Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia - Schema di Regolamento n. 438 (art. 17, co. 2 e 4-bis, L. n. 400/1988) - Schede di lettura
Riferimenti:
SCH.DEC 438/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 386
Data: 13/02/2012
Descrittori:
L 1988 0400   MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
REGOLAMENTI     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
Altri riferimenti:
L N. 400 DEL 23-AGO-88     

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Atti del Governo

 

 

 

 

Regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia

Schema di Regolamento n. 438
(art. 17, co. 2 e 4-bis, L. n. 400/1988)

 

 

Schede di lettura

 

 

 

n. 386

 

 

 

13 febbraio 2012

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Giustizia

( 066760-9148 / 066760-9559 – * st_giustizia@camera.it

 

 

 

 

 

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File: gi0688.doc


INDICE

Schede di lettura

§      Premessa                                                                                                        3

§      Il contenuto dello schema di regolamento                                                       5

 

 


Schede di lettura

 


Premessa

Il regolamento in esame attua la riorganizzazione del Ministero della Giustizia al fine di renderne compatibile la struttura alle disposizioni contenute nella legge finanziaria 2007 e nel D.L. n. 112 del 2008 nonché per attuare il decentramento dei servizi della giustizia di cui al D.Lgs. 240 del 2006.

In attuazione di quanto prescritto dall’articolo 110 della Costituzione, che attribuisce al Ministro della Giustizia l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi ad essa relativi, le disposizioni in esame sono dirette a consentire la razionalizzazione e redistribuzione delle competenze del ministero, anche sulla base del citato decentramento, prevedendo le conseguenti rideterminazioni delle articolazioni periferiche del ministero stesso.

Si segnala che il provvedimento non sembra scontare anche le previsioni dell’art. 1, commi 3, 4 e 5, del D.L. 138 del 2011, che ha stabilito che le amministrazioni pubbliche, già interessate da analoghi provvedimenti del biennio 2008-2009 (v. artt. 74 del D.L. 112/2008 e 2, comma 8-bis, del D.L. 194/2009), debbano effettuare ulteriori riduzioni delle dotazioni organiche.

 

L’art. 1, comma 3, del D.L. 112/2008 ha previsto che le amministrazione pubbliche, all'esito dei processi di riduzione degli assetti organizzativi previsti dalle citate norme del decreti legge 112/2008 e 194/2009, devono provvedere (comma 3):

-        ad apportare, entro il 31 marzo 2012, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10% di quelli risultanti a seguito dell'applicazione dell'art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge 194/2009;

-        alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione in misura non inferiore al 10% della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione dell'art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge 194/2009.

Il ridimensionamento degli assetti organizzativi dovrà essere attuato anche con le modalità indicate dall’articolo 41, comma 10, del decreto-legge 207/2008. Tale disposizione prevede per i Ministeri sia la possibilità di provvedere alla riduzione delle dotazioni organiche mediante D.P.C.M., sia la possibilità di utilizzare decreti ministeriali non regolamentari per riorganizzare gli uffici dirigenziali non generali, anche in deroga alla distribuzione di tali uffici operata dal regolamento di organizzazione.

Il comma 4, analogamente a quanto già stabilito nel 2008 e nel 2009, prevede per le amministrazioni inadempienti il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Come nel 2009, continuano ad essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi dirigenziali conferiti a soggetti esterni all'amministrazione di riferimento ai sensi dell'art. 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 165/2001 (contratti a tempo determinato che, comunque, non possono superare una certa soglia percentuale: 10% della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia e l’8% di quella di seconda fascia).

Il comma 5 individua le amministrazioni che non sono interessate dalle riduzioni degli assetti organizzativi.

In particolare, per quel che qui interessa, sono esclusi dall’applicazione dei commi 3 e 4:

-          il personale amministrativo operante negli Uffici giudiziari;

-          il Corpo della Polizia penitenziaria;

-          i magistrati.

 

Nel suo parere interlocutorio dell’11 febbraio 2011, la Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato aveva chiesto chiarimenti al Ministero della giustizia in relazione ad alcuni punti dello schema di regolamento.

In particolare, si era ritenuto necessario chiedere:

-        le ragioni organizzative degli accorpamenti delle direzioni interregionali (veniva chiesta espressamente un relazione integrativa); quelle del mantenimento delle sole direzioni regionali in Sicilia e Calabria nonché i dati demografici e del contenzioso di ogni direzione regionale e interregionale;

-        le ragioni del mantenimento dell’attuale struttura centrale del DOG in relazione dell’ampio decentramento delle relative funzioni;

-        chiarimenti sul raccordo tra le funzioni dell’amministrazione centrale e quelle decentrate nonché sui poteri di indirizzo e coordinamento del DOG;

-        le ragioni della soppressione dei Centri per la giustizia minorile.

