Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Criteri per l'utilizzo delle risorse destinate al piano straordinario per la chiamata di professori universitari di seconda fascia - Schema di Decreto n. 393 (art. 29, comma 9, L. 240/2010) Elementi per l'istruttoria normativa
Riferimenti:
SCH.DEC 393/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 342
Data: 14/09/2011
Descrittori:
DOCENTI UNIVERSITARI   L 2010 0240
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione

SIWEB

 

14 settembre 2011

 

n. 342/0

 

 

Criteri per l’utilizzo delle risorse destinate al piano straordinario per la chiamata di professori universitari di seconda fascia

Schema di Decreto n. 393
(art. 29, comma 9, L. 240/2010)

Elementi per l’istruttoria normativa

 

Numero dello schema di decreto

393

Titolo

Schema di decreto ministeriale recante criteri per l'utilizzo delle risorse destinate al piano straordinario per la chiamata di professori universitari di seconda fascia

Ministro competente

Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Norma di riferimento

L. 30 dicembre 2010, n. 240, art. 29, comma 9

Numero di articoli

1

Date:

 

presentazione

27 luglio 2011

assegnazione

6 settembre 2011

termine per l’espressione del parere

26 settembre 2011

Commissione competente

VII (Cultura)

Rilievi di altre Commissioni

No

 


Presupposti normativi

L’art. 1, comma 24, della legge di stabilità 2011 (L. 220/2010) ha incrementato la dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) delle università per un importo pari ad € 800 milioni per il 2011 ed € 500 milioni annui a decorrere dal 2012, destinandone una quota (non quantificata) al finanziamento di un piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia per gli anni 2011-2016[1]. A tal fine, ha disposto l’adozione, entro il 31 gennaio di ciascun anno, di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ha, altresì, disposto che alle chiamate in questione non si applica la disciplina sul turn over del personale universitario dettata dall'art. 66, comma 13, del D.L. 112/2008 (L. 133/2008).

L’art. 66, comma 13, del D.L. 112/2008 - come modificato dall’art. 1, comma 3, del D.L. 180/2008 (L. 1/2009) e, da ultimo, dall’art. 29, comma 18, della L. 240/2010, recante riforma dell’organizzazione dell’università - prevede che - fermi restando i limiti in materia di programmazione triennale di cui all’art. 1, c. 105, della L. finanziaria per il 2005 - per il triennio 2009-2011 le università possono procedere, per ogni anno, ad assunzioni di personale nel limite di una spesa pari al 50% di quella relativa al personale a tempo indeterminato cessato dal servizio nell’anno precedente. Tale importo è destinato per una quota non inferiore al 50% all’assunzione di ricercatori e per una quota non superiore al 20% all’assunzione di professori ordinari.

Il medesimo comma 13 ha previsto, inoltre, che per il 2012 nei confronti delle università si applica quanto previsto per le Amministrazioni dello Stato dal comma 9, ai sensi del quale, previo esperimento delle procedure di mobilità, si può procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di una spesa pari al 50% di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente, fermo restando, in ogni caso, che il numero delle unità da assumere non può eccedere il 50% delle unità cessate nell’anno precedente.

Si ricorda, tuttavia, che l’applicabilità alle Amministrazioni dello Stato delle disposizioni recate dal comma 9, originariamente prevista a decorrere dal 2012, è stata posticipata al 2014 dall’art. 9, comma 7, del D.L. 78/2010 (L. 122/2010).

 

Successivamente, l’art. 29, comma 9, della già citata L. 240/2010 ha precisato la misura delle risorse aggiuntive riservate alla chiamata di professori associati, indicandole in una quota non superiore ad € 13 milioni per il 2011, € 93 milioni per il 2012, € 173 milioni a decorrere dal 2013.

La medesima disposizione ha altresì precisato che la chiamata deve essere effettuata secondo le procedure di cui agli artt. 18 e 24, comma 6, della stessa legge (si veda infra).

Quanto all’aspetto procedurale, ha disposto che l’utilizzo delle risorse è disciplinato con decreto del MIUR, di concerto con il MEF, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari. Per l’adozione di tale atto non ha fissato un termine, né ha indicato gli anni di riferimento che, come si è visto ante, erano individuati dalla legge di stabilità nel periodo 2011-2016.

