativi ai requisiti di sicurezza dei luoghi di lavoro, previsti dall’allegato IV

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro

 

Lo schema di decreto correttivo prevede un’unica fattispecie di reato per la violazione di una pluralità di precetti; attualmente, invece, il testo unico prevede singole specifiche fattispecie di reato

 


 

Autore dell’illecito e fattispecie

Sanzione prevista dal correttivo

Sanzione
D.lgs. n. 81/2008

Note

Datore di lavoro (art. 87, in relazione al Titolo III relativo ad uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale)
 
(art. 55 dello schema di decreto correttivo)

·       Non conformità alle disposizioni comunitarie in materia di requisiti di sicurezza delle attrezzature messe a disposizione dei lavoratori ovvero ai requisiti generali di sicurezza di cui all’Allegato V del decreto, limitatamente a specifici profili (art. 70, commi 1 e 2, limitatamente ad alcuni punti dell’allegato V; art. 71, comma 1)

·       Mancata valutazione delle condizioni di lavoro e dei rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature e dalle interferenze con altre già in uso e mancata adozione delle misure conseguenti (art. 71, comma 2)

·       Omessa verifica dell’idonea installazione e utilizzazione delle attrezzature, della loro manutenzione e della presenza di istruzioni d’uso; omessa e irregolare tenuta del registro di controllo delle attrezzature di lavoro (art. 71, comma 4)

·       Omessa adozione delle misure necessarie affinché l’attrezzatura sia utilizzata, riparata o manutenuta solo da lavoratori adeguatamente formati (art. 71, comma 7)

·       Mancata verifica periodica e straordinaria delle condizioni di sicurezza dell’attrezzatura (art. 71, comma 8)

·       Esecuzione di lavori sotto tensione in violazione delle condizioni poste dal decreto (art. 82, comma 1)

·       Esecuzione di lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette senza adottare disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi (art. 83, comma 1)

êArresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 10.000 euro

 

·       Mancata protezione degli edifici, impianti, strutture, attrezzature dai pericoli determinati dall’innesco elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza o sviluppo di gas, vapori, nebbie o polveri infiammabili, o in caso di fabbricazione, manipolazione o deposito di materiali esplosivi (art. 85, comma 1)

êArresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 10.000 euro

 

·       Mancato impiego dei dispositivi di protezione individuale quando i mezzi di prevenzione collettiva non appaiano sufficienti (art. 75)

·       Fornitura ai lavoratori di d.p.i. non conformi ai requisiti previsti dalla legge (art. 77, comma 3)

·       Violazione delle disposizioni relative alla manutenzione in efficienza dei dispositivi; al loro impiego esclusivo per gli usi previsti nonché alla destinazione di ogni dispositivo ad un singolo lavoratore, salvo casi particolari (art. 77, comma 4, lett. a), b), d))

·       Mancato addestramento per l’uso di d.p.i. di terza categoria, nonché per i dispositivi di protezione dell’udito (art. 77, comma 5)

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro

Attualmente non previste come specifiche fattispecie di reato

 

·       Non conformità alle disposizioni comunitarie in materia di requisiti di sicurezza delle attrezzature messe a disposizione dei lavoratori ovvero ai requisiti generali di sicurezza di cui all’Allegato V del decreto, limitatamente a specifici profili (art. 70, comma 2, limitatamente ad alcuni punti dell’allegato V)

éArresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.000 euro

 

·       Mancata adozione di alcune delle misure tecniche ed organizzative previste dall’Allegato VI al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte (art. 71, comma 3)

éArresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.000 euro

 

·       Omissione di informazioni e della conseguente formazione ai lavoratori in relazione ai singoli d.p.i. forniti (art. 77, comma 4, lett. e), f), h)

·       Mancata adozione delle misure tecnico organizzative volte ad eliminare o ridurre i rischi da impianti ed apparecchiature elettriche e ad individuare i dispositivi di protezione; mancata adozione delle procedure di uso e manutenzione dei dispositivi atte a garantire nel tempo un adeguato livello di sicurezza (art. art. 80, comma 3)

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro

Attualmente non previste come specifiche fattispecie di reato

 

·       Mancata adozione delle misure necessarie affinché le procedure di cui al comma 3 siano individuate ed attuate nel rispetto della legge, dei manuali di uso delle apparecchiature e delle relative norme tecniche (art. 80, comma 3-bis)

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro

Nuova fattispecie

La condotta, la cui violazione è sanzionata dall’art. 87 è prevista dall’art. 48, comma 1, lett. b) dello schema di decreto correttivo

·       Non conformità alle disposizioni comunitarie in materia di requisiti di sicurezza delle attrezzature messe a disposizione dei lavoratori ovvero ai requisiti generali di sicurezza di cui all’Allegato V e all’Allegato VI del decreto, limitatamente a specifici profili (art. 70, commi 2)

·       Mancata adozione delle misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l’uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell’ergonomia (art. 71 comma 6)

êSanzione amministrativa da 500 a 1.000 euro

Sanzione amministrativa da 750 a 2.500 euro

 

·       Omessa trascrizione scritta dei risultati dei controlli sulle attrezzature e omessa conservazione degli stessi (almeno per gli ultimi tre controlli) per la verifica degli organi di vigilanza (art. 71, comma 9)

·       Omissione delle verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII (art. 71, comma 11)

êSanzione amministrativa da 500 a 1.000 euro

Sanzione amministrativa da 750 a 2.500 euro

 

·       Uso dell’attrezzatura di lavoro fuori della sede dell’unità produttiva, prive del documento che attesti l’esecuzione dell’ultimo controllo con esito positivo (art. 71, comma 10)

Sanzione amministrativa da 500 a 1.000 euro

Attualmente non prevista come specifica fattispecie di reato

 

·       Violazione delle norme che impongono in caso di vendita, noleggio o locazione finanziaria di attrezzature di lavoro di attestare che le stesse sono conformi ai requisiti di sicurezza, in buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Omessa conservazione di tali atti per tutta la durata del noleggio o della concessione con la dichiarazione del datore di lavoro circa i lavoratori incaricati dell’uso dell’attrezzatura (ovvero omessa formazione di tali lavoratori) (articolo 72)

ê Non più prevista come fattispecie di reato a carico del datore di lavoro

Sanzione amministrativa
da 750 a 2.500 euro

L’art. 72 è oggetto di novella da parte dell’art. 44 dello schema di decreto correttivo. Lo schema punisce per la violazione dell’art. 72 i soli noleggiatori e concedenti in uso l’attrezzatura (v. infra)

·       Mancata fornitura ai lavoratori di istruzioni circa l’uso dei d.p.i. comprensibili; mancata predisposizione di procedure da seguire per la riconsegna dei d.p.i. dopo l’utilizzo

Sanzione amministrativa da 500 a 1.000 euro

Attualmente non previste come specifica fattispecie di reato

 

·       Omesso controllo periodico degli impianti elettrici e degli impianti di protezione dai fulmini (art. 86, comma 1)

Sanzione amministrativa da 500 a 1.000 euro

Attualmente non previste come specifica fattispecie di reato

 

·       Mancata verbalizzazione dell’esito dei controlli su impianti elettrici e di protezione dai fulmini (art. 86, comma 3)

êSanzione amministrativa da 500 a 1.000 euro

Sanzione amministrativa
da 750 a 2.500 euro

 

·       Multipla violazione di specifici precetti relativi ai requisiti di sicurezza dei luoghi di lavoro, previsti dall’allegato V (art. 87, comma 4)

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro

o

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro

Lo schema di decreto correttivo prevede un’unica fattispecie di reato per la violazione di una pluralità di precetti; attualmente, invece, il testo unico prevede singole specifiche fattispecie di reato

In base alla formulazione del testo non è chiaro se trova applicazione la sanzione di cui al comma 1 o quella di cui al comma 2.
Peraltro, non appare tecnicamente corretto il riferimento alla lett. b) del comma 1 e alla lett. a) del comma 2, posto che la sanzione è contemplata all’alinea di entrambi i commi

·       Multipla violazione di specifici precetti relativi ai requisiti di sicurezza dei luoghi di lavoro, previsti dall’allegato VI (art. 87, comma 5)

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro

Lo schema di decreto correttivo prevede un’unica fattispecie di reato per la violazione di una pluralità di precetti; attualmente, invece, il testo unico prevede singole specifiche fattispecie di reato

Non appare tecnicamente corretto il riferimento alla lett. b) del comma 2, posto che la sanzione è contemplata all’alinea.

 


 


Autore dell’illecito e fattispecie

Sanzione prevista dal correttivo

Sanzione
D.lgs. n. 81/2008

Note

Datore di lavoro (art. 219, in relazione al Titolo VIII, Agenti fisici) (art. 103 dello schema di decreto correttivo)

·       Mancata attivazione del Servizio di protezione e prevenzione ai fini della valutazione quadriennale dei rischi derivanti dall’esposizione ad agenti fisici (art. 181, comma 2)

·       Mancata valutazione dell’esposizione dei lavoratori al rumore (art. 190, comma 1)

·       Mancata individuazione delle misure di prevenzione e protezione per fronteggiare i rischi connessi al rumore (art. 190, comma 5)

·       Mancata valutazione e – se necessario – misurazione dei livelli dei campi elettromagnetici cui sono esposti i lavoratori (art. 209, comma 1)

·       Omessa precisazione delle misure adottate in relazione all’esposizione ai campi elettromagnetici nel documento di valutazione del rischio (art. 209, comma 5)

·       Mancata valutazione e – se necessario – misurazione dei livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori (art. 216)

ê Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro

Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 4.000 a 12.000

 

·       Violazione degli obblighi relativi alla valutazione dei rischi connessi a elevati livelli di vibrazioni meccaniche (art. 202, commi 1 e 5)

ê Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro

Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro

L’attuale disciplina prevede per tale condotta anche la sanzionabilità del dirigente.

·       Mancata misurazione dei livelli di rumore cui sono esposti i lavoratori da riportare nel documento di valutazione del rischio (art. 190, commi 2 e 3)

·       Mancata valutazione o misurazione dei livelli di esposizione alle vibrazioni sulla base delle disposizioni dell’allegato XXXV, parte A e B (art. 202, commi 3 e 4)

ê Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro

Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro

L’attuale disciplina prevede per tali condotte anche la sanzionabilità del dirigente.

·       Violazione degli obblighi di valutazione del rischio connessi all’esposizione a campi elettromagnetici (art. 209, commi 2 e 4)

ê Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro

arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro

L’attuale disciplina prevede per tale condotta anche la sanzionabilità del dirigente.

Datore di lavoro (art. 262, in relazione al Titolo IX, Sostanze pericolose) (art. 112 dello schema di decreto correttivo)

·       Mancata determinazione preliminare della presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, valutazione dei rischi per i lavoratori e adozione delle misure di prevenzione (art. 223, commi 1-3)

·       Mancata adozione delle misure preventive in materia di agenti cancerogeni e mutageni in relazione alla valutazione del rischio (art. 236, comma 3)

êArresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro

Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 4.000 a 12.000 euro

L’attuale disciplina prevede per tali condotte anche la sanzionabilità del dirigente.

