Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Regolamento di approvazione dello statuto dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica Schema di Regolamento n. 326 (art. 1, co. 611, L. 296/2006; art. 2, co. 634, L. 244/2007; art. 27, co. 3, L. 69/2009) Elementi per l'istruttoria normativa
Riferimenti:
SCH.DEC 326/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 289
Data: 11/02/2011
Descrittori:
AGENZIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO DELL' AUTONOMIA SCOLASTICA   SCUOLA
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione
Altri riferimenti:
L N. 296 DEL 27-DIC-06   L N. 244 DEL 24-DIC-07
L N. 69 DEL 18-GIU-09     

SIWEB

11 febbraio 2011

 

n. 289/0

 

Regolamento di approvazione dello statuto dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica

Schema di Regolamento n. 326
Elementi per l’istruttoria normativa

Numero dello schema di regolamento

326

Titolo

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di approvazione dello statuto dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica e di riordino della stessa

Ministro competente

Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Norma di riferimento

L. 27.12.2006, n. 296, art. 1, c. 611; L. 24.12.2007, n. 244, art. 2, c. 634; L. 18.6.2009, n. 69, art. 27, c. 3

Numero di articoli

15

Date:

 

presentazione

14 gennaio 2011

assegnazione

26 gennaio 2011

termine per l’espressione del parere

25 febbraio 2011

Commissione competente

VII (Cultura)

Rilievi di altre Commissioni

V (Bilancio), ai sensi dell’art. 96-ter, comma 2, RC

 


Contenuto

Lo schema di regolamento approva lo statuto dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica (ANSAS). Essa è stata istituita dall’’art. 1, c. 610 e 611, della L. finanziaria per il 2007 (L. 296/2006), nell’ambito del processo di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, allo scopo di sostenere l’autonomia delle istituzioni scolastiche e i loro processi di innovazione e ricerca educativa, nonché per favorirne l’interazione con il territorio. L’organizzazione dell’Agenzia è stata demandata ad un regolamento di delegificazione.

L’istituzione dell’Agenzia presso il Ministero della pubblica istruzione è avvenuta ai sensi degli articoli 8 e 9 del D.lgs. 300/1999 - recante riforma dell’organizzazione del Governo -, in base ai quali:

- le Agenzie sono strutture che svolgono attività a carattere tecnico operativo di interesse nazionale, hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge, e sono sottoposte al controllo della Corte dei conti e al potere di indirizzo e vigilanza di un Ministro;

- i loro statuti sono emanati con regolamenti adottati ai sensi dell’art. 17, comma 2, della L. 400 del 1988;

- alla copertura del loro organico si provvede, nell’ordine, mediante inquadramento del personale trasferito dai Ministeri e dagli enti pubblici, mediante procedure di mobilità e, a regime, mediante le ordinarie procedure di reclutamento.

 

In base alla legge istitutiva, l’Agenzia, con sede a Firenze ed articolazioni periferiche presso gli uffici scolastici regionali, subentra nelle funzioni di aggiornamento, ricerca e documentazione espletati dagli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) e dall’Istituto nazionale di documentazione e ricerca educativa (INDIRE), contestualmente soppressi[1].

In particolare, essa svolge funzioni relative a formazione e aggiornamento del personale della scuola, ricerca educativa e consulenza pedagogico-didattica, attivazione di servizi di documentazione pedagogica, didattica e di ricerca e sperimentazione, partecipazione ad iniziative internazionali, collaborazione alla realizzazione di misure di sistema nazionali per l’istruzione degli adulti e l’istruzione e formazione tecnica superiore, collaborazione con regioni ed enti locali.

Sempre la legge istitutiva ha demandato al regolamento di organizzazione l’individuazione della dotazione organica nel limite complessivo del 50% dei contingenti assegnati alle strutture soppresse. Per assicurare comunque l’avvio delleattività della nuova struttura, in attesa della costituzione degli organi previsti dagli artt. 8 e 9 del D.lgs. 300/1999, si è prevista la nomina di uno o più commissari straordinari[2] (al riguardo, l’art. 14, c. 6, dello schema dispone che, all’atto dell’insediamento, il Collegio dei revisori verifica la coincidenza delle poste iniziali finanziarie e patrimoniali con le scritture contabili della gestione commissariale). Sono poi seguiti ulteriori interventi normativi in materia di riordino di enti pubblici (v. Presupposti normativi).