Contenuto

Lo schema di decreto ministeriale dispone in merito all’utilizzo della quota parte fino al massimo di 13 milioni di euro del FFO riservata per il 2011 alla chiamata di professori di seconda fascia dall’art. 29, comma 9, della L. 240/2010; quantifica il corrispondente onere a regime in 78 milioni di euro a decorrere dal 2012; indica i criteri di riparto delle somma fra le università statali e ribadisce i requisiti necessari ai fini della chiamata[2].

La relazione tecnico-illustrativa specifica che l’importo di 13 milioni di euro viene calcolato in ragione dell’onere relativo ad una frazione di due dodicesimi dell’anno 2011 (ovvero i mesi di novembre e dicembre, compresi nell’anno accademico 2011/2012[3]) e che, pertanto, il corrispondente onere annuale a regime è pari a 78 milioni di euro a decorrere dal 2012.

Ciò comporta che nel 2012 saranno disponibili per ulteriori chiamate di professori associati 15 milioni di euro[4],anche in questo casoriferiti ai due mesi compresi nell’anno accademico 2012/2013; per il 2013 - detratti gli oneri a regime derivanti dalle chiamate precedenti - pari a 168 milioni di euro - saranno utilizzabili 5 milioni di euro.

La medesima relazione chiarisce che le risorse disponibili per il 2012 e 2013 saranno utilizzate secondo criteri da definire con successivi decreti.

 

In base al comma 1, i criteri per la ripartizione fra le università statali del finanziamento relativo al 2011 sono due. Il primo, collegato all’incidenza delle spese per il personale, è condizione per l’accesso al finanziamento; il secondo, basato su indicatori di qualità,è, invece, determinante ai fini della misura del finanziamento assegnato.

In particolare,quanto al primo criterio,sono destinatari dell’intervento gli atenei che non hanno superato il limite massimo dell’incidenza complessiva delle spese per l’indebitamento e per il personale sulle entrate complessive dell’ateneo, determinato ai sensi dell’art. 5, comma 4, lett. e), della citata L. 240/2010.

 

L’art. 5 della L. 240/2010 ha delegato il Governo ad adottare misure per il rilancio della qualità e dell’efficienza del sistema universitario, con interventi diretti, fra l’altro, a rivedere la disciplina della contabilità degli atenei e a prevederne il commissariamento in caso di dissesto finanziario. Fra i principi e i criteri direttivi per l’esercizio di tale delega, è inserito quello ante enunciato[5].

 

Poiché la delega relativa alla determinazione del limite massimo ante esplicitato deve ancora essere esercitata (il termine scade il 29 gennaio 2012), lo schema di DM, proprio per evitare (si veda la relazione tecnico-illustrativa) che ciò possa ritardare i tempi o precludere l’utilizzo delle risorse destinate al piano straordinario di assunzioni per il 2011, prevede che, nelle more, si faccia riferimento agli atenei che hanno rispettatole prescrizioni sul contenimento delle spese fisse per il personale stabilite dall’art. 51, comma 4, della L. 449/1997[6]nel limite massimo del 90% dei trasferimenti statali a carico del FFO. Tali disposizioni normative - come chiarisce la stessa relazione tecnico-illustrativa - saranno superate dal nuovo sistema di calcolo dell’incidenza dei costi del personale.

Il riparto delle risorse è effettuato in misura proporzionale al risultato (in termini di peso percentuale) conseguito dagli atenei a seguito dell’applicazione dei criteri e degli indicatori elencati nell’allegato 1, “in linea – evidenzia il testo – con il modello unico di finanziamento per l’attribuzione della quota premiale del FFO per il 2011, ai sensi dell’art. 2 del D.L. 10 novembre 2008, n. 180”[7].

I criteri previsti dallo schema in esame attengono a Qualità dell’offerta formativa e risultati dei processi formativi, nonché Qualità della ricerca scientifica.

Quanto al primo criterio, gli indicatori riguardano, dal punto di vista della domanda, gli studenti iscritti regolari nell’a.a. 2009/2010 che presentino determinate caratteristiche in termini di crediti acquisiti nel 2010; dal punto di vista dei risultati, gli indicatori riguardano il rapporto fra crediti formativi universitari effettivamente acquisiti nel 2010 e crediti previsti per gli studenti sopra indicati.