·       Omessa o scorretta valutazione dell’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni e conseguente mancata considerazione nel documento di valutazione del rischio (art. 236, commi 1, 2, 4 e 5)

·       Omessa valutazione dell’esposizione alle polveri di amianto e conseguente mancata considerazione nel documento delle misure protettive da adottare (art. 249, commi 1 e 3)

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro

Attualmente non prevista come specifica fattispecie di reato

 

·       Mancata predisposizione delle misure di prevenzione dal rischio per la presenza di agenti chimici pericolosi nel caso di un’attività nuova (art. 223, comma 6)

Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro

Attualmente non prevista come specifica fattispecie di reato

 

 


 


Autore dell’illecito e fattispecie

Sanzione prevista dal correttivo

Sanzione
D.lgs. n. 81/2008

Note

Datore di lavoro (art. 282, in relazione al Titolo X, Esposizione ad agenti biologici) (art. 118 dello schema di decreto correttivo)

·       Mancata considerazione in sede di valutazione del rischio (iniziale, a seguito di modifiche o triennale) delle informazioni sulle caratteristiche dell’ambiente biologico in relazione alle modalità di lavoro e conseguente mancata integrazione dei dati prescritti nel documento di valutazione del rischio (art. 271, commi 1, 3 e 5)

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400

Attualmente non prevista come specifica fattispecie di reato

 

Datore di lavoro (art. 297, in relazione al Titolo XI, Protezione da atmosfere esplosive) (art. 128 dello schema di decreto correttivo)

·       Omessa valutazione dei rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive (art. 290)

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro

Attualmente non prevista come specifica fattispecie di reato

 

 


 

Autore dell’illecito e fattispecie

Sanzione prevista dal correttivo

Sanzione
D.lgs. n. 81/2008

Note

Datore di lavoro e dirigente (art. 55, comma 4) (art. 31 dello schema di decreto correttivo)

 

·       Mancata tempestiva consegna al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di copia del documento di valutazione dei rischi ovvero mancata consegna allo stesso dei dati sugli infortuni sul lavoro (art. 18, comma 1, lett. o)

·       Mancata adozione di misure propedeutiche alla gestione delle emergenze in materia di prevenzione incendi ed evacuazione (art. 43, comma 1, lett. a), b), c))

éArresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 a 3.000 euro

 

·       Omissione dei provvedimento necessari ad assicurare che il lavoratore in caso di pericolo grave e immediato per la sicurezza possa assumere le necessarie misure (art. 43, comma 1, lett. e) nonché dei provvedimenti in materia di primo soccorso e assistenza medica di emergenza (art. 45, comma 1)

êArresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 5.000 euro

 

·       Mancata adozione di misure per il controllo delle situazioni di rischio e mancata istruzione ai lavoratori circa l’eventuale abbandono del posto di lavoro o della zona pericolosa in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile (art. 18, comma 1, lett. h)

Non più prevista come specifica fattispecie di reato

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 5.000 euro

 

·       Richiesta ai lavoratori di riprendere il lavoro in una situazione di pericolo grave e immediato (art. 43, comma 4)

êArresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro

Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro

 

·       Omessa verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi cui affidare lavori (art. 26, comma 1, lett. a)

êArresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro

Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro

 

·       Mancate informazioni agli appaltatori sui rischi specifici degli ambiente in cui sono chiamati ad operare (art. 26, comma 1, lett. b)

Non più prevista come specifica fattispecie di reato

Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro

 

·       Affidamento dei compiti ai lavoratori senza tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza (art. 18, comma 1, lett. c)

ê Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 5.000 euro

 

·       Mancata adozione delle misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico (art. 18, comma 1, lett. e)

·       Mancata informazione al lavoratore in materia di rischi, misure di prevenzione, procedure da seguire (art. 36, commi 1 e 2)

éArresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 a 3.000 euro

 

·       Mancata richiesta dell’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti ed aziendali in materia di sicurezza sul lavoro (art. 18, comma 1, lett. f)

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro

Attualmente non prevista come specifica fattispecie di reato

 

·       Adozione del documento di valutazione dei rischi in assenza di alcuni specifici elementi (art. 18, comma 1, lett. q)

ê Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro

Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro

L’attuale disciplina prevede che per tale condotta possa essere sanzionato solo il datore di lavoro

·       Violazione di specifici obblighi in materia di formazione dei lavoratori, dei preposti e dei loro rappresentanti sui temi della salute e sicurezza sul lavoro (art. 37, commi 1, 7, 9-10)

ê Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro

Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro

L’attuale disciplina sanziona ogni violazione degli obblighi di formazione e informazione

·       Mancata programmazione degli interventi ed assunzione dei provvedimenti necessari a mettere in sicurezza i lavoratori in caso di pericolo grave e immediato (prevenzione incendi ed evacuazione) (art. 43, comma 1, lett. d);

·       Mancata adozione di misure idonee per prevenire gli incendi e tutelare l’incolumità dei lavoratori (art. 46, comma 2)

êArresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 5.000 euro

 

·       Assenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio e al livello di rischio (art. 43, comma 1, lett. e-bis)

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro

Nuova fattispecie

L’art. 55 del decreto – nella versione proposta dal correttivo – fa erroneamente riferimento alla lett. f) del comma 1 dell’art. 43. In realtà l’art. 26 dello schema apporta modifiche all’art. 43 introducendovi la lettera e-bis)

·       Mancato aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi, che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori (art. 18, comma 1, lett. z) prima parte)

ê Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro

Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro

L’attuale disciplina prevede che per tale condotta possa essere sanzionato solo il datore di lavoro

·       Mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi relativi all’attività appaltata e mancato coordinamento dei relativi interventi (art. 26, comma 2)

ê Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro

Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro

 

·       Omessa elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro committente nell’ipotesi di necessario coordinamento tra datore di lavoro e subappaltatori (art. 26, comma 3)

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro

Attualmente non prevista come specifica fattispecie di reato

 

·       Mancata richiesta al medico competente dell’osservanza degli obblighi previsti a suo carico e mancato invio dei lavoratori alla visita medica alle scadenze previste (art. 18, comma 1, lett. g)

ê Ammenda da 2.000 a 4.000 euro

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 a 3.000 euro

L’art. 18, comma 1, lett. g) è oggetto di novella da parte dell’art. 12 dello schema di decreto correttivo. La fattispecie attualmente in vigore è la seguente: «Mancata richiesta al medico competente dell’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel decreto»

·       Mancata designazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza (art. 18, comma 1, lett. b)

·       Mancata tempestiva informazione ai lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione (art. 18, comma 1, lett. i)

·       Mancata frequenza da parte del datore di lavoro ai corsi di aggiornamento in materia di sicurezza sul lavoro in caso egli svolga in prima persona i compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 34, comma 3)

Non più previste come specifiche fattispecie di reato

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 a 3.000 euro

 

·       Impedimento al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di verifica delle misure di sicurezza e di protezione della salute adottate (art. 18, comma 1, lett. n)

·       Mancata tempestiva consegna su richiesta del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del documento unico di valutazione dei rischi in caso di contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione (cfr. art. 26) (art. 18, comma 1, lett. p), seconda parte)

ê Ammenda da 2.000 a 4.000 euro

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 a 3.000 euro

 

·       Richiesta ai lavoratori di riprendere il lavoro in una situazione di persistente pericolo grave e immediato (art. 18, comma 1, lett. m)

Non più prevista come fattispecie di reato a carico del datore di lavoro e del dirigente

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 a 3.000 euro

Lo schema di decreto correttivo sanziona per questa condotta il solo preposto (art. 56)

·       Mancata consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza laddove espressamente previsto (art. 18, comma 1, lett. s)

é Ammenda da 2.000 a 4.000 euro

Sanzione amministrativa da 1.000 a 3.000 euro

 

·       Mancata convocazione della riunione annuale sulla prevenzione dei rischi nelle unità produttive con più di 15 lavoratori (art. 18, comma 1, lett. v)

ê Ammenda da 2.000 a 4.000 euro

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 5.000 euro

 

·       Mancata convocazione della riunione sulla prevenzione dei rischi in occasione di significative variazioni delle condizioni di rischio (art. 35, comma 4)

Ammenda da 2.000 a 4.000 euro

Attualmente non prevista come specifica fattispecie di reato

 

·       Mancata custodia presso l’unità produttiva della documentazione in materia di valutazione dei rischi (art. 29, comma 4)

·       In aziende con più di 15 lavoratori, nell’ambito della riunione annuale, mancata sottoposizione all’esame dei partecipanti della documentazione in materia di valutazione dei rischi, dell’andamento degli infortuni e delle malattie professionale, del programma di informazione e formazione (art. 35, comma 2)

ê Sanzione amministrativa da 2.000 a 6.000 euro

Sanzione amministrativa
da 2.500 a 10.000 euro

 

·       Effettuazione da parte del medico di visite in fase preassuntiva, per accertare la gravidanza o comunque in violazione di legge (art. 41, comma 3)

Sanzione amministrativa da 2.000 a 6.000 euro

Attualmente non prevista come specifico illecito

L’art. 24 dello schema di decreto novella l’art. 41, in particolare abrogando la previsione che attualmente esclude  le visite mediche in fase preassuntiva

·       Mancata consultazione del medico competente e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione in occasione della fornitura ai lavoratori dei dispositivi di protezione individuale (art. 18, comma 1, lett. d), seconda parte)

ê Sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 5.000 euro

 

·       Mancata fornitura ai lavoratori dei necessari e idonei dispositivi di protezione individuale (art. 18, comma 1, lett. d) prima parte)

Non più prevista come specifica fattispecie di reato

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 5.000 euro

 

·       Omessa comunicazione al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, entro 48 ore dal certificato medico, dei dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a 3 giorni (art. 18, comma 1, lett. r)

ê Sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro

Sanzione amministrativa da 2.500 a 7.500 euro

L’art. 18, comma 1, lett. r) è novellato dall’art. 12 dello schema di decreto correttivo. Attualmente la violazione attiene alla mancata comunicazione a INAIL o IPSEMA.

·       Omesse informazioni al servizio di prevenzione e al medico competente sulla natura dei rischi, l’organizzazione del lavoro, l’attuazione delle misure adottate (art. 18, comma 2)

ê Sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 5.000 euro

 

·       Omessa comunicazione al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, entro 48 ore dal certificato medico, dei dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a un giorno (art. 18, comma 1, lett. r)

ê Sanzione amministrativa da 500 a 1.000 euro

Sanzione amministrativa da 1.000 a 3.000 euro

L’art. 18, comma 1, lett. r) è novellato da parte dell’art. 12 dello schema di decreto correttivo. Attualmente la violazione attiene alla mancata comunicazione a INAIL o IPSEMA.

·       Omessa redazione del verbale della riunione periodica sulla sicurezza nelle azienda che occupano più di 15 lavoratori (art. 35, comma 5)

Sanzione amministrativa da 500 a 1.000 euro

Attualmente non prevista come specifico illecito

 

·       In caso di contratto d’appalto o subappalto mancata distribuzione ai lavoratori della tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8)

óSanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ogni lavoratore

Sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ogni lavoratore

 

·       Omessa comunicazione al sistema informativo nazionale dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (art. 18, comma 1, lett. aa)

Non più prevista come illecito

Sanzione amministrativa di 500 euro

 

 


 

Autore dell’illecito e fattispecie

Sanzione prevista dal correttivo

Sanzione
D.lgs. n. 81/2008

Note

Datore di lavoro e dirigente (art. 159 in relazione al Titolo IV, Cantieri temporanei o mobili) (art. 84 dello schema di decreto correttivo)

·       Omessa redazione del piano operativo della sicurezza (art. 96, co. 1, lett. g)

êArresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.000 a 12.000 euro

 

·       Omessa redazione del piano operativo della sicurezza (ove l’impresa svolga lavorazioni in un cantiere che presenta i rischi particolari di cui all’allegato XI)

Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.000 a 8.000 euro

Attualmente non prevista come specifica fattispecie di reato

 

·       Redazione del piano operativo della sicurezza in assenza di uno o più degli elementi di cui all’allegato n. 15

Ammenda da 2.000 a 4.000 euro

Attualmente non prevista come specifica fattispecie di reato

 

·       Mancata vigilanza sulla sicurezza dei lavori aggiudicati e sull’applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza (art. 97, comma 1)

·       Mancata attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento, nonché del piano operativo di sicurezza (art. 100, comma 3)

·       Violazione delle disposizioni in tema di lavori in prossimità di linee o impianti elettrici con parti attive non protette (art. 117), lavori di splateamento o sbancamento (art. 118)

·       Mancata adozione di idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas nell’esecuzione di lavori dentro pozzi, fogne, cunicoli, ecc… (art. 121)

·       Violazione delle disposizioni in tema di parapetti (art. 126) e sottoponti di sicurezza di impalcati e ponti di servizio (art. 128, comma 1); in tema di disarmo delle impalcature (art. 145, commi 1 e 2) e di lavori speciali su lucernari, tetti, coperture e simili (art. 148)

êArresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.000 a 12.000 euro

 

·       Mancata adozione di adeguate impalcature e ponteggi provvisori nei lavori eseguiti ad altezza superiore a 2 metri (art. 122)

éArresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a 5.000 euro

 

·       Mancata assegnazione di priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale (art. 111, co. 1, lett. a)

·       Mancata adozione di misure di sicurezza efficaci in caso di rimozione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute (art. 111, co. 6)

·       Omessa protezione, con un impalcato sovrastante, del posto di lavoro rispetto alla caduta di materiali (art. 114, co. 1)

Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro

Attualmente non previste come specifiche fattispecie di reato

 

·       Violazione delle disposizioni in tema di idoneità delle opere provvisionali (art. 112)