 

L’art. 1 definisce la natura e l'articolazione dell'Agenzia, che ha sede a Firenze e a livello periferico è articolata in nuclei allocati presso gli uffici scolastici regionali. Essa ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia scientifica, regolamentare, patrimoniale, organizzativa, gestionale, contabile e finanziaria nei limiti di quanto disposto dall’art. 8 del d.lgs. 300/1999, i cui principi vengono declinati negli articoli a seguire dello schema. E’ sottoposta a indirizzo e vigilanza del MIUR e al controllo della Corte dei Conti.

 

L’art. 2 elenca le funzioni attribuite all’Agenzia, riproponendo la formulazione dell’art. 1, c. 610, della legge istitutiva, e specificando che le stesse sono esercitate nell’ambito degli indirizzi definiti dal Ministro e in raccordo con gli USR, anche al fine di superare le disomogeneità territoriali. Si ribadisce, inoltre, il subentro ad IRRE e INDIRE.

Il Consiglio di Stato, ricordato che in sede di Conferenza unificata le regioni hanno evidenziato che lo schema non prevede un loro ruolo all’interno dell’Agenzia che, per funzioni ed obiettivi, va ad impattare sulle competenze regionali previste dal Titolo V della Costituzione, ha osservato che il regolamento disciplina per la prima volta l’Agenzia, istituita da norma successiva alla riforma del Titolo V e non dichiarata incostituzionale. Peraltro, in attesa della revisione dell’organizzazione dell’ente, “come annunciato dallo stesso Governo in sede di Conferenza unificata, con riferimento all’opportunità di trasformare l’Agenzia in ente di ricerca”, il Consiglio di Stato ha evidenziato che le funzioni che intersecano competenze regionali (come in tema di istruzione e formazione professionale) possono giustificarsi solo se concepite quali interventi in sussidiarietà ascendente, secondo la formula stabilita dalla Corte costituzionale con sentenza 303/2003 e ribadita con sentenza 200/2009. ”La sussidiarietà ascendente nella specie è collegata alla dimensione europea degli interventi di sostegno all’autonomia scolastica e alla promozione di misure di sistema nazionale che devono essere concepite in termini unitari”. In ogni caso, le funzioni in materia di istruzione dovrebbero essere esercitate in modo condiviso e partecipato con le regioni, alla luce del principio di leale collaborazione. Pertanto, il Consiglio di Stato ha indicato quale condizione la previsione, all’art. 2, dell’attivazione di accordi con regioni ed enti locali ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990.

 

L’art. 3 prevede che il Ministro definisce con una o più direttive gli obiettivi generali per la programmazione delle attività dell’Agenzia e gli indirizzi generali della gestione[3]. In attuazione delle direttive è stipulata una convenzione fra il Ministro e il Direttore generale della struttura per disciplinare gli obiettivi specificamente attribuiti a quest’ultima, i risultati attesi, l’entità e le modalità dei finanziamenti da accordare, le modalità di verifica dei risultati di gestione e quelle per assicurare al MIUR la conoscenza dei fattori gestionali interni, le strategie per il miglioramento dei servizi[4]. Il Direttore generale presenta al Ministro un rapporto annuale sugli esiti dell’attività.

A sua volta, l’art. 11 specifica che la vigilanza del MIUR si estrinseca nell’approvazione dei programmi di attività dell’Agenzia, con verifica della rispondenza alle direttive, e nell’approvazione dei bilanci e dei rendiconti. In particolare, i bilanci e i rendiconti sono inviati al MIUR e al MEF insieme con una relazione del Collegio dei revisori. Se entro 60 giorni dalla ricezione non sono formulate osservazioni, essi si intendono approvati. Ulteriori poteri di vigilanza sono individuati dall’art. 8.

