Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza ' Modifiche al DM 25 novembre 2005 - Schema di Decreto n. 227 (art. 17, comma 95, L. 127/1997) Elementi per l'istruttoria normativa
Riferimenti:
SCH.DEC 227/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 206
Data: 29/06/2010
Descrittori:
CORSI DI LAUREA   GIURISPRUDENZA
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione
Altri riferimenti:
L N. 127 DEL 15-MAG-97     

SIWEB

 

29 giugno 2010

 

n. 206/0

 

 

Definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza – Modifiche al DM 25 novembre 2005

Schema di Decreto n. 227
(art. 17, comma 95, L. 127/1997)

Elementi per l’istruttoria normativa

Numero dello schema di decreto

227

Titolo

Schema di decreto ministeriale recante modifiche al decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 25 novembre 2005, concernente la definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza

Ministro competente

Ministro dell’istruzione, dell'università e della ricerca

Norma di riferimento

Legge 15 maggio 1997, n. 127, articolo 17, comma 95

Numero di articoli

4

Date:

 

presentazione

15 giugno 2010

assegnazione

17 giugno 2010

termine per l’espressione del parere

7 luglio 2010

Commissioni competenti

VII (Cultura)

 


Presupposti normativi

L'art. 17, c. 95, della L. 127/1997 ha demandato ad uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,sentiti Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti[1], la definizione dei criteri generali cui le università devono attenersi ai fini della disciplina dell’ordinamento degli studi, l’individuazione di nuove tipologie di titoli di studio universitari in sostituzione o in aggiunta a quelli di cui alla L. 341/1990[2], il loro accorpamento per aree omogenee, l'indicazione della durata e dell'eventuale serialità dei corsi, gli obiettivi formativi qualificanti. Con ciò si sono poste le basi per la riforma degli ordinamenti didattici universitari in conformità con gli standard adottati a livello europeo (c.d. sistema 3+2).

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il DM. 509/1999, recante norme sull’autonomia didattica degli atenei, che ha previsto che le università rilasciano titoli di primo e di secondo livello, ossia laurea e laurea specialistica,caratterizzati da finalità diverse.I corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative sono raggruppati in classi di appartenenza, individuate attraverso decreti ministeriali.

Uno degli elementi principali della riforma è costituito dal concetto di crediti formativi universitari (CFU), funzionale ad assicurare una maggiore mobilità internazionale degli studenti. I CFU, secondo la definizione individuata in seguito dal DM 270/2004, misurano la quantità di impegno complessivo di apprendimento richiesta allo studente, comprensivo dello studio individuale e della partecipazione a lezioni, esercitazioni, tirocini e attività di orientamento. A ciascun credito corrispondono, di norma, 25 ore di lavoro. Il lavoro di un anno corrisponde convenzionalmente a 60 crediti. Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti; per conseguire la laurea (ora) magistrale lo studente deve aver acquisito ulteriori 120 crediti

In attuazione dei criteri dettati dal DM 509/1999, sono state definite una prima volta le classi delle lauree e delle lauree specialistiche (rispettivamente, con il DM 4 agosto 2000 e il DM 28 novembre 2000).

In seguito, il DM 270/2004 ha sostituito il DM 509/1999. Per quanto qui interessa, il DM ha sostituito la denominazione di laurea specialistica con quella di laurea magistrale ed ha previsto una deroga al modello 3+2, oltre che per icorsi regolati da normative dell'Unione europeache non prevedano titoli universitari di primo livello, per i corsi di studio finalizzati all’accesso alle professioni legali, per i quali ha consentito di istituire una classe di laurea magistrale a ciclo unico[3].

In relazione a tale disposizione, il DM 25 novembre 2005 ha istituito la classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza (classe LMG/01).

Le ulteriori modifiche apportate dal DM 270/2004 all’architettura dei percorsi universitari, unitamente all’adozione di nuove disposizioni in materia, hanno poi comportato la revisione dei decreti ministeriali del 2000: sono stati, pertanto, emanati, in data 16 marzo 2007, due decreti ministeriali concernenti, rispettivamente, le classi delle lauree e le classi delle lauree magistrali[4].