Quanto al secondo criterio, gli indicatori riguardano, in particolare, la partecipazione a progetti di ricerca e l’acquisizione dei relativi finanziamenti, anche europei.

Per completezza si evidenzia che, per quanto concerne il riferimento al modello per l’attribuzione dei finanziamento premiali previsti dall’art. 2 del D.L. 180/2008, allo stato il parallelo può essere fatto solo con i criteri e gli indicatori per il riparto della quota premiale relativa al 2010, quali presenti nell’all. 1 del DM21 dicembre 2010, n. 655, recante i criteri di riparto del FFO per il 2010[8]. Rispetto a tale fonte, i criteri indicati dallo schema in esame sono i medesimi. Sono sostanzialmente analoghi anche gli indicatori[9].

La differenza riguarda l’assegnazione di un peso a ciascuno degli indicatori e la definizione della percentuale di risorse da assegnare in base al primo e in base al secondo criterio[10].

 

Il comma 2, primo periodo, ribadisce quanto già indicato dall’art. 29, comma 9, della L. 240/2010 in ordine alla circostanza che le risorse sono utilizzateper la chiamata di professori di seconda fascia, esclusivamente secondo le procedure indicate dagli artt. 18 e 24, c. 6, della stessa legge.

Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della L. 240/2010, le procedure di chiamata per professori di prima e seconda fascia sono disciplinate dalle università con proprio regolamento, nel rispetto di una serie di principi da esso stesso indicati. In particolare, possono partecipare:

- studiosi in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale[11] per il settore concorsuale e per le funzioni previste dal procedimento, ovvero per funzioni superiori, purché non siano già titolari delle medesime[12];

- professori di seconda fascia già in servizio alla data di entrata in vigore della legge;

- studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministro sentito il CUN, e aggiornate ogni tre anni[13].

Ai sensi dell’art. 29, comma 8, ai fini dei procedimenti di chiamata, l’idoneità conseguita ai sensi della L. 210/1998[14] è equiparata all’abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa di cui all’art. 2, c. 1, lett. g), della medesima legge (ossia, 3 anni decorrenti dalla data del provvedimento di accertamento della regolarità formale degli atti della commissione che li ha proposti), nonché dell’art. 1, c. 6, della L. 230/200515 (5 anni decorrenti dal conseguimento dell’idoneità).

Tale equiparazione è richiamata dal comma 3 dello schema in esame16.

In ogni caso, sono esclusi dalla partecipazione quanti hanno un grado di parentela o di affinità, fino al quarto compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, o con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell’ateneo.

 

L’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 prevede che in una fase transitoria, fino al 31 dicembre del sesto anno successivo alla data di entrata in vigore della legge(quindi, fino al 31 dicembre 2017), la procedura di inquadramento nel ruolo degli associati destinata ai ricercatori titolari del secondo contratto triennale di ricerca e in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, che siano stati valutati positivamente, prevista dal comma 517, può essere riservata dalle università - che a tal fine possono utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti di professore di ruolo - ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell’università, purché in possesso di abilitazione scientifica.

Il secondo periodo del comma 2 ribadisceche le chiamate effettuate sulla base del piano straordinario si pongono al di fuori della normativa vigente in materia di turn over del personale universitario di cui al citato art. 66, comma 13, del D.L. 112/2008. Precisa, inoltre, che, qualora la chiamata interessi personale già in servizio a tempo indeterminato presso la stessa università, il passaggio al ruolo degli associati non comporta economie da cessazione computabili ai fini delle assunzioni di cui allo stesso art. 66.

Al riguardo, la relazione tecnico-illustrativa precisa che il numero delle unità che potranno essere assunte con le risorse disponibili varia a seconda del numero delle chiamate di personale già in servizio nell’ateneo o di nuove assunzioni (ipotesi, quest’ultima, in cui l’onere grava interamente sulle risorse disponibili, che si configurano come limiti di spesa).

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________

15   Al riguardo si ricorda che il secondo periodo del c. 6 dell’art. 1 della L. 230/2005 ha fatto salve, comunque non oltre il 30.6.2006, le procedure di valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore già bandite alla data di entrata in vigore del decreto legislativo che, ai sensi del c. 5, doveva disciplinare le nuove modalità di reclutamento. Al contempo, il terzo periodo ha previsto che i candidati giudicati idonei e non chiamati a seguito di procedure già espletate, ovvero i cui atti sono approvati, conservano l’idoneità per un periodo di 5 anni dal suo conseguimento.