 

Sulla base di una ulteriore relazione trasmessa dal Ministero della Giustizia, peraltro non allegata agli atti, il Consiglio di Stato ha quindi espresso parere favorevole con alcune osservazioni.


Il contenuto dello schema di regolamento

Lo schema di D.P.R. in esame, denominato “Regolamento recante organizzazione del Ministero della Giustizia”, è stato adottato ai sensi dell’art. 1, comma 404, della legge finanziaria 2007, dell’art. 74 del D.L. n 112 del 2008 (L. n. 133 del 2008) nonché degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 240 del 2006.

Il D.Lgs. n. 240 del 2006 ha previsto specifiche disposizioni (artt. 6 e 7) sul decentramento del Ministero della giustizia, istituendo le direzioni generali regionali e interregionali dell'organizzazione giudiziaria: l’art. 7, comma 4, del decreto legislativo 240 demanda ad un regolamento di delegificazione (ai sensi dell’art. 4-bis[1] della legge 400/1988) la definizione delle funzioni ed i compiti inerenti alle aree funzionali (personale e formazione; sistemi informativi automatizzati; risorse materiali, beni e servizi; statistiche) delle direzioni generali regionali ed interregionali, procedendo alla revisione dell’organizzazione del ministero sulla base delle innovazioni introdotte dallo stesso decreto legislativo n. 240 del 2006. La legge n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007), art. 1, comma 404, ha previsto l’emanazione di regolamenti di delegificazione per razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri. I regolamenti (il cui termine di adozione era fissato al 30 aprile 2007) dovevano provvedere:

a) alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale tramite riduzioni di uffici ed eliminazione di duplicazioni organizzative, garantendo comunque nell'ambito delle procedure sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilità della immissione, nel quinquennio 2007-2011, di una percentuale di nuovi dirigenti;

b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica;

c) alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la costituzione di uffici regionali o la eventuale riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica;

d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;

e) alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione;

f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione, mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite predetto.

Come già accennato, analoghe misure di riorganizzazione, riduzione del personale, rideterminazione delle strutture sul territorio e possibile gestione unitaria di personale e servizi comuni erano state dettate (vedi ante) dal D.L. n. 112 del 2008 (L. n. 133 del 2008) e dal D.L. 194 del 2009 (L. n. 25 del 2010).

Lo schema di regolamento –che sostituisce integralmente il contenuto del precedente regolamento di organizzazione adottato con il D.P.R. n. 55 del 2001 (espressamente abrogato dall'art. 18) - attua, pertanto, la riorganizzazione e razionalizzazione del Ministero della giustizia, rendendone compatibile la struttura amministrativa con le modificazioni intervenute, in particolare, in relazione all’avvenuto decentramento territoriale.

Si segnala, preliminarmente, che le disposizioni sul decentramento (Titolo III dello schema) non riguardano il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, già oggetto di decentramento mediante la legge n. 395 del 1990.

L’articolo 16 del D.Lgs. n. 300 del 1999 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59) stabilisce che il Ministero della giustizia svolge le funzioni e i compiti ad esso attribuiti dalla Costituzione, dalle leggi e dai regolamenti in materia di giustizia e attività giudiziaria ed esecuzione delle pene, rapporti con il Consiglio superiore della magistratura, attribuzioni concernenti i magistrati ordinari, vigilanza sugli ordini professionali, archivi notarili, cooperazione internazionale in materia civile e penale.

In particolare, fatte salve le disposizioni sull’organizzazione e funzionamento dell’Ispettorato generale[2], il ministero esercita le funzioni e i compiti concernenti le seguenti aree funzionali:

a) servizi relativi alla attività giudiziaria: gestione amministrativa della attività giudiziaria in ambito civile e penale; attività preliminare all'esercizio da parte del ministro delle sue competenze in materia processuale; casellario giudiziale; cooperazione internazionale in materia civile e penale; studio e proposta di interventi normativi nel settore di competenza;

b) organizzazione e servizi della giustizia: organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia; gestione amministrativa del personale amministrativo e dei mezzi e strumenti anche informatici necessari; attività relative alle competenze del ministro in ordine ai magistrati; studio e proposta di interventi normativi nel settore di competenza;

c) servizi dell'amministrazione penitenziaria: gestione amministrativa del personale e dei beni della amministrazione penitenziaria; svolgimento dei compiti relativi alla esecuzione delle misure cautelari, delle pene e delle misure di sicurezza detentive; svolgimento dei compiti previsti dalle leggi per il trattamento dei detenuti e degli internati;

d) servizi relativi alla giustizia minorile: svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al ministero della giustizia in materia di minori e gestione amministrativa del personale e dei beni ad essi relativi.

