Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Disposizioni integrative e correttive al Codice delle leggi antimafia (D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159) - Schema di D.Lgs. n. 483
Serie: Atti del Governo    Numero: 429
Data: 20/06/2012
Descrittori:
CODICE E CODIFICAZIONI   DL 2011 0159
L 2010 0136   MAFIA E CAMORRA
PREVENZIONE DEL CRIMINE     
Organi della Camera: II-Giustizia

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Atti del Governo

 

Disposizioni integrative e correttive
al Codice delle leggi antimafia
(D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159)

 

Schema di D.Lgs. n. 483

(art. 1 commi 4 e 5 e art. 2 commi 3 e 4,
L. 13 agosto 2010 n. 136)

 

 

 

Schede di lettura

 

 

n. 429

 

 

 

20 giugno 2012

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Giustizia

( 066760-9148 / 066760-9559 – * st_giustizia@camera.it

 

 

 

 

 

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File: Gi0780.doc


INDICE

Schede di lettura

Quadro normativo e norma di delega  3

§      Il Codice antimafia  3

§      La delega per le disposizioni integrative e correttive  10

Contenuto dello schema di decreto legislativo  11

§      Capo I,  Disposizioni correttive in materia di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati e di rilascio della documentazione antimafia  11

§      Art. 1  (Modifiche in materia di assistenza legale alla procedura di amministrazione dei beni sequestrati o confiscati)11

§      Art. 2 (Modifiche in materia di situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa e soggetti sottoposti alla verifica antimafia)13

§      Art. 3 (Validità della documentazione antimafia)17

§      Art. 4  (Modifiche in materia di comunicazioni e informazione antimafia)19

§      Art. 5 (Procedimento di rilascio delle informazioni antimafia)30

§      Art. 6 (Disposizioni concernenti i collegamenti informatici o telematici utilizzabili in attesa della realizzazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia)33

§      Art. 7 (Modifiche concernenti la rappresentanza in giudizio dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)34

§      Capo II, Disposizioni transitorie e di coordinamento  36

§      Art. 8 (Ulteriori disposizioni di coordinamento e correzioni formali)36

§      Art. 9 (Disposizioni concernenti l’entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e conseguenti abrogazioni)39

§      Art. 10 (Clausola di invarianza finanziaria)42

 

 


Schede di lettura

 


Quadro normativo e norma di delega

Il Codice antimafia

Il decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia) ha dato attuazione a due distinte deleghe contenute nella legge 13 agosto 2010, n. 136, recante il Piano straordinario contro le mafie.

La prima delega era contenuta nell'articolo 1 della legge e atteneva all'emanazione, entro un anno, di un codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. Per la normativa di contrasto alla criminalità organizzata era disposta la sola attività di ricognizione, armonizzazione e coordinamento della normativa vigente mentre per le misure di prevenzione si prevedevano numerosissimi e specifici principi e criteri di delega.

La seconda delega, contenuta nell'articolo 2 della medesima legge prevedeva, entro un anno, l'aggiornamento e la semplificazione della normativa in materia di documentazione antimafia, sulla base di una serie di specifici criteri.

 

Il Governo ha deciso di esercitare entrambe le deleghe attraverso un unico decreto legislativo, il d.lgs n. 159 del 2011, composto da 120 articoli suddivisi in 4 libri. Il testo definitivo del provvedimento ha recepito parzialmente le indicazioni emerse in sede di esame parlamentare dello schema di decreto[1].

 

In estrema sintesi si può affermare che, nonostante le limitazioni delle norme di delega, il D.Lgs 159/2011 ha introdotto alcune rilevanti novità nella normativa antimafia. Oltre alla disciplina volta alla tutela dei terzi di buona fede nei rapporti con le misure di prevenzione e le procedure concorsuali, si segnalano, tra le altre:

§         la possibile udienza pubblica del procedimento applicativo delle misure di prevenzione;

§         l'ampliamento dei poteri dei prefetti in relazione all'accesso ai cantieri e delle situazioni da cui lo stesso prefetto può desumere l'infiltrazione mafiosa;

§         l'obbligo di recesso dal contratto in caso di informazione antimafia interdittiva;

§         l'istituzione di un'unica banca dati nazionale della documentazione antimafia;

§         le maggiori tutele per gli enti assegnatari dei beni confiscati.

 

Il Libro I, Le misure di prevenzione

In particolare, il Libro I del decreto dà attuazione alla delega contenuta nell'articolo 1 della legge 136/2010, e concerne il riordino della disciplina delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, non limitata alle sole misure di contrasto alla mafia.

Si provvede, da un lato, a riassumere, con modalità meramente compilative, la disciplina che regolamentava, attraverso un serie di disposizioni contenute in normative diverse, la complessa materia delle misure di prevenzione personali e patrimoniali; dall'altro, sono introdotte modifiche e aggiornamenti delle normative più datate, attuando anche complesse riscritture (è il caso dei diritti dei terzi nelle procedure di prevenzione).

E' confermata la distinzione tra misure di prevenzione personali (titolo I) e patrimoniali (titolo II), con distinti procedimenti applicativi.

 

In particolare, il Titolo I (artt. 1-15) tratta delle misure di prevenzione personali, distinguendo:

-            le misure che possono essere applicate dal questore (capo I). Si tratta del foglio di via obbligatorio o con avviso orale ricolto a coloro che debbano ritenersi abitualmente dediti a traffici delittuosi; coloro che per la condotta e il tenore di vita debba ritenersi, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; coloro che per il loro comportamento debba ritenersi che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

-            le misure che possono essere applicate dall'autorità giudiziaria (capo II). In questo caso spetta al questore, al procuratore nazionale antimafia, al procuratore della Repubblica competente per territorio e al direttore della Direzione investigativa antimafia proporre le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale per i soggetti destinatari delle misure di prevenzione personale applicate dal questore nonché per gli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'articolo 416-bis c.p.; per gli indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis c.p.p. ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del Dl 306/1992 (trasferimento fraudolento di valori); ovvero per una serie ulteriore di soggetti che abbiano compiuto atti preparatori di atti terroristici, che siano ritenuti socialmente pericolosi[2].

Per le misure di prevenzione personale disposte dall’autorità giudiziaria, il procedimento delineato dal Codice antimafia prevede che il tribunale provveda, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposta. Il presidente dispone che il procedimento si svolga in pubblica udienza quando l'interessato ne faccia richiesta. Il provvedimento può essere revocato o modificato dall'organo dal quale fu emanato; può anche essere impugnato con ricorso alla Corte d'Appello, ma il ricorso non ha effetto sospensivo.

 

Il Titolo II (artt. 16-34) disciplina le misure di prevenzione patrimoniali che possono essere applicate agli stessi soggetti cui possono essere applicare le misure di prevenzione personali dall’autorità giudiziaria, nonché alle persone fisiche e giuridiche segnalate al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite o ad altro organismo internazionale competente per disporre il congelamento di fondi o di risorse economiche[3].

Le misure patrimoniali possono essere proposte dal procuratore, dal questore o dal direttore della Dia competente per territorio.

A seguito delle indagini patrimoniali, possono essere predisposti il sequestro (per i beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego) o la confisca (dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità in valore sproporzionato al proprio reddito, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego), anche per equivalente.

I provvedimenti che dispongono la confisca dei beni sequestrati, la confisca della cauzione o l'esecuzione sui beni costituiti in garanzia diventano esecutivi con la definitività delle relative pronunce. In caso di appello (per il quale si applica la medesima disciplina prevista per le impugnazioni dei provvedimenti che predispongono misure di prevenzione personale), il provvedimento di confisca perde efficacia se la Corte d'appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso.

