Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Riconoscimento delle sentenze che irrogano pene detentive o misure privative alla libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'UE - Schema di D.Lgs. n. 230 (art. 49, co. 1,lett. c) L. 7 luglio 2009, n. 88) Elementi per l'istruttoria normativa
Riferimenti:
SCH.DEC 230/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 212
Data: 27/07/2010
Descrittori:
ESECUZIONE DI SENTENZE PENALI   SENTENZE PENALI
SENTENZE STRANIERE   UNIONE EUROPEA
Organi della Camera: II-Giustizia
Altri riferimenti:
L N. 88 DEL 07-LUG-09     

SIWEB

 

27 luglio 2010

 

n. 212/0

 

 

Riconoscimento delle sentenze che irrogano pene detentive o misure privative alla libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’UE

Schema di D.Lgs. n. 230
(art. 49, co.1, lett. c) e 4, L. 7 luglio 2009, n. 88)

Elementi per l’istruttoria normativa

 

Numero dello schema di decreto legislativo

230

Titolo

Applicazione del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative alla libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea

Norma di delega

Legge 7 luglio 2009, n. 88

Numero di articoli

25

Date:

 

presentazione

7 luglio 2010

assegnazione

7 luglio 2010

termine per l’espressione del parere

5 settembre 2010

termine per l’esercizio della delega

7 settembre 2010

Commissione competente

II (Giustizia)

Rilievi di altre Commissioni

V (Bilancio) e XIV (Politiche dell’Unione europea)

 

 


Contenuto

Lo schema di decreto legislativo– adottato nell’esercizio della delega contenuta nell’art. 49, comma 1, lett. c) della legge comunitaria 2008 (legge n. 88 del 2009) – attua la decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea.

La decisione quadro si fonda sul principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali e sulla fiducia reciproca degli Stati membri nei rispettivi ordinamenti giuridici; essa ha la finalità di stabilire le norme in base alle quali uno Stato membro, al fine di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, debba riconoscere una sentenza emessa in un altro Stato membro ed eseguire la pena (art. 3 della decisione).

Lo schema in oggetto consta di 4 Capi, per un totale di 25 articoli.

Il Capo I (articoli 1-3), oltre alle definizioni e all’individuazione delle finalità del provvedimento, contiene la designazione, quali autorità competenti, del Ministero della giustizia e delle autorità giudiziarie. Al Ministero della giustizia sono attribuiti in generale compiti di trasmissione e ricezione delle sentenze e di informazione all’autorità competente dello Stato di emissione. In relazione alle esigenze di rendere più agevole e rapido l’espletamento delle procedure di trasferimento, si prevede anche la corrispondenza diretta tra autorità giudiziarie.

Il Capo II (articoli 4-8) disciplina la trasmissione all’estero della sentenza di condanna pronunciata dall’autorità giudiziaria italiana per la sua esecuzione in un altro Stato dell’UE (cd. procedura attiva).

Le condizioni di emissione, in presenza delle quali la trasmissione può essere disposta, riproducono le previsioni della decisione quadro (art. 5).

Si tratta in particolare delle seguenti: finalità dell’esecuzione all’estero della pena o della misura di sicurezza di reinserimento sociale della persona condannata; presenza della persona condannata nel territorio dello Stato o in quello di esecuzione; necessità del consenso della persona condannata, salvo nel caso di trasmissione della sentenza allo Stato di cittadinanza in cui la persona condannata vive o verso il quale sarà espulsa o verso il quale la persona condannata è fuggita o è ritornata a motivo del procedimento penale a seguito della sentenza di condanna.

A tali condizioni se ne aggiungono altre che la relazione illustrativa ricollega ad esigenze di diritto interno, di economia procedurale e di contenimento dei costi.

Si tratta delle seguenti: limite minimo temporale dei sei mesi, quale residuo della pena o della misura di sicurezza da eseguire; non deve ricorrere una causa di sospensione dell’esecuzione; il reato per il quale è stata emessa la sentenza di condanna deve essere punito con una pena della durata massima non inferiore a tre anni; la persona condannata non è sottoposta ad altro procedimento penale o non sta scontando un’altra sentenza di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza.

Lo Stato di esecuzione della pena (art. 5) viene individuato conformemente all’art. 4, par. 1, della decisione quadro (Stato di cittadinanza in cui il condannato vive o Stato di cittadinanza nel quale il condannato deve essere espulso o allontanato benché non vi risieda; Stato che abbia acconsentito al trasferimento).