L’art. 16 fa inoltre salve le disposizioni di legge concernenti l’ispettorato generale.

Il successivo art. 17 prevede l’articolazione in dipartimenti – il cui numero non può essere superiore a quattro - in riferimento alle diverse aree funzionali indicate. Il D.P.R. n. 55 /2001 prevede attualmente (art. 2) quattro dipartimenti:

§         Dipartimento per gli affari di giustizia;

§         Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi;

§         Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

§         Dipartimento per la giustizia minorile.

Il provvedimento in esame si compone di tre titoli e di 19 articoli.

Il titolo I “Disposizioni generali” (artt. 1-3) contiene le definizioni e le disposizioni di carattere generale relative all’organizzazione del Ministero della giustizia sulla base di strutture centrali e periferiche.

Adeguandone la formulazione alle esigenze del decentramento, l’articolo 1 - rispetto al corrispondente articolo del D.P.R. 55/2001 - aggiunge (lett. d ed f) le definizioni di direzione e di direttore regionale e interregionale, riferite all’articolazione territoriale dell’organizzazione giudiziaria ed al suo vertice.

Mentre l’articolo 2 (relativo all’articolazione in 4 dipartimenti) rimane invariato, l’articolo 3 definisce organi periferici di livello dirigenziale generale le direzioni regionali e interregionali dell'organizzazione giudiziarie ed i provveditorati regionali dell’amministrazione penitenziaria

Rispetto alle 16 previste dall’art. 6 del D.Lgs. 240/2006 ed individuate dalla tabella A allegata allo stesso decreto (ora sostituita dall'art. 18), le direzioni regionali e interregionali sono ridotte a 9.

Il titolo II “Amministrazione centrale” (artt. 4-9) riguarda le funzioni della struttura ministeriale centrale costituita dai quattro dipartimenti, per ognuno dei quali è preposto un Capo dipartimento.

L’articolo 4 concerne il Capo del Dipartimento ed il suo ufficio. La norma corrisponde all’art. 3 del regolamento del 2001 salvo una precisazione sulla ”interlocuzione diretta ed esclusiva” cui sono tenuti i dirigenti generali nei rapporti col Capo del Dipartimento.

Una ulteriore integrazione - nell’ambito delle funzioni di quest’ultimo - riguarda la determinazione dei programmi attuativi degli indirizzi del Ministro (comma 2, lett. b).

Il successivo articolo 5 riguarda il Dipartimento Affari di giustizia (cd. DAG) e le sue funzioni.

La norma conferma nell’ambito del Dipartimento 3 uffici dirigenziali generali; tuttavia, rispetto a quanto previsto dall’art. 4 del D.P.R. 55/2001 - confermate la Direzione generale della giustizia civile e quella della giustizia penale - viene soppressa la Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, sostituita dalla Direzione generale degli affari giuridici e legali. Presso quest’ultima viene accentrato tutto il contenzioso in cui è parte il ministero della giustizia che – come recita la relazione di accompagnamento al provvedimento - “fino ad oggi sono distribuite con notevole dispersione di energie e aggravio di compiti di supporto, tra le varie direzioni generali dei dipartimenti”.

Novità si segnalano, inoltre, nell’ambito di competenza della Direzione generale della giustizia civile. In particolare, oltre a prevedere nell’ambito dell’attività preparatoria all'elaborazione di convenzioni, trattati ed altri strumenti di cooperazione internazionale, il “coordinamento del capo del dipartimento in collaborazione con l’ufficio legislativo e l’ufficio per il coordinamento degli affari internazionali”, l’art. 4 prevede la competenza in materia di contributo unificato, per il riconoscimento delle qualifiche professionali, per i rapporti con Equitalia Giustizia s.p.a. e sugli organismi di conciliazione e sulle associazioni professionali. L’integrazione ha per lo più natura di adeguamento delle competenze della Direzione alle normative intervenute dopo il 2001, anno di adozione del vigente regolamento di organizzazione.