Il Codice antimafia prevede che possa essere richiesta la revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione, nelle forme previste dall'articolo 630 del c.p.p., in ogni caso solo al fine di dimostrare il difetto originario dei presupposti per l'applicazione della misura. L'azione di prevenzione può essere esercitata anche indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale. Il sequestro e la confisca di prevenzione possono essere disposti anche in relazione a beni già sottoposti a sequestro in un procedimento penale. In tal caso la custodia giudiziale dei beni sequestrati nel processo penale viene affidata all'amministratore giudiziario.

 

Il Libro I detta inoltre la disciplina dell’amministrazione, gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati (titolo III).

 

Il Titolo III (artt. da 35 a 51) stabilisce che con il provvedimento con il quale è disposto il sequestro preventivo (ex titolo II) il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore giudiziario. Fino al decreto di confisca di primo grado, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ex libro III, titolo II) coadiuva l'amministratore giudiziario sotto la direzione del giudice delegato: sulla base degli indirizzi dettati dall'Agenzia, il giudice delegato impartisce le direttive generali della gestione dei beni sequestrati.

A seguito della confisca definitiva di prevenzione, i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi. La destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con delibera del Consiglio direttivo dell'Agenzia[4]. La somma ricavata dalla vendita affluiscono al Fondo unico giustizia per essere rassegnati nella misura del 50% al ministero dell'Interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura del 50% al ministero della Giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica.

 

Per ovviare alle rilevanti difficoltà applicative, importanti novità hanno interessato la tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali (titolo IV).

 

In base al Titolo IV (articoli da 52 a 65), la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro. I crediti per titolo anteriore al sequestro, verificati a seguito della richiesta del creditore dopo la composizione dello stato passivo, sono soddisfatti dallo Stato nel limite del 70 per cento del valore dei beni sequestrati o confiscati.

A seguito del sequestro non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive. Se al momento dell'esecuzione del sequestro un contratto relativo al bene o all'azienda sequestrata è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto.

L'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei crediti e delle rispettive scadenze e l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali o personali sui beni, con l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. All'udienza il giudice delegato, assunte anche d'ufficio le opportune informazioni, verifica le domande di ammissione al credito, indicando distintamente i crediti che ritiene di ammettere, con indicazione delle eventuali cause di prelazione, e quelli che ritiene di non ammettere, in tutto o in parte, esponendo sommariamente i motivi della esclusione. Conclusa l'udienza di verifica, l'amministratore giudiziario effettua la liquidazione dei beni mobili, delle aziende o rami d'azienda e degli immobili ove le somme apprese, riscosse o comunque ricevute non siano sufficienti a soddisfare i creditori utilmente collocati al passivo.

Nei sessanta giorni successivi alla formazione dello stato passivo l'amministratore giudiziario redige un progetto di pagamento dei crediti, contenente l'elenco dei crediti utilmente collocati al passivo, con le relative cause di prelazione, nonché l'indicazione degli importi da corrispondere a ciascun creditore.

Quanto ai rapporti tra questa procedura e l’eventuale fallimento dell'imprenditore i cui beni aziendali siano sottoposti a sequestro o a confisca, il Codice dispone che, salva l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento possa essere assunta dal debitore o da uno o più creditori; in alternativa può essere anche il pubblico ministero che, anche su segnalazione dell'amministratore giudiziario che ne rilevi i presupposti, chiede al tribunale competente che venga dichiarato il fallimento dell'imprenditore. Ove sui beni compresi nel fallimento sia disposto sequestro, il giudice delegato dispone con decreto non reclamabile la separazione di tali beni dalla massa attiva del fallimento e la loro consegna all'amministratore giudiziario. Quando la dichiarazione di fallimento è successiva all'applicazione delle misure di prevenzione del controllo ovvero dell'amministrazione giudiziaria, la misura di prevenzione cessa sui beni compresi nel fallimento.

 

Infine, il Libro I del decreto regola gli effetti delle misure di prevenzione, stabilisce le sanzioni per le violazioni alle prescrizioni imposte con le misure di prevenzione, disciplina la riabilitazione e detta disposizioni finali (titolo V).

 

Il Titolo V (articoli da 66 a 81) stabilisce che l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I importa alcuni effetti, tra cui l'impossibilità di ottenere licenze, autorizzazioni, concessioni iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di contributi, finanziamenti ecc., nonché la decadenza del diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni già in possesso (articolo 67).

Il Codice disciplina inoltre la procedura per la riabilitazione (articolo 70) disponendo che, trascorsi tre anni dalla cessazione della misura di prevenzione personale, l'interessato possa presentare apposita richiesta. La riabilitazione viene concessa se il soggetto ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta.

 

Il Libro II, Le disposizioni in materia di documentazione antimafia

Il Libro II del decreto legislativo è dedicato, invece, al riordino della disciplina della documentazione antimafia, distinta in comunicazioni e informazioni antimafia; ulteriori disposizioni riguardano, rispettivamente, la Banca dati nazionale della documentazione antimafia nonché le norme sullo scioglimento degli enti locali per infiltrazioni mafiose.

 

In particolare, presso il ministero dell'Interno è istituita la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, contenente tutte le comunicazioni e le informazioni antimafia. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, gli enti e le aziende vigilate dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di opere pubbliche, devono acquisire la documentazione antimafia prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici (articolo 83).

Sono sottoposti alla verifica antimafia tutti gli operatori economici (articolo 85) nonché l'ente locale, sciolto ai sensi dell'articolo 143 Testo unico egli enti locali (articolo 100).

 

La documentazione antimafia è costituita dalla comunicazione antimafia e dall'informazione antimafia.

La prima, rilasciata dal prefetto, consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67. Fuori dai casi in cui è richiesta l'informativa antimafia e nei casi urgenti, i contratti e i subcontratti sono stipulati previa acquisizione di apposita autocertificazione.

L'informazione antimafia, rilasciata dal prefetto e richiesta prima di stipulare, approvare, autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67, il cui valore sia superiore a determinate soglie (articolo 91), consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, nonché nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate.

 

Il Libro III, Le attività informative ed investigative nella lotta contro la criminalità organizzata; l’Agenzia per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità

Il Libro III contiene la disciplina relativa alle attività investigative nella lotta contro la criminalità organizzata: una prima parte concerne le magistrature specializzate nella lotta alla criminalità organizzata ovvero la D.N.A. (Direzione Nazionale Antimafia) e la D.D.A. (Direzione distrettuale antimafia); la seconda parte contiene la disciplina dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alle mafie.

 

Il Titolo I (articoli da 101 a 109) prevede i seguenti organi:

§         Direzione distrettuale antimafia e Direzione nazionale antimafia;

§         Direzione investigativa antimafia. È istituita nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, con il compito di assicurare lo svolgimento delle attività di investigazione preventiva attinenti alla criminalità organizzata, nonché di effettuare indagini di polizia giudiziaria relative esclusivamente a delitti di associazione di tipo mafioso o comunque ricollegabili all'associazione medesima;

§         Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata. E’ istituito presso il ministero dell'Interno  ed è presieduto dal ministro dell'Interno. Il Consiglio provvede a definire e adeguare gli indirizzi per le linee di prevenzione anticrimine e per le attività investigative; individuare le risorse, i mezzi e le attrezzature occorrenti al funzionamento dei servizi e a fissarne i criteri per razionalizzarne l'impiego; verificare periodicamente i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi strategici delineati proponendo l'adozione dei provvedimenti atti a rimuovere carenze e disfunzioni e ad accertare responsabilità e inadempienze; concorrere a determinare le direttive per lo svolgimento delle attività di coordinamento e di controllo da parte dei prefetti dei capoluoghi di regione, nell'ambito dei poteri delegati agli stessi.

 

Il Titolo II (articoli da 110 a 114) disciplina l’Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (soggetto di diritto pubblico, sottoposta alla vigilanza del ministro dell'Interno), alla quale sono attribuiti una serie di rilevanti compiti, tra i quali si segnalano:

§         l’acquisizione dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione, nonché delle informazioni relative allo stato dei relativi procedimenti;

§         la programmazione dell'assegnazione e della destinazione dei beni confiscati;

§         l’ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati, nonché amministrazione e destinazione dei beni confiscati.

