Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso - Schema di D.P.R. n. 329 (L. 22 dicembre 1999, n. 512) Elementi per l'istruttoria normativa
Riferimenti:
SCH.DEC 329/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 297
Data: 02/03/2011
Organi della Camera: II-Giustizia

SIWEB

 

2 marzo 2011

 

n. 297/0

 

Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati
di tipo mafioso

Schema di D.P.R. n. 329
(L. 22 dicembre 1999, n. 512)

Elementi per l’istruttoria normativa

 

 

Numero dello schema di regolamento

329

Titolo

Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso

Norma di riferimento

D.P.R. 28 maggio 2001, n. 284

Numero di articoli

1

Date:

 

presentazione

1° febbraio 2011

assegnazione

9 febbraio 2011

termine per l’espressione del parere

11 marzo 2011

termine per l’esercizio del regolamento

2 aprile 2009

Commissione competente

II Commissione (Giustizia)

Rilievi di altre Commissioni

V Commissione (Bilancio) ai sensi dell’art. 96-ter reg.

 

 


Contenuto

Lo schema di decreto novella il regolamento di cui al D.P.R. n. 284 del 2001 concernente il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso.

 

Con il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso – istituito dalla legge n. 512 del 1999 - lo Stato sostiene le vittime dei reati mafiosi, garantendo il risarcimento dei danni liquidati in sentenza.

Il Fondo è alimentato da un contributo annuale dello Stato, da somme derivanti dalla vendita dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose e da una quota, definita annualmente con decreto del Ministro dell’Interno, del contributo devoluto al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura sui premi assicurativi.

La Consap gestisce il Fondo per conto del Ministero dell'Interno sulla base di un’apposita concessione.

Il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, presieduto dal Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, decide sulle domande di accesso al Fondo, previa verifica dei presupposti e  requisiti di legge.

Presupposto per l'accesso al Fondo è la costituzione di parte civile di persone fisiche o enti destinatari di sentenze emesse, dopo il 30 settembre 1982, nei confronti di imputati di tipo mafioso. Tali sentenze possono essere:

-    di condanna definitiva al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali;

-    di condanna non definitiva al pagamento di una provvisionale;

-    di condanna per il risarcimento delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa.

Gli enti hanno diritto di accesso al Fondo (entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso) limitatamente al rimborso delle spese processuali.

I requisiti per l’accesso al Fondo sono l’inesistenza, nei confronti del richiedente, alla data di presentazione della domanda di una sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), del c. p.p. o di un procedimento penale in corso per uno dei predetti reati, dell’applicazione in via definitiva di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, o di un procedimento in corso per l’applicazione di una misura di prevenzione; l’inesistenza a carico della vittima deceduta, alla data dell’evento lesivo di una sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), del c.p.p. o di un procedimento penale in corso per uno dei predetti reati; dell’applicazione in via  definitiva di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, o di un procedimento in corso per l’applicazione di una misura di prevenzione.

 

Si ricorda che l’articolo 2, comma 6-septies, del decreto-legge n. 225 del 2010 (c.d. decreto proroga termini), convertito dalla legge n. 10 del 2011, dispone, a decorrere dal 31 marzo 2011, l'unificazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura e del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso nel nuovo Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura.

 

Il nuovo Fondo unificato è surrogato nei diritti delle vittime negli stessi termini e alle stesse condizioni già previsti per i predetti fondi unificati e subentra in tutti i rapporti giuridici già instaurati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

Il Fondo sarà alimentato con le risorse previste dalle normative vigenti per i Fondi unificati, ovvero mediante:

§    uno stanziamento annuo a carico del bilancio dello Stato pari a 10,3 mld di euro; i beni provenienti dalla confisca ordinaria ai sensi dell'articolo 644, sesto comma, c.p.; le donazioni e i lasciti da chiunque effettuati (art. 14, comma 11, legge n. 108/1996);

§    un contributo, sui premi assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto, relativi ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 1990; un contributo dello Stato determinato secondo modalità individuate dalla legge (nel limite massimo di 41,3 mld di euro); una quota pari alla metà dell'importo, per ciascun anno, delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge n. 575/1965; una quota pari ad un terzo dell'importo del ricavato, per ciascun anno, delle vendite disposte a norma dell'articolo 2-undecies della suddetta legge n. 575 del 1965, relative ai beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in azienda confiscati alle mafie ai sensi della medesima legge n. 575 del 1965 (art. 18, comma 1, legge n. 44/1999);

§    un contributo annuale dello Stato di 10,3 mld, da somme derivanti dalla vendita dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose (art. 1, legge n. 512/1999).

 

Il citato comma 6-septies abroga l'articolo 1-bis della legge n. 512/1999 che prevedeva l’alimentazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso anche attraverso una quota annuale (definita con DM Interno) del contributo devoluto al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura sui premi assicurativi.

