Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 in materia di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche - Schema di D.Lgs. n. 55 - (artt. 1 e 3, L. 34/2008) - Elementi per l'istruttoria normativa
Riferimenti:
SCH.DEC 55/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 51
Data: 02/02/2009
Descrittori:
ALBI ELENCHI E REGISTRI   INDUSTRIA CHIMICA
REGOLAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA   SOSTANZE E MATERIALI PERICOLOSI
Organi della Camera: II-Giustizia
Altri riferimenti:
L N. 34 DEL 25-FEB-08     

Casella di testo: Atti del Governo
 


2 febbraio 2009

 

n. 51/0

Disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 in materia di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche

Schema di D.Lgs. n. 55
(artt. 1 e 3, L. 34/2008)

Elementi per l’istruttoria normativa

 

Numero dello schema di decreto legislativo

55

Titolo

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i princìpi e i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche

Norma di delega

L. 25 febbraio 2008, n. 34, artt. 1 e 3

Numero di articoli

19

Date:

 

presentazione

23 dicembre 2008

Assegnazione

12 gennaio 2009

termine per l’espressione del parere

21 febbraio 2009

termine per l’esercizio della delega

21 marzo 2010

Commissioni competenti

II (Giustizia); XIV (Politiche dell’Unione europea)

 

 


Contenuto

Lo schema di decreto legislativo in esame, trasmesso nell’esercizio della delega contenuta nell’articolo 3 della legge comunitaria 2007, prevede la disciplina sanzionatoria per la violazione del cd. regolamento REACH (reg. n. 1907/2006 in materia di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche).

Esso consta di 19 articoli, i primi due dei quali determinano l’ambito di applicazione del provvedimento, rinviano alle definizioni contenute nel regolamento comunitario e contengono la designazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali quale Autorità competente ai sensi dell’articolo 121 del Regolamento.

Gli articoli 3-17, attraverso rinvii alle condotte prescritte da specifiche disposizioni del regolamento, stabiliscono le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili (salvo che il fatto costituisca reato) nel caso di violazioni delle medesime.

Gli articoli 18 e 19 contengono, invece, rispettivamente la clausola di invarianza degli oneri e il divieto di pagamento delle sanzioni in forma ridotta.

Passando più nel dettaglio a considerare l’apparato sanzionatorio introdotto, l’articolo 3 detta principalmente le sanzioni applicabili al fabbricante, importatore (o rappresentante esclusivo) in conseguenza della violazione degli obblighi di registrazione di una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, all’Agenzia chimica europea; l’articolo 4 sanziona la violazione delle prescrizioni connesse con la procedura di esenzione dall'obbligo generale di registrazione per le sostanze fabbricate nella Comunità o importate a fini di attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi; l’articolo 5 sanziona la violazione degli obblighi di informazione all’Agenzia in merito alla fascia di tonnellaggio; l’articolo 6 punisce la mancata o inesatta effettuazione della valutazione della sicurezza chimica da parte del dichiarante di una sostanza soggetta a registrazione, nonché la mancata identificazione e applicazione delle misure di riduzione dei rischi; l’articolo 7 sanziona la fabbricazione o importazione di una sostanza nonostante il parere contrario dell’Agenzia; gli articoli 8 e 9, rispettivamente, sanzionano la sperimentazione delle sostanze su animali vertebrati in assenza di assoluta necessità, e la violazione degli obblighi di condivisione dei dati che comportano test sperimentali; l’articolo 10 punisce la violazione degli obblighi connessi alla trasmissione di informazioni all’interno della catena di approvvigionamento (tra i quali, la trasmissione da parte del fornitore al destinatario della sostanza o del preparato di una scheda di dati di sicurezza o, se questa non è prescritta, l’obbligo comunque di comunicazione a valle della catena di approvvigionamento; la trasmissione di informazioni nei confronti di lavoratori esposti); l’articolo 11 detta le sanzioni applicabili in conseguenza della violazione degli adempimenti a carico dell’utilizzatore a valle (tra cui la mancata effettuazione della valutazione della sicurezza chimica e la mancata applicazione delle misure di riduzione dei rischi); gli articoli 12 e 13 sanzionano la mancata comunicazione, rispettivamente, di informazioni supplementari richieste dall’autorità competente e della cessazione della produzione, importazione o utilizzazione delle sostanze; l’articolo 14 punisce l’immissione sul mercato o l’utilizzazione di una sostanza soggetta ad autorizzazione al di fuori dei casi consentiti dal regolamento; l’articolo 15 detta le sanzioni applicabili al titolare che non provvede affinché l’esposizione a rischi per la salute umana o l’ambiente sia ridotta al livello più basso possibile o non indica il numero dell’autorizzazione sull’etichetta prima di immettere le sostanze o un preparato sul mercato; l’articolo 16 punisce la mancata ottemperanza da parte del fabbricante degli obblighi relativi alle restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze o preparati pericolosi; l’articolo 17, infine, detta le sanzioni applicabili per il caso di violazione degli obblighi di comunicazione all’Agenzia delle informazioni necessarie per procedere all’inventario delle classificazioni e delle etichettature.