 

Il Libro IV, Le disposizioni transitorie e di coordinamento

Il Libro IV, infine, prevede le necessarie norme di coordinamento, una disciplina transitoria nonché una serie di abrogazioni volte a rendere più chiara la normativa ed evitare inutili duplicazioni.

 

Il libro prescrive alcune disposizioni di coordinamento con la legge 1423/1956, la legge 575/1965, la legge 410/1991 e la legge 629/1982 (articolo 115).

È previsto un regime transitorio, secondo il quale le disposizioni contenute nel libro I non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione, continuandosi ad applicare le norme previgenti.

È previsto un regime transitorio per l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, per la quale sono previste disposizioni finanziarie per l'istituzione e il funzionamento (articolo 118).

L'entrata in vigore delle disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV sulla documentazione antimafia è prevista decorsi 24 mesi dalla data di pubblicazione sulla "Gazzetta Ufficiale" del regolamento ovvero, quando più di uno, dell'ultimo dei regolamenti di cui all'articolo 99, comma 1 sul funzionamento della banca dati presso il ministero dell'Interno (articolo 119).

 

La delega per le disposizioni integrative e correttive

Lo schema di decreto legislativo all’esame della Commissione giustizia apporta modifiche tanto al libro I, relativo alle ministre di prevenzione, quanto al libro II, relativo alla documentazione antimafia.

Conseguentemente, l’analisi delle disposizioni di delega deve riguardare due distinte disposizioni della legge n. 136 del 2010, vale a dire l’art. 1 (Delega al Governo per l’emanazione di un codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) e l’art. 2 (Delega al Governo per l’emanazione di nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia).

Entrambe le disposizioni, peraltro, oltre a elencare analiticamente principi e criteri direttivi della delega, prevedono che entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 159 del 2011, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi già stabiliti, il Governo possa adottare disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo (art. 1, comma 5; art. 2, comma 4).

Anche per le disposizioni integrative e correttive dello schema di decreto legislativo, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti (art. 1, comma 4; art. 2, comma 3).

Le due norme di delega si differenziano solo per quanto riguarda il termine a disposizione delle commissioni per l’espressione del parere:

§         60 giorni dalla trasmissione dello schema, per le correzioni alle disposizioni riguardanti le misure di prevenzione (libro I);

§         45 giorni dalla trasmissione dello schema, per le correzioni alle disposizioni riguardanti le misure di prevenzione (libro II).

 

Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di competenza, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

 


Contenuto dello schema di decreto legislativo

Capo I,
Disposizioni correttive in materia di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati e di rilascio della documentazione antimafia

Art. 1
(Modifiche in materia di assistenza legale alla procedura di amministrazione dei beni sequestrati o confiscati)

L’articolo 1 interviene sul Libro I, Titolo III, del Codice antimafia, in tema di amministrazione, gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati, per novellare l’articolo 39 relativo all’assistenza legale all’amministratore giudiziario nel corso della procedura.

 

Si ricorda che con il provvedimento con il quale è disposto il sequestro preventivo (in base al titolo II) il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore giudiziario.

Fino al decreto di confisca di primo grado l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata coadiuva l'amministratore giudiziario sotto la direzione del giudice delegato: sulla base degli indirizzi dettati dall'Agenzia, il giudice delegato impartisce le direttive generali della gestione dei beni sequestrati (articolo 40).

L’articolo 39 attualmente consente («può») all’amministratore giudiziario di usufruire del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato nelle controversie riguardanti i beni sequestrati e confiscati nel corso di procedimenti per l’applicazione di una misura di prevenzione.

 

D.lgs. n. 159 del 2011 (Codice antimafia)

AG n. 483

Art. 39

Assistenza legale alla procedura

1. Nelle controversie, anche in corso, concernenti rapporti relativi ai beni sequestrati o confiscati, l'amministratore giudiziario può avvalersi dell'Avvocatura dello Stato per l'assistenza legale.

1. L’Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa dell’amministrazione giudiziario nelle controversie, anche in corso, concernenti rapporti relativi a beni sequestrati qualora l’Avvocato Generale dello Stato ne riconosca l’opportunità.

 

La novella:

§         rimette la scelta di assistere l’amministratore giudiziario all’Avvocato generale dello Stato: risulta pertanto ribaltata la situazione attuale, nella quale è l’amministratore giudiziario a decidere se avvalersi o meno dell’Avvocatura («l'amministratore giudiziario può avvalersi dell'Avvocatura»);

 

La relazione illustrativa dello schema spiega che attraverso la valutazione dell’Avvocato dello Stato sarà possibile «verificare che l'intervento dell'Organo erariale avvenga laddove vi è effettiva necessità di un patrocinio specializzato, evitando scelte antieconomiche o sovrabbondanti che potrebbero anche riverberarsi negativamente sulla finanza statale. E' il caso dei procedimenti giudiziari fuori distretto, per i quali potrebbe essere necessario avvalersi, per l'esercizio di attività meramente procuratorie, di avvocati del libero foro».

 

§         limita la previsione alle controversie riguardanti i beni sequestrati (in quanto i beni confiscati sono gestiti dall’Agenzia nazionale, istituzionalmente patrocinata dall’Avvocatura ex art. 114 del Codice, modificato dall’art. 7 del presente provvedimento, v. infra);

 

 


Art. 2
(Modifiche in materia di situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa e soggetti sottoposti alla verifica antimafia)

L’articolo 2 interviene sul Libro II del Codice antimafia, relativo alla documentazione antimafia, per novellare l’articolo 85, che elenca gli operatori economici da sottoporre alla verifica antimafia.

Come si evince dal testo a fronte, la novella è volta ad ampliare le categorie di soggetti nei cui confronti devono essere espletate le prescritte verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia.

 

D.lgs. n. 159 del 2011 (Codice antimafia)

AG n. 483

Art. 85

Soggetti sottoposti alla verifica antimafia

1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.

1. Identico.

2.  La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:

2. Identico:

a)  per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;

a) identica;

b)  per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

b) identica;

c)  per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;

c) identica;

d)  per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;

d)  per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, e per i gruppi europei di interesse economico a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;

e)  per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;

e) identica;

f)  per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;

f) identica;

g)  per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;

g) identica;

h)  per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;

h) identica;

i)  per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.

i) identica.

 

2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall’articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

 

2-ter. Per le società costituite all’estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell’impresa.

 

2-quater. Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell’ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell’organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.

3.  L'informazione antimafia, oltre che ai soggetti di cui ai commi 1 e 2, deve riferirsi anche ai familiari conviventi.

3.  L'informazione antimafia, oltre che ai soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, deve riferirsi anche ai familiari conviventi.

 

In particolare, il decreto correttivo estende le verifiche antimafia:

 

§         ai gruppi europei di interesse economico (G.E.I.E.), che vengono equiparati nei controlli ai consorzi di cui all’art. 2602 c.c. (comma 2, lett. d);

 

Si ricorda che il decreto legislativo n. 240 del 1991 (Norme per l'applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE relativo all'istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico GEIE, ai sensi dell'art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 428) dispone all’art. 10 che si applichino ai GEIE «le disposizioni in materia di concessioni ed appalti per opere o lavori pubblici o di pubblica utilità o per forniture pubbliche stabilite per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi» (comma 1); la stessa disposizione (comma 2) prevede l’applicazione ai GEIE anche della legislazione antimafia (in particolare delle leggi nn. 575 del 1965, 646 del 1982 e 55 del 1990).

 

§         ai membri dei collegi sindacali di associazioni e società nonché ai componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (comma 2-bis).

 

Si ricorda che l’art. 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 esclude la responsabilità della persona giuridica se la stessa ha affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli organizzativi e di curare il loro aggiornamento.