·       Mancata applicazione delle necessarie armature di sostegno nello scavo di pozzi e cunicoli (art. 119)

·       Violazione delle disposizioni che impongono la sorveglianza del preposto ai lavori di montaggio e smontaggio delle opere provvisionali (art. 123) e delle disposizioni tecniche in materia di montanti delle impalcature (art. 125, commi 1, 2 e 3), di ponti a sbalzo (art. 127), di ponti di sicurezza nell’esecuzione di opere in conglomerato cementizio (art. 129, comma 1)

·       Mancata redazione del piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio nei casi di lavoro in quota (art. 136, commi 1-6)

·       Violazione delle procedure previste per la demolizione (art. 151, comma 1; 152, commi 1 e 2, 154)

êArresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a 5.000 euro

 

·       Violazione delle norme sulla viabilità nel cantiere (art. 108)

·       Violazione delle norme sui parapetti da porre lungo le scale in muratura (art. 147, co. 1)

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro

Attualmente non previste come specifiche fattispecie di reato

 

·       Mancato blocco delle ruote del ponte in opera (art. 140, co. 3)

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro

Attualmente non prevista come fattispecie di reato a carico di datore di lavoro e dirigente

L’attuale disciplina sanziona per questa condotta il solo preposto (arresto fino a un mese o ammenda da 300 a 900 euro)

·       Omessa comunicazione alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi del nominativo del coordinatore per la progettazione e del coordinatore dei lavori (art. 90, comma 7)

Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro

Attualmente non prevista come specifica fattispecie di reato

 

·       Mancata adozione delle misure di cui all’allegato n. 13 (art. 96, comma 1, lett. a)

·       Mancata predisposizione di accesso e recinzione del cantiere (art. 96, comma 1, lett. b)

·       Violazione delle misure in materia di accatastamento di materiali a rischio crollo o ribaltamento (art. 96, comma 1, lett. c)

êArresto fino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.000 a 12.000 euro

 

·       Mancata adozione di misure per la protezione dei lavoratori contro gli agenti atmosferici nocivi (art. 96, comma 1, lettera d)

·       Mancata verifica della congruenza dei piani esecutivi di sicurezza (art. 97, comma 3)

·       Ogni ulteriore violazione, non altrimenti sanzionata, del Capo II relativo alla prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

óArresto fino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro

Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro

 

·       Violazioni in materia di rimozione di materiali pericolosi (art. 96, comma 1, lett. e)

·       Violazioni in materia di stoccaggio ed evacuazione di detriti e macerie (art. 96, comma 1, lett. f)

Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro

Attualmente non previste come specifiche fattispecie di reato

 

·       Utilizzo di personale privo di adeguata professionalità per le attività di vigilanza sulla sicurezza dei lavoratori e sull’applicazione del piano di sicurezza (art. 97, comma 4)

Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro

Nuova fattispecie

L’illecito è introdotto dallo schema di decreto correttivo. Peraltro, il riferimento corretto sembra essere quello all’art. 97, comma 3-ter, introdotto dall’art. 64 dello schema di d.lgs.

·       Mancata messa a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza nei tempi previsti di copia dei piani di sicurezza (art. 100, comma 4)

·       Mancata trasmissione da parte dell’impresa affidataria del piano di sicurezza e di coordinamento alle imprese esecutrici; mancata trasmissione da parta di queste ultime dei propri piani operativi di sicurezza all’impresa affidataria, al fine del coordinamento e della trasmissione al coordinatore per l’esecuzione (art. 101, commi 2 e 3)

êSanzione amministrativa da 500 a 1.000 euro

Sanzione amministrativa da 1.200 a 3.600 euro

 

·       Multipla violazione di specifici precetti relativi ai requisiti di sicurezza dei luoghi di lavoro, previsti dall’allegato XIII, nelle parti relative alle specifiche prescrizioni sui servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori e alle prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro

 

Lo schema di decreto correttivo prevede un’unica fattispecie di reato per la violazione di una pluralità di precetti; attualmente, invece, il testo unico prevede singole specifiche fattispecie di reato

·       Multipla violazione di specifici precetti relativi ai requisiti di sicurezza dei luoghi di lavoro, previsti dall’allegato VI

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro

 

Lo schema di decreto correttivo prevede un’unica fattispecie di reato per la violazione di una pluralità di precetti; attualmente, invece, il testo unico prevede singole specifiche fattispecie di reato

Datore di lavoro e dirigente (art. 165, in relazione al Titolo V, Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro)
(art. 86 dello schema di decreto correttivo)

·       Mancato ricorso, nei casi previsti, alla segnaletica di sicurezza (art. 163)

êArresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 10.000 euro

 

·       Mancata informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sulle misure da adottare in merito alla segnaletica all’interno dell’impresa (art. 164, comma 1, lettera a)

êArresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.500 euro

 

·       Omessa formazione dei lavoratori sul significato della segnaletica di sicurezza e sui comportamenti da seguire (art. 164, comma 1, lettera b)

êArresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 10.000 euro

 

·       Multipla violazione di specifici precetti relativi ai requisiti di sicurezza dei luoghi di lavoro, previsti dagli allegati da XXIV a XXXII

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro

 

Lo schema di decreto correttivo prevede un’unica fattispecie di reato per la violazione di una pluralità di precetti; attualmente, invece, il testo unico prevede singole specifiche fattispecie di reato

 


 

Autore dell’illecito e fattispecie

Sanzione prevista dal correttivo

Sanzione
D.lgs. n. 81/2008

Note

Datore di lavoro e dirigente (art. 170, in relazione al Titolo VI, Movimentazione manuale dei carichi)
(art. 88 dello schema di decreto correttivo)

·       Mancata adozione delle misure organizzative necessarie per evitare la movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori, nonché – laddove la movimentazione manuale sia inevitabile – adozione delle misure appropriate per ridurre il rischio (art. 168, commi 1 e 2)

êArresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 10.000 euro

 

·       Omessa informazione ai lavoratori sul peso e le caratteristiche del carico movimentato (art. 169, comma 1, lett. a)

êArresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.500 euro

 

·       Omessa formazione ai lavoratori sui rischi lavorativi e le modalità corrette di esecuzione dell’attività (art. 169, comma 1, lett. b)

êArresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 10.000 euro

 

 


 

Autore dell’illecito e fattispecie

Sanzione prevista dal correttivo

Sanzione
D.lgs. n. 81/2008

Note

Datore di lavoro e dirigente (art. 178, in relazione al Titolo VII, Attrezzature munite di videoterminali)
(art. 90 dello schema di decreto correttivo)

·       Mancata adozione delle misure per ovviare ai rischi connessi alla vista e agli occhi, alla postura e all’affaticamento fisico e mentale, alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale (art. 174, comma 2)

·       Mancata predisposizione dei posti di lavoro in conformità dei requisiti minimi di cui all’Allegato XXXIV (art. 174, comma 3)

·       Violazione delle disposizioni in materia di svolgimento quotidiano del lavoro del videoterminalista (durata massima, pause, ecc.) (art. 175)

·       Violazione di specifici obblighi di sorveglianza sanitaria (art. 176, commi 1, 3 e 5)

êArresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 10.000 euro

 

·       Omessa fornitura ai lavoratori – a spese del datore di lavoro - di dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione dell'attività svolta, quando l'esito delle visite ne evidenzi la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione (art. 176, comma 6)

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro

Attualmente non prevista come specifica fattispecie di reato

 

·       Omesse informazioni ai lavoratori circa le misure applicabili al posto di lavoro, le modalità di svolgimento dell’attività e la protezione della vista (art. 177, comma 1, lett. a)

êArresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.500 euro

 

·       Mancata formazione dei lavoratori circa le modalità di svolgimento dell’attività e la protezione della vista (art. 177, comma 1, lett. b)

êArresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 10.000 euro

 

·       Multipla violazione di specifici precetti relativi ai requisiti di sicurezza relativi alle attrezzature munite di videoterminale (allegato XXXIV)

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro

 

Lo schema di decreto correttivo prevede un’unica fattispecie di reato per la violazione di una pluralità di precetti; attualmente, invece, il testo unico prevede singole specifiche fattispecie di reato

 


 

Autore dell’illecito e fattispecie

Sanzione prevista dal correttivo

Sanzione
D.lgs. n. 81/2008

Note

Datore di lavoro e dirigente (art. 219, comma 2, in relazione al Titolo VIII, Agenti fisici) (art. 103 dello schema di decreto correttivo)

·       Superamento dei limiti di esposizione agli agenti fisici ovvero omessa adozione di misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto dei valori limite (art. 182, comma 2)

·       Mancata revisione della valutazione dei rischi e delle misure di protezione in presenza di alterazione nello stato di salute del lavoratore, riscontrata dal medico competente (art. 185)

·       Mancata elaborazione ed applicazione di un programma di misure tecniche/organizzative volte alla riduzione dell’esposizione al rumore in caso di superamento dei valori minimi (art. 192, comma 2)

·       Mancata fornitura ai lavoratori di dispositivi di protezione individuale per l’udito (art. 193, comma 1)

·       Omessa informazione e formazione dei lavoratori sui rischi provenienti dall’esposizione al rumore (art. 195)

·       Mancata intensificazione della sorveglianza sanitaria a seguito della concessa deroga all’uso di dispositivi di protezione individuale ed al rispetto del valore limite di esposizione (art. 197, comma 3, secondo periodo)

·       Mancata elaborazione e applicazione del programma di misure di prevenzione e protezione dei lavoratori dal rischio connesso all’esposizione a vibrazione (art. 203)

·       Omessa intensificazione della sorveglianza sanitaria o violazione delle condizioni connesse alla concessa deroga nei settori della navigazione marittima e aerea alle disposizioni in tema di protezione dall’esposizione a vibrazioni (art. 205, comma 4, secondo periodo)

êArresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro

Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro

 

·       Mancata elaborazione e applicazione di un programma di azione comprendente misure di prevenzione di esposizioni superiori ai valori limite (art. 210, comma 1)

·       Violazione degli obblighi di valutazione del rischio connessi all’esposizione a radiazioni ottiche (art. 217, comma 1)

êArresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro

Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro

 

·       Violazione degli obblighi di sorveglianza sanitaria in relazione a lavoratori esposti al rumore (art. 196)

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro

Attualmente non prevista come specifica fattispecie di reato

 

·       Omessa formazione e informazione ai lavoratori circa i rischi derivanti da agenti fisici (art. 184)

êArresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro

Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro

 

·       Mancata indicazione con apposita segnaletica dei luoghi di lavoro che comportano esposizione a campi elettromagnetici che superano i valori di azione (art. 210, comma 2)

·       Omessa adozione di misure immediate per riportare l’esposizione a campi elettromagnetici al di sotto dei valori limite di esposizione (art. 210, comma 3)

·       Mancata indicazione con apposita segnaletica dei luoghi di lavoro che comportano esposizione a radiazioni ottiche che superano i valori di azione (art. 217, comma 2)

·       Omessa adozione di misure di protezione specifiche in relazione a lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio (art. 217, comma 3)

êArresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.500 euro

 

·       Mancata apposizione di segnali indicanti l’esposizione a un rumore al di sopra dei valori superiori di azione (art. 192, comma 3, primo periodo)

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro

Attualmente non prevista come specifica fattispecie di reato

 

 

Autore dell’illecito e fattispecie

Sanzione prevista dal correttivo

Sanzione
D.lgs. n. 81/2008

Note

Datore di lavoro e dirigente (art. 262, in relazione al Titolo IX, Sostanze pericolose) (art. 112 dello schema di decreto correttivo)

·       Mancata eliminazione o riduzione del rischio derivante dall’esposizione ad agenti chimici (art. 225)

·       Mancata predisposizione di procedure di intervento in caso di incidenti o emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro (art. 226)

·       Produzione, lavorazione e impiego di agenti chimici, al di fuori delle deroghe previste, in violazione dell’Allegato XL (art. 228, commi 1, 3, 4)

·       Mancata richiesta di autorizzazione al Ministero del lavoro per l’effettuazione delle attività in deroga (art. 228, comma 5)

·       Mancata revisione della valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione a fronte di segnalazione da parte del medico competente circa l’esistenza di effetti negativi per la salute, imputabili all’esposizione, ovvero il superamento di un valore limite (art. 229, comma 7)

·       Mancata sostituzione dell’agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro con una sostanza meno nociva (art. 235)

êArresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro

Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 4.000 a 12.000 euro

 

·       Violazione dell’obbligo di adozione di misure tecniche, organizzative e procedurali (art. 237)

·       Violazione delle disposizioni tecniche circa la dotazione di servizi igienici, idonei indumenti protettici e dispositivi di protezione individuale (art. 238, comma 1)

êArresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro

Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 4.000 a 12.000 euro

L’attuale disciplina prevede per tale fattispecie anche la sanzionabilità del preposto (arresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1.200 euro), esclusa invece dallo schema di decreto in esame.

