Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento 2005/183/CE relativo ai requisiti per l'igiene dei mangimi - Schema di D.Lgs. n. 94 (art. 1, co. 3, e 3, L. 34/2008) Elementi per l'istruttoria normativa
Riferimenti:
SCH.DEC 94/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 86
Data: 15/06/2009
Descrittori:
IGIENE   PROTEZIONE DEGLI ANIMALI
REGOLAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA   SANZIONI AMMINISTRATIVE
TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI   ZOOTECNIA E ALLEVAMENTO
Organi della Camera: II-Giustizia
Altri riferimenti:
L N. 34 DEL 25-FEB-08     

 

15 giugno 2009

 

n. 86/0

 

 

Disposizioni sanzionatorie per la violazione
del regolamento 2005/183/CE relativo ai requisiti
per l’igiene dei mangimi

Schema di D.Lgs. n. 94
(art. 1, co. 3, e 3, L. 34/2008)

Elementi per l’istruttoria normativa

 

Numero dello schema di decreto legislativo

94

Titolo

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) 2005/183/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005 che stabilisce i requisiti per l’igiene dei mangimi

Norma di delega

L. 25 febbraio 2008, n. 34, artt. 1, co. 3, e 3

Numero di articoli

9

Date:

 

presentazione

25 maggio 2009

assegnazione

27 maggio 2009

termine per l’espressione del parere

6 luglio 2009

termine per l’esercizio della delega

21 marzo 2010

Commissioni competenti

II (Giustizia); XIV (Politiche dell’Unione europea)

 


Contenuto

Lo schema di decreto legislativo in esame, trasmesso nell’esercizio della delega contenuta nell’articolo 3 della legge comunitaria 2007, prevede la disciplina  sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 183 del 12 gennaio 2005, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai requisiti per l’igiene dei mangimi. Il provvedimento dà, in particolare, attuazione all’art. 30 del Regolamento che incarica gli Stati membri di stabilire la disciplina sanzionatoria nazionale per l’igiene dei mangimi.

Finalità del provvedimento, i cui destinatari sono gli operatori del settore dei mangimi, come definiti dall’art. 3 del Regolamento, è anche quella, evidenziata nella relazione illustrativa, di garantire l’integrità della filiera alimentare, nel quadro della sicurezza dei consumatori e della salute degli animali e dell’ambiente.

Nell’ottica di una generale depenalizzazione delle sanzioni nel settore della sicurezza alimentare, le sanzioni previste sono di natura amministrativa pecuniaria.

Si ricorda che tutta la materia della sicurezza alimentare, compreso il settore dei mangimi, è disciplinata dal Regolamento 178/2002/CE, la cui disciplina sanzionatoria è contenuta nel d.Lgs 5 aprile 2006, n. 190, che prevede esclusivamente sanzioni amministrative pecuniarie.

Il provvedimento consta di 9 articoli.

L’articolo 1 definisce il campo di applicazione del provvedimento; l’articolo 2 individua le autorità competenti (Ministero del lavoro, salute e politiche sociali, Regioni, province autonome e Aziende unità sanitarie locali).

Gli articoli da 3 a 7 recano le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla violazione di specifici obblighi previsti nel Regolamento 183/2005 da parte degli operatori del settore dei mangimi.

In particolare, l’articolo 3 sanziona la violazione degli obblighi di registrazione degli stabilimenti.

 

Fattispecie

Reg. 183/2005

Sanzione

Omessa notifica all’autorità competente di qualsiasi stabilimento che si trovi sotto il loro controllo e sia attivo nella produzione, trasformazione, stoccaggio, trasporto o distribuzione di mangimi, nella forma richiesta dall'autorità competente ai fini della registrazione

art. 9, par. 2,

lett. a

da 1.500 a 9.000 euro

Omessa trasmissione all’autorità competente di informazioni sugli stabilimenti controllati, su ogni cambiamento significativo intervenuto nelle attività e sull’'eventuale chiusura di uno stabilimento.