 

Secondo quanto prescritto dall’art. 8 del D.lgs. 300/1999, gli organi dell’ANSAS sono individuati dall’art. 4 dello schema in Direttore generale, Comitato direttivo, Collegio dei revisori dei conti.

Il Direttore generale (art. 5) è scelto tra persone di particolare professionalità ed esperienza nei settori dell’istruzione e della ricerca e di comprovata alta capacità gestionale e amministrativa che abbiano esercitato funzioni dirigenziali per almeno 5 anni in aziende o enti pubblici o privati, oppure che abbiano acquisito una specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione accademica e da pubblicazioni scientifiche ed esperienze di lavoro. Egli è nominato per un triennio (ai sensi dell’art. 14, c. 1, la procedura di nomina è attivata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento), rinnovabile, con la procedura indicata dall’art. 8, comma 3, del D.lgs. 300/1999, che rinvia alle disposizioni dettate dall’art. 5 per il conferimento dell’incarico di capo dipartimento.

In particolare, l’art. 5 citato dispone che l’incarico di capo dipartimento viene conferito in conformità alle disposizioni di cui all’art. 19 del d.lgs. 29/1993, confluite nell’art. 19 del d.lgs. 165/2001. Quest’ultimo prevede, per quanto qui interessa, che il provvedimento di conferimento dell’incarico di funzioni dirigenziali individua gli obiettivi da perseguire e la durata dell’incarico, che non può essere inferiore a 3 anni[5], né eccedere il termine di 5 anni. Dispone, inoltre, che gli incarichi sono rinnovabili.

Il Consiglio di Stato ha invitato il MIUR a valutare il rinnovo dell’incarico per un massimo di 2 volte.

L’incarico comporta un rapporto di lavoro subordinato con l’Agenzia ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro analogo, pubblico o privato, o di lavoro autonomo. Esso cessa in caso di risoluzione consensuale del rapporto e può essere revocato solo nelle ipotesi di responsabilità derivanti dall’inosservanza delle direttive del Ministro, o per i risultati negativi dell’attività amministrativa e della gestione o per il mancato raggiungimento degli obiettivi[6].

Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell’ANSAS e la dirige; presiede il Comitato direttivo cui formula proposte, in particolare ai fini dell’approvazione del programma annuale dell’Agenzia e della determinazione degli indirizzi generali della gestione (che, ai sensi dell’art. 3, spetta al Ministro indicare); predispone gli atti contabili e organizzativi; cura l’applicazione dei regolamenti interni; assegna le risorse umane, strumentali e finanziarie; valuta l’attività dei responsabili di settore e partecipa alla contrattazione di comparto. In caso di assenza o impedimento temporaneo, egli è sostituito dal componente del Comitato direttivo appositamente nominato dal medesimo Comitato, su sua proposta.

Il Comitato Direttivo (art. 6), nominato dal Direttore generale, è composto di 5 membri, ossia i responsabili dei settori centrali di attività dell’Agenzia (individuati all’art. 9) e lo stesso Direttore generale. Il mandato dura un triennio e non dà titolo ad alcun compenso. L’organismo delibera sull’approvazione del programma annuale e sulla determinazione degli indirizzi generali, nonché dei regolamenti di cui all’art. 8 - esprimendo i pareri da essi previsti - e degli atti contabili (sul punto, in particolare per quanto concerne l’approvazione del programma, si veda, ante, l’art. 11).

L’art. 8, c. 4, lett. c), del D.lgs. 300/1999 prevede che il comitato direttivo è composto dai dirigenti dei principali settori di attività dell’agenzia, in numero non superiore a 4, con il compito di coadiuvare il direttore generale. Inoltre, la lett. l) prevede che i regolamenti interni di ogni agenzia sono adottati dal direttore generale.

