Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 - Schema di D.Lgs. n. 364 - (art. 2, L. 15/2009) - Elementi di valutazione sulla qualità del testo
Serie: Note per il Comitato per la legislazione    Numero: 122
Data: 12/07/2011
Descrittori:
DL 2009 0150   L 2009 0015
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NEL PUBBLICO IMPIEGO   PUBBLICO IMPIEGO
Organi della Camera: Comitato per la legislazione

12 luglio 2011

 

n. 122

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150

Schema di D.Lgs. n. 364
(art.2, L.15/2009)

Elementi di valutazione sulla qualità del testo

 

Numero dello schema di decreto legislativo

364

Titolo

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150

Norma di delega

Articolo 2 della legge 4 marzo 1999, n. 15

Numero di articoli

2

Date:

 

presentazione

13 maggio 2011

assegnazione

17 maggio 2011

termine per l’espressione del parere

16 luglio 2011

termine per l’esercizio della delega

15 novembre 2011

Commissione competente

Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XI (Lavoro)

 

 


Disposizioni di delega

Lo schema in esame è stato adottato n base alla delega contenuta nell’articolo 2, commi 2 e 3, della legge  4 marzo 2009, n. 15, recante delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti. In particolare, il comma 3 dispone che entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi volti a riformare la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, il Governo può adottare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri. Il comma 2 indica le modalità, richiamando i principi e criteri enucleati negli articoli successivi: “I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nell'osservanza dei principi e criteri direttivi fissati dai seguenti articoli, nonché nel rispetto del principio di pari opportunità, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, relativamente all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, lettera a), 4, 5 e 6, nonché previo parere della medesima Conferenza relativamente all'attuazione delle restanti disposizioni della presente legge, sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali esprimono il proprio parere entro sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni”.

Lo schema in esame reca disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, pubblicato nella “Gazzetta ufficiale” del 31 ottobre 2009 ed entrato in vigore il 15 novembre 2009. Il termine ultimo per l’esercizio della delega integrativa e correttiva scade dunque il 15 novembre 2011, salvo eventuale scorrimento.

 

Contenuto

Lo schema di decreto legislativo in esame (n.364) reca disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo n.150 del 2009, con cui è stata data attuazione alla delega in materia di riforma del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni conferita dall’articolo 2 della legge n.15 del 2009.

 

Il provvedimento si compone di 2 articoli.

 

L’articolo 1 disciplina l’esercizio della facoltà riconosciutaper il triennio 2009-2011 alle pubbliche amministrazioni dall’articolo 17, comma 35-novies, del decreto-legge n.78 del 2009, di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro dei dipendenti che abbiano maturato un’anzianità contributiva di 40 anni, con un preavviso di sei mesi.

La norma, in particolare, disponeche le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di tale facoltà, senza necessità di fornire ulteriori motivazioni al dipendente collocato in quiescenza, nei casi in cui abbiano preventivamente determinato appositi criteri applicativi con un atto generale di organizzazione interna, sottoposto al visto dei competenti organi di controllo.

 

L’articolo 2 si compone di 3 commi.

Il comma 1 si limita a correggere un refuso contenuto all’articolo 65, comma 4, del decreto legislativo n.150 del 2009.

I commi 2 e 3 recano l’interpretazione autentica di alcune norme contenute all’articolo 65 del decreto legislativo n.150 del 2009, relativamente all’adeguamento e all’efficacia dei contratti collettivi vigenti al momento dell’entrata del provvedimento.

Il comma 2 è volto a chiarire che l’ultrattività dei contratti collettivi integrativi (disciplinata ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 65) opera solo nei confronti dei contratti vigenti al momento dell’entrata in vigore del decreto legislativo n.150 del 2009 (ossia al 15 novembre 2009), mentre ai contratti sottoscritti successivamente a tale data si applicano, in quanto immediatamente efficaci, le disposizioni introdotte dal medesimo decreto legislativo n.150 del 2009.

 

Il comma 3 è volto a chiarire che la disposizione recata dal comma 5 dell’articolo 65 del decreto legislativo n.150 del 2009, in base alla quale “le disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale di cui al presente decreto si applicano dalla tornata successiva a quella in corso”, deve interpretarsi nel senso che le uniche disposizioni cui la norma fa riferimento sono quelle concernenti il procedimento di approvazione dei contratti collettivi nazionali, mentre tutte le altre sono immediatamente applicabili sin dall’entrata in vigore del decreto legislativo stesso.

 

Tipologia del provvedimento

Si tratta di uno schema di decreto legislativo adottato in base alla delega recata dalla legge n. 136/2010, che viene sottoposto all’esame del Comitato ai sensi dell’articolo 96-ter, comma 3 del regolamento.

Lo schema è corredato sia della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN) che della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

 

Raffronto con la delega

L’articolo 1 dello schema in esame  introduce, nell’ambito dell’articolo 32 del decreto legislativo n. 150/2009, un comma aggiuntivo, riguardante l’esercizio della facoltà riconosciutaper il triennio 2009-2011 alle pubbliche amministrazioni di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro dei dipendenti che abbiano maturato un’anzianità contributiva di 40 anni[1]. L’articolo in esame:

- non appare riconducibile ai principi e criteri direttivi della legge delega, la quale, all’articolo 6 (“Principi e criteri in materia di dirigenza pubblica. Modifica all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”), si limita a modificare la disciplina in materia;

- appare estraneo all’ambito normativo del decreto legislativo n. 150/2009 ed ai contenuti dell’articolo 32 che è volto a novellare e che, nel testo vigente, consta di un solo comma, volto a definire oggetto, ambito e finalità del titolo IV del medesimo decreto legislativo n. 150/2009 (“Nuove norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”).

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

L’articolo 16, comma 11 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”), in corso di conversione al Senato (A. S. 2814) riproduce nella sostanza i contenuti dell’articolo 1 dello schema in esame.

Omogeneità delle disposizioni

Lo schema in esame reca alcune disposizioni integrative, modificative ed interpretative del decreto legislativo n. 150/2009, con il quale è stata data attuazione alla delega in materia di riforma del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni conferita dall’articolo 2 della legge n. 15 del 2009.

 

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Come già accennato nel paragrafo relativo al collegamento con lavori legislativi in corso, i contenuti dell’articolo 1 sono stati sostanzialmente trasfusi nell’articolo 16, comma 11 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

 

Interpretazione autentica

I commi 2  e 3 dell’articolo 2 dello schema in esame recano disposizioni di interpretazione autentica del decreto legislativo n. 150/2009. Andrebbe valutata l’opportunità di verificare se tali disposizioni possano essere riformulate – in piena coerenza con la previsione della delega ad emanare disposizioni integrative e correttive –  in termini di novelle al decreto legislativo n. 150/2009, cui conferire, eventualmente, validità retroattiva, tenendo conto di quanto prescrive la circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, in base alla quale: “Deve risultare comunque chiaro se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo”.

 

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Nulla da rilevare.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Osservatorio sulla legislazione

( 066760-9265*st_legislazione@camera.it

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: Cl122.doc



[1] Tale facoltà è stata riconosciuta alle pubbliche amministrazioni dall’articolo 17, comma 35-novies, del decreto-legge 1°luglio 2009, n. 78 (cui l’articolo 1 si riferisce), che ha sostituito l’articolo 72, comma 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. A quest’ultima disposizione del decreto-legge n. 112/2008 occorrerebbe fare riferimento ai sensi della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi (paragrafo 12, lettera e) ), la quale prescrive: “Quando si intende riferirsi a disposizioni modificate, il riferimento è fatto sempre all'atto che ha subito le modifiche e non all'atto modificante”.