Con riguardo alle innovazioni introdotte dal DM 270/2004, si segnalano, oltre a quelle già citate:

o        la previsione che gli atenei possano attivare corsi di studio subordinatamente al loro inserimento in apposita banca dati dell’offerta formativa tenuta dal MIUR (art. 9, c. 3)[5];

o         l’introduzione - per i regolamenti didattici di ateneo - del vincolo che i corsi di laurea riservino il 50% dei crediti ad attività formative di base e caratterizzanti e i corsi di laurea magistrale, fatti salvi quelli preordinati all’accesso alle professioni, riservino alle attività caratterizzanti della classe il 40% dei crediti (art. 10, c. 2 e 4);

o         l’obbligo per gli atenei di rilasciare allo studente, unitamente al titolo di studio, un certificato (diploma supplement) che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati nei paesi europei, indicazioni sul curriculum seguito (art. 11, c. 8)[6].

Con riguardo alle ulteriori disposizioni intervenute in materia di corsi di laurea, si ricorda che:

- L’art. 2, c. 147, del D.L. 262/2006(L. 286/2006) ha stabilito che ai dipendenti pubblici che abbiano frequentato scuole di formazione presso le amministrazioni di appartenenza può essere riconosciuto un credito formativo per il conseguimento dei titoli di studio universitari. Ha, inoltre, previsto che le università disciplinano nel proprio regolamento didattico le conoscenze e le abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario (previsione, fin qui, già contenuta nell’art. 5, c. 7, del DM 270/2004) da riconoscere quali crediti formativi, stabilendo che, in ogni caso, il numero di tali crediti non può essere superiore a sessanta.

- L’art. 2, c. 148, del medesimo D.L. ha ridisciplinato la procedura di accreditamento dei corsi di studio a distanza(c.d. “università telematiche”) disponendo che si provveda alla determinazione dei criteri tramite un regolamento ministeriale[7] e sospendendo contestualmente il rilascio di nuovi accreditamenti.

In tale mutato contesto normativo si colloca la revisione del DM 25 novembre 2005.

Contenuto

Lo schema di DM in esame integra l’articolatodel già citato DM 25 novembre 2005, recante definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza.

In particolare, come specificato nella relazione illustrativa, è necessario disciplinare alcuni aspetti che, in aderenza al DM 270/2004, per le altre classi di laurea magistrale sono già stati previsti dal DM 16 marzo 2007: questo, anche al fine di uniformare la loro presentazione nella banca dati dell’offerta formativa del Ministero[8]. Lo schema è corredato dei pareri previsti, ossia CUN e CNSU, nonché del parere della Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza.

Riassuntivamente, i commi aggiuntivi inseriti nell’articolato del DM 25.11.2005 riproducono pressoché alla lettera alcuni commi degli artt. 3, 4, 5, 7 del DM 16.3.2007.

Essi intervengono, in particolare, in materia di crediti per le attività formative a scelta dello studente, di numero massimo di crediti riconoscibili per le conoscenze e le abilità professionali certificate, di formulazione degli obiettivi formativi in termini di apprendimento con riguardo al sistema di descrittori adottati in sede europea, di sbocchi professionali anche con riferimento alle classificazioni dell’ISTAT.

 

Di seguito si sintetizzerà anzitutto il DM 25 novembre 2005, sul quale le modifiche si innestano.

 

Gli artt. 1 e 2 del DM 25 novembre 2005 istituiscono la classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza ed affidano ai regolamenti didattici di ateneo la definizione dei relativi ordinamenti didattici; si prevede, inoltre, che il corso di laurea si svolge nelle facoltà di giurisprudenza e può essere istituito anche con il concorso di più facoltà della stessa università o di più atenei.

L’art. 3 affida al regolamento didattico del corso di studio la definizione dell’elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative in conformità con gli obiettivi formativi specifici del corso.

L’art. 4 prevede che i regolamenti didattici di ateneo determinano i crediti assegnati a ogni attività formativa, indicando il settore o i settori scientifici disciplinari di riferimento e il relativo ambito disciplinare in conformità all’allegato dello stesso DM[9].

L’art. 5 affida ai medesimi regolamenti la determinazione dei requisiti curriculari che devono essere posseduti per l’ammissione al corso di laurea magistrale.

L’art. 6 prevede che i CFU del corso di laurea magistrale in giurisprudenza corrispondono – secondo la regola generale – a 25 ore di impegno complessivo.

L’art. 7 prevede che le università rilasciano il titolo di laurea magistrale in giurisprudenza con la denominazione della classe di appartenenza e che non si possono prevedere denominazioni del corso di studio e dei relativi titoli che facciano riferimento a curricula, indirizzi, orientamenti o altre articolazioni interne dei medesimi corsi.