L’art. 5 - rispetto ai compiti del Capo del dipartimento (art. 3) già definiti dall’art. 4 del regolamento del 2001:

§      rafforza la vigilanza dello stesso sull’amministrazione degli Archivi notarili attraverso la esplicita previsione di poteri ispettivi;

§      ne prevede la competenza a) per le procedure per l’osservanza di obblighi internazionali relativi ai diritti dell’uomo e l’adeguamento alle discipline internazionali in materia di diritti umani, traduzioni di leggi e atti stranieri; b) per la pubblicazione degli atti sul Bollettino Ufficiale del Ministero, finora di competenza della Direzione dell’organizzazione giudiziaria (comma 3).

Una autonoma disposizione prevede, nell’ambito del Dipartimento, l’Ufficio centrale degli archivi notarili, presso cui è istituito il relativo servizio ispettivo (comma 4).

L’articolo 6 (cui corrispondono gli artt. 5 e 6 del DPR 55/2001) riguarda il Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria (cd. DOG).

La norma individua le competenze dell’ufficio che rimangono in capo all’amministrazione centrale dopo il decentramento delle stesse alle articolazioni territoriali del ministero.

Nell’ambito del DOG sono confermate le 5 Direzioni generali (del Personale e della formazione; delle risorse materiali, dei beni e dei servizi; del bilancio e della contabilità; magistrati; statistica) ma le funzioni di gestione delle risorse umane e strumentali solo ora solo quelle non decentrate ai sensi del Titolo III dello schema di regolamento in quanto tipiche della struttura centrale del Ministero (ad es. le competenze per gli uffici giudiziari a competenza nazionale, come Cassazione, DNA, ecc.). Per quanto concerne la Direzione generale magistrati[3] va segnalata la citata sottrazione del contenzioso, ora accentrata nell’istituita Direzione degli affari giuridici e legali del Dipartimento Affari di giustizia (cfr. art. 5).

Va, poi, sottolineata la sottrazione alla Direzione generale del personale e della formazione (nonché, per coordinamento, al Capo Dipartimento) delle controversie in materia di pensioni (sia del personale civile che di magistratura).

Pur non espressamente stabilito dall’art. 5, comma 2, lett. c), tali competenze dovrebbero essere assorbite dall’istituendo Dipartimento per gli affari giuridici e legali

Si segnala come disposizione di particolare rilievo la costituzione, da parte di 3 delle Direzioni generali del DOG (Personale; Risorse e Bilancio) e delle direzioni regionali dell'organizzazione giudiziaria, presso l’ufficio del Capo Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del centro di gestione unitaria del personale e delle risorse, destinato a volgere i propri compiti anche a favore degli altri dipartimenti del Ministero[4] (escluso il DAP, che dispone di un proprio autonomo centro di gestione del personale e delle risorse, cfr. ultra, art. 7, comma 4) e dell'Amministrazione degli Archivi notarili. Al centro di gestione unitaria partecipano anche i dirigenti informatici del ministero, in attuazione dell'art. 17 del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005) che ha previsto che le amministrazioni centrale debbano individuare un unico ufficio dirigenziale generale, responsabile del coordinamento funzionale del ministero.

Tra gli specifici compiti del Capo del DOG, l'art. 6 precisa quelli in materia di pianificazione organizzativa: analisi della congruenza tra l'organizzazione, l'utilizzo delle tecnologie e le risorse disponibili; gestione degli strumenti conoscitivi, ivi comprese le banche dati gestionali ed economico-finanziarie; gestione dell'ufficio relazioni con il pubblico (funzioni già svolte di fatto, ma non esplicitamente previste dal D.P.R. 55/2001).

Il vigente art. 5 del regolamento del 2001 prevede come ufficio dirigenziale generale del DOG, fino all'entrata in vigore della legge di riforma sul decentramento del Ministero, l'Ufficio speciale per la gestione e la manutenzione del nuovo complesso giudiziario della città di Napoli e degli edifici e locali D.L. 522/1993 (legge 102/1994).

I compiti e le funzioni dell’Ufficio sono attribuiti dall’art. 18, comma 6, dello schema di regolamento alla Direzione interregionale Campania-Molise.

L’articolo 7 reca le disposizioni inerenti i compiti del DAP (Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) le cui funzioni sono già state oggetto di decentramento con la L. 395 del 1990.

Il Dipartimento - ad eccezione delle nuove funzioni derivanti dall’istituzione dell’autonomo centro unitario di gestione riguardante il personaledirigenziale penitenziario e il Corpo della polizia penitenziaria del Dipartimento per la giustizia minorile e le relative risorse strumentali - conserva nel complesso i compiti già previsti dal corrispondente art. 7 del D.P.R. 55/2001 nonché le attuali 5 Direzioni generali (personale e formazione; risorse materiali, beni e servizi; bilancio e contabilità; detenuti e trattamento; esecuzione penale esterna).

