Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento difesa
Titolo: Parere sulla proposta di nomina dell'ingegner Ernfried Obrist a Presidente dell'Unione italiana tiro a segno - Proposta di nomina n.165 (articolo 1, legge 24 gennaio 1978, n. 14) Elementi per l'istruttoria normativa
Riferimenti:
SCH.DEC 165/XVI   L N. 14 DEL 24-GEN-78
Serie: Atti del Governo    Numero: 474
Data: 04/02/2013
Organi della Camera: IV-Difesa

4 febbraio 2013

 

n. 474/0

 

 

Parere sulla proposta di nomina dell’ingegner Ernfried Obrist a Presidente dell’Unione italiana tiro a segno

Proposta di nomina n.165
(articolo 1, legge 24 gennaio 1978, n. 14)

Elementi per l’istruttoria normativa

 

Numero dello schema di decreto

165

Titolo

Parere sulla proposta di nomina dell’ingegner Ernfried Obrist a Presidente dell’Unione italiana tiro a segno

Ministro competente

Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del Ministro della difesa.

Norma di riferimento

articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14

Date:

 

presentazione

21 gennaio 2013

assegnazione

21 gennaio 2013

termine per l’espressione del parere

11 febbraio 2013

Commissione competente

IV Difesa

 


Contenuto

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso in data 21 gennaio 2013, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina dell’ingegner Ernfried Obrist a Presidente dell’Unione italiana tiro a segno, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978. La richiesta di parere è stata annunciata all’Assemblea il 22 gennaio 2013 ed è stata assegnata alla Commissione difesa, che ha, come previsto dall’articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati, venti giorni per esprimere il parere.

Sul provvedimento in esame, la Commissione difesa del Senato ha espresso parere favorevole nella seduta del 30 gennaio 2013.

Presupposti normativi

Il parere parlamentare sulle nomine, proposte o designazioni da parte del Governo, di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici è disciplinato dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14.

La legge prevede che il parere sia espresso dalle commissioni permanenti competenti per materia e che sia motivato anche in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione da perseguire (articolo 2).

Trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti parlamentari, l’organo governativo competente può procedere alla nomina anche nel caso di mancata espressione del parere (articolo 3).

La richiesta di parere da parte del Governo deve contenere l’esposizione della procedura seguita per la designazione, dei motivi professionali che la giustificano e degli eventuali incarichi già svolti dal candidato (articolo 4).

Il parere parlamentare non deve essere richiesto quando si tratti di nomine, proposte o designazioni dipendenti dallo svolgimento del rapporto di pubblico impiego civile e militare o quando esse siano vincolate per disposizione di legge (articolo 5).

Nel caso in cui il Governo, dopo l’espressione del parere parlamentare, ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, occorre l’avvio di una nuova procedura di parere. Il rinnovo della nomina necessita di un nuovo parere parlamentare e non può essere effettuato per più di due volte (articolo 6).

Fatte salve le incompatibilità sancite da leggi speciali, le nomine di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici sono incompatibili con le funzioni di: a) membro del Parlamento e dei consigli regionali; b) dipendente dall'amministrazione cui compete la vigilanza o del Ministero del’Economia e delle finanze; c) dipendente dello Stato che comunque assolva mansioni inerenti all'esercizio della vigilanza sugli enti ed istituti; d) membro dei consigli superiori o di altri organi consultivi tenuti ad esprimere pareri su provvedimenti degli organi degli enti ed istituti; e) magistrato ordinario, del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e di ogni altra giurisdizione speciale; f) avvocato o procuratore presso l'Avvocatura dello Stato; g) appartenente alle forze armate in servizio permanente effettivo (articolo 7).

