Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento giustizia | ||||
Titolo: | Tutela penale dell'ambiente - Recepimento delle direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE Schema di D.Lgs. n. 357(artt. 1, 2 e 19, L. 96/2010) Elementi per l'istruttoria normativa | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 309 | ||||
Data: | 14/05/2011 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | II-Giustizia | ||||
Altri riferimenti: |
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14 maggio 2011 |
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n. 309/0 |
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Tutela penale dell’ambiente
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Numero dello schema di decreto legislativo |
357 |
Titolo |
Recepimento della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni |
Norma di delega |
Legge 4 giugno 2010, n. 96, artt. 1, 2 e 19 |
Numero di articoli |
3 |
Date: |
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presentazione |
8 aprile 2011 |
assegnazione |
11 aprile 2011 |
termine per l’espressione del parere |
18 maggio 2011 |
termine per l’esercizio della delega |
9 luglio 2011 |
Commissione competente |
II (Giustizia) |
Rilievi di altre Commissioni |
XIV (Politiche dell’Unione europea) |
L’art. 19 della legge comunitaria 2009 (L. 4 giugno 2010, n. 96) ha delegato il Governo ad adottare, entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi al fine di recepire le disposizioni della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell’ambiente e della direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni.
I termini di recepimento delle due direttive erano fissati, rispettivamente, al 26 dicembre 2010 e al 16 novembre 2010.
La relazione illustrativa sottolinea che, considerati i limiti di pena previsti dalla legge di delega, il recepimento della normativa comunitaria non può essere assicurato attraverso un completo ripensamento del sistema dei reati contro l’ambiente, che potrà costituire oggetto di un successivo intervento normativo.
Con riferimento alla direttiva 2009/123/CEla relazione illustrativa del Governo considera già sussistenti sanzioni adeguate al tenore della direttiva 2009/123/CE (artt. 8 e 9 D.Lgs 202/2007) e ritiene pertanto che non sia necessario alcun intervento di adeguamento dell’ordinamento nazionale.
In relazione alla direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, la relazione illustrativa individua come uniche fattispecie sanzionate dalla direttiva ma assenti nell’ordinamento interno quelle relative all’uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali e vegetali selvatiche protette nonchè alla distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto.
L’articolo 1 dello schema di decreto in esame, introduce pertanto nel codice penale due nuovi articoli che prevedono fattispecie incriminatici di natura contravvenzionale.
Il nuovo art. 727-bis punisce:
§ la condotta di chi uccide un animale facente parte di specie selvatica protetta, se il fatto non costituisce più grave reato, sanzionandola in via alternativa con l’arresto da 1 a 6 mesi o l’ammenda fino a 4.000 euro (primo comma);
§ quella di chi cattura o possiede un animale facente parte di specie selvatica protetta, se il fatto non costituisce più grave reato, sanzionandola in via alternativa con arresto fino a 6 mesi o l’ammenda fino a 3.000 euro (secondo comma);
§ la condotta di chi distrugge un esemplare appartenente a specie vegetale selvatica protetta, fuori dei casi consentiti, prevedendo un’ammenda fino a 4.000 euro (terzo comma);
§ quella di chi preleva o possiede un esemplare appartenente a specie vegetale selvatica protetta, fuori dei casi consentiti, prevedendo un’ammenda fino a 2.000 euro (quarto comma).
Il nuovo art. 733-bis punisce la distruzione o il significativo deterioramento di un habitat all’interno di un sito protetto, sanzionandola congiuntamente con arresto fino a 18 mesi e l’ammenda non inferiore a 3.000 euro.
Ai fini dell’applicazione dei due articoli 727-bis e 733-bis c.p., i commi 2 e 3 dell’articolo 1 rinviano alla specifica disciplina comunitaria di riferimento per l’individuazione, rispettivamente, delle “specie animali e vegetali selvatiche protette” di “habitat all’interno di un sito protetto”.
Le due direttive prevedono inoltre la responsabilità delle persone giuridiche per i reati in esse previste.
L’articolo 2 introduce pertanto una specifica disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche derivante da reati contro l’ambiente.
Viene così inserito nel decreto legislativo n. 231/2001, che disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, un nuovo articolo 25-decies, che prevede una serie di sanzioni pecuniarie per gli enti in relazione alla commissione di reati ambientali.
L’articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.
Lo schema di decreto è corredato, oltre che della relazione illustrativa, dell’analisi tecnico-normativa e dell’analisi di impatto della regolamentazione.
Le disposizioni del nuovo articolo 727-bis, terzo e quarto comma, c.p. introducono due fattispecie di reato punite con la sola pena dell’ammenda, mentre l’art. 2, comma 1, lettera c), della legge di delega (L. 96/2010) dispone che sono previste sanzioni penali, nei limiti dell’ammenda fino a 150.000 euro e dell’arresto fino a tre anni, in via alternativa o congiunta. Il principio e criterio direttivo specifica altresì che sono previste la pena dell’ammenda alternativaall’arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l’interesse protetto; la pena dell’arresto congiunta a quella dell’ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità.
Il contenuto dello schema di decreto è riconducibile alla materia ordinamento civile e penale, di competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.).
L’articolo 3 della direttiva 2008/99/CE prevede che le attività indicate siano previste come reato se poste in essere «intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza» e quindi, secondo il nostro ordinamento penale, con dolo o colpa grave.
La punibilità a titolo di colpa (anche non grave), ove non espressamente prevista, è configurabile solo per le contravvenzioni.
Si rileva peraltro che alcuni reati ambientali previsti nel nostro ordinamento sono delitti e non contravvenzioni (cfr. tabella allegata alla scheda di lettura all’art. 2); per questi delitti non è configurabile la punibilità a titolo di colpa grave. Il problema si pone in particolare per i reati previsti dagli artt. 258, comma 4, e 260-bis, commi 6-8, del codice dell’ambiente (falsità legate al certificato di analisi di rifiuti e trasporto di rifiuti pericolosi) e dall’art. 3-bis, comma 1, L. 150/1992 (assenza o falsificazione di dichiarazioni per l’importazione di esemplari).
In riferimento alle direttive che formano oggetto dello schema di decreto legislativo in esame, si segnala che il 26 gennaio 2011 la Commissione europea ha inviato all’Italia due lettere di messa in mora attraverso le quali si contesta all’Italia il mancato recepimento di:
· direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente (p.i 2011/0207) - il cui termine scadeva il 26 dicembre 2010;
· direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi (p.i 2011/0216) - il cui termine scadeva il 16 novembre 2010.
Dal punto di vista formale, appare opportuno inserire i commi 2 e 3 dell’articolo 1 quali commi autonomi dei nuovi articoli 727-bis e 733-bis del codice penale.
Con riferimento
all’articolo 2, tra gli articoli del codice dell’ambiente richiamati, mancano i
commi da
Servizio Studi – Dipartimento Giustizia |
( 066760-9148 – *st_giustizia@camera.it |
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera
sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli
organi parlamentari e dei parlamentari. |
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