Relazioni e pareri allegati

Lo schema di decreto legislativo in esame è accompagnato dalla relazione illustrativa, dall’analisi tecnico normativa e dall’analisi di impatto della regolamentazione. Il provvedimento non è corredato della relazione tecnica, in quanto, in base all’articolo 18, non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

 

Conformità con la norma di delega

Lo schema di decreto legislativo in esame è emanato ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 2008, n. 34 (legge comunitaria per il 2007) che ha delegato il Governo ad adottare - entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge - disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per la violazione, tra l'altro, di regolamenti comunitari già vigenti nel nostro ordinamento giuridico, per i quali non siano già previste sanzioni.

La necessità della norma si spiega con la circostanza che, sia nel caso dell'attuazione di direttive in via regolamentare o in via amministrativa, sia nel caso di vigenza nell'ordinamento italiano di regolamenti comunitari (che, come è noto, non necessitano di leggi di recepimento, essendo direttamente applicabili all'interno dell'ordinamento), non vi è una fonte normativa di rango primario che possa introdurre norme sanzionatorie di natura penale.

Per quanto riguarda, poi, la tipologia e la scelta delle sanzioni, questa deve essere effettuata secondo i medesimi criteri che sovraintendono all'art. 2, comma 1, lettera c) della citata legge comunitaria n. 34 del 2008. Quest’ultimo prevede che salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Per quanto attiene alle sanzioni amministrative è previsto il pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli costituzionalmente protetti.

La medesima norma stabilisce che nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena sopra indicati sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi.

Lo schema di decreto legislativo in esame appare pertanto in linea con le disposizioni della legge delega essendo le nuove sanzioni comprese entro i limiti minimi e massimi di cui al richiamato articolo 2 della legge comunitaria del 2007

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La base giuridica del provvedimento sembra ravvisabile nell’articolo 117, comma 2 della Costituzione, lettere a) – nella parte relativa ai rapporti dello Stato con l’Unione europea – e l) - giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa -, poiché vengono stabilite nuove sanzioni amministrative.

 

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Il provvedimento si limita a predisporre l’apparato sanzionatorio per le violazioni del regolamento CE/1907/2006 (cd. regolamento REACH), il cui contenuto è descritto nelle schede di lettura.

Si ricorda, infatti, che, in base all’articolo 126 del regolamento REACH, spetta agli Stati membri emanare le disposizioni relative alle sanzioni da irrogare e adottare tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. La medesima disposizione prevede che le sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive e prevede il termine del 1° dicembre 2008 per la notifica di dette disposizioni alla Commissione.

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

Si rinvia al quadro normativo contenuto nelle schede di lettura.

 

Impatto sui destinatari delle norme

Come segnalato nell’analisi di impatto della regolamentazione, destinatari del provvedimento sono i produttori e gli importatori di prodotti e sostanze, nonché, per l’attività di vigilanza, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico e le regioni. Si segnala, in realtà, che molti degli obblighi per i quali viene prevista una sanzione sono posti a carico di soggetti ulteriori (tra cui il rappresentante esclusivo e l’utilizzatore a valle).

Formulazione del testo

Da un punto di vista meramente formale, si segnala che all’articolo 8, comma 2, andrebbe specificato che il richiamato articolo 28 si riferisce al Regolamento.

Si segnala inoltre, una discrepanza tra il contenuto dell’articolo 9 (che sanziona sia il rifiuto da parte del proprietario di uno studio comportante sperimentazione su animali vertebrati sia l’analogo comportamento da parte del proprietario di uno studio non comportante sperimentazione su animali vertebrati di fornire le prove del costo dello studio o lo studio ai partecipanti al SIEF) e la relazione illustrativa (che invece si riferisce esclusivamente al proprietario di uno studio comportante sperimentazione su animali).