La medesima disposizione demanda, infine, ad un regolamento di attuazione - da adottare entro 3 mesi – il coordinamento delle discipline degli attuali regolamenti attuativi dei Fondi ora unificati dettate rispettivamente dal DPR n. 455 del 1999 (Regolamento del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura) e dal DPR n. 284 del 2001 (Regolamento del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso).

 

Lo schema di regolamento inserisce nel D.P.R. n. 284 del 2001 due nuovi articoli per disciplinare le sorti delle somme già corrisposte alla vittima dal Comitato quando lo stesso abbia deliberato in base a una sentenza penale di condanna in primo grado, con statuizione di provvisionale, che è stata poi rivista in sede di impugnazione per sopraggiunta morte del reo.

In primo luogo, il regolamento stabilisce che se il giudice dell’impugnazione dichiara estinto il reato per sopraggiunta morte del reo, ma pende ancora un’azione di risarcimento in sede civile nei confronti dei successori del reo, la decisione del Comitato resta valida e la ripetizione delle somme già corrisposte è sospesa in attesa della decisione del giudice civile (art. 15-bis).

 

Laddove, invece, il giudizio esperito in sede civile si sia concluso, il regolamento disciplina due possibili alternative:

a)   se l’azione di risarcimento esperita in sede civile nei confronti dei successori del reo si è conclusa con la soccombenza della vittima o dei suoi successori, la delibera di accoglimento della domanda è revocata e le somme corrisposte dovranno essere restituite (art. 15-ter, comma 1);

b)   se l’azione di risarcimento esperita in sede civile nei confronti dei successori del reo si è conclusa con l’accoglimento parziale della domanda della vittima o dei suoi successori, ed il risarcimento danni disposto dal giudice civile è dunque inferiore rispetto a quanto corrisposto a titolo di provvisionale dal Comitato, la delibera di accoglimento della domanda è riformata e l’eccedenza corrisposta dal Comitato dovrà essere restituita (art. 15-ter, comma 2).

 

Relazioni e pareri allegati

Allo schema di regolamento sono allegati la relazione illustrativa, l’analisi di impatto della regolamentazione (AIR), l’analisi tecnico normativa (ATN), il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, il parere del Consiglio di Stato.

 

Presupposti legislativi per l’emanazione del regolamento

Legge di autorizzazione

Il presupposto normativo per l’emanazione del regolamento risiede nell’art. 7-bis della legge n. 512 del 1999 (aggiunto dal d.l. n. 151 del 2008 nel testo modificato dalla legge di conversione n. 186 del 2008).

Tale disposizione demanda ad un successivo regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l’adozione di modificazioni al regolamento n. 284 del 2000 con norme che prevedano:

a)   la sospensione, fino alla decisione del giudice civile, della ripetizione delle somme già liquidate dal Comitato per effetto di una sentenza di condanna al pagamento della provvisionale, nel caso in cui il giudice dell'impugnazione, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, abbia dichiarato estinto il reato per morte del reo;

b)   la ripetizione delle somme già elargite a titolo di provvisionale, quando, a seguito di estinzione del reato, l'azione risarcitoria esperita in sede civile nei confronti dei successori del reo si sia conclusa con la soccombenza della vittima attrice o dei suoi successori

 

Procedura di emanazione

Si segnala che lo schema di regolamento è stato trasmesso in ritardo rispetto al termine previsto per la sua adozione (2 aprile 2009). Il sopra richiamato articolo 7-bis prevedeva infatti per l’emanazione del regolamento il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione (avvenuta il 2 dicembre 2008).

Per quanto riguarda l’iniziativa, la medesima disposizione prevede la proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

La trasmissione alle Commissioni dello schema di regolamento trova il suo fondamento nell’articolo 7, comma 2, della legge n. 512 del 1999; tale disposizione, in relazione al regolamento attuativo della medesima legge, prevede la sua trasmissione alle Commissioni competenti e la possibilità di emanazione – anche in mancanza di parere – trascorsi trenta giorni dalla data di trasmissione.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

Il coordinamento si realizza attraverso la novellazione del D.P.R. n. 284 del 2001.

Si ricorda che ai sensi del sopra richiamato art. 2, comma 6-septies, d.l. 225/2010 (conv. dalla legge 10/2011) un regolamento di attuazione - da adottare entro 3 mesi (ovvero entro il 27 maggio) – dovrà coordinare le discipline degli attuali regolamenti attuativi dei Fondi che vengono unificati dettate rispettivamente dal DPR n. 455 del 1999 (Regolamento del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura) e dal DPR n. 284 del 2001 (Regolamento del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso).

Impatto sui destinatari delle norme

L’AIR spiega che le disposizioni dello schema di regolamento hanno la finalità di migliorare la concreta operatività del sistema di sostegno e assistenza da parte dello Stato alle vittime della criminalità organizzata. Destinatari principali dell’intervento sono il Comitato di solidarietà e le vittime di reati di tipo mafioso ammesse al Fondo.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: GI0521.doc