 

§         Alle imprese prive di sede principale o secondaria in Italia (comma 2-ter). In particolare la documentazione antimafia dovrà riguardare coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell’impresa;

 

§         alle società concessionarie di giochi pubblici (comma 2-quater). Nell’ambito di tali società, la documentazione antimafia dovrà riferirsi:

-          ai soci con capitale o patrimonio superiore al 2%

-          ai direttori generali

-          ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle organizzazioni in Italia di soggetti non residenti

-          al legale rappresentante, ai componenti dell’organo di amministrazione di società di capitali che detengano quote della concessionaria di giochi pubblici;

-          alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano le società di capitali che detengono quote della concessionaria di giochi pubblici, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Per tutte questi soggetti la documentazione antimafia deve riferirsi anche al coniuge non separato.

 


Art. 3
(Validità della documentazione antimafia)

L’articolo 3 interviene sull’articolo 86 del Codice antimafia, che dispone in ordine alla validità della documentazione antimafia.

 

Si ricorda che la documentazione antimafia è costituita dalla comunicazione antimafia e dall'informazione antimafia. La prima, rilasciata dal prefetto, consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67. Fuori dai casi in cui è richiesta l'informativa antimafia e nei casi urgenti, i contratti e i subcontratti sono stipulati previa acquisizione di apposita autocertificazione.

L'informazione antimafia, rilasciata dal prefetto e richiesta prima di stipulare, approvare, autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67, il cui valore sia superiore a determinate soglie (articolo 91), consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, nonché nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate dalla verifica.

 

D.lgs. n. 159 del 2011 (Codice antimafia)

AG n. 483

Art. 86 

Validità della documentazione antimafia

1.  La comunicazione antimafia è utilizzabile per un periodo di sei mesi dalla data del rilascio, anche per altri procedimenti riguardanti i medesimi soggetti. È consentito all'interessato di utilizzare la comunicazione, in corso di validità conseguita per altro procedimento, anche in copia autentica.

1. La comunicazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, con le modalità di cui all’articolo 88, ha una validità di sei mesi dalla data dell’acquisizione.

2.  L'informazione antimafia è utilizzabile per un periodo di dodici mesi dalla data del rilascio, qualora non siano intervenuti mutamenti nell'assetto societario e gestionale dell'impresa oggetto dell'informazione. Essa è utilizzabile anche per altri procedimenti riguardanti i medesimi soggetti. È consentito all'interessato di utilizzare l'informazione antimafia, in corso di validità conseguita per altro procedimento, anche in copia autentica.

2. L'informazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, con le modalità di cui all’articolo 92, ha una validità di dodici mesi dalla data dell’acquisizione, salvo che non ricorrano le modificazioni di cui al comma 3.

3.  I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto, che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'articolo 85.

3. Identico.

4.  La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 60.000 euro. Per il procedimento di accertamento e di contestazione dell'infrazione, nonché per quello di applicazione della relativa sanzione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è irrogata dal prefetto.

4. Identico.

5.  I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che acquisiscono la comunicazione antimafia, di data non anteriore a sei mesi, o l'informazione antimafia, di data non anteriore a dodici mesi, adottano il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di validità della predetta documentazione antimafia.

5. Identico.

 

Tanto per la comunicazione antimafia, quanto per l’informazione antimafia, il decreto correttivo precisa che i termini rispettivamente di sei mesi e dodici mesi dal rilascio sono termini di validità della documentazione.

 


Art. 4
(Modifiche in materia di comunicazioni e informazione antimafia)

 

L’articolo 4 novella tre distinti articoli del Codice antimafia.

 

Le lettere a) e b) intervengono rispettivamente sugli articoli 87 e 88 del Codice, relativi alla comunicazione antimafia.

 

Si ricorda che la comunicazione antimafia è rilasciata dal prefetto e consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67.

L’articolo 67 del Codice, infatti, dispone che la persona alla quale sia stata applicata dall’autorità giudiziaria, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione personale non possa ottenere:

-          licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;

-          concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;

-          concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;

-          iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;

-          attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;

-          altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;

-          contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;

-          licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti.

 

In particolare, novellando l’articolo 87, la lettera a), lo schema di decreto esclude dai soggetti che possono richiedere la comunicazione antimafia i privati (tanto persone fisiche, quanto imprese, associazioni o consorzi).

La comunicazione antimafia potrà essere richiesta al prefetto esclusivamente dai soggetti di cui all’art. 83 del Codice, vale a dire le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici (anche costituiti in stazioni uniche appaltanti), gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, nonché i concessionari di opere pubbliche e i c.d. contraenti generali (tutti soggetti che hanno natura pubblicistica). Sono questi infatti i soggetti che devono acquisire la documentazione antimafia prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67.

 

D.lgs. n. 159 del 2011 (Codice antimafia)

AG n. 483

Capo III
Comunicazioni antimafia

Art. 87 

Competenza al rilascio della comunicazione antimafia

1. La comunicazione antimafia è rilasciata dal prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede, ovvero, se richiesta da persone fisiche, imprese, associazioni o consorzi, dal prefetto della provincia in cui gli stessi risiedono o hanno sede, ed è conseguita mediante consultazione della banca dati nazionale da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1, debitamente autorizzati. La richiesta da parte dei soggetti privati interessati deve essere corredata della documentazione di cui all'articolo 91, comma 4, lettera b).

1. La comunicazione antimafia è rilasciata dal prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede ed è conseguita mediante consultazione della banca dati nazionale da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1, debitamente autorizzati.

2.  Nei confronti dei soggetti aventi residenza o sede all'estero, la comunicazione antimafia è rilasciata dal prefetto della provincia dove ha inizio l'esecuzione dei contratti e dei subcontratti pubblici nonché delle attività oggetto dei provvedimenti indicati nell'articolo 67.

2. Identico.

3.  Ai fini del rilascio della comunicazione antimafia le prefetture usufruiscono del collegamento alla banca dati di cui al successivo capo V.

3. Identico.

 

La relazione illustrativa giustifica questa novella con l’esigenza di adeguare, anche sul piano formale, la disciplina della comunicazione antimafia ai principi della c.d. decertificazione, che escludono non solo che l’amministrazione possa richiedere a un privato certificazioni riguardanti informazioni in proprio possesso, ma escludono anche che tali certificati, ove rilasciati, siano validi.

 

Si ricorda, infatti, che il nostro ordinamento ha da tempo accolto il principio in base al quale deve essere limitato al massimo l’obbligo di certificazione dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione. Il Testo unico sulla documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000)[5] afferma, all’art. 43, che per quanto riguarda le certificazioni, le amministrazioni pubbliche non possono richiederle se riguardano informazioni già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare.

Tale principio è stato ulteriormente rafforzato dall’art. 15 della legge di stabilità 2012 (legge n. 183 del 2011) che – con la finalità di ridurre gli oneri a carico dei privati – ha introdotto la previsione dell’invalidità e inutilizzabilità delle certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione nei rapporti con organi della pubblica amministrazione stessa. Pertanto, in base alla normativa vigente, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. In luogo di tali certificazioni, nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive. Per rafforzare il precetto, il TU sulla documentazione amministrativa prevede (art. 40) l’obbligo di apposizione sui certificati, a pena di nullità, della dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.

 

La lettera b) novella l’articolo 88 del Codice antimafia, che disciplina i termini per il rilascio della comunicazione antimafia da parte del prefetto. Lo schema di decreto correttivo intende specificare la procedura da seguire laddove la comunicazione riguardi un soggetto non censito dalla Banca dati nazionale.

 

D.lgs. n. 159 del 2011 (Codice antimafia)

AG n. 483

Art. 88

Termini per il rilascio della comunicazione antimafia

1.  Il rilascio della comunicazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati quando non emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67. In tali casi, la comunicazione antimafia liberatoria attesta che la stessa è emessa utilizzando il collegamento alla banca dati.

