Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Autore: | Servizio Studi - Dipartimento difesa | ||||
Titolo: | Programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2010, relativo alla realizzazione di un hub aereo nazionale dedicato alla gestione dei flussi, via aerea, di personale e di materiale dal territorio nazionale per i teatri operativi, e viceversa Atto del Governo n. 274 (art. 1, co. 1, lett. b, L. 4 ottobre 1988, n. 436) - Elementi per l'istruttoria normativa | ||||
Riferimenti: |
| ||||
Serie: | Atti del Governo Numero: 241 | ||||
Data: | 20/10/2010 | ||||
Descrittori: |
| ||||
Organi della Camera: | IV-Difesa | ||||
Altri riferimenti: |
|
20 ottobre 2010 |
|
n. 241/0 |
|
|
|
Programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2010, relativo alla realizzazione di un hub aereo nazionale dedicato alla gestione dei flussi, via aerea, di personale e di materiale dal territorio nazionale per i teatri operativi, e viceversa Atto del Governo n. 274(art. 1, co. 1, lett. b, L. 4 ottobre 1988, n. 436) Elementi per l’istruttoria normativa |
|||
Numero Atto del Governo |
274 |
Titolo |
Richiesta di parere parlamentare sul programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2010, relativo alla realizzazione di un hub aereo nazionale dedicato alla gestione dei flussi, via aerea, di personale e di materiale dal territorio nazionale per i teatri operativi, e viceversa, con tempestività e efficacia |
Ministro competente |
Difesa |
Norma di riferimento |
art. 1, co. 1, lett. b, L. 4 ottobre 1988, n. 436 |
Date: |
|
presentazione |
30 settembre 2010 |
assegnazione |
7 ottobre 2010 |
termine per l’espressione del parere |
6 novembre 2010 |
Commissione competente |
IV (Difesa) |
La disciplina dell’acquisto dei sistemi d’arma è stata innovata dalla legge 4 ottobre 1988, n. 436, "Norme per la semplificazione e per il controllo delle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali della Difesa" (c.d “legge Giacché”).
Precedentemente all’approvazione della legge n. 436 del 1988 il finanziamento di tutti i programmi di armamento avveniva con apposite leggi. In particolare, negli anni settanta, al fine di assicurare un significativo ammodernamento dei mezzi a disposizione delle singole Forze armate, furono approvate le cosiddette leggi “promozionali” (leggi n. 57 del 1975; n. 38 del 1977; n. 372 del 1977) che consentirono, tra l’altro, l’acquisizione di mezzi come i carri Leopard, le fregate classe Maestrale e il velivolo Tornado.
Sui programmi d’arma e
sull’attuazione della legge n. 436 del 1988 nel corso della XVI Legislatura
In particolare, l'articolo 1, comma 1, della legge 436/88 (ora abrogato e riprodotto nell’art. 536 del Codice dell’ordinamento militare approvato con il decreto legislativo n. 66/2010) dispone che i programmi relativi al rinnovamento e all'ammodernamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, siano approvati:
a) con legge, se richiedono finanziamenti di natura straordinaria,
b) con decreto del Ministro della difesa, quando si tratta di programmi finanziati con gli ordinari stanziamenti di bilancio. In tal caso, salvo che si tratti di provvedimenti per il mantenimento delle dotazioni o per il ripianamento delle scorte, prima dell'emanazione del decreto ministeriale deve essere acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari che sono chiamate ad esprimerlo entro un termine di trenta giorni.
In proposito, il
documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sull’attuazione della legge n.
436 del
Inoltre, ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge n. 436/1988 (ora art. 548 del Codice dell’ordinamento militare approvato con decreto legislativo n. 66/ 2010), in apposito allegato allo stato di previsione del Ministero della difesa, è contenuta la relazione illustrativa sullo stato di attuazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d’arma aggiornata al 31 dicembre precedente, con indicazione dei capitoli specifici ai quali l’onere è imputato[1].
Il Ministro della difesa, infine, deve riferire annualmente alle Commissioni parlamentari competenti sull'attuazione dei programmi aventi ad oggetto la manutenzione straordinaria ed il reintegro dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi destinati direttamente alla difesa nazionale.
Il programma in esame è finalizzato alla realizzazione di un hub aereo nazionale dedicato alla gestione dei flussi, via aerea, di personale e di materiale dal territorio nazionale per i teatri operativi.
La nota illustrativa del programma precisa che l’Hub aereo nazionale dovrà essere realizzato sull’aeroporto di Pisa.
Per quanto riguarda la finalità operativa, il programma in esame si propone, tra le altre cose, di:
- assicurare la connettività con le principali linee di viabilità navale, ferroviaria e stradale, massimizzando l’utilizzo delle strutture esistenti;
- gestire la ricezione, stoccaggio e smistamento dei materiali da movimentare, tramite l’impiego di terminal ferroviari e/o per autotrazione, nonché di strutture dedicate per l’immagazzinamento temporaneo in attesa del trasporto;
- ricevere e gestire vettori da trasporto aereo, militari e civili, cargo e passeggeri, sia di grandi dimensioni (es. AN124, C5, C17, B747, B767, Airbus) sia di medie dimensioni (es. C130, IL76, MD11, Airbus)
Come precisato nella nota illustrativa che accompagna la richiesta di parere in esame l’Hub aereo sarà contraddistinto da strutture dedicate per la ricezione, il check-in, il check-out, i controlli di sicurezza, passaporti e doganali, la ricezione, la verifica, la preparazione, il confezionamento dei carichi e dei bagagli passeggeri, inclusi i controlli radiogeni e di sicurezza, le operazioni di briefing e debriefing.
La durata prevista del programma, come riferisce la scheda illustrativa, è di 4 anni: dal 2010 al 2013.
Il costo del programma, da finanziare attraverso stanziamenti tratti dal bilancio ordinario del Ministero della difesa e che comprende lo sviluppo, la produzione ed il supporto logistico, è stimato complessivamente in circa 64 milioni di euro, dei quali 37 per le infrastrutture e 26 per i mezzi e i materiali.
Si segnala che
Il programma non prevede una cooperazione internazionale.
Per quanto concerne i settori industriali interessati dal programma, la nota illustrativa del programma segnala quelli relativi ai comparti edile, metalmeccanico e tecnologico.
Al riguardo, si segnala che il documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sull’attuazione della legge n. 436 del 1988 evidenzia la necessità di approfondire maggiormente “i profili finanziari dei programmi di armamento sui quali le Commissioni competenti sono chiamate ad esprimere il proprio parere”. In proposito il documento ricorda anche, con riferimento alle modalità di contabilizzazione delle spese per armamenti definite da Eurostat[2], che “attualmente non risultano modalità di concertazione tra le varie amministrazioni coinvolte (Ministero della difesa, ISTAT e Ministero dell’economia) per concordare i tempi di consegna dei sistemi di armamento al fine di minimizzare l’impatto sui conti pubblici, evitando che, ove possibile, un eccessivo volume di consegne si verifichi nel medesimo esercizio finanziario”. La soluzione prospettata dal documento è quella di prevedere, “sfruttando una possibilità contemplata dalla decisione Eurostat del 2006[3], un’articolazione di ogni singolo programma per moduli di attuazione e consegna successivi in modo da ripartire gli oneri su più esercizi finanziari”. Infine, il documento sottolinea l’opportunità “che le relazioni illustrative che corredano i programmi relativi al rinnovamento e all’ammodernamento dei sistemi d’arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale”, precisino se si intenda ricorrere alla deroga prevista dall’articolo 346 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea[4]”. Al riguardo, si osserva che la nota illustrativa al programma in esame non fornisce informazioni né in ordine al riparto annuale dell’onere né in ordine al costo delle singole componenti del programma. Inoltre, non vengono fornite indicazioni sulle modalità con le quali si procederà all’individuazione dei soggetti realizzatori dell’hub (ed in particolare se si intenda avvalersi su questi aspetti della deroga prevista dal Trattato sul funzionamento della UE sopra richiamata) né sull’eventuale articolazione della realizzazione del programma in diversi moduli di consegna.
Servizio Studi – Dipartimento Difesa |
( 066760-4172 – *st_difesa@camera.it |
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. |
File: DI0276_0.doc
[1] Si veda da ultimo l’allegato n. 21 allo stato di previsione del Ministero della difesa dell’anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 (C. 3779-tab. 11)
[2] Come ricorda
lo stesso documento, negli scorsi anni, Eurostat ha constatato diversità di
trattamento contabile tra i diversi Paesi europei per le spese per beni per uso
militare oggetto di contratto pluriennale. Tali beni sono classificati, ai
sensi del SEC95, come consumi intermedi. Conseguentemente il criterio di
contabilizzazione nazionale che era ritenuto in passato maggiormente vicino al
criterio di competenza economica utilizzato dall’Unione europea (in base al
quale le operazioni sono registrate nel momento in cui si produce l’effetto
economico degli operatori), era quello della competenza giuridica; ovvero la
spesa per il contratto pluriennale veniva imputata, in Italia , nel momento in
cui sorgeva l’impegno giuridico, con evidenti squilibri nell’imputazione
dell’onere alle diverse annualità e difformità con quanto avveniva in altri
Stati. Per porre rimedio a tale situazione, la decisione di Eurostat del 9
marzo
[3] Cfr. supra nota 1
[4] L’art. 296
del Trattato istitutivo delle Comunità europee (ora art. 346 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea) esclude dalle disposizioni del mercato
interno le misure necessarie alla tutela degli interessi essenziali della
sicurezza di uno degli Stati membri e che si riferiscono alla produzione o al
commercio di armi, munizioni e materiale bellico. In proposito