Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
| |||
---|---|---|---|
Autore: | Servizio Studi - Dipartimento giustizia | ||
Titolo: | Modifiche al regolamento sullo stato civile relativamente alla disciplina del nome e del cognome Schema di D.P.R. n. 434 (art. 2, co. 12 e 13, L. 127/1997) - Elementi per l'istruttoria normativa | ||
Riferimenti: |
| ||
Serie: | Atti del Governo Numero: 384 | ||
Data: | 08/02/2012 | ||
Descrittori: |
| ||
Organi della Camera: | II-Giustizia | ||
Altri riferimenti: |
|
8 febbraio 2012 |
|
n. 384/0 |
|
Modifiche al regolamento sullo stato civile relativamente alla disciplina del nome e del cognomeSchema di D.P.R. n. 434
|
Numero dello schema di regolamento |
434 |
Titolo |
Regolamento di
modifica delle disposizioni in materia di stato civile relativamente alla
disciplina del nome e del cognome prevista dal titolo X del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica |
Norme di riferimento |
Legge |
Numero di articoli |
8 |
Date: |
|
presentazione |
|
assegnazione |
|
termine per l’espressione del parere |
|
Commissione competente |
II Giustizia |
Lo schema di regolamento novella le attuali procedure previste dal titolo X del DPR n. 396 del 2000 per modificare il nome ed il cognome.
Attualmente gli articoli 84 e seguenti del Regolamento delineano un procedimento in tre fasi che coinvolge le competenze del Ministero dell’Interno.
In particolare, il Titolo X prevede:
§ presentazione dell’istanza di modifica del nome o del cognome al prefetto territorialmente competente, che ne cura l’istruttoria. Il prefetto valuta se la questione sia di sua esclusiva competenza (come nel caso di richiesta di cambiamento del cognome che appaia ridicolo o riveli l’origine naturale) trasmettendo, in caso negativo, gli atti al Ministero dell’Interno (competente a decidere sulla richiesta di cambiamento nei casi in cui si renda necessario ponderare l’interesse pubblico con quello privato);
§ acquisizione della documentazione da parte del Ministero che può chiedere integrazioni ovvero inoltrare alla prefettura una relazione ed un decreto provvisorio del quale dovrà essere assicurata pubblicità (affissione per 30 giorni, per eventuale opposizione di terzi);
§ decorso il termine per la pubblicità il Ministero dell’interno adotta il decreto finale e lo invia alla prefettura per la registrazione presso gli uffici dello stato civile.
Dalle relazioni di accompagnamento dello schema di regolamento si ricava che la costante crescita delle domande (soprattutto legate a richieste di aggiunta del cognome materno al cognome paterno) ha determinato un allungamento nei tempi della decisione. Attualmente le istanze giacenti sarebbero circa 1.100.
Ciò ha indotto il Governo a presentare le modifiche, per semplificare l’iter attribuendo ogni competenza alle prefetture e dunque evitando il coinvolgimento diretto del Ministero dell’Interno.
L’obiettivo viene raggiunto abrogando gli
articoli da
Normativa vigente |
Schema di regolamento n. 434 |
Decreto del
Presidente della Repubblica |
|
Titolo X |
|
Articolo 84 |
Abrogato |
1. Chiunque vuole cambiare il cognome od aggiungere al proprio un altro cognome deve farne richiesta al Ministero dell'interno esponendo le ragioni della domanda. |
|
|
|
Articolo 85 |
Abrogato |
1. La richiesta è presentata al prefetto della provincia in cui il richiedente ha la sua residenza. 2. Il prefetto assume sollecitamente informazioni sulla domanda e la spedisce al Ministero dell'interno con il parere e con tutti i documenti necessari. |
|
|
|
Articolo 86 |
Abrogato |
1. Qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione, il richiedente è autorizzato a fare affiggere all'albo pretorio del comune di nascita e del comune di sua residenza attuale un avviso contenente il sunto della domanda. L'affissione deve avere la durata di giorni trenta consecutivi e deve risultare dalla relazione del responsabile fatta in calce all'avviso. 2. Con il decreto con cui si autorizza la pubblicazione, si può prescrivere che il richiedente notifichi a determinate persone il sunto della domanda. |
|
|
|
Articolo 87 |
Abrogato |
1. Chiunque crede di avervi interesse può fare opposizione alla domanda non oltre il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione o notificazione. |
|
|
|
Articolo 88 |
Abrogato |
1. Il richiedente, al fine della emanazione del decreto di concessione, trascorso il termine di cui all'articolo 87, comma 1, senza che sia stata fatta opposizione presenta alla prefettura competente per il successivo inoltro al Ministero: a) un esemplare dell'avviso con la relazione che attesta la eseguita affissione e la sua durata; b) la prova delle eseguite notificazioni quando queste sono state prescritte. 2. Il Ministro, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con decreto. 3. Il decreto di concessione, nei casi in cui vi è stata opposizione, deve essere notificato, a cura del richiedente, agli opponenti. |
|
|
|
Articolo 89 |
|
1. Salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome perché ridicolo o vergognoso o perché rivela origine naturale, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. |
1. Salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome, anche perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l’origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l’istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta. |
2. Nella domanda si deve indicare la modificazione che si vuole apportare al nome o al cognome oppure il nome o il cognome che si intende assumere. |
2. Identico. |
|
3. Identico. |
|
|
Articolo 90 |
|
1. Il prefetto, assunte informazioni sulla domanda, se la ritiene meritevole di essere presa in considerazione, autorizza con suo decreto il richiedente a fare affiggere all'albo pretorio del comune di nascita e di attuale residenza del medesimo richiedente un avviso contenente il sunto della domanda. L'affissione deve avere la durata di giorni trenta consecutivi e deve risultare dalla relazione fatta dal responsabile in calce all'avviso. |
1. Identico. |
|
1-bis. Il decreto di autorizzazione della pubblicazione può stabilire che il richiedente notifichi a determinate persone il sunto della domanda. |
|
|
Articolo 91 |
|
1. Chiunque ne ha interesse può fare opposizione alla domanda entro il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione. L'opposizione si propone con atto notificato al prefetto. |
1. Chiunque
ne abbia interesse può fare opposizione alla domanda entro il termine di
trenta giorni dalla data dell'ultima affissione ovvero dalla data dell’ultima notificazione alle persone interessate,
effettuata ai sensi dell’articolo |
|
|
Articolo 92 |
|
1. Trascorso il termine di cui all'articolo 87, comma 1, il richiedente presenta al prefetto un esemplare dell'avviso con la relazione attestante l'eseguita affissione e la sua durata. |
1. Trascorso il termine di cui all'articolo 91, il richiedente presenta al prefetto un esemplare dell'avviso con la relazione attestante l'eseguita affissione e la sua durata nonché la documentazione comprovante le avvenute notificazioni, ove prescritte. |
2. Il prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con decreto. |
2. Il prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e delle notificazioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con decreto, che deve essere notificato, a cura del richiedente, agli opponenti. |
|
3. Il decreto di concessione di cui al comma 2, nei casi in cui vi è stata opposizione, deve essere notificato, a cura del richiedente, agli opponenti. |
Lo schema di regolamento è accompagnato dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnico-finanziaria, dalla relazione tecnico-normativa, dall’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) nonché dai pareri favorevoli espressi dal Garante per la protezione dei dati personali, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e dal Consiglio di Stato.
Lo schema di
regolamento trova la sua fonte normativa nella c.d. legge Bassanini 2 (legge n. 127 del 1997) che, all’articolo 2,
comma 12, prevedeva l’emanazione di un regolamento di delegificazione (art. 17,
co.
Lo schema di
regolamento ora all’esame della Commissione rappresenta una correzione di
quella regolamentazione; l’intervento è conforme alla legge in quanto la
materia è stabilmente attribuita alla competenza del Governo, che correttamente
agisce con un regolamento. Peraltro, il contenuto del provvedimento rispetta
pienamente almeno due dei criteri in base ai quali deve essere disciplinata la
materia (cfr. art. 2, comma
Le commissioni parlamentari devono esprimere il parere entro 30 giorni dalla trasmissione dello schema di regolamento, in base al comma 13 dell’art. 2 della legge 127/1997. Decorso tale termine il decreto può essere emanato anche in mancanza del parere ed entra in vigore 60 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il coordinamento è assicurato dall’abrogazione espressa e dalla novellazione di disposizioni vigenti.
Come si legge nella relazione AIR, dal provvedimento dovrebbero scaturire vantaggi per i cittadini, “in quanto vengono ridotti i tempi per la definizione delle istanze proposte”.
Al capoverso dell’art. 2, che sostituisce il comma 1 del DPR, potrebbe rivelarsi utile inserire una virgola a chiusura dell’inciso “, anche perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l’origine naturale”.
La rubrica dell’art. 5 (e di conseguenza la rubrica e il contenuto dell’art. 92 del DPR da esso novellato) fa riferimento ancora alla “concessione” da parte del prefetto, con ciò intendendosi che permane comunque un autonomo potere discrezionale da parte dell’autorità amministrativa in ordine all’accoglimento della domanda.
Al capoverso dell’art. 5, che novella l’art. 92 del DPR, risulta ripetuta, al comma 2 e al comma 3, la medesima disposizione concernente l’obbligo di notifica agli opponenti del decreto di concessione. Potrebbe pertanto risultare opportuna la soppressione, al comma 2, delle parole “che deve essere notificato, a cura del richiedente, agli opponenti”.
Servizio Studi – Dipartimento Giustizia |
( 066760-9559 – *st_giustizia@camera.it |
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. |
File: gi0674_0.doc