1.  Il rilascio della comunicazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati quando non emerge, a carico dei soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67. In tali casi, la comunicazione antimafia liberatoria attesta che la stessa è emessa utilizzando il collegamento alla banca dati.

2.  Quando dalla consultazione della banca dati emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, il prefetto effettua le necessarie verifiche e accerta la corrispondenza dei motivi ostativi emersi dalla consultazione della banca dati alla situazione aggiornata del soggetto sottoposto agli accertamenti.

2. Identico.

3.  Qualora le verifiche effettuate ai sensi del comma 2 diano esito positivo, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia interdittiva ovvero, nel caso in cui le verifiche medesime diano esito negativo, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia liberatoria attestando che la stessa è emessa utilizzando il collegamento alla banca dati.

3. Identico.

 

3-bis. Il prefetto procede alle stesse verifiche quando la consultazione della Banca dati è eseguita per un soggetto che risulti non censito.

4.  Nei casi previsti dai commi 2 e 3, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Quando le verifiche disposte siano di particolare complessità, il prefetto ne dà comunicazione senza ritardo ai soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, e fornisce la comunicazione antimafia entro ulteriori trenta giorni.

4. Identico.

 

In base alle novelle, se il soggetto cui la comunicazione antimafia si riferisce è censito dalla banca dati nazionale:

-          il prefetto deve rilasciare la comunicazione liberatoria immediatamente (comma 1) se la consultazione della banca dati dà esito positivo;

-          il prefetto deve rilasciare la comunicazione antimafia (liberatoria o interdittiva) solo dopo aver effettuato le necessarie verifiche e accertato l’effettivo aggiornamento delle informazioni contenute nella banca dati (commi 2 e 3) se la consultazione della banca dati rileva l’esistenza di cause ostative. In questo caso il prefetto ha a disposizione 45 giorni che – in caso di verifica complessa – possono essere prorogati di ulteriori 30 giorni (comma 4).

 

Per quanto riguarda, invece, il soggetto non censito dalla banca dati nazionale, lo schema di decreto:

-          esclude che il prefetto possa rilasciare immediatamente la comunicazione liberatoria;

-          impone al prefetto di effettuare le necessarie verifiche (già previste dai commi 2 e 3);

-          conseguentemente, il prefetto in questo caso dovrà rilasciare la comunicazione (liberatoria o interdittiva) entro 45 giorni dalla richiesta, prorogabili al massimo di ulteriori 30 (comma 4).

Si rileva l’esigenza di coordinare il testo del comma 4 – relativo ai termini di rilascio della comunicazione in presenza di verifiche ed accertamenti prefettizi - con l’inserimento di un riferimento al comma 3-bis, così da individuare un termine per il rilascio della comunicazione anche a fronte di un interessato non censito dalla banca dati nazionale.

 

La lettera c) novella l’articolo 91 del Codice, relativo all’informazione antimafia.

 

Si ricorda che l'informazione antimafia, rilasciata dal prefetto, deve essere richiesta dai soggetti di cui all’art. 83 del Codice (vale a dire le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, nonché i concessionari di opere pubbliche e i c.d. contraenti generali) prima di stipulare, approvare, autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67, il cui valore sia superiore a determinate soglie. L’informazione consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, nonché nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate dalla verifica.

 

 

D.lgs. n. 159 del 2011 (Codice antimafia)

AG n. 483

Art. 91

Informazione antimafia

1. I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, devono acquisire l'informazione di cui all'articolo 84, comma 3, prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67, il cui valore sia:

a)  pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati;

b)  superiore a 150.000 euro per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali;

c)  superiore a 150.000 euro per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni, cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche.

1. Identico.

2.  È vietato, a pena di nullità, il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiuto allo scopo di eludere l'applicazione del presente articolo.

2. Identico.

3.  La richiesta dell'informazione antimafia deve essere effettuata attraverso la banca dati al momento dell'aggiudicazione del contratto ovvero trenta giorni prima della stipula del subcontratto.

3. Identico.

4.  L'informazione antimafia è richiesta dai soggetti interessati di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che devono indicare:

4. Identico.

a)  la denominazione dell'amministrazione, ente, azienda, società o impresa che procede all'appalto, concessione o erogazione o che è tenuta ad autorizzare il subcontratto, la cessione o il cottimo;

a) identica;

b)  l'oggetto e il valore del contratto, subcontratto, concessione o erogazione;

b) identica;

c)  gli estremi della deliberazione dell'appalto o della concessione ovvero del titolo che legittima l'erogazione;

c) identica;

d)  le complete generalità dell'interessato e, ove previsto, del direttore tecnico o, se trattasi di società, impresa, associazione o consorzio, la denominazione e la sede, nonché le complete generalità degli altri soggetti di cui all'articolo 85;

d) identica;

e)  nel caso di società consortili o di consorzi, le complete generalità dei consorziati che detengono una quota superiore al 10 per cento del capitale o del fondo consortile e quelli che detengono una partecipazione inferiore al 10 per cento e che hanno stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, nonché dei consorziati per conto dei quali la società consortile o il consorzio opera nei confronti della pubblica amministrazione.

e) soppressa.

5.  Il prefetto competente estende gli accertamenti pure ai soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa. Il prefetto, anche sulla documentata richiesta dell'interessato, aggiorna l'esito dell'informazione al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa.

5.  Il prefetto competente estende gli accertamenti pure ai soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa. Per le imprese costituite all'estero e prive di sede secondaria nel territorio dello Stato, il prefetto svolge accertamenti nei riguardi delle persone fisiche che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione. A tal fine, il prefetto verifica l'assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'articolo 67, e accerta se risultano elementi dai quali sia possibile desumere la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, anche attraverso i collegamenti informatici di cui all'articolo 98, comma 3. Il prefetto, anche sulla documentata richiesta dell'interessato, aggiorna l'esito dell'informazione al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa.

6.  Il prefetto può, altresì, desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa da provvedimenti di condanna anche non definitiva per reati strumentali all'attività delle organizzazioni criminali unitamente a concreti elementi da cui risulti che l'attività d'impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata. In tali casi, entro il termine di cui all'articolo 92, rilascia l'informazione antimafia interdittiva.

6.  Il prefetto può, altresì, desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa da provvedimenti di condanna anche non definitiva per reati strumentali all'attività delle organizzazioni criminali unitamente a concreti elementi da cui risulti che l'attività d'impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata, nonché dall'accertamento delle violazioni degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 12 agosto 2010, n. 136, commesse con la condizione della reiterazione prevista dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi, entro il termine di cui all'articolo 92, rilascia l'informazione antimafia interdittiva.

7.  Con regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, sono individuate le diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attività di impresa per le quali, in relazione allo specifico settore d'impiego e alle situazioni ambientali che determinano un maggiore rischio di infiltrazione mafiosa, è sempre obbligatoria l'acquisizione della documentazione indipendentemente dal valore del contratto, subcontratto, concessione, erogazione o provvedimento di cui all'articolo 67.

7. Identico.

 

7-bis. Ai fini dell'adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza di altre amministrazioni, l'informazione antimafia interdittiva, anche emessa in esito all'esercizio dei poteri di accesso, è tempestivamente comunicata anche in via telematica:

a) ai soggetti di cui agli articoli 5, comma 1, e 17, comma 1;

b) al soggetto di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, che ha richiesto il rilascio dell'informazione antimafia;

c) alla camera di commercio del luogo dove ha sede legale l'impresa oggetto di accertamento;

d) al prefetto che ha disposto l'accesso, ove sia diverso da quello che ha adottato l'informativa antimafia interdittiva;

e) all'osservatorio centrale appalti pubblici, presso la direzione investigativa antimafia;

f) all'osservatorio dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture istituito presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

g) all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per le finalità previste dall'art. 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

h) al Ministero delle infrastrutture e trasporti;

i) al Ministero dello sviluppo economico;

I) agli uffici delle Agenzie delle entrate, competenti per il luogo dove ha sede legale l'impresa nei cui confronti è stato richiesto il rilascio dell'informazione antimafia.