Per quanto riguarda gli aspetti procedurali (artt. 4 e 6), lo schema di decreto legislativo disciplina la competenza a disporre la trasmissione, l’attivazione della trasmissione d’ufficio o su istanza di parte (condannato o Stato di esecuzione), l’obbligo di consultazione da parte dell’autorità giudiziaria della persona condannata e dell’autorità esteradi esecuzione, il contenuto e le modalità di trasmissione del provvedimento che dispone la trasmissione all’estero della sentenza; la sospensione da parte dell’autorità giudiziaria della trasmissione del provvedimento all’autorità straniera al sopravvenire di una causa di sospensione dell’esecuzione prima dell’inizio dell’esecuzione all’estero; la revoca del medesimo provvedimento nel caso in cui sia venuta meno una delle condizioni di emissione.

Il medesimo Capo II (art. 7) reca inoltre la procedura per il trasferimento verso lo Stato estero di esecuzione delle persone condannate che si trovano nel territorio italiano, stabilisce il principio secondo il quale dopo che l’esecuzione ha avuto inizio nello Stato di esecuzione, salva l’ipotesi di evasione, non si procede all’esecuzione della pena in Italia e disciplina l’eventuale richiesta di transito sul territorio di uno Stato terzo nel corso del trasferimento del condannato. La stessa disposizione regola anche l’ipotesi in cui lo Stato estero di esecuzione chieda all’Italia, in virtù di una possibile eccezione al principio di specialità di cui all’art. 18 della decisione quadro, di poter sottoporre a procedimento penale (o a misura coercitiva personale) il condannato in virtù di un reato, diverso da quello che ha dato luogo al trasferimento, commesso nel Paese di esecuzione anteriormente al trasferimento. La decisione sulla richiesta, rimessa alla corte d’appello del distretto cui appartiene l’ufficio del PM competente per la trasmissione, è adottata in base ai criteri che si applicano nella procedura passiva di trasferimento (su cui infra).

In attesa del riconoscimento della sentenza, il PM competente può chiedere all’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione l’arresto provvisorio del condannato che si trovi sul territorio di detto Stato (art. 8).

Il Capo III (artt. 9-19) riguarda la trasmissione dall’estero (cd. procedura passiva) ovvero la richiesta al nostro Paese dell’esecuzione in Italia di una sentenza di condanna emessa all’estero.

Come regola generale, competente alla decisione è la corte d’appello del distretto di residenza del condannato al momento della trasmissione (art. 9); le condizioni per il riconoscimento, salvo deroghe, devono sussistere congiuntamente (art. 10).

Tali condizioni sono le seguenti: cittadinanza italiana del condannato, sua residenza (dimora o domicilio) nel nostro Paese (oppure il fatto che quest’ultimo sia stato espulso in Italia con la sentenza o altro provvedimento successivo); presenza del condannato in Italia o nello Stato di emissione; il reato deve essere previsto come tale anche in Italia (fatte salve le deroghe alle ipotesi di doppia incriminazione previste dall’art. 11); la durata e natura delle sanzioni applicate nello Stato emittente devono essere compatibili con la legislazione italiana, fatta salvo il possibile adattamento; consenso della persona condannata alla trasmissione della sentenza, esclusi i casi indicati al comma 4. La necessità della doppia incriminazioneè esclusa per alcuni specifici reati, per i quali si richiede esclusivamente che il reato sia punito nello Stato di emissione con misura privativa della libertà personale di durata non inferiore a tre anni. La lista dei reati è individuata con riferimento all’art. 8 della legge n. 69 del 2005, sul mandato di arresto europeo, e corrisponde sostanzialmente alla lista contenuta nell’art. 7 della decisione-quadro.

La presenza di alcune soltanto delle indicate condizioni può dar luogo al riconoscimento della sentenza nei confronti del cittadino straniero da parte della corte d’appello italiana, con il consenso del Ministro della giustizia all’esecuzione in Italia. Sono inoltre disciplinati il riconoscimento e l’esecuzione parziale della sentenza di condanna (in presenza di un accordo con l’autorità straniera e con il limite di ordine generale dell’impossibilità dell’aumento della durata della pena). Nel caso infine in cui la durata della pena sia incompatibile con la normativa italiana, è disciplinata la procedura di rideterminazione della pena da parte della Corte d’appello (cd. adattamento della pena), con alcuni limiti, tra cui l’impossibilità di convertire in pena pecuniaria una pena detentiva o una misura di sicurezza.

Oltre agli aspetti procedimentali della trasmissione dall’estero (art. 12) il Capo III individua, in conformità con la decisione quadro, i casi di rifiuto del riconoscimento (art. 13).

I motivi di rifiuto sono i seguenti: mancanza di alcuna delle condizioni previste dall’art. 10 e 11; mancanza o incompletezza del certificato allegato alla sentenza; violazione del ne bis in idem; possibilità di giudicare in Italia i fatti oggetto della sentenza se il reato risulti già prescritto; pronuncia in Italia di sentenza di non luogo a procedere; prescrizione della pena; presenza di causa di immunità; pena inflitta a persona non imputabile per età; residuo di pena da scontare inferiore a 6 mesi; sentenza pronunciata in contumacia (non volontaria); Stato di emissione che abbia rifiutato all’Italia la richiesta di sottoporre la persona condannata a processo per reato diverso commesso prima della trasmissione della sentenza di condanna; pena inflitta che comprende misure sanitarie o psichiatriche incompatibili con l’ordinamento italiano; sentenza che si riferisce a reati commessi anche in parte sul territorio italiano.