·       Mancata adozione di misure idonee in caso di eventi non prevedibili o incidenti che possano comportare un’esposizione anomala dei lavoratori agli agenti pericolosi (art. 240, commi 1 e 2)

·       Mancata predisposizione di misure volte a consentire ai soli lavoratori addetti agli agenti cancerogeni o mutageni l’accesso alle aree interessate ad operazioni lavorative particolari, con conseguente dotazione di mezzi di protezione individuale a tali lavoratori (art. 241)

·       Violazione delle disposizioni in tema di adozione di misure preventive e protettive per i lavoratori risultati a rischio sulla base degli accertamenti sanitari (art. 242, commi 1, 2 e 5, lett. b)

·       Omesse notifiche all’organo di vigilanza dell’inizio e dello svolgimento di lavori che esporranno i lavoratori al rischio amianto (art. 250, commi 1 e 4)

·       Mancata adozione delle misure di prevenzione e protezione dei lavoratori dall’esposizione alla polvere di amianto (art. 251)

·       Mancata periodica misurazione della concentrazione di fibre di amianto sul luogo di lavoro ai fini del rispetto dei valori limite (art. 253, comma 1)

·       Mancata adozione delle misure volte ad impedire il superamento del valore limite di esposizione per l’amianto (art. 254)

·       In caso di operazioni lavorative particolari, quando si prevede che l’esposizione all’amianto superi i valori limite, mancata adozione delle adeguate misure per la protezione dei lavoratori (art. 255)

êArresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro

Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 4.000 a 12.000 euro

 

·       Mancata predisposizione del piano di lavoro prima dell’inizio di lavori di demolizione o rimozione dell’amianto; mancata predisposizione, in tale piano, delle misure necessarie a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori (art. 256, commi da 1 a 4)

·       Omesse informazioni ai lavoratori e ai loro rappresentanti circa i rischi connessi all’esposizione all’amianto, le norme igieniche da osservare, il divieto di fumo, le misure da adottare per ridurre al minimi l’esposizione e l’esistenza del valore limite (art. 257)

·       Omessa formazione dei lavoratori ad intervalli regolari sui rischi connessi all’amianto (art. 258)

·       Violazione di specifici obblighi di sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti all’amianto (259, commi 1, 2 e 3)

·       Mancata comunicazione al medico competente dei valori di esposizione individuali a fini di inserimento nella cartella sanitaria e di rischio (art. 260, comma 1)

êArresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro

Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 4.000 a 12.000 euro

 

·       Mancata richiesta di informazioni ai proprietari dei locali da demolire o da ristrutturare in ordine all’eventuale presenza di amianto e alle conseguenti misure di prevenzione da adottare (art. 248, comma 1)

·       Violazione delle misure igieniche dei luoghi di lavoro, in relazione al rischio da amianto (art. 252)

êArresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro

Arresto da 4 a 8 mesi  o ammenda da 2.000 a 4.000

 

·       Omesse informazione e formazione dei lavoratori in relazione al rischio derivante dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro (art. 227, commi 1, 2 e 3)

·       Violazione di specifici obblighi in tema di sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi (art. 229, commi 1, 2, 3 e 5)

·       Omesse informazioni e istruzioni ai lavoratori sugli agenti cancerogeni e mutageni presenti nei cicli lavorativi, sulle precauzioni da prendere, le misure igieniche da osservare e la necessità di indossare dispositivi di protezione individuale (art. 239, comma 1)

·       Violazione di obblighi di etichettatura di impianti, contenitori ed imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni (art. 239, comma 4)

·       Omessa comunicazione all’organo di vigilanza del verificarsi di eventi imprevedibili o incidenti che possono comportare l’esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni o mutageni nonché indicazione delle misure adottate (art. 240, comma 3)

êArresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro

Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro

 

·       Mancata formazione dei lavoratori in ordine alla presenza di agenti cancerogeni o mutanti nei cicli lavorativi e sulle relative misure da applicare (art. 239, comma 2)

êArresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro

Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 4.000 a 12.000 euro

 

·       Violazione delle disposizioni relative al contenuto della notifica all’organo di vigilanza dello svolgimento di lavori che esporranno i lavoratori al rischio amianto (art. 250, comma 2)

êArresto fino a 3 mesi o ammenda da 800 a 2.000 euro

Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 4.000 a 12.000 euro

 

·       Violazione del diritto dei lavoratori di accedere alla documentazione relativa alla notifica all’organo di vigilanza dello svolgimento di lavori che esporranno i lavoratori al rischio amianto (art. 250, comma 3)

·       Mancato invio all’organo di vigilanza, nei tempi prescritti, di copia del piano di lavoro, per lavorazioni che espongano al rischio amianto (art. 256, comma 5)

·       Violazione dell’obbligo di consentire ai lavoratori l’accesso al Piano di lavoro predisposto in occasione di lavorazioni (demolizioni o rimozioni) che espongano al rischio amianto (art. 256, comma 7)

êArresto fino a 3 mesi o ammenda da 800 a 2.000 euro

Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 1.000 a 3.000 euro

 

·       Violazione di specifiche disposizioni in tema di registro di esposizioni e cartelle sanitaria relativamente al rischio da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni (art. 243, commi 3, 4, 5, 6 e 8)

·       Violazione degli obblighi di consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti in sede di misurazione della concentrazione delle fibre di amianto sui luoghi di lavoro (art. 253, comma 3)

·       Omessa trasmissione agli organi di vigilanza del registro di esposizione e delle cartelle sanitarie e di rischio (art. 260, commi 2 e 3)

êSanzione amministrativa da 500 a 1.000 euro

Sanzione amministrativa da 3.000 a 18.000 euro

 

 


 

Autore dell’illecito e fattispecie

Sanzione prevista dal correttivo

Sanzione
D.lgs. n. 81/2008

Note

Datore di lavoro e dirigente (art. 282, in relazione al Titolo X, Esposizione ad agenti biologici) (art. 118 dello schema di decreto correttivo)

·       Utilizzo di un agente biologico del gruppo 4 senza la previa autorizzazione del Ministero della sanità (art. 270, comma 1)

·       Omesse comunicazioni al Ministero della sanità circa l’impiego o la cessazione di impiego di agenti biologici del gruppo 4 (art. 270, comma 4)

·       Mancata adozione delle misure di prevenzione e protezione nonostante i rischi accertati (art. 271, comma 2 e art. 272)

·       Mancata applicazione di procedure colte a manipolare, decontaminare ed eliminare senza rischi per l’operatore e la comunità i materiali ed i rifiuti contaminati (art. 274, comma 2)

·       Mancata adozione delle misure di cui all’Allegato XLVII, volte a ridurre al minimo il rischio infezione in servizi di isolamento che ospitano pazienti o animali (art. 274, comma 3)

·       Violazione delle disposizioni specifiche volte a contenere il rischio nei laboratori e negli stabulari (art. 275)

·       Violazioni delle disposizioni specifiche relative ai processi industriali comportanti l’uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4 (art. 276)

·       Omessa formazione e informazione ai lavoratori circa il rischio derivante dagli agenti biologici; omessa indicazione attraverso cartelli delle procedure da seguire in caso di infortunio o incidente (art. 278)

êarresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro

Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro

 

·       Violazione delle specifiche disposizioni in tema di misure igieniche (art. 273, comma 1)

·       Violazione di specifiche disposizioni che impongono la sorveglianza sanitaria (art. 279, commi 1, 2)

êArresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro

Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro

L’attuale disciplina prevede per tali fattispecie anche la sanzionabilità del preposto (arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro), esclusa invece dallo schema in esame.

·       Violazione delle disposizioni che impongono la tenuta e l’aggiornamento di un registro dei lavoratori che svolgono attività che comportano l’uso di agenti del gruppo 3 o 4. Tale registro deve essere consultabile dai responsabili della sicurezza (art. 280, commi 1 e 2)

êArresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro

Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro

 

·       Omessa informazione all’organo di vigilanza dell’esercizio di attività che comportano uso di agenti biologici dei gruppi 2 o 3 (art. 269, comma 1)

·       Omessa comunicazione all’organo di vigilanza dell’esercizio di attività che comportano uso di agenti biologici del gruppo 4 (previamente autorizzato) (art. 269, comma 2)

·       Omessa comunicazione all’organo di vigilanza di qualsiasi mutamento nelle lavorazioni che potrebbe comportare una variazione del rischio (art. 269, comma 3)

·       Omesse informazioni all’organo di vigilanza e ai lavoratori circa le cause e le misure conseguenti da adottare a seguito di un incidente che abbia provocato la dispersione di un agente biologico dei gruppi 2, 3 o 4 (art. 277, comma 2)

êArresto fino a 3 mesi o ammenda da 800 a 2.000 euro

Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro

 

·       Violazione delle disposizioni che impongono di comunicare i dati contenuti nel registro dei lavoratori che svolgono attività che comportano l’uso di agenti del gruppo 3 o 4 agli organi di vigilanza (art. 280, comma 3)

·       Mancata conservazione del registro e delle cartelle sanitarie per il periodo di tempo richiesto (art. 280, comma 4)

êSanzione amministrativa da 500 a 1.000 euro

Sanzione amministrativa da 3.000 a 18.000 euro

 

 


 

Autore dell’illecito e fattispecie

Sanzione prevista dal correttivo

Sanzione
D.lgs. n. 81/2008

Note

Datore di lavoro e dirigente (art. 297, in relazione al Titolo XI, Protezione da atmosfere esplosive)
(art. 128 dello schema di decreto correttivo)

·       Mancata adozione delle cautele imposte laddove la natura dell’attività non consenta di prevenire la formazione di atmosfere esplosive (art. 289, comma 2 e art. 291)

·       Mancata attuazione del coordinamento imposto dal decreto al datore di lavoro responsabile del luogo di lavoro, laddove nello stesso agiscano soggetti diversi; mancata individuazione delle misure di coordinamento nel documento sulla protezione contro le esplosioni (art. 292, comma 2)

·       Violazione delle disposizioni che impongono di ripartire in zone, conformemente all’Allegato XLIX le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive e violazione in tali aree delle prescrizioni minime di cui all’Allegato L (art. 293, commi 1 e 2)

·       Omissione delle verifiche alle installazioni elettriche (art. 296)

êArresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 10.000 euro

 

·       Omessa elaborazione o aggiornamento del «documento sulla protezione contro le esplosioni» (art. 294)

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro

Attualmente non prevista come specifica fattispecie di reato

 

·       Omessa informazione e formazione dei lavoratori esposti al rischio di esplosione e dei loro rappresentanti sul risultato della valutazione dei rischi (art. 294-bis)

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro

Nuova fattispecie

L’articolo 294-bis del decreto è inserito dall’art. 126 dello schema di decreto correttivo in esame

 


 

Autore dell’illecito e fattispecie

Sanzione prevista dal correttivo

Sanzione
D.lgs. n. 81/2008

Note

Preposto (art. 56) (art. 32 dello schema di decreto correttivo)

 

·       Omessa sovrintendenza e vigilanza sull’osservanza degli obblighi dei lavoratori, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 19, comma 1, lett. a)

·       Richiesta ai lavoratori di riprendere il lavoro in una situazione di persistente pericolo grave e immediato (art. 19, comma 1, lett. e)

·       Omessa tempestiva segnalazione al datore di lavoro sia delle deficienze delle attrezzature che dei dispositivi di protezione dei lavoratori e, in generale, di ogni situazione di pericolo (art. 19, comma 1, lett. f)

êArresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1.200 euro

Arresto da 1 a 3 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro

 

·       Omessa pretesa dell’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e omesse istruzioni ai lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, circa l’abbandono del posto di lavoro (art. 19, comma 1, lett. c)

éArresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1.200 euro

Arresto fino a 1 mese o ammenda da 300 a 900 euro

 

·       Omessa verifica dell’accesso a zone a grave rischio solo da parte di lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni (art. 19, comma 1, lett. b)