16   Con mozione Prot. n. 140 del 27/1/2001, il CUN ha chiesto al Ministro di prorogare la durata dell’idoneità conseguita ai sensi della L. 210/1998 fino al primo espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale e comunque fino al primo utilizzo delle risorse previste dall’art. 29, comma 9, della legge 240/2010 per il piano di reclutamento straordinario per la chiamata di professori associati.http://www.cun.it/media/106631/mo_2011_01_27_002.pdf.

17    Nella GU n. 198 del 26.8.2011 è stato pubblicato il DM 4.8.2011, Criteri per l'individuazione degli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, per la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dei ricercatori titolari dei contratti.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Cultura

( 066760-3255 – *st_cultura@camera.it

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: CU0357A.doc



[1]    L’indicazione così formulata fa pensare agli anni solari – che, quindi, sono sei – e non agli anni accademici, che sarebbero cinque, e ai quali dovrebbero essere collegate le chiamate.

[2]   Allo schema di DM sono allegati la relazione tecnico – illustrativa e la nota n. 9796 del 21 luglio 2011 con la quale il MEF ha comunicato il parere favorevole all’ulteriore corso del decreto.

[3]   L’anno accademico ha inizio il 1° novembre.

[4]   Ovvero la differenza tra l’importo di 93 milioni, indicato per l’esercizio 2012 dall’art. 29, comma 9, della L. 240/2010 e l’onere discendente dalle chiamate per il 2011, quantificato in 78 milioni.

[5]    In attuazione della delega citata è stato esaminato dalle Commissioni parlamentari competenti lo schema di d.lgs. recante disciplina del dissesto finanziario delle università (art. 5, co. 4, lett. g), h), i), trasmesso alle Camere il 17 giugno 2011 - Atto 377). La 7a Commissione del Senato ha espresso parere favorevole con condizioni e osservazioni il 26 luglio 2011; la VII Commissione della Camera ha espresso parere favorevole con condizioni e osservazioni il 2 agosto 2011, mentre la V Commissione ha espresso parere favorevole il 21 luglio 2011. Il 4 agosto 2011, inoltre, è stato trasmesso alle Camere lo schema di d.lgs. che introduce la contabilità economico-patrimoniale, la contabilità analitica e il bilancio unico delle università (art. 5, co. 4, lett. a).

[6]    L’art. 51, comma 4, della L. 449/1997 aveva previsto che le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle università statali non possono eccedere annualmente il 90% dei trasferimenti statali disposti attraverso il FFO e che il mancato rispetto del limite preclude nuove assunzioni, se non nel limite del 35% del risparmio determinato dalle cessazioni dell’anno precedente. In seguito, l’art. 1 del D.L. 180/2008 (L. 1/2009) ha stabilito che le università statali che alla data del 31 dicembre di ogni anno hanno superato il livello massimo di spesa per il personale di ruolo non possono procedere all’indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa, né ad assunzioni. Ha tuttavia fatto salve le disposizioni che escludevano dal computo del 90% gli incrementi retributivi derivanti da adeguamenti disposti a favore del personale non contrattualizzato, ossia docenti e ricercatori, e dall’applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale tecnico e amministrativo, nonché un terzo dei costi del personale docente e non docente impiegato in funzioni assistenziali in convenzione con il SSN (disposizioni poi prorogate al 31 dicembre 2010 dall’art. 7, co. 5-quinquies, del D.L. 194/2009), nonché le assunzioni relative alle procedure concorsuali per ricercatore espletate o in corso di espletamento per il 2007 e il 2008.

[7]   La disposizione citata ha previsto che dal 2009 una quota non inferiore al 7% del FFO, destinata ad incrementarsi progressivamente negli anni, è ripartita fra le università in base alla qualità dell’offerta formativa e dei risultati dei processi formativi, alla qualità della ricerca scientifica, alla qualità, efficacia ed efficienza delle sedi didattiche. La disposizione è stata poi modificata dall’art. 13 della L. 240/2010 che ha disposto che, ai fini della determinazione di qualità, efficacia ed efficienza delle sedi didattiche, sono presi in considerazione i parametri relativi all'incidenza del costo del personale sulle risorse complessivamente disponibili, nonché il numero e l'entità dei progetti di ricerca di rilievo nazionale ed internazionale assegnati all'ateneo. Ha, altresì, disposto che gli incrementi annuali sono disposti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in misura compresa tra lo 0,5 e il 2% del FFO, determinata tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili e dei risultati conseguiti nel miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse.