Il Collegio dei revisori (art. 7) è composto da 3 membri, nominati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di cui uno designato dal Ministro dell’economia e delle finanze. I componenti sono scelti fra persone iscritte al Registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità. Il mandato dura quattro anni e vi è la possibilità di riconferma per una sola volta. Il Presidente è eletto a maggioranza all’interno. Il Collegio effettua le verifiche di regolarità amministrativa e contabile e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile[7]. Si prevede, peraltro, che le attribuzioni e le modalità di funzionamento del Collegio sono stabilite dal regolamento di amministrazione, finanze e contabilità. I compensi da corrispondere ai suoi membri sono determinati con D.M. MIUR-MEF, sulla base della direttiva del Presidente del Consiglio del 9 gennaio 2001 in materia.

L’art. 8, c. 4, lett. h), D.lgs. 300/1999 dispone che nel collegio dei revisori deve essere previsto un membro supplente. La relazione evidenzia, invece, che non sono stati previsti i 2 supplenti presenti nell’organizzazione dell’INDIRE per ridurre le spese di funzionamento.

 

L’art. 8 prevede che l’Agenzia si dota del regolamento di organizzazione e funzionamento e del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, previamente informando le organizzazioni sindacali.

Il primo regolamento definisce l’assetto organizzativo dell’Agenzia, articolata in 4 settori centrali e in nuclei territoriali, le competenze dei settori centrali secondo affinità tematiche con le funzioni di cui all’art. 2, la ripartizione della dotazione organica fra settori centrali e nuclei territoriali (inclusi i criteri di assegnazione, finalizzati ad assicurare la massima efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa), i criteri e le modalità di raccordo fra le articolazioni centrali e periferiche, le modalità di formazione e di valutazione del personale, i rapporti con le organizzazioni sindacali. Inoltre, individua l’organismo indipendente di valutazione della performance di cui all’art. 14 del d.lgs. 150/2009 e può prevedere la costituzione di un organismo consultivo tecnico-scientifico. Le spese di funzionamento di questo organismo sono assicurate con l’ordinaria dotazione finanziaria dell’Agenzia e ai suoi componenti non sono corrisposti compensi.

Il secondo regolamento definisce i criteri di gestione, le procedure amministrativo-contabili e finanziarie e le connesse responsabilità, allo scopo di assicurare rapidità ed efficacia nell’erogazione della spesa e il rispetto dell’equilibrio di bilancio. Inoltre, definisce le procedure contrattuali e le forme di controllo interno sui risultati di gestione e sull’efficienza.

Il MIUR esercita il controllo sui regolamenti (e sulle loro modifiche), ai fini dell’approvazione, entro 60 giorni dalla ricezione, di concerto con il MEF per il regolamento di amministrazione e con il Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione per il regolamento di organizzazione. Se non intervengono osservazioni di legittimità o di merito, i regolamenti (o le modifiche) si intendono approvati. Non è disciplinata l’ipotesi in cui intervengano osservazioni[8]. La relazione evidenzia che la trasmissione dei regolamenti deve avvenire entro 15 giorni dalla deliberazione, ma la specifica non è presente nel testo dell’art. 8.

Il Consiglio di Stato ha invitato il MUR a valutare se l’approvazione possa avvenire per soli motivi di legittimità, in considerazione del fatto che non si tratta di un’agenzia fiscale.

 

L’art. 9 individua i quattro settori centrali dell’Agenzia. Uno di essi cura il coordinamento dei servizi amministrativi generali, sia a livello centrale che a livello periferico: ad esso è preposto un dirigente di seconda fascia. Gli altri tre hanno specifici compiti di ricerca e di studio: ad essi sono preposti dirigenti di livello non dirigenziale, due dei quali individuati tra i ricercatori di primo livello e uno fra i tecnologi di primo livello.

Gli incarichi sono conferiti dal Direttore generale, sulla base delle disposizioni vigenti per il comparto di appartenenza. Ai sensi dell’art. 14, c. 2, con la nomina dei responsabili dei settori centrali decadono gli incarichi di direzione conferiti dai Commissari straordinari nominati con DPCM 10 gennaio 2007.