·       Omessa tempestiva informazione ai lavoratori a rischio sul pericolo grave e immediato (art. 19, comma 1, lett. d)

êArresto fino a 1 mese o ammenda da 200 a 800 euro

Arresto fino a 1 mese o ammenda da 300 a 900 euro

 

·       Mancata frequenza agli appositi corsi di formazione in materia di salute e sicurezza, di cui all’art. 37 (art. 19, comma 1, lett. g)

éArresto fino a 1 mese o ammenda da 200 a 800 euro

Ammenda da 300 a 900 euro

 

 

Autore dell’illecito e fattispecie

Sanzione prevista dal correttivo

Sanzione
D.lgs. n. 81/2008

Note

Preposto (art. 171, in relazione al Titolo VI, Movimentazione manuale dei carichi) (abrogato dall’art. 89 dello schema di decreto correttivo)

·       Mancata adozione delle misure organizzative necessarie per evitare la movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori, nonché – laddove la movimentazione manuale sia inevitabile – adozione delle misure appropriate per ridurre il rischio (art. 168, commi 1 e 2)

Fattispecie soppressa

Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1.200 euro

L’art. 89 dello schema di decreto correttivo abroga l’art. 171 sopprimendo così le attuali fattispecie penali a carico del preposto in tema di movimentazione manuale dei carichi

·       Omessa informazione ai lavoratori sul peso e le caratteristiche del carico movimentato (art. 169, comma 1, lett. a)

Fattispecie soppressa

Arresto fino ad un mese o ammenda da 150 a 600 euro

Preposto (art. 179, in relazione al Titolo VII, Attrezzature munite di videoterminali) (abrogato dall’art. 91 dello schema di decreto correttivo)

·       Mancata adozione delle misure per ovviare ai rischi connessi alla vista e agli occhi, alla postura e all’affaticamento fisico e mentale, alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale (art. 174, comma 2)

·       Mancata predisposizione dei posti di lavoro in conformità dei requisiti minimi di cui all’Allegato XXXIV (art. 174, comma 3)

·       Violazione delle disposizioni in materia di svolgimento quotidiano del lavoro del videoterminalista (durata massima, pause, ecc.) (art. 175)

Fattispecie soppresse

Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1.200 euro

L’art. 91 dello schema di decreto correttivo abroga l’art. 179 sopprimendo così le attuali fattispecie penali a carico del preposto in tema di attrezzature munite di videoterminali

·       Mancata analisi dei posti di lavoro, in sede di valutazione del rischio, con riferimento ai rischi per la vista, legati alla postura, all’affaticamento fisico e mentale, nonché alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale (art. 174, comma 1, lett. a)

Fattispecie soppressa

Arresto fino ad un mese o ammenda da euro 150 ad euro 600

 


 

Autore dell’illecito e fattispecie

Sanzione prevista dal correttivo

Sanzione
D.lgs. n. 81/2008

Note

Preposto (art. 263, in relazione al Titolo IX, Sostanze pericolose) (art. 113 dello schema di decreto correttivo)

 

·       Mancata adozione di specifiche misure di protezione e prevenzione in relazione al rischio derivante dall’esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro, volte a eliminare o ridurre il rischio stesso (art. 225)

·       Mancata predisposizione di procedure di intervento in caso di incidenti o emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro (art. 226)

·       Produzione, lavorazione e impiego di agenti chimici, al di fuori delle deroghe previste, in violazione dell’Allegato XL (art. 228, commi 1, 3, 4)

·       Mancata richiesta di autorizzazione al Ministero del lavoro per l’effettuazione delle attività in deroga (art. 228, comma 5)

·       Mancata sostituzione dell’agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro con una sostanza meno nociva (art. 235)

·       Mancata adozione delle misure preventive in materia di agenti cancerogeni e mutageni in relazione alla valutazione del rischio (art. 236, comma 3)

êArresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro

Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1.200 euro

 

·       Violazione dell’obbligo di adozione di misure tecniche, organizzative e procedurali (art. 237)

·       Violazione delle disposizioni tecniche circa la dotazione di servizi igienici, idonei indumenti protettici e dispositivi di protezione individuale (art. 238, comma 1)

Lo schema di decreto correttivo sanziona queste condotte esclusivamente a carico di datore di lavoro e dirigente (v. sopra art. 262)

Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1.200 euro

 

·       Mancata formazione dei lavoratori in ordine alla presenza di agenti cancerogeni o mutanti nei cicli lavorativi e sulle relative misure da applicare (art. 239, comma 2)

Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 900 euro

Attualmente per questa condotta  sono sanzionati soltanto il datore di lavoro ed il dirigente

 

·       Mancata adozione di misure idonee in caso di eventi non prevedibili o incidenti che possano comportare un’esposizione anomala dei lavoratori agli agenti pericolosi (art. 240, commi 1 e 2)

·       Mancata predisposizione di misure volte a consentire ai soli lavoratori addetti agli agenti cancerogeni o mutageni l’accesso alle aree interessate ad operazioni lavorative particolari, con conseguente dotazione di mezzi di protezione individuale a tali lavoratori (art. 241)

·       Violazione delle disposizioni in tema di adozione di misure preventive e protettive per i lavoratori risultati a rischio sulla base degli accertamenti sanitari (art. 242, commi 1 e 2)

éArresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro

Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1.200 euro

 

·       Mancata richiesta di informazioni ai proprietari dei locali da demolire o da ristrutturare in ordine all’eventuale presenza di amianto e alle conseguenti misure di prevenzione da adottare (art. 248, comma 1)

·       Mancata adozione delle misure volte ad impedire il superamento del valore limite di esposizione per l’amianto (art. 254)

Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro

Attualmente per queste condotte  sono sanzionati soltanto il datore di lavoro ed il dirigente

 

·       Violazione di specifici obblighi in tema di sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi (art. 229, commi 1, 2, 3 e 5)

·       Omesse informazioni e istruzioni ai lavoratori sugli agenti cancerogeni e mutageni presenti nei cicli lavorativi, sulle precauzioni da prendere, le misure igieniche da osservare e la necessità di indossare dispositivi di protezione individuale (art. 239, comma 1); violazione di obblighi di etichettatura di impianti, contenitori ed imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni (art. 239, comma 4)

éArresto fino a un mese o ammenda da 200 a 900 euro

arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800 euro

 

 

Autore dell’illecito e fattispecie

Sanzione prevista dal correttivo

Sanzione
D.lgs. n. 81/2008

Note

Preposto (art. 283, in relazione al Titolo X, Esposizione ad agenti biologici) (art. 119 dello schema di decreto correttivo)

·       Mancata adozione delle misure di prevenzione e protezione nonostante i rischi accertati (art. 271, comma 2 e art. 272)

·       Mancata applicazione di procedure volte a manipolare, decontaminare ed eliminare senza rischi per l’operatore e la comunità i materiali ed i rifiuti contaminati nonché delle misure di cui all’Allegato XLVII, volte a ridurre al minimo il rischio infezione in servizi di isolamento che ospitano pazienti o animali (art. 274, commi 2 e 3)

·       Violazione delle disposizioni specifiche volte a contenere il rischio nei laboratori e negli stabulari (art. 275)

·       Violazioni delle disposizioni specifiche relative ai processi industriali comportanti l’uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4 (art. 276)

·       Omessa informazione e formazione preventiva (e comunque quinquennale) ai lavoratori circa il rischio derivante dagli agenti biologici (art. 278, commi 1 e 3)

êArresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro

Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro

 

·       Violazione delle specifiche disposizioni in tema di misure igieniche (art. 273, comma 1)

·       Violazione di specifiche disposizioni che impongono la sorveglianza sanitaria (art. 279, commi 1, 2)

Lo schema di decreto correttivo sanziona queste condotte esclusivamente a carico di datore di lavoro e dirigente (v. sopra art. 282)

Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro

 

 


 

Autore dell’illecito e fattispecie

Sanzione prevista dal correttivo

Sanzione
D.lgs. n. 81/2008

Note

Medico competente (art. 58) (art. 34 dello schema di decreto correttivo)

 

·       Omessa consegna al datore di lavoro a fine incarico della documentazione sanitaria in suo possesso nel rispetto del Codice della privacy (art. 25, comma 1, lett. d)

·       Omessa consegna al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro della documentazione sanitaria in suo possesso (art. 25, comma 1, lett. e)

êArresto fino a 1 mese o ammenda da 200 a 800 euro

Arresto fino a 1 mese o ammenda da 5000 a 2.500 euro

 

·       Omessa programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici (art. 25, comma 1, lett. b)

·       Mancata istituzione, aggiornamento e custodia di una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore (art. 25, comma 1, lett. c)

·       Omesse informazioni ai lavoratori sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e sulla necessità di controlli anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa (in caso di esposizione ad agenti con effetti nocivi a lungo termine) (art. 25, comma 1, lett. g)

êArresto fino a 2 mesi o ammenda da 300 a 1.200 euro

Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.000 a 4.500 euro

 

·       Omessa collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi (art. 25, comma 1, lett. a)

Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro

Attualmente non prevista come specifica fattispecie di reato

 

·       Omessa visita periodica agli ambienti di lavoro (art. 25, comma 1, lett. l)

êArresto fino a 3 mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro

Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 1.000 a 5.000 euro

 

·       Omesso invio telematico all’ISPESL delle cartelle sanitarie e di rischio alla cessazione del rapporto di lavoro (art. 25, comma 1, lett. f)

êSanzione amministrativa da 600 a 2.000 euro

Arresto fino a un mese o ammenda da 500 a 2.500 euro

Si osserva che mentre l’art. 58 del decreto (come sostituito dall’art. 34 dello schema in esame) sanziona la violazione dell’art. 25, comma 1, lett. f), l’art. 13, comma 1, lett. c) dello stesso schema abroga l’art. 25, comma 1, lett. f)

·       Omessa informazione al lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria e mancato rilascio della relativa documentazione (art. 25, comma 1, lett. h)

·       Mancata comunicazione scritta ai responsabili della sicurezza circa i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e mancata conseguente indicazione del significato di tali dati ai fini della tutela della salute (art. 25, comma 1, lett. i)

êSanzione amministrativa da 600 a 2.000 euro

Sanzione amministrativa da 1.000 a 3.000 euro

 

·       Omesso rapporto (entro i primi 3 mesi dell’anno) alle ASL territoriali sui risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata (art. 40, comma 1)

 

Sanzione amministrativa da 2.500 a 10.500 euro

L’art. 23 dello schema di decreto in commento abroga l’articolo 40 del d.lgs. n. 81/2008

·       Effettuazione di visite mediche per accertare stati di gravidanza o in altri casi vietati dalla normativa vigente (art. 41, comma 3)

·       Omissione dell’informativa al datore di lavoro e al lavoratore circa l’idoneità/inidoneità alla mansione (art. 41, comma 8)

Sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro

Attualmente non previste come specifiche fattispecie di reato

 

·       Mancata allegazione alla cartella sanitaria e di rischio degli esiti della visita medica  (art. 41, comma 5)

éSanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro

Sanzione amministrativa da 1.000 a 3.000 euro

 

 

Autore dell’illecito e fattispecie

Sanzione prevista dal correttivo

Sanzione
D.lgs. n. 81/2008

Note

Medico competente (art. 220 in relazione al Titolo VIII, Agenti fisici) (art. 104 dello schema di decreto correttivo)

·       Violazione degli obblighi di sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ad agenti fisici (art. 185)

·       Violazione degli obblighi in materia di cartella sanitaria e di rischio individuale (art. 186)

êArresto fino a 3 mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro

Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 1.000 a 4.000 euro

 

Medico competente (art. 264, in relazione al Titolo IX, Sostanze pericolose) (art. 115 dello schema di decreto correttivo)

·       Violazione delle disposizioni che impongono di sottoporre i lavoratori esposti ad agenti per i quali è fissato un valore limite biologico al monitoraggio biologico (art. 229, comma 3, primo periodo)

·       Omessa informazione al lavoratori e al datore di lavoro di effetti pregiudizievoli per la salute riscontrati in un lavoratore a seguito di esposizione ad agenti chimici pericolosi (art. 229, comma 6 e art. 242, comma 4)

·       Violazione delle disposizioni che attengono alla tenuta della cartella sanitaria e di rischio del lavoratore (art. 230)

êArresto fino a 2 mesi o ammenda da 300 a 1.200 euro

Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.000 a 4.500 euro

 