L’art. 8 stabilisce che, a seguito dell'adozione dei nuovi regolamenti didattici di ateneo, le università assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi e disciplinano, altresì, la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione a corsi di studio previsti dai nuovi ordinamenti.

L’art. 9, infine, detta disposizioni specifiche per l’università Bocconi di Milano e l’università Sannio di Benevento, le quali possono procedere alla revisione dell’ordinamento didattico del corso di laurea magistrale in giurisprudenza previa delibera della facoltà di economia[10].

 

L’art. 1 dello schema di DM modifica l’art. 3 del DM 25 novembre 2005, aggiungendo i commi da 2 a 8[11].

Il comma 2 specifica che gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale in Giurisprudenza devono assicurare agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline di base che in quelle caratterizzanti evitando, peraltro, la dispersione dell’impegno conseguente ad un eccessivo numero di insegnamenti. Va, inoltre, garantita agli studenti la possibilità di svolgere le attività formative menzionate dall’art. 10, comma 5, del DM 270/2004.

Si tratta di: attività scelte liberamente, ovvero appartenenti ad ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto alle attività di base o caratterizzanti; attività formative connesse alla preparazione della prova finale; attività volte ad acquisire ulteriori competenze linguistiche, informatiche, relazionali, o utili per l'inserimento nel mondo del lavoro (compresi tirocini lavorativi e di orientamento).

Per le attività scelte liberamente e per quelle appartenenti ad ambiti disciplinari affini o integrativi, gli ordinamenti didattici devono assicurare un numero minimo di crediti pari, rispettivamente, a 8 e 12.

Al riguardo, il CUN e il CNSU hanno evidenziato che il numero di questi CFU dovrebbe essere, rispettivamente, di 20 e 30. La Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza ha, invece, evidenziato che il numero di crediti vincolato previsto per il conseguimento della laurea magistrale in giurisprudenza, fissato in 216, è più elevato rispetto a quello di altre lauree magistrali a ciclo unico, per le quali il numero di CFU in questione è comunque di 12 e 8. Ha, conseguentemente, rilevato che, considerati i 216 CFU vincolati e il fatto che per l’esame finale devono essere previsti almeno 15 CFU, ove si prevedessero 20 e 30 CFU per le attività scelte liberamente, ovvero appartenenti ad ambiti disciplinari affini o integrativi, alla autonoma determinazione delle singole facoltà residuerebbero solo 19 CFU. Infine, ha sottolineato che il DM 16 marzo 2007, nel fissare un numero minimo di CFU per le attività in questione pari a 12 e 8, non prevede alcuna differenziazione fra le lauree magistrali a ciclo unico di 5 o 6 anni e le lauree magistrali biennali, sicché non si giustifica un ragionamento che propone 30 e 20 CFU quale risultato della somma dei CFU previsti per le lauree (18 e 12) e per le lauree magistrali (12 e 8). Nella premessa dello schema di decreto si evidenzia la congruità di tali valutazioni.

 

Il comma 3 precisa che, con riguardo alle attività formative scelte liberamente, i regolamenti didattici devono assicurare allo studente la libertà di scelta fra tutti gli insegnamenti attivati, consentendo anche l’acquisizione di ulteriori crediti in discipline di base e caratterizzanti.

Il comma 4 stabilisce che gli atenei, in sede di definizione degli ordinamenti didattici, specificano gli obiettivi formativi in termini di risultati di apprendimento, con riguardo al sistema di descrittori adottato in sede europea,[12] e individuano gli sbocchi professionali con riferimento alle attività classificate daIl'ISTAT[13].

I commi 5 e 6 i disciplinano il riconoscimento di CFU in caso di trasferimento degli studenti da un'università ad un'altra, da un corso di laurea magistrale ad un altro, ovvero tra corsi di laurea magistrale in giurisprudenza.

Si prevede, in proposito, che i regolamenti didattici dei corsi di destinazione assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati, utilizzando eventualmente anche i colloqui per la verifica delle conoscenze acquisite. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato (comma 5). Qualora, poi, il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea magistrale in Giurisprudenza, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli maturati; nel caso di provenienza da un corso universitario a distanza, il riconoscimento della quota minima è subordinato all’accreditamento del corso ai sensi del regolamento di cui all’art. 2, comma 148, del D.L. 262/2006 (si veda ante) (comma 6).