 

L’art. 10 riguarda la dotazione organica dell’Agenzia (il Consiglio di Stato sottolinea che deve trattarsi della dotazione “complessiva”), definita dalla tab. A allegata in 302 unità, distinte per profilo e per livello professionale. La relazione  evidenzia che tale consistenza risulta dal calcolo del 50% delle unità previste per l’INDIRE (49) e per gli IRRE (595) - in applicazione dell’art. 1, c. 611, della L. 296/2006 - e dalla sottrazione di ulteriori 20 unità per effetto dell’art. 17 del D.L. 78/2010[9].

Alla copertura dell’organico si provvede - sulla base del combinato disposto dell’art. 1, c. 611, della L. 296/2006, e dell’art. 9 del d.lgs. 300/1999 - mediante selezione per titoli e colloquio del personale in servizio, anche a titolo precario, nei limiti delle risorse finanziarie. Le procedure selettive sono definite nei singoli bandi - predisposti dal Direttore generale e pubblicati nella GU - tenendo conto di tabelle di equiparazione dei profili relativi al personale in servizio appartenente ai comparti Scuola e Ministeri (profili attuali) e di quello appartenente al comparto degli Enti di ricerca (profilo futuro).

A sua volta, l’art. 14, c. 4, dispone che, a decorrere dal 1 settembre 2010,69 unità di personale comandato o collocato fuori ruolo - individuato nei nuclei territoriali dove prestano servizio più unità con la stessa qualifica o dove la dimensione della gestione finanziaria è minore, in particolare nell’ambito delle qualifiche di collaboratori scolastici e assistenti amministrativi e tecnici – rientrano in servizio nelle istituzioni scolastiche. Il c. 5 dispone che il restante personale in servizio (v. infra) alla data di entrata in vigore del regolamento è confermato fino all’espletamento delle selezioni.

La relazione tecnica evidenzia che al 22 dicembre 2009 la dotazione era composta di 322 unità, delle quali risultavano effettivamente coperte da personale in servizio appartenente ai comparti Scuola e Area V della dirigenza 296 unità, a cui si aggiungevano 10 unità di personale del comparto “Ministeri”. Chiarisce, quindi, che le procedure selettive riguarderanno 237 unità, che passeranno al comparto Enti di ricerca.

Sempre ai sensi dell’art. 10, alla copertura dei posti del medesimo comparto rimasti disponibili si provvederà mediante procedure di mobilità e, a regime, mediante ordinarie procedure di reclutamento (in relazione alla pianta organica, queste procedure dovrebbero quindi riguardare 65 unità).

Al riguardo, il Consiglio di Stato ha segnalato la necessità di inserire un termine temporale certo in relazione alla fine della possibilità di utilizzazione delle procedure di mobilità.

Come disposto dall’art. 9 del d.lgs. 300/1999, si prevede, inoltre, che al termine delle procedure di selezione sono ridotte corrispondentemente le dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza (che non possono essere reintegrate), fatta eccezione per quelle del personale della scuola, e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all’Agenzia. Infine, sempre sulla base della disposizione citata, si dispone che al personale immesso nei ruoli dell’Agenzia è conservato il trattamento giuridico ed economico attribuito presso gli organismi di provenienza al momento dell’inquadramento, fino alla stipulazione del primo CCNL.

L’art. 12 dispone in tema di patrimonio - stabilendo che l’Agenzia subentra nella titolarità dei diritti e dei rapporti attivi e passivi concernenti i beni già in uso a INDIRE e IRRE e che i beni immobili sono destinati prioritariamente al funzionamento dei nuclei territoriali - e in tema di risorse finanziarie. Essa provvede ai propri compiti con redditi del patrimonio, contributo ordinario dello Stato (cap. 1261 MIUR), eventuali altri contributi di Stato, regioni ed enti locali, soggetti o enti pubblici o privati, italiani e stranieri, eventuali altre entrate, anche derivanti dall’esercizio di attività negoziali.

L’art. 13 fa salva l’autonomia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, mentre l’art. 14, c. 3, prevede che nell’ambito del nucleo allocato presso l’USR del Friuli Venezia Giulia è prevista una sezione con competenza per le scuole con lingua di insegnamento slovena. Si conferma, così, quanto già previsto per gli IRRE dall’art. 14 della L. 38/2001.