 

Lo schema di decreto legislativo correttivo:

§         elimina le disposizioni specifiche sulle società consortili contenute nell’elenco della documentazione che deve essere prodotta al momento della richiesta di informazione antimafia. Il Governo ritiene infatti che la previsione della lettera e) del comma 4 sia ultronea, in quanto le medesime informazioni sarebbero già previste dalla precedente lettera d), che si applica espressamente a tutte le società;

 

§         aggiunge al comma 5 specifiche disposizioni sui controlli relativi a imprese prive di sede legale in Italia. In questo caso, infatti, il prefetto dovrà indirizzare le verifiche sugli amministratori ed i rappresentanti dell’impresa, anche utilizzando i dati che la banca dati nazionale può acquisire attraverso collegamenti con banche dati straniere (ex art. 98, comma 3 del Codice);

 

§         aggiunge al comma 6 un ulteriore indizio dal quale il prefetto può desumere un tentativo di infiltrazione mafiosa, attraverso il riferimento alla reiterazione di violazioni agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti da appalti pubblici.

 

Si ricorda che l’art. 3 della legge n. 136 del 2010 dispone che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei suddetti finanziamenti devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

 

§         Inserisce il comma 7-bis, attraverso il quale prescrive la comunicazione dell’informazione antimafia interdittiva a tutti i soggetti istituzionali interessati. Una disposizione analoga (anche se più limitata) è attualmente contenuta nell’art. 93 del Codice, dedicato ai poteri di accesso e di accertamento del prefetto. Il Governo ritiene preferibile abrogare tale disposizione (v. infra, art. 5, comma 1, lett. b) dello schema) ed inserire l’elenco delle autorità che dovranno essere informate della misura interdittiva nell’art. 91. In particolare, l’informazione antimafia interdittiva dovrà essere comunicata:

-          a) questore, procuratore nazionale antimafia, procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, direttore della Direzione investigativa antimafia;

-          b) le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, nonché i concessionari di opere pubbliche e i c.d. contraenti generali che abbiano chiesto il rilascio dell'informazione antimafia;

-          c) camera di commercio del luogo dove ha sede legale l'impresa oggetto di accertamento;

-          d) prefetto che ha disposto l'accesso, ove sia diverso da quello che ha adottato l'informativa;

-          e) osservatorio centrale appalti pubblici, presso la direzione investigativa antimafia;

-          f) Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per l'inserimento nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici e nell’osservatorio dei contratti pubblici;

-          g) Autorità garante della concorrenza e del mercato (in virtù delle attribuzioni che sono ad esse devolute in tema di rating d'impresa dall’art. 5-ter del decreto-legge n. 1/2012);

L'articolo 5-ter del c.d. decreto liberalizzazioni ha promosso l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali, attribuendo all'Autorità antitrust da un lato il compito di segnalare al Parlamento le modifiche normative necessarie, dall'altro il compito di elaborare, in raccordo con i ministeri della Giustizia e dell'Interno, un rating di legalità per le imprese operanti nel territorio nazionale. La disposizione prevede, inoltre, che si tenga conto del rating attribuito in sede di concessione di finanziamenti pubblici da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario.

 

-          h) Ministero delle infrastrutture e trasporti;

-          i) Ministero dello sviluppo economico;

-          I) uffici dell'Agenzia delle entrate competenti.

 

Sul tema dei controlli antimafia si segnala l’art. 13 dell’AS. 2156-B (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), recentemente approvato dalla Camera dei deputati e tornato all’esame del Senato.

La disposizione individua una serie di attività imprenditoriali definite dal legislatore come “maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa” (es. trasporto di materiali a discarica, trasporto e smaltimento di rifiuti per conto terzi, autotrasporti per conto terzi, guardianìa dei cantieri).

Rispetto a queste attività il ddl anticorruzione (senza novellare il Codice antimafia):

§         istituisce presso ogni prefettura l’elenco dei fornitori, prestatori o esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, quale condizione per l’esercizio dell’attività, con verifiche periodiche delle prefetture. L’iscrizione negli elenchi della prefettura della provincia in cui l’impresa ha sede soddisfa i requisiti per l’informazione antimafia per l’esercizio della relativa attività (gli elenchi rappresentano una sorta di white list);

§         dispone che le imprese iscritte debbano comunicare, a pena di cancellazione dell’iscrizione, ogni modifica della proprietà o degli organi sociali;

§         demanda ad un regolamento la definizione delle modalità di funzionamento, aggiornamento e verifica dell’elenco.

 


Art. 5
(Procedimento di rilascio delle informazioni antimafia)

 

L’articolo 5 novella gli articoli 92 e 93 del Codice antimafia, che dettano i termini per il rilascio dell’informazione antimafia e disciplinano i poteri di accesso e accertamento del prefetto.

 

In particolare, la lettera a) interviene sull’articolo 92 con le medesime finalità per le quali l’art. 4 dello schema (v. sopra) novella l’art. 88, ovvero disciplina espressamente i termini e le attività del prefetto rispetto ad un soggetto non censito dalla banca dati nazionale.

 

D.lgs. n. 159 del 2011 (Codice antimafia)

AG n. 483

Art. 92 

Termini per il rilascio delle informazioni

1.  Il rilascio dell'informazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati quando non emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4. In tali casi l'informazione antimafia liberatoria attesta che la stessa è emessa utilizzando il collegamento alla banca dati.

1.  Il rilascio dell'informazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati quando non emerge, a carico dei soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4. In tali casi l'informazione antimafia liberatoria attesta che la stessa è emessa utilizzando il collegamento alla banca dati.

2.  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 7, quando dalla consultazione della banca dati emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, il prefetto rilascia l'informazione antimafia interdittiva entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Quando le verifiche disposte siano di particolare complessità, il prefetto ne dà comunicazione senza ritardo all'amministrazione interessata e fornisce le informazioni acquisite entro i successivi trenta giorni.

2.  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 7, quando dalla consultazione della banca dati emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, il prefetto rilascia l'informazione antimafia interdittiva entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Quando le verifiche disposte siano di particolare complessità, il prefetto ne dà comunicazione senza ritardo all'amministrazione interessata e fornisce le informazioni acquisite entro i successivi trenta giorni. Il Prefetto procede con le stesse modalità quando la consultazione della Banca dati è eseguita per un soggetto che risulti non censito.

3.  Decorso il termine di cui al comma 2, ovvero, nei casi di urgenza, decorso il termine di quindici giorni dalla ricezione della richiesta, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia. In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui al comma 1 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

3. Identico.

4.  La revoca e il recesso di cui al comma 3 si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto.

4. Identico.

5.  Il versamento delle erogazioni di cui alla lettera f) dell'articolo 67 può essere in ogni caso sospeso fino a quando pervengono le informazioni che non sussistono le cause di divieto o di sospensione di cui al medesimo articolo ovvero elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4.

5. Identico.

 

In base alle novelle, se il soggetto cui l’informazione antimafia si riferisce è censito dalla banca dati nazionale:

-          il prefetto deve rilasciare l’informazione liberatoria immediatamente (comma 1), se la consultazione della banca dati dà esito positivo;

-          il prefetto deve rilasciare l’informazione antimafia (liberatoria o interdittiva) solo dopo aver effettuato le necessarie verifiche se la consultazione della banca dati rileva l’esistenza di cause ostative. In questo caso il prefetto ha a disposizione 45 giorni che – in caso di verifica complessa – possono essere prorogati di ulteriori 30 giorni (comma 2).