Il comma 7 stabilisce che le università possono riconoscere, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del DM 270/2004, le conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l’università abbia concorso. Il numero massimo di CFU riconoscibili, fissato dall’ordinamento didattico di ogni corso di laurea magistrale, non può essere superiore a 40.

Si tratta dello stesso numero di CFU previsto dall’art. 4, c. 4, del DM 16 marzo 2007. Al riguardo, si evidenzia che l’art. 12 del disegno di legge in materia di organizzazione delle università (A.S. 1905-A), intervenendo sull’art. 2, comma 147, del D.L. 262/2006, prevede che il numero di CFU riconoscibili per le conoscenze e le abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché per le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, non può essere superiore a 12, salvo eventuali deroghe definite con decreto ministeriale, che devono essere debitamente motivate.

Il comma 8 stabilisce che il numero massimo di esami è fissato in 30 (come già l’art. 4, c. 3, del DM 16.3.2007).

 

L’art. 2 dello schema di DM modifica l’art. 6 del DM 25 novembre 2005, aggiungendo i commi 2 e 314. Il comma 2 prevede che i regolamenti didattici di ateneo determinano la quota di impegno orario complessivo che deve rimanere a disposizione dello studente per lo studio personale o per le altre attività formative di tipo individuale, che non può comunque essere inferiore al 50% dell’impegno complessivo.

Il comma 3 stabilisce che gli studenti che maturano 300 crediti sulla base delle modalità previste nel regolamento didattico del corso di laurea magistrale sono ammessi a sostenere la prova finale e conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all’università.

 

L’art. 3 dello schema di DM modifica l’art. 7 del DM 25 novembre 2005, aggiungendo il comma 3, che stabilisce che le università rilasciano il c.d. diploma supplement, di cui si è detto ante.

 

L’art. 4 dello schema di DM modifica l’art. 8 del DM 25 novembre 2005, aggiungendo il comma 2. Esso stabilisce che le università provvedono al recepimento delle modifiche nei regolamenti didattici di ateneo, ai sensi dell’art. 11 del DM 22 ottobre 2004, n. 270, entro l’anno accademico 2012-2013.

Ne consegue, quindi, che le novità recate dallo schema di DM in esame entreranno a regime a decorrere dall’anno accademico 2013-2014.

Osservazioni

- In relazione all’art. 1, comma 1, capoverso 4, si valuti l’opportunità di specificare se con l’espressione “sistema di descrittori adottati in sede europea” (testualmente ripresa dall’art. 3, c. 7, del DM 16.3. 2007) si intende fare riferimento al sistema dei descrittori di Dublino, oppure al Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (cui, ad es., fanno esplicito riferimento i DPR 87, 88 e 89 del 2010, relativi al riordino della scuola secondaria di II grado) (v. nota 12).

- Occorre valutare la necessità di coordinamento della disciplina recata dall’art. 1, comma 1, capoverso 7, con quella di cui all’art. 12 del disegno di legge A.S. 1905-A.

- L’art. 4 dello schema di DM prevede il recepimento delle modifiche di cui all’articolo 1 entro l’anno accademico 2012-2013. Testualmente, trattandosi di una novella all’art. 8 del DM 25 novembre 2005, il riferimento è all’art. 1 dello stesso DM del 2005 che, però, come si è visto, non è modificato dallo schema in esame.

Il riferimento sostanzialmente corretto è alle modifiche derivanti dagli articoli 1, 2 e 3 dello schema in esame. Peraltro, tale previsione deve essere coordinata con il comma 3 dell’art. 1 del DM 25 novembre 2005 (che prevede che i regolamenti didattici di ateneo sono redatti in conformità alle disposizioni dell’art. 11 del DM 270/2004 e dello stesso DM 25 novembre 2005 in tempo utile per assicurare l’avvio dei nuovi corsi a partire dall’anno accademico 2006/2007).

 

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14  Essi riproducono, mutatis mutandis, i commi 2 e 3 dell’art. 5 del DM 16 marzo 2007.

 

 

 

 


Servizio Studi – Dipartimento Cultura

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File: CU0255a.doc



[1]    L'art. 1 del D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 491, istitutivo del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), ha poi previsto anche il parere di questo organismo.

[2]    Diploma universitario, diploma di laurea, diploma di specializzazione.