Tra le novità del testo si segnalano, tuttavia, la nomina di 2 vice capidipartimento (di cui uno vicario); la esplicita previsione sia dell’Istituto superiore di studi penitenziari di cui alla legge 446 del 1992 (avente compiti di formazione del personale del DAP) che dei Provveditorati regionali, istituiti con il decentramento ai sensi della legge 395 del 1990.

L’articolo 8 concerne i compiti del Dipartimento per la giustizia minorile.

La riorganizzazione del Dipartimento comporta la perdita delle competenze su personale e risorse, trasferite, rispettivamente, al citato centro servizi unitario presso il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ed a quello presso l’organizzazione giudiziaria. Di conseguenza, il Dipartimento perde 2 Direzioni generali previste dall’art. 8 del D.P.R. 55, ora non più necessarie (personale e formazione; risorse materiali, beni e servizi) aggiungendone, tuttavia, una (Direzione generale per le attività internazionali) funzionale allo svolgimento dei compiti connessi alla qualità di autorità centrale convenzionale (compiti relativi al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento e ristabilimento dell’affidamento di minori, di sottrazione internazionale, protezione e rimpatrio di minori) e previsti da ogni legge o strumento internazionale in materia.

Detti compiti connessi alla funzione di Autorità centrale convenzionale, prima assegnati al Capo del Dipartimento (v. art. 8, comma 3, lett. a) del D.P.R. 55/2001), gli sono di conseguenza sottratti insieme a quelli in materia di contenzioso (come detto, passati alla Direzione degli affari giuridici e legali presso il Dipartimento Affari di giustizia).

Andrebbe chiarito il significato della sottrazione al Capo Dipartimento degli “adempimenti contabili” attualmente previsti dall’art. 8, comma 3, lett. a) del regolamento di organizzazione n. 55/2001.

L’articolo 9 riguarda la Conferenza dei capi dipartimento le cui prerogative vengono notevolmente potenziate.

La Conferenza - ora prevista dall’art. 6, comma 2, del regolamento del 2001 in relazione al coordinamento delle attività della Direzione generale dei servizi informativi automatizzati – si vede attribuiti ulteriori compiti di coordinamento dell’attività dei citati centri di gestione unitaria del personale e delle risorse materiali e strumentali, di allocazione, sia delle risorse destinate alle direzioni regionali sia dei fondi, da ripartire tra i diversi centri di responsabilità amministrativa, per i programmi di informatizzazione, telecomunicazione e telefonia e per l’approvazione dei programmi di innovazione tecnologica.

Il titolo III “Direzioni regionali” (artt. 10-19) contiene le disposizioni generali relative a compiti ed attribuzioni delle direzioni regionali e interregionali dell’organizzazione giudiziaria, organi di decentramento amministrativi previsti dal citato D.Lgs. 240 del 2006 ed, ovviamente, non contemplate dall’attuale regolamento.

Il D.Lgs. 240 consente (art. 6, comma 2) di rivedere l’articolazione periferica del ministero (di qui le differenti scelte di questo nuovo regolamento).

L'art. 6, comma 1, del citato D.Lgs. n. 240/2006 istituisce come organi periferici di livello dirigenziale generale del Ministero della giustizia le direzioni regionali e interregionali dell'organizzazione giudiziaria aventi la sede e la competenza, per le rispettive circoscrizioni regionali o interregionali ed i distretti in esse compresi. Una allegata tabella (Tab. A) al provvedimento ha individuato, per ogni direzione (regionale o interregionale) il territorio (o i territori) regionale di competenza, il distretto di corte d'appello di riferimento e la città sede della direzione.