 Lo schema di decreto rispetto al regolamento precisa che le informazioni devono essere trasmesse nel termine di 30 giorni dalla variazione.

art. 9, par. 2,

lett. b

da 500 a 3.000 euro

Continuazione dell’attività nonostante la sospensione o revoca della registrazione da parte dell’autorità competente

artt. 14 e 15

da 3.000 a 18.000 euro

 

L’articolo 4 individua le sanzioni conseguenti a violazioni in materia di riconoscimento da parte dell’autorità competente.

 

Fattispecie

Reg. 183/2005

Sanzione

Esercizio di specifiche attività in assenza del prescritto riconoscimento

Art. 10, par. 1, lett. a), b) e c)

da 5.000 a 30.000 euro

Omessa comunicazione all’autorità competente di ogni cambiamento significativo nell’attività, compresa la chiusura, entro 30 gg. dalla variazione

 

da 1.700 a 10.000 euro

Così come formulata, la disposizione sembra avere portata generale e si sovrappone all’analoga fattispecie di cui all’articolo 3, comma 2 (che richiama l’art. 9, comma 2, lett. b) del regolamento), peraltro sanzionata diversamente. Andrebbe quindi chiarito se essa invece non si riferisca alla comunicazione di cambiamenti significativi nelle attività di cui all’articolo 10, n. 1, lett. a), b) e c).

Continuazione dell’attività dopo la sospensione  o la revoca del riconoscimento

Artt. 14 e 15

da 10.000 a 60.000 euro

 

 

L’articolo 5 determina, per l’operatore del settore dei mangimi, le sanzioni conseguenti alle violazioni di obblighi specifici; l’ultima fattispecie della tabella è, invece, riferita agli allevatori

 

Fattispecie

Reg. 183/2005

Sanzione

Mancato rispetto dei requisiti generali di cui all’allegato I-Parte A del regolamento da parte dell’operatore attivo a livello di produzione primaria e operazioni correlate

Art. 5 e Allegato I, parte A

da 250 a 1.500 euro

Mancato rispetto dei requisiti generali di cui all’allegato II del regolamento da parte dell’operatore attivo a livello diverso da quello di produzione primaria e operazioni correlate

Art. 5 e Allegato II

da 500 a 3.000 euro

Omissione delle procedure di autocontrollo o della prova della loro predisposizione all’autorità competente, da parte dell’operatore attivo a livello diverso da quello di produzione primaria e operazioni correlate

Artt. 6 e 7

da 1.000 a 6.000 euro

Utilizzo di mangimi non prodotti da stabilimenti registrati o riconosciuti a norma del reg. 183/2005 CE

Art. 5, par. 6

da 250 a 1.500 euro

Mancato adeguamento da parte dell’operatore del settore dei mangimi alle specifiche prescrizioni del regolamento nel termine stabilito dall’autorità di controllo, in presenza delle violazioni di cui all’articolo 5 in commento dello schema di decreto legislativo.

 

da 1.000 a 6.000 euro

Mancata conformazione da parte dell’allevatore alle disposizioni sulle norme per l’alimentazione di animali produttori di alimenti

Art. 5 e Allegato III

da 250 a 1.500 euro

 

L’articolo 6 individua le sanzioni amministrative pecuniarie a carico dell’operatore del settore dei mangimi per violazioni relative alle importazioni.

 

Fattispecie

Reg. 183/2005

Sanzione

Illecita importazione di mangimi da Paesi terzi

Artt. 23 e 24

da 5.000 a 30.000 euro

 

L’articolo 7 individua le sanzioni amministrative accessorie a carico degli operatori del settore dei mangimi.

 

Fattispecie

Reg. 183/2005

Sanzione

Violazione relative ad obblighi specifici ed alle importazioni (artt. 5 e 6 dello schema)

Art. 14

Sospensione della registrazione o del riconoscimento

La sanzione accessoria della sospensione termina una volta verificato l’adeguamento dello stabilimento ai requisiti del Regolamento (in ogni caso, non può eccedere i 12 mesi dall’adozione della misura).