·       Mancato aggiornamento della cartella sanitaria e di rischio del lavoratore (art. 243, comma 2)

óArresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800 euro

Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800 euro

 

Medico competente (art. 284, in relazione al Titolo X, Esposizione ad agenti biologici) (art. 120 dello schema di decreto correttivo)

·       Omessa informazione al datore di lavoro circa l’esistenza di un’anomalia riscontrata nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente biologico, imputabile all’esposizione stessa (art. 279, comma 3)

êArresto fino a 2 mesi o ammenda da 300 a 1.200 euro

Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.000 a 4.000

 

 


 

Autore dell’illecito e fattispecie

Sanzione prevista dal correttivo

Sanzione
D.lgs. n. 81/2008

Note

Lavoratore (art. 59) (art. 35 dello schema di decreto correttivo)

 

·       Violazione delle disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale (art. 20, comma 2, lett. b)

·       Scorretto utilizzo delle attrezzature di lavoro, delle sostanze e dei preparati pericolosi, dei mezzi di trasporto e dei dispositivi di sicurezza (art. 20, comma 2, lett. c)

·       Utilizzo inappropriato dei dispositivi di protezione (art. 20, comma 2, lett. d)

·       Omessa segnalazione a datore di lavoro, dirigente o preposto delle deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione e sicurezza; omessa segnalazione di eventuali condizioni di pericolo e mancato intervento in caso di urgenza al fine di eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente (art. 20, comma 2, lett. e)

·       Rimozione o modificare non autorizzata dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione e controllo (art. 20, comma 2, lett. f)

·       Effettuazione di operazioni o manovre di altrui competenza che possono compromettere la sicurezza propria o altrui (art. 20, comma 2, lett. g)

·       Mancata partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro (art. 20, comma 2, lett. h)

·       Mancata sottoposizione ai controlli sanitari previsti dalla legge o comunque disposti dal medico competente (art. 20, comma 2, lett. i)

éArresto fino a 1 mese o ammenda da 300 a 800 euro

Arresto fino a 1 mese o ammenda da 200 a 600 euro

 

·       Rifiuto ingiustificato della designazione ad incaricato dell’attuazione delle misure di prevenzione e di gestione dell’emergenza (art. 43, comma 3, primo periodo)

Arresto fino a 1 mese o ammenda da 300 a 800 euro

Attualmente non prevista come specifica fattispecie di reato

 

·       Omessa esposizione della tessera di riconoscimento da parte di lavoratori autonomi o lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto (art. 20, comma 3)

êSanzione amministrativa da 100 a 200 euro

Sanzione amministrativa da 50 a 300 euro

 

Lavoratore (art. 265, in relazione al Titolo IX, Sostanze pericolose) (abrogato dall’art. 117 dello schema di decreto correttivo)

·       Violazione delle disposizioni che disciplinano l’abbandono dell’area interessata da una esposizione non prevedibile in caso di incidente, prevedendo in particolare che l’accesso a tali aree sia consentito solo a lavoratori addetti alla gestione dell’incidente adeguatamente protetti (art. 240, comma 2)

Fattispecie soppressa

Arresto fino a 15 giorni o ammenda da 100 a 400 euro

L’art. 117 dello schema di decreto correttivo abroga l’art. 265 sopprimendo così l’attuale fattispecie penale a carico del lavoratore in tema di sostanze pericolose

Lavoratore (art. 285, in relazione al Titolo X, Esposizione ad agenti biologici) (art. 121 dello schema di decreto correttivo)

·       Mancata tempestiva segnalazione di qualsiasi infortunio o incidente relativo all’uso di agenti biologici (art. 277, comma 3)

éArresto fino a un mese o ammenda da 300 a 900 euro

Arresto fino a un mese o ammenda da 150 a 600 euro

 

·       Violazione delle disposizioni che impongono in caso di incidenti che provochino la dispersione di agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4, di abbandonare l’area interessata consentendo l’accesso solo ai lavoratori addetti alla gestione dell’emergenza, adeguatamente protetti (art. 277, comma 1)

éArresto fino a 15 giorni o ammenda da 100 a 400 euro

Arresto fino a 15 giorni o ammenda da 103 a 309 euro

 

 


 

Autore dell’illecito e fattispecie

Sanzione prevista dal correttivo

Sanzione
D.lgs. n. 81/2008

Note

Lavoratore autonomo, piccolo imprenditori e socio di società semplice operante nel settore agricolo (art. 60)
(art. 36 dello schema di decreto correttivo)

·       Omessa utilizzazione di attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di sicurezza (art. 21, comma 1, lett. a)

·       Mancato utilizzo di dispositivi di protezione individuale conformi ai requisiti di sicurezza (art. 21, comma 1, lett. b)

éArresto fino a 1 mese o ammenda da 100 a 500 euro

Sanzione amministrativa da 300 a 2.000 euro

 

·       Omessa esposizione della tessera di riconoscimento in caso di svolgimento della prestazione in luogo di lavoro nel quale si effettui attività in regime di appalto o subappalto (art. 21, comma 1, lett. c)

êSanzione amministrativa da 100 a 200 euro

Sanzione amministrativa da 50 a 300 euro

La fattispecie  è prevista dal decreto correttivo all’art. 59, comma 1, lett. b), secondo periodo

Lavoratore autonomo (art. 160, comma 1, in relazione al Titolo IV, Cantieri temporanei o mobili) (art. 85 dello schema di decreto correttivo)

·       Mancata attuazione di quanto previsto nei piani di sicurezza (art. 100, comma 3)

êArresto fino a 3 mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 5.000 euro

 

·       Mancato adeguamento alle indicazioni in materia di sicurezza fornite dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori (art. 94)

êArresto fino a un mese o ammenda da 300 a 800 euro

Arresto fino a un mese o ammenda da 500 a 2.000 euro

 

·       Violazione delle disposizioni in materia di deposito dei materiali sulle impalcature (art. 124)

·       Violazione del divieto di gettare dall’alto gli elementi del ponteggio nonché di salire e scendere lungo i montanti (art. 138, commi 3 e 4)

·       Violazione del divieto di lavoro sui muri in demolizione (art. 152, comma 2)

éArresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 euro

Arresto fino a un mese o ammenda da 150 a 600 euro

L’attuale disciplina prevede per tali fattispecie anche la sanzionabilità del lavoratore dipendente.

 

Autore dell’illecito e fattispecie

Sanzione prevista dal correttivo

Sanzione
D.lgs. n. 81/2008

Note

Progettista, fabbricante, fornitore e installatore (art. 57) (art. 33 dello schema di decreto correttivo)

 

·       Progettazione in violazione dei principi generali in materia di salute e sicurezza sul lavoro o scelta di attrezzature e dispositivi di protezione non rispondenti alla normativa (art. 22)

éArresto fino a 6 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro

Arresto fino a un mese o ammenda da 600 a 2.000 euro

 

·       Fabbricazione, vendita, noleggio e concessione in uso di attrezzature e dispositivi di protezione individuali non rispondenti alla normativa in tema di sicurezza sul lavoro (art. 23)

êArresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 10.000 a 40.000 euro

Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 15.000 a 45.000 euro

 

·       Installazione in violazione delle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché delle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti (art. 24)

éArresto fino a 3 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro

Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 1.000 a 3.000 euro

 

Progettista dell’opera (art. 157-bis in relazione al Titolo IV, Cantieri temporanei o mobili)
(introdotto dall’art. 82 dello schema di decreto correttivo

·       Mancata previsione nel progetto della durata dei lavori o delle fasi di lavoro, per permettere la pianificazione delle opere in condizioni di sicurezza (art. 91, comma 2-bis)

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro

Nuova fattispecie

L’art. 157-bis è introdotto dall’art. 82 dello schema di decreto correttivo

 


 

Autore dell’illecito e fattispecie

Sanzione prevista dal correttivo

Sanzione
D.lgs. n. 81/2008

Note

Committente e responsabile dei lavori (art. 157 in relazione al Titolo IV, Cantieri temporanei o mobili)
(art. 82 dello schema di decreto correttivo)

·       Mancata previsione in sede progettuale della durata o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro (art. 90, comma 1, secondo periodo)

·       Mancata designazione nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, e la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini-giorno ovvero sono previsti rischi particolari, del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori (art. 90, commi 3-5)

êArresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 10.000 euro

 

Omissione della redazione del piano di sicurezza laddove richiesto (art. 90, comma 5-ter)

Arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro

Nuova fattispecie

Il riferimento corretto sembra essere quello all’art. 90, comma 5-bis (inserito dall’art. 58 dello schema di decreto), che introduce l’illecito indicato

·       Omessa verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare (art. 90, comma 9, lettera a)

éArresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.250 a 5.000 euro

 

Violazione dell’art. 93, comma 2.

Arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro

Attualmente non prevista come specifica fattispecie di reato

L’art. 93, comma 2 è oggetto di novella da parte dello schema di decreto correttivo (art. 61). Anche alla luce di tale novella sarebbe opportuno un chiarimento in ordine alla fattispecie di reato.

·       Omessa comunicazione alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi del nominativo dei coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori; omessa indicazione nel cartello di cantiere (art. 90, comma 7)

Sanzione amministrativa da 500 a 1.000 euro

Attualmente non prevista come specifico illecito

 

·       Violazione delle disposizioni che impongono di trasmettere all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori e la relativa documentazione (art. 90, comma 9, lettera c)

 

êSanzione amministrativa da 500 a 1.000 euro

Sanzione amministrativa da 2.000 a 6.000

 

·       Mancata trasmissione del piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori (art. 101, comma 1, primo periodo)

êSanzione amministrativa da 500 a 1.000 euro

Sanzione amministrativa da 1.200 a 3.600 euro

 

 


 

Autore dell’illecito e fattispecie

Sanzione prevista dal correttivo

Sanzione
D.lgs. n. 81/2008

Note

Coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei lavori (art. 158 in relazione al Titolo IV, Cantieri temporanei o mobili) (art. 83 dello schema di decreto correttivo)

·       Mancata redazione del piano di sicurezza e di coordinamento da parte del coordinatore per la progettazione; mancata predisposizione del fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori  (art. 91, comma 1)

óArresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.000 a 12.000 euro

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.000 a 12.000 euro

 

·       Violazione delle norme che impongono al coordinatore per l’esecuzione dei lavori: la verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, dell'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni che li riguardano contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento; la verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza; l’organizzazione tra i datori di lavoro (ivi compresi i lavoratori autonomi) della cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; la segnalazione al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, delle inosservanze alle prescrizioni del piano ; la proposta della sospensione dei lavori, dell'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o della risoluzione del contratto con conseguente comunicazione dell’inerzia del committente o del responsabile dei lavori alla ASL e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti; la sospensione, in caso di pericolo grave e imminente, di singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate (art. 92, comma 1, lettere a), b), c), e) ed f))

êArresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.000 a 12.000 euro

 

·       Mancata previsione nel progetto della durata dei lavori o delle fasi di lavoro, per permettere la pianificazione delle opere in condizioni di sicurezza (art. 91, comma 2-bis)

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro

Nuova fattispecie

Lo schema di decreto correttivo introduce un ulteriore comma all’art. 91 (cfr. art. 59 dello schema) e l’art. 158 fa dunque riferimento alla violazione di tale nuova previsione.

·       Mancata redazione del piano di sicurezza e di coordinamento e mancata predisposizione del fascicolo quando dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori sia affidata a più imprese (art. 92, comma 2)

êArresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.000 a 8.000 euro

 

·       Mancata verifica dell’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere (art. 92, comma 1, lettera d)

êArresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.250 a 5.000 euro

 

Noleggiatore o concedente in uso (art. 87, comma 6) (art. 55 dello schema di decreto correttivo)

 

·       Fornitura di attrezzature da lavoro fabbricate in assenza di specifiche disposizioni legislative interne o comunitarie senza l’attestazione di conformità ai requisiti di sicurezza di cui all’Allegato V (art. 72)

Sanzione amministrativa da 750 a 2.500 euro

Attualmente la fattispecie è sanzionata a carico del datore di lavoro

 

 


 

Autore dell’illecito e fattispecie

Sanzione prevista dal correttivo

Sanzione
D.lgs. n. 81/2008

Note

Chiunque (art. 264-bis, in relazione al Titolo IX, Sostanze pericolose) (introdotto dall’art. 116 dello schema di decreto correttivo)

·       Assunzione di cibi o bevande (e altre attività specificate) in luoghi esposti al rischio di contaminazione da sostanze pericolose

Sanzione amministrativa da 80 a 400 euro

Nuova fattispecie

L’art. 264-bis è introdotto dall’art. 116 dello schema di decreto correttivo

Chiunque (art. 286, in relazione al Titolo X, Agenti biologici) (art. 122 dello schema di decreto correttivo)

·       Assunzione di cibi o bevande (e altre attività specificate) in luoghi esposti al rischio di contaminazione da agenti biologici

êSanzione amministrativa da 80 a 400 euro

Sanzione amministrativa da 100 a 500 euro

 


Ulteriori disposizioni in materia di sanzioni

L’articolo 130 novella l’articolo 301, comma 1, del decreto legislativo n. 81, al fine di estendere alle contravvenzioni punite oltre che con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda anche con la sola ammenda l’applicazione delle disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.