[8]http://attiministeriali.miur.it/anno-2010/dicembre/dm-21122010.aspx.

[9]   In particolare, sono analoghi gli indicatori relativi al criterio Qualità della ricerca scientifica; per quanto concerne gli indicatori relativi alla Qualità dell’offerta formativa e ai risultati dei processi formativi, il DM 655/2010 cita anche quelli relativi alla percentuale di laureati occupati a tre anni dal conseguimento del titolo e all’indicatore di qualità della didattica valutata dagli studenti evidenziando, peraltro, che entrambi sono sospesi per il 2010 in attesa, rispettivamente, della realizzazione dell'Anagrafe Nazionale dei laureati e in attesa di rivedere le rilevazioni attualmente in uso.

[10]   In particolare, l’importo di € 720 mln disponibile per il 2010 è stato ripartito per il 34% (€ 244,80 mln) sulla base degli indicatori A1 – A4 e per il restante 66% (€ 475,20 mln) sulla base degli indicatori B1 – B4, con un peso maggiore assegnato, dunque, alla qualità della ricerca.

[11]  La disciplina delle procedure per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale (di cui all’art. 16 della L. 240/2010) è in corso di definizione. Le Camere hanno espresso il parere sullo schema del relativo DPR (Atto 372: le commissioni Bilancio e Cultura della Camera, rispettivamente, in data 29 giugno e 14 luglio 2011; la commissione Istruzione del Senato il 13 luglio 2011). Il quadro normativo sarà completato dall’emanazione dei due DM previsti nello schema (artt. 4 e 7), concernenti, rispettivamente, criteri e parametri per la valutazione dei candidati e nomina del comitato tecnico per il sorteggio dei commissari e del DM per la definizione del compenso spettante ai commissari in servizio all’estero(art. 16, c. 3, lett. g), L. 240/2010).

Di recente è intervenuto il DM 29 luglio 2011, n. 336 per la determinazione dei settori concorsuali ai sensi dell’art. 15 della L. 240/2010: http://attiministeriali.miur.it/anno-2011/luglio/dm-29072011.aspx) (S.O. alla G.U. 1° settembre 2011, n. 203).

[12]   Un esempio potrebbe essere costituito da uno studioso in possesso di abilitazione per la I fascia che, purché non sia già titolare della relativa cattedra, può partecipare al procedimento di chiamata per la II fascia.

[13]  Le tabelle di corrispondenza sono state adottate con Decreto MIUR 2 maggio 2011 (Dipartimento Università, Ufficio I, prot. 236), trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

[14]   La legge 3 luglio 1998, n. 210 ha attributo alle università l’espletamento delle procedure per la copertura dei posti vacanti di professori ordinari, di professori associati e di ricercatori, sulla base di un regolamento, emanato con DPR 117/2000. Il provvedimento ha autorizzato le singole università all’indizione dei bandi, nell’ambito delle disponibilità di bilancio, e ha previsto la valutazione comparativa dei candidati. Quest’ultima si basava sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni - nonché, per i professori associati, su una prova didattica e sulla discussione dei titoli, mentre, per i professori ordinari, su una prova didattica (qualora non provenissero dalla fascia degli associati) - e sulla valutazione dell’attività didattica e dei servizi prestati nelle università e negli enti di ricerca in Italia e all’estero. La legge 230/2005 ha poi previsto un diverso sistema di reclutamento articolato in due stadi (conseguimento dell’idoneità scientifica nazionale, successivo superamento di una valutazione comparativa indetta dai singoli atenei). Nelle more dalla completa attuazione del nuovo meccanismo sono poi intervenute alcune disposizioni (art. 12, c. 2, D.L. 248/2007 e art. 4-bis, c. 16, D.L. 97/2008) che hanno consentito agli atenei di riattivare le procedure di valutazione comparativa per professori ordinari e associati applicando i meccanismi della L. n. 210 del 1998 e del relativo regolamento di attuazione fino al 31 dicembre 2009, con emanazione dei relativi bandi entro il 30 novembre 2008.