Per quanto riguarda, invece, il soggetto non censito dalla banca dati nazionale, lo schema di decreto:

-          esclude che il prefetto possa rilasciare immediatamente la comunicazione liberatoria;

-          impone al prefetto di effettuare le stesse verifiche previste per l’ipotesi in cui dalla consultazione della banca dati emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto o di un tentativo di infiltrazione mafiosa (comma 2, ultimo periodo). Conseguentemente, il prefetto anche in questo caso dovrà rilasciare la comunicazione (liberatoria o interdittiva) entro 45 giorni dalla richiesta, prorogabili al massimo di ulteriori 30.

 

La lettera b) abroga il comma 6 dell’art. 93 che attualmente elenca i soggetti cui il prefetto deve comunicare l’informazione antimafia interdittiva. Tale abrogazione è giustificata dall’inserimento del comma 7-bis nell’articolo 91 del codice (v. sopra, art. 4, comma 1, lett. c) dello schema di decreto).

 

 


Art. 6
(Disposizioni concernenti i collegamenti informatici o telematici utilizzabili in attesa della realizzazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia)

 

L’articolo 6 novella l’articolo 99 del Codice, relativo alle modalità di funzionamento della banca dati nazionale della documentazione antimafia. In particolare, lo schema di decreto correttivo sostituisce il comma 2-bis, recentemente introdotto dal c.d. decreto-legge semplificazioni (DL n. 5 del 2012, art. 6, comma 3-bis)[6].

 

Il comma 2-bis dell’art. 99 – che è stato introdotto per ovviare al lungo termine previsto per l’entrata in vigore delle disposizioni sulla documentazione antimafia (v. infra, art. 9 dello schema) - specifica che nelle more della piena operatività della nuova disciplina, le amministrazioni dovranno continuare ad acquisire d’ufficio la certificazione antimafia (rilasciata dalla prefettura) e la certificazione della camera di commercio con la dicitura antimafia.

 

Con la novella lo schema di decreto legislativo dispone che fino all’attivazione della Banca dati (e comunque non oltre 12 mesi dalla pubblicazione del primo dei regolamenti attuativi), i soggetti pubblici di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, acquisiscono d'ufficio tramite le prefetture la documentazione antimafia.

Le prefetture potranno rilasciare la documentazione – nel rispetto dei termini fissati dal Codice antimafia - utilizzando:

§         il collegamento informatico al Centro elaborazione dati del Ministero dell’interno - direzione centrale della polizia criminale (art. 8, l. n. 121/1981);

§         i collegamenti informatici o telematici tra le amministrazioni interessate e le prefetture dotate di specifico archivio automatizzato, attivati sulla base di convenzioni approvate dal Ministero dell'interno (in modo da attestare con strumenti automatizzati l'inesistenza delle cause interdittive e rendere accessibili alle prefetture competenti le segnalazioni relative alle attestazioni prodotte) in attuazione del DPR n. 252 del 1998.

 


Art. 7
(Modifiche concernenti la rappresentanza in giudizio dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)

L’articolo 7, al pari dell’articolo 1 dello schema di decreto legislativo (v. sopra), interviene sull’assistenza legale fornita dall’Avvocatura dello Stato ai soggetti coinvolti nella procedura di gestione e amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità.

In particolare, la disposizione in commento novella il comma 2 dell’art. 114 del Codice antimafia, che – nel Libro III del Codice - chiude il Titolo dedicato all’Agenzia nazionale.

 

Il Titolo II (articoli da 110 a 114) attribuisce all’Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (soggetto di diritto pubblico, sottoposta alla vigilanza del ministro dell'Interno) i seguenti compiti:

a) acquisizione dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione;

b) acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca, nonché dello stato, della consistenza, della destinazione e dell'utilizzo dei beni nei medesimi procedimenti;

c) programmazione dell'assegnazione e della destinazione dei beni confiscati; analisi dei dati acquisiti;

d) ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione;

e) ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati, nonché amministrazione e destinazione dei beni confiscati anche ai sensi dell'articolo 12-sexies del Dl 306/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge 356/1992 e successive modificazioni, nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3- bis c.p.p. e amministrazione dei predetti beni a decorrere dalla conclusione dell'udienza preliminare;

f) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito del procedimento di prevenzione;

g) adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari ad acta.

 

La novella intende chiarire la natura obbligatoria del patrocinio legale assicurato all’Agenzia dall’Avvocatura dello Stato; a tal fine il Governo ripristina il contenuto originario dell’art. 8 del decreto-legge n. 4 del 2010[7], di istituzione dell’Agenzia.

In particolare, il nuovo comma 2 prevede l’applicazione all’Agenzia nazionale della disposizione che attribuisce alla Avvocatura dello Stato «la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato, anche se organizzate ad ordinamento autonomo» (art. 1, R.D. n. 1611 del 1933).

 

D.lgs. n. 159 del 2011 (Codice antimafia)

AG n. 483

Art. 114 

Foro esclusivo

1.  Per tutte le controversie attribuite alla cognizione del giudice amministrativo derivanti dall'applicazione del presente titolo, la competenza è determinata ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera p), del codice del processo amministrativo.

1. Identico.

2.  Nelle controversie di cui al comma 1, l'Agenzia è domiciliata presso l'Avvocatura generale dello Stato.

2. All'Agenzia si applica l'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

 

 


Capo II, Disposizioni transitorie e di coordinamento

Art. 8
(Ulteriori disposizioni di coordinamento e correzioni formali)

L’articolo 8 opera quattro diverse correzioni, prevalentemente formali, al Codice antimafia.

 

In particolare, la lettera a) corregge in vari articoli del Codice un riferimento interno errato.

Infatti, molte disposizioni del Codice (segnatamente gli articoli 84, 92, 93, 94 e 95) nel definire l’informazione antimafia come l’attestazione della sussistenza o meno di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte dell’impresa, fanno salve le disposizioni dell’articolo 91, comma 7.

Tale comma, in realtà, rinvia ad un regolamento l’individuazione delle attività suscettibili di infiltrazione mafiosa, rispetto alle quali è sempre obbligatoria l'acquisizione della documentazione antimafia, indipendentemente dal valore del contratto, subcontratto, concessione, erogazione.

Il riferimento normativo è dunque errato e va corretto attraverso l’indicazione del precedente comma 6, in base al quale il prefetto può rilasciare un’informazione antimafia interdittiva se desume un tentativo di infiltrazione mafiosa oltre che da elementi da cui risulti che l'attività d'impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata anche da provvedimenti di condanna - anche non definitiva - per reati strumentali all'attività delle organizzazioni criminali.

 

La lettera b) novella l’articolo 101 del Codice, relativo alla facoltà per l’ente locale sciolto per infiltrazioni mafiose di avvalersi della stazione unica appaltante.

 

D.lgs. n. 159 del 2011 (Codice antimafia)

AG n. 483

Art. 101 

Facoltà di avvalersi della stazione unica appaltante

1. L'ente locale, i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, può deliberare di avvalersi, per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica del commissario nominato, della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale.

1. Salvo che la legge disponga diversamente, l'ente locale, i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, può deliberare di avvalersi, per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica della commissione straordinaria per la gestione dell'ente, della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale.

2.  Gli organi eletti in seguito allo scioglimento di cui all'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, possono deliberare di avvalersi, per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica degli stessi organi elettivi, della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale.

2. Identico.

 

Rispetto alla formulazione attuale, lo schema di decreto:

§         sostituisce il riferimento al “commissario” con quello alla “commissione straordinaria per la gestione dell’ente locale”;

§         stabilisce l’applicabilità della disposizione “salvo che la legge disponga diversamente”. La precisazione è imposta dal fatto che se la disposizione del Codice antimafia prevede la facoltà del ricorso alla stazione unica appaltante, vi sono ipotesi nelle quali il medesimo ricorso è obbligatorio; si pensi, da ultimo, all’art. 33 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs n. 163/2006) in base al quale i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna provincia devono affidare obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture (comma 3.bis).

 

La lettera c) interviene sull’articolo 108 del Codice antimafia, che disciplina la DIA, Direzione investigativa antimafia.