 

L’art. 20 del d.lgs. n. 758 del 1994 prevede che, allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza impartisca al contravventore un'apposita prescrizione, fissando contestualmente un termine per la regolarizzazione e, in ogni caso, fermo l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al P.M. la notizia di reato. Con la prescrizione possono essere imposte specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro. In base al successivo articolo 21, entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine, l'organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione e, in caso positivo, ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. L’articolo 24 prevede l’estinzione della contravvenzione se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'art. 21; l’adempimento in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione, ma comunque congruo, ovvero l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza, sono valutati ai fini dell'applicazione dell'articolo 162-bis c.p. (ovvero l’oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative). e la somma da versare è ridotta al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

 

L’articolo 132 prevede, attraverso l’introduzione del nuovo art. 301-bis, un meccanismo di estinzione agevolata degli illeciti amministrativi, attraverso:

§         il pagamento da parte dell’autore dell’illecito di una somma pari alla misura minima prevista dalla legge;

§         la regolarizzazione della propria posizione non oltre il termine assegnato dall’organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo.

 

Con riferimento, invece, alla definizione delle contravvenzioni punite con il solo arresto, il comma 1, novella l’articolo 302 del d.lgs. n. 81, al fine di:

§         prevedere la richiesta dell’imputato al fine della sostituzione dell’arresto con la pena pecuniaria;

§         specificare che tale sostituzione può essere realizzata solo rispetto a pene irrogate nel limite di dodici mesi;

§         sostituire all’attuale meccanismo di calcolo della somma da pagare (pena in misura non inferiore a 8.000 euro e non superiore a 24.000 euro) i criteri di ragguaglio di cui all’art. 135 c.p., ponendo il limite minimo di 2.000 euro.

L’art. 135 c.p. prevede che, quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando euro 38, o frazione di euro 38, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva.

§         condizionare la possibilità di operare la sostituzione all’eliminazione delle fonti di rischio e delle conseguenze dannose del reato (e non, come nel testo attuale, anche di tutte le irregolarità), eliminando anche il riferimento temporale alla conclusione del giudizio di primo grado per la realizzazione di tali condizioni.

 

La medesima disposizione interviene inoltre sui casi in cui è esclusa la possibilità della sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria.

In particolare:

§         nel caso contemplato dal testo vigente di violazione che ha avuto un contributo causale nel verificarsi di un infortunio sul lavoro, la novella richiede che dall’infortunio sia derivata la morte ovvero una lesione personale che abbia comportato l’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni.

§         non viene riprodotto il caso consistente nella commissione del fatto da parte di soggetto che abbia già riportato condanna definitiva per la violazione di norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, ovvero per i reati di cui agli articoli 589 (Omicidio colposo) e 590 (Lesioni personali colpose) del codice penale, limitatamente all'ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro

 

La novella, infine, conferma l’estinzione del reato, decorsi tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza, condizionandola, come nel testo vigente, alla mancata commissione di ulteriori reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi con violazione delle norme in materia di infortuni sul lavoro (art. 589, comma 2, e art. 590, comma 3, del c.p.; il testo vigente fa invece riferimento alla più generale fattispecie di omicidio colposo e lesioni colpose); in ogni caso, come nel testo vigente, viene ulteriormente ribadito che deve trattarsi di ipotesi di violazioni di norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

 

Il comma 2, introducendo l’articolo 302-bis al D.Lgs. 81/2008, reca disposizioni inerenti il potere di disposizione utilizzabile dagli organi di vigilanza al fine di impartire indicazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Più specificamente, si prevede che i richiamati organi impartiscano disposizioni applicative ai fini dell’applicazione delle norme tecniche e delle buone prassi, laddove volontariamente adottate dal datore di lavoro e da questi espressamente richiamate in sede ispettiva, nel caso in cui si riscontri la loro mancata adozione e salvo che il fatto non costituisca reato.

Contro tali disposizioni è ammesso ricorso, entro 30 giorni, con eventuale richiesta di sospensione dell’esecutività dei provvedimenti.

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa allegata, “tale valorizzazione corrisponde alla necessità di adottare, nei confronti dell’impresa, una misura che consenta il ripristino dei livelli di tutela e che privilegi l’approccio prevenzionistico a quello sanzionatorio. La norma si applica, favorendo in tal modo la scelta dell’imprenditore per gli strumenti dinamici e volontaristici delle norme tecniche e delle buone prassi in luogo di quelli rigidi delle previsioni normative, dove le norme tecniche e alle buone prassi sono disposizioni per loro natura idonee a modificare il parametro di riferimento per il soggetto obbligato in relazione alla migliore soluzione tecnica disponibile in un dato momento storico”.

Sembrerebbe opportuno, al riguardo, un chiarimento rispetto ai limiti all’adozione delle norme tecniche e le buone prassi in relazione ai precetti recati dalla normativa in materia.

 

L’articolo 133 provvede, infine, all’abrogazione dell’art. 303 del decreto legislativo n. 81, in considerazione, secondo quanto spiegato nella relazione illustrativa, della sua difficile operatività, rilevata nei primi mesi di applicazione del provvedimento.

La disposizione prevede una specifica circostanza attenuante (con la riduzione della pena fino ad un terzo), applicabile ai reati puniti con la pena dell'arresto, anche in via alternativa. Tale circostanza opera qualora il contravventore, entro i termini indicati, si adopera concretamente per la rimozione delle irregolarità riscontrate dagli organi di vigilanza e delle eventuali conseguenze dannose del reato. Essa non si applica nel caso di definizione del reato ai sensi dell'articolo 302 (su cui cfr. supra).

 

Infine, si dispone l’obbligo di rivalutazione quinquennale, dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, delle ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro, delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché degli atti aventi forza di legge, in misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per il corrispondente periodo, previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore (articolo 135, comma 1, lettera b)).


Allegato

 


 

 

 

 



[1]    V. Cassazione, S.U., sentenza 6 ottobre 1979, n. 5172; Cassazione, sentenza 26 settembre 1996, n. 8699.

[2]    “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

[3]     L. 20 maggio 1970, n. 300, “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”.

[4]     Che ha introdotto espressamente l'obiettivo di migliorare l'ambiente di lavoro ai fini della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, senza peraltro che ciò possa giustificare un abbassamento dei livelli di protezione già raggiunti a livello nazionale.

[5]    Sulla base delle informazioni ricevute dall’INAIL, il Rapporto 2008 dovrebbe essere edito intorno alla data del 23 giugno p.v..

[6]    Si sottolinea che il numero di infortuni mortali del 2007, rilevato al del 30 aprile 2008, è da ritenersi non ancora completo e destinato a crescere per una serie di motivi, concernenti principalmente i tempi tecnici relativi sia ai criteri statistici di rilevazione (sono considerati i decessi che avvengono entro 180 giorni dalla data dell’infortunio), sia alle trattazioni dei casi mortali che possono incidere sulla tempestività della trasmissione e acquisizione del dato dalla Unità operativa agli archivi centrali. Per questi motivi, il dato 2007 deve essere considerato provvisorio. Tuttavia, sulla base di stime previsionali effettuate tenendo conto delle esperienze pregresse e dell’andamento delle denunce pervenute negli ultimi mesi, il numero definitivo di infortuni mortali 2007 dovrebbe attestarsi intorno ai 1.210 casi.

[7]    Per una sintesi del fenomeno infortunistico nel 2007 aggiornato con i dati rilevati al 31 ottobre 2008 si rimanda all’allegato al presente dossier.

[8]    “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”.

[9]     "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.

[10]    L. 27 dicembre 2006, n. 296.

[11]   Al riguardo, l’articolo 27, attuando l’articolo 1, comma 2, lettera m), della L. 123/2007, ha attribuito alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro la definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, specificando altresì (comma 2) che il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione delle imprese costituisce elemento vincolante per la partecipazione a gare relative agli appalti e subappalti pubblici, nonché per l’accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica, sempre se correlati ai medesimi appalti i subappalti.

[12]   "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248”.

[13]   Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

[14]   Si ricorda che l’articolo 1, comma 2 del D.Lgs. 626/1994 aveva disposto che nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato delle rappresentanze diplomatiche e consolari e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le norme del medesimo decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con apposito decreto interministeriale. Inoltre, nelle pubbliche amministrazioni, per datore di lavoro si intende il dirigente, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio che possieda autonomia gestionale

[15]   “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della L. 29 luglio 2003, n. 229”.

[16]    Acronimo di “Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals”.

[17]    Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 6 aprile 2007, n. 46.

[18]   “Raccomandazione del Consiglio relativa al miglioramento della protezione della salute e della sicurezza sul lavoro dei lavoratori autonomi”.

[19]   Si segnala che sul testo approvato in sede referente dalla 11^ Commissione del Senato la Commissione giustizia del Senato ha espresso un parere favorevole, ad eccezione dell’articolo 1, comma 2, lettera f), in materia di sanzioni, sul quale il parere espresso è stato contrario. Per la Commissione giustizia del Senato, infatti, le soluzioni adottate sono eccessivamente blande e non idonee a reprimere penalmente un fenomeno così grave; arresto e ammenda, previste, tra l’altro, anche in via alternativa, andrebbero a punire illeciti “rispetto ai quali è palese la sproporzionata irrisorietà della sanzione penale proposta e quindi la non dissuasività della medesima” .

      Inoltre, continua la Commissione, l’opzione per la natura contravvenzionale incide negativamente sul regime della prescrizione, consentendo l’estinzione in soli quattro anni dei più gravi reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

      Pertanto, la Commissione giustizia del Senato ha sollevato la necessità  di doversi procedere ad una correzione della parte relativa al regime delle sanzioni penali, prevedendo che i fatti più gravi (comportamenti/omissioni gravi in violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro) siano puniti come delitti e quindi con la pena della reclusione e/o della multa.

      Si segnala, inoltre, in proposito, che la 11^ Commissione ha soppresso, tra i criteri di razionalizzazione dell’apparato sanzionatorio, l’applicazione ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, delle disposizioni sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con previsione di una sanzione pecuniaria non inferiore a mille quote e di sanzione interdittiva non superiore ad un anno.

      Il citato parere espresso dalla Commissione giustizia del Senato è allegato all' atto Senato 1507 A.

[20]    Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 gennaio 1995, n. 21.

[21]   In relazione alla costituzione di parte civile nel processo penale dei suddetti enti (art. 74. c.p.p.) è stato rilevato in giurisprudenza che tale possibilità presuppone l'esistenza di un pregiudizio di una situazione soggettiva propria dell’ente o associazione ed è, quindi, ammissibile quando dall’offesa dell’interesse tutelato dall’ente derivi, in modo dIretto e immediato, una lesione del diritto di personalità del sodalizio, con riferimento allo scopo e ai suoi componenti (cfr. Cass. Sez. VI, sentenza 10 gennaio 1990, n. 1959).

[22]   La disciplina sul rappresentante per la sicurezza nel D.Lgs. 626 era contenuta negli articoli 18 e 19, con il compito di rappresentare i lavoratori con riferimento alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Distinte modalità di elezione sono previste a seconda della dimensione dell’azienda. Nella aziende, o unità produttive, che occupano sino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno; nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza può essere individuato per più aziende nell'ambito territoriale ovvero del comparto produttivo. Invece, nelle aziende con più di 15 dipendenti, il rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno. Esso può essere designato o eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali, così come definite dalla contrattazione collettiva di riferimento.