L’art. 15 dispone che, a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti di cui all’art. 8, sono abrogati i regolamenti di organizzazione dell'INDIRE e degli IRRE (D.P.R. 415/2000 e 190/2001), nonché il D.lgs. 258/1999 (per il quale si veda par. Coordinamento con la normativa vigente).

Relazioni e pareri allegati

Sono allegati, fra gli altri, la relazione illustrativa, l’analisi di impatto della regolamentazione (AIR), l’analisi tecnico-normativa (ATN), la relazione tecnico-finanziaria, i pareri resi dalla Conferenza Unificata il 29 luglio 2010 e dal Consiglio di Stato il 9 dicembre 2010, i verbali degli incontri tra MIUR e organizzazioni sindacali e le osservazioni espresse da queste ultime.

Presupposti legislativi per l’emanazione del regolamento

Legge di autorizzazione

Della legge istitutiva dell’Agenzia - e del suo rimando alle disposizioni del d.lgs. 300/1999 relative alle Agenzie - si è già parlato nel par. Contenuto. In seguito:

- l’art. 2, c. 634, della L. finanziaria 2008 (L. 244/2007) - come modificato dall’art. 17, c. 2, del D.L. 78/2009 - ha previsto che con regolamenti di delegificazione da emanare entro il 31.10.2009 si provvedesse al riordino di enti ed organismi pubblici al fine di aumentarne l’efficienza e razionalizzare la spesa;

- l’art. 26, c. 2, secondo periodo, del D.L. 112/2008 - come modificato dall’art. 17, c. 1, lett. a), del D.L. 78/2009 - ha previsto la soppressione degli enti pubblici non economici per i quali al 31.10.2009 non fossero stati emanati i regolamenti di riordino;

- l’art. 27, c. 3, della L. 69/2009 ha previsto che all’ANSAS non si applicasse la prescrizione citata, a condizione che il regolamento di riordino fosse adottato entro il 31.12.2009.

Con riguardo ai termini per l’adozione dei regolamenti, l’art. 26, c. 1, quarto periodo, del D.L. 112/2008, introdotto dall’art. 17, c. 1, lett. b), del D.L. 78/2009, specifica che la scadenza si intende rispettata con l'approvazione preliminare degli schemi da parte del Consiglio dei Ministri (nel caso specifico, 17.12.2009).

Procedura di emanazione

Ai sensi dell’art. 17, c. 2, della L. 400/1988, come modificato dall’art. 5 della L. 69/2009, i regolamenti di delegificazione sono adottati con DPR, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Adempimenti normativi

L’art. 7, c. 2, dispone che con Decreto MIUR-MEF siano definiti i compensi dei membri del Collegio dei revisori.

Coordinamento con la normativa vigente

Il coordinamento con la fonte istitutiva e con gli artt. 8 e 9 del D.lgs. 300/1999 è già stato esaminato nel par. Contenuto.

L’art. 15, c. 1, lett. c), dispone l’abrogazione del D.lgs. 258/1999. Al riguardo, si evidenzia che l’art. 1 del medesimo risulta già abrogato dall’art. 16, c. 5, del d.lgs. 286/2004 - che ha provveduto all’istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché al riordino dell'omonimo istituto – a decorrere dalla data di insediamento dei nuovi organi dello stesso INVALSI. L’art. 2 riguarda effettivamente l’INDIRE e l’art. 3 riguarda entrambi gli istituti (quindi, dall’abrogazione non sembrerebbero sorgere problemi). L’art. 4 riguarda, invece, la Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci, le cui attività non sembrano avere attinenza con quelle dell’ANSAS.

Con riferimento al complesso dell’abrogazione, il Consiglio di Stato - ipotizzando che si tratti di un refuso - evidenzia che, comunque, il regolamento non sembra fonte idonea a determinare ex se l’abrogazione di norme primarie.

Formulazione del testo

All’art. 4, c. 1, sembrerebbe opportuno espungere il riferimento all’art. 9 del D.lgs. 300/1999, che riguarda personale e dotazione finanziaria, in quanto gli organi sono indicati all’art. 8 del medesimo D.lgs. Al c. 2 occorrerebbe chiarire se l’incompatibilità dell’incarico di Direttore generale è con qualsivoglia altro rapporto di lavoro, ovvero - come letteralmente sembrerebbe - solo con rapporti di lavoro analoghi.