[3]    Le classi delle lauree in giurisprudenza, in base al DM 4 agosto 2000, erano articolate in: Classe 2 - Classe delle lauree in scienze dei servizi giuridici; Classe 31 - Classe delle lauree in scienze giuridiche. Era poi prevista (DM 28 novembre 2000) una Classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza (Classe 22/S).

[4]   Cui si aggiungono il D.M. 19 febbraio 2009 per le classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie, e il D.M. 8 gennaio 2009 per le classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie.

[5]   Con DM Decreto Ministeriale 31 ottobre 2007, n. 544, sono stati definiti, tra l’altro, i requisiti dei corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti alle classi rideterminate con i DD.MM. 16 marzo 2007, nonché le condizioni ed criteri per il loro inserimento nella Banca dati dell'offerta formativa.

http://attiministeriali.miur.it/anno-2007/ottobre/dm-31102007-n-544.aspx

[6]   Con Decreto 30 maggio 2001 il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha provveduto all’individuazione di dati essenziali sulle carriere degli studenti e per il rilascio del certificato di supplemento al diploma. Successivamente, il DM 30 aprile 2004 (http://attiministeriali.miur.it/anno-2004/aprile/dm-30042004-n-9.aspx) ha disciplinato l’Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati ed il rilascio del certificato bilingue “diploma supplement” a partire dal 2005.

[7]    Per il regolamento, da adottare ai sensi dell’art. 17, c. 3, della L. 400/1988, si richiamano i principi già enunciati nell’art. 26, c. 5, della L. 289/2002 (L. finanziaria 2003), riconducibili al possesso di adeguate risorse ed attrezzature tecnologiche ed all’assenza di oneri per lo Stato. Il regolamento non è stato comunque adottato.

[8]   Di cui al D.M. 27 gennaio 2005, n. 15. http://attiministeriali.miur.it/anno-2005/gennaio/dm-27012005-n-15.aspx

[9]   L’allegato prevede 216 CFU minimi vincolati (di cui, 86 per le attività di base e 130 per quelle caratterizzanti) e 84 CFU riservati all’autonomia dell’università.

[10]  Il DM 21 dicembre 2005 (GU 16 marzo 2006, n. 63) ha disposto l’integrazione dell’art. 9 estendendo le sue previsioni anche all’università della Calabria.

[11]  Essi riproducono, mutatis mutandis, i commi 4, 5, 7, 8, 9 dell’art. 3 del DM 16 marzo 2007, nonché i commi 3 e 4 dell’art.4 del medesimo DM.

[12]  Letteralmente, il riferimento sembra essere al sistema dei descrittori di Dublino, adottati nel 2005, che definiscono i risultati dell’apprendimento comuni a tutti i laureati di un corso di studio in termini di “conoscenze e comprensione” “applicazione delle conoscenze e comprensione” “formulazione di giudizi”, “comunicazione” e “capacità di apprendimento” (essi facevano seguito al Quadro dei titoli accademici dell’Area Europea dell’istruzione superiore – QF-EHEA – definito nel 1999).

Occorre, peraltro, considerare che dal 2005 ha preso a svilupparsi il Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF). L’EQF è volta a consentire il confronto tra i sistemi nazionali di qualificazione dei vari paesi. L’elemento chiave è la definizione di otto livelli di riferimento che descrivono le abilità, le conoscenze e le capacità di chi apprende, spostandosi così l’attenzione dagli input dell’apprendimento – quale, ad es., la durata degli studi – ai risultati finali dell’apprendimento stesso.

La Raccomandazionedel Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 fissa la data del 2010 per rapportare i propri sistemi nazionali di qualificazione all’EQF e quella del 2012 per introdurre nei singoli certificati di qualifica un riferimento al livello corrispondente dell’EQF.

I descrittori dell’EQF sono più ampi, ma includono i descrittori di Dublino. http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/eqf/brochexp_it.pdf

[13]  L‘ISTAT utilizza una classificazione delle attività economiche (nei settori dell’agricoltura, dell’industria, del commercio, dei servizi e delle professioni) denominata Ateco 2007. Essa costituisce la versione nazionale della nomenclatura europea, Nace Rev.2, pubblicata sull'Official Journal il 20 dicembre 2006 (Regolamento (CE) n.1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20/12/2006). http://www.istat.it/strumenti/definizioni/ateco/