In presenza di gravi e molteplici violazioni del regolamento o nei casi previsti dall’art. 15 Reg. (cessazione di una o più delle attività dello stabilimento; mancato soddisfacimento da parte dello stabilimento delle condizioni che si applicano alle sue attività per un periodo di un anno; se l’autorità competente individua gravi mancanze dello stabilimento o abbia dovuto arrestare ripetutamente la produzione di uno stabilimento e l'operatore del settore dei mangimi non sia ancora in grado di fornire garanzie adeguate per la produzione futura).

Art. 15

Revocadella registrazione o del riconoscimento.

 

L’articolo 8 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

 

L’articolo 9 (la cui formulazione andrebbe meglio coordinata con quella dell’articolo 2) individua le autorità amministrative competenti all’accertamento delle violazioni ed alla irrogazione delle relative sanzioni (il Ministero del lavoro, nelle regioni, nelle Province autonome di Trento e Bolzano e nelle A.S.L.) e fa salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome.

Relazioni e pareri allegati

Lo schema di decreto legislativo in esame è accompagnato dalla relazione illustrativa del provvedimento, dall’analisi tecnico normativa e del parere favorevole della Conferenza unificata. Sono inoltre allegate due note, con le quali il Ministero dell’economia e delle finanze, acquisite le valutazioni del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, evidenzia di non avere osservazioni da formulare.

Conformità con la norma di delega

Lo schema di decreto legislativo in esame è emanato ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 2008, n. 34 (legge comunitaria per il 2007) che ha delegato il Governo ad adottare - entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge - disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per la violazione, tra l'altro, di regolamenti comunitari già vigenti nel nostro ordinamento giuridico, per i quali non siano già previste sanzioni.

La necessità della norma si spiega con la circostanza che, sia nel caso dell'attuazione di direttive in via regolamentare o in via amministrativa, sia nel caso di vigenza nell'ordinamento italiano di regolamenti comunitari (che, come è noto, non necessitano di leggi di recepimento, essendo direttamente applicabili all'interno dell'ordinamento), non vi è una fonte normativa di rango primario che possa introdurre norme sanzionatorie di natura penale.

Per quanto riguarda la tipologia e la scelta delle sanzioni, questa deve essere effettuata secondo i medesimi criteri che sovraintendono all'art. 2, comma 1, lettera c) della citata legge comunitaria n. 34 del 2008. Quest’ultima prevede che salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Per quanto in particolare attiene alle sanzioni amministrative è previsto il pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli costituzionalmente protetti.

La medesima norma stabilisce che nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena sopra indicati sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi.

Lo schema di decreto legislativo in esame appare in linea con le disposizioni della legge delega essendo le nuove sanzioni comprese entro i limiti minimi e massimi di cui al richiamato articolo 2 della legge comunitaria del 2007.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il contenuto del provvedimento è riconducibile alle materie, di competenza esclusiva dello Stato, di cui all’articolo 117, comma 2 della Costituzione, lettere a) (nella parte relativa ai rapporti dello Stato con l’Unione europea) e l) (giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa).

Impatto sui destinatari delle norme

Destinatari del provvedimento sono gli operatori del settore dei mangimi, come definiti dall’articolo 3 del regolamento 2005/183/CE, gli allevatori e le autorità competenti individuate dall’articolo 2.

Formulazione del testo

Così come formulata, la disposizione di cui all’articolo 4, comma 2, sembra avere portata generale, sovrapponendosi all’analoga fattispecie di cui all’articolo 3, comma 2 (che richiama l’art. 9, comma 2, lett. b) del Regolamento), peraltro sanzionata diversamente. Andrebbe quindi chiarito se tale disposizione  invece non si riferisca alla comunicazione di cambiamenti significativi nelle attività di cui all’articolo 10, n. 1, lett. a), b) e c), del Regolamento.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Giustizia

 

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