Lo schema di decreto correttivo, intervenendo sul comma 8, prevede che la Direzione possa avvalersi, oltre che di personale dei ruoli della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, anche di personale appartenente al Corpo forestale dello Stato.

In merito, la relazione illustrativa chiarisce che l’inserimento di tale forza di polizia trova la sua giustificazione nelle competenze attribuite a questo corpo dalla legge n. 36 del 2004, in materia di contrasto ai traffici illeciti e smaltimenti illegali di rifiuti, nonché di sicurezza agroalimentare.

 

Infine, la lettera d) novella l’articolo 116 del Codice antimafia.

Si tratta di una disposizione di coordinamento che – al comma 4 – stabilisce che, a partire dalla data di entrata in vigore delle innovative previsioni sulla documentazione antimafia di cui al Libro II, alcuni richiami alla normativa previgente vadano riferiti alle corrispondenti disposizioni nel Codice antimafia.

Dall’elenco di quei riferimenti normativi da considerare “superati” lo schema di decreto elimina l’art. 1-septies del D.L. n. 629 del 1982.

 

Si tratta della disposizione in base alla quale l’Alto commissario può comunicare alle autorità competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni in materia di armi ed esplosivi e per lo svolgimento di attività economiche, nonché di titoli abilitativi alla conduzione di mezzi ed al trasporto di persone o cose, elementi di fatto ed altre indicazioni utili alla valutazione, nell'ambito della discrezionalità ammessa dalla legge, dei requisiti soggettivi richiesti per il rilascio, il rinnovo, la sospensione o la revoca delle licenze, autorizzazioni, concessioni e degli altri titoli menzionati.

 

Tale disposizione, infatti, è da ritenersi comunque vigente (non a caso il successivo art. 9 dello schema ne esclude l’abrogazione, v. infra) in quanto – come si evince dalla relazione illustrativa - «attribuisce al Prefetto il potere di segnalare situazioni “a rischio” relativamente ad un ventaglio di fattispecie amministrative più ampio rispetto a quello considerato dal Codice».

 


Art. 9
(Disposizioni concernenti l’entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e conseguenti abrogazioni)

L’articolo 9 anticipa l’entrata in vigore delle disposizioni sulla documentazione antimafia.

 

In particolare, il comma 1 prevede l’entrata in vigore della riforma dopo 2 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta del primo decreto legislativo correttivo (vale a dire, dopo due mesi dalla pubblicazione del provvedimento in commento).

 

Si ricorda, invece, che attualmente le previsioni dei capi I (Disposizioni di carattere generale), II (Documentazione antimafia), III (Comunicazioni antimafia) e IV (Informazioni antimafia) del Libro II del Codice antimafia sono destinate ad entrare in vigore dopo 24 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’ultimo dei regolamenti attuativi della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia; tali regolamenti, ad oggi, non sono stati emanati.

 

 

D.lgs. n. 159 del 2011 (Codice antimafia)

AG n. 483

Art. 119 

Entrata in vigore

1.  Le disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, entrano in vigore decorsi 24 mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del regolamento ovvero, quando più di uno, dell'ultimo dei regolamenti di cui all'articolo 99, comma 1.

Le disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, entrano in vigore decorsi due mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del primo decreto legislativo contenente le disposizioni integrative e correttive adottate ai sensi degli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136.

 

 

Il comma 2 interviene sull’articolo 120 del Codice antimafia che abroga numerose disposizioni incompatibili, tra cui le leggi n. 1423 del 1956 e n. 575 del 1965.

In particolare, intervenendo sul comma 2, il decreto correttivo dispone che alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni sulla documentazione antimafia, (vale a dire dopo due mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo in esame) siano abrogate le seguenti disposizioni:

§         decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia nonché disposizioni concernenti i poteri del prefetto in materia di contrasto alla criminalità organizzata;

§         decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia;

§         decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150, Regolamento recante norme relative al rilascio delle informazioni antimafia a seguito degli accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici.

 

Rispetto alla formulazione attuale, lo schema di decreto esclude l’abrogazione dell’art. 1-septies del D.L. n. 629 del 1982 (Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa). Per le ragioni che giustificano la vigenza della disposizione v. sopra, commento all’art. 8, comma 1, lett. d).

 

 

D.lgs. n. 159 del 2011 (Codice antimafia)

AG n. 483

Art. 120

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a)  legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

b)  legge 31 maggio 1965, n. 575;

c)  decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito in legge 31 marzo 2010, n. 50;

d)  articoli da 18 a 24 della legge 22 maggio 1975, n. 152;

e)  articolo 16 della legge 13 settembre 1982, n. 646;

f)  articoli da 2 ad 11, 13 e 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327;

g)  articolo 7-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401;

h)  articolo 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

i)  articoli 1, 3 e 5 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410;

l)  articoli 70-bis, 76-bis, 76-ter, 110-bis e 110-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

1. Identico.

2.  Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, sono abrogate le seguenti disposizioni:

2. A decorrere dalla data di cui all'articolo 119, comma 1, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a)  articolo 1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726;

soppressa

b)  decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

a) identico;

c)  decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;

b) identico;

d)  decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150.

c) identico;

 

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 


Art. 10
(Clausola di invarianza finanziaria)

 

L’articolo 10 esclude che dall’attuazione del decreto legislativo possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 



[1]    L'esame in sede consultiva dello schema di decreto legislativo presso la Commissione giustizia è iniziato il 30 giugno 2011. La complessità delle materie ed una serie di problematiche emerse nel corso dell'esame, soprattutto a seguito dell'audizione informale del Procuratore nazionale antimafia (seduta del 6 luglio), hanno consigliato il 21 luglio la deliberazione di un'indagine conoscitiva con lo svolgimento di ulteriori audizioni. Il 2 agosto la Commissione giustizia della Camera ha espresso il proprio parere favorevole, con 45 condizioni, che tengono conto delle criticità emerse nel corso dell'esame. Il parere sottolineava la non esaustività del codice rispetto al complessivo sistema normativo antimafia, anche per i limiti derivanti dai principi e criteri di delega che consentivano un'attività meramente ricognitiva, richiama l'applicazione di alcuni principi e criteri direttivi, propone numerose modifiche alla disciplina delle misure di prevenzione e richiede l'abrogazione espressa delle disposizioni recepite nonché l'introduzione di un'adeguata disciplina transitoria.

[2] In particolare si tratta di:

-            coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati contro l'incolumità pubblica ex capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 del c.p. nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale;

-            coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 645/1952 e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attività analoga a quella precedente;

-            coloro che compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell'articolo 1 della legge 645/1952, in particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza;

-            fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) e f), siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge 895/1967, e negli articoli 8 e seguenti della legge 497/1974, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie con il fine indicato alla lettera d);

-            istigatori, mandanti e finanziatori dei reati indicati nelle lettere precedenti. È finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo cui sono destinati;

-            indiziati di aver agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della legge 401/1989.

[3]    In questi ultimi casi le misure patrimoniali possono essere applicate quando vi sono fondati elementi per ritenere che i fondi o le risorse possano essere dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali.

[4]    I beni immobili sono mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile, ovvero utilizzati dall'Agenzia per finalità economiche, ovvero trasferiti per finalità istituzionali o sociali al patrimonio del comune ove l'immobile e sito. Ove non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse, i beni possono essere destinati con provvedimento dell'Agenzia alla vendita agli enti pubblici aventi altre finalità istituzionali, salva la prelazione degli enti territoriali.

[5]     D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A). Si tratta di uno dei cosiddetti testi unici “misti” che comprendono sia norme di rango legislativo, sia regolamentari (contraddistinte rispettivamente con le lettere “L” e “R”).

[6]    D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 4 aprile 2012, n. 35.

[7]    D.L. 4 febbraio 2010, n. 4, Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.