E’ previsto un numero minimo di rappresentanti per la sicurezza a seconda della dimensione aziendale e precisamente:

   1 rappresentante nelle aziende, ovvero unità produttive, sino a 200 dipendenti;

   3 rappresentanti nelle aziende, ovvero unità produttive, da 201 a 1000 dipendenti;

   6 rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità produttive.

Il rappresentante per la sicurezza, per poter valutare i rischi presenti nell’azienda e le relative misure di prevenzione, tra l’altro, può accedere ai luoghi in cui si svolgono le lavorazioni e deve essere consultato e informato dal datore di lavoro su una serie di rilevanti aspetti connessi alla sicurezza sul lavoro.

Si ricorda, inoltre, che una definizione di “sito” è contenuta nel Regolamento (CE) 19 marzo 2001, n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'adesione volontaria delle organizzazioni al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), sistema al quale possono aderire volontariamente le organizzazioni, per valutare e migliorare le prestazioni ambientali delle organizzazioni stesse e fornire al pubblico e ad altri soggetti interessati informazioni pertinenti. Secondo tale definizione (che naturalmente è prevista ai fini del medesimo Regolamento) come “sito” deve intendersi “tutto il terreno, in una zona geografica precisa, sotto il controllo gestionale di un'organizzazione che comprende attività, prodotti e servizi. Esso include qualsiasi infrastruttura, impianto e materiali” (articolo 2, comma 1, lettera t)). In sostanza, il “sito” rappresenta la più piccola entità da considerare registrata come organizzazione ai sensi di EMAS, a condizione che non superi i confini di uno Stato membro

[23]   Si ricorda che l’art. 20 del D.Lgs. 626/1994 prevedeva la costituzione, a livello territoriale, di organismi paritetici tra le organizzazioni sindacali e datoriali, con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori. Gli organismi paritetici inoltre costituiscono la prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalla normativa vigente. Sono fatti salvi comunque gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.

[24]   Il richiamato comma 780 aveva disposto che, a decorrere dal 2008, con riferimento alla gestione separata artigianato presso l’INAIL, i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro siano ridotti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa delibera dell’INAIL, per un importo non superiore a 300 milioni di euro per il 2008, a valere sull’incremento del complessivo gettito contributivo INAIL ove superiore al tasso di variazione nominale del PIL per l’anno 2007. Ai sensi del successivo comma 781, inoltre, la riduzione dei premi di cui al comma 780 è prioritariamente riconosciuta alle imprese in regola con gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, che abbiano adottato piani pluriennali di prevenzione per l’eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro e non abbiano registrato infortuni nelbiennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio

[25]   “Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro”.

[26]   In merito ai procedimenti d’estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, di cui al Capo II del richiamato D.Lgs. 758, il citato articolo 19 dispone che, agli effetti delle disposizioni di cui al medesimo Capo, si intende per:

o    contravvenzioni, i reati in materia di sicurezza e di igiene del lavoro puniti con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda in base alle norme indicate nell'allegato I;

o    organo di vigilanza, il personale ispettivo delle ASL, di cui all'articolo 21, terzo comma, della L. 23 dicembre 1978, n. 833 , fatte salve le diverse competenze previste da altre norme.

Invece l’articolo 23 del D.Lgs. 626/1994 dispone che la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro è svolta dalle ASL e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché, per il settore minerario, dal Ministero dello sviluppo economico, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

L'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere esercitata anche dall'ispettorato del lavoro che ne informa preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell’ASL competente per territorio. In ogni caso restano ferme le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla normattiva vigente all'ispettorato del lavoro, per attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, da individuare con apposito D.P.C.M.

Vengono inoltre confermate le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalla normativa vigente agli uffici di sanità aerea e marittima ed alle autorità marittime, portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale, ed ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia.

[27]   “Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”.

[28]    Tale figura ha principalmente la funzione di rappresentare i lavoratori nelle materie concernenti la sicurezza e salute sul lavoro. Tale rappresentante deve essere eletto o designato in tutte le aziende o unità produttiva, con determinate modalità in relazione anche al numero dei dipendenti.

[29]   Merita inoltre ricordare che l’articolo 21 del D.Lgs. 81 identifica gli obblighi e le facoltà dei componenti delle imprese familiari, nonché dei piccoli imprenditori e dei lavoratori autonomi.

[30]   La richiamata direttiva, nel definire il nuovo atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nel 2007, tra le aree di intervento relative alle priorità del Sistema integrato dei trasporti – Diritto alla mobilità, ha disposto la realizzazione di una serie di interventi per l’integrazione tra i modi di trasporto, aerei, via mare e terrestri (su ferro e su strada), attraverso la realizzazione di centri intermodali e per l’integrazione tra le linee di grande percorrenza e il trasporto locale, attraverso la realizzazione di centri di scambio, anche al fine di garantire lo sviluppo sostenibile di un sistema integrato dei trasporti;

[31]   Sono le discipline di attuazione direttive “particolari” in materia di salute e sicurezza sul lavoro rispetto alla direttiva “madre” 89/391/CEE.

[32]    Direttiva 30 novembre 1989, n. 89/654/CEE del Consiglio relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro (prima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE

[33]    Direttiva 30 novembre 1989, n. 89/656/CEE del Consiglio relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (terza direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE).

[34]    D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili

[35]    Dir. 24 giugno 1992, n. 92/57/CEE Direttiva del Consiglioriguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

[36]    D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222, “Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell’articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109”.

[37]    D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni

[38]    D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 235, Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori.

[39]    D.M. del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale 2 settembre 1968 sul Riconoscimento di efficacia di alcune misure tecniche di sicurezza per i ponteggi metallici fissi, sostitutive di quelle indicate nel D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164.

[40]    D.M. 23 marzo 1990, n. 115, Riconoscimento di efficacia per ponteggi metallici fissi aventi interasse tra i montanti superiore a metri 1,80

[41]    D.M. 27 marzo 1998, Riconoscimento di conformità alle vigenti norme di mezzi e sistemi di sicurezza relativi alla costruzione e all'impiego di ponti su ruote a torre

[42]    D.M. 23 marzo 2000, Riconoscimento di conformità alle vigenti norme di mezzi e sistemi di sicurezza relativi alla costruzione ed all'impiego di scale portatili

[43]    D.M. 6 agosto 2004, Autorizzazione ai laboratori di certificazione, ai fini degli accertamenti previsti dalle disposizioni di cui ai decreti adottati ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e dalle disposizioni di cui all'art. 30 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164.

[44]    Si sottolinea il fatto che non sono presenti nel testo dello schema di decreto le norme del D.lgs. 626/1994 riguardanti gli obblighi del datore di lavoro relativi all’impiego delle scale a pioli (articolo 36-ter) e relativi all’impiego dei ponteggi (articolo 36-quater).

[45]    Dir. 24 giugno 1992, n. 92/58/CEE, Direttiva del Consigliorecante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro (nona direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE).

[46]   Cfr. l’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della L. 30 luglio 1990, n. 212).

[47]   La citata Commissione è un’organizzazione internazionale non governativa con lo scopo di promuovere il progresso scientifico, la conoscenza e lo sviluppo di salute e sicurezza sul lavoro in tutti i suoi aspetti.

[48]   Le visite mediche comprendono, a cura e a spese del datore di lavoro, i necessari esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche, anche la fine di verificare, nei casi indicati dall’ordinamento, stati di alcol dipendenza o assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. Il medico competente allega gli esiti delle visite alla cartella sanitaria e di rischio secondo modelli e criteri predefiniti. All’esito della visita, il medico competente esprime uno dei seguenti giudizi: idoneità; idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; inidoneità temporanea; inidoneità permanente. Lo stesso medico informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore dei suddetti giudizi, che possono essere impugnati mediante ricorso all’organo di vigilanza territorialmente competente.

[49]   Ai sensi dell’articolo 2103 del codice civile nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad una altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

[50]   Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Cfr. in particolare l’articolo 53.

[51]   Di cui all’articolo 1, comma 2, lettera s), n. 1, della legge di delega.

[52]   In proposito, va ricordato che l’articolo 15 del D.Lgs. 626/1994 faceva riferimento alle misure di “pronto soccorso”.

[53]    Invece, nella disciplina originaria del D.Lgs. 626/1994, l’apparato sanzionatorio operava fondamentalmente attraverso due tipologie di reato:

   reati contravvenzionali che sanzionano un comportamento semplicemente omissivo del datore di lavoro anche se da esso non derivi in concreto una situazione di pericolo e nessun lavoratore ha subito un danno;

   reati derivanti dall’inosservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi generali e particolari di sicurezza, da cui derivano determinati eventi, dannosi o pericolosi per l’incolumità psico-fisica dei lavoratori. Si trattava dei seguenti reati: delitti colposi contro la persona; omissione o rimozione di cautele infortunistiche; omissione o rimozione colposa di dispositivi di sicurezza.

[54]    Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

[55]   Alla data attuale tale accordo non sarebbe stato formalizzato. 

[56]   Per una disamina più puntuale, si rimanda alla scheda sul contenuto del D.Lgs. 81/2008.

[57]   Ai sensi del richiamato articolo, gli uffici all'estero comprendono: le rappresentanze diplomatiche, che si distinguono in Ambasciate e Legazioni, denominate negli articoli seguenti Missioni diplomatiche, e in rappresentanze permanenti presso Enti o Organizzazioni internazionali; gli uffici consolari, che si distinguono in uffici consolari di I e di II categoria; gli istituti italiani di cultura.

[58]   “Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri”.

[59]   “Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio”.

[60]   Tale articolo reca le disposizioni inerenti i componenti dell'impresa familiare di cui all’articolo 230-bis c.c., e ai lavoratori autonomi.

[61]   “Legge-quadro sul volontariato”.

[62]   Per ULA si intende il numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale rappresentano frazioni di ULA.

[63]L’articolo 2087 del codice civile dispone che “L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

[64]   Ai sensi dell’articolo 3, comma 34, del D.Lgs. 163/2006, la centrale di committenza è un'amministrazione aggiudicatrice che acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.

[65]   Ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/2008, tale attività non è delegabile dal datore di lavoro.

[66]   Accordo quadro europeo sullo stress nei luoghi di lavoro siglato l’8 ottobre 2004.

[67]   Tale termine (3 mesi) era previsto nell’articolo 96-bis del D.Lgs. 626/1994.

[68]   Tale direttiva è stata attuata con il D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494.

[69]   Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all'articolo 100, comma 1.

[70]   In estrema sintesi, il DURC, introdotto dal D.Lgs. 494/1996, consiste in un documento attestante l'assolvimento, da parte dell'impresa, degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile. Il DURC serve per tutti gli appalti e subappalti di lavori pubblici (verifica dei requisiti per la partecipazione alle gare, aggiudicazione alle gare aggiudicazione dell'appalto, stipula del contratto, stati d'avanzamento lavori, liquidazioni finali), per i lavori privati soggetti al rilascio della concessione edilizia o alla DIA, per le attestazioni SOA.

[71]   L’articolo 2, comma 1, lettera ee), del D.Lgs. 81/2008 definisce tali organismi come quelli costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento.

[72]   Si ricorda che ai sensi dell’articolo 76 del d.Lgs. 276/2003, sono organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro le commissioni di certificazione istituite, tra gli altri, presso gli enti bilaterali costituiti nell'ambito territoriale di riferimento ovvero a livello nazionale, nonché le università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie, registrate nell'apposito albo istituito presso il Ministero del lavoro, esclusivamente nell'ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto del lavoro di ruolo.

[73]   Introdotti dall’articolo 118 della L. 388/2000, i richiamati fondi rappresentano gli organismi deputati a gestire gli interventi di formazione continua, e sono costituiti, sulla base di accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, per specifici settori economici (industria, agricoltura, terziario, artigianato, salva la possibilità che gli Accordi interconfederali prevedano la costituzione di fondi anche per settori diversi.

[74]   A tali fondi, di cui all’articolo 12 del D.Lgs. 276/2003, i soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro sono tenuti a versare ai fondi di cui al comma 4 un contributo pari al 4% della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per l'esercizio di attività di somministrazione. Tali risorse sono destinate per sostenere interventi volti, in particolare, alla promozione di percorsi di qualificazione e riqualificazione, anche in funzione di continuità di occasioni di impiego, nonché a prevedere specifiche misure di carattere previdenziale.

[75]   Per una disamina più puntuale del citato fondo, si rimanda alla scheda di lettura sul contenuto del D.Lgs. 81/2008.