Nelle more del riconoscimento della sentenza e in presenza di una richiesta dello Stato di emissione, possono essere adottate da parte della Corte d’appello nei confronti del condannatoche si trovi in Italia misure coercitive limitative della libertà personale e, nei casi di urgenza, può essere disposto l’arresto da parte della polizia giudiziaria (con successiva convalida da parte del Presidente della Corte d’appello) (articoli 14 e 15).

All’esecuzione della sentenza riconosciuta provvede, d’ufficio, il procuratore generale della corte d’appello deliberante e la pena è eseguita secondo la legge italiana (articolo 16). Sono inoltre disciplinate le conseguenze dei provvedimenti adottati dello Stato di emissione sull’esecuzione della pena (o misura di sicurezza) che ha luogo in Italia e viene individuata nell’autorità giudiziaria dello Stato di emissione l’autorità competente alla revisione della sentenza di condanna trasmessa in Italia (articolo 17).

In attuazione del principio di specialità riconosciuto in ambito di cooperazione giudiziaria internazionale e contemplato dall’art. 18 della decisione quadro, si afferma che, salvo eccezioni specificamente indicate, la persona trasferita nello Stato di esecuzione non possa essere ivi processata (o sottoposta a misura privativa della libertà) per un reato commesso anteriormente al trasferimento e diverso da quello da cui quest’ultimo trae origine (articolo 18).

Il Capo III infine disciplina la procedura applicabile per il caso di transito, cioè di passaggio della persona sul territorio italiano in esecuzione di un procedimento di trasferimento dell’esecuzione in corso tra altri due Paesi membri della UE (art. 19).

Il Capo IV dello schema di decreto (artt. 20 e 21) (Disposizioni comuni ai procedimenti di trasmissione) da un lato disciplina le informazioni che il Ministero della giustizia deve fornire alla corrispondente autorità dello Stato di emissione, dall’altro, statuisce, con riferimento alle due diverse procedure, sulle spesea carico dello Stato italiano.

Il Capo V (artt. 22-25), infine, reca le Disposizioni transitorie e finali. Esso fa salvi gli eventuali obblighi internazionali dell’Italia nei confronti di Paesi terzi in materia di trasferimento di persone condannate (art. 22), contiene la clausola di invarianza finanziaria (art. 23) e talune disposizioni di raccordo con la disciplina del mandato di arresto europeo (art. 24) e reca la disciplina transitoria (art. 25), prevedendo, come regola generale, l’applicabilità delle nuove disposizioni ai provvedimenti di esecuzione trasmessi all’estero (procedura attiva) e ricevuti dall’estero (procedura passiva) a partire dal 5 dicembre 2011 (data dalla quale la nuova disciplina sostituirà  eventuali accordi internazionali conclusi tra l’Italia e altri Stati membri dell’Unione).

Rispetto agli Stati che abbiano reso l’apposita dichiarazione ai sensi della decisione quadro, la nuova disciplina non opererà per le sentenze definitive emesse prima del 5 dicembre 2011; un regime speciale è inoltre applicabile nel caso in cui la Polonia sia Paese di esecuzione.

Relazioni e pareri allegati

Lo schema di decreto è corredato della relazione illustrativa, della relazione tecnica e del visto della Ragioneria generale dello Stato, dell’analisi di impatto della regolamentazione, dell’analisi tecnico normativa.

Conformità con la norma di delega

La norma di delega è contenuta nell’articolo 49, comma 1, lett. c), della legge comunitaria 2008 (legge 7 luglio 2009, n. 88).

Per quanto riguarda la procedura per l’esercizio della delega, tale disposizione prevede:

§     la proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell’economia e delle finanze, dell’interno e con gli altri Ministri interessati (comma 2);

§     l’espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari; decorsi sessanta giorni dalla data di trasmissione, il decreto è emanato anche in mancanza del parere (comma 4). Se il Governo non intende conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica; decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere (comma 7);

§     l’obbligo di relazione tecnica per gli schemi di decreti legislativi che comportino conseguenze finanziarie e la ritrasmissione alle Camere del testo qualora il Governo non intenda conformarsi a tali pareri (comma 5).

Il termine per l’esercizio della delega è fissato in dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria (per cui scadrebbe il 29 luglio 2010). Poiché tuttavia il termine per l’espressione dei pareri parlamentari (5 settembre 2010) scade successivamente al termine per l’esercizio della delega, tale ultimo termine è prorogato di 40 giorni. Il termine per l’esercizio della delega scade quindi il 7 settembre 2010.