I soggetti nominati sono tenuti, entro trenta giorni dalla comunicazione della nomina, a comunicare all'organo di Governo competente per la nomina, proposta o designazione: l’inesistenza o la cessazione delle situazioni di incompatibilità; la consistenza del proprio patrimonio alla data della nomina; l’intervenuta dichiarazione, ai fini fiscali, di tutti i propri redditi. Analoga comunicazione deve essere presentata entro il trentesimo giorno successivo alla definitiva scadenza del mandato. I nominati devono trasmettere copia di tali comunicazioni anche ai Presidenti delle due Camere. La mancanza o l’infedeltà di tali comunicazioni comporta la decadenza dalla nomina, salva la validità degli atti compiuti (articolo 8).

L’articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati, regola le procedure per l’annuncio, l’assegnazione e l’espressione del parere. Il Presidente della Camera assegna alla Commissione competente per materia la relativa richiesta, dandone annuncio all'Assemblea nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa. Il Presidente può, in periodo di aggiornamento dei lavori parlamentari, differire l'assegnazione della richiesta di parere, tenuto conto del termine previsto dalla legge per l'adozione dell'atto da parte del Governo. Se la Commissione competente è bicamerale, il Presidente della Camera procede d’intesa con il Presidente del Senato. La Commissione esprime il parere su atti di nomina, proposta o designazione, nel termine di venti giorni dall’assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni, dal Presidente della Camera.

L’Unione italiana tiro a segno

Ai sensi del D.P.R. n. 209 del 2009[1], così come riassettato dagli articoli da 59 a 64 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, l'Unione italiana tiro a segno è un ente di diritto pubblico, avente finalità di istruzione ed esercizio al tiro con arma da fuoco individuale o con arma o strumento ad aria compressa e di rilascio della relativa certificazione per gli usi di legge, nonché di diffusione e pratica sportiva del tiro a segno.

L'Unione italiana tiro a segno è sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa e realizza i fini istituzionali di istruzione, di addestramento e di certificazione per il tramite delle sezioni di tiro a segno nazionale. Essa è altresì federazione sportiva nazionale di tiro a segno riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano, sotto la cui vigilanza è posta ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni

L'Unione Italiana Tiro a Segno trae origine dalla “Società per il Tiro a Segno Nazionale” costituita nel 1861 per coordinare l'addestramento all'uso delle armi da fuoco dei giovani delle nuove regioni annesse al Regno d'Italia. Nel 1882 fu costituito il Tiro a Segno Nazionale che nel 1894 diede origine alla Commissione Centrale del Tiro a Segno Nazionale, trasformatasi nello stesso anno in “Unione dei Tiratori Italiani”. Nel 1910 l'organismo assunse la denominazione di Unione Italiana di Tiro a Segno e nel 1919 entrò a far parte del CONI..

Gli organi della Cassa sono:

Ø       l’Assemblea nazionale;

Ø       il Presidente nazionale;

Ø       il Consiglio direttivo;

Ø       il Consiglio di presidenza;

Ø       il Collegio dei revisori dei conti.

Il presidente nazionale, eletto dall'assemblea nazionale dell'UITS, è nominato, su proposta del Ministro della difesa, con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Ha la rappresentanza legale dell'ente, del cui funzionamento è responsabile nei confronti del Ministero della difesa, del CONI e dell'assemblea nazionale, in base ai compiti stabiliti nello statuto.

È coadiuvato da un vicepresidente nazionale, designato dal consiglio direttivo tra i propri consiglieri e nominato con decreto del Ministro della difesa.

 



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File: DI0612_0.doc



[1]   Il relativo schema di regolamento è stato adottato, previo parere favorevole della Commissione parlamentare per la semplificazione espresso il 28 luglio 2009, sulla base delle disposizioni contenute nell’articolo 2, comma 634, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), che, nel perseguire obiettivi di stabilità e crescita, di riduzione del complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche e di miglioramento dell’efficienza e della qualità dei servizi, ha previsto l’adozione di regolamenti di delegificazione con i quali provvedere al riordino, alla trasformazione o soppressione e messa in liquidazione di enti ed organismi pubblici statali, nonché di strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa.