Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento difesa
Titolo: Programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2010, relativo all'acquisizione di mortai da 81 millimetri di nuova generazione e del relativo munizionamento, calcolatore balistico per la determinazione dei dati da tiro e supporto logistico Atto del Governo n. 272 (art. 1, co. 1, lett. b, L. 4 ottobre 1988, n. 436) Elementi per l'istruttoria normativa
Riferimenti:
SCH.DEC 272/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 243
Data: 21/10/2010
Descrittori:
ARMAMENTI E APPARECCHIATURE MILITARI   ARTIGLIERIA
Organi della Camera: IV-Difesa
Altri riferimenti:
L N. 436 DEL 04-OTT-88     

 

21 ottobre 2010

 

n. 243/0

 

 

Programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2010, relativo all'acquisizione di mortai da 81 millimetri di nuova generazione e del relativo munizionamento, calcolatore balistico per la determinazione dei dati da tiro e supporto logistico

Atto del Governo n. 272
(art. 1, co. 1, lett. b, L. 4 ottobre 1988, n. 436)

Elementi per l’istruttoria normativa

 

Numero Atto del Governo

272

Titolo

Richiesta di parere parlamentare sul programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2010, relativo all'acquisizione di mortai da 81 millimetri di nuova generazione e del relativo munizionamento, calcolatore balistico per la determinazione dei dati da tiro e supporto logistico

Ministro competente

Difesa

Norma di riferimento

art. 1, co. 1, lett. b, L. 4 ottobre 1988, n. 436

Date:

 

presentazione

30 settembre 2010

assegnazione

7 ottobre 2010

termine per l’espressione del parere

6 novembre 2010

Commissione competente

IV (Difesa)

 

 


Presupposti normativi: la procedura per l'acquisto di nuovi sistemi d'arma finanziati con gli ordinari stanziamenti di bilancio

La disciplina dell’acquisto dei sistemi d’arma è stata innovata dalla legge 4 ottobre 1988, n. 436, "Norme per la semplificazione e per il controllo delle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali della Difesa" (c.d “legge Giacché”).

 

Precedentemente all’approvazione della legge n. 436 del 1988 il finanziamento di tutti i programmi di armamento avveniva con apposite leggi. In particolare, negli anni settanta, al fine di assicurare un significativo ammodernamento dei mezzi a disposizione delle singole Forze armate, furono approvate le cosiddette leggi “promozionali” (leggi n. 57 del 1975; n. 38 del 1977; n. 372 del 1977) che consentirono, tra l’altro, l’acquisizione di mezzi come i carri Leopard, le fregate classe Maestrale e il velivolo Tornado.

 

Sui programmi d’arma e sull’attuazione della legge n. 436 del 1988 nel corso della XVI Legislatura la Commissione difesa ha svolto un’indagine conoscitiva, conclusasi il 13 ottobre 2010 con l’approvazione di un documento conclusivo.

 

In particolare, l'articolo 1, comma 1, della legge 436/88 (ora abrogato e riprodotto nell’art. 536 del Codice dell’ordinamento militare approvato con il decreto legislativo n. 66/2010) dispone che i programmi relativi al rinnovamento e all'ammodernamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, siano approvati:

a)       con legge, se richiedono finanziamenti di natura straordinaria,

b)       con decreto del Ministro della difesa, quando si tratta di programmi finanziati con gli ordinari stanziamenti di bilancio. In tal caso, salvo che si tratti di provvedimenti per il mantenimento delle dotazioni o per il ripianamento delle scorte, prima dell'emanazione del decreto ministeriale deve essere acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari che sono chiamate ad esprimerlo entro un termine di trenta giorni.

 

In proposito, il documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sull’attuazione della legge n. 436 del 1988 ha rilevato che, da un lato, l’esclusione dal parere parlamentare in presenza di provvedimenti di mantenimento delle dotazioni “suscita perplessità dal momento che, essendo il quadro di riferimento molto dinamico, nulla esclude che in ordine al medesimo armamento di cui si intenda mantenere le dotazioni, il Parlamento, in presenza di uno scenario mutato rispetto al passato, possa svolgere una diversa valutazione”; dall’altro, “la nozione di ordinario stanziamento di bilancio  non ha mai trovato una puntuale definizione normativa a causa della difficoltà di collegarla a parametri obiettivi. Tale difficoltà risulta oggi ancora più evidente ove si consideri che la legge n. 196 del 2009, recante la nuova disciplina contabile, all’articolo 23, sembra implicitamente escludere la possibilità di collegare tale nozione al parametro forse più obiettivo utilizzato in via di prassi nel passato, ossia quello della spesa storica. Infatti, tale articolo vieta la formulazione delle previsioni di spesa sulla base del mero calcolo della spesa storica incrementale e conferma la funzione programmatoria del bilancio a legislazione vigente affermatasi negli ultimi anni”. In tal senso, le conclusioni del documento prospettano l’opportunità di includere nel novero dei programmi oggetto di controllo parlamentare “tutti i programmi di armamento a prescindere dalla loro forma di finanziamento, a valere o meno sugli ordinari stanziamenti del Ministero della difesa, compresi quelli destinati al mantenimento o al ripianamento delle scorte”.

 

Inoltre, ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge n. 436/1988 (ora art. 548 del Codice dell’ordinamento militare approvato con decreto legislativo n. 66/ 2010), in apposito allegato allo stato di previsione del Ministero della difesa, è contenuta la relazione illustrativa sullo stato di attuazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d’arma aggiornata al 31 dicembre precedente, con indicazione dei capitoli specifici ai quali l’onere è imputato[1].

Il Ministro della difesa, infine, deve riferire annualmente alle Commissioni parlamentari competenti sull'attuazione dei programmi aventi ad oggetto la manutenzione straordinaria ed il reintegro dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi destinati direttamente alla difesa nazionale.

 

Il programma

Il programma in esame è finalizzato all'acquisizione di 271 mortai da 81 millimetri di nuova generazione e del relativo munizionamento, calcolatore balistico per la determinazione dei dati da tiro e supporto logistico.

Per quanto riguarda la finalità operativa, il programma in esame si propone di elevare le capacità operative delle unità terrestri attualmente impiegate nei diversi Teatri operativi, dotandole di materiali idonei a soddisfare le esigenze operative tipiche sia degli scenari WAR che CRO (Crisis Response Operations[2]), in operazioni difensive, offensive, convenzionali e/o speciali.

A tal fine, per rendere più autonome le unità in termini di manovra e per colmare il gap capacitivo in relazione al conseguimento della capacità di supporto di fuoco a tiro curvo alle medie distanze anche in attuazione del progetto "Fanteria Futura", si è ritenuto necessario proporre l’acquisizione di un mortaio da 81 mm di nuova generazione.

La scheda illustrativa che accompagna la richiesta di parere in esame precisa altresì in dettaglio le caratteristiche del sistema, il quale, come accennato, è costituito da:

Ø   un mortaio medio da 81 millimetri di nuova generazione, caratterizzato da un ottimo grado di affidabilità, di leggerezza, di facile impiego,in ambiente diurno e notturno e di elevata mobilità, idoneo a soddisfare le esigenze di fuoco attraverso un  rapido schieramento ed un’elevata precisione del colpo singolo;

Ø   un munizionamento del mortaio, il quale dovrà essere in grado di neutralizzare i veicoli corazzati leggeri, illuminare il campo di battaglia e proteggere e/o nascondere il movimento di unità;

Ø   un calcolatore balistico per l'automazione della procedura di calcolo dei dati di tiro del mortaio e supporto logistico, incluso un sistema informatico (Hardware e Software), il quale dovrà essere in grado di gestire il tiro di almeno 4 armi, nonché la possibilità di connettersi con apparati radio (in servizio o di futura acquisizione) per la trasmissione di informazioni e dati di tiro. Nella nota illustrativa viene fatto altresì presente che tale congegno rappresenta, di fatto, un valore aggiunto per il sistema d'arma ed un elemento di assoluta novità. Inoltre, sulla scia di quanto già è avvenuto per l'artiglieria terrestre, tale calcolatore balistico  consentirà di automatizzare le modalità di condotta del fuoco della fanteria conseguendo una maggiore rapidità di intervento e precisione nel calcolo dei dati di tiro, nonché permetterà di completare la digitalizzazione del ciclo di intervento a fuoco che coinvolge i sensori, i decisori e gli attuatori.

La nota illustrativa che non riporta alcun riferimento all'interoperabilità ed alla standardizzazione della presente acquisizione, segnala, in relazione agli aspetti logistici, che l’industria debba fornire oltre alla garanzia biennale l'assistenza tecnica per mantenere l'efficienza operativa del materiale per tre anni, unitamente all’impegno da parte della stessa industria di assicurare la disponibilità delle parti di ricambio per un periodo di almeno quindici anni dalla data di consegna dei materiali. Inoltre, per quanto concerne gli aspetti addestrativi, la medesima nota prevede che contestualmente alla conclusione dei contratti di acquisizione con l'industria si debba realizzare una preventiva attività di formazione iniziale per tutto il personale istruttore e manutentore.

La durata prevista del programma, come riferisce la scheda illustrativa, è di 3 anni a partire dal 2010.

Il costo del programma è stimato complessivamente in 22,3 milioni di euro e dovrebbe essere finanziato, come riferisce la scheda illustrativa, attraverso stanziamenti tratti dal bilancio ordinario del Ministero della difesa.

 

Si segnala che la Nota aggiuntiva allo Stato di previsione del Ministero della difesa per il 2011 include la presente acquisizione nella sezione componente terrestre dei programmi d’arma finanziati; per tale sezione nel suo complesso è previsto uno stanziamento complessivo di 79 milioni di euro. Non appaiono invece presenti riferimenti diretti al programma nella Nota aggiuntiva per il 2010.

 

Il programma non prevede una cooperazione internazionale.

Per quanto concerne i settori industriali interessati dal programma, si segnalano quelli meccanico-chimico ed informatico.

Al riguardo, si segnala che il documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sull’attuazione della legge n. 436 del 1988 evidenzia la necessità di approfondire maggiormente “i profili finanziari dei programmi di armamento sui quali le Commissioni competenti sono chiamate ad esprimere il proprio parere”. In proposito il documento ricorda anche, con riferimento alle modalità di contabilizzazione delle spese per armamenti definite da Eurostat[3], che “attualmente non risultano modalità di concertazione tra le varie amministrazioni coinvolte (Ministero della difesa, ISTAT e Ministero dell’economia) per concordare i tempi di consegna dei sistemi di armamento al fine di minimizzare l’impatto sui conti pubblici, evitando che, ove possibile, un eccessivo volume di consegne si verifichi nel medesimo esercizio finanziario”. La soluzione prospettata dal documento è quella di prevedere, “sfruttando una possibilità contemplata dalla decisione Eurostat del 2006[4], un’articolazione di ogni singolo programma per moduli di attuazione e consegna successivi in modo da ripartire gli oneri su più esercizi finanziari”. Infine, il documento sottolinea l’opportunità “che le relazioni illustrative che corredano i programmi relativi al rinnovamento e all’ammodernamento dei sistemi d’arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale”, precisino “se si intenda ricorrere alla deroga prevista dall’articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea[5]”.  Al riguardo, si osserva che la nota illustrativa al programma in esame non fornisce informazioni in ordine al riparto annuale dell’onere. Inoltre, non vengono fornite indicazioni sulle modalità con le quali si procederà all’individuazione dei soggetti realizzatori del programma (ed in particolare se si intenda avvalersi su questi aspetti della deroga prevista dal Trattato sul funzionamento della UE sopra richiamata) né sull’eventuale articolazione della realizzazione del programma in diversi moduli di consegna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Difesa

( 066760-4172 – *st_difesa@camera.it

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File: DI0275_0.doc



[1]   Si veda da ultimo l’allegato n. 21 allo stato di previsione del Ministero della difesa dell’anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 (C. 3779-tab. 11)

[2]    CRO - Crisis Response Operation, ossia “Operazioni in risposta alle crisi”. Mentre l’ambito WAR è caratterizzato da attività convenzionali.

[3]    Come ricorda lo stesso documento, negli scorsi anni, Eurostat ha constatato diversità di trattamento contabile tra i diversi Paesi europei per le spese per beni per uso militare oggetto di contratto pluriennale. Tali beni sono classificati, ai sensi del SEC95, come consumi intermedi. Conseguentemente il criterio di contabilizzazione nazionale che era ritenuto in passato maggiormente vicino al criterio di competenza economica utilizzato dall’Unione europea (in base al quale le operazioni sono registrate nel momento in cui si produce l’effetto economico degli operatori), era quello della competenza giuridica; ovvero la spesa per il contratto pluriennale veniva imputata, in Italia , nel momento in cui sorgeva l’impegno giuridico, con evidenti squilibri nell’imputazione dell’onere alle diverse annualità e difformità con quanto avveniva in altri Stati. Per porre rimedio a tale situazione, la decisione di Eurostat del 9 marzo 2006 ha invece, tra le altre cose, individuato, per l’acquisto di sistemi complessi di apparecchiature e mezzi ad esclusivo uso militare, il momento della consegna come quello idoneo all’imputazione dell’onere, ovvero, in caso di consegne graduali, il momento della consegna di singole parti del sistema.

[4]    Cfr. supra nota 3

[5]    L’art. 296 del Trattato istitutivo delle Comunità europee (ora art. 346 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea) esclude dalle disposizioni del mercato interno le misure necessarie alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza di uno degli Stati membri e che si riferiscono alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico. In proposito la Commissione europea, con una comunicazione interpretativa del dicembre 2006, ha inteso circoscrivere l’applicabilità di questa deroga, precisando, tra le altre cose, che le eccezioni devono essere decise e motivate caso per caso e che deve essere dimostrato che l’applicazione della normativa europea non avrebbe consentito la tutela degli interessi di sicurezza dello Stato membro. Successivamente, l’Unione europea ha approvato la direttiva 2009/81/CE relativa agli appalti pubblici nei settori della difesa e della sicurezza. La direttiva non prevede, per tali appalti, il ricorso alla procedura aperta, prescrivendo però il ricorso alla procedura ristretta – secondo cui ogni operatore economico può chiedere di partecipare e soltanto quelli invitati dalle amministrazioni aggiudicatici possono presentare un’offerta – o a quella negoziata con pubblicazione del bando di gara, attraverso la quale le amministrazioni aggiudicatici consultano gli operatori da esse scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell’appalto sulla base delle indicazioni del bando di gara. In alternativa a tali due procedure, se ritenute non idonee, si può procedere al dialogo competitivo (in questa procedura qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare, sulla base delle necessità di massima indicate dall’amministrazione aggiudicatrice che quindi avvierà un dialogo con i candidati ammessi) ovvero, a determinate condizioni, qualora la pubblicazione del bando comporti la diffusione al pubblico di informazioni che potrebbero essere utilizzate contro l’interesse pubblico, alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara. La delega per il recepimento della direttiva 2009/81/CE è stata inclusa nell’allegato B alla legge comunitaria 2009 (legge n. 96/2010).