Per quanto riguarda i principi e criteri direttivi della delega, l’articolo 52 della legge comunitaria 2008, oltre a richiamare i principi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 2 e 49 della medesima legge, fornisce principi e criteri direttivi specifici per l’esercizio della delega.

Tali principi e criteri direttivi sono nel complesso rispettati dallo schema in oggetto (cfr. le Schede di lettura).

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il contenuto dello schema di decreto è riconducibile alle materie di competenza esclusiva dello Stato, di cui all’art. 117, secondo comma, lett. a) (nella parte Rapporti dello Stato con l’Unione europea) ed l) (nella parte Giurisdizione e norme processuali).

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Con riferimento alla cd. procedura attiva, lo schema di decreto legislativo prevede condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla decisione quadro per la trasmissione della sentenza ad un diverso Stato di esecuzione.

Tali condizioni vengono giustificate in relazione:

§   ad esigenze di diritto interno (tra queste le condizioni negative che non ricorra una causa di sospensione dell’esecuzione e che la persona condannata non sia sottoposta ad altro procedimento penale o non stia scontando un’altra sentenza di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza);

§   a ragioni di economia procedurale e di contenimento dei costi (in particolare il limite minimo temporale dei sei mesi, quale residuo della pena o della misura di sicurezza da eseguire e la previsione secondo la quale il reato per il quale è stata emessa la sentenza di condanna deve essere punito con una pena della durata massima non inferiore a tre anni).

Il limite dei sei mesi non è espressamente previsto dalla decisione quadro, ma costituisce in base all’art. 9, lett. h), della stessa decisione motivo di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione della sentenza; la condizione del limite minimo di tre anni per la pena edittale prevista per il reato ha una portata parzialmente diversa rispetto all’articolo 7 della decisione-quadro; tale ultima disposizione prevede il riconoscimento della sentenza, senza verifica della doppia incriminazione, per una serie di reati specificamente indicati, sempre che questi siano punibili nello Stato di emissione con una pena detentiva o una misura privativa della libertà personale della durata massima non inferiore a tre anni; per i reati diversi, attribuisce allo Stato di esecuzione la facoltà di subordinare il riconoscimento della sentenza e l'esecuzione della pena alla condizione che essa si riferisca a fatti che costituiscono reato anche ai sensi della legge dello Stato di esecuzione, indipendentemente dai suoi elementi costitutivi o dalla denominazione del reato stesso.

Con riferimento alla procedura prevista per la deroga all’applicazione deI principio di specialità su richiesta dello Stato di esecuzione, rispetto all’art. 18 della decisione quadro, che prevede un termine di 30 giorni per la decisione sulla richiesta, l’art. 7, comma 4, dello schema di decreto legislativo non contempla alcun termine per la decisione da parte dell’autorità giudiziaria italiana:

Per ulteriori considerazioni in merito ala compatibilità comunitaria si rinvia alle Schede di lettura.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

Si segnala l’art. 24, comma 1, che estende l’applicazione della nuova disciplina a due specifiche fattispecie in materia di mandato d’arresto europeo (di cui alla legge 69 del 2005), con la finalità, indicata nella relazione illustrativa, di colmare un vuoto normativo, posto che in tali ipotesi, come rileva la relazione illustrativa, “nella legge sul mandato di arresto europeo, non veniva regolata la procedura di riconoscimento e di adattamento della sentenza straniera nel nostro ordinamento”.

Impatto sui destinatari delle norme

Come indicato nell’AIR, i principali destinatari degli effetti dell’intervento legislativo sono: Ministro della giustizia, Ministero della giustizia, uffici giudiziari, istituti penitenziari, Ministero dell’interno, servizio di cooperazione internazionale di polizia (Interpol), avvocati.

Con riferimento alla “procedura attiva”, la relazione tecnica, sulla base dei dati forniti dall’amministrazione penitenziaria aggiornati al 28 febbraio 2010, contiene una stima di 468 detenuti stranieri in totale trasferibili. Considerate poi le attività burocratiche istruttorie per il trasferimento, essa stima in 50 unità i detenuti trasferiti annualmente.

Formulazione del testo

All’articolo 7, comma 4, andrebbe sostituito l’erroneo riferimento ai “motivi di rifiuto di cui al comma 11” con quello ai “motivi di rifiuto di cui all’articolo 13”.

All’articolo 20, comma 1), lett. e), che richiama la trasmissione della sentenza di condanna ad un altro Stato membro ritenuto competente per l’esecuzione, andrebbe sostituito l’erroneo riferimento al comma 9 dell’articolo 12, con quello al comma 11 della medesima disposizione.

 


 

Servizio Studi – Dipartimento Giustizia

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File: gi0442_0.doc