Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento difesa | ||
Titolo: | Parere sulla proposta di nomina dell'ingegner Ernfried Obrist a Presidente dell'Unione italiana tiro a segno - Proposta di nomina n.165 (articolo 1, legge 24 gennaio 1978, n. 14) Elementi per l'istruttoria normativa | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 474 | ||
Data: | 04/02/2013 | ||
Organi della Camera: | IV-Difesa |
4 febbraio 2013 |
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n. 474/0 |
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Parere sulla proposta di nomina dell’ingegner Ernfried Obrist a Presidente dell’Unione italiana tiro a segnoProposta di nomina n.165
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Numero dello schema di decreto |
165 |
Titolo |
Parere sulla proposta di nomina dell’ingegner Ernfried Obrist a Presidente dell’Unione italiana tiro a segno |
Ministro competente |
Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del Ministro della difesa. |
Norma di riferimento |
articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 |
Date: |
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presentazione |
21 gennaio 2013 |
assegnazione |
21 gennaio 2013 |
termine per l’espressione del parere |
11 febbraio 2013 |
Commissione competente |
IV Difesa |
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso in data 21 gennaio 2013, la richiesta
di parere parlamentare sulla proposta di
nomina dell’ingegner Ernfried Obrist
a Presidente dell’Unione italiana tiro a segno, ai sensi dell'articolo 1
della legge n. 14 del 1978. La richiesta di parere è stata annunciata
all’Assemblea il 22 gennaio 2013 ed è stata assegnata alla Commissione difesa, che ha, come previsto
dall’articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati, venti giorni per esprimere il parere.
Sul provvedimento in esame,
Il parere parlamentare sulle nomine, proposte o designazioni da parte del Governo, di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici è disciplinato dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14.
La legge prevede che il parere sia espresso dalle commissioni permanenti competenti per materia e che sia motivato anche in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione da perseguire (articolo 2).
Trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti parlamentari, l’organo governativo competente può procedere alla nomina anche nel caso di mancata espressione del parere (articolo 3).
La richiesta di parere da parte del Governo deve contenere l’esposizione della procedura seguita per la designazione, dei motivi professionali che la giustificano e degli eventuali incarichi già svolti dal candidato (articolo 4).
Il parere parlamentare non deve essere richiesto quando si tratti di nomine, proposte o designazioni dipendenti dallo svolgimento del rapporto di pubblico impiego civile e militare o quando esse siano vincolate per disposizione di legge (articolo 5).
Nel caso in cui il Governo, dopo l’espressione del parere parlamentare, ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, occorre l’avvio di una nuova procedura di parere. Il rinnovo della nomina necessita di un nuovo parere parlamentare e non può essere effettuato per più di due volte (articolo 6).
Fatte salve le incompatibilità sancite da leggi speciali, le nomine di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici sono incompatibili con le funzioni di: a) membro del Parlamento e dei consigli regionali; b) dipendente dall'amministrazione cui compete la vigilanza o del Ministero del’Economia e delle finanze; c) dipendente dello Stato che comunque assolva mansioni inerenti all'esercizio della vigilanza sugli enti ed istituti; d) membro dei consigli superiori o di altri organi consultivi tenuti ad esprimere pareri su provvedimenti degli organi degli enti ed istituti; e) magistrato ordinario, del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e di ogni altra giurisdizione speciale; f) avvocato o procuratore presso l'Avvocatura dello Stato; g) appartenente alle forze armate in servizio permanente effettivo (articolo 7).
I soggetti nominati sono tenuti, entro trenta giorni dalla comunicazione della nomina, a comunicare all'organo di Governo competente per la nomina, proposta o designazione: l’inesistenza o la cessazione delle situazioni di incompatibilità; la consistenza del proprio patrimonio alla data della nomina; l’intervenuta dichiarazione, ai fini fiscali, di tutti i propri redditi. Analoga comunicazione deve essere presentata entro il trentesimo giorno successivo alla definitiva scadenza del mandato. I nominati devono trasmettere copia di tali comunicazioni anche ai Presidenti delle due Camere. La mancanza o l’infedeltà di tali comunicazioni comporta la decadenza dalla nomina, salva la validità degli atti compiuti (articolo 8).
L’articolo 143, comma 4, del Regolamento
della Camera dei deputati, regola le procedure per l’annuncio, l’assegnazione
e l’espressione del parere. Il Presidente della Camera assegna alla Commissione
competente per materia la relativa richiesta, dandone annuncio all'Assemblea
nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa. Il
Presidente può, in periodo di aggiornamento dei lavori parlamentari, differire
l'assegnazione della richiesta di parere, tenuto conto del termine previsto
dalla legge per l'adozione dell'atto da parte del Governo. Se
Ai sensi del D.P.R. n. 209 del 2009[1],
così come riassettato dagli articoli da
L'Unione italiana tiro a segno è sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa e realizza i fini istituzionali di istruzione, di addestramento e di certificazione per il tramite delle sezioni di tiro a segno nazionale. Essa è altresì federazione sportiva nazionale di tiro a segno riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano, sotto la cui vigilanza è posta ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni
L'Unione Italiana Tiro a Segno trae origine dalla
“Società per il Tiro a Segno Nazionale” costituita nel 1861 per coordinare
l'addestramento all'uso delle armi da fuoco dei giovani delle nuove regioni
annesse al Regno d'Italia. Nel 1882 fu costituito il Tiro a Segno Nazionale che
nel 1894 diede origine alla Commissione Centrale del Tiro a Segno Nazionale,
trasformatasi nello stesso anno in “Unione dei Tiratori Italiani”. Nel
Gli organi della Cassa sono:
Ø l’Assemblea nazionale;
Ø il Presidente nazionale;
Ø il Consiglio direttivo;
Ø il Consiglio di presidenza;
Ø il Collegio dei revisori dei conti.
Il presidente nazionale, eletto dall'assemblea nazionale dell'UITS, è nominato, su proposta del Ministro della difesa, con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Ha la rappresentanza legale dell'ente, del cui funzionamento è responsabile nei confronti del Ministero della difesa, del CONI e dell'assemblea nazionale, in base ai compiti stabiliti nello statuto.
È coadiuvato da un vicepresidente nazionale, designato dal consiglio direttivo tra i propri consiglieri e nominato con decreto del Ministro della difesa.
Servizio Studi – Dipartimento Difesa |
( 066760-4172 – * st_difesa@camera.it |
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera
sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli
organi parlamentari e dei parlamentari. |
File: DI0612_0.doc
[1] Il relativo schema di regolamento è stato
adottato, previo parere favorevole della Commissione parlamentare per la
semplificazione espresso il 28 luglio 2009, sulla base delle disposizioni
contenute nell’articolo 2, comma 634, della legge n. 244/2007 (legge
finanziaria 2008), che, nel perseguire obiettivi di stabilità e crescita, di
riduzione del complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni
pubbliche e di miglioramento dell’efficienza e della qualità dei servizi, ha
previsto l’adozione di regolamenti di delegificazione con i quali provvedere al
riordino, alla trasformazione o soppressione e messa in liquidazione di enti ed
organismi pubblici statali, nonché di strutture pubbliche statali o partecipate
dallo Stato, anche in forma associativa.