All’art. 5, c. 1, lett. j), il riferimento corretto è all’art. 8.

All’art. 6, c. 1, il riferimento corretto è all’art. 9. Al c. 2, lett. a), il riferimento corretto è all’art. 8. Inoltre, alla medesima lettera occorrerebbe chiarire l’espressione “delibera l’approvazione del programma annuale”, in considerazione del fatto che l’art. 11, sulla base dell’art. 8, c. 4, lett. d1), del D.lgs. 300/1999, affida l’approvazione del programma al MIUR.

All’art. 7 occorrerebbe chiarire se vi sono attribuzioni del Collegio dei revisori ulteriori rispetto a quelle indicate nel c. 1, come sembrerebbe dalla lettura del c. 3. Occorre, inoltre, utilizzare le espressioni “revisori legali” e “Registro dei revisori legali” (ex art. 37 del D.lgs. 39/2010).

All’art. 8, c. 5, è necessario chiarire se il concerto del MEF è previsto anche per il regolamento di organizzazione. La prima parte del periodo indurrebbe ad una risposta negativa, a differenza della seconda parte (dove è presente la locuzione “anche”). Inoltre, occorre riferirsi al Ministro (e non al Ministero).

All’art. 10, c. 2, non è chiaro il riferimento alle “risorse finanziarie indicate all’art. 14, c. 4”. Inoltre, si passa dal comma 3 al c. 5.

All’art. 12, c. 1, lett. b), è necessario fare riferimento all’anno finanziario 2011.

All’art. 14, c. 2, occorre valutare se fare riferimento anche ai DPCM 27 gennaio e 30 luglio 2010. Al c. 5, il riferimento corretto è all’art. 10, c. 2 (e non all’art. 11, c. 4).

 


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File: CU0302a.doc



[1]    Tale disposizione, secondo la relazione tecnica all’A.C. 1746-bis, avrebbe consentito il rientro in servizio di 310 unità di personale (163 docenti e 147 assistenti amministrativi), con conseguente risparmio della spese per supplenze.

[2]    Con DPCM 10.1.2007 sono stati nominati fino al 30.6.2007 tre commissari straordinari; gli effetti del commissariamento sono poi stati prorogati con altri DPCM, di sei mesi in sei mesi, fino al 31.12.2009. In seguito, il DPCM 27.1.2010 ha disposto la nomina di un solo commissario straordinario. L’incarico, conferito fino al 30.6.2010, è stato prorogato al 31.12.2010 con DPCM 30.6.2010.

[3]    La previsione risponde al disposto dell’art. 8, c. 4, lett. d2), D.lgs. 300/1999. Il 6.8.2010 è stato adottato l’atto di indirizzo 2010.

[4]    Si tratta dei fattori indicati dall’art. 8, c. 4, lett. e), D.lgs. 300/1999.

[5]    Salvo che coincida con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo.

[6]    Sull’argomento, si veda l’art. 19 del d.lgs. 165/2001.

[7]    Si tratta dei compiti affidati al collegio sindacale dall’art. 2403 c.c.

[8]    Per gli enti di ricerca, l’art. 1, c. 1, lett. b), della L. 165/2007 dispone che gli statuti sono deliberati nelle forme previste, per le università, dall’art. 6, c. 9 e 10, della L. 168/1989. Il citato c. 10 prevede che il Ministro può per una sola volta rinviare gli statuti e i regolamenti, indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito. Gli organi competenti dell'università possono non conformarsi ai rilievi di legittimità con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei componenti, ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta. In tal caso il Ministro può ricorrere contro l'atto emanato dal rettore, in sede di giurisdizione amministrativa per i soli vizi di legittimità. Quando la maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate.

[9]    L’art. 17, c. 6, del D.L. 78/2009, novellando l’art. 2, c. 634, della L. 244/2007, ha disposto la riduzione del personale (dirigenziale e non).