Ilsuccessivo art. 7 prevede che le direzioni generali regionali ed interregionali esercitano, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, le attribuzioni per le aree funzionali riguardanti: il personale e la formazione; i sistemi informativi automatizzati; le risorse materiali, i beni e i servizi; le statistiche; le funzioni relative al servizio dei casellari giudiziali. Rimangono nelle competenze degli organi centrali dell'amministrazione (comma 3), oltre alla gestione del personale di magistratura ordinaria e onoraria: a) i compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo degli uffici periferici; b) il servizio del casellario giudiziale centrale; c) l'emanazione di circolari generali e la risoluzione di quesiti in materia di servizi giudiziari; d) la determinazione del contingente di personale amministrativo da destinare alle singole regioni, nel quadro delle dotazioni organiche esistenti; e) i bandi di concorso da espletarsi a livello nazionale; f) i provvedimenti di nomina e di prima assegnazione, salvo che per i concorsi regionali; g) il trasferimento del personale amministrativo tra le diverse regioni e i trasferimenti da e per altre amministrazioni; h) i passaggi di profili professionali, le risoluzioni del rapporto di impiego e le riammissioni o ricostituzioni del rapporto di lavoro; i) i provvedimenti in materia retributiva e pensionistica; l) i provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero verbale e alla censura.

Con la più volte citata esclusione delle articolazioni decentrate dell’amministrazione penitenziaria, l’articolo 10 definisce funzioni e compiti del direttore regionale che opera sotto la vigilanza dei capi dipartimento (DAG, DOG e Giustizia minorile) ed in stretto coordinamento con le strutture centrali. La relazione al provvedimento sottolinea che il “principio cardine per la gestione delle risorse da parte del direttore regionale è costituito dall'autonomia nell'ambito di quanto attribuitogli dai capi dipartimento”.

Più nello specifico, i compiti del direttore regionale consistono nella gestione delle risorse umane materiali e finanziarie destinate dal Capo dipartimento; nella definizione dei limiti per l’adozione di atti di spesa da parte degli uffici giudiziari; nella concreta allocazione dei fondi agli uffici; nelle attività di programmazione, gestione, verifica delle risorse assegnate, analisi del rendiconto e dell’eventuale scostamento rispetto agli obiettivi programmati, attività finalizzate a supportare il controllo di gestione e i conseguenti atti decisionali da parte delle strutture centrali del dicastero.

Il successivo art. 11 propone una precisa e dettagliata descrizione delle attività sia del direttore regionale (trasmissione del piano di ripartizione delle spese per l'anno successivo) che dei Capi dei dipartimenti in relazione alla gestione, ripartizione e rendicontazione delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna direzione regionale o interregionale.

L'articolo 12 precisa i compiti delle direzioni regionali, sempre nelle rispettive circoscrizioni territoriali, in relazione al decentramento dei compiti del Dipartimento per gli affari di giustizia in materia di casellario giudiziale e spese di giustizia, fermo restando:

-    che, per il casellario giudiziale centrale (ex art. 7, D.Lgs 240/2006) , le competenze rimangono accentrate al ministero;

-    che, per le spese di giustizia, la competenza regionale esclude i rapporti con Equitalia Giustizia s.p.a.

La disposizione fa salve le previsioni dell’art. 7, comma 3, del D.Lgs. 240 del 2006, relative alle competenze che rimangono di competenza della struttura centrale del Ministero.

Gli articoli da 13 a 16 prevedono numerose e dettagliate disposizioni sulle attribuzioni delle Direzioni regionali con riferimento alla competenze del DOG in relazione alle 4 diverse aree: personale e formazione (art. 13); risorse materiali, beni e servizi (art. 14); statistica (art. 15) e sistemi informativi automatizzati (art. 16).

In particolare, il contenuto dell’articolo 16 si integra con quanto stabilito dagli artt. 10 e 11 del D.Lgs. 39/1993[5] che ha previsto, nell’ambito di ogni pubblica amministrazione, la creazione di uno staff formato da dirigenti esperti di sistemi informatici, che coordinano i sistemi informativi impiegati nell'amministrazione in cui operano, sotto la direzione di un dirigente generale appositamente individuato.

Sottolinea la relazione al provvedimento in esame come “le disposizioni sul decentramento dei compiti del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, opportunamente coordinate con le funzioni ed i ruoli attribuiti dal medesimo decreto legislativo n. 240/2006 al magistrato capo dell'ufficio ed al dirigente amministrativo del medesimo, consentono alla direzione generale di svolgere un’efficace e completa funzione amministrativa decentrata”.

L'articolo 17 reca, invece, numerose, dettagliate disposizioni volte ad assicurare il decentramento alle direzioni regionali dei compiti del Dipartimento per la giustizia minorile.

Le disposizioni ricalcano sostanzialmente quelle previste dagli artt. da 13 a 16 in relazione al decentramento delle competenze del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria.

Anche l’art. 17 fa salve le competenze dell’amministrazione centrale in virtù della riserva di cui all’art. 7, comma 3, del D.Lgs. 240 del 2006 (vedi ante, art. 12)

L’articolo 18 contiene le disposizioni finali attuative del decentramento e della riorganizzazione del Ministero della giustizia sulla base di quanto previsto dalla legge finanziaria 2007 (art. 1, comma 404) e dal D.L. 112/2008 (art. 74).

