Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento finanze
Titolo: Attuazione della direttiva 2009/49/CE, in materia di obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e di obblighi di redazione dei conti consolidati. Schema di D.Lgs. n. 300 (art. 1, co. 3, L. 96/2010) Elementi per l'istruttoria normativa
Riferimenti:
SCH.DEC 300/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 265
Data: 10/12/2010
Descrittori:
BILANCI DI ENTI E SOCIETA'   CONTABILITA' AZIENDALE
DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA   IMPRESE MEDIE E PICCOLE
L 2010 0096     
Organi della Camera: VI-Finanze
XIV - Politiche dell'Unione europea
Altri riferimenti:
09/49/CE     

 

10 dicembre 2010

 

n. 265/0

 

Attuazione della direttiva 2009/49/CE, in materia di obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e di obblighi di redazione dei conti consolidati.

Schema di D.Lgs. n. 300
(art. 1, co. 3, L. 96/2010)

Elementi per l’istruttoria normativa

Numero dello schema di decreto legislativo

300

 

Titolo

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/49/CE, che modifica le direttive 78/660/CE e 83/349/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l’obbligo di redigere conti consolidati.

 

Norma di delega

Legge 4 giugno 2010, n. 96, articolo 1, comma 3.

 

Numero di articoli

2

 

Date:

 

 

presentazione

30 novembre 2010

 

assegnazione

30 novembre 2010

 

termine per l’espressione del parere

10 gennaio 2011

 

termine per l’esercizio della delega

1° gennaio 2011 (prorogato di 90 giorni ex art. 1, c. 3, l. 96/2010

 

Commissione competente

VI Finanze

 

Rilievi di altre Commissioni

XIV Politiche Unione europea ai sensi (ex art. 126, co. 2)

 

 


Contenuto

Lo schema in esame, in attuazione della delega conferita con la legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge comunitaria 2009) è volto a recepire nell’ordinamento le disposizioni contenute nella direttiva 2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 78/660/CE e 83/349/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l’obbligo di redigere conti consolidati.

La predetta direttiva reca disposizioni di armonizzazio­ne in materia di riduzione degli oneri amministrativi per le società di piccole e medie dimensioni, in particolare nei settori della contabilità e della revisione contabile; a tale scopo sono apportate modifiche alla direttiva 78/660/CEE del Consiglio del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, e alla direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983, relativa ai conti consolidati. Nel dettaglio (articolo 1) si consente alle società di piccole e medie dimensioni di omettere, in apposita nota integrativa, gli elementi iscritti nella voce "spese di impianto e di ampliamento" oltre - come già previsto in origine dall’articolo 45, paragrafo 2, secondo comma della direttiva 78/660/CEE - alle informazioni sulla ripartizione dell'importo netto del volume d'affari secondo categorie di attività e secondo i mercati geografici.

Ai sensi dell’articolo 27 della direttiva 78/660/CEE, tali prescrizioni riguardano le società che, alla data di chiusura del bilancio, non superano determinati limiti numerici, nella specie i limiti numerici di due dei tre criteri seguenti:

-          totale dello stato patrimoniale: 4000000 di UCE (EUR);

-          importo netto del volume d'affari: 8000000 di UCE (EUR);

-          numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 250.

L’articolo 2 esenta le società-madri disciplinate dal diritto nazionale di uno Stato membro dall’obbligo di redigere conti consolidati ed una relazione consolidata sulla gestione, ove essa abbia solo imprese figlie che presentino, individualmente e nel loro insieme, un interesse non rilevante ai fini del consolidamento, ovvero ai fini di fornire un quadro fedele della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell’insieme delle imprese incluse nel consolidamento. Il termine di recepimento della direttiva è il 1° gennaio 2011 (articolo 3).

La Relazione che accompagna lo schema precisa che sarà recepito quanto previsto in materia di deroga dagli obblighi concernenti la redazione dei bilanci consolidati, trattandosi di norma precettiva per gli Stati Membri; non sono invece recepite le disposizioni relative alla redazione della nota integrativa, in quanto si tratta di “un’opzione da applicarsi alle c.d. ‘medie imprese’, una fattispecie non prevista dal codice civile”.

A tale scopo sono apportate modifiche all’articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 (recante l’attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati) e all’articolo 24 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 (recante attuazione della direttiva n. 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro).

In particolare, l’articolo 1 dello schema in commento introduce una nuova fattispecie di esenzione dall’obbligo di redigere il bilancio consolidato, nel caso in cui le società controllanti di imprese controllate presentino, individualmente e congiuntamente, un interesse irrilevante al consolidamento. Lo stesso articolo reca poi norme di coordinamento formale conseguenti alla modifica.

L’articolo 2 dello schema reca un’analoga esenzione dalla redazione di un bilancio consolidato nei confronti degli enti creditizi e finanziari capogruppo, alle medesime condizioni.

Relazioni e pareri allegati

Allo schema in esame sono allegate la Relazione illustrativa, la Relazione Tecnica – ai sensi della quale le disposizioni introdotte non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica – e l’Analisi di impatto della regolamentazione, l’Analisi tecnico-normativa.

Conformità con la norma di delega

Come già rilevato in precedenza, lo schema in esame recepisce solo parzialmente le disposizioni contenute nelladirettiva 2009/49/CEe, in particolare, solo quanto previsto in materia di bilanci consolidati; non sono invece recepite le disposizioni relative alla redazione della nota integrativa, in quanto si tratta di “un’opzione da applicarsi alle c.d. ‘medie imprese’, una fattispecie non prevista dal codice civile”.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

Lo schema di decreto in esame modifica il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 (recante l’attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati) e il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 (recante attuazione della direttiva n. 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro).

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La materia disciplinata nello schema di decreto in esame rientra, ai sensi dell’ articolo 117, comma 2, lettera e) (moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie) ed l) (giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa) della Costituzione, nella competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Impatto sui destinatari delle norme

Le norme recate dallo schema di decreto in esame incidono sull’attività delle società obbligate alla redazione di scritture contabili consolidate, nonché delle banche e degli intermediari finanziari aventi analoghi obblighi.

 


 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Finanze

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