I commi 1 e 2 prevedono, rispettivamente:

-    con decreti ministeriali di natura non regolamentare, l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e dei compiti e distribuzione di tali uffici all’interno di quelli di livello dirigenziale generale;

-    con decreti ministeriali la data di entrata in funzione degli uffici dirigenziali generali decentrati, nonché disposizioni sulla razionalizzazione e utilizzo degli uffici e delle strutture esistenti, compresi il trasferimento alle articolazioni territoriali delle strutture dei Centri per la giustizia minorile e degli uffici di coordinamento interdistrettuale per i sistemi informativi automatizzati.

Il termine di adozione è, per entrambe le tipologie di decreto, fissata in 180 gg. dalla data di entrata in vigore del regolamento in esame.

Il comma 3 dell'art. 18 abroga – per esigenze di coordinamento – il precedente regolamento di organizzazione (D.P.R. 55 del 2001) perpetuandone tuttavia la vigenza fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali (di cui al comma 2) che concretamente daranno operatività alle nuove direzioni regionali e interregionali.

Più in particolare, nell'ottica di riorganizzazione mediante riduzione dei costi, razionalizzazione e contenimento numerico delle strutture amministrative, l'art. 18 - oltre a prevedere l'individuazione delle unità dirigenziali non generali mediante DM di natura non regolamentare (art. 4-bis,L. 400/1988) - sopprime direttamente 11 uffici dirigenziali generali: mediante la sostituzione della tabella A allegata al D.Lgs. 240/2006sono soppresse 7 direzioni regionali dell'organizzazione giudiziaria (comma 4); il comma 5 sopprime, poi, 4 Uffici di Direttore tecnico, istituiti ex art. 5 del D.Lgs. 240/2006 presso le Corti d'appello di Roma, Milano, Napoli e Palermo). Le soppressioni di uffici dirigenziali generali sono in totale 12,tenendo conto anche di quella operata dall'art. 8 dello schema in esame (1 Direzione generale del Dipartimento giustizia minorile).

Le soppressioni determinate dalla nuova Tabella A sono rese possibili anche dalle rideterminazioni delle circoscrizioni territoriali decentrate operate dalla stessa tabella.

 

Come riportato nella relazione di accompagnamento al provvedimento in esame, “l'aggregazione dei distretti alle strutture interregionali è stata effettuata sulla falsariga del D.Lgs. n. 240\2006, accorpando gli ulteriori distretti per prossimità territoriale ed uniformità economico-sociale, evitando, in ogni caso, di costituire strutture troppo piccole e dunque costose e poco efficienti. Negli accorpamenti si ha avuto riguardo alla esistenza di stabili ed funzionali collegamenti ferroviari, aerei e, in ultima analisi, stradali, avendo cura di assicurare la prossimità geografica e storica dei territori. Per la esistenza di ottimi collegamenti ferroviari tra Milano e Brescia, Milano e Torino e Milano e Genova, si è ritenuto preferibile aggregare i quattro distretti; allo stesso modo la esistenza di validi collegamenti tra il Trentino Alto Adige e il Veneto, il Veneto ed il Friuli-Venezia-Giulia ha suggerito di aggregare i tre distretti; così pure la rapidità di collegamenti tra Bologna ed Ancona ha imposto di mantenere l'aggregazione dei due distretti già prevista; allo stesso modo la vicinanza ed omogeneità morfologica tra la Toscana e l'Umbria ha suggerito di mantenere l'accorpamento dei distretti già previsto; la facilità di collegamento tra il capoluogo del distretto dell'Abruzzo e la capitale, nonché l'esistenza di frequenti ed efficienti collegamenti aerei tra la stessa e la Sardegna, hanno suggerito di aggregare il Lazio, la Sardegna e l'Abruzzo; la contiguità territoriale e storica ha suggerito come migliore aggregazione l'unione della Basilicata alla Puglia, piuttosto che alla Calabria come originariamente previsto; allo stesso modo si è valutata più efficiente l'aggregazione del Molise alla Campania, piuttosto che all'Abruzzo. La individuazione delle sedi delle articolazioni regionali è stata effettuata facendole coincidere con il capoluogo di regione (Sicilia e Calabria), ovvero, nel caso delle direzioni interregionali, con il capoluogo della regione di maggiori dimensioni (Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Puglia), ovvero, con la località baricentrica che, inoltre, può anche consentire di riutilizzare le strutture esistenti e facilmente accessibili, come nel caso del Veneto (il CISIA del Veneto e Friuli-Venezia-Giulia, le cui funzioni saranno svolte dalla direzione interregionale, ha sede in Padova).

 

Il comma 4 opera la citata sostituzione della tabella A del D.Lgs. n. 240/2006.

 

La nuova Tabella A prevede 9 Direzioni generali decentrate. Residuano 2 sole Direzioni regionali ovvero Sicilia e Calabria, mentre le Direzioni interregionali passano da 4 a 7.

Le 7 Direzioni regionali soppresse sono: Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Lazio Campania, Puglia e Sardegna.

 

Denominazione

Regione

Distretto

Sede

Direzione interregionale

Piemonte

Valle d’Aosta

Lombardia

Liguria

Torino, Genova, Milano, Brescia

Milano

Direzione interregionale

Veneto

Trentino-Alto Adige

Friuli-Venezia Giulia

Venezia, Trento e Sezione distaccata di Bolzano, Trieste

Padova

Direzione interregionale

Lazio

Abruzzo

Sardegna

Roma, L’Aquila, Cagliari e Sezione distaccata di Sassari

Roma

Direzione interregionale

Toscana

Umbria

Firenze, Perugia

Firenze

Direzione regionale

Calabria

Catanzaro, Reggio Calabria

Catanzaro

Direzione interregionale

Emilia Romagna

Marche

Bologna, Ancona

Bologna

Direzione interregionale

Campania

Molise

Napoli, Salerno, Campobasso

Napoli

Direzione interregionale

Puglia

Basilicata

Bari, Potenza, Lecce e Sezione distaccata di Taranto

Bari

Direzione regionale

Sicilia

Palermo, Catania, Messina, Caltanissetta

Palermo

 

 

Il comma 6 dell’art. 18 riguarda l’attribuzione alla Direzione interregionale Campania-Molise dei compiti e delle funzioni dell’Ufficio speciale per la gestione e la manutenzione del nuovo complesso giudiziario della città di Napoli che perde la qualifica di ufficio dirigenziale generale temporaneamente assegnatale dall’art. 5, comma 3, del regolamento del 2001 (v. ante, art. 6).

 

Le dotazioni organiche del personale dirigenziale ed amministrativo dell’amministrazione giudiziaria (DAG e DOG), del DAP, della Giustizia minorile e degli Archivi notarili, sono, infine, determinate dalle allegate Tabelle B, C, D ed F (comma 7).

La Tabella B prevede una dotazione organica totale del personale dirigenziale del Ministero pari a 904 unità: 460 nella carriera amministrativa (24 di prima fascia; 436 di seconda fascia) e 444 in quella penitenziaria (25 di prima fascia; 419 di seconda fascia). In base alla Tabella C, la dotazione organica complessiva del personale amministrativo di DAG e DOG, che risulta pari a 44.069 unità (di cui 367 dirigenti). La Tabella D reca le dotazioni del personale amministrativo del DAP, che risultano in totale 7.818 (di cui 487 dirigenti). La Tabella E riguarda il personale amministrativo del Dipartimento della Giustizia minorile che risulta pari a 1.715 unità (23 dirigenti). L’amministrazione degli Archivi notarili reca, ai sensi della Tabella E, una dotazione di personale amministrativo pari a 716unità (27 dirigenti).

Con D.M. giustizia è prevista l’attribuzione delle risorse di organico ai Dipartimenti, fermo quanto previsto dall’art. 9 del D.Lgs. 240/2006.

 

L'articolo 19 prevede, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

 


 



[1]    La disposizione prevede che l’organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate con regolamenti di delegificazione, su proposta del ministro competente, d’intesa col Presidente del Consiglio e con il Ministro dell’economia, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo n. 29 del 1993.

[2]    Vedi la legge 1311 del 1962 e l’art. 8 della L. 195/1958.

[3]    V. art. 7, D.Lgs. 240/2006.

[4]    Unica eccezione: la gestione del personale penitenziario minorile e delle sue dotazioni strumentali, di competenza del Centro di gestione unitaria del DAP (v. art. 7, comma 4). Come si legge nella relazione illustrativa di accompagnamento, la presenza di personale di polizia del comparto sicurezza (e delle sue dotazioni strumentali) non consente, infatti, una gestione unitaria con il restante personale civile dell’amministrazione giudiziaria.

[5]    Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della L. 23 ottobre 1992, n. 421.